Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Codice Civile artt. 2364, 2375, 2479, 2479-bis c.c.; art. 2366 c.c. (convocazione)
Intestazione
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
[Denominazione Sociale]
Sede legale: [Sede Legale]
Partita IVA / C.F.: [Partita Iva] – REA: [Numero Rea]
Tipo di società: [Tipo Societa]
Capitale sociale deliberato: € [Capitale Deliberato]
Convocazione e Composizione dell'Assemblea
CONVOCAZIONE E COMPOSIZIONE
L'anno [Data Assemblea], alle ore [Ora Inizio], presso [Luogo Riunione], si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci (per la S.r.l.: ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis del Codice Civile; per la S.p.A.: ai sensi degli artt. 2363 e 2364 c.c.) di [Denominazione Sociale].
Modalità di convocazione: [Modalita Convocazione]. Data invio convocazione: [Data Convocazione].
Presenti all'assemblea:
[Elenco Soci]
Totale capitale rappresentato: [Totale Capitale Rappresentato]. Quorum costitutivo raggiunto: [Quorum Costitutivo Raggiunto].
Assume la presidenza dell'assemblea il sig. [Presidente Assemblea], il quale constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita.
Il presidente nomina segretario verbalizzante il sig. [Segretario Verbalizzante], che accetta.
Ordine del Giorno e Delibere
ORDINE DEL GIORNO
Il presidente dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno:
[Punti Ordine Giorno]
DELIBERE ADOTTATE
Dopo ampia discussione, l'assemblea, con votazione [Tipo Votazione], delibera quanto segue:
[Delibere Adottate]
Deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio necessario: [Deposito Registro Imprese] (termini ex artt. 2435 e 2478-bis c.c. — entro 30 giorni dalla delibera, tramite ComunicaStarweb con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005).
Chiusura
CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA
Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore [Ora Chiusura].
Il presente verbale, letto e approvato dai presenti, viene sottoscritto a [Luogo Sottoscrizione], in data [Data Sottoscrizione].
Il verbale sarà trascritto nel Libro delle adunanze e deliberazioni dei soci (art. 2478 c.c. per S.r.l.; art. 2421 c.c. per S.p.A.) e conservato presso la sede sociale.
Il Presidente dell'Assemblea
________________
Signature
Il Segretario Verbalizzante
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci?
Il Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci in Italia è il documento che attesta lo svolgimento e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di una S.r.l. o di una S.p.A. La materia è disciplinata dagli artt. 2364, 2375 e 2479 del Codice Civile, con l'art. 2366 c.c. sulla convocazione; l'art. 2375 detta i requisiti del verbale.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo statuto: per la S.p.A., l'art. 2364 c.c. indica l'approvazione del bilancio, la nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, la determinazione dei compensi; per la S.r.l., l'art. 2479 c.c. riserva ai soci le decisioni di maggiore rilievo, con le forme previste dallo statuto. Il verbale, redatto ex art. 2375 c.c., deve dare conto della regolare costituzione dell'assemblea, dell'identità dei partecipanti, delle modalità e dei risultati delle votazioni, e consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; va trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Lo strumento è necessario ogni volta che la società deve formalizzare le decisioni dell'assemblea ordinaria, conservandone la prova e rendendole opponibili ai soci assenti o dissenzienti e ai terzi. L'occasione più frequente è l'approvazione del bilancio di esercizio, da deliberare entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio.
Il verbale deve contenere l'intestazione societaria, la data e il luogo, l'ordine del giorno, la verifica della regolare costituzione, lo svolgimento della discussione, l'esito delle votazioni e le deliberazioni adottate, con le sottoscrizioni del presidente e del segretario. Alcune deliberazioni comportano il deposito al Registro delle Imprese. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di verbale di approvazione del bilancio, statuto di S.r.l., statuto di S.p.A. e nomina di institore/procuratore.
Quando serve Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci?
