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Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)

art. 4 L. 22 dicembre 2017, n. 219

Intestazione

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT — BIOTESTAMENTO)

ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Identità del Disponente

IL DISPONENTE

Io sottoscritto/a [Nome Disponente], codice fiscale [Codice Fiscale Disponente], nato/a il [Data Nascita Disponente] a [Luogo Nascita Disponente], residente in [Indirizzo Disponente], Comune di [Comune Residenza], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere e in assenza di qualsiasi coercizione esterna, redigo le presenti Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) ai sensi dell'art. 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, con la consapevolezza dei miei diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana.

Nomina del Fiduciario

NOMINA DEL FIDUCIARIO

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 219/2017, nomino quale mio fiduciario la persona di seguito indicata, incaricata di rappresentarmi nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie e di far rispettare le volontà espresse nelle presenti DAT:

Fiduciario: [Nome Fiduciario], C.F. [Codice Fiscale Fiduciario], recapito: [Recapito Fiduciario].

Fiduciario supplente (in caso di rinuncia, decesso o impedimento del fiduciario principale): [Fiduciario Supplente].

Volontà sui Trattamenti Sanitari

VOLONTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTI SANITARI

Per i trattamenti sanitari di seguito elencati, esprimo le seguenti volontà, che devono essere rispettate dall'équipe sanitaria ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. 219/2017:

Rianimazione cardiopolmonare: [Rianimazione Cardiopolmonare]

Ventilazione meccanica assistita (intubazione): [Ventilazione Meccanica]

Nutrizione e idratazione artificiali (trattamenti sanitari ex art. 1, comma 5, L. 219/2017): [Nutrizione Idratazione Artificiali]

Dialisi renale: [Dialisi]

Emotrasfusioni: [Emotrasfusioni]

Terapia del dolore e sedazione palliativa profonda (L. 38/2010): [Terapia Del Dolore]

Rifiuto dell'accanimento terapeutico: [Rifiuto Accanimento Terapeutico]

Note e volontà aggiuntive: [Note Ulteriori]

Donazione di Organi e del Corpo

DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CORPO

Donazione di organi e tessuti post mortem ai sensi della L. 91/1999: [Donazione Organi]

Donazione del corpo a scopo scientifico ai sensi del D.Lgs. 116/2016: [Donazione Corpo Scienza]

Note: [Note Donazione Organi]

Revocabilità e Deposito

REVOCABILITÀ E DEPOSITO

Le presenti DAT sono revocabili in qualsiasi momento, anche oralmente in caso di emergenza davanti al personale sanitario, senza limitazioni di forma o di tempo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. 219/2017. La revoca o la modifica avviene con le stesse modalità delle presenti DAT o con forma equipollente.

Modalità di deposito prescelta: [Modalita Consegna]

Le presenti DAT sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 4, comma 6, ultima parte, L. 219/2017.

Sottoscrizione

SOTTOSCRIZIONE

Luogo: [Luogo Redazione], Data: [Data Redazione]

Il Disponente:

[Nome Disponente]

Firma: _________________________

Il Fiduciario (accettazione dell'incarico):

[Nome Fiduciario]

Firma per accettazione: _________________________

[Spazio per autentica notarile della firma o per ricevimento in atto pubblico — se applicabile]

Disponente

________________

Signature

Fiduciario (accettazione)

________________

Signature

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Che cos'è Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)?

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento) in Italia sono gli atti disciplinati da art. 4 L. 22 dicembre 2017, n. 219.

La legge riconosce che ogni persona ha il diritto di esprimere le proprie volontà sul fine vita come esercizio dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana: diritto all'autodeterminazione, alla libertà personale e alla tutela della salute. Il consenso informato, previsto dall'art. 1 della medesima legge, è il presupposto di qualsiasi atto medico: le DAT ne estendono l'efficacia al momento in cui la persona non è più in grado di esprimerlo direttamente. Prima dell'entrata in vigore della L. 219/2017, il vuoto normativo era colmato solo dalla giurisprudenza: la nota sentenza della Corte di Cassazione n. 21748/2007 (caso Englaro) aveva riconosciuto il diritto di interrompere l'alimentazione artificiale in stato vegetativo permanente sulla base di una volontà presunta ricostruita dal giudice; le DAT rendono oggi questa volontà espressa e certa, eliminando la necessità di lunghe battaglie legali.

Oltre alle istruzioni sui trattamenti sanitari, le DAT comprendono la nomina del fiduciario (art. 4, comma 2): una persona maggiorenne di fiducia del disponente che lo rappresenta nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario ha il compito di far rispettare le volontà espresse nelle DAT e di dialogare con l'équipe curante. Senza fiduciario, il personale sanitario interpreta autonomamente le DAT, con il rischio di disapplicazione per asserita incongruità (art. 4, comma 5, L. 219/2017).

