Procura Generale ad Negotia
Codice Civile artt. 1387-1392; art. 1388 c.c. (effetti della rappresentanza)
Intestazione
PROCURA GENERALE AD NEGOTIA
ai sensi degli artt. 1387-1392 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Dati del Rappresentato
IL RAPPRESENTATO
Denominazione / Nome: [Rappresentato Denominazione]
Codice fiscale / P.IVA: [Rappresentato C F]
Residenza / Sede legale: [Rappresentato Residenza Sede]
Numero REA: [Rappresentato R E A]
Legale rappresentante / Firmatario: [Firmatario Procura]
Conferimento dei Poteri
CONFERIMENTO DI PROCURA GENERALE AD NEGOTIA
Con il presente atto, il Rappresentato costituisce e nomina suo procuratore generale ad negotia il/la Sig./Sig.ra:
IL PROCURATORE
Nome e cognome: [Procuratore Nome]
Codice fiscale: [Procuratore C F]
Residenza: [Procuratore Residenza]
Art. 1 — Poteri Conferiti
Ai sensi degli artt. 1387 e 1388 c.c., il Procuratore è autorizzato a compiere in nome e per conto del Rappresentato i seguenti atti e operazioni:
Gestione bancaria: [Poteri Gestione Bancaria]
Firma di contratti commerciali: [Poteri Contratti Commerciali]
Rappresentanza tributaria: [Poteri Rappresentanza Tributaria]
Rappresentanza presso Camera di Commercio e Registro Imprese: [Poteri Rappresentanza C C I A A]
Riscossione di crediti e pagamento di debiti: [Poteri Riscossione Crediti]
Altri poteri specifici: [Altri Poteri]
Art. 2 — Limitazioni dei Poteri
[Limiti Poteri]
Art. 3 — Sub-delega
Autorizzazione a nominare ulteriori procuratori in sostituzione (art. 1717 c.c.): [Sub Delega]
Art. 4 — Durata
La presente procura ha durata: [Durata Procura].
Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Procura]
Clausola di irrevocabilità (art. 1723 co. 2 c.c.): [Clausola Irrevocabilita]
Art. 5 — Effetti della Rappresentanza
Ai sensi dell'art. 1388 c.c., tutti gli atti giuridici compiuti dal Procuratore in nome e nell'interesse del Rappresentato, nei limiti dei poteri sopra conferiti, producono effetti direttamente nella sfera giuridica del Rappresentato. Il Rappresentato risponde verso i terzi di buona fede degli atti compiuti dal Procuratore nei limiti della presente procura.
Art. 6 — Revoca
La presente procura è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1723 co. 1 c.c. mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata A/R) al Procuratore. La revoca è opponibile ai terzi solo quando portata a loro conoscenza con mezzi idonei (art. 1396 c.c.).
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Procura], [Data Procura]
Il Rappresentato:
[Rappresentato Denominazione]
Legale rappresentante / Firmatario: [Firmatario Procura]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il Procuratore — per accettazione:
[Procuratore Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Nota: per conferire data certa all'atto, inviare la presente procura firmata via PEC o procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/1986). Per atti su beni immobili, è necessaria l'autentica notarile ai sensi degli artt. 1392 e 1350 c.c.
Il Rappresentato / Legale Rappresentante
________________
Signature
Il Procuratore (per accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Procura Generale ad Negotia?
La Procura Generale ad Negotia in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1387-1392 c.c.; art. 1388 c.c. (effetti della rappresentanza).
