Nomina dell'Esecutore Testamentario
Codice Civile artt. 700-712; art. 703 c.c. (possesso beni); art. 708 c.c. (rendiconto)
Intestazione
NOMINA DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO
ai sensi degli artt. 700-712 del Codice Civile italiano
Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]
Identificazione del Testatore
DATI DEL TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e libero/a da qualsiasi costrizione, dispongo quanto segue in materia di esecuzione delle mie ultime volontà testamentarie.
Clausola di Nomina dell'Esecutore
ARTICOLO 1 — NOMINA DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 del Codice Civile, nomino quale esecutore testamentario del presente testamento il Sig./la Sig.ra [Nome Esecutore], codice fiscale [Codice Fiscale Esecutore], con sede/residenza in [Indirizzo Esecutore], al quale/alla quale affido il compito di curare l'esatta esecuzione delle mie disposizioni testamentarie.
Rapporto con il testatore: [Rapporto Con Testatore].
In caso di rinuncia, morte, incapacità o revoca del suddetto esecutore principale, designo quale esecutore sostituto il Sig./la Sig.ra [Nome Esecutore Sostituto], con i medesimi poteri e doveri.
Poteri Conferiti e Durata
ARTICOLO 2 — POTERI CONFERITI ALL'ESECUTORE
L'esecutore testamentario nominato al precedente articolo ha, ai sensi dell'art. 703 c.c., il possesso dei beni ereditari necessari all'esecuzione del testamento: [Possesso Beni]. L'esecutore è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per dare attuazione alle disposizioni testamentarie, inclusi il pagamento dei legati, l'adempimento degli oneri e la custodia dei beni ereditari.
La durata dell'ufficio di esecutore è fissata in: [Durata Ufficio]. Decorso tale termine, il Tribunale competente potrà prorogarlo su istanza motivata dell'esecutore, ove le esigenze di esecuzione lo richiedano.
Compenso e Rendiconto
ARTICOLO 3 — COMPENSO E RENDICONTO (artt. 711, 708 c.c.)
Il compenso riconosciuto all'esecutore è il seguente: [Compenso Esecutore] — importo/percentuale: [Importo Compenso]. Ai sensi dell'art. 708 c.c., al termine dell'ufficio l'esecutore è tenuto a rendere il conto della propria gestione agli eredi, documentando le somme incassate e pagate nell'esercizio del mandato testamentario. Il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dell'ufficio spetta all'esecutore in ogni caso.
Nota sulle Formalità
NOTA SULLE FORMALITÀ — IMPORTANTE
La presente clausola di nomina dell'esecutore testamentario deve essere inserita all'interno di un testamento valido. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.); qualsiasi scrittura dattiloscritta o di terzi rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). L'esecutore dovrà accettare l'incarico mediante dichiarazione annotata nel registro delle successioni tenuto presso il Tribunale o il Notaio (art. 703 c.c.).
Sottoscrizione
FIRMA DEL TESTATORE
Redatto e sottoscritto a [Luogo Redazione], in data [Data Redazione].
Testatore: [Nome Testatore]
Firma autografa: _________________________________
(Per il testamento olografo: il documento va scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore, senza notaio né testimoni.)
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Nomina dell'Esecutore Testamentario?
La Nomina dell'Esecutore Testamentario in Italia è la disposizione con cui il testatore designa la persona incaricata di curare l'esatta esecuzione delle proprie volontà dopo la morte. L'istituto è disciplinato dagli artt. 700-712 del Codice Civile: l'art. 700 consente al testatore di nominare uno o più esecutori, l'art. 703 disciplina l'amministrazione dei beni e l'art. 708 l'obbligo di rendiconto.
