Atto di Cessione di Quote di S.r.l.
art. 2470 c.c. — Autentica notarile e deposito Registro Imprese entro 30 giorni
ATTO DI CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
La sottoscrizione del presente atto richiede autentica notarile o firma digitale di dottore commercialista ex art. 36 co. 1-bis D.L. 112/2008.
COMPARIZIONE DELLE PARTI
Cedente: [Cedente Nome]
Codice fiscale: [Cedente C F]
Residenza/sede: [Cedente Residenza]
Cessionario: [Cessionario Nome]
Codice fiscale: [Cessionario C F]
Residenza/sede: [Cessionario Residenza]
DATI DELLA SOCIETÀ
Denominazione: [Societa Denominazione]
Sede legale: [Societa Sede]
Codice fiscale/P.IVA: [Societa C F]
Numero REA: [Societa R E A]
Capitale sociale: € [Capitale Sociale]
Art. 1 — OGGETTO DELLA CESSIONE
Il cedente [Cedente Nome] cede e trasferisce al cessionario [Cessionario Nome], che accetta, la propria quota di partecipazione in [Societa Denominazione] pari a € [Quota Ceduta Valore] di valore nominale, rappresentante il [Quota Ceduta Percentuale]% del capitale sociale.
Art. 2 — PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo concordato per la cessione è pari a € [Prezzo Cessione].
[Modalita Pagamento]
Art. 3 — RISPETTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE
Prelazione rispettata (art. 2469 c.c.): [Clausola Prelazione Statuto]
Gradimento ottenuto: [Gradimento Ottenuto]
Art. 4 — DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE
[Garanzie Cedente]
Art. 5 — EFFETTI E DEPOSITO AL REGISTRO IMPRESE
Con la sottoscrizione del presente atto, la quota si trasferisce da [Cedente Nome] a [Cessionario Nome]. Le parti si impegnano a collaborare per il deposito del presente atto al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla data dell'autentica, ai sensi dell'art. 2470 c.c.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Atto], [Data Atto]
Cedente: [Cedente Nome]
Firma: _________________________
Cessionario: [Cessionario Nome]
Firma: _________________________
Autenticazione ex art. 2470 c.c. / art. 36 D.L. 112/2008: _________________________
Cedente
________________
Signature
Cessionario
________________
Signature
Che cos'è Atto di Cessione di Quote di S.r.l.?
L'Atto di Cessione di Quote di S.r.l. in Italia è il contratto con cui un socio di una Società a Responsabilità Limitata trasferisce, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione a un altro socio o a un terzo. La materia è disciplinata dall'art. 2470 del Codice Civile, integrato dall'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, che ha introdotto una modalità telematica di trasferimento alternativa a quella notarile.
Il trasferimento ha effetto verso la società dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese. L'art. 2470 c.c. richiede l'atto con sottoscrizione autenticata dal notaio, da depositare entro trenta giorni a cura del notaio stesso presso il Registro delle Imprese della sede sociale; in alternativa, il D.L. 112/2008 consente il trasferimento con firma digitale per il tramite di un dottore commercialista o esperto contabile abilitato. In caso di doppia alienazione, prevale chi per primo, in buona fede, abbia effettuato l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Le occasioni più frequenti sono l'ingresso di un nuovo investitore nel capitale, l'uscita di un socio che liquida la propria partecipazione, il passaggio generazionale e le ristrutturazioni societarie. L'atto deve indicare i dati identificativi della società, la quota ceduta espressa in valore nominale e in percentuale del capitale, il prezzo e le modalità di pagamento, oltre alle dichiarazioni e garanzie del cedente.
È indispensabile esaminare lo statuto per verificare l'eventuale presenza di clausole di prelazione a favore degli altri soci o di gradimento, che condizionano la cedibilità della quota, nonché l'esistenza di patti parasociali. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione di azioni di S.p.A., atto costitutivo di S.r.l., nomina dell'amministratore unico e patti parasociali.
Quando serve Atto di Cessione di Quote di S.r.l.?