Sul piano sistematico, la procura generale ad negotia si inserisce nella disciplina del mandato (artt. 1703-1730 c.c.) quando il potere di rappresentanza e conferito nell'ambito di un rapporto di mandato: Cass. civ. Sez. III n. 9637/2014 ha chiarito che la procura e l'atto esterno di conferimento del potere di rappresentanza, distinta dal rapporto interno sottostante (mandato, contratto di lavoro, statuto) che ne determina l'ampiezza e i limiti. La distinzione rileva in sede di responsabilita: il rappresentato risponde degli atti compiuti dal procuratore nei limiti del mandato (art. 1712 c.c.), mentre per gli atti eccedenti il mandato risponde il procuratore in proprio (art. 1398 c.c. — falsus procurator). La Corte di Cassazione, Sez. I n. 15669/2016, ha precisato che, in materia di rappresentanza apparente, il terzo in buona fede puo invocare la tutela dell'art. 1396 c.c. anche quando il rappresentato abbia tollerato comportamenti del procuratore eccedenti i poteri formalmente conferiti, creando un affidamento ragionevole nei terzi. Questa dottrina della rappresentanza apparente assume rilievo pratico nelle imprese di medie e grandi dimensioni, dove dirigenti e responsabili operano spesso eccedendo le procure formali senza che l'azienda tempestivamente revochi o limiti tali comportamenti.
Quando serve Procura Generale ad Negotia?
La Procura Generale ad Negotia in Italia e necessaria in tutte le situazioni in cui il rappresentato non puo o non vuole occuparsi personalmente della gestione ordinaria e straordinaria dei propri affari, affidando questa responsabilita a un soggetto di fiducia. Le circostanze piu frequenti comprendono: la gestione patrimoniale e societaria durante lunghe assenze per motivi di salute, residenza all'estero o impegni professionali incompatibili con la gestione diretta; la delega a un direttore generale o a un manager di tutta la gestione commerciale di un'impresa, con poteri di firma su contratti, pagamenti e rapporti bancari; la rappresentanza della societa in giudizio e nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e altri enti pubblici; la gestione di un'eredita o di un patrimonio immobiliare complesso durante la pendenza di procedimenti successori; la rappresentanza di societa estere operanti in Italia, che necessitano di un procuratore locale con pieni poteri per agire nei confronti di controparti italiane, del Registro Imprese e dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 1387 c.c. prevede che la procura possa essere rilasciata con atto separato dalla fonte del potere di rappresentanza (legge o contratto), e l'art. 1392 c.c. impone la forma corrispondente all'atto da compiere. La procura generale e inoltre richiesta quando un socio di S.r.l. o un azionista di S.p.A. vuole delegare la propria partecipazione alle assemblee e il proprio voto a un fiduciario per piu esercizi sociali, nei limiti consentiti dallo statuto e dall'art. 2372 c.c. per la S.p.A. Gli istituti di credito italiani richiedono spesso la produzione di procura autentica per abilitare un terzo alle operazioni bancarie in nome del correntista.
Un ulteriore contesto di impiego frequente e la gestione della continuita aziendale nelle PMI italiane durante la crisi del titolare. Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, CCII) agli artt. 12-14 impone all'imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: la procura generale conferita a un direttore operativo o a un advisor risponde anche a questa esigenza, garantendo la continuita delle decisioni gestionali durante periodi di assenza o incapacita temporanea dell'amministratore. Sul piano transnazionale, le societa italiane con operativita in piu Paesi conferiscono procure generali ad negotia ai manager locali nei vari mercati; la validita di tali procure nel contesto internazionale e regolata dal Regolamento UE n. 593/2008 (Roma I) per le obbligazioni contrattuali: la legge regolatrice del contratto principale determina anche la legge applicabile alla procura, salvo scelta esplicita. Il Tribunale di Milano, con sentenza 12 marzo 2019, ha applicato questo principio in un caso di procura conferita da societa italiana a manager tedesco per la gestione di contratti tedeschi, riconoscendo la validita della procura redatta in lingua tedesca secondo il diritto tedesco per atti da compiere in Germania.
Cosa includere nel tuo Procura Generale ad Negotia
La Procura Generale ad Negotia in Italia, per essere valida ed efficace nei confronti dei terzi, deve contenere elementi essenziali disciplinati dagli artt. 1387-1396 c.c. Primo elemento: l'identificazione completa del rappresentato (nome e cognome, codice fiscale, residenza per le persone fisiche; denominazione, sede, partita IVA, numero REA per le societa) e del procuratore (generalita complete, codice fiscale, residenza). Secondo elemento: l'elenco analitico dei poteri conferiti, che puo essere organizzato per categorie di atti (gestione bancaria, firma di contratti commerciali, rappresentanza tributaria, gestione immobiliare, ecc.) con eventuali limitazioni di valore o di materia. Terzo elemento: l'ambito temporale di validita della procura (a tempo determinato o indeterminato, con o senza clausola di irrevocabilita ex art. 1723 c.c.). Quarto elemento: la clausola di sub-delega (se il procuratore e o meno autorizzato a nominare ulteriori procuratori ai sensi dell'art. 1717 c.c. in materia di mandato). Quinto elemento: la forma dell'atto, che deve corrispondere alla natura degli atti da compiere (art. 1392 c.c.): scrittura privata per i contratti commerciali ordinari, forma pubblica notarile per atti soggetti a trascrizione. Sesto elemento: data e luogo di sottoscrizione, con eventuale autentica notarile per data certa ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) o della Legge Notarile 89/1913. Il modello predisposto da forms-legal.com guida nella compilazione di ciascun elemento, con riferimento agli articoli del Codice Civile applicabili. Per la gestione bancaria, gli istituti di credito richiedono spesso la produzione della procura in formato originale o copia autentica e possono richiedere forme specifiche (es. firma autenticata) per l'abilitazione alle operazioni sul conto corrente aziendale.
Un elemento spesso trascurato nella pratica e la clausola di limitazione geografica dei poteri: per le imprese con filiali o unita locali in piu province, e opportuno specificare se la procura e valida per tutte le sedi o limitata a determinate unita operative, evitando ambiguita nei confronti delle controparti locali. Altro elemento qualificante e la clausola di reportistica: il procuratore e tenuto a rendicontare periodicamente al rappresentato gli atti compiuti in suo nome, ai sensi degli artt. 1713-1714 c.c. applicabili in via analogica al mandato con rappresentanza; la clausola puo prevedere rendiconti mensili o trimestrali con elencazione di contratti firmati, pagamenti effettuati e crediti riscossi. Per le societa di capitali, la clausola di ratifica assembleare degli atti eccedenti le soglie stabilite nella procura da parte del Consiglio di Amministrazione (art. 2381 c.c.) garantisce la tracciabilita delle decisioni gestionali rilevanti. Sul piano della firma digitale, la procura puo essere sottoscritta con firma digitale qualificata (FEQ) ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. n) D.Lgs. 82/2005 (CAD) e del Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014): la FEQ ha lo stesso valore giuridico della sottoscrizione autografa e puo sostituire l'autentica notarile per gli atti non soggetti a forma pubblica obbligatoria; AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) mantiene l'elenco dei prestatori di servizi fiduciari qualificati abilitati al rilascio di certificati di firma digitale per persone fisiche e giuridiche italiane.
Come compilare il tuo Procura Generale ad Negotia
La Procura Generale ad Negotia in Italia si compila inserendo con precisione i dati di entrambe le parti e l'elenco puntuale dei poteri. Nella prima sezione, indicare i dati del rappresentato: per una persona fisica, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza; per una societa, denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA e nome del legale rappresentante firmatario. Nella seconda sezione, inserire i dati del procuratore: nome, cognome, codice fiscale, residenza. Nella terza sezione, elencare in modo specifico i poteri conferiti, organizzandoli per aree di operativita: ad esempio, gestione dei conti correnti bancari, firma di contratti di acquisto e vendita di beni mobili, rappresentanza presso l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio, gestione dei rapporti con fornitori e clienti, sottoscrizione di polizze assicurative, riscossione di crediti e pagamento di debiti fino a un determinato importo. Per ciascun potere, indicare eventuali limiti di valore o di materia che si intendono apporre. Nella quarta sezione, specificare la durata della procura (a tempo determinato con data di scadenza, o a tempo indeterminato) e la possibilita o meno di sub-delega. Verificare che la forma dell'atto corrisponda agli atti da compiere: se la procura include poteri su beni immobili, e necessaria l'autenticazione notarile ai sensi dell'art. 1392 c.c. Per conferire data certa a una scrittura privata senza ricorrere al notaio, e possibile inviare la procura firmata via PEC o procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 131/1986.
