Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente
Codice Civile artt. 528-532; C.P.C. artt. 737-742
AL TRIBUNALE DI [Tribunale Competente]
Sezione di Volontaria Giurisdizione
RICORSO PER LA NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE
ai sensi degli artt. 528-532 del Codice Civile e artt. 737-742 c.p.c.
I. RICORRENTE
[Nome Ricorrente], codice fiscale [Codice Fiscale Ricorrente], residente in [Indirizzo Ricorrente], nella qualità di [Qualita Ricorrente],
Titolo di legittimazione: [Descrizione Interesse]
II. DE CUIUS E APERTURA DELLA SUCCESSIONE
espone che in data [Data Decesso] è deceduto/a [Nome Defunto], codice fiscale [Codice Fiscale Defunto], con ultimo domicilio in [Ultimo Domicilio Defunto], con conseguente apertura della successione presso il circondario del [Tribunale Competente] ai sensi dell'art. 456 c.c.
III. ASSE EREDITARIO
Il patrimonio del defunto, per quanto a conoscenza del ricorrente, comprende i seguenti beni e passività:
Beni attivi: [Descrizione Asse Ereditario]
Passività note: [Debiti Noti]
IV. GIACENZA DELL'EREDITÀ E CHIAMATI
I chiamati all'eredità noti sono: [Elenco Chiamati]
Nessuno dei chiamati ha finora accettato l'eredità né si trova nel possesso dei beni ereditari.
Motivo della giacenza: [Motivo Giacenza]
Ricorrono pertanto i presupposti dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c.
V. URGENZA E NECESSITÀ DELLA NOMINA
La nomina di un curatore è urgente per le seguenti ragioni: [Ragionid Urgenza]
VI. CURATORE PROPOSTO
Il ricorrente propone come curatore dell'eredità giacente: [Nome Curatore Proposto]
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di [Tribunale Competente], ai sensi degli artt. 528-531 del Codice Civile:
1) Nominare un curatore dell'eredità giacente del/della defunto/a [Nome Defunto], deceduto/a il [Data Decesso];
2) Autorizzare il curatore a compiere tutti gli atti conservativi e di ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario;
3) Ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
[Luogo], [Data]
Il Ricorrente
[Nome Ricorrente]
Firma: _________________________
Ricorrente
________________
Signature
Che cos'è Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente?
L'Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente in Italia è il ricorso con cui un soggetto interessato chiede al Tribunale di nominare un curatore che amministri il patrimonio del defunto quando il chiamato non è nel possesso dei beni e non ha ancora accettato né rinunciato all'eredità. L'istituto è disciplinato dagli artt. 528-532 del Codice Civile e dall'art. 781 c.p.c., e ha la funzione di evitare che l'asse ereditario rimanga privo di un amministratore nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione.
L'eredità si definisce giacente quando ricorrono congiuntamente due presupposti previsti dall'art. 528 c.c.: il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari e non ha ancora accettato l'eredità. In tale situazione il patrimonio rischia di subire pregiudizio — immobili da custodire, canoni di locazione da riscuotere, debiti in scadenza, aziende da gestire, liti pendenti — e il curatore viene nominato proprio per provvedere alla conservazione e all'amministrazione del compendio fino a quando l'erede non accetti.
Legittimati a proporre l'istanza sono i creditori del defunto, i legatari, i potenziali chiamati e chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante. Il ricorso si presenta al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto ex art. 456 c.c.), in sede di volontaria giurisdizione secondo gli artt. 737-742 c.p.c. Il curatore nominato presta giuramento, redige l'inventario ex art. 529 c.c., amministra i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, paga i debiti ereditari e rende conto della propria gestione.
Le funzioni del curatore cessano con l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato (art. 532 c.c.) o con l'esaurimento dell'asse. Lo strumento è frequente nelle successioni di imprenditori individuali con debiti, di soggetti privi di eredi prossimi o nei casi in cui i chiamati siano irreperibili. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accettazione dell'eredità e dichiarazione di successione.