Il Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci in Italia è necessario ogni qualvolta la S.r.l. o la S.p.A. deve formalizzare giuridicamente le decisioni adottate nell'ambito dell'assemblea ordinaria, conservandone la prova e rendendola opponibile ai soci dissenzienti, assenti e ai terzi. Le occasioni più frequenti sono le seguenti. La prima e più ricorrente è l'approvazione del bilancio di esercizio: la S.r.l. e la S.p.A. sono obbligate a convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 c.c.), prorogabili a 180 giorni nei casi previsti dallo statuto quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'impresa (es. redazione del bilancio consolidato). Il verbale è lo strumento formale con cui si dà atto dell'avvenuta approvazione del bilancio, che deve poi essere depositato al Registro Imprese entro 30 giorni (artt. 2435 e 2478-bis c.c.) tramite la piattaforma ComunicaStarweb con firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005). La seconda occasione tipica è la nomina del nuovo organo di amministrazione: alla scadenza del mandato degli amministratori — solitamente triennale per la S.p.A. (art. 2383 c.c.) e a tempo indeterminato o per la durata indicata nell'atto costitutivo per la S.r.l. (art. 2475 c.c.) — l'assemblea ordinaria nomina i nuovi amministratori con delibera da iscrivere nel Registro Imprese entro 30 giorni. La terza occasione è la revoca degli amministratori in corso di mandato: la S.p.A. può revocare gli amministratori in qualsiasi momento con delibera assembleare (art. 2383 co. 3 c.c.), salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa; per la S.r.l. si applica il regime dell'art. 2476 c.c. La quarta occasione è la nomina del collegio sindacale o del revisore legale quando la S.r.l. supera per il secondo esercizio consecutivo i limiti di cui all'art. 2477 c.c. (totale attivo o ricavi superiori a 4 milioni di euro, o più di 20 dipendenti medi), diventando obbligatoria la nomina del controllo. La quinta occasione è la delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori (artt. 2393 c.c. per S.p.A. e 2476 c.c. per S.r.l.) quando i soci ritengano che gli amministratori abbiano cagionato danni alla società con la propria gestione. Il verbale di approvazione del bilancio (documento correlato it-verbale-approvazione-bilancio) è spesso l'occasione nella quale si adottano anche delibere complementari.
Cosa includere nel tuo Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Il Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci in Italia deve contenere elementi essenziali per la sua validità formale, la trascrizione nei libri sociali e il deposito al Registro Imprese. Il modello di forms-legal.com guida nella compilazione di ciascun elemento con riferimento agli artt. 2364, 2366, 2375, 2479 e 2479-bis c.c. e agli obblighi di deposito tramite la piattaforma ComunicaStarweb con firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005). Il primo elemento è l'intestazione societaria: denominazione sociale completa con tipo giuridico (S.r.l. o S.p.A.), sede legale con Comune e Provincia, partita IVA, codice fiscale e numero REA della Camera di Commercio competente, riferimento esatto al registro sociale su cui il verbale è trascritto (libro adunanze e deliberazioni n. X, verbale n. Y, anno ZZZZ). Il secondo elemento è la sezione di apertura: data, ora di inizio della riunione, luogo (presenza fisica con indirizzo, oppure videoconferenza con piattaforma indicata, oppure modalità mista); modalità di convocazione — avviso inviato con PEC o raccomandata con data di invio, oppure dichiarazione di assemblea totalitaria ex art. 2479-bis c.c. o art. 2366 co. 4 c.c. in caso di presenza di tutti i soci senza formale convocazione. Il terzo elemento è l'elenco dei presenti: per la S.r.l., nome e cognome di ciascun socio (o nome del rappresentante con procura in allegato), valore nominale della quota in euro e percentuale del capitale rappresentato; per la S.p.A., nome dell'azionista, numero di azioni ordinarie e privilegiate e percentuale del capitale; verifica espressa del raggiungimento del quorum costitutivo con le percentuali e i riferimenti all'art. 2479-bis c.c. o all'art. 2368 c.c. e allo statuto. Il quarto elemento è l'elezione del presidente e la nomina del segretario verbalizzante (art. 2375 c.c. per S.p.A., applicato per analogia alla S.r.l.). Il quinto elemento è la trattazione di ciascun punto dell'ordine del giorno: illustrazione del presidente o degli amministratori, discussione con resoconto degli interventi, messa ai voti, proclamazione del risultato (voti favorevoli, contrari, astenuti con indicazione di quote o azioni rappresentate e percentuale). Il sesto elemento è il testo integrale di ciascuna delibera. Il settimo elemento è la chiusura: ora di chiusura, firme originali del presidente e del segretario verbalizzante, eventuali allegati (bilancio approvato, perizie, procure).
