Clausola di Sostituzione Ordinaria
Codice Civile art. 688 (sostituzione ordinaria); art. 692 c.c. (fedecommesso, vietato); artt. 463, 467 c.c. (indegnità e rappresentazione)
Intestazione
CLAUSOLA DI SOSTITUZIONE ORDINARIA
ai sensi dell'art. 688 del Codice Civile italiano
Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]
Dati del Testatore
DATI DEL TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e libero/a da qualsiasi costrizione, inserisco nel presente testamento la seguente clausola di sostituzione ordinaria ai sensi dell'art. 688 c.c.
Erede o Legatario Istituito
ARTICOLO 1 — EREDE/LEGATARIO ISTITUITO
Con il presente testamento, istituisco come erede/legatario il Sig./la Sig.ra [Nome Istituito], codice fiscale [Codice Fiscale Istituito], rapporto con il testatore: [Rapporto Isituito Testatore].
Oggetto della disposizione a favore dell'istituito: [Oggetto Sostituzione].
Sostituto Designato
ARTICOLO 2 — SOSTITUZIONE ORDINARIA (art. 688 c.c.)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 688 del Codice Civile, nel caso in cui il suddetto erede/legatario [Nome Istituito] non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato — nelle ipotesi di: [Ipotesi Attivazione] — designo quale sostituto il Sig./la Sig.ra [Nome Sostituto], codice fiscale [Codice Fiscale Sostituto], rapporto con il testatore: [Rapporto Sostituto Testatore], il quale/la quale acquisterà la medesima quota o il medesimo legato indicato al precedente Articolo 1.
In cascata, qualora anche il sostituto principale non possa o non voglia accettare, designo quale sostituto di secondo grado: [Nome Sostituto Secondario].
Applicazione delle condizioni e degli oneri dell'istituito al sostituto (art. 688 c. 2 c.c.): [Condizioni Sostituto].
Rispetto della Quota di Legittima
CLAUSOLA DI RISPETTO DELLA QUOTA DI LEGITTIMA (artt. 536-542 c.c.)
Le disposizioni contenute nel presente testamento, inclusa la clausola di sostituzione ordinaria, sono redatte nel rispetto della quota di legittima spettante per legge al coniuge superstite, ai figli e agli ascendenti (artt. 536-542 c.c.). In caso di qualsiasi incompatibilità con la quota di legittima, le disposizioni testamentarie saranno ridotte nella misura strettamente necessaria (artt. 553-564 c.c.).
Nota sulle Formalità
AVVERTENZA SULLA FORMA — IMPORTANTE
La presente clausola deve essere inserita all'interno di un testamento valido. Per il testamento olografo (art. 602 c.c.): l'intero documento deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore; qualsiasi parte dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Si avverte che la sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.) è vietata, salvo l'eccezione a tutela degli interdetti: la presente clausola configura esclusivamente una sostituzione ordinaria ai sensi dell'art. 688 c.c.
Sottoscrizione
FIRMA DEL TESTATORE
Redatto e sottoscritto a [Luogo Redazione], in data [Data Redazione].
Testatore: [Nome Testatore]
Firma autografa: _________________________________
(Per il testamento olografo: il documento va scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore, senza notaio né testimoni.)
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Clausola di Sostituzione Ordinaria?
La Clausola di Sostituzione Ordinaria in Italia è la disposizione testamentaria con cui il testatore designa un soggetto sostituto destinato a subentrare nel caso in cui l'erede o il legatario istituito non possa o non voglia accettare — per premorienza, incapacità a succedere o rinuncia. L'istituto è disciplinato dall'art. 688 del Codice Civile.
L'art. 688 c.c. consente al testatore di sostituire all'erede o al legatario istituito un'altra persona per il caso in cui il primo non possa (premorienza, indegnità, incapacità) o non voglia (rinuncia) accettare l'eredità o il legato. La sostituzione ordinaria evita che la quota dell'istituito venga a mancare e si apra, per quella parte, la successione legittima o l'accrescimento a favore di altri coeredi non voluti dal testatore: il sostituto subentra nella stessa posizione dell'istituito. È distinta dalla sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.), vietata salvo le ipotesi tassative a tutela di incapaci.
