Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)
art. 4 L. 22 dicembre 2017, n. 219
Intestazione
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT — BIOTESTAMENTO)
ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Identità del Disponente
IL DISPONENTE
Io sottoscritto/a [Nome Disponente], codice fiscale [Codice Fiscale Disponente], nato/a il [Data Nascita Disponente] a [Luogo Nascita Disponente], residente in [Indirizzo Disponente], Comune di [Comune Residenza], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere e in assenza di qualsiasi coercizione esterna, redigo le presenti Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, con la consapevolezza dei miei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana.
Nomina del Fiduciario
NOMINA DEL FIDUCIARIO
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 219/2017, nomino quale mio fiduciario la persona di seguito indicata, incaricata di rappresentarmi nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie e di far rispettare le volontà espresse nelle presenti DAT:
Fiduciario: [Nome Fiduciario], C.F. [Codice Fiscale Fiduciario], recapito: [Recapito Fiduciario].
Fiduciario supplente (in caso di rinuncia, decesso o impedimento del fiduciario principale): [Fiduciario Supplente].
Volontà sui Trattamenti Sanitari
VOLONTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTI SANITARI
Per i trattamenti sanitari di seguito elencati, esprimo le seguenti volontà, che devono essere rispettate dall'équipe sanitaria ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. 219/2017:
Rianimazione cardiopolmonare: [Rianimazione Cardiopolmonare]
Ventilazione meccanica assistita (intubazione): [Ventilazione Meccanica]
Nutrizione e idratazione artificiali (trattamenti sanitari ex art. 1, comma 5, L. 219/2017): [Nutrizione Idratazione Artificiali]
Dialisi renale: [Dialisi]
Emotrasfusioni: [Emotrasfusioni]
Terapia del dolore e sedazione palliativa profonda (L. 38/2010): [Terapia Del Dolore]
Rifiuto dell'accanimento terapeutico: [Rifiuto Accanimento Terapeutico]
Note e volontà aggiuntive: [Note Ulteriori]
Donazione di Organi e del Corpo
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CORPO
Donazione di organi e tessuti post mortem ai sensi della L. 91/1999: [Donazione Organi]
Donazione del corpo a scopo scientifico ai sensi del D.Lgs. 116/2016: [Donazione Corpo Scienza]
Note: [Note Donazione Organi]
Revocabilità e Deposito
REVOCABILITÀ E DEPOSITO
Le presenti DAT sono revocabili in qualsiasi momento, anche oralmente in caso di emergenza davanti al personale sanitario, senza limitazioni di forma o di tempo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. 219/2017. La revoca o la modifica avviene con le stesse modalità delle presenti DAT o con forma equipollente.
Modalità di deposito prescelta: [Modalita Consegna]
Le presenti DAT sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 4, comma 6, ultima parte, L. 219/2017.
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
Luogo: [Luogo Redazione], Data: [Data Redazione]
Il Disponente:
[Nome Disponente]
Firma: _________________________
Il Fiduciario (accettazione dell'incarico):
[Nome Fiduciario]
Firma per accettazione: _________________________
[Spazio per autentica notarile della firma o per ricevimento in atto pubblico — se applicabile]
Disponente
________________
Signature
Fiduciario (accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)?
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento) in Italia sono gli atti disciplinati da art. 4 L. 22 dicembre 2017, n. 219.
La legge riconosce che ogni persona ha il diritto di esprimere le proprie volontà sul fine vita come esercizio dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana: diritto all'autodeterminazione, alla libertà personale e alla tutela della salute. Il consenso informato, previsto dall'art. 1 della medesima legge, è il presupposto di qualsiasi atto medico: le DAT ne estendono l'efficacia al momento in cui la persona non è più in grado di esprimerlo direttamente. Prima dell'entrata in vigore della L. 219/2017, il vuoto normativo era colmato solo dalla giurisprudenza: la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 21748/2007 (caso Englaro) aveva riconosciuto il diritto di interrompere l'alimentazione artificiale in stato vegetativo permanente sulla base di una volontà presunta ricostruita dal giudice; le DAT rendono oggi questa volontà espressa e certa, eliminando la necessità di lunghe battaglie legali.
