Atto Costitutivo di S.p.A.
artt. 2325-2330 c.c. — Atto pubblico notarile, capitale min. € 50.000, iscrizione Registro Imprese
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI
Bozza da sottoporre al notaio per la redazione dell'atto pubblico ex artt. 2325-2330 c.c.
SOCI FONDATORI
Primo fondatore: [Fondatore1 Nome]
Codice fiscale: [Fondatore1 C F]
Residenza/sede: [Fondatore1 Residenza]
Azioni sottoscritte: [Fondatore1 Azioni Sottoscritte]
Secondo fondatore: [Fondatore2 Nome]
Codice fiscale: [Fondatore2 C F]
Azioni sottoscritte: [Fondatore2 Azioni Sottoscritte]
Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE
La società è denominata: [Denominazione Sociale]
La sede legale è nel Comune di [Comune Sede Legale]. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, succursali e uffici in Italia e all'estero.
Art. 2 — OGGETTO SOCIALE
[Oggetto Sociale]
Art. 3 — DURATA
La durata della società è: [Durata Societa].
Art. 4 — CAPITALE SOCIALE E AZIONI
Il capitale sociale è di € [Capitale Sociale], diviso in n. [Numero Azioni Totali] azioni con valore nominale [Valore Nominale Azione].
Categoria delle azioni: [Categoria Azioni].
All'atto della costituzione viene versato almeno il 25% del capitale in denaro conformemente all'art. 2342 c.c. Il saldo è versato alle scadenze stabilite dall'organo amministrativo.
Art. 5 — AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Sistema di amministrazione e controllo: [Sistema Amministrazione].
Per il primo esercizio, è nominato primo amministratore (o presidente del consiglio di amministrazione): [Primo Amministratore].
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Atto], [Data Atto]
Primo fondatore: [Fondatore1 Nome]
Firma: _________________________
Secondo fondatore: [Fondatore2 Nome]
Firma: _________________________
Rogito notarile e iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni ex art. 2330 c.c.
Primo Fondatore
________________
Signature
Secondo Fondatore
________________
Signature
Che cos'è Atto Costitutivo di S.p.A.?
L'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia è il documento che dà vita a una Società per Azioni, stabilendo i dati identificativi dei soci fondatori, la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, il capitale e le regole di organizzazione e funzionamento. La materia è disciplinata dagli artt. 2325-2330 del Codice Civile; l'art. 2327 c.c. fissa in cinquantamila euro il capitale minimo necessario per la costituzione.
La S.p.A. è il modello societario destinato alle iniziative imprenditoriali di maggiore dimensione, caratterizzato dalla responsabilità limitata dei soci, dalla rappresentazione della partecipazione in azioni liberamente trasferibili e dalla possibilità di raccogliere capitale presso un azionariato ampio, fino all'eventuale quotazione su mercati regolamentati. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 2328 c.c.) e contiene, di regola, lo statuto che ne disciplina il funzionamento.
L'art. 2328 c.c. impone l'indicazione dei dati dei soci e dei promotori, della denominazione con l'indicazione del tipo, della sede, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, del numero e delle caratteristiche delle azioni, del valore dei conferimenti, delle norme sulla ripartizione degli utili, del sistema di amministrazione adottato e dei soggetti cui è affidata l'amministrazione e il controllo. Alla costituzione devono essere versati almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca.
Il notaio che riceve l'atto verifica l'adempimento delle condizioni di legge e provvede al deposito presso il Registro delle Imprese entro venti giorni (art. 2330 c.c.); con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica. La S.p.A. può scegliere tra i modelli di governance tradizionale, dualistico o monistico. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di atto costitutivo di S.r.l., cessione di azioni, verbale di assemblea e patti parasociali.
Quando serve Atto Costitutivo di S.p.A.?