Quando serve Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente?
L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia è necessaria quando il patrimonio del defunto rischi di subire pregiudizio in assenza di un amministratore, mentre i chiamati all'eredità non hanno ancora deciso se accettare o rinunciare. Le situazioni più frequenti comprendono: patrimoni ereditari con beni immobili che richiedono manutenzione urgente o con affitti da riscuotere; successioni con aziende in corso di esercizio che non possono essere lasciate senza amministratore; asse ereditario con debiti in scadenza (mutui bancari, canoni di locazione, utenze, stipendi di dipendenti) e nessun erede che li paghi; liti giudiziarie pendenti in cui il defunto era parte e che richiedono un rappresentante; crediti del defunto che si prescrivono e che nessuno provvede a riscuotere; situazioni in cui i chiamati all'eredità siano irreperibili o abbiano sede all'estero; casi di chiamati che abbiano bisogno di tempo per raccogliere informazioni sul patrimonio prima di decidere se accettare o rinunciare. L'istanza può essere promossa dai creditori per tutelare la garanzia patrimoniale sui beni ereditari, dai legatari per preservare i beni oggetto del legato, dai chiamati stessi che non intendono gestire direttamente il patrimonio in attesa della decisione, o d'ufficio dal Pubblico Ministero in presenza di interessi pubblici. Un caso pratico emblematico: il defunto aveva una piccola impresa artigianale con dipendenti, commesse aperte, locazione commerciale mensile e un mutuo ipotecario sull'immobile aziendale. I figli residenti all'estero hanno bisogno di tempo per raccogliere i documenti contabili e decidere se rilevare l'impresa. Nel frattempo gli stipendi dei dipendenti vanno pagati, la locazione va onorata e il mutuo non deve andare in mora. La nomina del curatore garantisce la continuità operativa dell'impresa, tutela i creditori e preserva il valore del patrimonio nell'interesse dei potenziali eredi, senza che questi debbano accettare l'eredità prima di essere pronti a farlo consapevolmente.
Cosa includere nel tuo Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente
L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia deve contenere gli elementi essenziali richiesti dalla procedura di volontaria giurisdizione davanti al Tribunale (artt. 528 c.c. e 737-742 c.p.c.). Intestazione al Tribunale competente: il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto, art. 456 c.c.). Nella prassi dei Tribunali italiani, il ricorso deve indicare espressamente la sezione di volontaria giurisdizione o ufficio competente. Generalità e legittimazione del ricorrente: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, qualità di creditore, legatario, chiamato o altro soggetto interessato con specificazione della norma che fonda la legittimazione attiva (art. 528 c.c.). Il creditore deve indicare il titolo del proprio credito (contratto, sentenza, cambiale), il suo importo e la scadenza. Il legatario deve indicare la disposizione testamentaria che lo istituisce. Dati anagrafici del defunto (de cuius): nome, cognome, codice fiscale, data e luogo del decesso, ultimo domicilio che determina la competenza territoriale. Descrizione dell'asse ereditario: beni immobili con dati catastali (Comune, foglio, particella, subalterno), beni mobili registrati (veicoli con targa e numero di telaio), conti bancari con IBAN e istituto di credito, titoli finanziari con ISIN, crediti certificati e debiti in scadenza del defunto, aziende con codice fiscale e partita IVA, partecipazioni societarie con indicazione della società. Indicazione dei chiamati all'eredità conoscibili (figli, coniuge, parenti entro il sesto grado ai sensi dell'art. 572 c.c.) con la specificazione che nessuno ha ancora accettato né è nel possesso dei beni. Dimostrazione della legittimazione del ricorrente a chiedere la curatela. Ragioni dell'urgenza e del pregiudizio che giustificano la nomina immediata del curatore: beni deperibili, debiti con scadenza imminente, liti pendenti, aziende operative prive di gestore. Indicazione del soggetto proposto come curatore (avvocato, commercialista o altro professionista di fiducia) con qualifica professionale, numero di iscrizione all'albo e dichiarazione di disponibilità. Richiesta al Tribunale di emettere decreto di nomina del curatore ai sensi dell'art. 528 c.c., eventualmente con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. se il ritardo arrecherebbe un pregiudizio grave e irreparabile. Documentazione allegata: certificato di morte del defunto, documentazione della propria legittimazione, elenco dei beni ereditari conoscibili con eventuali visure catastali e estratti conto. La Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 21473/2019) ha chiarito che il curatore risponde alla stregua di un amministratore e deve gestire il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia. Firma del ricorrente e del difensore. forms-legal.com fornisce questa bozza strutturata per facilitare la preparazione del ricorso da portare all'avvocato o depositare direttamente in Cancelleria.
