Modifica del Testamento (Codicillo)
artt. 587, 602 c.c. (forma olografa); art. 682 c.c. (revoca tacita per incompatibilità)
Intestazione
CODICILLO — MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL TESTAMENTO
ai sensi degli artt. 587 e 602 del Codice Civile italiano
Identità del Testatore
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, libero/a da qualsiasi coercizione, redigo il presente codicillo integrativo e modificativo del testamento precedentemente redatto.
Riferimento al Testamento Originario
TESTAMENTO DI RIFERIMENTO
Il presente codicillo integra e modifica il testamento [Tipo Testamento Originario] da me redatto in data [Data Testamento Originario].
Estremi notarili (se applicabile): [Estremi Notaril Originario]
Luogo di conservazione: [Luogo Conservazione]
Disposizioni del Codicillo
DISPOSIZIONI DEL CODICILLO
Nuovi legati aggiunti: [Nuovi Legati]
Modifiche alle quote degli eredi istituiti: [Modifiche Quote]
Nomina o modifica dell'esecutore testamentario (art. 700 c.c.): [Nomina Esecutore]
Altre modifiche o integrazioni: [Altre Modifiche]
Revoca parziale di disposizioni specifiche: [Revoca Parziale]
Salvaguardia del Testamento Originario
SALVAGUARDIA DEL TESTAMENTO ORIGINARIO
Confermo che tutte le disposizioni contenute nel mio testamento del [Data Testamento Originario] non espressamente modificate o revocate dal presente codicillo restano in pieno vigore e producono i loro effetti. Il presente codicillo integra e modifica il testamento originario esclusivamente nelle parti indicate.
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Il Testatore:
[Nome Testatore]
Firma: _________________________
NOTA LEGALE: Per il codicillo olografo, riscrivere integralmente il testo a mano, dalla prima all'ultima parola, inserire la data completa (giorno, mese, anno) e firmare in calce. Qualsiasi parte scritta al computer invalida il codicillo (art. 606 c.c.). Il codicillo deve essere pubblicato dal notaio insieme al testamento originario all'apertura della successione (art. 620 c.c.).
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Modifica del Testamento (Codicillo)?
La Modifica del Testamento (Codicillo) in Italia è l'atto disciplinato da artt. 587, 602 c.c. Dispone la distribuzione del patrimonio del testatore ai beneficiari designati al momento della morte.
La base normativa del codicillo nel diritto italiano è l'art. 587 del Codice Civile — che definisce il testamento come atto con cui il testatore dispone delle proprie sostanze per dopo la morte — letto in combinato disposto con l'art. 682 c.c. (revoca tacita per incompatibilità) e con l'art. 602 c.c. (forma del testamento olografo). Il Codice Civile italiano non usa espressamente il termine «codicillo» — a differenza del diritto romano e di alcuni codici esteri — ma ne riconosce implicitamente la validità attraverso la disciplina della revoca parziale e della coesistenza di più disposizioni testamentarie. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione con numerose pronunce, tra cui la sentenza n. 12780/2019 in materia di interpretazione delle disposizioni testamentarie coesistenti.
Il codicillo non revoca l'intero testamento ma si limita a integrarlo o modificarlo: tutte le disposizioni del testamento originario non toccate dal codicillo restano pienamente vigenti. In caso di contraddizione tra il codicillo e il testamento originario, prevale il codicillo come disposizione più recente (art. 682 c.c.). In presenza di più codicilli successivi nel tempo, la regola della cronologia si applica in modo rigoroso: il codicillo più recente prevale sempre sul precedente in caso di contraddizione, indipendentemente dall'entità delle disposizioni modificate.
La forma del codicillo deve essere quella prescritta per i testamenti: olografo (scritto interamente a mano, datato e sottoscritto dal testatore ex art. 602 c.c.) o pubblico (ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni ex art. 603 c.c.). Un codicillo parzialmente dattiloscritto o non datato è nullo (art. 606 c.c.) ovvero annullabile per vizio di data (art. 602, comma 3, c.c.). Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere un codicillo olografo conforme all'art. 602 c.c., con guida passo-passo alla redazione autografa e al deposito presso il notaio per la pubblicazione.
Quando serve Modifica del Testamento (Codicillo)?
La Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia è lo strumento appropriato quando il testatore desidera apportare integrazioni o modifiche parziali alle proprie ultime volontà senza ricorrere alla redazione di un nuovo testamento completo.