L'Atto di Cessione di Quote di S.r.l. in Italia è necessario ogni volta che un socio di S.r.l. intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota a un soggetto terzo o a un altro socio esistente. Le situazioni tipiche che richiedono la stipula dell'atto includono: (1) Acquisizione di una partecipazione societaria — quando un investitore o un'altra impresa intende entrare nel capitale di una S.r.l. esistente, acquistando una quota dal socio uscente o sottoscrivendo un aumento di capitale; (2) Uscita di un socio — quando uno dei soci decide di liquidare la propria partecipazione (exit), cedendola agli altri soci o a un soggetto esterno; (3) Passaggio generazionale — trasferimento di quote nell'ambito di un piano di successione imprenditoriale, con eventuale applicazione del patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c.; (4) Riorganizzazione societaria — trasferimento di quote tra società di un gruppo nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione, con possibile applicazione del regime di neutralità fiscale ex artt. 172-176 TUIR; (5) Esecuzione di accordi di investimento — quando i patti parasociali ex art. 2341-bis c.c. o un accordo di investimento prevedono meccanismi di drag-along o tag-along che si attivano al verificarsi di determinate condizioni; (6) Pignoramento di quote — in caso di esecuzione forzata da parte di creditori del socio, il trasferimento coattivo avviene tramite procedura giudiziaria con ordinanza del giudice dell'esecuzione e deposito al Registro Imprese. Nella pratica delle PMI italiane, una delle casistiche più frequenti riguarda la cessione di quote contestuale all'ingresso di un nuovo socio operativo o di un business angel: in questi casi l'atto di cessione è affiancato da un accordo parasociale che disciplina i diritti di governance del nuovo socio e le modalità di uscita in futuro. Un'altra situazione tipica è la cessione di quote nell'ambito di operazioni di turnaround, dove un investitore rileva la quota del socio in difficoltà per ristrutturare la società e riportarla in equilibrio finanziario secondo i meccanismi della composizione negoziata della crisi ex D.Lgs. 14/2019 e artt. 2086 ss. c.c.
Cosa includere nel tuo Atto di Cessione di Quote di S.r.l.
L'Atto di Cessione di Quote di S.r.l. in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali: (1) Identificazione delle parti — cedente e cessionario con nome/denominazione, codice fiscale o partita IVA, sede o residenza, e PEC; se persone giuridiche, indicare il legale rappresentante e i relativi poteri ex artt. 1387-1392 c.c.; (2) Dati identificativi della società — denominazione, sede legale, codice fiscale, numero REA, Camera di Commercio competente, capitale sociale; (3) Descrizione della quota ceduta — valore nominale in euro della quota ceduta, percentuale del capitale sociale rappresentata, numero di iscrizione al Registro Imprese come socio cedente; (4) Prezzo e modalità di pagamento — corrispettivo in euro, con indicazione delle modalità (bonifico bancario, pagamento rateale, earn-out), delle garanzie di pagamento e dei termini; (5) Rispetto delle clausole statutarie — dichiarazione che la prelazione è stata offerta agli altri soci e non esercitata (art. 2469 c.c.) oppure che il gradimento è stato ottenuto dall'organo competente (art. 2469 co. 2 c.c.); (6) Dichiarazioni e garanzie del cedente (representations and warranties) — titolarità piena e libera della quota, assenza di vincoli e gravami, liberazione dei conferimenti, situazione finanziaria della società; (7) Impegni post-closing — cooperazione per il deposito al Registro Imprese entro 30 giorni e per l'aggiornamento del libro soci; (8) Clausole fiscali — regime dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza ex D.Lgs. 461/1997 e dell'imposta di registro in misura fissa ex D.P.R. 131/1986. Su forms-legal.com è disponibile il modello personalizzabile per la cessione di quote di S.r.l. in Italia. Nelle operazioni di maggiore complessità, l'atto di cessione di quote di S.r.l. può includere: condizioni sospensive (acquisizione di autorizzazioni, assenza di eventi di material adverse change), meccanismi di aggiustamento del prezzo basati sul patrimonio netto o sul EBITDA alla data del closing, clausole di indennizzo (indemnity) con massimale (cap), franchigia (basket) e termine (sunset clause), nonché impegni di non concorrenza del cedente ex art. 2125 c.c. applicato per analogia. In presenza di soci di nazionalità estera, verificare l'eventuale applicazione della normativa golden power (D.L. 21/2012 conv. L. 56/2012) nei settori strategici nazionali, con obbligo di notifica preventiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo.
Come compilare il tuo Atto di Cessione di Quote di S.r.l.
