Pianificazione Condivisa delle Cure
art. 5 L. 22 dicembre 2017, n. 219; L. 15 marzo 2010, n. 38
Intestazione
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
ai sensi dell'art. 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e della Legge 15 marzo 2010, n. 38
Identità del Paziente
DATI DEL PAZIENTE
Paziente: [Nome Paziente], C.F. [Codice Fiscale Paziente], nato/a il [Data Nascita Paziente], cartella n. [Numero Clinical]
Diagnosi e Prognosi
DIAGNOSI E PROGNOSI
Diagnosi principale: [Diagnosi Principale]
Stadio attuale e evoluzione attesa: [Stadio Malattia]
Medico referente responsabile: [Medico Referente]
Preferenze sui Trattamenti
PREFERENZE SUI TRATTAMENTI NELLE FASI AVANZATE DELLA MALATTIA
Rianimazione cardiopolmonare: [Rianimazione]
Ventilazione meccanica invasiva (intubazione): [Ventilazione Meccanica]
Ventilazione non invasiva (CPAP/BiPAP): [Ventilazione Non Invasiva]
Nutrizione e idratazione artificiali: [Nutrizione Artificiale]
Dialisi renale: [Dialisi]
Ricovero in UTI: [Ricovero U T I]
Terapia del dolore e cure palliative (L. 38/2010): [Terapia Del Dolore]
Luogo preferito per le cure nella fase terminale: [Luogo Cure]
Note aggiuntive: [Note Aggiuntive]
Fiduciario e Familiari
FIDUCIARIO E FAMILIARI COINVOLTI
Fiduciario designato: [Nome Fiduciario P C C]
Familiari o conviventi presenti: [Familiari Presenti]
La presente pianificazione è inserita nella cartella clinica del paziente ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 219/2017 e verrà rispettata dall'équipe sanitaria quando il paziente non sarà più in grado di autodeterminarsi. La pianificazione è aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su proposta del medico curante (art. 5, comma 2, L. 219/2017).
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
Luogo: [Luogo Pianificazione], Data: [Data Pianificazione]
Il Paziente:
[Nome Paziente]
Firma: _________________________
Il Medico Responsabile:
[Medico Referente]
Firma: _________________________
Il Fiduciario (se designato):
[Nome Fiduciario P C C]
Firma per presa visione: _________________________
Paziente
________________
Signature
Medico Referente Responsabile
________________
Signature
Che cos'è Pianificazione Condivisa delle Cure?
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia è l'atto disciplinato da art. 5 L. 22 dicembre 2017, n. 219.
A differenza delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) di cui all'art. 4 della stessa legge — redatte unilateralmente da qualsiasi persona adulta in previsione di una generica futura incapacità — la pianificazione condivisa è un atto clinico dinamico, elaborato con la partecipazione attiva dei professionisti sanitari e ancorato alla specifica traiettoria della malattia del paziente. Viene inserita nella cartella clinica e aggiornata periodicamente al mutare delle condizioni cliniche e delle preferenze del paziente. Il carattere dinamico e specializzato per il singolo caso clinico è l'elemento che distingue questo strumento da qualsiasi altro documento di autodeterminazione terapeutica previsto dall'ordinamento italiano.
La legge stabilisce che, quando il paziente non è più in grado di esprimere la propria volontà, l'équipe sanitaria e il fiduciario eventualmente designato sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione (art. 5, comma 3, L. 219/2017). Questo la rende uno strumento di tutela concreta dell'autodeterminazione terapeutica nelle fasi più vulnerabili della malattia, garantita dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana e dall'art. 1 della stessa L. 219/2017. Il personale sanitario che non rispetta una pianificazione valida può essere soggetto a responsabilità deontologica davanti all'Ordine dei Medici territoriale e, nei casi più gravi, a responsabilità civile per violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
La Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e le Società Scientifiche di Cure Palliative (SICP) raccomandano la pianificazione condivisa come standard di cura per tutti i pazienti con malattie inguaribili in fase avanzata, in attuazione anche della Legge 15 marzo 2010, n. 38, sulle cure palliative e la terapia del dolore. Il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 prevede esplicitamente la pianificazione condivisa per tutti i pazienti oncologici in stadio avanzato, e il DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantisce l'accesso alle cure palliative come prestazione del Servizio Sanitario Nazionale. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per avviare il percorso di pianificazione condivisa delle cure.
