Legato Testamentario
artt. 649–673 c.c.; art. 588, comma 2, c.c. (distinzione erede/legatario)
Intestazione
TESTAMENTO — LEGATO TESTAMENTARIO
ai sensi degli artt. 649–673 del Codice Civile italiano
Identità del Testatore
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], nato/a il [Data Nascita Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà di intendere e di volere, libero/a da costrizioni, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere il seguente legato.
Disposizione del Legato
LEGATO TESTAMENTARIO (artt. 649 ss. c.c.)
Dispongo a titolo di legato, a favore di [Nome Legatario], codice fiscale [Codice Fiscale Legatario], [Rapporto Con Testatore], il seguente bene / diritto:
Tipo di bene: [Tipo Bene Legato]
Descrizione: [Descrizione Bene Legato]
Il legato si acquista automaticamente alla morte del testatore senza necessità di accettazione, fermo restando il diritto di rinuncia del legatario (art. 649 c.c.). La consegna del bene è a carico degli eredi.
Onere Modale
ONERE IMPOSTO AL LEGATARIO (art. 647 c.c.)
Onere (modus): [Onere Modalita]
Modalità e termini di consegna del bene: [Modalita Consegna]
Sostituzione del Legatario
LEGATARIO SOSTITUTO
[Legatario Sostituto]
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Il Testatore:
[Nome Testatore]
Firma: _________________________
NOTA LEGALE: Per il testamento olografo, riscrivere integralmente il testo a mano, inserire la data completa (giorno, mese, anno) e firmare in calce. Il legato è soggetto all'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990 — TUS) con aliquote dal 4% all'8% in base al grado di parentela. Gli immobili legati richiedono la trascrizione nei Registri Immobiliari per opponibilità ai terzi (artt. 2643–2645 c.c.).
Testatore (Legatante)
________________
Signature
Che cos'è Legato Testamentario?
Il Legato Testamentario in Italia è l'atto disciplinato da artt. 649-673 c.c.
Il legato si distingue nettamente dall'istituzione di erede (art. 588 c.c.): l'erede è successore universale e risponde in proporzione alla propria quota di tutti i debiti ereditari del de cuius; il legatario non è successore universale e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore del bene ricevuto (art. 756 c.c.), salvo specifici carichi imposti dal testatore (legato con onere o modus, art. 647 c.c.). L'art. 588, comma 2, c.c. stabilisce la presunzione legale per cui l'attribuzione testamentaria di beni determinati è considerata legato, anche se il testatore usa impropriamente il termine «eredi»: la distinzione è fondamentale perché determina chi risponde dei debiti ereditari.
L'oggetto del legato può essere un bene immobile (appartamento, villetta, terreno, box auto), un bene mobile (veicolo, gioiello, opera d'arte, collezione), una somma di denaro (legato di credito, art. 658 c.c.), un credito verso un terzo, un usufrutto (art. 651 c.c.), una rendita o qualsiasi altro diritto patrimoniale del de cuius. La consegna del bene legato compete agli eredi, che hanno l'obbligo di adempiere alla volontà testamentaria entro i termini fissati dal testatore o, in mancanza, entro un termine ragionevole. Il legato di usufrutto è particolarmente diffuso per garantire al convivente di fatto o al coniuge l'uso dell'immobile per la propria vita, preservando la nuda proprietà ai figli.
Dal punto di vista fiscale, il legato è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 — TUS, modificato dalla L. 383/2001), con aliquote differenziate per grado di parentela: 4% per coniuge e discendenti (franchigia 1.000.000 euro), 6% per fratelli (franchigia 100.000 euro), 6% per altri parenti entro il 4° grado, 8% per estranei senza franchigia. Su forms-legal.com è disponibile il modello aggiornato per redigere la clausola di legato testamentario con guida alle formalità notarili e al regime fiscale applicabile.
Quando serve Legato Testamentario?
Il Legato Testamentario in Italia è lo strumento appropriato quando il testatore vuole destinare specifici beni o diritti determinati a persone o enti particolari, indipendentemente da chi sarà l'erede universale della propria successione.