L'esecutore testamentario ha il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni testamentarie e, ove il testatore lo preveda, di amministrare la massa ereditaria. L'art. 703 c.c. gli attribuisce, salvo diversa volontà del testatore, il possesso dei beni ereditari per il tempo necessario all'esecuzione (di norma non oltre un anno, prorogabile dall'autorità giudiziaria), con i poteri di gestione funzionali a tale scopo. L'incarico è volontario: l'esecutore deve accettare la nomina, e l'accettazione risulta dalla dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale. L'esecutore deve rendere conto della propria gestione (art. 708 c.c.).
Lo strumento è particolarmente utile quando il patrimonio è composito (immobili, partecipazioni, beni mobili di pregio), quando gli eredi sono numerosi, lontani o in potenziale conflitto, o quando il testamento prevede legati e oneri la cui esecuzione richiede una regia neutra. La presenza dell'esecutore riduce il rischio di stalli e di liti tra i chiamati.
La clausola deve identificare con precisione l'esecutore (e, opportunamente, un sostituto), definire l'ampiezza dei poteri (mera sorveglianza o amministrazione attiva con possesso dei beni), e l'eventuale compenso ex art. 711 c.c. Trattandosi di disposizione testamentaria, segue le forme del testamento. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, revoca del testamento, sostituzione ordinaria e istanza di pubblicazione del testamento.
Quando serve Nomina dell'Esecutore Testamentario?
La nomina dell'esecutore testamentario in Italia diventa particolarmente utile — e spesso indispensabile — in una serie di situazioni concrete che caratterizzano la pianificazione successoria. Primo, quando il patrimonio del testatore comprende beni di diversa natura (immobili, partecipazioni societarie, depositi finanziari, opere d'arte) che richiedono una gestione attiva e coordinata durante la fase di liquidazione. Secondo, quando gli eredi sono numerosi, residenti in luoghi diversi o in potenziale conflitto tra loro: la presenza di un soggetto neutro con poteri di gestione riduce il rischio di paralisi decisionale e di contenzioso giudiziario. Terzo, quando il testamento prevede legati a favore di soggetti specifici — persone fisiche o enti del Terzo Settore — e il testatore vuole assicurarsi che le proprie volontà solidaristiche vengano onorate senza dipendere dalla buona volontà degli eredi. Quarto, quando vi sono oneri o condizioni testamentarie (es. mantenimento di un animale domestico, completamento di un progetto, cura di una persona cara) che esigono un soggetto deputato a vigilarne il rispetto nel tempo. L'Agenzia delle Entrate e il Tribunale competente per la successione restano gli organi istituzionali di riferimento per tutte le formalità fiscali e processuali connesse all'eredità, mentre l'esecutore opera quale anello di raccordo tra la volontà del defunto e il sistema giuridico-fiscale. Quinta situazione: quando il testatore ha immobili in più regioni italiane — nord e sud, o beni in zone montane e urbane — e desidera che un unico soggetto coordini l'intera procedura di trasferimento presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari competenti per ciascun territorio, evitando la frammentazione della gestione tra eredi fisicamente distanti. Sesta situazione: quando vi sono debiti ereditari rilevanti — mutui ipotecari, fideiussioni, debiti verso fornitori di un'azienda familiare — che richiedono una gestione attiva e prioritaria prima della distribuzione dell'attivo tra gli eredi. La Camera di Commercio, competente per le questioni relative alle aziende, e l'Agenzia delle Entrate, per le obbligazioni fiscali della successione, sono organi istituzionali con cui l'esecutore si troverà spesso a interagire. Settima situazione: i lasciti solidali a enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 richiedono che l'esecutore verifichi la persistenza e l'iscrizione al RUNTS dell'ente beneficiario al momento dell'apertura della successione.
