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Statuto di S.p.A.

Statuto di S.p.A.

Codice Civile artt. 2328-2451; D.Lgs. 14/2019 art. 2086 co. 2 c.c.

Intestazione

STATUTO SOCIALE

della [Denominazione Spa]

ai sensi degli artt. 2325-2451 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

NOTA: il presente statuto e una bozza preparatoria da sottoporre al notaio incaricato della stipula dell'atto pubblico di costituzione ai sensi dell'art. 2328 c.c. Tutte le modifiche al testo devono essere concordate con il notaio rogante prima della firma.

Art. 1 — Denominazione

Art. 1 — DENOMINAZIONE

E costituita la societa per azioni denominata: [Denominazione Spa]

Art. 2 — Sede

Art. 2 — SEDE

La societa ha sede legale nel Comune di [Comune Sede Spa]. La sede puo essere trasferita in qualsiasi localita del territorio nazionale con semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessita di modifica dello statuto. Il consiglio di amministrazione puo istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze anche all'estero.

Art. 3 — Oggetto Sociale

Art. 3 — OGGETTO SOCIALE

[Oggetto Sociale Spa]

La societa puo compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonche assumere interessenze o partecipazioni in altre societa o imprese, sempre che tali attivita siano strumentali e non prevalenti rispetto all'attivita principale.

Art. 4 — Durata

Art. 4 — DURATA

La durata della societa e: [Durata Spa].

Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Spa]

Art. 5 — Capitale Sociale e Azioni

Art. 5 — CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale e fissato in euro [Capitale Sociale Spa], suddiviso in n. [Numero Azioni] azioni del valore nominale unitario di euro [Valore Nominale Azione] ciascuna.

Alla costituzione deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro ai sensi dell'art. 2342 co. 2 c.c. In caso di costituzione unipersonale, il capitale deve essere interamente versato.

Categorie speciali di azioni previste: [Categorie Azioni].

[Descrizione Categorie]

Art. 9 — Amministrazione

Art. 9 — SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La societa adotta il sistema di amministrazione e controllo: [Sistema Governance]

Struttura dell'organo amministrativo: [Struttura Cda]

Durata in carica degli amministratori: [Durata Cda] esercizi, con possibilita di rielezione. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria (art. 2383 c.c.) e revocabili in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383 co. 3 c.c.).

Il consiglio di amministrazione e investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'assemblea riserva a se le materie di cui all'art. 2364 c.c. Gli amministratori devono predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 co. 2 c.c. e del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa).

Art. 11 — Controllo

Art. 11 — COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Il controllo sulla gestione e affidato al Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 2397 c.c.). Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2403 c.c.

La revisione legale dei conti e affidata a un revisore legale esterno o a una societa di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010, nominati dall'assemblea su proposta del Collegio Sindacale.

Clausole di Governance

CLAUSOLE DI GOVERNANCE

Clausola di gradimento (art. 2355-bis c.c.): [Clausola Gradimento Spa]

Diritto di prelazione: [Clausola Prelazione Spa]

Clausola compromissoria societaria (D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37): [Clausola Arbitrale Spa]

Esercizio Sociale

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il [Esercizi Sociale Spa]. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c. e presentarlo all'assemblea ordinaria entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (prorogabili a 180 giorni in casi particolari ex art. 2364 co. 2 c.c.). L'utile netto e soggetto alla riserva legale del 5% sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.).

Luogo e Data

LUOGO E DATA DI STIPULA

[Luogo Costituzione Spa], [Data Costituzione Spa]

I Soci Fondatori:

Firma: _________________________ Codice fiscale: _________________________

Firma: _________________________ Codice fiscale: _________________________

Il presente statuto e stato redatto con il supporto del modello di forms-legal.com ed e destinato alla stipula dell'atto pubblico di costituzione ai sensi dell'art. 2328 c.c. davanti al notaio incaricato, con successiva iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni (art. 2330 c.c.).

Socio Fondatore

________________

Signature

Notaio Rogante (per autenticazione)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Statuto di S.p.A.?

Lo Statuto di S.p.A. in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2328, 2380, 2397 c.c.; D.Lgs. 14/2019 art. 2086 c.c. Definiscono la denominazione, l'oggetto sociale, il capitale, la gestione e le regole di cessione tra soci.

La Società per Azioni è la forma societaria riservata alle imprese di grandi dimensioni, alle società quotate in Borsa Italiana o su altri mercati regolamentati (Euronext Milan, EXM), ai gruppi bancari e assicurativi soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia e IVASS, alle SIM, SGR e SICAV soggetti alla vigilanza della CONSOB ai sensi del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), e a tutte le imprese che intendono raccogliere capitale di rischio dal pubblico mediante offerta pubblica di azioni. Il capitale sociale minimo è di euro 50.000 (art. 2327 c.c.), con versamento di almeno il 25% alla costituzione in denaro (art. 2342 c.c.); in caso di costituzione unilaterale (S.p.A. unipersonale), l'intero capitale deve essere versato contestualmente.

Il capitale è suddiviso in azioni (art. 2346 c.c.), che possono avere valore nominale o essere prive di valore nominale. Lo statuto deve indicare il numero delle azioni emesse, le eventuali categorie speciali (azioni privilegiate, azioni di risparmio per le società quotate ex artt. 145-147 TUF, azioni a voto plurimo ex art. 2351 co. 4 c.c. per le non quotate) e i diritti connessi. La S.p.A. può emettere anche obbligazioni (artt. 2410-2420-ter c.c.) e strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, ultimo comma, c.c.).

Il sistema di governance è scelto dai fondatori tra tre modelli: il sistema tradizionale (consiglio di amministrazione + collegio sindacale, artt. 2380-bis ss. e 2397 ss. c.c.), il sistema monistico (consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione, art. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) e il sistema dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza, artt. 2409-octies ss. c.c.). Per tutte le S.p.A., il collegio sindacale è sempre obbligatorio nel sistema tradizionale (art. 2397 c.c.), a differenza della S.r.l., per cui la nomina del sindaco è facoltativa al di sotto delle soglie dimensionali dell'art. 2477 c.c.

Dal 2019, l'art. 2086, co. 2, c.c. — novellato dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — CCII) — impone all'imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e adottare senza indugio le misure necessarie. Il modello di forms-legal.com è la bozza preparatoria dello statuto che i fondatori portano dal notaio di fiducia per la stipula dell'atto pubblico.

Quando serve Statuto di S.p.A.?

Lo Statuto di S.p.A. in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui uno o più imprenditori o investitori intendono costituire una società per azioni o modificare le regole di funzionamento di una S.p.A. già esistente. La redazione o l'aggiornamento dello statuto è richiesto nei seguenti scenari principali.

Costituzione di una nuova S.p.A. La prima redazione dello statuto avviene contestualmente alla costituzione della società: i fondatori devono predisporre il testo completo prima di presentarsi dal notaio rogante. Lo statuto è necessario anche quando l'attività svolta impone per legge la forma della S.p.A.: è il caso delle banche (art. 14 D.Lgs. 385/1993 — TUB), delle compagnie di assicurazione (D.Lgs. 209/2005 — Codice delle Assicurazioni Private), delle SIM, SGR e SICAV (artt. 19 ss. TUF), e delle imprese di investimento.

Quotazione in Borsa. Lo statuto deve essere adeguato alle norme del TUF, ai regolamenti CONSOB (es. Regolamento Emittenti) e al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana per le società quotate: è necessario introdurre norme specifiche sulla convocazione dell'assemblea (art. 125-bis TUF, termine minimo 21 giorni), sull'intervento in assemblea tramite intermediari, sul voto per corrispondenza o elettronico, sulla trasparenza degli assetti proprietari e dei patti parasociali (artt. 122-124 TUF).

Trasformazione di S.r.l. in S.p.A. Quando una S.r.l. ha superato determinati livelli dimensionali o intende accedere ai mercati borsistici, la trasformazione in S.p.A. (artt. 2498-2500-novies c.c.) richiede la redazione di un nuovo statuto conforme alle norme sulla S.p.A.

Ristrutturazione della governance. La modifica del sistema di amministrazione e controllo (da tradizionale a monistico o dualistico), l'introduzione di categorie speciali di azioni (art. 2348 c.c.), di clausole di gradimento (art. 2355-bis c.c.), di voto plurimo (art. 2351, co. 4, c.c.) o di clausola compromissoria (artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003), l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 14/2019 sugli assetti adeguati e sugli obblighi di early warning richiedono tutte la modifica statutaria con delibera dell'assemblea straordinaria, forma notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2436 c.c.).

Ingresso di investitori istituzionali o di private equity. I fondi di investimento richiedono l'inserimento nello statuto di clausole specifiche a protezione del loro investimento: preferenze liquidatorie, clausole anti-dilution, diritti di tag-along e drag-along (anche se tradizionalmente previsti in patti parasociali ex art. 2341-bis c.c.), voto plurimo a favore dei fondatori.

Cosa includere nel tuo Statuto di S.p.A.

Lo Statuto di S.p.A. in Italia deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2328 c.c. e può essere integrato con clausole facoltative per la governance. La loro corretta redazione è fondamentale per la validità dell'atto costitutivo e per il buon funzionamento della società.