Come compilare il tuo Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente
Per compilare correttamente l'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia seguire questi passaggi. Raccogliere i documenti necessari: documento d'identità e codice fiscale del ricorrente; certificato di morte del defunto (rilasciato dal Comune); documentazione della propria legittimazione (estratto di contratto di credito firmato, dispositivo di sentenza, testamento autenticato, stato di famiglia); elenco dei beni ereditari conoscibili (visure catastali aggiornate ottenibili presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio o online tramite il Portale dell'Agenzia, estratti conto bancari, visura camerale se vi è un'azienda, elenco dei veicoli intestati al defunto ottenibile dalla Motorizzazione). Compilare la sezione relativa al Tribunale competente: individuare il Tribunale del circondario del luogo di apertura della successione (ultimo domicilio del defunto), consultando la mappa delle circoscrizioni giudiziarie aggiornata dopo la riforma del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Indicare le generalità del ricorrente e del defunto con precisione, riportando il codice fiscale di entrambi. Descrivere l'asse ereditario nella misura conoscibile, senza timore di lacune: il curatore una volta nominato provvederà all'inventario completo ai sensi dell'art. 529 c.c. Elencare i chiamati all'eredità noti ai sensi degli artt. 565-586 c.c. (coniuge, figli, parenti), specificando che nessuno ha ancora accettato né è nel possesso dei beni. Esporre in modo chiaro e conciso le ragioni che rendono urgente la nomina del curatore: beni deperibili, debiti in scadenza (mutui, affitti, bollette), liti giudiziarie pendenti che richiedono un rappresentante del defunto, aziende operative prive di gestore. Proporre un professionista come curatore indicandone nome, cognome, qualifica professionale e numero di iscrizione all'albo; allegare eventuale dichiarazione di disponibilità. Depositare il ricorso in Cancelleria del Tribunale con il contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e attendere la fissazione dell'udienza o il provvedimento in camera di consiglio. Il Tribunale provvede con decreto motivato, notificato al curatore nominato; dalla data del decreto decorre l'obbligo del curatore di procedere all'inventario entro il termine fissato dal giudice.