Per la quinta sezione relativa ai limiti di valore: e prassi delle banche italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, Banca Mediolanum) richiedere che la procura per operazioni bancarie specifichi il limite massimo per singola operazione di addebito o bonifico; in assenza di tale limite, alcune banche rifiutano di eseguire operazioni oltre determinate soglie interne, anche in presenza di procura formalmente valida. Per la sesta sezione relativa alla delibera societaria: le S.r.l. devono allegare o citare nella procura la delibera dell'organo amministrativo competente (amministratore unico o consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2475 c.c.) che autorizza il conferimento; le S.p.A. devono indicare la delibera del CdA ex art. 2381 c.c. con cui i poteri sono stati delegati. La Conservatoria dei Registri Immobiliari, per accettare atti di compravendita immobiliare compiuti da procuratore, richiede che la procura sia allegata all'atto principale rogato dal notaio e trascritto ai sensi degli artt. 2643-2645 c.c. La Guardia di Finanza, nell'ambito dei controlli antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, verifica la coerenza tra i poteri di firma indicati nella procura e le operazioni finanziarie eseguite dal procuratore: una procura priva di limiti quantitativi puo generare segnalazioni di operazioni sospette (SOS) all'Unita di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia.
Requisiti legali per Procura Generale ad Negotia
La Procura Generale ad Negotia in Italia e soggetta ai requisiti di forma e pubblicita stabiliti dagli artt. 1387-1396 c.c. e dalla normativa complementare. La forma minima richiesta e la scrittura privata per i poteri relativi ad atti per cui la legge non prescrive forma superiore; l'atto pubblico notarile e necessario quando la procura abilita a compiere atti soggetti a trascrizione immobiliare (artt. 2643-2645 c.c.) o a forma pubblica ad substantiam (art. 1350 c.c.). Per le societa iscritte nel Registro Imprese, il conferimento e la revoca della procura devono essere comunicati alla Camera di Commercio competente se producono effetti rilevanti per i terzi, ai sensi degli artt. 2206-2207 c.c. in materia di rappresentanza dell'impresa. L'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972, euro 16 ogni 4 facciate) e dovuta sulle scritture private non esenti. La registrazione all'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/1986) conferisce data certa e puo essere richiesta da banche e pubbliche amministrazioni come prova dell'autenticita. L'art. 1396 c.c. disciplina la comunicazione della revoca ai terzi come condizione di opponibilita.
Ulteriori requisiti normativi emergono dalla giurisprudenza consolidata e dalla normativa settoriale. Antiriciclaggio: il D.Lgs. 231/2007 (recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio UE) impone agli intermediari bancari e finanziari di identificare il titolare effettivo (beneficial owner) anche quando le operazioni sono compiute da un procuratore; la procura deve pertanto consentire all'istituto di credito di risalire al rappresentato e verificare la sua identita ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/2007. Per le procure internazionali, l'apostille ex Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e richiesta per l'uso in Paesi non appartenenti all'Unione Europea: la Corte di Appello e il Procuratore della Repubblica del luogo in cui e stato redatto l'atto appongono l'apostille che certifica l'autenticita della firma del notaio. Nell'ambito dei procedimenti tributari, l'Agenzia delle Entrate ammette la rappresentanza tramite procura generale per l'assistenza nei controlli fiscali (art. 7 L. 212/2000, Statuto del Contribuente) e per la firma delle dichiarazioni dei redditi ai sensi del D.P.R. 322/1998; la procura deve essere allegata alla dichiarazione o prodotta su richiesta degli Uffici. Cass. civ. Sez. V n. 21985/2017 ha ribadito che la rappresentanza tributaria tramite procura e pienamente valida purche la procura sia specifica e autenticata; la procura generale non e sufficiente per atti specificamente regolati da norme tributarie che richiedono rappresentanza speciale (es. ricorsi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali, dove e necessario il difensore abilitato ex art. 12 D.Lgs. 546/1992). Per le procure relative a contratti di durata superiore a cinque anni che includono poteri su beni immobili, la Camera di Commercio competente puo richiedere il rinnovo della iscrizione della procura nel Registro Imprese ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 581/1995; la mancata iscrizione del rinnovo non incide sulla validita della procura tra le parti ma ne limita l'opponibilita ai terzi che abbiano consultato il Registro. Il rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) impone al rappresentato di informare il procuratore del trattamento dei suoi dati personali e di inserire nella procura una clausola che definisce i ruoli (responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR) qualora il procuratore tratti dati personali di terzi in nome del rappresentato: il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso Provvedimento n. 157/2022 che chiarisce le responsabilita del rappresentato-titolare del trattamento per gli atti del procuratore-responsabile. La violazione delle norme sul trattamento dei dati da parte del procuratore espone il rappresentato a sanzioni amministrative dell'Autorita di controllo ai sensi dell'art. 83 GDPR fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo.