Menzioni obbligatorie ex art. 2328 c.c. La denominazione sociale (deve contenere le parole «società per azioni» o la sigla «S.p.A.»). Il Comune della sede legale; successivi trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso Comune non richiedono modifica statutaria. L'oggetto sociale, che deve essere determinato e lecito: una descrizione troppo generica (es. «qualsiasi attività commerciale») può rendere invalidi gli atti compiuti al di fuori dell'oggetto (ultra vires), anche se la giurisprudenza ha progressivamente ridotto l'operatività di questo principio dopo la riforma del 2004. Il capitale sociale (minimo € 50.000) e la suddivisione in azioni; valore nominale delle azioni o menzione che le azioni sono senza valore nominale (art. 2346 c.c.). Il numero e le eventuali categorie di azioni emesse (art. 2348 c.c.) con i diritti connessi; per ciascuna categoria: diritti di voto, diritti patrimoniali (priorità nella distribuzione degli utili, precedenza nel rimborso del capitale), vincoli alla circolazione. L'ammontare del capitale versato alla costituzione (almeno 25%, art. 2342 c.c.); in caso di conferimenti in natura, la relazione di stima del perito nominato dal Tribunale ex art. 2343 c.c. Le norme sulla ripartizione degli utili e sulla riserva legale obbligatoria (5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento del 20% del capitale, art. 2430 c.c.). Il numero degli amministratori o il consiglio di amministrazione e i loro poteri. Il sistema di amministrazione e controllo prescelto: tradizionale, monistico o dualistico. La durata della società (o menzione che è a tempo indeterminato).

Clausole facoltative di governance rilevanti. Clausole di gradimento e prelazione sulle azioni (art. 2355-bis c.c.): limitano o condizionano la libera circolazione delle azioni per preservare la compagine azionaria; devono prevedere un obbligo di acquisto entro 180 giorni se l'alienante non ottiene il gradimento, altrimenti la clausola è nulla. Voto plurimo per le S.p.A. non quotate (art. 2351, co. 4, c.c.): le azioni a voto plurimo possono avere fino a tre voti per azione; utili per i fondatori che vogliono mantenere il controllo pur cedendo quote di capitale. Clausola compromissoria societaria (artt. 34-37 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5): devolve le controversie sociali (tra soci, tra soci e società, tra soci e organi) ad arbitri, evitando il contenzioso davanti al Tribunale; particolarmente utile per S.p.A. con azionariato diffuso o internazionale. Assemblea in teleconferenza (art. 106 D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020, ora stabilizzato in varie forme): modalità di partecipazione all'assemblea a distanza. Il modello di forms-legal.com guida i fondatori nella compilazione di ciascun elemento con riferimento agli artt. 2325-2451 c.c. e alla normativa speciale; il modello distingue chiaramente le menzioni obbligatorie da quelle facoltative.

Come compilare il tuo Statuto di S.p.A.

La compilazione dello Statuto di S.p.A. in Italia segue un percorso logico strutturato che il modello di forms-legal.com guida passo per passo. Di seguito le istruzioni pratiche per ciascuna sezione.

Passo 1 — Denominazione, sede e oggetto. Scegliere la denominazione sociale (verificare preventivamente la disponibilità nel Registro delle Imprese tramite il portale Telemaco/InfoCamere); indicare il Comune della sede legale (non l'indirizzo completo, per evitare modifiche statutarie in caso di trasloco interno al Comune); descrivere l'oggetto sociale in modo sufficientemente specifico da delimitare le attività, ma abbastanza ampio da non dover modificare lo statuto a ogni espansione dell'attività.

Passo 2 — Capitale e azioni. Indicare il capitale sociale (almeno € 50.000); scegliere se le azioni hanno valore nominale o no; indicare il numero di azioni emesse; descrivere le eventuali categorie speciali (es. azioni privilegiate, azioni a voto plurimo) con i diritti di ciascuna categoria; indicare l'ammontare versato alla costituzione (minimo 25% del capitale). Se ci sono conferimenti in natura, allegare la relazione di stima del perito ex art. 2343 c.c.

Passo 3 — Sistema di governance. Scegliere il sistema: tradizionale (più diffuso per le S.p.A. di medie dimensioni italiane), monistico (adatto a strutture con azionariato concentrato e orientamento anglosassone) o dualistico (per gruppi bancari e strutture con azionariato istituzionale). Nel sistema tradizionale: indicare il numero di amministratori (minimo 1, raccomandato CdA per S.p.A. con più di un azionista), la durata della carica (massimo 3 esercizi), i poteri di firma; indicare la composizione del collegio sindacale (3 sindaci effettivi + 2 supplenti, iscritti al Registro dei Revisori Legali D.Lgs. 39/2010). Indicare a chi è affidata la revisione legale dei conti (revisore esterno o al collegio sindacale ex art. 2409-bis c.c.).