Le DAT sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (art. 4, comma 6, L. 219/2017) e possono essere depositate gratuitamente presso l'ufficio di stato civile del Comune di residenza, che provvede all'iscrizione in apposito registro. Il Regolamento ministeriale del 10 dicembre 2019 (DM Salute) ha istituito la Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB) presso il Ministero della Salute, accessibile tramite SPID o CIE, che consente la registrazione e la modifica digitale delle DAT con valore legale pienamente equivalente al deposito fisico. L'art. 48 del D.L. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020) ha ampliato le modalità di accesso digitale. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere le proprie DAT in modo conforme alla normativa vigente.

Quando serve Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)?

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia sono necessarie ogni volta che una persona desidera assicurarsi che le proprie volontà sanitarie siano rispettate anche qualora perdesse la capacità di comunicarle autonomamente. Situazioni tipiche che rendono urgente la redazione delle DAT includono: una diagnosi di malattia neurodegenerativa progressiva (Alzheimer, SLA, demenza vascolare) che potrà nel tempo compromettere la capacità di comunicare; un intervento chirurgico ad alto rischio in cui il paziente potrebbe rimanere temporaneamente o permanentemente incapace; l'avanzare dell'età o la presenza di condizioni croniche che aumentano la probabilità di una futura incapacità decisionale.

Anche in assenza di patologie, la redazione delle DAT è raccomandata a qualsiasi persona adulta come atto di pianificazione responsabile. L'art. 4, comma 1, della Legge n. 219/2017 non richiede una condizione di malattia per la redazione: è sufficiente la maggiore età e la piena capacità di intendere e di volere al momento della firma. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 242/2019 (caso Cappato/DJ Fabo), ha ribadito il diritto di autodeterminazione terapeutica come valore fondamentale dell'ordinamento italiano.

Le DAT sono particolarmente rilevanti nei seguenti contesti: rifiuto dell'accanimento terapeutico (trattamenti sproporzionati privi di reale beneficio); scelte sulla nutrizione e idratazione artificiali; donazione di organi ai sensi della L. 91/1999; preferenze sulla terapia del dolore e sulla sedazione palliativa profonda in fase terminale; indicazioni sulla donazione del corpo a scopo di studio ai sensi del D.Lgs. 16 giugno 2016, n. 116.

Dal punto di vista procedurale, il momento più opportuno per redigere le DAT è quando il disponente è in piena salute e lucidità, non in situazione di crisi o di pressione psicologica, poiché i medici e i Tribunali prendono in massima considerazione le DAT redatte con anticipo, quando la volontà è libera e non influenzata da sofferenze immediate. Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha raccomandato la diffusione capillare dello strumento attraverso i medici di medicina generale e le farmacie, segnalando che solo una quota minoritaria della popolazione italiana maggiorenne ha redatto DAT nonostante la legge sia in vigore dal 2018. La Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto hanno istituito propri sportelli informativi per facilitare la redazione e il deposito delle DAT.

Cosa includere nel tuo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia devono contenere alcuni elementi essenziali per la loro validità e applicabilità clinica.

Identificazione del disponente: nome completo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e comune (rilevante per il deposito all'ufficio di stato civile).

Nomina del fiduciario (art. 4, comma 2, L. 219/2017): nome completo, codice fiscale, recapito del fiduciario; dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal fiduciario nella stessa DAT o in atto separato; eventuale indicazione di un fiduciario supplente per il caso di rinuncia, decesso o impedimento del primo designato. Il fiduciario svolge un ruolo cruciale: è l'interlocutore designato per dialogare con l'équipe sanitaria, verificare che le DAT siano rispettate, proporre ricorso al Giudice Tutelare (art. 4, comma 5, L. 219/2017) qualora il medico intenda disattenderle. La FNOMCeO raccomanda che il fiduciario abbia una copia firmata delle DAT e i recapiti del medico curante.

Volontà in materia di trattamenti sanitari: le istruzioni devono essere chiare e specifiche per ciascun trattamento contemplato. Trattamenti tipicamente indicati: rianimazione cardiopolmonare; ventilazione meccanica assistita (intubazione endotracheale); ventilazione non invasiva (CPAP/BiPAP); nutrizione e idratazione artificiali (art. 1, comma 5, L. 219/2017 le qualifica esplicitamente come trattamenti sanitari); dialisi renale; emotrasfusioni; terapia del dolore e sedazione palliativa profonda; accanimento terapeutico (rifiuto esplicito); cure palliative (L. 38/2010 garantisce l'accesso come LEA). Per ciascuno è possibile optare per: accetto / rifiuto / rimetto al giudizio medico in accordo con il fiduciario.

Volontà sulla donazione: donazione di organi e tessuti post mortem (L. 91/1999, sistema di silenzio-assenso con possibilità di diniego formale); donazione del corpo a scopo scientifico (D.Lgs. 116/2016, richiede convenzione con università o istituto di ricerca accreditato).

Modalità di deposito: indicare la forma prescelta — ufficio di stato civile del Comune di residenza (gratuito); Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB, gratuita, accessibile con SPID o CIE); notaio in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico. La BDNTB è consultabile in tempo reale dai medici di pronto soccorso tramite codice fiscale del disponente.

Clausola di revocabilità: dichiarazione esplicita che le DAT sono revocabili in qualsiasi momento, anche in forma orale davanti al personale sanitario in caso di emergenza (art. 4, comma 7, L. 219/2017), con annotazione in cartella clinica firmata da almeno un testimone.