Come compilare il tuo Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Il Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci in Italia si compila rispecchiando con fedeltà lo svolgimento effettivo della riunione, nella sequenza temporale dei fatti e rispettando la struttura formale richiesta dalla prassi notarile e dal Registro Imprese. Come primo passo, prima della riunione: predisporre l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno e inviarlo ai soci con raccomandata A/R o PEC almeno 8 giorni prima (S.r.l., art. 2479-bis c.c.) o 15 giorni prima (S.p.A. non quotata, art. 2366 c.c.), conservando la prova dell'avvenuta notifica per allegarla al verbale. Come secondo passo, all'apertura della riunione: inserire nel verbale data, ora di inizio, luogo e modalità di svolgimento; richiamare l'avviso di convocazione con data di invio; verificare e registrare l'elenco completo dei presenti o rappresentati con le rispettive quote o azioni; calcolare il quorum costitutivo e dichiararne il raggiungimento; procedere all'elezione del presidente e alla nomina del segretario. Come terzo passo, durante la trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno: riportare la presentazione del punto da parte del presidente o degli amministratori; registrare gli interventi principali dei soci (non necesariamente trascrizione integrale, ma resoconto adeguato); riportare il risultato della votazione in modo preciso (unanimità oppure voti favorevoli, contrari, astenuti con le relative percentuali di capitale). Come quarto passo, redigere il testo integrale di ciascuna delibera in modo chiaro, preciso e non ambiguo: la delibera deve contenere tutti gli elementi necessari per la sua esecuzione senza rinvii a documenti non allegati. Come quinto passo, alla chiusura: registrare l'ora di chiusura della riunione, far firmare il verbale dal presidente e dal segretario verbalizzante, allegare i documenti richiamati (bilancio approvato, relazione degli amministratori, relazione del sindaco). Come sesto passo, entro 30 giorni dalla riunione: trascrivere il verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni; procedere al deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio tramite ComunicaStarweb con firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005) per le delibere soggette a pubblicità legale (nomina amministratori, bilancio, nomina revisore).
Requisiti legali per Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Il Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci in Italia è soggetto a una serie di requisiti legali inderogabili stabiliti dal Codice Civile e dalla normativa complementare in materia societaria. Il primo requisito riguarda la convocazione: per la S.r.l., l'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno 8 giorni prima della riunione con raccomandata o PEC, salvo diversa previsione dello statuto (art. 2479-bis c.c.); per la S.p.A. non quotata, l'avviso deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano indicato dallo statuto (art. 2366 c.c.); per le S.p.A. quotate in borsa, il termine minimo è di 30 giorni (art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, TUF). Il mancato rispetto dei termini di convocazione espone le delibere all'impugnazione da parte dei soci assenti entro 90 giorni (art. 2377 co. 6 c.c.). Il secondo requisito riguarda i quorum: per la S.r.l., il quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria è pari alla metà più uno del capitale sociale salvo diversa previsione statutaria (art. 2479-bis co. 3 c.c.); per la S.p.A. in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei voti espressi dalle azioni intervenute in assemblea (art. 2368 co. 1 c.c.); in seconda convocazione per la S.p.A., qualunque sia la parte di capitale rappresentata, con la maggioranza dei