Quando serve Pianificazione Condivisa delle Cure?
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia trova applicazione in presenza di patologie specifiche che soddisfano i criteri dell'art. 5 della Legge n. 219/2017: malattie croniche e invalidanti, o malattie caratterizzate da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
La pianificazione è opportuna nelle seguenti situazioni cliniche: diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), che ha un'evoluzione prevedibile verso la paralisi respiratoria e la necessità di ventilazione meccanica; malattia di Alzheimer o demenza vascolare in stadio moderato-severo, quando il paziente è ancora parzialmente in grado di esprimere le proprie preferenze ma la progressione verso l'incapacità è attesa; scompenso cardiaco avanzato (classe NYHA III-IV) con ospedalizzazioni ricorrenti e prognosi limitata; neoplasia maligna avanzata con metastasi e aspettativa di vita stimata inferiore ai 12 mesi; bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in stadio GOLD IV con dipendenza dall'ossigenoterapia; insufficienza renale cronica terminale (stadio 5 CKD) con o senza terapia dialitica.
Nel percorso di cure palliative disciplinato dalla L. 38/2010, la pianificazione condivisa è parte integrante del Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) delle ASL, in coordinamento con i medici di medicina generale, gli specialisti ospedalieri e le strutture di hospice. Non è indicata come strumento preventivo per persone sane: in quel caso lo strumento appropriato rimane la DAT ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.
La Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) raccomandano di avviare la pianificazione condivisa non in fase terminale avanzata, quando la comunicazione è già compromessa, ma nella fase di transizione dalla cura della malattia alla cura della persona — tipicamente quando la prognosi si riduce a meno di 12 mesi o quando sopraggiungono due o più ricoveri ospedalieri urgenti nello stesso anno per la medesima patologia. Il tempismo è fondamentale: una pianificazione condivisa avviata tempestivamente garantisce che le preferenze del paziente siano ancora pienamente esprimibili e che l'équipe medica abbia il tempo di costruire la relazione di fiducia necessaria per un accordo clinico efficace.
Cosa includere nel tuo Pianificazione Condivisa delle Cure
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia deve contenere gli elementi essenziali per la sua efficacia clinica e giuridica, come previsto dall'art. 5 della Legge n. 219/2017 e dalle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative (SICP).
Identificazione del paziente: nome completo, codice fiscale, data di nascita, numero di cartella clinica, diagnosi principale con codice ICD-10 corrispondente, medico curante referente e struttura sanitaria di riferimento (ASL, ospedale, struttura di cure palliative).
Diagnosi e prognosi: descrizione clinica della malattia (stadio attuale secondo le classificazioni di riferimento: GOLD per BPCO, NYHA per lo scompenso cardiaco, ALS-FRS per la SLA, TNM per le neoplasie), dell'evoluzione attesa e della prognosi stimata con riferimento ai criteri clinici adottati dall'équipe. La prognosi deve essere discussa con il paziente in modo onesto e comprensibile, rispettando il suo diritto a essere informato e il suo eventuale diniego a ricevere informazioni prognostiche (art. 1, comma 3, L. 219/2017).
Partecipanti alla pianificazione: nome, cognome e qualifica del medico responsabile; altri componenti dell'équipe multidisciplinare (infermiere coordinatore, psicologo clinico, assistente sociale, cappellano se presente); nome, cognome e grado di parentela dei familiari o del convivente di fatto (L. 76/2016) eventualmente presenti.
Preferenze terapeutiche per fase avanzata: rianimazione cardiopolmonare (sì/no/rimessa all'équipe); ventilazione meccanica invasiva (intubazione endotracheale); ventilazione non invasiva (CPAP/BiPAP); nutrizione e idratazione artificiali con indicazione se si desidera continuare, sospendere o non avviare; dialisi renale; ricovero in terapia intensiva; trasfusioni di sangue; antibioticoterapia a scopo curativo vs. palliativo; sedazione palliativa profonda in fase terminale (L. 38/2010).