Oltre alle istruzioni sui trattamenti sanitari, le DAT comprendono la nomina del fiduciario (art. 4, comma 2): una persona maggiorenne di fiducia del disponente che lo rappresenta nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario ha il compito di far rispettare le volontà espresse nelle DAT e di dialogare con l'équipe curante. Senza fiduciario, il personale sanitario interpreta autonomamente le DAT, con il rischio di disapplicazione per asserita incongruità (art. 4, comma 5, L. 219/2017).
Le DAT sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (art. 4, comma 6, L. 219/2017) e possono essere depositate gratuitamente presso l'ufficio di stato civile del Comune di residenza, che provvede all'iscrizione in apposito registro. Il Regolamento ministeriale del 10 dicembre 2019 (DM Salute) ha istituito la Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB) presso il Ministero della Salute, accessibile tramite SPID o CIE, che consente la registrazione e la modifica digitale delle DAT con valore legale pienamente equivalente al deposito fisico. L'art. 48 del D.L. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020) ha ampliato le modalità di accesso digitale. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere le proprie DAT in modo conforme alla normativa vigente.
Quando serve Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)?
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia sono necessarie ogni volta che una persona desidera assicurarsi che le proprie volontà sanitarie siano rispettate anche qualora perdesse la capacità di comunicarle autonomamente. Situazioni tipiche che rendono urgente la redazione delle DAT includono: una diagnosi di malattia neurodegenerativa progressiva (Alzheimer, SLA, demenza vascolare) che potrà nel tempo compromettere la capacità di comunicare; un intervento chirurgico ad alto rischio in cui il paziente potrebbe rimanere temporaneamente o permanentemente incapace; l'avanzare dell'età o la presenza di condizioni croniche che aumentano la probabilità di una futura incapacità decisionale.
Anche in assenza di patologie, la redazione delle DAT è raccomandata a qualsiasi persona adulta come atto di pianificazione responsabile. L'art. 4, comma 1, della Legge n. 219/2017 non richiede una condizione di malattia per la redazione: è sufficiente la maggiore età e la piena capacità di intendere e di volere al momento della firma. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 242/2019 (caso Cappato/DJ Fabo), ha ribadito il diritto di autodeterminazione terapeutica come valore fondamentale dell'ordinamento italiano.
Le DAT sono particolarmente rilevanti nei seguenti contesti: rifiuto dell'accanimento terapeutico (trattamenti sproporzionati privi di reale beneficio); scelte sulla nutrizione e idratazione artificiali; donazione di organi ai sensi della L. 91/1999; preferenze sulla terapia del dolore e sulla sedazione palliativa profonda in fase terminale; indicazioni sulla donazione del corpo a scopo di studio ai sensi del D.Lgs. 16 giugno 2016, n. 116.
Dal punto di vista procedurale, il momento più opportuno per redigere le DAT è quando il disponente è in piena salute e lucidità, non in situazione di crisi o di pressione psicologica, poiché i medici e i Tribunali prendono in massima considerazione le DAT redatte con anticipo, quando la volontà è libera e non influenzata da sofferenze immediate. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha raccomandato la diffusione capillare dello strumento attraverso i medici di medicina generale e le farmacie, segnalando che solo una quota minoritaria della popolazione italiana maggiorenne ha redatto DAT nonostante la legge sia in vigore dal 2018. La Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto hanno istituito propri sportelli informativi per facilitare la redazione e il deposito delle DAT.
Cosa includere nel tuo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia devono contenere alcuni elementi essenziali per la loro validità e applicabilità clinica.
Identificazione del disponente: nome completo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e comune (rilevante per il deposito all'ufficio di stato civile).