L'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia è necessario in tutti i casi in cui si intende creare una nuova Società per Azioni o trasformare una società di altro tipo in S.p.A. ai sensi degli artt. 2498-2506 c.c. Le principali situazioni che richiedono la costituzione di una S.p.A. sono: (1) Avvio di un'impresa che prevede la raccolta di capitali da un azionariato ampio e diversificato, con possibilità di quotazione futura su un mercato regolamentato (Borsa Italiana, Euronext Growth Milan) o su un sistema multilaterale di negoziazione; (2) Emissione di obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi destinati al pubblico o a investitori istituzionali; (3) Strutturazione di veicoli di investimento (holding, SPAC) che richiedono la forma di S.p.A. per esigenze di governance e di accesso ai mercati dei capitali; (4) Trasformazione di S.r.l. in S.p.A. per accedere alla quotazione o per esigenze di governance più strutturata; (5) Spin-off o scissione di rami d'azienda da un gruppo societario esistente, con creazione di una nuova S.p.A. controllata; (6) Costituzione di S.p.A. a partecipazione pubblica (art. 2449 c.c.) da parte di enti locali o altri soggetti pubblici. Non è necessaria la forma di S.p.A. per le imprese di piccole e medie dimensioni, per le quali la S.r.l. o la S.r.l. semplificata sono generalmente sufficienti e meno costose. Una casistica crescente riguarda la costituzione di S.p.A. innovative (start-up innovative ex D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012) che optano per la forma azionaria per facilitare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e work-for-equity per i dipendenti-chiave, nonché per accedere agli incentivi fiscali per gli investitori in equity crowdfunding. Per le banche e le imprese di assicurazione, la legge impone obbligatoriamente la forma di S.p.A. (D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario e D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private), circostanza che rende la costituzione di una S.p.A. indispensabile indipendentemente dalla dimensione dell'impresa.
Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo di S.p.A.
L'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 2328 c.c. e dallo statuto allegato. Gli elementi essenziali sono: (1) Soci fondatori — dati anagrafici completi di ciascun socio fondatore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza); (2) Denominazione sociale — deve contenere l'indicazione di «Società per Azioni» o l'abbreviazione «S.p.A.» (art. 2326 c.c.); (3) Sede legale — indicazione del Comune; l'indirizzo specifico può essere indicato nello statuto o in separato atto; (4) Oggetto sociale — attività lecita e determinata, che delimita i poteri dell'organo amministrativo e definisce la competenza territoriale e settoriale; (5) Capitale sociale — ammontare del capitale sottoscritto (minimo € 50.000) e versato (almeno 25% in denaro all'atto della costituzione, o 100% in caso di S.p.A. unipersonale ex art. 2342 co. 2 c.c.); (6) Azioni — numero, valore nominale (o indicazione «senza valore nominale»), categoria (ordinarie, privilegiate, di risparmio ex art. 2346 c.c.), diritti; (7) Conferimenti in natura — descrizione dei beni conferiti e relazione di stima ex art. 2343 c.c.; (8) Sistema di amministrazione e controllo — tradizionale, monistico o dualistico, con nomina degli organi per il primo esercizio; (9) Durata — termine di durata della società (o «a tempo indeterminato»); (10) Spese di costituzione — stima delle spese a carico della S.p.A. ex art. 2328 n. 12 c.c. Il riferimento a forms-legal.com come supporto per la preparazione della bozza è indicato nel documento. Lo statuto, parte integrante dell'atto costitutivo, deve disciplinare almeno: modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee ordinarie ex art. 2364 c.c. e straordinarie ex art. 2365 c.c.; quorum costitutivi e deliberativi; poteri del consiglio di amministrazione e del presidente; durata in carica degli amministratori; modalità di nomina del collegio sindacale; criteri per la distribuzione degli utili ex art. 2433 c.c.; clausole di prelazione e gradimento sulle azioni ex art. 2355-bis c.c.; meccanismi di recesso ex art. 2437 c.c. La redazione attenta dello statuto è fondamentale per la prevenzione di futuri conflitti societari tra gli azionisti e per garantire la stabilità della governance nel lungo periodo.
Come compilare il tuo Atto Costitutivo di S.p.A.