Per compilare correttamente l'Atto di Cessione di Quote di S.r.l. in Italia, seguire questi passaggi operativi: (1) Verificare lo statuto — leggere attentamente le clausole relative alla trasferibilità delle quote (art. 2469 c.c.): prelazione, gradimento, lock-up; (2) Rispettare la prelazione — notificare per iscritto agli altri soci l'intenzione di cedere e le condizioni dell'offerta (denuntiatio), attendere il termine statutario (solitamente 30-60 giorni) per l'esercizio della prelazione; se i soci non esercitano la prelazione, procedere con il terzo acquirente; (3) Ottenere il gradimento — se previsto dallo statuto, presentare domanda all'organo competente allegando i dati identificativi del cessionario; in mancanza di risposta entro il termine statutario, il gradimento si intende concesso; (4) Compilare l'atto — inserire i dati identificativi di cedente, cessionario e società; specificare il valore nominale della quota ceduta, la percentuale del capitale, il corrispettivo e le modalità di pagamento; inserire le dichiarazioni e garanzie del cedente; (5) Autenticare le firme — presentarsi con un documento d'identità valido dal notaio (o avvalersi della firma digitale via commercialista ex art. 36 D.L. 112/2008); (6) Depositare al Registro Imprese — il notaio o il commercialista deposita la pratica telematicamente entro 30 giorni dall'atto autenticato tramite ComunicaStarweb della Camera di Commercio competente, versando i diritti di segreteria; (7) Adempimenti fiscali — il cedente dichiara la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo e versa l'imposta sostitutiva del 26%; l'atto va registrato all'Agenzia delle Entrate (imposta fissa € 200 ex D.P.R. 131/1986). Prima della firma dell'atto, è opportuno ottenere una visura camerale aggiornata della S.r.l. target (disponibile gratuitamente sul portale registroimprese.it), il bilancio degli ultimi esercizi depositato dall'organo amministrativo ex art. 2478-bis c.c., e il libro dei verbali delle assemblee per verificare l'assenza di delibere straordinarie che possano pregiudicare il valore della quota ceduta. Il cessionario dovrebbe richiedere al cedente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di procedure esecutive, fallimentari o di composizione negoziata della crisi a carico della società.
Requisiti legali per Atto di Cessione di Quote di S.r.l.
La cessione di quote di S.r.l. in Italia è disciplinata dall'art. 2470 c.c., che richiede: (a) la forma scritta con sottoscrizione autenticata da notaio o, nella via alternativa ex art. 36 co. 1-bis D.L. 112/2008, da dottore commercialista con firma digitale; (b) il deposito al Registro Imprese entro 30 giorni dall'atto autenticato. Il rispetto delle clausole statutarie di prelazione (art. 2469 c.c.) e gradimento è condizione di opponibilità del trasferimento alla società e ai soci. L'art. 2469 co. 2 c.c. sancisce che le clausole di gradimento «meramente potestativo» sono prive di effetto se non prevedono, in caso di mancata concessione del gradimento, un meccanismo di acquisto delle quote a prezzo di mercato. Dal punto di vista fiscale: imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza ex D.Lgs. 461/1997 e artt. 67-68 TUIR; imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex D.P.R. 131/1986; marca da bollo ex D.P.R. 642/1972. Per la cessione di quote in società operanti in settori regolamentati (banche, assicurazioni, media, energie), possono essere necessarie autorizzazioni preventive dall'Autorità di vigilanza competente (Banca d'Italia, IVASS, AGCOM, ARERA). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) impone all'organo amministrativo della società la verifica degli assetti adeguati: informare il cessionario di eventuali segnalazioni di crisi è prassi corretta ex art. 2086 co. 2 c.c. L'art. 2471 c.c. disciplina il pegno e l'usufrutto sulle quote di S.r.l., prevedendo che il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio salvo diversa previsione del titolo costitutivo del pegno; tale clausola deve essere analizzata prima della firma dell'atto di cessione per evitare di trasferire una quota già gravata da diritti reali di terzi. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 ha chiarito i criteri di determinazione del valore normale delle quote di S.r.l. ai fini del controllo antiabuso: in assenza di corrispettivo dichiarato coerente con il patrimonio netto rettificato, l'Agenzia può procedere a accertamento con metodo patrimoniale o reddituale.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione di Quote di S.r.l.
Gli errori più frequenti nella cessione di quote di S.r.l. in Italia sono: (1) Cedere la quota con semplice scrittura privata senza autentica notarile e senza deposito al Registro Imprese — il trasferimento è inopponibile alla società e ai terzi (art. 2470 c.c.); (2) Non rispettare la prelazione statutaria — il trasferimento è impugnabile dai soci lesi che possono chiedere il riscatto della quota; (3) Depositare l'atto al Registro Imprese oltre i 30 giorni — la tardività espone il notaio/commercialista a sanzioni e può creare problemi di priorità in caso di cessioni concorrenti; (4) Non inserire garanzie adeguate (representations and warranties) del cedente — in assenza di garanzie, il cessionario non avrà tutela in caso di sopravvenienze passive scoperte dopo la cessione (debiti occulti, contenziosi, irregolarità fiscali); (5) Omettere la dichiarazione della plusvalenza all'Agenzia delle Entrate — l'imposta sostitutiva del 26% non versata configura illecito tributario; (6) Cedere quote in una S.r.l. soggetta a procedure di composizione negoziata della crisi ex D.Lgs. 14/2019 senza informare il cessionario — potrebbe configurare responsabilità del cedente per dolo o colpa grave; (7) Usare la via del commercialista ex art. 36 D.L. 112/2008 senza verificare che entrambe le parti abbiano firma digitale valida — la pratica telematica sarebbe respinta dalla Camera di Commercio. Un ulteriore errore è non verificare se la quota ceduta è stata già oggetto di un pegno ex art. 2471 c.c. a favore di un istituto di credito: il creditore pignoratizio conserva i propri diritti sul bene nonostante la cessione, rendendo la quota ceduta gravata da un vincolo non dichiarato. Infine, nelle S.r.l. con quote di categoria speciale ex art. 2468 co. 3 c.c. che attribuiscono diritti particolari a singoli soci (diritti di nomina, veto su determinate delibere), la cessione della quota estingue quei diritti senza che lo statuto debba essere modificato, salvo diversa previsione: il mancato chiarimento preventivo su questo aspetto può generare un contenzioso legale tra cedente e cessionario sulla portata esatta dei diritti trasferiti con la quota, con conseguenti rischi per la gestione operativa della società e potenziali domande di annullamento del contratto di cessione per errore essenziale ex art. 1428 c.c.
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}Domande frequenti
La cessione di quote di S.r.l. in Italia richiede di regola l'autenticazione notarile della sottoscrizione ai sensi dell'art. 2470 c.c. Tuttavia, l'art. 36 co. 1-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133) ha introdotto una via alternativa: la cessione può essere depositata al Registro Imprese anche da un dottore commercialista o consulente del lavoro iscritto all'albo, che autentica le firme con la propria firma digitale e deposita la pratica telematicamente tramite ComunicaStarweb. Questa modalità è ammessa solo se entrambe le parti — cedente e cessionario — posseggono la firma digitale e il commercialista assume la responsabilità della verifica dell'identità. In ogni caso, il deposito al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall'atto: decorso questo termine senza iscrizione, il trasferimento è inefficace verso i terzi (art. 2470 c.c.).
Se lo statuto della S.r.l. prevede un diritto di prelazione dei soci sulla cessione delle quote a terzi, il cedente è tenuto a notificare preventivamente la propria intenzione di cedere (denuntiatio) agli altri soci, indicando le condizioni dell'offerta. I soci hanno un termine statutario (solitamente 30-60 giorni) per esercitare la prelazione acquistando la quota alle stesse condizioni offerte dal potenziale cessionario. Se il cedente cede la quota senza rispettare la procedura di prelazione, il trasferimento è inopponibile alla società e ai soci che avevano diritto di prelazione: la Corte di Cassazione ha affermato che in tali casi il socio leso può agire per ottenere il riscatto della quota ceduta senza il previo rispetto della prelazione (art. 2469 c.c.). In presenza di clausola di gradimento, il cedente deve ottenere il gradimento dell'organo indicato dallo statuto (CdA, assemblea) prima di procedere con la cessione. In mancanza di gradimento, se lo statuto non prevede un meccanismo di exit a prezzo equo, la clausola è priva di effetto (art. 2469 co. 2 c.c.).
Il deposito dell'atto di cessione di quote di S.r.l. al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto autenticato, ai sensi dell'art. 2470 c.c. Il deposito è effettuato telematicamente tramite il sistema ComunicaStarweb della Camera di Commercio territorialmente competente (la CCIAA nella cui circoscrizione ha sede la società). Il soggetto legittimato al deposito è il notaio rogante o autenticante, oppure il dottore commercialista nella procedura alternativa ex art. 36 co. 1-bis D.L. 112/2008. Prima del deposito, la cessione è efficace tra cedente e cessionario ma non opponibile alla società né ai terzi. Decorso il termine di 30 giorni senza deposito, il trasferimento rimane valido tra le parti ma perde l'opponibilità ai terzi: i terzi che hanno acquistato diritti sulla quota in buona fede e in data anteriore all'iscrizione vengono preferiti al cessionario ritardatario. È quindi nell'interesse del cessionario che il deposito avvenga il più rapidamente possibile dopo la firma dell'atto.
Nell'atto di cessione di quote di S.r.l. il cedente fornisce tipicamente le seguenti garanzie: (1) Titolarità piena e libera — la quota è di proprietà esclusiva del cedente, non è oggetto di pegno, usufrutto, sequestro, pignoramenti o altri vincoli; (2) Liberazione — la quota è interamente liberata (conferimento eseguito per intero); (3) Conformità statutaria — la cessione rispetta le clausole di prelazione e gradimento previste dallo statuto; (4) Assenza di inadempimenti — la quota non è soggetta a decadenza o esclusione del socio ex art. 2466 c.c. per mancato versamento dei conferimenti; (5) Situazione societaria — al momento dell'atto la società non è in stato di insolvenza, non ha avviato procedure di composizione negoziata della crisi ex D.Lgs. 14/2019, e il bilancio approvato riflette fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria; (6) Assenza di contenziosi rilevanti — la società non è parte in giudizi che possano ridurre significativamente il valore della quota. Le garanzie possono essere rafforzate da un meccanismo di indennizzo (indemnity) con termine di prescrizione di 24-36 mesi dalla data dell'atto.
La plusvalenza realizzata da un socio persona fisica nella cessione di quote di S.r.l. è tassata in Italia con imposta sostitutiva dell'IRPEF in misura fissa del 26%, indipendentemente dalla dimensione della partecipazione (qualificata o non qualificata), per effetto delle modifiche apportate dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al D.Lgs. 461/1997. La plusvalenza è calcolata come differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (prezzo di acquisto o conferimento originario, aumentato dei costi inerenti). Per le società di persone il regime è diverso: la plusvalenza è tassata con aliquota IRPEF ordinaria. Dal punto di vista dell'imposta di registro, la cessione di quote di S.r.l. formalizzata per scrittura privata autenticata è soggetta a imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex D.P.R. 131/1986. La marca da bollo di € 16 ogni 4 facciate/100 righe si applica se il documento è soggetto a registrazione in termine fisso. Il consulente fiscale o il commercialista che assiste la cessione calcolerà l'esatta base imponibile.
La cessione a titolo gratuito di quote di S.r.l. in Italia è possibile e prende la forma della donazione. La donazione di quote di S.r.l. è soggetta alle stesse regole formali della cessione a titolo oneroso: richiede l'autentica notarile della sottoscrizione e il deposito al Registro Imprese entro 30 giorni (art. 2470 c.c.). Se la donazione di quote ha un valore superiore alle donazioni di modico valore, è richiesto l'atto pubblico notarile ex art. 782 c.c. (donazione formale), con le conseguenti spese notarili più elevate rispetto alla semplice autentica. Dal punto di vista fiscale, la donazione di quote è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni con franchigie e aliquote che variano a seconda del grado di parentela ex D.Lgs. 346/1990: coniuge e figli (franchigia € 1.000.000 per donatario, aliquota 4% sull'eccedente), fratelli (franchigia € 100.000, aliquota 6%), altri parenti fino al quarto grado (aliquota 6% senza franchigia), tutti gli altri (aliquota 8%). La donazione può essere inserita in un piano di passaggio generazionale ex patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.).
Dopo la firma dell'atto di cessione di quote di S.r.l. in Italia, i passaggi pratici sono: (1) Autenticazione delle firme — il notaio o il commercialista con firma digitale (via alternativa ex art. 36 D.L. 112/2008) autentica le sottoscrizioni di cedente e cessionario; (2) Deposito al Registro Imprese — entro 30 giorni dall'atto autenticato, il professionista deposita telematicamente la pratica tramite ComunicaStarweb alla Camera di Commercio competente, allegando l'atto di cessione e versando i diritti di segreteria (€ 90 circa per le pratiche ordinarie); (3) Iscrizione nel Registro Imprese — la Camera di Commercio iscrive il trasferimento nel registro; dall'iscrizione il cessionario è opponibile ai terzi come nuovo titolare della quota; (4) Aggiornamento del libro soci — nelle S.r.l. che mantengono il libro soci (obbligatorio fino alla L. 2/2009 che ha soppresso l'obbligo per alcune S.r.l., sostituito con il Registro Imprese), l'organo amministrativo annota il trasferimento; (5) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate — il cedente provvede alla dichiarazione della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo e al versamento dell'imposta sostitutiva del 26%.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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