Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
Codice Civile art. 348; artt. 343-389 c.c. (tutela minori); art. 346 c.c. (tutore dativo)
Intestazione
NOMINA DEL TUTORE TESTAMENTARIO PER FIGLI MINORI
ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile italiano
Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]
Dati del Genitore
DATI DEL GENITORE TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Genitore], nato/a a [Luogo Nascita Genitore] il [Data Nascita Genitore], codice fiscale [Codice Fiscale Genitore], residente in [Indirizzo Genitore], esercitante la responsabilità genitoriale in modalità: [Responsabilita Genitore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e libero/a da qualsiasi costrizione, dispongo quanto segue.
Figli Minori Destinatari della Tutela
ARTICOLO 1 — FIGLI MINORI DESTINATARI DELLA TUTELA
La presente designazione riguarda i seguenti figli minori:
[Figli Minori Descrizione]
Designazione del Tutore
ARTICOLO 2 — DESIGNAZIONE DEL TUTORE (art. 348 c.c.)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 del Codice Civile, designo come tutore dei miei figli minori sopra indicati il Sig./la Sig.ra [Nome Tutore], codice fiscale [Codice Fiscale Tutore], residente in [Indirizzo Tutore], il cui rapporto con i miei figli è: [Rapporto Tutore Minori].
In caso di impossibilità, rinuncia, morte o incapacità sopravvenuta del tutore principale, designo quale tutore sostituto il Sig./la Sig.ra [Nome Tutore Sostituto], codice fiscale [Codice Fiscale Tutore Sostituto], al quale/alla quale affido la medesima missione di cura e protezione dei miei figli.
Istruzioni per il Tutore
ARTICOLO 3 — INDICAZIONI PER LA CURA E L'EDUCAZIONE
Pur nel pieno rispetto dei poteri del Giudice Tutelare del Tribunale e dell'autonomia del tutore designato, esprimo le seguenti indicazioni non vincolanti per l'educazione e la crescita dei miei figli: [Istruzioni Educazione]
In materia patrimoniale: [Istruzioni Patrimoniali]
Nota Legale e Formalità
NOTA LEGALE — IMPORTANTE
La presente designazione ha valore di indicazione preferenziale per il Giudice Tutelare del Tribunale ai sensi dell'art. 348 c.c. Il Giudice Tutelare nomina formalmente il tutore con decreto, tenendo in considerazione la presente designazione e il superiore interesse dei minori. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.); qualsiasi scrittura dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.).
Sottoscrizione del Genitore
FIRMA DEL GENITORE TESTATORE
Redatto e sottoscritto a [Luogo Redazione], in data [Data Redazione].
Genitore testatore: [Nome Genitore]
Firma autografa: _________________________________
(Per il testamento olografo: il documento va scritto, datato e firmato interamente a mano, senza notaio né testimoni.)
Genitore testatore
________________
Signature
Che cos'è Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori?
La Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori in Italia è la disposizione con cui il genitore designa la persona che dovrà assumere la tutela dei propri figli minori in caso di sua morte. L'istituto è disciplinato dall'art. 348 del Codice Civile, che riconosce al genitore esercente la responsabilità genitoriale il potere di designare il tutore, nel quadro della disciplina della tutela dei minori di cui agli artt. 343-389 c.c.
L'art. 348 c.c. attribuisce al genitore superstite, o all'ultimo genitore esercente la responsabilità genitoriale, la facoltà di designare il tutore per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. La designazione esprime la volontà del genitore sulla persona cui affidare la cura dei figli, ma non è del tutto vincolante: il Giudice Tutelare, nell'interesse del minore, può discostarsene per gravi motivi (art. 348, ultimo comma, c.c.). In assenza di designazione, il giudice nomina il tutore dativo scegliendo tra parenti e persone idonee (art. 346 c.c.).
Lo strumento è essenziale per il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale e per le famiglie che vogliono assicurarsi che, in caso di tragedia, i figli minori siano affidati a una persona di fiducia (un nonno, uno zio, un fratello maggiorenne) anziché a una scelta interamente rimessa al giudice. Garantisce continuità affettiva ed educativa al minore.
La clausola deve identificare il genitore designante e attestarne l'esercizio della responsabilità genitoriale, identificare con precisione il tutore designato (e, opportunamente, un sostituto), e va resa in una delle forme prescritte dall'art. 348 c.c. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, nomina dell'esecutore testamentario, revoca del testamento e sostituzione ordinaria.
Quando serve Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori?
La nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia diventa strumento essenziale di pianificazione successoria in alcune situazioni concrete. La prima riguarda il genitore rimasto solo, che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale: la sua morte lascerebbe i figli minori senza genitori, con il rischio che il Giudice Tutelare del Tribunale debba scegliere il tutore senza conoscere le preferenze del defunto. La seconda situazione è quella delle famiglie con figli piccoli che desiderano garantire che la cura dei loro bambini sia affidata a persone di piena fiducia — un nonno, uno zio, un fratello maggiorenne — piuttosto che lasciare la decisione totalmente nella discrezionalità del Giudice Tutelare. La terza situazione riguarda i genitori che hanno risorse patrimoniali significative da trasmettere ai figli: designare un tutore capace di gestire il patrimonio del minore con diligenza, sotto la supervisione del Tribunale, è garanzia di tutela degli interessi economici del bambino. La quarta situazione è quella in cui vi siano situazioni familiari conflittuali: in presenza di familiari che potrebbero contendersi la tutela del minore, la designazione testamentaria offre al Giudice Tutelare un punto di riferimento autorevole espresso direttamente dal genitore defunto. L'Agenzia delle Entrate e il Notaio non intervengono direttamente nella nomina del tutore, che resta una procedura di volontaria giurisdizione gestita dal Giudice Tutelare. Quinta situazione: il genitore che esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo a seguito di decreto del Tribunale — per esempio dopo la decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro genitore ai sensi dell'art. 330 c.c. — è il soggetto che ha il potere esclusivo di designare il tutore testamentario ai sensi dell'art. 348 c.c. Sesta situazione: le famiglie di nuova formazione con figliastri o figli adottivi possono trovarsi in situazioni giuridiche complesse; anche in questi casi, la designazione testamentaria del tutore aiuta il Giudice Tutelare a interpretare la volontà del genitore. Settima situazione: i genitori con figli affetti da disabilità o con bisogni speciali possono includere nella clausola di nomina del tutore istruzioni dettagliate sulle modalità di cura e assistenza, fornendo al tutore e al Giudice Tutelare un quadro completo delle esigenze specifiche del minore. L'Agenzia delle Entrate interviene nella gestione del patrimonio del minore sotto tutela solo per le obbligazioni fiscali: il tutore presenta le dichiarazioni dei redditi in nome e per conto del minore, sotto la vigilanza del Giudice Tutelare.
Cosa includere nel tuo Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
La clausola di nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere efficace e chiara. Il primo elemento è l'identificazione del genitore testatore: nome completo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e dichiarazione di esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva o congiunta. Il secondo elemento fondamentale è l'identificazione del tutore designato: nome e cognome completi, codice fiscale, indirizzo e rapporto di parentela o di affetto con il minore, in modo da rendere la designazione inequivocabile. Il terzo elemento è la designazione di un tutore sostituto: se il tutore principale non fosse disponibile — per morte, incapacità, rinuncia o sopravvenuta inidoneità — il genitore può indicare una persona alternativa, evitando che il Giudice Tutelare debba decidere senza indicazioni. Il quarto elemento riguarda le istruzioni per la cura e l'educazione del minore: pur non vincolanti per il tutore, forniscono indicazioni preziose sulle preferenze del genitore in materia di istruzione, religione, salute e stile di vita. Il quinto elemento è la corretta individuazione dei figli minori destinatari della tutela: nome, cognome, codice fiscale e data di nascita di ciascun figlio. Su forms-legal.com, il modulo guidato consente di inserire tutti questi elementi in modo strutturato, ottenendo una clausola conforme all'art. 348 c.c. e alle prassi dei Tribunali italiani. Un sesto elemento essenziale, spesso trascurato, è la clausola sulla gestione del patrimonio del minore sotto tutela: il genitore può indicare nel testamento la propria preferenza sul modo in cui il patrimonio del figlio debba essere amministrato — ad esempio, mantenendo investiti i beni immobili piuttosto che liquidarli, oppure optando per una gestione conservativa piuttosto che speculativa. Queste indicazioni non vincolano il tutore in assoluto — che rimane soggetto alla vigilanza del Giudice Tutelare ai sensi degli artt. 357-389 c.c. — ma costituiscono un riferimento prezioso per la gestione concreta. Un settimo elemento è la designazione congiunta con la clausola di nomina dell'esecutore testamentario (artt. 700-712 c.c.): in presenza di un patrimonio significativo, coordinare il lavoro dell'esecutore e del tutore garantisce che i beni del minore siano trasferiti nella sfera di gestione del tutore in modo ordinato e documentato, con il minimo rischio di controversie tra adulti che ricoprono ruoli diversi nella successione.