Lo strumento è opportuno quando il testatore vuole prevedere un'alternativa per ogni evenienza: eredi giovani per i quali un testamento destinato a durare nel tempo deve contemplare il rischio di premorienza, eredi con problemi di salute, legati a favore di soggetti specifici di cui si vuole assicurare comunque la destinazione. Conferisce stabilità e completezza alla pianificazione successoria.
La clausola deve identificare l'istituito principale e il sostituto designato, specificare l'oggetto della sostituzione (la stessa quota o il legato) e i presupposti del subentro. Trattandosi di disposizione testamentaria, segue le forme del testamento. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, nomina dell'esecutore testamentario, revoca del testamento e nomina del tutore testamentario.
Quando serve Clausola di Sostituzione Ordinaria?
La clausola di sostituzione ordinaria nel testamento in Italia è fortemente consigliata in una serie di situazioni frequenti nella pianificazione successoria. La prima è quando il testatore ha eredi giovani: la probabilità statistica che un figlio o nipote muoia prima del testatore — in particolare in testamenti redatti in età relativamente giovane e destinati a durare decenni — giustifica la designazione di un sostituto. La seconda situazione è quando il testatore ha eredi con problemi di salute gravi: in questo caso la premorienza o l'indegnità sopravvenuta dell'erede sono rischi concreti e immediati. La terza è quando il testatore ha legati a favore di soggetti specifici — opere d'arte, immobili, gioielli di famiglia — e desidera che tali beni vadano comunque a un soggetto determinato anche se il legatario principale non può accettare. La quarta situazione riguarda i testamenti che prevedono disposizioni a favore di enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): un ente beneficiario potrebbe estinguersi o perdere i requisiti per ricevere lasciti testamentari prima dell'apertura della successione; la designazione di un ente sostituto o di un erede sostituto è quindi prudente. L'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e il Tribunale non intervengono direttamente nella predisposizione della clausola di sostituzione, che è di competenza esclusiva del testatore nell'ambito della propria autonomia testamentaria garantita dagli artt. 587 e 688 c.c. Quinta situazione: quando il testatore ha disposto legati specifici a favore di persone anziane o di soggetti con problemi di salute — che potrebbero morire prima del testatore — la designazione di un legatario sostituto garantisce che il bene oggetto del legato vada comunque al soggetto desiderato. Sesta situazione: quando il testamento prevede disposizioni a favore di enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la designazione di un ente sostituto è essenziale: un ente può estinguersi, perdere l'iscrizione al RUNTS o modificare le proprie finalità prima dell'apertura della successione, rendendo inefficace il lascito. Settima situazione: nelle imprese di famiglia, quando il testatore desidera trasmettere le quote societarie a un figlio specifico ma teme che questi possa premorire o rinunciare, la clausola di sostituzione garantisce continuità nella gestione dell'impresa attraverso il passaggio delle quote a un sostituto preventivamente scelto. La Camera di Commercio competente per le variazioni societarie e l'Agenzia delle Entrate per gli aspetti fiscali della successione delle quote sono gli organi istituzionali di riferimento in questi casi.