presenti. Il terzo requisito è la trascrizione: il verbale deve essere iscritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dei soci (S.r.l., art. 2478 c.c.) o degli azionisti (S.p.A., art. 2421 co. 1 n. 1 c.c.) a cura dell'organo amministrativo entro i termini previsti dallo statuto. Il quarto requisito è il deposito al Registro Imprese: le delibere soggette a pubblicità legale (nomina degli amministratori, approvazione del bilancio, nomina di sindaci e revisore) devono essere depositate entro 30 giorni dalla riunione ai sensi degli artt. 2435 e 2478-bis c.c.; il mancato deposito nel termine comporta le sanzioni pecuniarie dell'art. 2630 c.c. Il quinto requisito riguarda il termine di impugnazione delle delibere: le delibere annullabili (art. 2377 c.c.) possono essere impugnate entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o dalla trascrizione nel libro sociale; le delibere nulle (art. 2379 c.c.) per oggetto impossibile o illecito, assenza di verbale o convocazione sono impugnabili senza termine. Sul piano fiscale, il verbale in forma cartacea è soggetto all'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) nella misura vigente per scrittura privata; il deposito telematico al Registro Imprese è soggetto ai diritti di segreteria camerali.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Il Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci in Italia presenta errori ricorrenti che compromettono la validità delle delibere adottate o espongono la società e gli amministratori a sanzioni. Il primo errore è non rispettare i termini e le modalità di convocazione: inviare l'avviso di convocazione meno di 8 giorni prima (S.r.l., art. 2479-bis c.c.) o meno di 15 giorni prima (S.p.A., art. 2366 c.c.) rende le delibere impugnabili dai soci assenti entro 90 giorni ex art. 2377 c.c. o art. 2479-ter c.c. Conservare la prova della data di spedizione dell'avviso (ricevuta di spedizione PEC o raccomandata A/R) è essenziale per difendere la validità della convocazione. Il secondo errore è non verificare il quorum costitutivo prima di aprire la riunione: se i soci presenti o rappresentati non raggiungono il quorum previsto dalla legge o dallo statuto, nessuna delibera valida può essere adottata; in tal caso occorre procedere alla seconda convocazione (se prevista dallo statuto) o sciogliere la riunione e riconvocarla. Il terzo errore è verbalizzare solo il dispositivo della delibera omettendo il resoconto della discussione: in caso di impugnazione, la mancanza di motivazione nel verbale rende più difficile la difesa della delibera davanti al Tribunale. Il quarto errore è non far firmare il verbale da entrambi il presidente e il segretario verbalizzante (art. 2375 c.c.): il verbale privo della doppia firma è formalmente incompleto e potenzialmente impugnabile. Il quinto errore è non depositare al Registro Imprese della Camera di Commercio le delibere soggette a pubblicità legale (nomina degli amministratori, bilancio approvato, nomina del revisore) entro 30 giorni dalla riunione: la violazione comporta le sanzioni pecuniarie dell'art. 2630 c.c. applicabili a ciascun amministratore. Il sesto errore è confondere le materie di competenza dell'assemblea ordinaria con quelle dell'assemblea straordinaria: le modifiche dello statuto sociale, l'aumento o la riduzione del capitale, la trasformazione o la fusione della società richiedono la forma pubblica notarile ai sensi degli artt. 2436 c.c. e non possono essere deliberate in forma di semplice scrittura privata. Il settimo errore è tenere l'assemblea in modalità telematica o videoconferenza senza che lo statuto sociale preveda espressamente tale possibilità: in assenza di una clausola statutaria specifica, i soci assenti dalla sede fisica possono contestare la validità delle delibere adottate.