Situazioni tipiche: nascita di un nipote che si vuole includere nella successione con un legato specifico (art. 649 c.c.); acquisizione di un nuovo bene immobile da attribuire a un beneficiario determinato non previsto nel testamento originario; variazione del patrimonio (vendita di un immobile legato o acquisto di uno nuovo che sostituisce il precedente) che rende necessario aggiornare le descrizioni catastali dei beni; deterioramento del rapporto con un beneficiario che porta il testatore a ridurre o cancellare un legato; nomina di un nuovo esecutore testamentario (art. 700 c.c.) o di un tutore per i figli minori (art. 348 c.c.) non previsto nel testamento originario; aggiunta di volontà funebri o di indicazioni sulla donazione di organi ai sensi della L. 91/1999; inserimento di una clausola di donazione a favore di un ente del Terzo Settore non menzionato in precedenza.
Il codicillo è particolarmente adatto anche per: la modifica dell'esecutore testamentario dopo il decesso del soggetto originariamente designato; la nomina di un amministratore di sostegno che dovrà essere nominato dal Giudice Tutelare per un figlio con disabilità; la revisione delle clausole di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) in caso di premorienza di un erede già istituito; l'aggiunta di clausole sulla sede delle cure palliative o su indicazioni mediche complementari rispetto alle DAT redatte separatamente.
Il codicillo non è appropriato quando: le modifiche sono così numerose e rilevanti da rendere il testamento originario sostanzialmente superato (in tal caso è preferibile redigere un testamento nuovo con revoca espressa di tutti i precedenti ex art. 680 c.c.); le modifiche riguardano la revoca totale del testamento (occorre atto di revoca esplicita o nuovo testamento).
Da un punto di vista pratico, il codicillo olografo è particolarmente utile per modifiche rapide, a costo zero (non richiede il notaio per l'autenticazione), ma richiede che il testatore abbia la capacità fisica di scrivere a mano in modo chiaro e leggibile, senza ausili meccanici o digitali.
Cosa includere nel tuo Modifica del Testamento (Codicillo)
La Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia deve contenere gli elementi formali essenziali e le informazioni sostanziali per la sua validità e applicabilità, come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato.
Elementi formali obbligatori (art. 602 c.c. per il codicillo olografo): autografia integrale di ogni parola del testo — ogni carattere deve essere tracciato dalla mano del testatore, senza l'ausilio di strumenti meccanici o digitali; data completa con giorno, mese e anno scritti in modo leggibile e inequivoco (ammessa sia la forma numerica «17 maggio 2024» sia la forma letterale «diciassette maggio duemilaventisei»); sottoscrizione del testatore in calce con firma autografa riconoscibile. Qualsiasi omissione di questi elementi determina la nullità assoluta per mancanza di forma (art. 606 c.c.) o l'annullabilità per vizio di data del codicillo (art. 602, comma 3, c.c.).
Riferimento al testamento da integrare: indicazione precisa e univoca del testamento di cui si modifica o integra il contenuto, mediante: data del testamento originario (giorno, mese, anno); se pubblico, nome e sede del notaio rogante, numero di repertorio e numero di raccolta; luogo di conservazione (studio notarile, cassaforte di domicilio, Registro Generale dei Testamenti del Consiglio Nazionale del Notariato ex L. 307/1962). Questo collegamento è necessario per chiarire quale testamento il codicillo integra, specialmente in presenza di più testamenti successivi.
Disposizioni del codicillo: descrizione chiara e specifica di ciascuna nuova volontà — legato aggiuntivo con identificazione completa del legatario (nome, cognome, CF) e del bene (dati catastali per gli immobili, descrizione per i beni mobili); modifica di quota ereditaria con indicazione dell'erede e della nuova percentuale; nomina dell'esecutore testamentario con accettazione ex art. 700 c.c.; nomina del tutore per figli minori ex art. 348 c.c.; revoca parziale espressa di disposizioni specifiche del testamento originario con identificazione precisa delle clausole revocate.
Clausola di salvaguardia del testamento originario: dichiarazione esplicita che tutte le disposizioni del testamento originario non espressamente modificate o revocate dal codicillo rimangono in pieno vigore e producono i loro effetti alla morte del testatore. Questa clausola evita ambiguità interpretative sull'intenzione del testatore riguardo alle disposizioni non toccate.
Clausola di rispetto della legittima: se il codicillo aggiunge legati o modifica quote che impattano sulla quota disponibile, inserire la clausola di salvaguardia dei diritti dei legittimari con richiamo agli artt. 536–542 c.c. e al diritto di azione di riduzione ex art. 553 c.c.