Situazioni tipiche: destinare la casa di vacanza a un nipote preferito senza farne l'erede universale; lasciare una somma di denaro determinata a un amico fidato o a un'associazione benefica riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); assegnare un'opera d'arte o una collezione a un museo o a un ente culturale con clausola di esposizione pubblica; legare l'usufrutto dell'immobile di abitazione al convivente di fatto (che non ha diritti di successione legittima ex L. 76/2016) mentre la nuda proprietà va ai figli; destinare i proventi di un'assicurazione sulla vita o di un conto corrente a un beneficiario diverso dagli eredi (con le avvertenze sui limiti della legittima, art. 553 c.c.); lasciare un bene aziendale specifico a un collaboratore di lunga data come riconoscimento del suo contributo; attribuire strumenti finanziari o quote di fondi comuni a un ente di ricerca scientifica.
Il legato è preferibile all'istituzione di erede quando: si vuole beneficiare un soggetto senza coinvolgerlo nella gestione dell'eredità e nella responsabilità per i debiti ereditari (art. 756 c.c.: il legatario risponde solo nei limiti del valore del bene ricevuto); il bene da destinare è specifico e ben individuato; si vuole evitare la comunione ereditaria su quel bene tra più soggetti; il legatario designato è un ente che non può assumere la qualità di erede universale (es. ente pubblico che non ha interesse alla gestione dell'intera eredità).
Non è necessario per beni che rientrano già nella successione legittima del beneficiario designato: se si vuole lasciare tutto a un unico figlio, è più appropriata l'istituzione di erede. Il legato è invece essenziale per favorire estranei o conviventi di fatto che non hanno diritti nella successione legittima, nonché per attribuire beni specifici in modo che non entrino nella massa indivisa soggetta a comunione ereditaria tra più eredi.
Cosa includere nel tuo Legato Testamentario
Il Legato Testamentario in Italia deve contenere elementi precisi per la sua identificabilità e validità giuridica, riducendo il rischio di controversie tra eredi e legatari all'apertura della successione.
Identificazione del legatario: nome e cognome completi, codice fiscale, data e luogo di nascita, rapporto con il testatore. L'identificazione deve essere univoca per evitare controversie tra più possibili beneficiari omonimi. Per i legati a favore di enti (associazioni, fondazioni, ETS), indicare la denominazione completa, il codice fiscale, la sede legale e, se disponibile, il numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o al Registro delle Persone Giuridiche.
Descrizione del bene legato: per i beni immobili: indirizzo completo, Comune catastale, foglio, particella e subalterno catastale, categoria e classe catastale, dati di provenienza (acquisto, donazione, successione precedente con estremi dell'atto notarile). Per i beni mobili: descrizione precisa con elementi identificativi (numero di telaio e targa per veicoli, numero di serie e certificato di autenticità per opere d'arte, IBAN e intestazione per conti correnti e depositi bancari). Per le somme di denaro: importo in cifre e in lettere. Per i crediti: identificazione del debitore e titolo del credito (contratto, sentenza, cambiale). Per l'usufrutto (art. 651 c.c.): bene su cui è costituito, durata (vita del legatario di regola, ovvero termine fisso), valore stimato ai fini fiscali per il calcolo dell'imposta di successione ai sensi del D.Lgs. 346/1990.
Carichi e oneri (facoltativo): eventuale modus imposto al legatario ex art. 647 c.c., con indicazione dell'onere (pagamento di rendita a terzo, conservazione del bene, destinazione a scopo culturale), dei soggetti beneficiari del modus e delle conseguenze dell'inadempimento (risoluzione del legato ex art. 648 c.c. se il testatore lo ha espressamente previsto).
Momentum della consegna: indicazione di quando e come gli eredi devono consegnare il bene legato (subito dopo la morte, entro un numero determinato di giorni, dopo il compimento di una certa età da parte del legatario, o al verificarsi di una condizione). Gli eredi sono obbligati all'adempimento del legato ai sensi dell'art. 650 c.c.; il legatario può agire in giudizio per ottenere la consegna se gli eredi tardano ingiustificatamente.
Clausola di rispetto della legittima: se il valore del bene legato impatta sulla quota disponibile, inserire la clausola di salvaguardia dei diritti dei legittimari con richiamo agli artt. 536–542 e 553–564 c.c.
Clausola di sostituzione del legatario (art. 688 c.c.): indicare il legatario sostituto nel caso in cui il legatario principale premuoia al testatore, rinunci al legato o sia dichiarato indegno.