Cosa includere nel tuo Clausola di Sostituzione Ordinaria
La clausola di sostituzione ordinaria nel testamento in Italia, per essere giuridicamente completa ed efficace, deve contenere una serie di elementi essenziali identificati dall'art. 688 c.c. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione precisa dell'erede istituito o del legatario principale per cui si designa il sostituto: nome, cognome, codice fiscale e, preferibilmente, rapporto con il testatore. Il secondo elemento è l'identificazione del sostituto designato: nome completo, codice fiscale, indirizzo e rapporto con il testatore. Il terzo elemento è la specifica dell'oggetto della sostituzione: la stessa quota dell'istituito, oppure un oggetto specifico in caso di legato soggetto a sostituzione. Il quarto elemento riguarda le ipotesi di attivazione della sostituzione: il testatore deve specificare se la sostituzione opera solo per la premorienza, o anche per l'indegnità e la rinuncia — in mancanza di specifica, la sostituzione opera per tutte le ipotesi ex art. 688 c.c. Il quinto elemento è la clausola relativa agli oneri e alle condizioni: il sostituto subentra di regola con le medesime condizioni dell'istituito (art. 688 c. 2 c.c.), salvo espressa diversa previsione del testatore. Il sesto elemento — particolarmente importante — è la possibilità di designare più sostituti in cascata o in modo alternativo, specificando le relative proporzioni. Su forms-legal.com il modulo guidato struttura tutti questi elementi in modo conforme al diritto successorio italiano vigente, con il richiamo alle norme del Codice Civile pertinenti. Un settimo elemento riguarda l'interazione tra la sostituzione ordinaria e il diritto di accrescimento (art. 674 c.c.): quando vi sono più eredi testamentari e il testatore non ha designato un sostituto per uno di essi, la quota vacante si accresce di regola agli altri eredi in proporzione alle rispettive quote; la clausola di sostituzione ordinaria impedisce questo accrescimento automatico, garantendo che la quota vada al sostituto designato dal testatore. Un ottavo elemento — particolarmente rilevante per i legati — è la distinzione tra sostituzione del legatario e sostituzione dell'erede gravato dall'onere del legato: il testatore deve specificare se la sostituzione riguarda il beneficiario del legato (legatario) o, in caso di legato con onere, anche il soggetto gravato dall'obbligo di darlo. Un nono elemento è la clausola di sostituzione in cascata: se il testatore designa un sostituto A e prevede anche che, qualora anche A non possa o non voglia accettare, la quota vada al sostituto B, questa struttura «a cascata» garantisce la massima copertura degli scenari imprevisti.
Come compilare il tuo Clausola di Sostituzione Ordinaria
Per compilare correttamente la clausola di sostituzione ordinaria nel testamento in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del testatore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e stato civile. Nella seconda sezione si identifica l'erede istituito o il legatario principale per cui si designa il sostituto: è fondamentale riportare nome e cognome completi e codice fiscale per rendere la designazione univoca. Nella terza sezione si specifica l'oggetto della sostituzione: la quota o il bene specifico oggetto del legato che il sostituto acquisterà in caso di attivazione della clausola. Nella quarta sezione si designa il sostituto: nome completo, codice fiscale, indirizzo e rapporto con il testatore; se si desidera nominare più sostituti in cascata o in modo alternativo, si indicano tutti in ordine di priorità. Nella quinta sezione si specificano le ipotesi di attivazione della sostituzione: solo premorienza, oppure anche indegnità e rinuncia. Nella sesta sezione si indica se le condizioni e gli oneri previsti per l'istituito si applicano anche al sostituto. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di redazione: per il testamento olografo, la data è elemento essenziale ai sensi dell'art. 602 c.c. Il documento deve essere trascritto interamente di pugno dal testatore (se olografo), datato e sottoscritto; per il testamento pubblico, la clausola è dettata al Notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). Una raccomandazione operativa: quando si designa come sostituto un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, è opportuno verificare preventivamente che l'ente abbia la capacità giuridica di ricevere lasciti testamentari — non tutti gli enti del Terzo Settore hanno personalità giuridica — e che le proprie finalità statutarie siano compatibili con il tipo di lascito. Il Notaio italiano, in sede di redazione del testamento pubblico, fornisce questa verifica; per il testamento olografo, è il testatore o i suoi eredi a dover effettuare le verifiche necessarie consultando il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il modulo di forms-legal.com include campi specifici per i sostituti enti del Terzo Settore, con indicazione del numero di iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate.