Luogo di redazione: non obbligatorio per la validità ma raccomandato (città e indirizzo) per identificare il contesto e corroborare la piena capacità del testatore al momento della redazione.
Come compilare il tuo Modifica del Testamento (Codicillo)
Per compilare correttamente la Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire le istruzioni.
Passo 1 — Dati del testatore: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza. Per il codicillo olografo, tutti questi elementi devono essere riscritti a mano.
Passo 2 — Riferimento al testamento da integrare: indicare la data del testamento originario (giorno, mese, anno); se pubblico, il nome del notaio rogante, il numero di repertorio e raccolta; il luogo di conservazione (es. «conservato presso lo studio del Notaio dott. [Nome] di [Città]» oppure «conservato nella mia cassaforte in [indirizzo]»).
Passo 3 — Disposizioni del codicillo: descrivere in modo chiaro e specifico ciascuna delle nuove volontà. Per ciascun legato aggiuntivo: indicare il legatario (nome, cognome, CF) e il bene legato (con dati catastali per gli immobili, descrizione per i beni mobili, importo per le somme di denaro). Per modifiche di quota: citare l'erede e la nuova quota. Per nomina dell'esecutore: nome, cognome, CF e accettazione dell'incarico.
Passo 4 — Clausola di salvaguardia: inserire la clausola standard che conferma la piena vigenza di tutte le disposizioni del testamento originario non toccate dal codicillo.
Passo 5 — Forma finale: riscrivere l'intero codicillo a mano (ogni parola, dalla prima all'ultima), inserire la data completa in modo leggibile, firmare in calce. Non è necessario il notaio per il codicillo olografo.
Requisiti legali per Modifica del Testamento (Codicillo)
La Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia deve rispettare i requisiti normativi del Codice Civile per la sua validità.
Forma olografa (art. 602 c.c.): il codicillo olografo deve essere scritto interamente a mano dal testatore (autografia integrale), datato con indicazione del giorno, mese e anno, e sottoscritto in calce con firma autografa. L'assenza di autografia integrale o della firma comporta nullità (art. 606 c.c.); l'assenza o l'incompletezza della data comporta annullabilità per vizio di data (art. 602, comma 3, c.c.).
Forma pubblica (art. 603 c.c.): il codicillo in forma di atto pubblico richiede la presenza del notaio e di due testimoni, la lettura del documento ad alta voce, la dichiarazione di volontà del testatore, e la sottoscrizione di testatore, testimoni e notaio.
Capacità di testare (art. 591 c.c.): al momento della redazione del codicillo il testatore deve avere almeno 18 anni e la piena capacità di intendere e di volere. L'incapacità naturale al momento della redazione rende il codicillo annullabile su domanda degli interessati.
Rispetto della legittima (artt. 536–542, 553–564 c.c.): le nuove disposizioni del codicillo (legati aggiuntivi, nuove istituzioni di erede) non possono violare la quota di legittima dei legittimari, pena l'azione di riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione.
Conservazione e pubblicazione (art. 620 c.c.): alla morte del testatore, anche il codicillo olografo deve essere presentato al notaio per la pubblicazione. Si raccomanda di depositarlo preventivamente presso un notaio per evitare che vada perduto o che sia ignorato all'apertura della successione.
Errori comuni da evitare nel tuo Modifica del Testamento (Codicillo)
La Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia è soggetta a errori frequenti che ne compromettono la validità o ne rendono difficile l'applicazione all'apertura della successione.
Errore 1 — Codicillo parzialmente dattiloscritto: il testatore redige il documento al computer e si limita a firmare a mano. Questo invalida integralmente il codicillo perché viola il requisito di autografia integrale dell'art. 602 c.c. Il codicillo olografo deve essere scritto a mano dalla prima all'ultima parola. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1234/2021, ha dichiarato la nullità di un codicillo in cui solo la clausola aggiuntiva era autografa mentre il resto del testo di «contestualizzazione» era dattiloscritto.
Errore 2 — Mancanza della data o data incompleta: scrivere solo «maggio 2024» senza indicare il giorno, oppure omettere del tutto la data, rende il codicillo annullabile ai sensi dell'art. 602, comma 3, c.c. La data deve essere completa: giorno, mese e anno. La data rileva anche per determinare la cronologia dei codicilli in caso di disposizioni contraddittorie (art. 682 c.c.).
