Lettera di Dimissioni dell'Amministratore
artt. 2385, 2475 c.c. — Rinuncia alla carica con adempimenti al Registro Imprese
LETTERA DI DIMISSIONI DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE
[Luogo Dimissioni], [Data Dimissioni]
Mittente: [Amministratore Nome]
Codice fiscale: [Amministratore C F]
Residenza: [Amministratore Residenza]
Destinatario: [Organo Destinatario]
Società: [Societa Denominazione]
Sede: [Societa Sede]
P.IVA/CF: [Societa C F] — REA: [Societa R E A]
PEC: [Societa P E C]
Oggetto: Rinuncia alla carica di [Carica Ricoperta] — ex artt. 2385 e 2475 c.c.
Con la presente, il sottoscritto [Amministratore Nome], codice fiscale [Amministratore C F], comunica formalmente la propria rinuncia alla carica di [Carica Ricoperta] di [Societa Denominazione], con effetto dal [Data Efficacia], ai sensi degli artt. 2385 e 2475 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262).
Motivazione (ove indicata): [Motivazione]
COMPENSO MATURATO
[Posizione Sul Compenso]
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Disponibilità al passaggio delle consegne: [Disponibilita Passaggio]. Il sottoscritto si impegna a restituire i beni sociali in dotazione, a trasmettere le credenziali e la documentazione necessaria al successore, e a cooperare per la continuità operativa della società.
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Si invita la società [Societa Denominazione] a provvedere alla comunicazione della variazione della carica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla ricezione della presente, ai sensi degli artt. 2188-2202 c.c. e del D.P.R. 581/1995, tramite il sistema ComunicaStarweb.
La presente lettera è inviata tramite PEC all'indirizzo [Societa P E C] per garantire data certa ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
Con osservanza,
[Amministratore Nome]
Firma: _________________________
[Luogo Dimissioni], [Data Dimissioni]
Amministratore Dimissionario
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Dimissioni dell'Amministratore?
La Lettera di Dimissioni dell'Amministratore in Italia è l'atto con cui il titolare della carica di amministratore di una S.r.l. o di una S.p.A. rinuncia volontariamente al proprio mandato gestorio. Lo strumento si fonda sull'art. 2385 del Codice Civile per le S.p.A., che disciplina la cessazione degli amministratori, e sull'art. 2475 c.c. per le S.r.l., in tema di amministrazione.
L'art. 2385 c.c. stabilisce che l'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio, altrimenti dal momento in cui la maggioranza si ricostituisce per l'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione va iscritta nel Registro delle Imprese entro trenta giorni a cura del collegio sindacale o, nelle S.r.l., con gli adempimenti pubblicitari previsti. Le dimissioni non esonerano l'amministratore dalle responsabilità maturate durante la gestione.
Lo strumento è impiegato quando l'amministratore intende cessare per disaccordo con i soci sulla strategia, per conflitto di interessi, per ragioni personali o professionali, o per la sopravvenienza di cause di incompatibilità. L'amministratore deve valutare il momento delle dimissioni per non incorrere in una rinuncia intempestiva, potenzialmente fonte di responsabilità verso la società.
La lettera deve identificare l'amministratore dimissionario e la società, dichiarare la rinuncia alla carica, indicarne la decorrenza e le modalità di comunicazione agli organi competenti, e dare atto degli adempimenti pubblicitari. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di verbale di revoca dell'amministratore, nomina dell'amministratore unico, atto costitutivo di S.r.l. e verbale di assemblea ordinaria.
Quando serve Lettera di Dimissioni dell'Amministratore?