Requisiti legali per Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente
L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia è disciplinata dagli artt. 528-532 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). La competenza appartiene al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione — ovvero il luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.) — in composizione monocratica con funzioni di giudice della volontaria giurisdizione. A seguito della riforma della geografia giudiziaria (D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155), alcuni Tribunali di piccole dimensioni sono stati soppressi: è necessario verificare il Tribunale attualmente competente per il circondario dell'ultimo domicilio del defunto. Il procedimento si svolge nelle forme degli artt. 737-742 del Codice di Procedura Civile (camera di consiglio) senza contraddittorio obbligatorio, ma il giudice può convocare i chiamati all'eredità e gli altri interessati prima di provvedere. Il curatore nominato deve procedere senza indugio all'inventario dei beni ereditari ai sensi dell'art. 529 c.c. con le formalità degli artt. 769 ss. c.p.c. e depositare l'inventario in Cancelleria entro il termine fissato dal Tribunale. Il curatore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione autonomamente; per gli atti di straordinaria amministrazione (alienazione di beni, sottoscrizione di contratti oltre l'ordinaria gestione, transazioni) deve richiedere l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 531 c.c. La curatela si svolge sotto il controllo del Tribunale; il curatore deve presentare rendiconto periodico e finale. Sul piano tributario, il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall'apertura ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), e a versare le relative imposte. L'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) è dovuta sugli atti di curatela che comportano trasferimenti o costituzione di diritti. I creditori del defunto possono insinuarsi nella procedura di curatela e il curatore deve verificare l'entità del passivo prima di procedere al pagamento (art. 530 c.c.). Il compenso del curatore è liquidato dal Tribunale ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (parametri forensi) o criteri analogici per i commercialisti. La curatela si chiude con decreto del Tribunale che approva il rendiconto finale e dispone la restituzione del patrimonio agli eredi accettanti o il trasferimento allo Stato in caso di vacanza ai sensi dell'art. 586 c.c.
Errori comuni da evitare nel tuo Istanza di Nomina del Curatore dell'Eredità Giacente
Gli errori più frequenti nelle istanze di nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia comprendono: la presentazione del ricorso al Tribunale territorialmente errato — non quello del luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.) bensì quello del luogo del decesso o della residenza del ricorrente — con conseguente declaratoria di incompetenza e rigetto; la carente o generica descrizione dell'asse ereditario (es. 'alcuni beni immobili e beni mobili') che non consente al Tribunale di valutare la necessità e l'urgenza della nomina né di fissare adeguatamente i poteri del curatore; la mancata dimostrazione della legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 528 c.c., presupposto essenziale per la ricevibilità: il creditore deve allegare il titolo del credito, il legatario deve allegare il testamento; la proposta di un curatore inadeguato o privo delle competenze professionali necessarie per amministrare patrimoni complessi con aziende operative, portafogli finanziari o immobili da ristrutturare; il ritardo eccessivo nella presentazione dell'istanza mentre i beni ereditari si deteriorano, le aziende perdono clienti, i debiti si accumulano con sanzioni e interessi e i termini di prescrizione del diritto di accettare scorrono; la confusione tra eredità giacente (artt. 528-532 c.c., nessuno ha ancora accettato) e eredità vacante (art. 586 c.c., tutti i chiamati hanno rinunciato o il diritto si è prescritto: in questo caso l'eredità si devolve allo Stato) con conseguente applicazione di procedure errate; la mancanza di documentazione allegata al ricorso: certificato di morte, documento d'identità del ricorrente, prova della propria legittimazione, elenco dei beni ereditari con visure e estratti conto; il mancato pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 che blocca il deposito in Cancelleria; la presentazione del ricorso senza l'assistenza di un avvocato in casi complessi — eredità con aziende, più creditori, liti pendenti — in cui la rappresentanza tecnica è fortemente raccomandata per la redazione corretta del ricorso e la gestione dei rapporti con il giudice tutelare.
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}Domande frequenti
L'eredità giacente in Italia è la situazione giuridica che si verifica quando, dopo l'apertura della successione (art. 456 c.c.), nessuno dei chiamati all'eredità ha ancora accettato o rinunciato all'eredità e nessuno di essi si trova nel possesso dei beni ereditari. In questa fase transitoria il patrimonio del defunto non ha ancora un nuovo titolare: non appartiene più al defunto e non è ancora dell'erede. Per evitare che il patrimonio ereditario rimanga privo di custodia e amministrazione, con rischio di deterioramento, perdita o pregiudizio per i creditori, l'art. 528 del Codice Civile prevede che il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse (creditori, legatari, stessi chiamati, Pubblico Ministero), nomini un curatore dell'eredità giacente. Il curatore amministra il patrimonio con i poteri di un amministratore del patrimonio altrui, conserva i beni, riscuote i crediti, paga i debiti scaduti e, su autorizzazione del Tribunale, compie gli atti di straordinaria amministrazione. L'eredità giacente cessa quando il chiamato accetta, quando tutti i chiamati rinunciano (la successione devolve allora allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.) oppure per decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettare (art. 480 c.c.: dieci anni).