Nomina del fiduciario (art. 4, comma 2, L. 219/2017): nome completo, codice fiscale, recapito del fiduciario; dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal fiduciario nella stessa DAT o in atto separato; eventuale indicazione di un fiduciario supplente per il caso di rinuncia, decesso o impedimento del primo designato. Il fiduciario svolge un ruolo cruciale: è l'interlocutore designato per dialogare con l'équipe sanitaria, verificare che le DAT siano rispettate, proporre ricorso al Giudice Tutelare (art. 4, comma 5, L. 219/2017) qualora il medico intenda disattenderle. La FNOMCeO raccomanda che il fiduciario abbia una copia firmata delle DAT e i recapiti del medico curante.
Volontà in materia di trattamenti sanitari: le istruzioni devono essere chiare e specifiche per ciascun trattamento contemplato. Trattamenti tipicamente indicati: rianimazione cardiopolmonare; ventilazione meccanica assistita (intubazione endotracheale); ventilazione non invasiva (CPAP/BiPAP); nutrizione e idratazione artificiali (art. 1, comma 5, L. 219/2017 le qualifica esplicitamente come trattamenti sanitari); dialisi renale; emotrasfusioni; terapia del dolore e sedazione palliativa profonda; accanimento terapeutico (rifiuto esplicito); cure palliative (L. 38/2010 garantisce l'accesso come LEA). Per ciascuno è possibile optare per: accetto / rifiuto / rimetto al giudizio medico in accordo con il fiduciario.
Volontà sulla donazione: donazione di organi e tessuti post mortem (L. 91/1999, sistema di silenzio-assenso con possibilità di diniego formale); donazione del corpo a scopo scientifico (D.Lgs. 116/2016, richiede convenzione con università o istituto di ricerca accreditato).
Modalità di deposito: indicare la forma prescelta — ufficio di stato civile del Comune di residenza (gratuito); Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB, gratuita, accessibile con SPID o CIE); notaio in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico. La BDNTB è consultabile in tempo reale dai medici di pronto soccorso tramite codice fiscale del disponente.
Clausola di revocabilità: dichiarazione esplicita che le DAT sono revocabili in qualsiasi momento, anche in forma orale davanti al personale sanitario in caso di emergenza (art. 4, comma 7, L. 219/2017), con annotazione in cartella clinica firmata da almeno un testimone.
Data e sottoscrizione: firma autografa del disponente; per l'atto pubblico: sottoscrizione del notaio e di due testimoni; per la scrittura privata autenticata: autentica notarile della firma.
Come compilare il tuo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)
Per compilare le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia con il modulo disponibile su forms-legal.com, seguire questi passaggi.
Passo 1 — Dati del disponente: inserire nome e cognome esatti come risultano dal documento di identità, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza comprensivo del Comune (necessario per l'individuazione dell'ufficio di stato civile competente al deposito).
Passo 2 — Nomina del fiduciario: indicare il nome completo, codice fiscale e recapito del fiduciario scelto. Prima di compilare le DAT è indispensabile aver concordato con la persona designata la disponibilità ad assumere l'incarico. Se si desidera indicare un fiduciario supplente, inserirne i dati nel campo apposito.
Passo 3 — Volontà sui trattamenti: per ogni trattamento elencato (rianimazione, ventilazione meccanica, nutrizione/idratazione artificiale, dialisi, emotrasfusioni) selezionare una delle opzioni: accetto / rifiuto / rimetto al giudizio medico in accordo con il fiduciario. Utilizzare il campo note per precisazioni specifiche.
Passo 4 — Donazione di organi e corpo: indicare la propria scelta in merito alla donazione di organi/tessuti post mortem ai sensi della L. 91/1999 e, separatamente, alla donazione del corpo a scopo scientifico ai sensi del D.Lgs. 116/2016.