Cosa includere nel tuo Nomina dell'Esecutore Testamentario
La clausola di nomina dell'esecutore testamentario in Italia, per essere giuridicamente completa e operativa, deve contenere una serie di elementi essenziali identificati dagli artt. 700-712 c.c. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione precisa dell'esecutore: nome, cognome, codice fiscale e, preferibilmente, indirizzo e relazione con il testatore. Il secondo elemento riguarda la definizione dei poteri conferiti: il testatore può attribuire all'esecutore il semplice potere di sorveglianza sull'esecuzione oppure il pieno possesso dei beni ereditari (art. 703 c.c.) con facoltà di amministrazione attiva. Il terzo elemento è la previsione dell'eventuale compenso (art. 711 c.c.): se il testatore desidera remunerare l'esecutore, deve indicarlo espressamente nel testamento, specificando l'ammontare o i criteri di calcolo. Il quarto elemento è la durata dell'ufficio: in mancanza di indicazione specifica, la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Cassazione ha chiarito che il termine originario è di un anno prorogabile. Il quinto elemento è la facoltà di nominare un esecutore sostituto (art. 701 c.c.) per i casi di morte, incapacità, rinuncia o revoca dell'esecutore principale. Il sesto elemento riguarda le eventuali limitazioni: il testatore può escludere o limitare il potere dell'esecutore sul possesso dei beni, lasciando agli eredi il controllo diretto ma affidando all'esecutore solo funzioni di supervisione e rendiconto. Su forms-legal.com è possibile compilare agevolmente tutti questi elementi attraverso il modulo guidato, ottenendo una clausola di nomina conforme al diritto successorio italiano vigente. Un settimo elemento importante, spesso trascurato, riguarda le istruzioni operative: il testatore può inserire nella clausola di nomina un elenco sintetico delle priorità dell'esecutore — ad esempio, vendere prima l'immobile non abitativo per pagare i debiti, distribuire poi i beni mobili di famiglia, effettuare per ultima la liquidazione del conto corrente cointestato. Queste istruzioni non vincolano legalmente l'esecutore in modo assoluto, ma costituiscono una guida interpretativa della volontà del testatore rilevante in caso di controversia dinanzi al Tribunale. L'ottavo elemento è la clausola di esonero da cauzione: ai sensi dell'art. 703 c.c., il Tribunale può esigere che l'esecutore presti cauzione se gli eredi lo richiedono; il testatore può escluderlo espressamente nella clausola, liberando l'esecutore da questo onere e facilitando la rapida assunzione dell'incarico.
Come compilare il tuo Nomina dell'Esecutore Testamentario
Per compilare correttamente la nomina dell'esecutore testamentario in Italia è necessario seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo, il testatore inserisce le proprie generalità complete: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e stato civile. Queste informazioni identificano il disponente e garantiscono l'univocità del testamento. Nella seconda sezione si indica l'esecutore designato: è fondamentale riportare nome e cognome completi, codice fiscale e, ove possibile, indirizzo, in modo da rendere la nomina inequivocabile anche a distanza di anni. Se si desidera nominare un esecutore sostituto, lo si indica nella stessa sezione. Nella terza sezione si specificano i poteri conferiti: si può scegliere tra il possesso pieno dei beni ereditari (art. 703 c.c.) oppure limitarsi a poteri di supervisione e rendiconto. La quarta sezione riguarda il compenso: se si intende riconoscere un corrispettivo all'esecutore, si indica l'importo o la percentuale sull'attivo ereditario netto. La quinta sezione richiede la data e il luogo di redazione: per il testamento olografo, la data è elemento essenziale a pena di annullabilità (art. 602 c.c.). Dopo aver compilato il modulo, il documento va trascritto integralmente di proprio pugno (se olografo), datato e sottoscritto. Per il testamento pubblico, la clausola di nomina è dettata al notaio che la inserisce nell'atto, con lettura ad alta voce e sottoscrizione di testatore e testimoni (art. 603 c.c.). Una considerazione importante riguarda l'aggiornamento periodico della clausola di nomina: se il testatore modifica il testamento nel corso degli anni — ad esempio revocandolo e redigendone uno nuovo ai sensi dell'art. 680 c.c. — deve assicurarsi che la nuova versione contenga una clausola di nomina dell'esecutore aggiornata, poiché la revoca del testamento precedente travolge anche la precedente nomina. È altresì opportuno informare preventivamente la persona designata come esecutore della propria intenzione di nominarla: l'esecutore che non sa di essere stato nominato potrebbe non accettare l'incarico o farlo con ritardo, pregiudicando la tempestiva esecuzione delle disposizioni testamentarie. Il modello di forms-legal.com riporta in calce un riepilogo degli obblighi legali dell'esecutore ai sensi degli artt. 700-712 c.c., utile da allegare alla comunicazione informale all'esecutore designato.