Per compilare correttamente la bozza dell'Atto Costitutivo di S.p.A. in Italia e prepararla per la redazione notarile, seguire questi passaggi: (1) Raccogliere i dati dei soci fondatori — documento d'identità valido, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; (2) Scegliere la denominazione — verificare che la denominazione prescelta non sia già utilizzata da altra S.p.A. iscritta al Registro Imprese (ricerca su registroimprese.it); la denominazione deve contenere «S.p.A.» (art. 2326 c.c.); (3) Definire l'oggetto sociale — descrivere con precisione l'attività imprenditoriale, evitando oggetti eccessivamente generici che potrebbero essere disattesi dal Registro Imprese; (4) Determinare il capitale — indicare l'ammontare del capitale sottoscritto (minimo € 50.000) e la quota versata; preparare la documentazione bancaria (quietanza di versamento del 25% su conto intestato alla società in formazione); (5) Strutturare le azioni — decidere il numero di azioni, il valore nominale o l'assenza di valore nominale, le categorie di azioni con eventuali diritti speciali; (6) Scegliere il sistema di amministrazione — tradizionale (CdA + collegio sindacale), monistico o dualistico; indicare i nominativi dei primi amministratori e sindaci; (7) Predisporre lo statuto — definire le regole di governance: convocazione e svolgimento delle assemblee, poteri del CdA, nomina e revoca degli organi, clausole sulle azioni (gradimento, prelazione ex art. 2355-bis c.c.); (8) Portare la bozza dal notaio — il notaio redigerà l'atto pubblico definitivo e procederà all'iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni (art. 2330 c.c.). Dopo l'iscrizione al Registro Imprese, gli adempimenti successivi necessari per rendere operativa la S.p.A. includono: apertura del conto corrente bancario intestato alla società (con bonifico delle quote di capitale versato dai soci); registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite modello AA7/10 per l'attribuzione della partita IVA; iscrizione all'INPS e all'INAIL dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori; attivazione della PEC societaria obbligatoria ex art. 16 D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009; deposito del bilancio di costituzione e nomina del revisore legale se richiesto. Il notaio rogante cura gli adempimenti relativi all'iscrizione al Registro Imprese e all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto pubblico (imposta di registro in misura fissa € 200).
Requisiti legali per Atto Costitutivo di S.p.A.
La costituzione di una S.p.A. in Italia è disciplinata dagli artt. 2325-2451 del Codice Civile. I requisiti formali essenziali sono: (1) Forma dell'atto pubblico notarile — obbligatoria a pena di nullità ex art. 2328 co. 1 c.c.; non è possibile costituire una S.p.A. con scrittura privata; (2) Capitale minimo — € 50.000 ex art. 2327 c.c.; versamento in denaro di almeno il 25% all'atto della costituzione (art. 2342 c.c.) o 100% se S.p.A. unipersonale; (3) Relazione di stima per conferimenti in natura — esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343 c.c. o revisore legale; (4) Iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni a cura del notaio ex art. 2330 c.c. — dall'iscrizione la S.p.A. acquista personalità giuridica; (5) Nomina degli organi per il primo esercizio — consiglio di amministrazione (o amministratore unico), collegio sindacale (o sindaco unico), revisore legale se richiesto; (6) Adempimenti tributari — richiesta della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (modello AA7/10), comunicazione all'INPS e all'INAIL, attivazione della PEC societaria; (7) Obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate — imposta di registro in misura fissa € 200 ex D.P.R. 131/1986, tassa di concessione governativa ex D.P.R. 641/1972; (8) Assetti organizzativi adeguati — l'organo amministrativo deve adottare assetti adeguati ai sensi dell'art. 2086 co. 2 c.c. e del Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) fin dalla costituzione. Per le S.p.A. che superano determinate soglie dimensionali (fatturato > € 4,4 milioni, totale attivo > € 2,2 milioni, dipendenti > 50 — almeno due soglie su tre per due esercizi consecutivi), è obbligatoria la nomina del collegio sindacale ex art. 2477 c.c. applicato per rinvio e del revisore legale dei conti ex D.Lgs. 39/2010. Per le S.p.A. quotate, si applicano in aggiunta le norme del D.Lgs. 58/1998 (TUF), del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e delle delibere CONSOB in materia di trasparenza e informazione societaria.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo di S.p.A.