Nomina del fiduciario: nome, cognome, codice fiscale e recapito della persona di fiducia designata ad agire e comunicare con l'équipe quando il paziente non può esprimersi, con dichiarazione di accettazione firmata dal fiduciario.
Luogo preferito delle cure e del fine vita: domicilio con assistenza domiciliare integrata (ADI) / hospice / struttura residenziale per anziani (RSA) / ospedale per acuti. Indicare eventuali motivi specifici (vicinanza ai familiari, religione, precedenti esperienze). Il DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA include le cure palliative domiciliari e hospice come prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Data e firme: paziente, medico responsabile, eventuali familiari o convivente presenti; inserimento in cartella clinica con numero di protocollo; consegna di copia al paziente, al fiduciario e, se il paziente lo consente, ai familiari.
Come compilare il tuo Pianificazione Condivisa delle Cure
Per predisporre la Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia attraverso il modello disponibile su forms-legal.com, seguire la procedura indicata.
Passo 1 — Colloquio preparatorio con il medico: la pianificazione non può essere redatta dal paziente autonomamente senza il coinvolgimento dell'équipe sanitaria. Il primo passo è richiedere al medico curante (medico di medicina generale o specialista ospedaliero di riferimento) un colloquio dedicato alla pianificazione, comunicando la propria volontà di avvalersi dello strumento previsto dall'art. 5 della L. 219/2017.
Passo 2 — Dati del paziente e della malattia: compilare i campi relativi all'identificazione del paziente, alla diagnosi, alla prognosi discussa con il medico e allo stadio attuale della malattia.
Passo 3 — Preferenze terapeutiche: per ogni trattamento elencato (rianimazione, ventilazione, nutrizione artificiale, dialisi, ricovero in UTI) selezionare la preferenza: accetto / rifiuto / rimetto all'équipe medica d'accordo con il fiduciario. Aggiungere note specifiche per trattamenti non elencati.
Passo 4 — Preferenze sul luogo delle cure: indicare dove si desidera essere curati nella fase terminale (domicilio, hospice, struttura residenziale, ospedale) e quali aspetti del comfort e della dignità personale sono prioritari.
Passo 5 — Nomina del fiduciario: se si desidera designare un fiduciario, compilare i dati anagrafici e il recapito; la persona designata deve sottoscrivere per accettazione.
Passo 6 — Firma congiunta: il documento viene firmato dal paziente e dal medico responsabile; viene inserito nella cartella clinica e consegnato in copia al paziente, al fiduciario e ai familiari presenti.
Requisiti legali per Pianificazione Condivisa delle Cure
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia è disciplinata dall'art. 5 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che ne fissa i requisiti giuridici essenziali.
Presupposto clinico (art. 5, comma 1): la pianificazione è riservata al paziente affetto da malattia cronica e invalidante o a prognosi infausta con inarrestabile evoluzione. Non è applicabile a persone sane o con patologie acute risolvibili.
Capacità del paziente: al momento della pianificazione, il paziente deve essere in grado di esprimere la propria volontà. L'équipe sanitaria valuta e attesta questa capacità nella documentazione clinica.
Forma (art. 5, comma 3): la pianificazione è inserita nella cartella clinica e nelle sue copie, nelle certificazioni mediche e nella scheda sanitaria individuale. Non è previsto un deposito obbligatorio in enti pubblici (a differenza delle DAT), ma il paziente può richiedere copia da conservare personalmente.
Vincolatività (art. 5, comma 3): quando il paziente non è più in grado di autodeterminarsi, il medico e l'équipe sono tenuti a rispettare le indicazioni della pianificazione. La disapplicazione richiede motivazione documentata in cartella clinica.
Aggiornamento (art. 5, comma 2): la pianificazione viene rinnovata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su proposta dell'équipe, con nuova firma e data.
Normativa complementare: Legge 15 marzo 2010, n. 38 (cure palliative e terapia del dolore); DPCM 12 gennaio 2017 (Livelli Essenziali di Assistenza — LEA — includono le cure palliative); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro, rilevante per il medico competente che può essere coinvolto).
Errori comuni da evitare nel tuo Pianificazione Condivisa delle Cure
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia viene spesso mal compresa o mal applicata, con conseguente perdita della sua efficacia giuridica e clinica.