Errori comuni da evitare nel tuo Procura Generale ad Negotia
La Procura Generale ad Negotia in Italia presenta errori ricorrenti che ne possono pregiudicare la validita o esporre il rappresentato a responsabilita impreviste. Il primo errore e la vaghezza nell'elenco dei poteri: formule generiche come pieni poteri per tutti gli atti senza specificare categorie di atti e limiti di valore rendono la procura difficilmente opponibile in sede bancaria e giudiziaria, e possono essere interpretate estensivamente a danno del rappresentato. Il secondo errore e non rispettare la forma richiesta dall'art. 1392 c.c.: se la procura abilita a compiere atti per cui e obbligatoria la forma scritta ad substantiam (alienazione di immobili, costituzione di ipoteche), la mancata forma pubblica notarile rende nulli gli atti compiuti dal procuratore, con gravi conseguenze patrimoniali. Il terzo errore e non comunicare tempestivamente la revoca ai terzi (art. 1396 c.c.) e non procedere all'iscrizione della revoca nel Registro Imprese (art. 2207 c.c.) per le imprese, esponendo il rappresentato ad atti vincolanti compiuti dall'ex-procuratore dopo la cessazione dei poteri. Il quarto errore e omettere la clausola relativa alla sub-delega, lasciando incertezza su se il procuratore possa nominare altri procuratori ai sensi dell'art. 1717 c.c. Il quinto errore e non dotare la procura di data certa (PEC, registrazione, autentica notarile), rendendo difficile provarne la precedenza rispetto ad atti successivi contestati in giudizio. Il sesto errore, per le societa, e non deliberare formalmente la procura in sede consiliare, omettendo la verbalizzazione richiesta dall'art. 2388 c.c. (CdA di S.p.A.) o dall'art. 2475 c.c. (S.r.l.).
Settimo errore: non aggiornare la procura al mutamento della struttura societaria. La fusione, la scissione o la trasformazione della societa rappresentata (artt. 2498-2506-quater c.c.) comporta la successione nella titolarita del rapporto rappresentato e, di conseguenza, la necessita di verificare se la procura originale sia ancora valida nei confronti dei nuovi soggetti giuridici risultanti dall'operazione; Cass. civ. Sez. I n. 7458/2016 ha chiarito che in caso di fusione per incorporazione la procura conferita dalla societa incorporata si trasferisce all'incorporante solo se non revocata espressamente. Ottavo errore: non prevedere la clausola di ratifica degli atti ultra vires compiuti dal procuratore. Quando il procuratore eccede i limiti dei poteri conferiti, gli atti sono inefficaci ex art. 1398 c.c. (falsus procurator), salvo ratifica del rappresentato ex art. 1399 c.c.; senza una clausola che agevoli e disciplini la ratifica, il rappresentato puo trovarsi a dover rinunciare a contratti utili o a rispondere di obbligazioni non volute. Nono errore: non coordinare la procura con la governance societaria interna. Nelle S.r.l. con patto parasociale ex art. 2341-bis c.c. o con statuto che richieda il consenso dei soci per determinate operazioni, una procura che consenta al manager di vincolare la societa senza tali autorizzazioni interne contrasta con i patti sociali e puo generare responsabilita dell'amministratore delegante ex art. 2476 c.c. Decimo errore: non prevedere la scadenza automatica in caso di perdita del requisito soggettivo del procuratore. Se il procuratore perde la capacita giuridica (interdizione, inabilitazione ex artt. 414-432 c.c.) o viene assoggettato a procedura concorsuale, la procura dovrebbe estinguersi automaticamente; in assenza di tale clausola, la societa rischia di essere vincolata da atti compiuti da un soggetto incapace, con incertezza sulla nullita relativa degli stessi (art. 1425 c.c.).
