Skip to main content

Atto Costitutivo di S.p.A.

Atto Costitutivo di S.p.A.

artt. 2325-2330 c.c. — Atto pubblico notarile, capitale min. € 50.000, iscrizione Registro Imprese

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI

Bozza da sottoporre al notaio per la redazione dell'atto pubblico ex artt. 2325-2330 c.c.

SOCI FONDATORI

Primo fondatore: [Fondatore1 Nome]

Codice fiscale: [Fondatore1 C F]

Residenza/sede: [Fondatore1 Residenza]

Azioni sottoscritte: [Fondatore1 Azioni Sottoscritte]

Secondo fondatore: [Fondatore2 Nome]

Codice fiscale: [Fondatore2 C F]

Azioni sottoscritte: [Fondatore2 Azioni Sottoscritte]

Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE

La società è denominata: [Denominazione Sociale]

La sede legale è nel Comune di [Comune Sede Legale]. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, succursali e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2 — OGGETTO SOCIALE

[Oggetto Sociale]

Art. 3 — DURATA

La durata della società è: [Durata Societa].

Art. 4 — CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di € [Capitale Sociale], diviso in n. [Numero Azioni Totali] azioni con valore nominale [Valore Nominale Azione].

Categoria delle azioni: [Categoria Azioni].

All'atto della costituzione viene versato almeno il 25% del capitale in denaro conformemente all'art. 2342 c.c. Il saldo è versato alle scadenze stabilite dall'organo amministrativo.

Art. 5 — AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione e controllo: [Sistema Amministrazione].

Per il primo esercizio, è nominato primo amministratore (o presidente del consiglio di amministrazione): [Primo Amministratore].

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Atto], [Data Atto]

Primo fondatore: [Fondatore1 Nome]

Firma: _________________________

Secondo fondatore: [Fondatore2 Nome]

Firma: _________________________

Rogito notarile e iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni ex art. 2330 c.c.

Primo Fondatore

________________

Signature

Secondo Fondatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Atto Costitutivo di S.p.A.?

L'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia è il documento che dà vita a una Società per Azioni, stabilendo i dati identificativi dei soci fondatori, la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, il capitale e le regole di organizzazione e funzionamento. La materia è disciplinata dagli artt. 2325-2330 del Codice Civile; l'art. 2327 c.c. fissa in cinquantamila euro il capitale minimo necessario per la costituzione.

La S.p.A. è il modello societario destinato alle iniziative imprenditoriali di maggiore dimensione, caratterizzato dalla responsabilità limitata dei soci, dalla rappresentazione della partecipazione in azioni liberamente trasferibili e dalla possibilità di raccogliere capitale presso un azionariato ampio, fino all'eventuale quotazione su mercati regolamentati. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 2328 c.c.) e contiene, di regola, lo statuto che ne disciplina il funzionamento.

L'art. 2328 c.c. impone l'indicazione dei dati dei soci e dei promotori, della denominazione con l'indicazione del tipo, della sede, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, del numero e delle caratteristiche delle azioni, del valore dei conferimenti, delle norme sulla ripartizione degli utili, del sistema di amministrazione adottato e dei soggetti cui è affidata l'amministrazione e il controllo. Alla costituzione devono essere versati almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca.

Il notaio che riceve l'atto verifica l'adempimento delle condizioni di legge e provvede al deposito presso il Registro delle Imprese entro venti giorni (art. 2330 c.c.); con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica. La S.p.A. può scegliere tra i modelli di governance tradizionale, dualistico o monistico. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di atto costitutivo di S.r.l., cessione di azioni, verbale di assemblea e patti parasociali.

Quando serve Atto Costitutivo di S.p.A.?