Gli errori più frequenti nella costituzione di una S.p.A. in Italia sono: (1) Tentare di costituire la S.p.A. con scrittura privata anziché con atto pubblico notarile — l'atto è nullo ex art. 2328 co. 1 c.c. e non può essere iscritto al Registro Imprese; (2) Versare meno del 25% del capitale in denaro all'atto della costituzione — violazione dell'art. 2342 c.c., che impedisce l'iscrizione al Registro Imprese; (3) Indicare un oggetto sociale eccessivamente generico o vietato dalla legge — il Registro Imprese può rifiutare l'iscrizione; (4) Omettere la relazione di stima per i conferimenti in natura — il conferimento è irregolare ex art. 2343 c.c. e può essere impugnato; (5) Non verificare che la denominazione sociale non coincida con quella di altra società già iscritta — la Camera di Commercio può rifiutare l'iscrizione; (6) Scegliere un sistema di amministrazione e controllo senza comprenderne le implicazioni operative — il sistema dualistico, ad esempio, richiede la separazione tra gestione e sorveglianza che non sempre si addice alle S.p.A. familiari; (7) Omettere l'attribuzione della partita IVA e la comunicazione agli enti previdenziali (INPS, INAIL) entro i termini di legge — comporta sanzioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate; (8) Non adottare fin dalla costituzione assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. — gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per danni in caso di crisi non tempestivamente rilevata. Un errore meno ovvio ma frequente nelle S.p.A. è la redazione di uno statuto non aggiornato alle ultime riforme del diritto societario: la riforma del 2022 (D.Lgs. 19/2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/1151) ha introdotto la possibilità di svolgere assemblee societarie in modalità esclusivamente virtuale, una previsione che lo statuto deve esplicitamente consentire per essere pienamente efficace. Un altro errore frequente nelle S.p.A. costituite da soci stranieri è la mancata verifica della normativa golden power (D.L. 21/2012): qualora la S.p.A. operi in settori strategici (difesa, energia, reti, comunicazioni), la partecipazione di soggetti extra-UE superiore a determinate soglie deve essere preventivamente notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, la mancata pubblicità dell'atto costitutivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (obbligatoria per le S.p.A. ex art. 2330 co. 3 c.c.) o l'omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le società soggette a vigilanza settoriale può rendere irregolare la costituzione e comportare sanzioni amministrative a carico degli amministratori.
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}Domande frequenti
Per costituire una Società per Azioni (S.p.A.) in Italia è necessario un capitale sociale minimo di € 50.000 ai sensi dell'art. 2327 c.c. Al momento della costituzione, i soci fondatori devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro (o il 100% in caso di S.p.A. unipersonale), mentre la parte restante può essere versata entro i termini stabiliti dall'atto costitutivo. I conferimenti diversi dal denaro (beni in natura, crediti) devono essere oggetto di una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. (o, in alternativa, da un revisore legale per le S.p.A. non quotate con azionariato limitato). Il capitale minimo di € 50.000 distingue la S.p.A. dalla S.r.l. (minimo € 10.000) e dalla S.r.l. semplificata (minimo € 1). La S.p.A. è la forma societaria più adatta per operazioni di quotazione in borsa, raccolta di capitali dal pubblico, emissione di obbligazioni e accordi di investimento con fondi di private equity.
La S.p.A. in Italia può adottare tre sistemi di amministrazione e controllo: (1) Sistema tradizionale — organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) + collegio sindacale + eventuale revisore legale dei conti; è il sistema più diffuso e il più collaudato dalla giurisprudenza del Tribunale delle imprese; (2) Sistema monistico — consiglio di amministrazione + comitato per il controllo sulla gestione interno al CdA (modello anglosassone); adatto a S.p.A. con azionariato stabile e rapporti di fiducia tra soci e amministratori; (3) Sistema dualistico — consiglio di gestione (che gestisce la società) + consiglio di sorveglianza (eletto dall'assemblea, che nomina e revoca il consiglio di gestione e approva il bilancio); modello tipico delle grandi banche e assicurazioni italiane post-riforma 2003. La scelta del sistema va indicata nell'atto costitutivo e nello statuto; può essere modificata con delibera assembleare straordinaria, verbale notarile e iscrizione al Registro Imprese ex art. 2436 c.c.
L'art. 2328 c.c. elenca il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo di S.p.A.: (1) cognome e nome o denominazione, data e luogo di nascita o Stato di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza dei soci fondatori; (2) denominazione e comune della sede (con possibili sedi secondarie); (3) attività che costituisce l'oggetto sociale; (4) ammontare del capitale sottoscritto e versato; (5) numero e valore nominale delle azioni (o indicazione che le azioni sono senza valore nominale), con specificazione del numero delle azioni con diritti diversi e dei diritti; (6) valore attribuito ai crediti e ai beni in natura conferiti; (7) norme relative alla ripartizione degli utili; (8) benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; (9) sistema di amministrazione e controllo adottato, numero degli amministratori e sindaci e loro poteri; (10) nominativi degli amministratori e sindaci per il primo esercizio; (11) importo delle spese di costituzione a carico della società; (12) durata della società.
Dopo la stipula dell'atto costitutivo per atto pubblico notarile, il notaio rogante deposita l'atto al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 20 giorni, ai sensi dell'art. 2330 c.c. La Camera di Commercio verifica la regolarità formale dell'atto e procede all'iscrizione, che attribuisce personalità giuridica alla S.p.A. e la rende opponibile ai terzi. Prima dell'iscrizione nel Registro Imprese, la S.p.A. non ha ancora personalità giuridica: delle obbligazioni assunte in nome della società in formazione rispondono solidalmente coloro che le hanno assunte (art. 2331 co. 2 c.c.). Contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese, la S.p.A. ottiene il numero di REA (Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative) presso la Camera di Commercio e deve richiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione della partita IVA tramite modello AA7/10.