Requisiti legali per Nomina dell'Esecutore Testamentario
I requisiti legali della nomina dell'esecutore testamentario in Italia sono stabiliti dagli artt. 700-712 del Codice Civile. L'esecutore deve essere una persona capace di obbligarsi (art. 700 c.c.): sono esclusi i minorenni, gli interdetti e gli inabilitati. La nomina deve essere contenuta in un testamento valido sotto il profilo formale: testamento olografo scritto interamente di pugno, datato e sottoscritto (art. 602 c.c.) — forma ammessa per la clausola di nomina senza alcun ulteriore requisito; oppure testamento pubblico ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.); oppure testamento segreto (artt. 604-605 c.c.). L'accettazione dell'incarico da parte dell'esecutore avviene con dichiarazione annotata nel registro delle successioni (art. 703 c.c.). L'esecutore che detiene beni ereditari deve redigere un inventario e, su richiesta degli eredi o del Tribunale, prestare cauzione. Al termine dell'incarico, l'esecutore è tenuto al rendiconto della gestione (art. 708 c.c.). L'eventuale compenso pattuito nel testamento è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS). La Camera di Commercio non ha competenze dirette sulla nomina dell'esecutore, che rimane una vicenda di diritto successorio privato soggetta alla giurisdizione del Tribunale ordinario del luogo di apertura della successione. Un aspetto fiscale rilevante riguarda l'eventuale compenso dell'esecutore: se il testamento prevede un compenso per l'esecutore, questo è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in capo all'esecutore, come reddito assimilato al lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il compenso è altresì deducibile dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione (D.Lgs. 346/1990, TUS), riducendo la base imponibile per gli eredi. L'esecutore testamentario non è responsabile personalmente dei debiti del defunto verso i creditori ereditari, ma risponde della corretta amministrazione dei beni ereditari in suo possesso; eventuali danni causati per negligenza grave possono dar luogo a responsabilità civile dell'esecutore verso gli eredi, azionabile dinanzi al Tribunale ordinario nella sede di apertura della successione.
Errori comuni da evitare nel tuo Nomina dell'Esecutore Testamentario
Tra gli errori più frequenti nella nomina dell'esecutore testamentario in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è nominare come esecutore una persona priva di capacità giuridica o di discernimento: la nomina di un minore o di un interdetto è inefficace ai sensi dell'art. 700 c.c. Il secondo errore è non indicare le generalità complete dell'esecutore: una designazione generica come «il mio avvocato» o «il mio commercialista» senza nome, cognome e codice fiscale può generare contestazioni e ritardi nell'individuazione del soggetto. Il terzo errore è attribuire all'esecutore poteri non previsti dalla legge — come la facoltà di vendere beni senza il consenso degli eredi — senza che il testamento lo preveda espressamente e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 703 c.c. Il quarto errore è omettere la nomina di un esecutore sostituto: se l'esecutore principale rinuncia o muore, il testatore avrebbe desiderato un piano di continuità. Il quinto errore è non prevedere il compenso nel testamento quando si nomina un professionista: in assenza di clausola, l'esecutore-professionista non ha diritto automatico a onorari. Il sesto errore è inserire la nomina in un documento separato dal testamento: la clausola di nomina dell'esecutore deve fare parte integrante del testamento stesso, non di un atto distinto. Il settimo errore, frequente nei testamenti olografi, è dimenticare la data o la sottoscrizione autografa, che rendono il testamento — e quindi anche la clausola di nomina — nullo o annullabile ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c. L'ottavo errore, comune nei patrimoni che includono aziende familiari, è non conferire all'esecutore poteri specifici sulla gestione dell'impresa durante il periodo di liquidazione dell'eredità: senza una clausola espressa, l'esecutore non può partecipare alle assemblee societarie o firmare atti di amministrazione ordinaria dell'azienda, determinando una paralisi gestionale dannosa per tutti gli eredi. Il nono errore è non considerare l'eventuale conflitto di interessi dell'esecutore: se l'esecutore è anche erede o legatario, potrebbe trovarsi in conflitto di interessi nella distribuzione di determinati beni; in questo caso è opportuno prevedere nel testamento limitazioni specifiche ai poteri dell'esecutore relativamente ai beni di cui è anche beneficiario, oppure nominar un co-esecutore indipendente.