L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia può essere presentata da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 528 co. 1 del Codice Civile. I soggetti legittimati sono principalmente: i creditori del defunto, che hanno interesse a che il patrimonio ereditario sia conservato e amministrato per poter soddisfare i propri crediti; i legatari, che vantano diritti su beni o somme specifiche dell'asse ereditario; i chiamati all'eredità che non siano nel possesso dei beni ma vogliano tutelare il patrimonio in attesa di decidere se accettare; il Pubblico Ministero (art. 70 c.p.c.), che può intervenire in presenza di interessi pubblici o di soggetti deboli; lo Stato, quando sia destinatario dell'eredità in mancanza di altri successori. La legittimazione è ampia, poiché l'istituto è posto a tutela dell'integrità del patrimonio ereditario nell'interesse di tutti i potenziali aventi diritto. Il ricorso è presentato al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 456 c.c.) secondo le forme della volontaria giurisdizione degli artt. 737 ss. del Codice di Procedura Civile.
Il curatore dell'eredità giacente in Italia esercita i poteri di amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario nell'interesse dei creditori, dei legatari e dei potenziali eredi, sotto il controllo del Tribunale. Ai sensi degli artt. 528-532 del Codice Civile, il curatore: prende in consegna i beni ereditari e ne redige l'inventario (art. 529 c.c.); riscuote i crediti del defunto; paga i debiti certi, liquidi ed esigibili (con autorizzazione del giudice per quelli controversi); può compiere gli atti conservativi e di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale (art. 531 c.c.); può vendere i beni deperibili o che costano eccessivamente da conservare, sempre con autorizzazione; rappresenta l'eredità in giudizio nei procedimenti già pendenti o che abbiano a iniziare. Il curatore non può compiere atti di disposizione definitiva del patrimonio (vendite di immobili, cessioni di aziende) senza autorizzazione del Tribunale. La sua responsabilità è quella del mandatario ex art. 1710 c.c. con diligenza del buon padre di famiglia. Al termine della curatela, il curatore rende il conto della propria gestione al Tribunale.
La curatela dell'eredità giacente in Italia si conclude in diversi modi previsti dagli artt. 528-532 del Codice Civile. La causa di cessazione più frequente è l'accettazione dell'eredità da parte di uno o più chiamati: con l'accettazione l'erede subentra nella gestione del patrimonio e il curatore cessa le proprie funzioni rendendo il conto al Tribunale. La curatela cessa anche quando tutti i chiamati rinunciano all'eredità: in tal caso il patrimonio è devoluto allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. e l'Agenzia del Demanio subentra nella gestione. Un'altra causa di cessazione è la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettare (dieci anni dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 480 c.c.), decorso il quale nessuno può più accettare e il patrimonio va allo Stato. Il Tribunale, verificata la causa di cessazione, emette decreto di chiusura della curatela. Il curatore ha diritto a un compenso determinato dal Tribunale in base alla complessità dell'amministrazione e al valore del patrimonio gestito. I creditori sono soddisfatti nell'ordine di preferenza stabilito dalla legge sul ricavato della liquidazione dell'asse ereditario.