Data e sottoscrizione: elemento essenziale del testamento olografo (art. 602 c.c.). Per il testamento pubblico: firma del testatore, dei due testimoni e del notaio con numero di repertorio e raccolta.
Come compilare il tuo Legato Testamentario
Per compilare la clausola di legato testamentario in Italia tramite il modulo di forms-legal.com, seguire i passaggi indicati.
Passo 1 — Dati del testatore: inserire nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo. Per il testamento olografo, tutti i dati devono poi essere riscritti a mano.
Passo 2 — Identificazione del legatario: inserire i dati anagrafici completi del beneficiario e specificare il rapporto intercorrente con il testatore (es. nipote, amico, convivente di fatto).
Passo 3 — Descrizione del bene legato: per immobili, inserire l'indirizzo completo e i dati catastali (foglio, particella, subalterno); per somme di denaro, indicare l'importo in cifre e in lettere; per conti correnti o investimenti, indicare l'istituto e il numero identificativo; per veicoli, il numero di targa e telaio; per opere d'arte, descrizione dettagliata e collocazione.
Passo 4 — Eventuali carichi: se si vuole imporre un onere al legatario (es. pagamento di una rendita a un terzo, conservazione di un bene), descriverlo chiaramente indicando il beneficiario, l'importo o la prestazione e la periodicità.
Passo 5 — Sostituzione: indicare se è previsto un legatario sostituto per il caso di premorienza o rinuncia.
Passo 6 — Inserimento nel testamento: la clausola di legato non è un documento autonomo. Va inserita in un testamento olografo (riscrivere tutto a mano, data e firma) o pubblico (dal notaio con due testimoni).
Requisiti legali per Legato Testamentario
Il Legato Testamentario in Italia deve rispettare i requisiti normativi previsti dal Codice Civile e dalla normativa fiscale.
Forma testamentaria (artt. 602, 603 c.c.): il legato deve essere contenuto in un testamento olografo (scritto, datato e firmato di pugno, art. 602) o in un testamento pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni (art. 603). La nullità formale del testamento travolge anche il legato.
Capacità di testare (art. 591 c.c.): il testatore deve avere almeno 18 anni e la piena capacità di intendere e di volere al momento della redazione. Testamenti redatti in stato di incapacità naturale possono essere annullati (art. 591, comma 2).
Rispetto della legittima (artt. 553–564 c.c.): il legato riduce la massa disponibile. Se il suo valore eccede la quota disponibile, il legittimario leso può chiedere la riduzione del legato in giudizio.
Registrazione e imposta di successione (D.Lgs. 346/1990 — TUS): la dichiarazione di successione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla morte del testatore (art. 31 TUS). Il legato è soggetto all'imposta sulle successioni con aliquote dal 4% all'8% in base al grado di parentela. Per i beni immobili: anche imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Trascrizione (artt. 2643–2645 c.c.): il legatario di beni immobili deve trascrivere il titolo del legato nei Registri Immobiliari per rendere il suo acquisto opponibile ai terzi. La trascrizione si effettua presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio (ufficio dell'Agenzia delle Entrate).
Errori comuni da evitare nel tuo Legato Testamentario
Il Legato Testamentario in Italia è soggetto a errori frequenti nella redazione e nell'esecuzione che ne compromettono la validità o generano controversie tra eredi e legatari.
Errore 1 — Identificazione vaga del bene legato: descrivere il bene con espressioni come «la mia casa» o «i miei risparmi in banca» senza fornire i dati catastali o bancari precisi crea ambiguità che possono portare a contenziosi tra eredi e legatari. Ogni bene legato deve essere identificato in modo univoco: per gli immobili, foglio, particella e subalterno catastale; per i conti correnti, IBAN e istituto bancario; per i valori mobiliari, numero di conto titoli e denominazione dello strumento finanziario.
Errore 2 — Legato di bene futuro o altrui senza consapevolezza: il legato di bene altrui (art. 651 c.c.) è valido solo se il testatore sapeva che il bene non era suo al momento della redazione del testamento. In caso contrario il legato è nullo (art. 651, comma 2, c.c.), con conseguente perdita del beneficio per il legatario senza alcuna compensazione. La Cassazione, sentenza n. 18468/2020, ha confermato che la conoscenza dell'altruità del bene deve essere accertata in modo rigoroso al momento della redazione.
Errore 3 — Omissione della clausola di sostituzione: se il legatario premuore al testatore o rinuncia senza che sia previsto un sostituto, il legato cade e il bene rimane nell'asse ereditario senza andare al soggetto che il testatore intendeva favorire. L'art. 688 c.c. consente di designare un legatario sostituto con la stessa semplicità con cui si designa il legatario principale.
Errore 4 — Confusione tra legato e istituzione di erede (art. 588, comma 2, c.c.): usare il termine «erede» per indicare chi in realtà dovrebbe ricevere un singolo bene determinato può generare confusione sull'effettiva intenzione del testatore, con rischio di contestazioni sul regime della responsabilità per i debiti. L'erede risponde dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota; il legatario non risponde oltre il valore del bene ricevuto (art. 756 c.c.).
Errore 5 — Mancata considerazione dell'imposta di successione: il legatario (soprattutto se non è parente stretto) potrebbe dover pagare un'imposta di successione significativa (fino all'8% del valore del bene senza franchigia per soggetti estranei alla famiglia, ai sensi del D.Lgs. 346/1990 — TUS). La mancata pianificazione fiscale può rendere il legato indesiderabile per il legatario, che preferirebbe rinunciare piuttosto che pagare l'imposta. Considerare preventivamente l'impatto fiscale e valutare alternative (es. polizza vita nominativa, donazione in vita) è parte essenziale di una pianificazione successoria efficace.
Errore 6 — Legato di immobile senza trascrizione: il legatario di un bene immobile che non procede alla trascrizione del titolo del legato nei Registri Immobiliari presso la Conservatoria competente (ufficio dell'Agenzia delle Entrate) entro un termine ragionevole rischia che l'immobile sia trascritto a nome di un terzo acquirente in buona fede che vanti un titolo anteriore. La trascrizione della successione e del legato è fondamentale per opponibilità ai terzi (artt. 2643–2645 c.c.).
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}Domande frequenti
Il Legato Testamentario in Italia è la disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce a una persona (legataria) uno o più beni determinati o un diritto specifico a titolo particolare, senza che il legatario acquisti la qualità di erede. La base normativa è l'art. 649 del Codice Civile: il legato si acquista automaticamente alla morte del testatore senza bisogno di accettazione (a differenza dell'eredità), fermo restando il diritto di rinuncia del legatario. L'istituzione di erede (art. 588 c.c.) attribuisce invece la qualità di successore universale in una quota dell'intero patrimonio del de cuius, comprese le passività: l'erede risponde in proporzione alla propria quota dei debiti ereditari. Il legatario non succede nei debiti ereditari del de cuius, salvo specifici carichi imposti dal testatore (legato con onere, art. 647 c.c.); risponde nei confronti dei creditori ereditari solo nei limiti del valore del bene legato (art. 756 c.c.). L'art. 588, comma 2, c.c. stabilisce la presunzione di legato per l'attribuzione testamentaria di beni determinati, salvo che il testatore abbia inteso attribuire quei beni come quota del patrimonio (nel qual caso è istituzione di erede).
Il Legato Testamentario in Italia può avere per oggetto una pluralità di beni e diritti, come previsto dagli artt. 650–661 del Codice Civile. Beni immobili: appartamenti, ville, terreni, box auto; il legatario acquista la proprietà del bene alla morte del testatore senza necessità di trascrizione, ma la trascrizione è necessaria per l'opponibilità ai terzi. Beni mobili: veicoli, opere d'arte, gioielli, collezioni, mobilio. Somme di denaro (legato di credito, art. 658 c.c.): il legatario ha diritto a ricevere dagli eredi la somma indicata. Valori mobiliari: azioni, obbligazioni, quote di fondi. Usufrutto (art. 651 c.c.): il testatore può legare l'usufrutto di un bene a una persona, mentre la nuda proprietà va agli eredi. Crediti (art. 658 c.c.): il testatore può legare un credito che vanta verso un terzo. Il legato di alimenti è disciplinato dall'art. 660 c.c. Non possono essere oggetto di legato i beni altrui (legato di cosa altrui, art. 651 c.c., è valido solo se il testatore sapeva che la cosa non era sua), né i beni personalissimi. La legge 91/1999 vieta espressamente il legato di organi e tessuti, che si realizza con dichiarazione di volontà separata.