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La nomina dell'esecutore testamentario in Italia è disciplinata dall'art. 700 del Codice Civile. Può essere designato come esecutore qualsiasi persona capace di obbligarsi, sia essa un erede, un legatario, un professionista di fiducia (avvocato, commercialista, notaio) o un terzo estraneo alla successione. Il testatore può nominare anche più esecutori, stabilendo se agiranno congiuntamente o disgiuntamente (art. 701 c.c.). L'incarico è di natura fiduciaria e personale: non si trasmette agli eredi dell'esecutore, salvo che il testatore lo abbia espressamente disposto. L'esecutore deve essere maggiorenne e capace di agire; le persone giuridiche possono essere nominate solo se il testamento lo preveda espressamente e lo statuto lo consenta. La nomina può essere contenuta nel testamento olografo, pubblico o segreto, senza necessità di particolari formalità aggiuntive.
L'esecutore testamentario in Italia ha il possesso dei beni ereditari (art. 703 c.c.) per il tempo necessario all'adempimento del suo ufficio, salvo che il testatore lo abbia escluso o limitato. Tra i principali doveri vi è quello di curare che le disposizioni testamentarie siano esattamente eseguite: pagare i legati, adempiere gli oneri, custodire e amministrare i beni. L'esecutore deve rendere il conto della propria gestione al termine dell'incarico (art. 708 c.c.) e può essere richiesto di prestare una cauzione dal Tribunale, su istanza degli eredi (art. 703 c.c.). L'esecutore non può alienare i beni ereditari senza il consenso degli eredi, tranne che ciò sia necessario per far fronte alle spese di esecuzione. La durata dell'ufficio è fissata dal testatore; in mancanza, il Tribunale può prorogare il termine originario di un anno (art. 703 c.c.).
La nomina dell'esecutore testamentario in Italia ha di regola carattere gratuito, ma il testatore può prevedere un compenso specifico nel testamento (art. 711 c.c.). In mancanza di un'indicazione espressa, l'esecutore non ha diritto a un corrispettivo per la propria attività, sebbene abbia diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'ufficio (art. 711 c.c.). Nella prassi, quando l'esecutore è un professionista (avvocato, commercialista), il testatore indica nel testamento stesso l'entità del compenso o rinvia alle tariffe professionali di riferimento. Il Tribunale, su istanza dell'esecutore, può stabilire un equo compenso qualora la gratuità risulti manifestamente iniqua rispetto alla complessità e alla durata dell'incarico. L'esecutore può rinunciare all'ufficio entro un termine ragionevole dall'apertura della successione, comunicando la rinuncia agli eredi.