Passo 5 — Modalità di deposito: selezionare la modalità preferita tra ufficio di stato civile del Comune (gratuito, consegna personale), BDNTB on-line (gratuito, via SPID/CIE), scrittura privata autenticata dal notaio (a pagamento), atto pubblico notarile (a pagamento).
Passo 6 — Firma: firmare il documento in ogni pagina e in calce. Il fiduciario sottoscrive per accettazione. Se si sceglie la forma notarile, sottoscrivere davanti al notaio con due testimoni presenti.
Requisiti legali per Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia devono rispettare i requisiti formali stabiliti dall'art. 4 della Legge n. 219/2017 a pena di inefficacia.
Capacità del disponente: le DAT possono essere redatte solo da persona maggiorenne (18 anni compiuti) in piena capacità di intendere e di volere al momento della redazione (art. 4, comma 1). Il minore di età e l'interdetto non possono redigere DAT autonomamente; per il minore ultraquattordicenne il Tribunale dei Minorenni può intervenire ai sensi dell'art. 3, comma 5, della stessa legge.
Forma ammessa (art. 4, comma 6): a) atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; b) scrittura privata autenticata (firma autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato); c) scrittura privata consegnata personalmente dall'interessato all'ufficio di stato civile del Comune di residenza; d) deposito telematico nella BDNTB con SPID o CIE. In alcuni Comuni e Regioni sono ammesse modalità aggiuntive (es. deposito presso la struttura sanitaria di ricovero).
Esenzioni fiscali: le DAT sono esenti dall'imposta di bollo (DPR 642/1972) e dall'imposta di registro (DPR 131/1986), come stabilito dall'art. 4, comma 6, ultima parte.
Aggiornamento: non è previsto un termine di scadenza obbligatorio. Tuttavia è buona pratica aggiornare le DAT in presenza di significative variazioni dello stato di salute o dei progressi terapeutici, conformemente all'art. 4, comma 5 (deroga medica per sopravvenuti progressi).
Registrazione nazionale: il Regolamento ministeriale del 10 dicembre 2019 (DM Salute) ha istituito la BDNTB presso il Ministero della Salute; l'art. 48 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla L. 120/2020) ha ampliato le modalità di accesso digitale.
Errori comuni da evitare nel tuo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia vengono frequentemente invalidate o rese inapplicabili a causa di errori evitabili nella loro redazione o deposito.
Errore 1 — DAT senza fiduciario: non nominare alcun fiduciario è una lacuna grave. Sebbene le DAT rimangano formalmente valide anche in assenza del fiduciario, l'équipe sanitaria dovrà interpretarle autonomamente senza un interlocutore designato, con il rischio di disattenderle per asserita incongruità con la situazione clinica attuale (art. 4, comma 5, L. 219/2017). La Federazione Nazionale Ordini Medici (FNOMCeO) raccomanda espressamente la designazione del fiduciario in ogni DAT come tutela dell'applicazione effettiva delle volontà.
Errore 2 — Forma non corretta: consegnare le DAT in fotocopia, via email o tramite un familiare (anziché personalmente) all'ufficio di stato civile ne determina l'inamissibilità al deposito. La consegna deve essere personale e diretta (art. 4, comma 6). La firma mediante procura o per delega non è ammessa per le DAT, che hanno carattere strettamente personale.
Errore 3 — Istruzioni vaghe: espressioni come «non voglio soffrire» o «voglio morire in pace» non hanno valore giuridico certo. Le DAT devono contenere indicazioni specifiche per ciascun trattamento (rianimazione sì/no, ventilazione sì/no, nutrizione artificiale sì/no). Ogni indicazione generica espone al rischio che il Giudice Tutelare, adito su richiesta dell'équipe sanitaria o del fiduciario, debba interpretare la volontà del disponente con esito incerto.