Passo 4 — Assemblea. Disciplinare le modalità di convocazione (termini, avvisi, mezzi); i quorum costitutivi e deliberativi in prima, seconda e terza convocazione per assemblee ordinarie (art. 2368 c.c.) e straordinarie (art. 2369 c.c.); l'eventuale voto per corrispondenza o elettronico; le modalità di intervento in assemblea dei titolari di azioni nominative o al portatore.

Passo 5 — Clausole facoltative. Valutare se inserire: clausola di gradimento (art. 2355-bis c.c.); voto plurimo (art. 2351 co. 4 c.c.); clausola compromissoria (D.Lgs. 5/2003); norme sui patti parasociali (art. 2341-bis c.c.); disposizioni sulle obbligazioni e sui warrants se già previsti. Prima di portare la bozza dal notaio, fare revisionare il testo da un commercialista o avvocato societario per verificare la coerenza interna e la conformità alle norme inderogabili degli artt. 2328-2451 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Statuto di S.p.A.

Lo Statuto di S.p.A. in Italia presenta errori ricorrenti nella redazione iniziale e nelle successive modifiche, che possono determinare nullità, blocchi al Registro delle Imprese, contenziosi tra soci o inefficienze nella governance.

1. Non usare la forma dell'atto pubblico notarile. Qualsiasi forma diversa dall'atto pubblico notarile rende l'atto costitutivo nullo ai sensi dell'art. 2328 c.c. (forma ad substantiam). La Corte di Cassazione ha confermato che tale nullità è rilevabile d'ufficio anche dopo l'iscrizione.

2. Indicare un capitale inferiore a € 50.000. Il mancato rispetto del capitale minimo ex art. 2327 c.c. impedisce l'iscrizione al Registro delle Imprese e rende nullo l'atto costitutivo.

3. Descrivere l'oggetto sociale in modo generico o troppo restrittivo. Una descrizione generica («qualsiasi attività commerciale») può essere causa di contestazioni sulla validità degli atti ultra vires; una descrizione troppo restrittiva obbliga a modificare lo statuto ogni volta che l'attività si espande, con costi notarili aggiuntivi.

4. Non istituire il collegio sindacale. La S.p.A. non può funzionare legittimamente senza il collegio sindacale (art. 2397 c.c.): l'omissione rende la governance non conforme e può bloccare l'iscrizione al Registro delle Imprese.

5. Omettere la disciplina della revisione legale dei conti. L'art. 2409-bis c.c. impone la revisione legale obbligatoria; la mancanza di una previsione statutaria che regoli a chi è affidata (al collegio sindacale o a un revisore esterno) genera incertezza e può bloccare l'approvazione del bilancio.

6. Non aggiornare lo statuto dopo le riforme legislative. Lo Statuto non aggiornato al D.Lgs. 14/2019 (CCII) per quanto riguarda gli obblighi di assetti adeguati ex art. 2086, co. 2, c.c. espone gli amministratori a responsabilità verso la società e verso i creditori. Lo Statuto non aggiornato al TUF e ai Regolamenti CONSOB per le S.p.A. che si quotano in Borsa comporta l'impossibilità di completare il processo di ammissione.

7. Omettere la clausola compromissoria societaria. Senza la clausola compromissoria ex artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003, le controversie tra soci o tra soci e organi devono essere risolte davanti al Tribunale civile ordinario, con tempi medi di 4-7 anni in primo grado. L'arbitrato societario è più rapido (mediamente 12-18 mesi) e riservato: utile soprattutto per le S.p.A. familiari o con azionariato diffuso.

8. Non prevedere clausole di gradimento o prelazione sulle azioni. Senza clausole che limitino la circolazione delle azioni (art. 2355-bis c.c.), i soci fondatori rischiano di ritrovarsi soci indesiderati (concorrenti, fondi speculativi) senza possibilità di bloccare il trasferimento delle azioni.

9. Non valutare il voto plurimo per le S.p.A. non quotate. Le S.p.A. non quotate possono emettere azioni con voto plurimo fino a tre voti per azione (art. 2351, co. 4, c.c.): questo strumento consente ai fondatori di mantenere il controllo della società pur cedendo a terzi quote significative del capitale, senza ricorrere a patti parasociali.

10. Portare dal notaio uno statuto non verificato da professionisti. Lo statuto redatto senza l'assistenza di un avvocato societario o di un commercialista specializzato può presentare incongruenze interne (clausole incompatibili tra loro), violazioni di norme inderogabili o lacune che si manifesteranno solo in sede di assemblea straordinaria o di modifica successiva. forms-legal.com offre il modello base aggiornato agli artt. 2325-2451 c.c. e al D.Lgs. 14/2019, che può essere poi personalizzato e validato dal professionista.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

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