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Testamento Olografo

Testamento Olografo

Codice Civile art. 602 (forma); artt. 536-542 (legittima); art. 620 (pubblicazione); art. 606 (nullità per difetto di forma)

Intestazione del Testamento Olografo

TESTAMENTO OLOGRAFO

ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile italiano

Luogo: [Luogo Redazione] — Data: [Data Redazione]

Identificazione del Testatore

DATI DEL TESTATORE E DICHIARAZIONE INTRODUTTIVA

Io sottoscritto/a [Nome Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore], coniuge / partner: [Nome Coniuge], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, libero/a da qualsiasi costrizione esterna e in completa autonomia di giudizio, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.

Revoca delle Disposizioni Anteriori

ARTICOLO 1 — REVOCA DELLE DISPOSIZIONI ANTERIORI (art. 680 c.c.)

Revoca disposizioni anteriori: [Revoca Precedenti]. Con il presente testamento revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria, ove tale revoca sia stata indicata come desiderata, ai sensi dell'art. 680 del Codice Civile.

Istituzione di Erede

ARTICOLO 2 — ISTITUZIONE DI EREDE (artt. 588, 536-542 c.c.)

Istituisco miei eredi le seguenti persone, nelle quote indicate, nel rispetto della quota di legittima prevista dagli artt. 536-542 c.c. Sono consapevole della legittima: [Quote Legittima Consapevolezza].

Eredi istituiti: [Eredi Istituiti]

Clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) — sostituti in caso di premorienza o rinuncia: [Sostituti Ordinari]

Legati Specifici

ARTICOLO 3 — LEGATI SPECIFICI (artt. 649-673 c.c.)

Dispongo i seguenti legati specifici a titolo particolare: [Legati Specifici]

Oneri e modalità dei legati: [Oneri Modalita]

Esecutore Testamentario e Tutore

ARTICOLO 4 — ESECUTORE TESTAMENTARIO E TUTORE DEI FIGLI MINORI

Nomino quale esecutore testamentario (art. 700 c.c.): [Esecutore Testamentario], cui conferisco il possesso dei beni ereditari necessari all'esecuzione del testamento (art. 703 c.c.).

Designo quale tutore per i miei figli minori (art. 348 c.c.): [Tutore Figli Minori].

Volontà Funebri e Donazione Organi

ARTICOLO 5 — VOLONTÀ FUNEBRI E DONAZIONE DI ORGANI

Volontà funebri: [Volonta Funebri]

Donazione di organi (L. 91/1999): [Donazione Organi]

Disposizioni Aggiuntive

ARTICOLO 6 — DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

[Disposizioni Aggiuntive]

Nota Legale Obbligatoria

NOTA LEGALE OBBLIGATORIA — ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

ATTENZIONE: L'intero testo di questo testamento deve essere scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 c.c.). Qualsiasi parte dattiloscritta o di terzi rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Conservare in luogo sicuro o depositare presso un Notaio. Dopo la morte del testatore, chi possiede il testamento è obbligato a presentarlo «senza ritardo» a un Notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.), necessaria per la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate e per la trascrizione immobiliare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Data e Sottoscrizione

DATA E SOTTOSCRIZIONE DEL TESTATORE

Redatto a [Luogo Redazione], in data [Data Redazione].

Testatore: [Nome Testatore]

Firma autografa: _________________________________

(Ricordare: per il testamento olografo tutto il documento va scritto interamente a mano — compresa questa sezione — senza notaio né testimoni. La firma deve essere apposta in calce.)

Testatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Testamento Olografo?

Il Testamento Olografo in Italia è la forma più semplice di testamento, scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore, senza necessità di notaio né di testimoni. La materia è disciplinata dall'art. 602 del Codice Civile per la forma, in coordinamento con gli artt. 587 e 591 c.c. sulla nozione e sulla capacità di testare, gli artt. 536-542 c.c. sulla legittima e l'art. 620 c.c. sulla pubblicazione.

L'art. 602 c.c. richiede, a pena di nullità, tre requisiti essenziali: l'autografia integrale (l'intero testamento deve essere scritto a mano dal testatore), la data (giorno, mese e anno) e la sottoscrizione, apposta alla fine delle disposizioni. La mancanza di autografia o di sottoscrizione comporta la nullità (art. 606 c.c.); i vizi della data possono comportare l'annullabilità. Il testamento olografo, una volta aperta la successione, deve essere presentato a un notaio per la pubblicazione ex art. 620 c.c. Esso non può ledere la quota dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti), che possono altrimenti agire in riduzione (artt. 553 ss. c.c.).

Lo strumento consente di disporre del proprio patrimonio in modo diverso dalla successione legittima (artt. 565-586 c.c.), che opera automaticamente in mancanza di testamento. È particolarmente utile per i conviventi di fatto e i partner di unione civile, per chi vuole favorire determinati eredi nei limiti della disponibile, per le disposizioni a favore di terzi o enti, e per nominare esecutori, tutori dei figli minori o disporre legati.

Il testamento può contenere istituzione di eredi, legati, nomina di esecutore e di tutore, clausole di sostituzione e volontà non patrimoniali, sempre nel rispetto della legittima e della forma autografa. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di nomina dell'esecutore testamentario, revoca del testamento, sostituzione ordinaria e istanza di pubblicazione del testamento.

Quando serve Testamento Olografo?

Il testamento olografo in Italia è necessario ogni volta che una persona desidera disporre del proprio patrimonio in modo diverso da quanto previsto dalla successione legittima (artt. 565-586 c.c.) — che opera automaticamente in assenza di testamento. La successione legittima distribuisce il patrimonio secondo un ordine di parentela predeterminato dalla legge (coniuge, figli, ascendenti, fratelli, altri parenti), senza tener conto delle preferenze personali del defunto. Il testamento olografo diventa essenziale in almeno cinque situazioni tipiche. Prima: coppie di fatto non sposate e partner di unioni civili — la legge 20 maggio 2016, n. 76 equipara i partner delle unioni civili ai coniugi ai fini successori, ma i conviventi di fatto non hanno diritti ereditari automatici in mancanza di testamento. Seconda: famiglie ricomposte con figli di primo e secondo letto, dove il testatore vuole garantire specifici diritti al coniuge o ai figli nati da relazioni precedenti. Terza: persone con patrimoni complessi — immobili, partecipazioni societarie, collezioni d'arte, aziende — che richiedono una pianificazione successoria dettagliata. Quarta: testatori che desiderano effettuare un lascito solidale a favore di enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) o di specifiche cause benefiche. Quinta: genitori con figli minori che desiderano designare il tutore (art. 348 c.c.) e l'esecutore testamentario (art. 700 c.c.) per garantire continuità nella cura e nella gestione del patrimonio familiare. L'Agenzia delle Entrate, il Notaio e il Tribunale sono i riferimenti istituzionali italiani per le fasi successive all'apertura della successione. Sesta situazione: anziani o persone in condizioni di salute precarie che desiderano mettere per iscritto le proprie volontà con urgenza, senza attendere di poter accedere a un Notaio: il testamento olografo può essere redatto in qualsiasi momento, anche in condizioni di isolamento, purché il testatore abbia la capacità di intendere e di volere ai sensi dell'art. 591 c.c. Settima situazione: persone che desiderano mantenere la massima riservatezza sul contenuto del proprio testamento durante la vita — il testamento olografo conservato tra le proprie carte o depositato in cassetta di sicurezza è inaccessibile a chiunque finché il testatore è in vita, a differenza del testamento pubblico che rimane nell'archivio notarile. Ottava situazione: la modifica di un testamento già redatto — attraverso un nuovo testamento olografo che revochi il precedente ai sensi dell'art. 680 c.c. — è la procedura più semplice e meno costosa per aggiornare le proprie disposizioni successorie. L'art. 679 c.c. garantisce la piena libertà di revocare e modificare il testamento in qualsiasi momento: nessun patto o accordo può vincolare il testatore a non modificare le proprie disposizioni, essendo i patti successori vietati dall'art. 458 c.c.