L'accettazione dell'incarico di esecutore testamentario in Italia avviene mediante dichiarazione espressa davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale, che viene annotata nel registro delle successioni (art. 703 c.c.). Non è richiesta una forma particolare per la dichiarazione di accettazione, ma per ragioni di certezza si raccomanda la forma scritta autenticata. La rinuncia all'incarico deve essere comunicata agli eredi entro un termine congruo: l'esecutore che accetta e poi rinuncia senza giustificato motivo può essere tenuto al risarcimento dei danni. L'accettazione dell'ufficio di esecutore non implica accettazione dell'eredità: se l'esecutore è anche chiamato all'eredità, può rifiutare quest'ultima pur assumendo l'incarico di esecutore. Il Giudice Tutelare del Tribunale competente vigila sull'operato dell'esecutore e può revocarlo per gravi inadempienze (art. 710 c.c.).
Se l'esecutore testamentario nominato in Italia muore, è dichiarato incapace, rinuncia o viene revocato dal Tribunale prima di completare il suo ufficio, il testatore può avere previsto la nomina di un esecutore sostituto nel medesimo testamento. In mancanza di un sostituto designato, gli eredi devono far fronte alle incombenze rimaste: possono accordarsi tra loro per adempiere volontariamente alle disposizioni testamentarie oppure rivolgersi al Tribunale competente per la nomina di un curatore dell'eredità (artt. 528-532 c.c.) nelle ipotesi in cui la successione sia ancora in uno stato di giacenza. La revoca dell'esecutore da parte del Tribunale può essere richiesta dagli eredi o dai legatari per gravi inadempimenti ai doveri di ufficio (art. 710 c.c.) o per conflitto di interessi. La sentenza di revoca è annotata nel registro delle successioni.
La revoca dell'esecutore testamentario in Italia è prevista dall'art. 710 del Codice Civile. Il Tribunale del luogo di apertura della successione può revocare l'esecutore su istanza di qualsiasi interessato (eredi, legatari, creditori dell'eredità) qualora ricorrano gravi inadempienze ai doveri dell'ufficio, conflitto di interessi, gestione dolosa o gravemente negligente dei beni, o impossibilità sopravvenuta di svolgere le funzioni. La domanda di revoca si propone con ricorso al Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione. Il Tribunale può anche sospendere provvisoriamente l'esecutore in attesa della decisione definitiva. Il decreto di revoca viene annotato nel registro delle successioni tenuto presso il Tribunale o presso il notaio ricevente. Dopo la revoca, gli eredi riprendono il pieno controllo dei beni ereditari e possono procedere autonomamente alla liquidazione dell'eredità.
La nomina dell'esecutore testamentario in Italia non è obbligatoria: il testatore può redigerlo senza indicare alcun esecutore, nel qual caso l'esecuzione delle disposizioni testamentarie spetta agli eredi stessi. Tuttavia, la nomina diventa fortemente consigliata in situazioni complesse: quando il testatore ha molti beni da liquidare o gestire, quando vi sono più eredi con possibili contrasti tra loro, quando vi sono legatari o enti terzi del settore beneficiari, oppure quando il testamento prevede obblighi, oneri o condizioni che richiedono un soggetto neutro di garanzia. La presenza di un esecutore facilita enormemente la fase post-mortem della gestione patrimoniale e riduce il contenzioso tra coeredi. Studi legali e notarili italiani raccomandano la nomina di un esecutore ogniqualvolta il patrimonio superi una certa soglia o la famiglia abbia situazioni di conflitto latente.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Testamento Olografo
Testamento scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile italiano. Non richiede notaio né testimoni. Include istituzione di eredi, legati, nomina di esecutore e tutore, volontà funebri e sostituzione ordinaria.
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Clausola di Sostituzione Ordinaria
Clausola testamentaria con cui il testatore designa un sostituto per il caso di premorienza, incapacità a succedere o rinuncia all'eredità dell'erede o legatario istituito, ai sensi dell'art. 688 del Codice Civile italiano.
Istanza di Pubblicazione del Testamento Olografo
Istanza con cui chi possiede il testamento olografo del defunto chiede al notaio di procedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 620 e 622 del Codice Civile italiano, rendendo il testamento opponibile ai terzi.