Fonti e Citazioni
Le citazioni legali rimandano a fonti governative ufficiali.
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}Domande frequenti
La Procura Generale ad Negotia in Italia e uno strumento di rappresentanza volontaria disciplinato dagli artt. 1387-1392 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) con il quale il rappresentato conferisce al procuratore il potere di agire in suo nome e per suo conto in una pluralita di affari o categorie di affari, senza limitarsi a uno specifico atto giuridico. Si differenzia dalla procura speciale (art. 1387 c.c.), che invece e rilasciata per uno o piu atti determinati (es. vendita di uno specifico immobile, stipula di un singolo contratto). La procura generale copre tipicamente la gestione di tutto il patrimonio del rappresentato, la firma di contratti commerciali di qualsiasi tipo, la rappresentanza davanti agli enti pubblici e la gestione bancaria. Ai sensi dell'art. 1388 c.c., gli atti compiuti dal procuratore nei limiti dei poteri conferitigli producono effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. La procura, sia generale che speciale, deve essere conferita con la stessa forma richiesta per l'atto da compiere (art. 1392 c.c.): pertanto, se la procura abilita a compiere atti per cui e richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), la procura stessa deve essere redatta per iscritto.
La forma richiesta per la procura generale ad negotia in Italia dipende dalla natura degli atti che essa abilita a compiere, ai sensi del principio di equiparazione della forma della procura alla forma dell'atto (art. 1392 c.c.). Se la procura abilita esclusivamente alla firma di contratti per i quali e sufficiente la scrittura privata (vendita di beni mobili, contratti commerciali, mandati, ecc.), e sufficiente la forma della scrittura privata, che puo essere semplice o autenticata. Se invece la procura comprende il potere di alienare o ipotecare beni immobili, di compiere atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2643-2645 c.c., e necessaria la forma scritta e, nella prassi, l'autenticazione notarile della firma per facilitare la trascrizione e l'opponibilita ai terzi. Per le societa, la procura viene di norma conferita dall'organo amministrativo competente (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e deve risultare da apposita delibera. La presenza di un notaio non e sempre obbligatoria, ma e raccomandata quando la procura comprende poteri su beni immobili o deve essere depositata presso enti che richiedono la forma pubblica. Per le scritture private, la data certa puo essere ottenuta tramite PEC, registrazione all'Agenzia delle Entrate o apposizione di marca da bollo annullata.
La procura generale ad negotia si estingue con la morte del rappresentato (art. 1396 co. 2 c.c. in combinato con le norme sulla revoca), salvo che sia stata irrevocabile (art. 1723 c.c.) o salvo che i terzi, senza colpa, abbiano ignorato l'estinzione del potere di rappresentanza. Ai sensi dell'art. 1396 c.c., la revoca e ogni altra causa di estinzione della procura, per essere opponibili ai terzi, devono essere portate a loro conoscenza con mezzi idonei. I terzi che abbiano contrattato in buona fede con l'ex-procuratore, ignorando l'estinzione della procura, sono tutelati nella misura in cui l'estinzione non fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza. Il rappresentato o i suoi eredi devono dunque comunicare tempestivamente la revoca o l'estinzione a tutti i soggetti con cui il procuratore aveva abitualmente operato. Per le procure relative a imprese iscritte nel Registro Imprese, la revoca deve essere iscritta nella Camera di Commercio competente ai sensi degli artt. 2206-2207 c.c. La procura rilasciata con la clausola di irrevocabilita (art. 1723 co. 2 c.c.) resta valida anche dopo la morte del rappresentato, finche sussiste l'interesse che ne giustificava il rilascio.