La Lettera di Dimissioni dell'Amministratore in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il titolare della carica intende cessare volontariamente il proprio mandato gestorio. Le circostanze tipiche che rendono opportuno o necessario redigere la lettera di dimissioni includono: (1) Disaccordo con i soci sulle strategie aziendali — l'amministratore che non condivide le scelte dei soci ha il diritto di dimettersi, ma deve valutare attentamente il momento per evitare accuse di dimissioni intempestive; (2) Conflitto di interessi — quando l'amministratore si trova in una situazione di conflitto di interessi sistematico che non può essere gestito ai sensi dell'art. 2391 c.c. (S.p.A.) o 2476 co. 9 c.c. (S.r.l.), le dimissioni rappresentano la soluzione più trasparente; (3) Passaggio generazionale — nell'ambito di una riorganizzazione societaria, l'amministratore di prima generazione si dimette per lasciare spazio alla generazione successiva o a un manager esterno; (4) Insorgenza di cause di incompatibilità o decadenza — alcune normative settoriali (banche, assicurazioni, professioni ordinistiche) impongono la cessazione della carica al verificarsi di determinate condizioni; (5) Contestazione della gestione da parte dei soci — quando i soci minacciano una revoca per giusta causa, l'amministratore può preferire le dimissioni per evitare il rischio di accuse di mala gestio formalizzate in una delibera di revoca. Un'ulteriore situazione ricorrente è il caso di amministratori unici di S.r.l. che hanno assunto la carica a titolo provvisorio per permettere alla società di operare in attesa della nomina del gestore definitivo: le dimissioni dell'amministratore provvisorio devono avvenire con tempestività e in forma scritta via PEC per non ostacolare la continuità operativa della società. Analogamente, nei concordati preventivi e nelle procedure di composizione negoziata della crisi ex D.Lgs. 14/2019, l'amministratore può essere tenuto a dimettersi contestualmente alla nomina di un commissario giudiziale o di un gestore della crisi, circostanza che richiede la redazione di una lettera di dimissioni precisa e completa di tutti gli adempimenti post-cessazione.
Cosa includere nel tuo Lettera di Dimissioni dell'Amministratore
La Lettera di Dimissioni dell'Amministratore in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valida ed efficace: (1) Identificazione del mittente — nome, cognome, codice fiscale dell'amministratore dimissionario; (2) Identificazione della società — denominazione, sede legale, codice fiscale, numero REA; (3) Oggetto — dichiarazione esplicita di rinuncia alla carica di amministratore (unico, consigliere delegato, presidente del CdA, membro del CdA, ecc.); (4) Data di efficacia delle dimissioni — indicare la data dalla quale la rinuncia produce effetti; se lo statuto prevede un termine di preavviso, indicare anche questo; (5) Comunicazione all'organo competente — la lettera deve essere indirizzata all'assemblea dei soci (per S.r.l. e S.p.A. unipersonale) o al consiglio di amministrazione (per S.p.A. pluripersonale) per assicurare la corretta ricezione; (6) Posizione sul compenso — dichiarazione riguardante il compenso maturato fino alla data delle dimissioni: richiesta di pagamento, rinuncia parziale o totale; (7) Richiesta di adempimenti pubblicitari — invito alla società a provvedere alla comunicazione al Registro Imprese entro 30 giorni; (8) Disponibilità al passaggio delle consegne — impegno a cooperare con il successore per la continuità operativa. Sul sito forms-legal.com è disponibile il modello personalizzabile per la lettera di dimissioni dell'amministratore conforme al diritto italiano. Oltre a questi elementi obbligatori, una lettera di dimissioni ben redatta dovrebbe includere: una sezione che descrive lo stato corrente delle principali attività gestionali e dei procedimenti in corso (contratti in fase di negoziazione, controversie giudiziali pendenti, scadenze fiscali imminenti); un elenco dei beni societari in dotazione all'amministratore (laptop, telefono aziendale, carta di credito societaria, sigilli) da restituire al momento del passaggio di consegne; l'indicazione delle credenziali e degli accessi ai sistemi informatici aziendali, ai portali bancari e alle piattaforme di comunicazione istituzionale (PEC, portale Agenzia delle Entrate) da trasferire al successore; e una clausola di riservatezza che ribadisce gli obblighi di segretezza sulle informazioni societarie acquisite durante il mandato, che permangono anche dopo la cessazione della carica ai sensi dell'art. 1751-bis c.c. e del D.Lgs. 63/2018 (segreto commerciale).