Cosa includere nel tuo Testamento Olografo

Il testamento olografo in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali e opzionali per essere valido, completo ed efficace sotto il profilo del diritto successorio italiano. Gli elementi obbligatori ai sensi dell'art. 602 c.c. sono tre: autografia integrale (ogni parola, compresa la data e la firma, deve essere tracciata a mano dal testatore), data completa (giorno, mese e anno, in forma numerica o letterale) e sottoscrizione autografa in calce. Gli elementi chiave del contenuto — pur non obbligatori — comprendono i seguenti. Primo, l'identificazione del testatore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza e dichiarazione di capacità di intendere e di volere (artt. 591 e 602 c.c.). Secondo, l'istituzione degli eredi: indicazione con nome, cognome e codice fiscale di ciascun erede e della relativa quota, nel rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.). Terzo, i legati specifici: attribuzione di beni determinati (immobili identificati catastalmente, conti correnti con IBAN, oggetti d'arte) a specifici legatari (artt. 649-673 c.c.). Quarto, la clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) per garantire la destinazione della quota in caso di premorienza dell'erede designato. Quinto, la nomina dell'esecutore testamentario (art. 700 c.c.) e del tutore per i figli minori (art. 348 c.c.). Sesto, la revoca delle precedenti disposizioni testamentarie (art. 680 c.c.), se il testatore ne ha già redatte. Settimo, le volontà funebri e le disposizioni sulla donazione degli organi, che orientano le scelte dei familiari. Su forms-legal.com il wizard guidato struttura ciascuno di questi elementi con hints pratici e riferimenti normativi del Codice Civile italiano. Ottavo elemento chiave: la donazione degli organi e i desideri funebri — sebbene non abbiano valore giuridico vincolante in quanto tali (la donazione degli organi è regolata dalla L. 1° aprile 1999, n. 91 e richiede la registrazione nell'apposito sistema informativo del Ministero della Salute), la loro indicazione nel testamento olografo costituisce un riferimento morale importante per i familiari e può orientare le loro decisioni nell'immediatezza della morte. Il Tribunale non si pronuncerebbe su queste clausole in quanto non giuridicamente eseguibili, ma la loro presenza nel testamento è eticamente e affettivamente rilevante. Nono elemento chiave: la clausola di rispetto del domicilio coniugale — l'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare; il testatore può rafforzare questo diritto con una disposizione esplicita o, nell'ambito della quota disponibile, attribuire al coniuge diritti ulteriori rispetto alla sola legittima.