Requisiti legali per Clausola di Sostituzione Ordinaria
I requisiti legali della clausola di sostituzione ordinaria nel testamento in Italia sono stabiliti dall'art. 688 del Codice Civile, inserito nel Titolo III delle successioni testamentarie. Il sostituto deve essere una persona capace di succedere (art. 462 c.c.): sono escluse le persone indegne ai sensi dell'art. 463 c.c. e i soggetti non concepiti alla morte del testatore (salvo le eccezioni dell'art. 462 c.c. per i figli di persona vivente al tempo della morte del testatore). La clausola deve essere inserita in un testamento valido sotto il profilo formale: testamento olografo scritto interamente di pugno, datato e sottoscritto (art. 602 c.c.) oppure testamento pubblico ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). Il sostituto acquista la stessa quota o lo stesso legato dell'istituito alle medesime condizioni (art. 688 c. 2 c.c.), nel rispetto della quota di legittima dei legittimari (artt. 536-542 c.c.) — coniuge, figli e ascendenti hanno diritto alla propria quota indisponibile indipendentemente da qualsiasi clausola di sostituzione. La sostituzione ordinaria è vietata nella forma del fedecommesso (art. 692 c.c.) salvo l'eccezione a tutela degli interdetti. Non sono ammesse sostituzioni che subordinino l'acquisto dell'eredità a condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico (art. 634 c.c.). Un aspetto fiscale rilevante: dal punto di vista dell'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990, TUS), il sostituto che acquista per effetto della sostituzione ordinaria è tassato come se fosse stato direttamente istituito erede o legatario dal testatore — le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal grado di parentela tra il sostituto e il de cuius, non dal grado di parentela con l'istituito principale. Se il sostituto è un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS con finalità di interesse generale, si applicano le esenzioni fiscali previste dall'art. 3 del TUS modificato dal D.Lgs. 117/2017. La clausola di sostituzione ordinaria non modifica in alcun modo le quote di legittima spettanti ai legittimari (artt. 536-542 c.c.): se le disposizioni a favore del sostituto ledono la quota indisponibile, i legittimari possono agire in riduzione dinanzi al Tribunale (artt. 553-564 c.c.).
Errori comuni da evitare nel tuo Clausola di Sostituzione Ordinaria
Tra gli errori più frequenti nella redazione della clausola di sostituzione ordinaria nel testamento in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è non prevedere alcuna clausola di sostituzione, lasciando che la premorienza dell'erede istituito determini risultati non desiderati — come la devoluzione della quota in successione legittima ai parenti del defunto o l'accrescimento a favore degli altri coeredi. Il secondo errore è confondere la sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) con la sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.): quest'ultima è vietata dalla legge italiana salvo l'eccezione per gli interdetti, e una clausola fedecommissaria sarebbe nulla ex art. 692 c.c. Il terzo errore è non indicare le generalità complete del sostituto, rendendo la designazione ambigua o contestabile in sede di apertura della successione dinanzi al Tribunale. Il quarto errore è non specificare le ipotesi di attivazione della sostituzione: in mancanza di specifica, la sostituzione opera per premorienza, indegnità e rinuncia; se il testatore voleva limitarla a una sola ipotesi, deve dirlo espressamente. Il quinto errore è non prevedere un sostituto del sostituto: se anche il sostituto designato premuore o rinuncia, senza un ulteriore sostituto si torna alle stesse problematiche che la clausola di sostituzione intendeva prevenire. Il sesto errore — frequente nei testamenti olografi — è la mancanza della data o della sottoscrizione autografa, che rendono il testamento nullo o annullabile ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c. Il settimo errore è non tenere conto dell'interazione tra la clausola di sostituzione e il diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.): se il testatore designa come sostituto i discendenti dell'istituito, la clausola è sostanzialmente ridondante rispetto alla rappresentazione che già opererebbe di legge; la sostituzione ordinaria è invece utile quando il testatore vuole che la quota vada a un soggetto diverso dai discendenti dell'istituito. L'ottavo errore è inserire clausole di sostituzione fedecommissaria senza saperlo: se si scrive «lascio i beni a X affinché li conservi e alla sua morte li trasmetta a Y», questa è una sostituzione fedecommissaria vietata dall'art. 692 c.c. (salvo l'eccezione per gli interdetti), non una sostituzione ordinaria. Il nono errore è non verificare la capacità successoria del sostituto al momento della redazione del testamento: un sostituto già defunto, già dichiarato indegno o una persona giuridica priva di capacità successoria non può acquistare la quota per sostituzione; la clausola risulterebbe inefficace e si tornerebbe alle regole della successione legittima.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Clausola di Sostituzione Ordinaria (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/sostituzione-ordinaria-testamento
"Clausola di Sostituzione Ordinaria (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/sostituzione-ordinaria-testamento.