Come compilare il tuo Lettera di Dimissioni dell'Amministratore
Per compilare correttamente la Lettera di Dimissioni dell'Amministratore in Italia, seguire questi passaggi operativi: (1) Verificare le previsioni statutarie — leggere lo statuto della società per identificare: i termini di preavviso eventualmente previsti, l'organo destinatario della comunicazione (assemblea, CdA), le modalità di comunicazione (PEC, raccomandata A/R); (2) Scegliere la data di efficacia — la data delle dimissioni determina il periodo di mandato effettivo e il compenso maturato; scegliere una data che consenta alla società di procedere alla sostituzione senza urgenza eccessiva; (3) Redigere la lettera — indicare con precisione la carica da cui ci si dimette (amministratore unico, consigliere delegato, presidente del CdA), la data di efficacia e la posizione sul compenso; (4) Trasmettere tramite PEC — per garantire data certa alla comunicazione, inviare la lettera firmata tramite PEC all'indirizzo PEC della società e/o degli altri amministratori; (5) Conservare la ricevuta di consegna PEC — costituisce prova della data e dell'ora di ricezione; (6) Verificare l'adempimento degli obblighi pubblicitari — controllare che la società depositi la variazione al Registro Imprese entro 30 giorni; in caso di inerzia della società, l'ex amministratore può provvedere autonomamente depositando una comunicazione di cessazione tramite un professionista abilitato; (7) Procedere al passaggio delle consegne — restituire i beni sociali in dotazione, trasferire le password degli account aziendali, predisporre una relazione di passaggio dettagliata per il successore. In fase di compilazione del modello disponibile su forms-legal.com, prestare attenzione alla sezione relativa alla posizione sul compenso: il diritto al compenso dell'amministratore è disciplinato dall'art. 2389 c.c. per le S.p.A. e dall'art. 2479 co. 2 n. 3 c.c. per le S.r.l. (rimesso alla decisione dell'assemblea dei soci); se il compenso non è stato fissato dall'assemblea nella delibera di nomina, l'ex amministratore dovrà agire in giudizio per ottenerne la determinazione equitativa da parte del Tribunale. Per evitare future incertezze e contenziosi, è preferibile che la lettera di dimissioni contenga una sezione specifica con la quantificazione precisa del compenso maturato fino alla data di efficacia delle dimissioni e la richiesta esplicita di liquidazione entro un termine determinato (solitamente 30 giorni dalla ricezione della lettera).
Requisiti legali per Lettera di Dimissioni dell'Amministratore
La rinuncia alla carica di amministratore di S.r.l. o S.p.A. in Italia è disciplinata dagli artt. 2385 (S.p.A.) e 2475 c.c. (S.r.l.) con richiamo ai principi del mandato (art. 1725 c.c.). La comunicazione delle dimissioni deve essere indirizzata all'organo sociale competente (assemblea per le S.r.l., CdA o assemblea per le S.p.A.) e non richiede la forma scritta ad substantiam, ma è fortemente raccomandata la forma scritta con PEC per garantire data certa ex D.Lgs. 82/2005. La variazione della carica deve essere comunicata al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento, ai sensi degli artt. 2188-2202 c.c. e del D.P.R. 581/1995, tramite ComunicaStarweb con firma digitale del legale rappresentante della società o di un professionista abilitato; la mancata comunicazione espone la società a sanzioni della Camera di Commercio. L'amministratore dimissionario rimane responsabile verso la società ex art. 2392 c.c. (S.p.A.) o art. 2476 c.c. (S.r.l.) per i danni causati durante il mandato, con prescrizione quinquennale dalla cessazione della carica. Il principio di prorogatio officii comporta che l'amministratore dimissionario rimanga in carica per il compimento degli atti urgenti e non differibili fino alla nomina del