Data e sottoscrizione: firma autografa del disponente; per l'atto pubblico: sottoscrizione del notaio e di due testimoni; per la scrittura privata autenticata: autentica notarile della firma.

Come compilare il tuo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)

Per compilare le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia con il modulo disponibile su forms-legal.com, seguire questi passaggi.

Passo 1 — Dati del disponente: inserire nome e cognome esatti come risultano dal documento di identità, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza comprensivo del Comune (necessario per l'individuazione dell'ufficio di stato civile competente al deposito).

Passo 2 — Nomina del fiduciario: indicare il nome completo, codice fiscale e recapito del fiduciario scelto. Prima di compilare le DAT è indispensabile aver concordato con la persona designata la disponibilità ad assumere l'incarico. Se si desidera indicare un fiduciario supplente, inserirne i dati nel campo apposito.

Passo 3 — Volontà sui trattamenti: per ogni trattamento elencato (rianimazione, ventilazione meccanica, nutrizione/idratazione artificiale, dialisi, emotrasfusioni) selezionare una delle opzioni: accetto / rifiuto / rimetto al giudizio medico in accordo con il fiduciario. Utilizzare il campo note per precisazioni specifiche.

Passo 4 — Donazione di organi e corpo: indicare la propria scelta in merito alla donazione di organi/tessuti post mortem ai sensi della L. 91/1999 e, separatamente, alla donazione del corpo a scopo scientifico ai sensi del D.Lgs. 116/2016.

Passo 5 — Modalità di deposito: selezionare la modalità preferita tra ufficio di stato civile del Comune (gratuito, consegna personale), BDNTB on-line (gratuito, via SPID/CIE), scrittura privata autenticata dal notaio (a pagamento), atto pubblico notarile (a pagamento).

Passo 6 — Firma: firmare il documento in ogni pagina e in calce. Il fiduciario sottoscrive per accettazione. Se si sceglie la forma notarile, sottoscrivere davanti al notaio con due testimoni presenti.

Errori comuni da evitare nel tuo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT / Biotestamento)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento in Italia vengono frequentemente invalidate o rese inapplicabili a causa di errori evitabili nella loro redazione o deposito.

Errore 1 — DAT senza fiduciario: non nominare alcun fiduciario è una lacuna grave. Sebbene le DAT rimangano formalmente valide anche in assenza del fiduciario, l'équipe sanitaria dovrà interpretarle autonomamente senza un interlocutore designato, con il rischio di disattenderle per asserita incongruità con la situazione clinica attuale (art. 4, comma 5, L. 219/2017). La Federazione Nazionale Ordini Medici (FNOMCeO) raccomanda espressamente la designazione del fiduciario in ogni DAT come tutela dell'applicazione effettiva delle volontà.

Errore 2 — Forma non corretta: consegnare le DAT in fotocopia, via email o tramite un familiare (anziché personalmente) all'ufficio di stato civile ne determina l'inamissibilità al deposito. La consegna deve essere personale e diretta (art. 4, comma 6). La firma mediante procura o per delega non è ammessa per le DAT, che hanno carattere strettamente personale.

Errore 3 — Istruzioni vaghe: espressioni come «non voglio soffrire» o «voglio morire in pace» non hanno valore giuridico certo. Le DAT devono contenere indicazioni specifiche per ciascun trattamento (rianimazione sì/no, ventilazione sì/no, nutrizione artificiale sì/no). Ogni indicazione generica espone al rischio che il Giudice Tutelare, adito su richiesta dell'équipe sanitaria o del fiduciario, debba interpretare la volontà del disponente con esito incerto.

Errore 4 — Mancato aggiornamento dopo diagnosi rilevante: se sopravvengono progressi terapeutici che rendono disponibili cure prima inesistenti, il medico, d'accordo con il fiduciario, può disattendere le DAT (art. 4, comma 5). Aggiornare le DAT dopo nuove diagnosi o cambiamenti clinici significativi riduce il rischio di disapplicazione. La registrazione nella Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB) del Ministero della Salute consente aggiornamenti digitali immediati tramite SPID o CIE senza costi aggiuntivi.

Errore 5 — Confusione con la pianificazione condivisa delle cure: per i malati cronici con prognosi infausta, lo strumento corretto è la pianificazione condivisa delle cure (art. 5, L. 219/2017), predisposta insieme all'équipe medica e aggiornata nel tempo, non le DAT unilaterali redatte in salute. I due strumenti non si escludono ma hanno presupposti e funzioni diverse: le DAT coprono qualsiasi futura incapacità, la pianificazione condivisa è ancorata alla specifica malattia in atto.

Errore 6 — Deposito unico senza copie accessibili: depositare le DAT solo in un luogo non comunicato al fiduciario o ai familiari rischia che le volontà non siano conoscibili in caso di emergenza. È buona prassi informare il proprio medico di medicina generale dell'esistenza delle DAT e registrarle nella BDNTB, accessibile in tempo reale dai medici del pronto soccorso tramite il numero di codice fiscale del disponente.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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