@misc{formslegal-sostituzione-ordinaria-testamento,
author = {{Forms Legal}},
title = {Clausola di Sostituzione Ordinaria (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/sostituzione-ordinaria-testamento}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La clausola di sostituzione ordinaria nel testamento in Italia è lo strumento giuridico disciplinato dall'art. 688 del Codice Civile con cui il testatore designa uno o più sostituti che subentreranno nella stessa posizione dell'erede istituito o del legatario nel caso in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato. Le ipotesi in cui opera la sostituzione ordinaria sono: (1) premorienza del chiamato rispetto al testatore, cioè il caso in cui l'erede designato muoia prima del testatore stesso; (2) indegnità del chiamato a succedere ai sensi dell'art. 463 c.c. (es. chi abbia commesso un reato contro il defunto); (3) rinuncia all'eredità o al legato da parte del chiamato. La sostituzione ordinaria è importante perché, senza di essa, in caso di premorienza dell'erede istituito, la relativa quota di eredità potrebbe cadere in successione legittima (se non vi sono altri eredi testamentari a cui accresce) oppure essere devoluta ai discendenti dell'erede premorituro per diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.). La previsione di un sostituto consente al testatore di mantenere il controllo sulla destinazione del proprio patrimonio anche in scenari non previsti.
La differenza tra sostituzione ordinaria e sostituzione fedecommissaria nel diritto successorio italiano è fondamentale e non deve essere confusa. La sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) opera quando il chiamato non può o non vuole accettare: il sostituto subentra al posto del chiamato originario, che di fatto non ha mai acquisito la posizione ereditaria. La sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.), invece, presuppone che il primo chiamato acquisti effettivamente l'eredità con l'obbligo di conservarla e trasmetterla integra al sostituto (secondo chiamato) al verificarsi di una condizione — tipicamente la morte del primo erede. La sostituzione fedecommissaria è vietata in Italia dall'art. 692 c.c., tranne in un caso eccezionale: la disposizione con cui il testatore lascia i beni al figlio o al coniuge interdetto con obbligo di trasmetterli, alla sua morte, ai figli nati e nascituri del testatore. Questa eccezione mira a proteggere le persone con disabilità grave. L'art. 688 c.c. non pone invece limiti alla sostituzione ordinaria: il testatore può nominare sostituti per eredi e legatari liberamente, nei limiti della quota disponibile e nel rispetto della legittima.
Ai sensi dell'art. 688 del Codice Civile italiano, il sostituto subentra nella posizione dell'erede o del legatario originariamente istituito, con i medesimi diritti e gli stessi obblighi che spetterebbero all'istituito. Il sostituto acquista quindi la stessa quota o lo stesso oggetto specifico del legato che spettava al chiamato principale, senza che il testatore debba ripetere tutte le clausole e le modalità già previste per quest'ultimo: per diritto, il sostituto è considerato come se fosse stato designato con le stesse condizioni dell'istituito, salvo che il testatore non abbia previsto condizioni o termini diversi per il sostituto medesimo (art. 688 c. 2 c.c.). Questo significa che se l'erede istituito era gravato da un onere o da una condizione, il medesimo onere o condizione si trasferisce di regola anche al sostituto. Nella prassi notarile italiana si raccomanda di specificare espressamente nella clausola di sostituzione se i carichi e le condizioni previsti per l'istituito si applicano o meno al sostituto, per evitare incertezze interpretative in sede di apertura della successione.
Sì, la clausola di sostituzione ordinaria nel testamento italiano consente al testatore di designare più sostituti per lo stesso erede o legatario istituito, ai sensi dell'art. 688 c.c. Il testatore può strutturare la sostituzione in modo alternativo — più sostituti che si escludono a vicenda, tra i quali opera il primo che vuole e può accettare — oppure in modo congiunto, laddove tutti i sostituti designati condividano la quota lasciata all'istituito in parti uguali o nelle proporzioni indicate dal testatore. Nella clausola di sostituzione è opportuno specificare il meccanismo di attivazione: se si intende una sostituzione in cascata (il sostituto A subentra all'istituito; se anche A non può, subentra il sostituto B; e così via), oppure una sostituzione paritaria tra più sostituti. La designazione di più sostituti in cascata è particolarmente utile nelle famiglie con figli giovani, dove il rischio di premorienza di più soggetti è statisticamente non trascurabile nel lungo arco temporale tipico della pianificazione successoria.