successore, se la sua assenza priverebbe la società dell'organo amministrativo necessario per il normale funzionamento ex art. 2386 c.c. (richiamato per la S.r.l.). L'art. 2386 c.c. per le S.p.A. prevede la cooptazione: se vengono a mancare uno o più amministratori (per dimissioni, decadenza o morte) e il CdA conserva la maggioranza dei membri, gli altri consiglieri provvedono con delibera a sostituire il membro mancante, con nomina che viene ratificata dalla prima assemblea utile. Nelle S.r.l. senza CdA (con unico amministratore), le dimissioni dell'amministratore unico rendono la società priva di organo gestorio: il codice non prevede la cooptazione e occorre una convocazione urgente dell'assemblea dei soci per la nomina del successore; fino alla nomina, il principio di prorogatio si applica per gli atti non procrastinabili in applicazione dei principi generali sull'organo di gestione delle persone giuridiche.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Dimissioni dell'Amministratore
Gli errori più frequenti nelle dimissioni dell'amministratore di S.r.l. o S.p.A. in Italia sono: (1) Comunicare le dimissioni verbalmente o per email ordinaria — la mancanza di data certa può dare origine a contestazioni sulla decorrenza della cessazione della carica; usare sempre la PEC; (2) Dimettersi in un momento critico per la società (chiusura bilancio, scadenza di obbligazioni rilevanti) senza sufficiente preavviso — può configurare responsabilità per dimissioni intempestive ex art. 1725 c.c.; (3) Non verificare l'adempimento degli obblighi pubblicitari al Registro Imprese — se la società non deposita la variazione entro 30 giorni, l'ex amministratore potrebbe continuare a risultare in carica nei confronti dei terzi, esponendosi a responsabilità indebite; (4) Non regolare la posizione sul compenso maturato — in assenza di una clausola esplicita, possono insorgere controversie sul diritto al compenso per il periodo di mandato effettivo; (5) Trascurare il passaggio delle consegne — la mancata restituzione puntuale e integrale di beni sociali, credenziali o documentazione aziendale può configurare inadempimento degli obblighi fondamentali del mandatario ex art. 1713 c.c.; (6) Non distinguere tra dimissioni proprie e revoca — l'amministratore che riceve una proposta di revoca dovrebbe valutare con il proprio legale le convenienze rispettive (indennizzo da revoca senza giusta causa vs. eventuale responsabilità da dimissioni intempestive); (7) Omettere di verificare la continuità delle procure e dei mandati conferiti dall'amministratore dimissionario — i soggetti con procura rilasciata dall'amministratore cessato devono essere informati e le procure eventualmente ratificate o revocate dal nuovo amministratore. Un errore grave e sottovalutato riguarda le dimissioni di un amministratore di S.p.A. con poteri di firma sui conti correnti bancari: se i poteri di firma non vengono revocati tempestivamente dalla banca dopo le dimissioni, l'ex amministratore potrebbe in teoria continuare a operare sul conto, con potenziali responsabilità penali per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o per abuso di firma. La società deve pertanto comunicare tempestivamente alle banche e agli istituti di credito con cui ha rapporti la cessazione dei poteri di firma dell'amministratore dimissionario, allegando una copia certificata dell'iscrizione della variazione al Registro Imprese. Infine, in sede di dimissioni in prossimità della scadenza del termine per il deposito del bilancio di esercizio ex art. 2478-bis c.c. (S.r.l.) o art. 2364 c.c. (S.p.A.), l'ex amministratore deve chiarire nella lettera di dimissioni se intende procedere all'approvazione del bilancio in qualità di amministratore prorogato oppure se lascia tale incombenza al successore nominato dall'assemblea.