L'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente rivolta al Tribunale competente in Italia deve contenere: l'indicazione del Tribunale competente (quello del luogo di apertura della successione, art. 456 c.c.); le generalità del ricorrente e la sua legittimazione (creditore, legatario, chiamato, ecc.); i dati del defunto (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo del decesso, ultimo domicilio); la descrizione del patrimonio ereditario (beni immobili, conti bancari, aziende, crediti, debiti) per quanto conoscibile al ricorrente; l'indicazione dei chiamati all'eredità conoscibili (figli, coniuge, altri parenti), con la specifica che nessuno ha ancora accettato; le ragioni dell'urgenza e del pregiudizio per il patrimonio in assenza di curatela (beni deperibili, debiti in scadenza, liti pendenti); la nomina di un curatore proposto dal ricorrente (generalmente un professionista: avvocato, commercialista, notaio). Il ricorso si propone con atto depositato in Cancelleria del Tribunale e il procedimento si svolge nelle forme della volontaria giurisdizione ai sensi degli artt. 737-742 c.p.c. Il giudice può fissare un'udienza o provvedere in camera di consiglio.
I costi per la nomina del curatore dell'eredità giacente in Italia comprendono: il contributo unificato per il procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale, determinato in misura fissa ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia) e dell'art. 13 co. 3 del medesimo D.P.R. (nella misura ridotta per i procedimenti non contenziosi); l'eventuale marca da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sugli atti del procedimento; le spese legali per la redazione e il deposito del ricorso se ci si avvale di un avvocato, che è però facoltativo nei procedimenti di volontaria giurisdizione semplici; il compenso del curatore nominato dal Tribunale, liquidato a consuntivo con decreto del giudice in base alla complessità dell'incarico e al valore del patrimonio gestito, secondo i criteri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. se il curatore è un avvocato o un professionista tariffato. Le spese di curatela sono a carico del patrimonio ereditario. Il ricorrente non anticipa le spese di gestione: il curatore provvede con le disponibilità liquide del patrimonio ereditario o, se insufficienti, con autorizzazione del Tribunale a vendere beni ereditari.
Sì, l'eredità giacente e l'eredità vacante sono due istituti distinti del diritto successorio italiano con presupposti e conseguenze diverse. L'eredità giacente (artt. 528-532 c.c.) si verifica quando il chiamato non ha ancora accettato né rinunciato all'eredità: il patrimonio del defunto è privo di titolare ma esiste ancora la possibilità che qualcuno accetti. In questa fase transitoria il Tribunale nomina un curatore per conservare e amministrare il patrimonio. L'eredità vacante (art. 586 c.c.) si verifica invece quando nessuno può o vuole accettare l'eredità: tutti i chiamati hanno rinunciato, o il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare è decorso, o non vi sono chiamati di sorta. In caso di vacanza, l'eredità è devoluta allo Stato, che la acquista automaticamente di diritto senza necessità di accettazione e senza responsabilità per i debiti ereditari che eccedano il valore dei beni acquistati. L'acquisizione da parte dello Stato è gestita dall'Agenzia del Demanio. Pertanto, la giacenza è uno stato provvisorio che precede l'accettazione o la vacanza; la vacanza è definitiva e attribuisce il patrimonio allo Stato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Accettazione di Eredità con Beneficio d'Inventario
Dichiarazione con cui il chiamato all'eredità accetta limitando la propria responsabilità ai beni ereditari, tenendo distinto il proprio patrimonio da quello del defunto ai sensi degli artt. 484-490 c.c.
Accettazione Espressa di Eredità
Dichiarazione scritta con cui il chiamato all'eredità manifesta espressamente la volontà di accettare l'eredità in modo puro e semplice ai sensi degli artt. 470 e 475 del Codice Civile.
Prospetto per la Dichiarazione di Successione
Schema preparatorio dei dati necessari per la dichiarazione di successione telematica all'Agenzia delle Entrate in Italia, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) e dell'art. 28 TUS.
Atto di Divisione Ereditaria
Accordo tra i coeredi per sciogliere la comunione ereditaria e attribuire a ciascuno la propria quota, sciogliendo pro quota i diritti e i beni del patrimonio ereditario, ai sensi degli artt. 713-768 del Codice Civile.