Errore 4 — Mancato aggiornamento dopo diagnosi rilevante: se sopravvengono progressi terapeutici che rendono disponibili cure prima inesistenti, il medico, d'accordo con il fiduciario, può disattendere le DAT (art. 4, comma 5). Aggiornare le DAT dopo nuove diagnosi o cambiamenti clinici significativi riduce il rischio di disapplicazione. La registrazione nella Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB) del Ministero della Salute consente aggiornamenti digitali immediati tramite SPID o CIE senza costi aggiuntivi.
Errore 5 — Confusione con la pianificazione condivisa delle cure: per i malati cronici con prognosi infausta, lo strumento corretto è la pianificazione condivisa delle cure (art. 5, L. 219/2017), predisposta insieme all'équipe medica e aggiornata nel tempo, non le DAT unilaterali redatte in salute. I due strumenti non si escludono ma hanno presupposti e funzioni diverse: le DAT coprono qualsiasi futura incapacità, la pianificazione condivisa è ancorata alla specifica malattia in atto.
Errore 6 — Deposito unico senza copie accessibili: depositare le DAT solo in un luogo non comunicato al fiduciario o ai familiari rischia che le volontà non siano conoscibili in caso di emergenza. È buona prassi informare il proprio medico di medicina generale dell'esistenza delle DAT e registrarle nella BDNTB, accessibile in tempo reale dai medici del pronto soccorso tramite il numero di codice fiscale del disponente.
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}Domande frequenti
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia prevedono la nomina di un fiduciario, figura introdotta dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 219/2017. Il fiduciario è la persona di fiducia designata dal disponente per rappresentarlo nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie quando questi non è più in grado di autodeterminarsi. Deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere; accetta l'incarico sottoscrivendo le DAT o con atto separato allegato. I poteri del fiduciario comprendono: rendere conto alle équipe sanitarie delle volontà espresse nelle DAT; richiedere ai medici l'applicazione o il rifiuto di specifici trattamenti in conformità alle istruzioni; proporre eventuale ricorso al Giudice Tutelare qualora le DAT non siano rispettate. Il fiduciario può essere revocato con le stesse modalità previste per le DAT. In assenza di fiduciario designato, o qualora rinunci o sia deceduto, i medici applicano le DAT secondo il loro contenuto, previa consultazione degli eventuali familiari stretti.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia hanno forza giuridica vincolante per il personale sanitario in linea generale, ma l'art. 4, comma 5, della Legge n. 219/2017 prevede la possibilità di disattenderle in due casi tassativi: quando le DAT appaiano palesemente incongrue rispetto alla condizione clinica attuale del paziente, non contemplata nel momento della loro redazione; oppure quando si siano verificati progressi terapeutici non prevedibili al momento della stesura che rendano possibili cure prima non disponibili. In entrambi i casi il medico, d'accordo con il fiduciario, deve motivare per iscritto il mancato rispetto delle DAT. Qualora manchi accordo tra medico e fiduciario, la questione può essere rimessa al Giudice Tutelare. Al di fuori di questi casi tipizzati, il personale sanitario non può disattendere le volontà espresse dal disponente: le DAT rappresentano l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito all'autodeterminazione terapeutica sancito agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia possono essere depositate secondo tre modalità principali previste dall'art. 4, comma 6, della Legge n. 219/2017: 1) consegna personalmente all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro (la modalità più economica ed esente da imposta di bollo e di registro); 2) consegna in forma di scrittura privata autenticata da notaio, con conseguente autentica notarile della firma a costi variabili (in media 50-150 euro); 3) redazione nella forma dell'atto pubblico ricevuto dal notaio, con onorario notarile pieno. Alcune Regioni hanno istituito propri registri regionali (es. Veneto, Emilia-Romagna, Toscana) e ammettono il deposito presso le strutture sanitarie. A livello nazionale, il Ministero della Salute ha attivato la Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB), accessibile tramite SPID o CIE, che consente la registrazione e la modifica delle DAT in formato digitale con valore legale. Il deposito in comune è gratuito; il costo della BDNTB è anch'esso gratuito.