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Forms Legal. (2026). Lettera di Dimissioni dell'Amministratore (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/lettera-dimissioni-amministratore
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}Domande frequenti
Le dimissioni dell'amministratore di S.r.l. o S.p.A. in Italia prendono la forma della rinuncia alla carica, disciplinata dall'art. 2385 c.c. per la S.p.A. (con richiamo applicato analogicamente alla S.r.l.) e dall'art. 2475 co. 6 c.c. per la S.r.l. Per dimettersi, l'amministratore deve: (1) Redigere una comunicazione scritta di rinuncia alla carica (lettera di dimissioni), indirizzata all'organo sociale competente — nel caso di S.r.l., all'assemblea dei soci o agli altri soci; nel caso di S.p.A., al consiglio di amministrazione o all'assemblea; (2) Indicare la data dalla quale le dimissioni hanno effetto — di norma il giorno stesso della comunicazione, salvo diversa indicazione nello statuto o nella lettera; (3) Depositare la comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R con avviso di ricevimento, per garantire data certa ex D.Lgs. 82/2005; (4) Provvedere, insieme alla società, agli adempimenti al Registro Imprese — la variazione della carica deve essere comunicata alla Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento (art. 2188 ss. c.c. e D.P.R. 581/1995). L'amministratore dimissionario rimane in carica, con i poteri ordinari, fino alla nomina del successore se la sua assenza priverebbe la società dell'organo amministrativo necessario (prorogatio officii nel sistema tradizionale delle S.p.A.).
Le dimissioni e la revoca dell'amministratore di S.r.l. o S.p.A. producono entrambe la cessazione della carica, ma con meccanismi e responsabilità diverse. Le dimissioni sono un atto unilaterale dell'amministratore: è l'amministratore che decide liberamente di rinunciare alla carica, comunicandolo alla società. La rinuncia è disciplinata dall'art. 2385 c.c. per la S.p.A. (con richiamo alla disciplina del mandato, art. 1722 n. 2 c.c.). Se l'amministratore si dimette senza giusta causa, può essere tenuto al risarcimento del danno causato alla società per l'improvvisa mancanza dell'organo gestorio. La revoca è invece un atto della società (assemblea dei soci per la S.r.l. ex art. 2479 co. 2 n. 2 c.c.; assemblea o CdA per la S.p.A. ex art. 2383 c.c.) che rimuove l'amministratore contro la sua volontà. Per la S.p.A., l'art. 2383 co. 3 c.c. prevede che l'amministratore revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno. Per la S.r.l., l'art. 2476 co. 1 c.c. consente ai soci di revocare l'amministratore con o senza giusta causa, con diritto al risarcimento del danno in assenza di giusta causa.
Sì. L'amministratore dimissionario di S.r.l. o S.p.A. in Italia rimane esposto a responsabilità per gli atti compiuti durante il proprio mandato, anche dopo la cessazione della carica. La responsabilità degli amministratori verso la società è disciplinata dall'art. 2392 c.c. per la S.p.A. e dall'art. 2476 c.c. per la S.r.l. L'azione di responsabilità verso la società si prescrive in 5 anni dalla cessazione della carica. L'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c. per la S.p.A.) si prescrive in 5 anni dal momento in cui il danno si è manifestato o poteva essere rilevato. L'ex amministratore risponde in solido con i successori per i danni causati durante la propria gestione che si producono effetti anche in epoca successiva. Particolari aree di rischio residuo includono: (a) irregolarità contabili o fiscali non emerse al momento delle dimissioni; (b) violazioni del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) per omessa adozione di assetti adeguati; (c) omesso versamento di contributi INPS o imposte durante la gestione; (d) danni da delibere adottate durante il mandato e rivelatesi dannose in seguito.
Dopo le dimissioni dell'amministratore di S.r.l. o S.p.A. in Italia, la società deve provvedere alla comunicazione della variazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dall'evento, ai sensi degli artt. 2188-2202 c.c. e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento del Registro Imprese). La comunicazione avviene telematicamente tramite il sistema ComunicaStarweb, a cura del legale rappresentante della società o di un professionista abilitato (commercialista, notaio), con firma digitale. Alla comunicazione devono essere allegati: (a) la lettera di dimissioni dell'amministratore; (b) il verbale dell'assemblea che prende atto delle dimissioni e nomina il nuovo amministratore (se già disponibile); (c) l'eventuale accettazione della carica del nuovo amministratore. Se la società nomina contestualmente un nuovo amministratore, la comunicazione può comprendere sia la cancellazione del vecchio che l'iscrizione del nuovo. La mancata comunicazione al Registro Imprese entro i termini espone la società a sanzioni amministrative della Camera di Commercio.