Errore 1 — Confusione con le DAT: molti pazienti e familiari credono che le DAT (art. 4 L. 219/2017) e la pianificazione condivisa (art. 5) siano lo stesso documento. Sono strumenti distinti: le DAT si redigono unilateralmente e in qualsiasi stato di salute; la pianificazione si predispone con il medico per una malattia grave già in atto. Confondere i due documenti porta a usare quello sbagliato, con conseguente inefficacia delle proprie volontà nelle situazioni critiche.
Errore 2 — Redazione senza il medico: il paziente non può compilare da solo la pianificazione condivisa e consegnarla al medico come un modulo già completato. Lo strumento richiede un colloquio clinico approfondito con l'équipe sanitaria, che deve attestare la diagnosi, la prognosi e la capacità del paziente. Il Regolamento recante definizione dei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) include la pianificazione condivisa nelle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale per i malati cronici.
Errore 3 — Mancato inserimento in cartella clinica: se la pianificazione non è inserita nella cartella clinica del paziente (sia cartacea sia informatizzata nel Fascicolo Sanitario Elettronico — FSE, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 382), rischia di non essere accessibile all'équipe sanitaria in caso di emergenza (es. ricovero in pronto soccorso diverso da quello di riferimento). È fondamentale richiedere l'inserimento formale nella documentazione clinica e verificare che sia accessibile nel FSE regionale.
Errore 4 — Indicazioni troppo generiche: espressioni come «voglio morire dignitosamente» o «non voglio accanimento terapeutico» non costituiscono indicazioni clinicamente azionabili per il Tribunale o per l'équipe sanitaria. Per ogni trattamento (rianimazione, ventilazione, nutrizione artificiale, dialisi, ricovero in UTI) deve essere espressa una preferenza specifica con le tre opzioni previste: accetto / rifiuto / rimetto all'équipe.
Errore 5 — Non aggiornare la pianificazione: una pianificazione redatta in fase iniziale della malattia può diventare obsoleta o inadeguata nella fase terminale avanzata. Per la SLA, ad esempio, le preferenze sulla ventilazione meccanica devono essere aggiornate quando la capacità respiratoria scende sotto il 50% del valore previsto. Mancato aggiornamento significa che l'équipe opera su indicazioni non più corrispondenti alle reali condizioni e preferenze del paziente, con il rischio di fornire trattamenti non desiderati o di non fornire cure attese.
Errore 6 — Dimenticare il coordinamento con i Livelli Essenziali di Assistenza per le cure palliative: la L. 38/2010 garantisce le cure palliative come LEA. Non inserire nella pianificazione le preferenze sulla sede delle cure palliative (domicilio, hospice, ospedale) e sulla gestione del dolore secondo le linee guida dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) priva il paziente della possibilità di ottenere le cure nel contesto desiderato.
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Forms Legal. (2026). Pianificazione Condivisa delle Cure (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/healthcare-directives/pianificazione-condivisa-delle-cure
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La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia è riservata, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 219/2017, alle persone affette da una malattia cronica e invalidante o da una malattia caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Non è uno strumento per qualsiasi persona adulta in buona salute — per quest'ultimo caso lo strumento appropriato sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) di cui all'art. 4 della stessa legge. La pianificazione viene predisposta dal medico e dall'équipe sanitaria che ha in cura il paziente insieme con il paziente stesso, e se questi lo desidera, con i suoi familiari o la parte dell'unione civile. Possono prendervi parte anche i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016. Il paziente deve essere in condizione di esprimere le proprie preferenze al momento della pianificazione; se successivamente perde tale capacità, l'équipe sanitaria e il fiduciario eventualmente designato attuano quanto concordato nella pianificazione, che in tal senso produce effetti giuridicamente assimilabili a quelli delle DAT.