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia sono sempre revocabili e modificabili dal disponente in qualsiasi momento, senza limitazioni temporali né oneri particolari, come espressamente stabilito dall'art. 4, comma 6, della Legge n. 219/2017. La revoca o la modifica devono avere la stessa forma delle DAT originarie oppure una forma equipollente. In situazione di emergenza, quando il disponente non è in grado di redigere un atto scritto, l'art. 4, comma 7, consente la revoca anche in forma orale davanti al personale sanitario: la dichiarazione verbale deve essere annotata nella cartella clinica e firmata da almeno un testimone. La revoca produce effetti immediati e prevale automaticamente sulle DAT precedenti. È consigliabile aggiornare le DAT dopo significativi cambiamenti dello stato di salute, dopo nuove diagnosi o quando il progresso medico rende disponibili opzioni terapeutiche diverse da quelle contemplate al momento della prima redazione.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) di cui all'art. 4 della Legge n. 219/2017 sono redatte unilateralmente dal disponente in piena salute o capacità, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi: esprimono le proprie volontà in merito a qualsiasi trattamento sanitario senza necessariamente il coinvolgimento attivo di un medico. La pianificazione condivisa delle cure di cui all'art. 5 della stessa legge è invece uno strumento riservato ai pazienti affetti da una patologia cronica e invalidante o da una malattia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta: viene predisposta congiuntamente tra il paziente (e, se vuole, i propri familiari), il medico e l'équipe sanitaria, tenendo conto delle condizioni cliniche attuali e dell'evoluzione attesa della malattia. Ha quindi carattere dinamico e specializzato per il caso concreto. Entrambi gli strumenti esplicitano l'autodeterminazione terapeutica; le DAT hanno portata generale, la pianificazione condivisa è personalizzata sulla specifica traiettoria di malattia del paziente e viene costantemente aggiornata dall'équipe curante.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia consentono di esprimere la propria volontà su qualsiasi accertamento diagnostico e trattamento sanitario, compresa la nutrizione e l'idratazione artificiali, come chiarito dall'art. 1, comma 5, e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 219/2017. In concreto è possibile: accettare o rifiutare la rianimazione cardiopolmonare; accettare o rifiutare la ventilazione meccanica assistita; accettare o rifiutare la nutrizione e idratazione artificiali (il Legislatore le ha espressamente qualificate come trattamenti sanitari, non semplice assistenza di base); accettare o rifiutare la dialisi; accettare o rifiutare le emotrasfusioni; esprimere preferenze sulla terapia del dolore e sulla sedazione palliativa profonda in fase terminale; manifestare la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti ai sensi della L. 91/1999 e alla donazione del corpo a scopo scientifico. Non è invece possibile richiedere trattamenti contrari alla legge, alle norme deontologiche o alle buone pratiche cliniche (art. 1, comma 6): le DAT non possono essere usate per ottenere trattamenti sproporzionati o forme di eutanasia attiva, attualmente non prevista dall'ordinamento italiano.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento redatte da cittadini italiani residenti all'estero sono riconosciute in Italia a condizione che rispettino i requisiti formali previsti dalla Legge n. 219/2017. Il cittadino residente all'estero può redigere le DAT presso il Consolato italiano competente per territorio (che svolge funzioni di ufficiale di stato civile), oppure in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata nel Paese di residenza, eventualmente con apostille se il Paese è parte della Convenzione de L'Aia del 1961. Le DAT possono altresì essere registrate nella Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB) accedendo con SPID o CIE, anche dall'estero. È consigliabile che il fiduciario designato abbia residenza o almeno regolari contatti in Italia per poter rappresentare concretamente il disponente presso le strutture sanitarie italiane. Per i cittadini stranieri residenti in Italia, le DAT straniere possono essere riconosciute ai sensi dell'art. 23 del Regolamento UE n. 650/2012 in materia successoria, con applicazione analogica alle disposizioni di fine vita.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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