Come compilare il tuo Testamento Olografo

Per redigere correttamente un testamento olografo in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche di fondamentale importanza. Prima di tutto, procurarsi carta bianca, una penna a inchiostro permanente (non matita, non pennarello cancellabile) e sedersi in un luogo tranquillo in cui scrivere senza interferenze. Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano, senza macchine da scrivere, computer, tablet o strumenti di stampa di alcun tipo: anche una sola riga dattiloscritta rende nullo il testamento (art. 606 c.c.). La struttura consigliata per un testamento olografo completo in Italia è la seguente. Prima sezione — identificazione: «Io sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], codice fiscale [CF], residente in [indirizzo], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.». Seconda sezione — revoca delle disposizioni anteriori (se già si è fatto un testamento): «Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria» (art. 680 c.c.). Terza sezione — istituzione degli eredi: indicare nome, cognome, codice fiscale e quota di ciascun erede, ricordando di rispettare la quota di legittima (artt. 536-542 c.c.). Quarta sezione — legati specifici: «Lascio a titolo di legato [descrizione bene] a [nome e cognome, CF del legatario]» (artt. 649-673 c.c.). Quinta sezione — nomina dell'esecutore testamentario (art. 700 c.c.) e del tutore dei figli minori (art. 348 c.c.). Sesta sezione — volontà funebri e donazione degli organi. Settima sezione — luogo, data e firma. La firma deve essere apposta in calce, non all'inizio. Conservare il testamento in un luogo sicuro o depositarlo presso un Notaio. Una raccomandazione finale sulla custodia: mai conservare il testamento olografo in luoghi poco sicuri (cruscotto dell'auto, porta documenti, armadietto del lavoro) dove può essere facilmente smarrito, distrutto o ritrovato da persone non autorizzate. Le opzioni più sicure sono: deposito presso un Notaio (custodia professionale, con registrazione nel REPERT al momento del deposito), cassetta di sicurezza bancaria con un familiare di fiducia indicato come beneficiario dell'accesso, o in un cassaforte di casa il cui codice è conosciuto da almeno un familiare. Un testamento non ritrovato dopo la morte equivale a nessun testamento: si applica la successione legittima. Il deposito presso il Notaio è la soluzione preferita dal Consiglio Nazionale del Notariato per la massima sicurezza; il costo è modico (qualche decina di euro annui). Se si sceglie il deposito in cassetta bancaria, è opportuno comunicare ai familiari non solo il luogo ma anche le istruzioni per l'accesso, per evitare che il testamento rimanga bloccato nella cassetta sigillata al momento dell'apertura della successione.

Errori comuni da evitare nel tuo Testamento Olografo

Tra gli errori più frequenti nella redazione del testamento olografo in Italia — spesso causa di nullità, annullabilità o controversie familiari dinanzi al Tribunale — si segnalano i seguenti. Il primo e più grave errore è scrivere anche solo una parte del testamento con il computer, la macchina da scrivere o il tablet: l'autografia integrale è requisito essenziale ai sensi dell'art. 602 c.c. e la sua violazione rende il testamento nullo ex art. 606 c.c. Il secondo errore è dimenticare la data o scriverne una incompleta (solo mese e anno, senza il giorno): la data incompleta causa annullabilità del testamento. Il terzo errore — frequentissimo nelle famiglie italiane — è ignorare la quota di legittima (artt. 536-542 c.c.) e lasciare l'intero patrimonio a un figlio o a un ente benefico dimenticando gli altri legittimari: questi potranno agire in riduzione dinanzi al Tribunale (artt. 553-564 c.c.) e ottenere le proprie quote a carico degli eredi designati. Il quarto errore è non indicare la sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.): se un erede designato premuore, la quota potrebbe andare ai parenti legittimi anziché al soggetto scelto dal testatore. Il quinto errore è confondere il testamento congiuntivo — vietato dall'art. 589 c.c. — con la possibilità di redigere testamenti separati con lo stesso contenuto: coppie e coniugi devono redigere testamenti distinti. Il sesto errore è non aggiornare il testamento olografo al mutare delle circostanze familiari e patrimoniali: un testamento vecchio di decenni potrebbe non riflettere più le attuali volontà e la composizione attuale del patrimonio. Il settimo errore è non comunicare l'esistenza e il luogo di conservazione del testamento a una persona fidata: un testamento non trovato dopo la morte è un testamento inutile. L'ottavo errore è non considerare la liquidità dell'asse ereditario: spesso il testatore dispone di immobili e partecipazioni societarie di valore elevato ma di poca liquidità; gli eredi istituiti potrebbero trovarsi costretti a vendere beni ereditari per pagare le imposte di successione, i debiti del defunto e le spese notarili. Una pianificazione successoria che tenga conto della liquidità disponibile — ad esempio lasciando specificamente a un erede il conto corrente o un deposito liquido — riduce questo rischio. Il nono errore è non coordinarsi con le disposizioni dei piani pensionistici e delle polizze vita: le indennità di fine rapporto (TFR), le polizze vita e i fondi pensione non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggetti all'imposta di successione; la designazione dei beneficiari di questi strumenti avviene separatamente dal testamento, ma deve essere coordinata con le disposizioni testamentarie per garantire coerenza nell'allocazione complessiva del patrimonio.

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