In linea di principio, l'amministratore di S.r.l. o S.p.A. in Italia può dimettersi in qualsiasi momento, poiché la rinuncia alla carica è un atto unilaterale che non richiede il consenso della società. Tuttavia, lo statuto può prevedere un termine di preavviso — solitamente 30-60 giorni — durante il quale l'amministratore continua a svolgere le proprie funzioni ordinarie, per consentire alla società di provvedere alla propria sostituzione. Se l'amministratore si dimette in un momento critico per la società — durante una crisi finanziaria, in prossimità dell'approvazione del bilancio, durante una trattativa commerciale rilevante — e la sua assenza causa un danno alla società, l'art. 1725 c.c. (mandato) prevede che il mandatario/amministratore risponda del danno causato dalla rinuncia intempestiva. Il concetto di dimissioni «intempestive» è stato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali delle imprese: le dimissioni sono considerate intempestive quando avvengono in un momento in cui la società non può provvedere all'immediata sostituzione senza subire un pregiudizio concreto e verificabile. L'amministratore che vuole dimettersi in modo prudente dovrebbe: comunicare le dimissioni con congruo preavviso, continuare a svolgere le funzioni ordinarie fino alla nomina del successore, e cooperare attivamente nel passaggio delle consegne.
Le dimissioni dell'amministratore unico di S.r.l. in Italia hanno effetti particolarmente rilevanti perché privano immediatamente la società del proprio organo gestorio e rappresentativo. L'art. 2475 co. 6 c.c. e l'art. 2385 c.c. (analogicamente applicato) prevedono che l'amministratore unico dimissionario rimanga in carica per il compimento degli atti urgenti e non differibili fino alla nomina del successore — questo è il principio della prorogatio officii. L'assemblea dei soci della S.r.l. deve essere convocata entro un termine ragionevole per nominare il nuovo amministratore. Se l'assemblea non viene convocata o non riesce a nominare il nuovo amministratore, ciascun socio ha il diritto di chiedere al Tribunale la nomina giudiziale dell'organo amministrativo ex art. 2487 c.c. (in relazione alla nomina del liquidatore, applicabile per analogia) o ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità (per la S.p.A.). Le dimissioni dell'unico amministratore impongono inoltre la verifica della continuità operativa: i contratti bancari, i mandati professionali, le procure conferite dall'amministratore dimissionario potrebbero necessitare di aggiornamento o conferma da parte del nuovo organo amministrativo.
La lettera di dimissioni dell'amministratore di S.r.l. o S.p.A. in Italia dovrebbe chiarire la posizione dell'amministratore in merito al compenso maturato fino alla data delle dimissioni. Il compenso degli amministratori è determinato dall'atto di nomina o dall'assemblea dei soci (art. 2389 c.c. per la S.p.A.; art. 2479 co. 2 c.c. per la S.r.l.) e matura proporzionalmente per il periodo di effettivo svolgimento della carica. Nella lettera di dimissioni, l'amministratore può: (a) richiedere il pagamento integrale del compenso maturato fino alla data delle dimissioni; (b) rinunciare a parte o a tutto il compenso residuo, con espressa clausola di rinuncia; (c) dichiarare di non avere nulla a pretendere dalla società a titolo di compenso e rimborso spese. In assenza di una clausola esplicita, la società è tenuta a corrispondere il compenso proporzionale al periodo di carica effettivo. Il compenso dell'amministratore è un credito privilegiato nella procedura di liquidazione della società ex art. 2492 c.c. L'amministratore che rinuncia al compenso effettua una donazione indiretta alla società: se l'importo è significativo, la rinuncia potrebbe essere soggetta all'imposta sulle donazioni ex D.Lgs. 346/1990.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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