La S.p.A. e la S.r.l. sono entrambe società di capitali con responsabilità limitata dei soci, ma presentano differenze significative. Capitalizzazione: la S.p.A. richiede un capitale minimo di € 50.000 (art. 2327 c.c.), la S.r.l. solo € 10.000 (art. 2463 c.c.) o anche € 1 con le regole della S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.). Partecipazione: la S.p.A. emette azioni (titoli trasferibili per girata o per contratto, quotabili in borsa); la S.r.l. ha quote non rappresentate da titoli, trasferibili con atto autenticato e deposito al Registro Imprese. Struttura organizzativa: la S.p.A. ha un apparato societario più complesso (assemblea, CdA, collegio sindacale, revisore); la S.r.l. può essere gestita da un amministratore unico senza obblighi di revisione se non supera i limiti dell'art. 2477 c.c. La S.p.A. è preferibile quando: (a) si prevede la quotazione in un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM Italia/Euronext Growth Milan); (b) si vuole emettere obbligazioni o strumenti finanziari partecipativi; (c) l'azionariato è ampio e diversificato; (d) si vogliono adottare meccanismi di voto speciale (azioni a voto plurimo ex art. 2351 co. 4 c.c.).
I costi per la costituzione di una S.p.A. in Italia sono più elevati rispetto a quelli per la S.r.l., in ragione della maggiore complessità dell'atto pubblico notarile. Le principali voci di costo sono: (1) Onorario notarile — variabile in base al capitale sociale e alla complessità dello statuto; a titolo indicativo, per una S.p.A. con capitale di € 50.000-100.000, l'onorario oscilla tra € 2.000 e € 5.000 oltre IVA e accessori; (2) Imposta di registro — € 200 in misura fissa ex D.P.R. 131/1986; (3) Imposta di bollo — forfettaria, inclusa nell'atto notarile; (4) Diritti di segreteria della Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese — circa € 90-200 a seconda della CCIAA; (5) Tassa di concessione governativa — € 309,87 per le S.p.A. con capitale fino a € 516.456,90 (D.P.R. 641/1972 e successive modificazioni); (6) Relazione di stima del revisore per conferimenti in natura (art. 2343 c.c.) — variabile in base alla natura e al valore dei beni. Le spese di costituzione sono iscrivibili nell'attivo patrimoniale come costi di impianto e ampliamento, ammortizzabili secondo i principi contabili OIC.
Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno obbligatorio nella S.p.A. italiana ai sensi degli artt. 2397-2409-septies c.c. (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo). È composto da almeno tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori legali dei conti (D.Lgs. 39/2010); almeno un sindaco effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali e, se la S.p.A. è tenuta all'auditing, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale (art. 2409-bis c.c.). Le principali funzioni del collegio sindacale sono: (a) vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto; (b) controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal CdA (art. 2403 c.c., con richiamo all'art. 2086 co. 2 c.c. e al D.Lgs. 14/2019); (c) partecipazione alle riunioni di CdA e assemblea; (d) segnalazione al Tribunale delle imprese in caso di gravi irregolarità (art. 2409 c.c., denuncia di gravi irregolarità). Il collegio sindacale può delegare l'incarico di revisione legale a una società di revisione iscritta all'albo Consob/MEF se la S.p.A. supera determinati limiti dimensionali.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Bozza di atto costitutivo per la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) in Italia, da sottoporre al notaio per la redazione dell'atto pubblico e l'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi degli artt. 2462-2463 c.c.
Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.
Modello di atto per il trasferimento di azioni di una Società per Azioni (S.p.A.) mediante girata sul titolo azionario o atto separato con annotazione nel libro soci, ai sensi degli artt. 2355 e 2022 c.c.
Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Verbale che documenta le deliberazioni ordinarie dell'assemblea dei soci di una S.r.l. o S.p.A., quali approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e fissazione dei compensi, ai sensi degli artt. 2364, 2375, 2479 c.c.
Patti Parasociali
Modello professionale di Patti Parasociali per Italia: accordi tra soci su voto, trasferimento di partecipazioni e governance, durata massima 5 anni per le S.p.A. ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., applicabili anche alle S.r.l. ex art. 1322 c.c.