Il Legato Testamentario in Italia non rispetta automaticamente la quota di legittima: se il valore del bene legato, sommato alle donazioni compiute in vita dal de cuius, eccede la quota disponibile del patrimonio ereditario, il legittimario leso può esercitare l'azione di riduzione ex artt. 553–564 del Codice Civile entro dieci anni dall'apertura della successione. La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene in proporzione alla loro entità se il testatore non ha stabilito un ordine diverso (art. 554 c.c.): prima si riducono i legati, poi le istituzioni di erede. Se vi sono più legati e devono essere ridotti, si riducono in proporzione al loro valore, salvo che il testatore abbia espressamente dichiarato di voler mantenere intatto uno specifico legato a scapito degli altri (art. 558, comma 2, c.c.). Per verificare il rispetto della legittima, il testatore deve calcolare la massa di calcolo ex art. 556 c.c.: patrimonio netto al momento della morte + donazioni in vita (al valore al momento dell'apertura della successione). La quota disponibile è la parte non riservata ai legittimari. Il legato è valido nei limiti di questa quota.
Il Legato Testamentario in Italia si acquista automaticamente alla morte del testatore senza bisogno di accettazione, per effetto dell'art. 649, comma 1, del Codice Civile: il legatario non deve compiere alcun atto formale per acquistare la proprietà o il diritto legato. Tuttavia il legatario ha il diritto di rinunciare al legato (art. 649, comma 2, c.c.): la rinuncia deve essere espressa e non può essere parziale o condizionata. Effetto della rinuncia: il bene legato rimane nell'asse ereditario a beneficio degli eredi istituiti o degli eredi legittimi. Se il legatario rinuncia e nel testamento è designato un legatario sostituto (art. 688 c.c.), la sostituzione opera automaticamente. A differenza dell'accettazione dell'eredità, il legatario non è soggetto a termini di decadenza per la rinuncia, salvo che l'erede sia stato diffidato ad accettare il bene e abbia lasciato decorrere un termine ragionevole. Dal punto di vista fiscale, il legato è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990): l'aliquota è del 4% per i discendenti e il coniuge (con franchigia di 1.000.000 euro per beneficiario), del 6% per fratelli e sorelle (franchigia 100.000 euro), del 6% per altri parenti entro il 4° grado, dell'8% per tutti gli altri.
Il Legato Testamentario con onere (legato modale) in Italia è la disposizione con cui il testatore impone al legatario, come condizione per beneficiare del legato, l'adempimento di una determinata prestazione o attività: la base normativa è l'art. 647 del Codice Civile. L'onere può consistere nel pagamento di una somma a terzi, nel mantenimento di un parente anziano, nella conservazione di un bene di famiglia, nella destinazione di una parte del bene legato a scopo benefico o culturale. Il modus non deve essere impossibile, illecito o contrario all'ordine pubblico (art. 634 c.c.). Se il legatario non adempie all'onere, gli eredi o gli interessati possono chiedere in giudizio l'adempimento coattivo o, se il testatore lo ha previsto, la risoluzione del legato con restituzione del bene all'asse ereditario (art. 648 c.c.). L'onere differisce dalla condizione sospensiva: nel modus il legatario acquista subito il bene ma è obbligato a un comportamento futuro; nella condizione sospensiva il legato non produce effetti finché la condizione non si avvera.
Il Legato Testamentario in Italia è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) e modificata dalla L. 383/2001 e successive. Le aliquote e le franchigie sono: 4% sul valore del bene che supera la franchigia di 1.000.000 di euro, per legati a favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, ascendenti); 6% sul valore che supera la franchigia di 100.000 euro, per fratelli e sorelle; 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado o affini in linea retta; 8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti (estranei, conviventi di fatto, enti, associazioni). Per i beni immobili si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale (rispettivamente 2% e 1% del valore catastale). Per il calcolo dell'imposta, il valore del bene immobile legato è determinato come il valore venale in comune commercio al momento dell'apertura della successione, oppure su opzione del legatario, il valore catastale rivalutato (base imponibile catastale). Il legato deve essere incluso nella dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (art. 31 TUS).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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