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Forms Legal. (2026). Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/verbale-assemblea-ordinaria-soci
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}Domande frequenti
L'assemblea ordinaria dei soci di una S.r.l. in Italia delibera sulle materie riservate dalla legge e dallo statuto ai soci, ai sensi dell'art. 2479 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Le materie obbligatoriamente riservate ai soci ex art. 2479 co. 2 c.c. comprendono: approvazione del bilancio di esercizio (art. 2478-bis c.c.) entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; nomina e revoca degli amministratori (art. 2475 c.c.) e, se previsto, dell'organo di controllo (art. 2477 c.c.); nomina del revisore legale (art. 2477 c.c.); determinazione dei compensi degli amministratori; delibera sulla responsabilita degli amministratori (art. 2476 c.c.); modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 2479 co. 2 n. 4 c.c.), richiedendo pero la forma notarile; decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci o di specifiche materie riservate dallo statuto. Le materie non riservate per legge o statuto possono essere delegate agli amministratori. Per la S.p.A., le competenze dell'assemblea ordinaria sono elencate all'art. 2364 c.c. e includono, oltre alle materie analoghe a quelle della S.r.l., anche l'autorizzazione alle azioni di responsabilita contro gli amministratori, l'approvazione del piano di acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.) e altre materie previste dallo statuto.
La convocazione dell'assemblea dei soci di una S.r.l. in Italia e disciplinata dall'art. 2479-bis c.c. e dallo statuto sociale. La convocazione avviene mediante avviso scritto (lettera raccomandata o PEC) inviato ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che lo statuto preveda un termine diverso. L'avviso di convocazione deve indicare: la data, l'ora e il luogo della riunione (in presenza o in modalita telematica se previsto dallo statuto); l'ordine del giorno con i punti da trattare. Per la convocazione dell'assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie, la legge e la prassi prevedono termini e formalita piu rigorosi. Se tutti i soci sono presenti o rappresentati e nessuno si oppone alla trattazione, l'assemblea puo validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione (assemblea totalitaria, art. 2366 co. 4 c.c. applicato per analogia). Per la S.p.A., la convocazione e disciplinata dall'art. 2366 c.c. e per le societa non quotate richiede la pubblicazione dell'avviso almeno 15 giorni prima dell'assemblea in Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano indicato dallo statuto; per le societa quotate si applicano le norme del TUF (D.Lgs. 58/1998) con termini di almeno 30 giorni (art. 125-bis TUF). Il mancato rispetto delle formalita di convocazione puo determinare l'impugnazione delle delibere assembleari da parte dei soci assenti (art. 2377 c.c. per S.p.A.; art. 2479-ter c.c. per S.r.l.).
Il quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria di una S.r.l. in Italia e disciplinato dall'art. 2479-bis c.c. e dallo statuto. Per l'assemblea ordinaria, la delibera e valida con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta del capitale sociale (quorum deliberativo del 50% piu uno), salvo che lo statuto preveda una maggioranza diversa. In seconda convocazione (se prevista dallo statuto), il quorum deliberativo si riduce tipicamente alla maggioranza relativa dei presenti. Per le decisioni che richiedono il metodo assembleare (art. 2479-bis c.c.), il quorum costitutivo e di almeno il 30% del capitale sociale (se non diversamente stabilito dallo statuto), e il quorum deliberativo e pari alla meta piu uno dei voti espressi. Per la S.p.A., l'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni rappresentate in assemblea (art. 2368 co. 1 c.c.); in seconda convocazione, la delibera e valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo statuto puo prevedere quorum rafforzati per determinate materie (es. nomina e revoca degli amministratori con voto di lista ex TUF per le societa quotate). Le delibere assembleari non conformi ai quorum previsti dalla legge o dallo statuto possono essere impugnate dai soci dissenzienti entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese (art. 2377 co. 6 c.c.) o dalla trascrizione nel libro delle adunanze.