Come compilare il tuo Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
Per compilare correttamente la nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia è necessario seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del genitore testatore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e indicazione dello stato civile, specificando se si esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva. Nella seconda sezione si riportano i dati di ciascun figlio minore destinatario della tutela: nome, cognome, codice fiscale e data di nascita. Nella terza sezione si designa il tutore: è indispensabile indicare nome e cognome completi, codice fiscale, indirizzo e il rapporto intercorrente con il genitore e con il minore. Se si desidera nominare un tutore sostituto, lo si indica nella stessa sezione con le medesime informazioni. Nella quarta sezione si possono inserire istruzioni per l'educazione del minore: preferenze scolastiche, religiose, sanitarie e ogni altra indicazione utile al tutore e al Giudice Tutelare del Tribunale. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di redazione. Per il testamento olografo, tutto il documento deve essere trascritto, datato e sottoscritto interamente a mano dal testatore (art. 602 c.c.): qualsiasi parte dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Per il testamento pubblico, la clausola è dettata al Notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). Una raccomandazione importante riguarda la verifica dell'aggiornamento della clausola: la nomina del tutore dovrebbe essere rivista ogni volta che avvengono cambiamenti significativi nella situazione familiare — nascita di un nuovo figlio, morte del tutore designato, modifica nei rapporti con la persona designata, oppure raggiungimento della maggiore età di un figlio precedentemente incluso nella clausola. Il genitore che non aggiorna il testamento rischia che la clausola di nomina diventi obsoleta o contraddittoria rispetto alla nuova realtà familiare. Un'ulteriore raccomandazione è quella di conservare una copia del testamento olografo in un luogo sicuro comunicato a una persona di fiducia, oppure di depositarlo presso un Notaio: un testamento con la clausola di nomina del tutore non trovato dopo la morte del genitore non produce alcun effetto giuridico. Il modulo guidato di forms-legal.com include un promemoria per la verifica e l'aggiornamento periodico della clausola.
Requisiti legali per Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
I requisiti legali della nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia derivano dalla disciplina della tutela (artt. 343-389 c.c.) e delle forme testamentarie (artt. 587-712 c.c.). Il tutore designato deve essere una persona fisica capace di agire e priva delle cause di esclusione dalla tutela previste dagli artt. 350-351 c.c.: sono esclusi i decaduti dalla responsabilità genitoriale, i condannati per determinati reati, coloro in conflitto di interessi con il minore. La designazione testamentaria vale come indicazione preferenziale per il Giudice Tutelare del Tribunale competente (art. 348 c.c.), che rimane libero di non seguirla qualora contrasti con l'interesse superiore del minore. Il Giudice Tutelare, istituito presso ogni Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 344 c.c., è l'unico organo con potere di nomina formale del tutore, con decreto che viene annotato nel registro delle tutele. Il tutore nominato ha l'obbligo di redigere un inventario dei beni del minore (art. 362 c.c.) entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e di rendere il conto annuale della gestione al Giudice Tutelare (art. 385 c.c.). L'ufficio di tutore è di norma gratuito, salvo l'equa indennità determinata dal Giudice Tutelare (art. 379 c.c.) secondo le circostanze. La tutela cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore, con la sua emancipazione per matrimonio (art. 390 c.c.) o con il sopravvenire di condizioni che legittimino il reintegro della responsabilità genitoriale di un genitore ancora in vita. Un aspetto rilevante riguarda il conflitto di interessi tra tutore e minore: ai sensi dell'art. 360 c.c., quando il tutore si trova in conflitto di interessi con il pupillo, il Giudice Tutelare nomina un curatore speciale per il compimento di quel singolo atto. Il genitore testatore, nella clausola di nomina, può anticipare questa eventualità indicando un proto-tutore o un curatore sostituto per le situazioni di conflitto. Il protutore — figura prevista dall'art. 360 c.c. — assiste il minore negli atti in cui il tutore sia in conflitto di interessi; la sua nomina da parte del Giudice Tutelare è obbligatoria, ma il genitore può orientare la scelta del Giudice con una designazione nel testamento. L'indennità del tutore, determinata dal Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 379 c.c., è a carico del patrimonio del minore ed è considerata reddito imponibile ai fini IRPEF in capo al tutore; le spese documentate sostenute dal tutore nell'esercizio dell'ufficio sono invece rimborsabili senza imposizione fiscale.