La clausola di sostituzione ordinaria nel testamento italiano opera automaticamente in caso di premorienza dell'erede istituito (art. 688 c.c.), senza necessità di alcun atto aggiuntivo da parte degli eredi o del sostituto. Al momento dell'apertura della successione, se risulta che il chiamato principale è già deceduto prima del testatore, il sostituto acquista il diritto alla quota o al legato a partire da quel momento, come se fosse stato istituito ab initio. Tuttavia, la clausola deve essere formulata in modo da coprire tutte le ipotesi previste: se il testatore vuole che la sostituzione operi solo in caso di premorienza ma non in caso di rinuncia, deve specificarlo espressamente; in mancanza, la sostituzione opera per tutte le ipotesi indicate dall'art. 688 c.c. (premorienza, indegnità, rinuncia). L'automatismo della sostituzione non priva gli altri eredi del diritto di contestare la validità formale del testamento davanti al Tribunale, né li priva dell'azione di riduzione per lesione della legittima (artt. 553-564 c.c.) qualora le disposizioni — incluse quelle a favore del sostituto — violino la quota indisponibile.
In assenza di una clausola di sostituzione ordinaria nel testamento italiano, se l'erede istituito muore prima del testatore (premorienza), si verificano conseguenze diverse a seconda della presenza o meno di discendenti dell'istituito e del contenuto del testamento. Se l'istituito aveva discendenti, opera automaticamente il diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.): i discendenti del premorituro subentrano nella sua quota in suo luogo e grado. Se l'istituito non aveva discendenti o il testamento riguardava un legato (non un'istituzione di erede), la quota cade in successione legittima (devolution ai parenti del defunto secondo l'ordine degli artt. 565 ss. c.c.) oppure, se vi sono più eredi testamentari, opera l'accrescimento a loro favore (art. 674 c.c. per i legatari, art. 674 c.c. per i coeredi). Questa situazione può portare a risultati del tutto diversi dalla volontà del testatore, che potrebbe aver desiderato che la quota andasse a un soggetto specifico piuttosto che ai parenti legittimi o agli altri eredi testamentari. La clausola di sostituzione ordinaria è quindi uno strumento essenziale di pianificazione successoria consigliato dai notai italiani a tutti i testatori che abbiano una volontà specifica sulla destinazione del patrimonio.
Sì, la clausola di sostituzione ordinaria nel testamento italiano può essere inserita sia per l'istituzione di erede sia per i legati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 688 e 649 c.c. Nel caso di un legato — cioè l'attribuzione testamentaria di un bene o di un diritto specifico a titolo particolare a favore di un determinato soggetto (legatario) — il testatore può designare un sostituto che acquisterà il legato nel caso in cui il legatario principale non possa o non voglia accettarlo. Senza la clausola di sostituzione, il legato caduto si consolida nel patrimonio ereditario a favore degli eredi gravati dall'onere del legato (cd. consolidazione del legato, art. 677 c.c.). Con la clausola di sostituzione, invece, il bene specificamente legato va al sostituto designato dal testatore. Nella pratica notarile italiana, la sostituzione per i legati è particolarmente utile quando il testatore vuole assicurarsi che un bene affettivamente rilevante (un gioiello di famiglia, un'opera d'arte, un immobile) venga attribuito a un soggetto specifico anche in caso di rinuncia o morte del legatario principale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Testamento Olografo
Testamento scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile italiano. Non richiede notaio né testimoni. Include istituzione di eredi, legati, nomina di esecutore e tutore, volontà funebri e sostituzione ordinaria.
Nomina dell'Esecutore Testamentario
Clausola testamentaria con cui il testatore designa l'esecutore testamentario, il soggetto incaricato di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 700-712 del Codice Civile italiano.
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
Clausola testamentaria con cui il genitore superstite o entrambi i genitori designano il tutore per i propri figli minori in caso di morte, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile italiano.