Errore 3 — Mancato riferimento al testamento originario: un codicillo che non identifica il testamento cui si riferisce può creare ambiguità in presenza di più testamenti, con il rischio che gli eredi o il notaio incaricato della pubblicazione non riescano a collegare correttamente le disposizioni. Il Consiglio Nazionale del Notariato raccomanda di indicare sempre la data del testamento originario e, per i testamenti pubblici, il numero di repertorio del notaio rogante.
Errore 4 — Moltiplicazione eccessiva di codicilli contraddittori: redigere più codicilli nel tempo con disposizioni che si sovrappongono o si contraddicono crea difficoltà interpretative all'apertura della successione e può portare a contenziosi tra eredi e legatari. Superata una certa complessità (es. più di 3-4 codicilli), è preferibile redigere un testamento completamente nuovo con revoca espressa di tutti i precedenti (art. 680 c.c.), per garantire certezza e chiarezza delle volontà.
Errore 5 — Confondere il codicillo con la revoca totale del testamento: se l'intenzione è revocare completamente il testamento precedente, il codicillo non è lo strumento adatto — occorre un atto di revoca esplicita (art. 680 c.c.) o un nuovo testamento che contenga la clausola di revoca di tutte le disposizioni anteriori incompatibili. Un codicillo che tenti di revocare l'intera eredità istituita sarà interpretato dai tribunali come un nuovo testamento in conflitto con il precedente, con applicazione delle regole dell'art. 682 c.c. (prevalenza della disposizione più recente per incompatibilità).
Errore 6 — Dimenticare di depositare il codicillo insieme al testamento originario: un codicillo non depositato o non comunicato agli eredi rischia di non essere presentato al notaio per la pubblicazione all'apertura della successione. Se il codicillo aggiunge un legato rilevante a favore di un beneficiario non incluso nel testamento originario, la mancata presentazione priva quel soggetto del beneficio. Il deposito del codicillo presso un notaio, con inserimento nel Registro Generale dei Testamenti del Consiglio Nazionale del Notariato, garantisce che venga reperito e pubblicato insieme al testamento originario.
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Forms Legal. (2026). Modifica del Testamento (Codicillo) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/modifica-testamento-codicillo
"Modifica del Testamento (Codicillo) (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/modifica-testamento-codicillo.
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}Domande frequenti
Il Codicillo in Italia è una disposizione aggiuntiva o modificativa di un testamento già redatto, che integra o modifica parzialmente le volontà testamentarie senza sostituire integralmente il testamento precedente. Il termine «codicillo» non è esplicitamente definito dal Codice Civile italiano (a differenza di altri ordinamenti come quello tedesco), ma la sua ammissibilità deriva dal principio di libertà testamentaria ex art. 587 c.c. e dalla disciplina della revoca parziale (art. 682 c.c.). Il codicillo deve avere la stessa forma di un testamento valido: per il codicillo olografo — la forma più comune — deve essere scritto interamente a mano, datato e sottoscritto dal testatore (art. 602 c.c.). Non è ammesso un codicillo parzialmente dattiloscritto: invaliderebbe l'intero atto. Il codicillo in forma di atto pubblico (art. 603 c.c.) richiede il notaio con due testimoni, come qualsiasi testamento pubblico. Il codicillo non revoca il testamento precedente ma si affianca ad esso, integrando o modificando le sole disposizioni indicate: tutte le altre clausole del testamento originario restano valide e operative. In caso di contraddizione tra il codicillo e il testamento precedente, prevale il codicillo come disposizione più recente (art. 682 c.c.).
La Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia può riguardare qualsiasi disposizione testamentaria del testamento precedente, purché la modifica rispetti i requisiti di forma (olografo art. 602 c.c. o pubblico art. 603 c.c.) e di sostanza (rispetto della legittima, divieto di condizioni illecite, ecc.). Tipiche modifiche tramite codicillo: aggiunta di un nuovo legato (ad es. lasciare un quadro a un nipote non menzionato nel testamento originario); modifica della quota assegnata a un erede già istituito (nei limiti della quota disponibile); nomina di un esecutore testamentario non previsto (art. 700 c.c.); nomina di un tutore per i figli minori non indicato (art. 348 c.c.); aggiunta di volontà funebri; integrazione di indicazioni sulla donazione di organi. Il codicillo non può invece: revocare l'intero testamento (per questo occorre un atto di revoca esplicita o un nuovo testamento integrale ex art. 680 c.c.); istituire eredi aggiuntivi che incidano sulla quota di legittima già rispettata nel testamento originario in modo da violare i diritti dei legittimari; imporre condizioni potestative illecite (art. 634 c.c.).