Il verbale di assemblea ordinaria di una S.r.l. o S.p.A. in Italia deve essere depositato al Registro Imprese della Camera di Commercio solo quando ha per oggetto materie che la legge assoggetta a pubblicita legale. Le delibere assembleari ordinarie che non modificano i dati iscritti nel Registro Imprese (es. approvazione del bilancio, senza nomina di nuovi amministratori) non richiedono il deposito del verbale, ma solo il deposito del bilancio approvato entro 30 giorni (art. 2435 c.c. per S.p.A.; art. 2478-bis c.c. per S.r.l.). Le delibere che invece comportano variazioni di dati iscritti nel Registro Imprese devono essere comunicate alla Camera di Commercio: nomina o revoca degli amministratori (art. 2383 co. 4 c.c. per S.p.A.; art. 2475 c.c. per S.r.l.), con iscrizione entro 30 giorni; nomina del collegio sindacale (art. 2400 co. 1 c.c.) e del revisore legale, con iscrizione entro 30 giorni; altri adempimenti previsti dalla legge. La comunicazione avviene tramite pratica telematica sulla piattaforma ComunicaStarweb con firma digitale qualificata (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale). Il mancato deposito nei termini comporta le sanzioni dell'art. 2630 c.c. Per i verbali di assemblea straordinaria che modificano lo statuto, e sempre richiesta la forma notarile e l'iscrizione nel Registro Imprese (art. 2436 c.c.).
L'impugnazione di una delibera assembleare di S.r.l. in Italia e disciplinata dall'art. 2479-ter c.c., mentre per la S.p.A. si applicano gli artt. 2377-2379-ter c.c. Le delibere invalide si distinguono in annullabili e nulle. Sono annullabili le delibere non conformi alla legge o allo statuto, che non siano gia nulle (art. 2377 co. 1 c.c.): il termine per l'impugnazione e di 90 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze. Sono nulle le delibere aventi oggetto impossibile o illecito, le delibere non convocate, quelle prive di verbale e quelle che modificano l'oggetto sociale con attivita illecite (art. 2379 c.c.): l'azione di nullita e imprescrittibile. La legittimazione all'impugnazione spetta ai soci assenti, dissenzienti o astenuti (per le delibere annullabili); per le delibere nulle, qualsiasi socio puo impugnare. L'impugnazione si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui la societa ha sede, in composizione collegiale. Il giudice puo sospendere l'esecuzione della delibera impugnata in via cautelare ai sensi dell'art. 2378 co. 3 c.c. Per la S.r.l., le delibere dei soci possono essere impugnate anche con arbitrato se lo statuto prevede la clausola compromissoria societaria (D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37). Sentenza che accerta la nullita o pronuncia l'annullamento della delibera ha effetti retroattivi ed e opponibile ai terzi in buona fede solo nei limiti previsti dall'art. 2377 co. 7 c.c.
Si, la S.r.l. in Italia puo tenere l'assemblea in videoconferenza o con altri strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che lo statuto o il regolamento assembleare lo preveda espressamente. Dal 2020, l'art. 106 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 27/2020 e prorogato da successive normative di emergenza COVID-19) ha introdotto e consolidato le assemblee in modalita mista o esclusivamente a distanza anche per le societa che non lo prevedevano nello statuto. Dopo la fine dell'emergenza, molte societa hanno modificato il proprio statuto per introdurre permanentemente la possibilita di assemblee telematiche. Per le assemblee in videoconferenza, lo statuto deve stabilire: le modalita di convocazione (con indicazione delle piattaforme ammesse e delle procedure di accesso); i requisiti tecnici minimi per garantire la partecipazione attiva dei soci; le modalita di identificazione dei partecipanti; le procedure di votazione (a distanza o con meccanismi di voto elettronico). Il verbale dell'assemblea telematica deve indicare le modalita di svolgimento della riunione, attestare l'identita dei partecipanti, verbalizzare gli interventi e le votazioni. Per la S.p.A., la possibilita di assemblee in videoconferenza era gia prevista dall'art. 2370 co. 4 c.c. se consentita dallo statuto. L'assemblea mista (parte in presenza, parte in videoconferenza) e ammessa se lo statuto lo prevede, con il luogo della riunione coincidente con quello dove si trova il presidente o il notaio verbalizzante.
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