Errori comuni da evitare nel tuo Nomina del Tutore Testamentario per Figli Minori
Tra gli errori più frequenti nella nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è credere che la designazione testamentaria vincoli il Giudice Tutelare del Tribunale: si tratta invece di un'indicazione preferenziale che il Giudice valuta nell'ambito del superiore interesse del minore, potendo discostarsene. Il secondo errore è non indicare un tutore sostituto: se il tutore principale non è disponibile, il genitore perde la possibilità di orientare la scelta del Giudice. Il terzo errore è omettere le generalità complete del tutore designato, rendendo la designazione ambigua o impossibile da identificare univocamente. Il quarto errore è ritenere che entrambi i genitori in vita possano fare una nomina congiunta nello stesso testamento: il testamento congiuntivo è vietato in Italia dall'art. 589 c.c.; ciascun genitore deve redigere il proprio testamento separato. Il quinto errore è dimenticare che il Giudice Tutelare del Tribunale è sempre il garante finale del minore: la clausola testamentaria non sostituisce il procedimento giudiziario di nomina. Il sesto errore — frequente nei testamenti olografi — è la mancanza della data o della sottoscrizione autografa, che rendono il testamento, e quindi anche la clausola di nomina, nullo o annullabile ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c. Il settimo errore è non aggiornare il testamento dopo la nascita di altri figli minori: la clausola di nomina dovrebbe essere verificata periodicamente e aggiornata ad ogni cambiamento rilevante della situazione familiare. L'ottavo errore è non considerare la compatibilità tra il tutore designato e la situazione emotiva e relazionale dei figli minori: il Giudice Tutelare valuta anche questo aspetto, e una designazione di un tutore con cui i figli hanno un rapporto conflittuale o distante può essere disattesa nell'interesse superiore del minore. Il nono errore è inserire nel testamento istruzioni per il tutore che risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico — ad esempio, limitare l'accesso del minore all'istruzione, imporre scelte religiose in modo coattivo, o condizionare l'esercizio dell'ufficio del tutore al mantenimento di determinate abitudini familiari. Tali istruzioni non sono vincolanti e possono essere disattese dal Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 337-ter c.c., che pone il superiore interesse del minore come principio cardine di tutte le decisioni che lo riguardano.
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}Domande frequenti
La nomina del tutore testamentario per i figli minori in Italia è disciplinata dall'art. 348 del Codice Civile. Il potere di designare il tutore spetta al genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore, oppure all'ultimo genitore superstite che esercitava tale responsabilità. Entrambi i genitori che esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale non possono designare congiuntamente un tutore nel medesimo testamento: il testamento congiuntivo è vietato in Italia (art. 589 c.c.), ma ciascun genitore può indicare lo stesso tutore nel proprio testamento separato. La designazione è contenuta nel testamento del genitore e costituisce una semplice indicazione per il Giudice Tutelare del Tribunale, che rimane l'organo costituzionalmente competente a nominare formalmente il tutore. Il Giudice Tutelare, pur tenendo in alta considerazione la volontà del genitore defunto, non è vincolato dalla designazione testamentaria se questa contrasta con l'interesse superiore del minore.
La nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia ha valore di designazione indicativa e non vincolante per il Giudice Tutelare del Tribunale competente (art. 348 c.c.). Il Giudice Tutelare, che ha sede presso ogni Tribunale ordinario, è l'unico organo con potere di nomina formale del tutore: esamina la designazione testamentaria come elemento importante ma non cogente nella valutazione dell'interesse superiore del minore. Il Giudice può discostarsi dalla designazione del genitore qualora il tutore designato sia deceduto, incapace, indisponibile, o risulti non idoneo sotto il profilo della tutela del minore. Nella prassi dei Tribunali italiani, la designazione testamentaria viene generalmente rispettata purché il soggetto designato sia disponibile ad assumere l'incarico e non vi ostino elementi ostativi all'interesse del minore. Per questa ragione, nella clausola di nomina è opportuno indicare anche un tutore sostituto.
La nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia richiede che il designato sia una persona fisica capace di agire, maggiorenne e non soggetta a causa di esclusione dalla tutela (artt. 350-351 c.c.). Sono esclusi dalla tutela, tra gli altri, coloro che hanno subito condanna per determinati reati, coloro che sono in conflitto di interessi con il minore, chi ha dato prova di mala condotta, e chi non ha buona convivenza con il minore. Nella prassi, il genitore nomina solitamente un familiare prossimo (nonni, zii, fratelli maggiorenni), un amico di lunga data o un professionista di fiducia. Il Codice Civile italiano, agli artt. 343-346, stabilisce una sequenza preferenziale nella scelta del tutore: prima il tutore testamentario designato, poi il tutore dativo scelto dal Giudice nell'ambito della famiglia dell'interdetto o tra persone idonee. Non esiste un requisito di parentela obbligatorio: il tutore può essere anche un estraneo alla famiglia.
Il tutore del minore in Italia, nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale ai sensi degli artt. 357-389 c.c., ha la rappresentanza legale del minore e ne cura la persona e il patrimonio sotto la supervisione del Giudice Tutelare. Il tutore provvede all'educazione, all'istruzione e alla crescita del minore; amministra i beni del pupillo con la diligenza del buon padre di famiglia; richiede l'autorizzazione del Giudice Tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione (acquisto, alienazione, accettazione/rinuncia eredità, art. 374 c.c.); redige un inventario dei beni del minore entro 10 giorni dall'assunzione dell'incarico (art. 362 c.c.) e rende il conto annuale della gestione al Giudice Tutelare (art. 385 c.c.). Il tutore ha diritto a un'equa indennità determinata dal Giudice Tutelare (art. 379 c.c.). Al compimento della maggiore età del minore, il tutore rende il conto finale e il rapporto si estingue.
La tutela del minore in Italia, istituita a seguito della nomina testamentaria del tutore e del decreto del Giudice Tutelare, si estende fino al raggiungimento della maggiore età del minore, fissata ai 18 anni (art. 2 c.c.). La tutela può cessare anticipatamente in caso di emancipazione del minore per matrimonio (art. 390 c.c.), di riconoscimento successivo del minore da parte dell'altro genitore con assunzione della responsabilità genitoriale, o di reintegro della responsabilità genitoriale al genitore precedentemente dichiarato decaduto. Il Giudice Tutelare del Tribunale vigila continuamente sull'operato del tutore e può revocarlo per gravi inadempimenti o per conflitto di interessi con il minore (art. 384 c.c.). Il tutore revocato può essere chiamato a rispondere dei danni causati al minore per la negligente amministrazione del suo patrimonio. Al termine della tutela, il tutore rende il conto definitivo al già pupillo divenuto maggiorenne.
In mancanza di designazione testamentaria del tutore, la nomina del tutore per i figli minori rimasti orfani in Italia spetta in via esclusiva al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore (art. 346 c.c.). Il Giudice — cd. tutore dativo — sceglie il tutore tra le persone idonee a giudizio del Tribunale, privilegiando i parenti e gli affini del minore, ma potendo nominare anche un estraneo alla famiglia. L'assenza di una designazione testamentaria non priva il minore di tutela, ma lascia al Giudice un potere discrezionale ampio nella scelta, senza poter conoscere la volontà e le preferenze del genitore defunto. Per questo motivo, includere nel testamento la clausola di nomina del tutore è una precauzione fortemente raccomandata da notai e avvocati di diritto di famiglia italiani, soprattutto quando i genitori hanno figli piccoli o quando vi siano fratelli maggiorenni già identificati come tutori ideali.
La nomina del tutore testamentario per figli minori in Italia riguarda esclusivamente i figli non ancora maggiorenni al momento dell'apertura della successione. Per i figli maggiorenni con disabilità o difficoltà di autonomia, lo strumento giuridico italiano più appropriato non è la tutela ordinaria del minore ma l'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c., introdotta dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6), misura di protezione flessibile che il Giudice Tutelare adatta alle concrete esigenze del beneficiario. In alternativa, per casi di grave incapacità, può essere richiesta l'interdizione giudiziale con nomina di tutore (art. 414 c.c.). Il genitore che voglia garantire protezione al figlio maggiorenne con disabilità può istituire un trust interno (L. 364/1989, Convenzione dell'Aja 1985) ovvero inserire nel testamento un legato a favore del figlio con onere modale a carico degli altri eredi, specificando le modalità di assistenza. Per questi strumenti è indispensabile il supporto di un notaio o di un avvocato specializzato in diritto successorio italiano.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Clausola di Sostituzione Ordinaria
Clausola testamentaria con cui il testatore designa un sostituto per il caso di premorienza, incapacità a succedere o rinuncia all'eredità dell'erede o legatario istituito, ai sensi dell'art. 688 del Codice Civile italiano.