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia (art. 5 L. 219/2017) si differenzia dalle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT, art. 4) in tre aspetti fondamentali: soggetti coinvolti, presupposto clinico e dinamicità. Le DAT sono redatte unilateralmente dal disponente sano o ancora capace, senza necessaria partecipazione medica, e hanno portata generale per qualsiasi futura incapacità. La pianificazione condivisa coinvolge attivamente il medico e l'équipe curante nella sua predisposizione ed è specifica per la traiettoria clinica della singola malattia del paziente. Mentre le DAT rimangono stabili nel tempo salvo revoca, la pianificazione è uno strumento dinamico che l'équipe sanitaria aggiorna periodicamente con il paziente al mutare delle condizioni cliniche. Entrambi gli strumenti esprimono l'autodeterminazione terapeutica garantita dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione italiana e dall'art. 1 della L. 219/2017; tuttavia la pianificazione condivisa è più precisa e personalizzata sulla specifica malattia, mentre le DAT coprono un panorama più ampio di scenari ipotetici.
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia ha forza giuridicamente vincolante per l'équipe sanitaria, al pari delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, in base all'art. 5, comma 3, della Legge n. 219/2017. Quando il paziente perde la capacità di autodeterminarsi, il medico e l'équipe curante sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione, a condizione che le stesse siano pertinenti alla situazione clinica sopravvenuta. L'art. 5, comma 2, tuttavia, prevede che la pianificazione sia aggiornata al progressivo evolversi della malattia e dei desideri del paziente: ciò significa che il medico deve verificare che le indicazioni della pianificazione corrispondano alla fase attuale della malattia e non a una fase precedente già superata. Il personale sanitario che non rispetta una pianificazione condivisa valida può essere soggetto alle responsabilità deontologiche previste dal Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO).
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia è concepita come strumento dinamico e aggiornabile, come ribadito dall'art. 5, comma 2, della Legge n. 219/2017. L'aggiornamento avviene su iniziativa del medico curante, dell'équipe sanitaria o del paziente stesso ogni volta che si verifichino cambiamenti significativi nello stato di salute, nell'evoluzione della malattia, nelle opzioni terapeutiche disponibili o nelle preferenze del paziente. Non esiste un termine di scadenza legale fisso, ma la prassi clinica raccomanda la revisione ad ogni accesso al reparto di ricovero, ad ogni variazione significativa della prognosi e comunque almeno ogni sei-dodici mesi nelle malattie croniche. L'aggiornamento deve essere documentato nella cartella clinica con data, firma del paziente e del medico responsabile. Se il paziente nomina un fiduciario nella pianificazione (analogamente a quanto previsto per le DAT), il fiduciario partecipa agli aggiornamenti e ne garantisce il rispetto quando il paziente non è più in grado di farlo autonomamente.
A differenza delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), la Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia non prevede un obbligo di deposito presso l'ufficio di stato civile del Comune né nella Banca Dati Nazionale del Testamento Biologico (BDNTB). Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 219/2017, la pianificazione viene inserita nella cartella clinica del paziente e nelle sue copie, rendendola accessibile all'équipe sanitaria che lo prende in cura anche in contesti diversi da quello in cui è stata redatta (es. pronto soccorso, ricovero in struttura diversa). È tuttavia possibile che il paziente conservi una copia personale e ne dia copia al fiduciario o ai familiari fidati. Le Regioni possono istituire propri registri integrativi. Per i pazienti oncologici seguiti dalla rete di cure palliative regionali (ai sensi della L. 38/2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore), la pianificazione è inserita nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) gestito dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).
La Pianificazione Condivisa delle Cure in Italia si applica, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 219/2017, a due categorie di patologie: le malattie croniche e invalidanti (caratterizzate da decorso prolungato, compromissione funzionale significativa e necessità di assistenza continuativa) e le malattie a inarrestabile evoluzione con prognosi infausta (progressivamente ingravescenti con esito atteso di morte nel medio-breve termine). Esempi clinici tipici: malattie neurodegenerative (SLA — Sclerosi Laterale Amiotrofica, Alzheimer avanzato, Parkinson con demenza, sclerosi multipla progressiva); insufficienza d'organo terminale (scompenso cardiaco avanzato classe NYHA IV, BPCO in ossigenoterapia, insufficienza renale cronica in terapia sostitutiva con rifiuto della dialisi, cirrosi epatica scompensata); malattie oncologiche avanzate con metastasi a distanza e aspettativa di vita limitata; malattie rare con decorso ingravescente (distrofie muscolari, fibrosi cistica avanzata). Non è indicata per patologie acute risolvibili o per condizioni in cui il paziente è in grado di esprimere il proprio consenso in modo continuativo.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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