Nonostante l'ampiezza della procura generale ad negotia in Italia, vi sono atti che il procuratore non puo compiere senza una specifica e autonoma autorizzazione, ai sensi del Codice Civile. Non puo donare beni del rappresentato (art. 769 c.c. richiede forma pubblica notarile e autonoma legittimazione): la procura per donare deve essere specifica e notarile. Non puo compiere atti che comportino la rinuncia a diritti di cui il rappresentato non puo disporre liberamente, ne transazioni su diritti indisponibili (art. 1966 c.c.). In ambito societario, il procuratore non puo modificare lo statuto sociale ne compiere operazioni sul capitale (aumento, riduzione), che richiedono delibere assembleari o consiliari, a meno che la procura non contenga un'espressa abilitazione. Non puo rilasciare garanzie personali (fideiussioni) su beni del rappresentato al di la di quanto espressamente previsto. Non puo nominare ulteriori procuratori salvo che la procura lo consenta (art. 1717 c.c. per il mandato). Sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate ammette la rappresentanza tramite procura per la gestione dei rapporti tributari, ma alcune istanze (es. ricorsi tributari) richiedono difensori abilitati ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La revoca della procura generale ad negotia in Italia e un diritto del rappresentato esercitabile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1723 co. 1 c.c., salvo che la procura sia stata conferita nell'interesse del procuratore o di un terzo (art. 1723 co. 2 c.c.). La revoca deve avvenire con comunicazione scritta al procuratore (preferibilmente via PEC per data certa) e deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396 c.c.). Per le procure relative ad affari iscritti nel Registro Imprese, la revoca deve essere iscritta presso la Camera di Commercio competente tramite pratica telematica con firma digitale (D.Lgs. 82/2005). Se la procura era stata autenticata da un notaio, la revoca puo essere comunicata tramite atto notarile di revoca o tramite lettera raccomandata/PEC al procuratore, con successiva notifica ai terzi. Gli atti compiuti dal procuratore dopo la revoca ma prima che questa fosse a lui comunicata o conoscibile sono opponibili al rappresentato verso i terzi in buona fede (art. 1396 co. 2 c.c.). Il mancato tempestivo avviso della revoca ai principali interlocutori del procuratore (banche, fornitori, clienti) espone il rappresentato a dover rispondere degli atti nel frattempo compiuti.
La registrazione della procura generale ad negotia all'Agenzia delle Entrate in Italia e disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'Imposta di Registro). Le scritture private che contengono procure con poteri di carattere patrimoniale sono soggette a registrazione in caso d'uso (art. 6 Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986), ossia quando vengono prodotte in giudizio o dinanzi a pubbliche amministrazioni. Se la procura e resa per atto pubblico notarile, la registrazione e obbligatoria entro 20 giorni dalla stipula (art. 13 D.P.R. 131/1986). L'imposta di registro e in misura fissa (euro 200) per le procure con poteri non traslativi; per le procure relative ad atti soggetti ad imposta proporzionale, si applica la corrispondente aliquota. La marca da bollo (euro 16 ogni 4 facciate o 100 righe) e dovuta sulle scritture private che ne sono soggette ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. La registrazione conferisce data certa al documento e consente l'uso come prova nei giudizi civili. Per le procure commerciali di uso frequente (gestione bancaria, firma contratti), e buona prassi registrare il documento o inviarlo via PEC per attribuirgli data certa senza i costi della registrazione formale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Atto con cui il rappresentato conferisce al procuratore il potere di compiere uno o piu atti giuridici determinati in suo nome, producendo effetti direttamente nella sua sfera giuridica ai sensi degli artt. 1387-1392 c.c.
Nomina di Institore / Procuratore
Atto con cui l'imprenditore prepone una persona all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, conferendole poteri institori iscrivibili nel Registro Imprese ai sensi degli artt. 2203-2213 c.c.
Statuto di S.r.l.
Statuto della societa a responsabilita limitata che disciplina le quote, l'amministrazione, le decisioni dei soci e le clausole di governance ai sensi degli artt. 2462-2483 c.c.
Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Verbale che documenta le deliberazioni ordinarie dell'assemblea dei soci di una S.r.l. o S.p.A., quali approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e fissazione dei compensi, ai sensi degli artt. 2364, 2375, 2479 c.c.