L'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia è necessario in tutti i casi in cui si intende creare una nuova Società per Azioni o trasformare una società di altro tipo in S.p.A. ai sensi degli artt. 2498-2506 c.c. Le principali situazioni che richiedono la costituzione di una S.p.A. sono: (1) Avvio di un'impresa che prevede la raccolta di capitali da un azionariato ampio e diversificato, con possibilità di quotazione futura su un mercato regolamentato (Borsa Italiana, Euronext Growth Milan) o su un sistema multilaterale di negoziazione; (2) Emissione di obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi destinati al pubblico o a investitori istituzionali; (3) Strutturazione di veicoli di investimento (holding, SPAC) che richiedono la forma di S.p.A. per esigenze di governance e di accesso ai mercati dei capitali; (4) Trasformazione di S.r.l. in S.p.A. per accedere alla quotazione o per esigenze di governance più strutturata; (5) Spin-off o scissione di rami d'azienda da un gruppo societario esistente, con creazione di una nuova S.p.A. controllata; (6) Costituzione di S.p.A. a partecipazione pubblica (art. 2449 c.c.) da parte di enti locali o altri soggetti pubblici. Non è necessaria la forma di S.p.A. per le imprese di piccole e medie dimensioni, per le quali la S.r.l. o la S.r.l. semplificata sono generalmente sufficienti e meno costose. Una casistica crescente riguarda la costituzione di S.p.A. innovative (start-up innovative ex D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012) che optano per la forma azionaria per facilitare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e work-for-equity per i dipendenti-chiave, nonché per accedere agli incentivi fiscali per gli investitori in equity crowdfunding. Per le banche e le imprese di assicurazione, la legge impone obbligatoriamente la forma di S.p.A. (D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario e D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private), circostanza che rende la costituzione di una S.p.A. indispensabile indipendentemente dalla dimensione dell'impresa.

Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo di S.p.A.

L'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 2328 c.c. e dallo statuto allegato. Gli elementi essenziali sono: (1) Soci fondatori — dati anagrafici completi di ciascun socio fondatore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza); (2) Denominazione sociale — deve contenere l'indicazione di «Società per Azioni» o l'abbreviazione «S.p.A.» (art. 2326 c.c.); (3) Sede legale — indicazione del Comune; l'indirizzo specifico può essere indicato nello statuto o in separato atto; (4) Oggetto sociale — attività lecita e determinata, che delimita i poteri dell'organo amministrativo e definisce la competenza territoriale e settoriale; (5) Capitale sociale — ammontare del capitale sottoscritto (minimo € 50.000) e versato (almeno 25% in denaro all'atto della costituzione, o 100% in caso di S.p.A. unipersonale ex art. 2342 co. 2 c.c.); (6) Azioni — numero, valore nominale (o indicazione «senza valore nominale»), categoria (ordinarie, privilegiate, di risparmio ex art. 2346 c.c.), diritti; (7) Conferimenti in natura — descrizione dei beni conferiti e relazione di stima ex art. 2343 c.c.; (8) Sistema di amministrazione e controllo — tradizionale, monistico o dualistico, con nomina degli organi per il primo esercizio; (9) Durata — termine di durata della società (o «a tempo indeterminato»); (10) Spese di costituzione — stima delle spese a carico della S.p.A. ex art. 2328 n. 12 c.c. Il riferimento a forms-legal.com come supporto per la preparazione della bozza è indicato nel documento. Lo statuto, parte integrante dell'atto costitutivo, deve disciplinare almeno: modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee ordinarie ex art. 2364 c.c. e straordinarie ex art. 2365 c.c.; quorum costitutivi e deliberativi; poteri del consiglio di amministrazione e del presidente; durata in carica degli amministratori; modalità di nomina del collegio sindacale; criteri per la distribuzione degli utili ex art. 2433 c.c.; clausole di prelazione e gradimento sulle azioni ex art. 2355-bis c.c.; meccanismi di recesso ex art. 2437 c.c. La redazione attenta dello statuto è fondamentale per la prevenzione di futuri conflitti societari tra gli azionisti e per garantire la stabilità della governance nel lungo periodo.

Come compilare il tuo Atto Costitutivo di S.p.A.