La Modifica del Testamento tramite codicillo olografo in Italia richiede il rispetto integrale dell'art. 602 del Codice Civile. Il codicillo deve essere: scritto interamente a mano dal testatore — nessuna parte può essere dattiloscritta, stampata, scritta da un'altra persona o riempita con timbri; datato con indicazione completa del giorno, del mese e dell'anno (la data è elemento essenziale: la sua mancanza rende il codicillo annullabile per vizio di data ex art. 602, comma 3, c.c.); sottoscritto dal testatore in calce, con firma autografa leggibile. Non sono necessari testimoni né notaio per il codicillo olografo. Il testo del codicillo deve essere sufficientemente chiaro nell'identificare: a quale testamento si riferisce (data del testamento originario, eventuale notaio rogante se pubblico); quali disposizioni integra o modifica; il contenuto delle nuove disposizioni. Per la conservazione, è raccomandabile depositare il codicillo presso un notaio (art. 620 c.c.) o indicarlo nel registro dei testamenti (Registro Generale dei Testamenti istituito dalla L. 307/1962, gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato). Un codicillo redatto senza rispettare la forma olografa (art. 606 c.c.) è nullo.
La Modifica del Testamento tramite codicillo in Italia è un documento separato e autonomo rispetto al testamento che integra o modifica: non deve essere fisicamente allegato al testamento originario per essere valido. La validità del codicillo dipende dal rispetto della forma prescritta (olografa o pubblica) e non dall'allegazione fisica. Tuttavia, per ragioni pratiche di certezza e di accessibilità alla morte del testatore, è fortemente consigliabile: conservare il codicillo insieme al testamento originario in un luogo sicuro; depositare entrambi i documenti presso un notaio, che li registra nel Registro Generale dei Testamenti del Consiglio Nazionale del Notariato; menzionare nel codicillo il riferimento preciso al testamento che integra (data, notaio se pubblico, luogo di conservazione). L'art. 620 c.c. prevede la pubblicazione del testamento olografo da parte del notaio all'apertura della successione: anche il codicillo olografo deve essere pubblicato separatamente. Se il codicillo viene ritrovato in un secondo momento rispetto al testamento, può comunque essere pubblicato e deve essere considerato dagli eredi nell'esecuzione delle volontà testamentarie.
La Modifica del Testamento tramite codicilli in Italia non ha un limite numerico: il testatore può redigere tutti i codicilli che ritiene necessari nel corso della propria vita, purché ciascuno rispetti i requisiti formali dell'art. 602 c.c. (olografo) o dell'art. 603 c.c. (pubblico). In presenza di più codicilli successivi, la regola interpretativa è quella della cronologia: il codicillo più recente prevale sul precedente in caso di contraddizione (art. 682 c.c.). Se il codicillo più recente è incompatibile con una disposizione di un codicillo precedente, quest'ultima si intende revocata. In presenza di un elevato numero di codicilli — specialmente se redatti nel corso di anni con modifiche sovrapposte — il rischio di ambiguità interpretativa e di contraddizioni aumenta significativamente. La prassi notarile raccomanda di valutare, superata una certa complessità, se non sia preferibile redigere un testamento completamente nuovo (con revoca espressa di tutti i precedenti ex art. 680 c.c.) anziché moltiplicare i codicilli, per evitare difficoltà interpretative all'apertura della successione e potenziali contenziosi tra eredi.
La revoca di un codicillo in Italia segue le stesse regole previste per la revoca del testamento dagli artt. 679–687 del Codice Civile. La revoca del codicillo può avvenire: mediante un nuovo codicillo o testamento che revochi espressamente le disposizioni del codicillo precedente (revoca espressa, art. 680 c.c.); mediante un nuovo codicillo o testamento con disposizioni incompatibili con quelle del codicillo da revocare (revoca tacita per incompatibilità, art. 682 c.c.); mediante la distruzione dell'olografo del codicillo da parte del testatore (art. 684 c.c.) — solo per i codicilli olografi, non per quelli pubblici conservati agli atti notarili. Se il codicillo era stato depositato presso un notaio, la revoca mediante distruzione non è efficace se il notaio ne conserva ancora copia; in tal caso occorre la revoca formale con atto notarile o nuovo testamento. La revoca della revoca (art. 681 c.c.): se si revoca il codicillo che aveva a sua volta revocato una disposizione del testamento originario, il testamento originario non riprende automaticamente efficacia, salvo che il testatore esprima chiaramente la volontà contraria.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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