Per compilare correttamente la bozza dell'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia e prepararla per la redazione notarile, seguire questi passaggi: (1) Raccogliere i dati dei soci fondatori — documento d'identità valido, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; (2) Scegliere la denominazione — verificare che la denominazione prescelta non sia già utilizzata da altra S.p.A. iscritta al Registro Imprese (ricerca su registroimprese.it); la denominazione deve contenere «S.p.A.» (art. 2326 c.c.); (3) Definire l'oggetto sociale — descrivere con precisione l'attività imprenditoriale, evitando oggetti eccessivamente generici che potrebbero essere disattesi dal Registro Imprese; (4) Determinare il capitale — indicare l'ammontare del capitale sottoscritto (minimo € 50.000) e la quota versata; preparare la documentazione bancaria (quietanza di versamento del 25% su conto intestato alla società in formazione); (5) Strutturare le azioni — decidere il numero di azioni, il valore nominale o l'assenza di valore nominale, le categorie di azioni con eventuali diritti speciali; (6) Scegliere il sistema di amministrazione — tradizionale (CdA + collegio sindacale), monistico o dualistico; indicare i nominativi dei primi amministratori e sindaci; (7) Predisporre lo statuto — definire le regole di governance: convocazione e svolgimento delle assemblee, poteri del CdA, nomina e revoca degli organi, clausole sulle azioni (gradimento, prelazione ex art. 2355-bis c.c.); (8) Portare la bozza dal notaio — il notaio redigerà l'atto pubblico definitivo e procederà all'iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni (art. 2330 c.c.). Dopo l'iscrizione al Registro Imprese, gli adempimenti successivi necessari per rendere operativa la S.p.A. includono: apertura del conto corrente bancario intestato alla società (con bonifico delle quote di capitale versato dai soci); registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite modello AA7/10 per l'attribuzione della partita IVA; iscrizione all'INPS e all'INAIL dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori; attivazione della PEC societaria obbligatoria ex art. 16 D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009; deposito del bilancio di costituzione e nomina del revisore legale se richiesto. Il notaio rogante cura gli adempimenti relativi all'iscrizione al Registro Imprese e all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto pubblico (imposta di registro in misura fissa € 200).

Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo di S.p.A.

Gli errori più frequenti nella costituzione di una S.p.A. in Italia sono: (1) Tentare di costituire la S.p.A. con scrittura privata anziché con atto pubblico notarile — l'atto è nullo ex art. 2328 co. 1 c.c. e non può essere iscritto al Registro Imprese; (2) Versare meno del 25% del capitale in denaro all'atto della costituzione — violazione dell'art. 2342 c.c., che impedisce l'iscrizione al Registro Imprese; (3) Indicare un oggetto sociale eccessivamente generico o vietato dalla legge — il Registro Imprese può rifiutare l'iscrizione; (4) Omettere la relazione di stima per i conferimenti in natura — il conferimento è irregolare ex art. 2343 c.c. e può essere impugnato; (5) Non verificare che la denominazione sociale non coincida con quella di altra società già iscritta — la Camera di Commercio può rifiutare l'iscrizione; (6) Scegliere un sistema di amministrazione e controllo senza comprenderne le implicazioni operative — il sistema dualistico, ad esempio, richiede la separazione tra gestione e sorveglianza che non sempre si addice alle S.p.A. familiari; (7) Omettere l'attribuzione della partita IVA e la comunicazione agli enti previdenziali (INPS, INAIL) entro i termini di legge — comporta sanzioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate; (8) Non adottare fin dalla costituzione assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. — gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per danni in caso di crisi non tempestivamente rilevata. Un errore meno ovvio ma frequente nelle S.p.A. è la redazione di uno statuto non aggiornato alle ultime riforme del diritto societario: la riforma del 2022 (D.Lgs. 19/2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/1151) ha introdotto la possibilità di svolgere assemblee societarie in modalità esclusivamente virtuale, una previsione che lo statuto deve esplicitamente consentire per essere pienamente efficace. Un altro errore frequente nelle S.p.A. costituite da soci stranieri è la mancata verifica della normativa golden power (D.L. 21/2012): qualora la S.p.A. operi in settori strategici (difesa, energia, reti, comunicazioni), la partecipazione di soggetti extra-UE superiore a determinate soglie deve essere preventivamente notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, la mancata pubblicità dell'atto costitutivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (obbligatoria per le S.p.A. ex art. 2330 co. 3 c.c.) o l'omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le società soggette a vigilanza settoriale può rendere irregolare la costituzione e comportare sanzioni amministrative a carico degli amministratori.

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Atto Costitutivo di S.p.A. (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-costitutivo-spa

MLA

"Atto Costitutivo di S.p.A. (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-costitutivo-spa.

BibTeX
@misc{formslegal-atto-costitutivo-spa,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Atto Costitutivo di S.p.A. (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-costitutivo-spa}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere