Statuto di S.p.A.
Codice Civile artt. 2328-2451; D.Lgs. 14/2019 art. 2086 co. 2 c.c.
Intestazione
STATUTO SOCIALE
della [Denominazione Spa]
ai sensi degli artt. 2325-2451 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
NOTA: il presente statuto e una bozza preparatoria da sottoporre al notaio incaricato della stipula dell'atto pubblico di costituzione ai sensi dell'art. 2328 c.c. Tutte le modifiche al testo devono essere concordate con il notaio rogante prima della firma.
Art. 1 — Denominazione
Art. 1 — DENOMINAZIONE
E costituita la societa per azioni denominata: [Denominazione Spa]
Art. 2 — Sede
Art. 2 — SEDE
La societa ha sede legale nel Comune di [Comune Sede Spa]. La sede puo essere trasferita in qualsiasi localita del territorio nazionale con semplice delibera del consiglio di amministrazione, senza necessita di modifica dello statuto. Il consiglio di amministrazione puo istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze anche all'estero.
Art. 3 — Oggetto Sociale
Art. 3 — OGGETTO SOCIALE
[Oggetto Sociale Spa]
La societa puo compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonche assumere interessenze o partecipazioni in altre societa o imprese, sempre che tali attivita siano strumentali e non prevalenti rispetto all'attivita principale.
Art. 4 — Durata
Art. 4 — DURATA
La durata della societa e: [Durata Spa].
Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza Spa]
Art. 5 — Capitale Sociale e Azioni
Art. 5 — CAPITALE SOCIALE E AZIONI
Il capitale sociale e fissato in euro [Capitale Sociale Spa], suddiviso in n. [Numero Azioni] azioni del valore nominale unitario di euro [Valore Nominale Azione] ciascuna.
Alla costituzione deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro ai sensi dell'art. 2342 co. 2 c.c. In caso di costituzione unipersonale, il capitale deve essere interamente versato.
Categorie speciali di azioni previste: [Categorie Azioni].
[Descrizione Categorie]
Art. 9 — Amministrazione
Art. 9 — SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
La societa adotta il sistema di amministrazione e controllo: [Sistema Governance]
Struttura dell'organo amministrativo: [Struttura Cda]
Durata in carica degli amministratori: [Durata Cda] esercizi, con possibilita di rielezione. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria (art. 2383 c.c.) e revocabili in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383 co. 3 c.c.).
Il consiglio di amministrazione e investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'assemblea riserva a se le materie di cui all'art. 2364 c.c. Gli amministratori devono predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 co. 2 c.c. e del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa).
Art. 11 — Controllo
Art. 11 — COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE
Il controllo sulla gestione e affidato al Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 2397 c.c.). Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2403 c.c.
La revisione legale dei conti e affidata a un revisore legale esterno o a una societa di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e del D.Lgs. 39/2010, nominati dall'assemblea su proposta del Collegio Sindacale.
Clausole di Governance
CLAUSOLE DI GOVERNANCE
Clausola di gradimento (art. 2355-bis c.c.): [Clausola Gradimento Spa]
Diritto di prelazione: [Clausola Prelazione Spa]
Clausola compromissoria societaria (D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37): [Clausola Arbitrale Spa]
Esercizio Sociale
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude il [Esercizi Sociale Spa]. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c. e presentarlo all'assemblea ordinaria entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (prorogabili a 180 giorni in casi particolari ex art. 2364 co. 2 c.c.). L'utile netto e soggetto alla riserva legale del 5% sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.).
Luogo e Data
LUOGO E DATA DI STIPULA
[Luogo Costituzione Spa], [Data Costituzione Spa]
I Soci Fondatori:
Firma: _________________________ Codice fiscale: _________________________
Firma: _________________________ Codice fiscale: _________________________
Il presente statuto e stato redatto con il supporto del modello di forms-legal.com ed e destinato alla stipula dell'atto pubblico di costituzione ai sensi dell'art. 2328 c.c. davanti al notaio incaricato, con successiva iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni (art. 2330 c.c.).
Socio Fondatore
________________
Signature
Notaio Rogante (per autenticazione)
________________
Signature
Che cos'è Statuto di S.p.A.?
Lo Statuto di S.p.A. in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2328, 2380, 2397 c.c.; D.Lgs. 14/2019 art. 2086 c.c. Definiscono la denominazione, l'oggetto sociale, il capitale, la gestione e le regole di cessione tra soci.
La Società per Azioni è la forma societaria riservata alle imprese di grandi dimensioni, alle società quotate in Borsa Italiana o su altri mercati regolamentati (Euronext Milan, EXM), ai gruppi bancari e assicurativi soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia e IVASS, alle SIM, SGR e SICAV soggetti alla vigilanza della CONSOB ai sensi del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), e a tutte le imprese che intendono raccogliere capitale di rischio dal pubblico mediante offerta pubblica di azioni. Il capitale sociale minimo è di euro 50.000 (art. 2327 c.c.), con versamento di almeno il 25% alla costituzione in denaro (art. 2342 c.c.); in caso di costituzione unilaterale (S.p.A. unipersonale), l'intero capitale deve essere versato contestualmente.
Il capitale è suddiviso in azioni (art. 2346 c.c.), che possono avere valore nominale o essere prive di valore nominale. Lo statuto deve indicare il numero delle azioni emesse, le eventuali categorie speciali (azioni privilegiate, azioni di risparmio per le società quotate ex artt. 145-147 TUF, azioni a voto plurimo ex art. 2351 co. 4 c.c. per le non quotate) e i diritti connessi. La S.p.A. può emettere anche obbligazioni (artt. 2410-2420-ter c.c.) e strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, ultimo comma, c.c.).
Il sistema di governance è scelto dai fondatori tra tre modelli: il sistema tradizionale (consiglio di amministrazione + collegio sindacale, artt. 2380-bis ss. e 2397 ss. c.c.), il sistema monistico (consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione, art. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) e il sistema dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza, artt. 2409-octies ss. c.c.). Per tutte le S.p.A., il collegio sindacale è sempre obbligatorio nel sistema tradizionale (art. 2397 c.c.), a differenza della S.r.l., per cui la nomina del sindaco è facoltativa al di sotto delle soglie dimensionali dell'art. 2477 c.c.
Dal 2019, l'art. 2086, co. 2, c.c. — novellato dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — CCII) — impone all'imprenditore che opera in forma societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e adottare senza indugio le misure necessarie. Il modello di forms-legal.com è la bozza preparatoria dello statuto che i fondatori portano dal notaio di fiducia per la stipula dell'atto pubblico.
Quando serve Statuto di S.p.A.?
Lo Statuto di S.p.A. in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui uno o più imprenditori o investitori intendono costituire una società per azioni o modificare le regole di funzionamento di una S.p.A. già esistente. La redazione o l'aggiornamento dello statuto è richiesto nei seguenti scenari principali.
Costituzione di una nuova S.p.A. La prima redazione dello statuto avviene contestualmente alla costituzione della società: i fondatori devono predisporre il testo completo prima di presentarsi dal notaio rogante. Lo statuto è necessario anche quando l'attività svolta impone per legge la forma della S.p.A.: è il caso delle banche (art. 14 D.Lgs. 385/1993 — TUB), delle compagnie di assicurazione (D.Lgs. 209/2005 — Codice delle Assicurazioni Private), delle SIM, SGR e SICAV (artt. 19 ss. TUF), e delle imprese di investimento.
Quotazione in Borsa. Lo statuto deve essere adeguato alle norme del TUF, ai regolamenti CONSOB (es. Regolamento Emittenti) e al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana per le società quotate: è necessario introdurre norme specifiche sulla convocazione dell'assemblea (art. 125-bis TUF, termine minimo 21 giorni), sull'intervento in assemblea tramite intermediari, sul voto per corrispondenza o elettronico, sulla trasparenza degli assetti proprietari e dei patti parasociali (artt. 122-124 TUF).
Trasformazione di S.r.l. in S.p.A. Quando una S.r.l. ha superato determinati livelli dimensionali o intende accedere ai mercati borsistici, la trasformazione in S.p.A. (artt. 2498-2500-novies c.c.) richiede la redazione di un nuovo statuto conforme alle norme sulla S.p.A.
Ristrutturazione della governance. La modifica del sistema di amministrazione e controllo (da tradizionale a monistico o dualistico), l'introduzione di categorie speciali di azioni (art. 2348 c.c.), di clausole di gradimento (art. 2355-bis c.c.), di voto plurimo (art. 2351, co. 4, c.c.) o di clausola compromissoria (artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003), l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 14/2019 sugli assetti adeguati e sugli obblighi di early warning richiedono tutte la modifica statutaria con delibera dell'assemblea straordinaria, forma notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2436 c.c.).
Ingresso di investitori istituzionali o di private equity. I fondi di investimento richiedono l'inserimento nello statuto di clausole specifiche a protezione del loro investimento: preferenze liquidatorie, clausole anti-dilution, diritti di tag-along e drag-along (anche se tradizionalmente previsti in patti parasociali ex art. 2341-bis c.c.), voto plurimo a favore dei fondatori.
Cosa includere nel tuo Statuto di S.p.A.
Lo Statuto di S.p.A. in Italia deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2328 c.c. e può essere integrato con clausole facoltative per la governance. La loro corretta redazione è fondamentale per la validità dell'atto costitutivo e per il buon funzionamento della società.
Menzioni obbligatorie ex art. 2328 c.c. La denominazione sociale (deve contenere le parole «società per azioni» o la sigla «S.p.A.»). Il Comune della sede legale; successivi trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso Comune non richiedono modifica statutaria. L'oggetto sociale, che deve essere determinato e lecito: una descrizione troppo generica (es. «qualsiasi attività commerciale») può rendere invalidi gli atti compiuti al di fuori dell'oggetto (ultra vires), anche se la giurisprudenza ha progressivamente ridotto l'operatività di questo principio dopo la riforma del 2004. Il capitale sociale (minimo € 50.000) e la suddivisione in azioni; valore nominale delle azioni o menzione che le azioni sono senza valore nominale (art. 2346 c.c.). Il numero e le eventuali categorie di azioni emesse (art. 2348 c.c.) con i diritti connessi; per ciascuna categoria: diritti di voto, diritti patrimoniali (priorità nella distribuzione degli utili, precedenza nel rimborso del capitale), vincoli alla circolazione. L'ammontare del capitale versato alla costituzione (almeno 25%, art. 2342 c.c.); in caso di conferimenti in natura, la relazione di stima del perito nominato dal Tribunale ex art. 2343 c.c. Le norme sulla ripartizione degli utili e sulla riserva legale obbligatoria (5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento del 20% del capitale, art. 2430 c.c.). Il numero degli amministratori o il consiglio di amministrazione e i loro poteri. Il sistema di amministrazione e controllo prescelto: tradizionale, monistico o dualistico. La durata della società (o menzione che è a tempo indeterminato).
Clausole facoltative di governance rilevanti. Clausole di gradimento e prelazione sulle azioni (art. 2355-bis c.c.): limitano o condizionano la libera circolazione delle azioni per preservare la compagine azionaria; devono prevedere un obbligo di acquisto entro 180 giorni se l'alienante non ottiene il gradimento, altrimenti la clausola è nulla. Voto plurimo per le S.p.A. non quotate (art. 2351, co. 4, c.c.): le azioni a voto plurimo possono avere fino a tre voti per azione; utili per i fondatori che vogliono mantenere il controllo pur cedendo quote di capitale. Clausola compromissoria societaria (artt. 34-37 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5): devolve le controversie sociali (tra soci, tra soci e società, tra soci e organi) ad arbitri, evitando il contenzioso davanti al Tribunale; particolarmente utile per S.p.A. con azionariato diffuso o internazionale. Assemblea in teleconferenza (art. 106 D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020, ora stabilizzato in varie forme): modalità di partecipazione all'assemblea a distanza. Il modello di forms-legal.com guida i fondatori nella compilazione di ciascun elemento con riferimento agli artt. 2325-2451 c.c. e alla normativa speciale; il modello distingue chiaramente le menzioni obbligatorie da quelle facoltative.
Come compilare il tuo Statuto di S.p.A.
La compilazione dello Statuto di S.p.A. in Italia segue un percorso logico strutturato che il modello di forms-legal.com guida passo per passo. Di seguito le istruzioni pratiche per ciascuna sezione.
Passo 1 — Denominazione, sede e oggetto. Scegliere la denominazione sociale (verificare preventivamente la disponibilità nel Registro delle Imprese tramite il portale Telemaco/InfoCamere); indicare il Comune della sede legale (non l'indirizzo completo, per evitare modifiche statutarie in caso di trasloco interno al Comune); descrivere l'oggetto sociale in modo sufficientemente specifico da delimitare le attività, ma abbastanza ampio da non dover modificare lo statuto a ogni espansione dell'attività.
Passo 2 — Capitale e azioni. Indicare il capitale sociale (almeno € 50.000); scegliere se le azioni hanno valore nominale o no; indicare il numero di azioni emesse; descrivere le eventuali categorie speciali (es. azioni privilegiate, azioni a voto plurimo) con i diritti di ciascuna categoria; indicare l'ammontare versato alla costituzione (minimo 25% del capitale). Se ci sono conferimenti in natura, allegare la relazione di stima del perito ex art. 2343 c.c.
Passo 3 — Sistema di governance. Scegliere il sistema: tradizionale (più diffuso per le S.p.A. di medie dimensioni italiane), monistico (adatto a strutture con azionariato concentrato e orientamento anglosassone) o dualistico (per gruppi bancari e strutture con azionariato istituzionale). Nel sistema tradizionale: indicare il numero di amministratori (minimo 1, raccomandato CdA per S.p.A. con più di un azionista), la durata della carica (massimo 3 esercizi), i poteri di firma; indicare la composizione del collegio sindacale (3 sindaci effettivi + 2 supplenti, iscritti al Registro dei Revisori Legali D.Lgs. 39/2010). Indicare a chi è affidata la revisione legale dei conti (revisore esterno o al collegio sindacale ex art. 2409-bis c.c.).
Passo 4 — Assemblea. Disciplinare le modalità di convocazione (termini, avvisi, mezzi); i quorum costitutivi e deliberativi in prima, seconda e terza convocazione per assemblee ordinarie (art. 2368 c.c.) e straordinarie (art. 2369 c.c.); l'eventuale voto per corrispondenza o elettronico; le modalità di intervento in assemblea dei titolari di azioni nominative o al portatore.
Passo 5 — Clausole facoltative. Valutare se inserire: clausola di gradimento (art. 2355-bis c.c.); voto plurimo (art. 2351 co. 4 c.c.); clausola compromissoria (D.Lgs. 5/2003); norme sui patti parasociali (art. 2341-bis c.c.); disposizioni sulle obbligazioni e sui warrants se già previsti. Prima di portare la bozza dal notaio, fare revisionare il testo da un commercialista o avvocato societario per verificare la coerenza interna e la conformità alle norme inderogabili degli artt. 2328-2451 c.c.
Requisiti legali per Statuto di S.p.A.
Lo Statuto di S.p.A. in Italia è soggetto ai seguenti requisiti di legge inderogabili che determinano la validità dell'atto costitutivo e la regolarità del funzionamento della società.
Forma pubblica notarile obbligatoria. L'art. 2328 c.c. impone che l'atto costitutivo e lo statuto della S.p.A. siano redatti per atto pubblico notarile a pena di nullità assoluta. Non è ammessa la scrittura privata, neanche autenticata: la forma pubblica è requisito ad substantiam. La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 12302/2020, ha ribadito che l'invalidità dell'atto costitutivo per difetto di forma pubblica notarile ex art. 2328 c.c. è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'iscrizione e non si sana con il comportamento concludente delle parti.
Iscrizione nel Registro delle Imprese. Il notaio rogante deposita l'atto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente entro 20 giorni dalla stipula (art. 2330 c.c.). Prima dell'iscrizione, la società non acquista personalità giuridica e chi agisce in suo nome risponde illimitatamente (art. 2331 c.c.).
Capitale minimo e versamento. Capitale sociale minimo € 50.000 (art. 2327 c.c.); versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro alla costituzione presso una banca o intermediario autorizzato (art. 2342 c.c.); versamento integrale in caso di S.p.A. unipersonale. I conferimenti in natura richiedono la relazione di stima giurata del perito nominato dal Tribunale (art. 2343 c.c.).
Collegio sindacale obbligatorio. Le S.p.A. devono sempre nominare il collegio sindacale (art. 2397 c.c.), composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ex art. 2086, co. 2, c.c., e sul corretto esercizio dell'attività di gestione da parte degli amministratori.
Revisione legale dei conti obbligatoria. La revisione legale è sempre obbligatoria per le S.p.A. (art. 2409-bis c.c.); può essere affidata al collegio sindacale (nelle S.p.A. non quotate sotto le soglie dimensionali) o a un revisore legale esterno o a una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali.
Assetti organizzativi adeguati. L'art. 2086, co. 2, c.c. (introdotto dal D.Lgs. 14/2019 — CCII) impone all'organo amministrativo di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione del rilevamento tempestivo dei segnali di crisi. Il mancato adempimento espone gli amministratori a responsabilità verso la società e verso i creditori sociali.
Modifiche statutarie. Tutte le modifiche dello statuto richiedono delibera dell'assemblea straordinaria con forma notarile e deposito al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla delibera (art. 2436 c.c.).
Errori comuni da evitare nel tuo Statuto di S.p.A.
Lo Statuto di S.p.A. in Italia presenta errori ricorrenti nella redazione iniziale e nelle successive modifiche, che possono determinare nullità, blocchi al Registro delle Imprese, contenziosi tra soci o inefficienze nella governance.
1. Non usare la forma dell'atto pubblico notarile. Qualsiasi forma diversa dall'atto pubblico notarile rende l'atto costitutivo nullo ai sensi dell'art. 2328 c.c. (forma ad substantiam). La Corte di Cassazione ha confermato che tale nullità è rilevabile d'ufficio anche dopo l'iscrizione.
2. Indicare un capitale inferiore a € 50.000. Il mancato rispetto del capitale minimo ex art. 2327 c.c. impedisce l'iscrizione al Registro delle Imprese e rende nullo l'atto costitutivo.
3. Descrivere l'oggetto sociale in modo generico o troppo restrittivo. Una descrizione generica («qualsiasi attività commerciale») può essere causa di contestazioni sulla validità degli atti ultra vires; una descrizione troppo restrittiva obbliga a modificare lo statuto ogni volta che l'attività si espande, con costi notarili aggiuntivi.
4. Non istituire il collegio sindacale. La S.p.A. non può funzionare legittimamente senza il collegio sindacale (art. 2397 c.c.): l'omissione rende la governance non conforme e può bloccare l'iscrizione al Registro delle Imprese.
5. Omettere la disciplina della revisione legale dei conti. L'art. 2409-bis c.c. impone la revisione legale obbligatoria; la mancanza di una previsione statutaria che regoli a chi è affidata (al collegio sindacale o a un revisore esterno) genera incertezza e può bloccare l'approvazione del bilancio.
6. Non aggiornare lo statuto dopo le riforme legislative. Lo Statuto non aggiornato al D.Lgs. 14/2019 (CCII) per quanto riguarda gli obblighi di assetti adeguati ex art. 2086, co. 2, c.c. espone gli amministratori a responsabilità verso la società e verso i creditori. Lo Statuto non aggiornato al TUF e ai Regolamenti CONSOB per le S.p.A. che si quotano in Borsa comporta l'impossibilità di completare il processo di ammissione.
7. Omettere la clausola compromissoria societaria. Senza la clausola compromissoria ex artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003, le controversie tra soci o tra soci e organi devono essere risolte davanti al Tribunale civile ordinario, con tempi medi di 4-7 anni in primo grado. L'arbitrato societario è più rapido (mediamente 12-18 mesi) e riservato: utile soprattutto per le S.p.A. familiari o con azionariato diffuso.
8. Non prevedere clausole di gradimento o prelazione sulle azioni. Senza clausole che limitino la circolazione delle azioni (art. 2355-bis c.c.), i soci fondatori rischiano di ritrovarsi soci indesiderati (concorrenti, fondi speculativi) senza possibilità di bloccare il trasferimento delle azioni.
9. Non valutare il voto plurimo per le S.p.A. non quotate. Le S.p.A. non quotate possono emettere azioni con voto plurimo fino a tre voti per azione (art. 2351, co. 4, c.c.): questo strumento consente ai fondatori di mantenere il controllo della società pur cedendo a terzi quote significative del capitale, senza ricorrere a patti parasociali.
10. Portare dal notaio uno statuto non verificato da professionisti. Lo statuto redatto senza l'assistenza di un avvocato societario o di un commercialista specializzato può presentare incongruenze interne (clausole incompatibili tra loro), violazioni di norme inderogabili o lacune che si manifesteranno solo in sede di assemblea straordinaria o di modifica successiva. forms-legal.com offre il modello base aggiornato agli artt. 2325-2451 c.c. e al D.Lgs. 14/2019, che può essere poi personalizzato e validato dal professionista.
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}Domande frequenti
Il capitale minimo per la costituzione di una Società per Azioni (S.p.A.) in Italia è di euro 50.000 ai sensi dell'art. 2327 del Codice Civile. Al momento della costituzione, almeno il 25% dei conferimenti in denaro deve essere depositato presso una banca o versato a un intermediario autorizzato (art. 2342 c.c.), salvo che la costituzione avvenga con atto unilaterale (S.p.A. unipersonale), nel quale caso il capitale deve essere integralmente versato. Il capitale sociale è suddiviso in azioni (art. 2346 c.c.), che possono essere dotate o prive di valore nominale. La S.p.A. è la forma societaria richiesta per le società quotate in Borsa, per i gruppi bancari e assicurativi (vigilanza Banca d'Italia e IVASS) e per le società di grandi dimensioni con azionariato diffuso. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti per atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 2328 c.c. e iscritti nel Registro delle Imprese entro 20 giorni dalla stipula (art. 2330 c.c.) a cura del notaio rogante. Prima dell'iscrizione, la società non può operare come S.p.A. e risponde illimitatamente chi ha agito in suo nome (art. 2331 c.c.).
La S.p.A. in Italia può adottare tre diversi sistemi di amministrazione e controllo, che devono essere indicati nello statuto ai sensi degli artt. 2380-2409-noviesdecies c.c. Il sistema tradizionale (o ordinario), disciplinato dagli artt. 2380-bis ss. c.c., prevede un consiglio di amministrazione (o amministratore unico) con funzioni di gestione e un collegio sindacale con funzioni di controllo (artt. 2397-2409-septies c.c.), con la revisione legale affidata a un revisore esterno o alla società di revisione. Il sistema monistico, disciplinato dagli artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c., concentra in un unico consiglio di amministrazione le funzioni di gestione e di controllo interno tramite un comitato per il controllo sulla gestione composto da consiglieri indipendenti. Il sistema dualistico, disciplinato dagli artt. 2409-octies ss. c.c., separa nettamente la gestione (affidata al consiglio di gestione) dal controllo (affidata al consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea), sul modello tedesco. La scelta del sistema di governance è una delle decisioni più rilevanti nella redazione dello statuto: incide sulla struttura del consiglio, sui compensi, sulle deleghe, sui poteri dell'assemblea (art. 2364 c.c.) e sui rapporti con gli azionisti di minoranza.
Sì, la S.p.A. in Italia può emettere diverse categorie di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., con diritti diversi per ciascuna categoria in ordine alle modalità di distribuzione degli utili (azioni privilegiate nella distribuzione degli utili ex art. 2350 c.c.), al rimborso del capitale in caso di liquidazione (azioni di risparmio o privilegiate ex art. 2351 c.c.), al diritto di voto (azioni prive del diritto di voto, azioni con voto limitato o condizionato, azioni con voto plurimo fino a tre voti per azione ex art. 2351 co. 4 c.c. per le S.p.A. non quotate). Le azioni di risparmio, disciplinate dagli artt. 145-147 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sono previste solo per le società quotate. Lo statuto deve indicare le caratteristiche di ciascuna categoria di azioni e i diritti a esse connessi. Lo statuto può prevedere clausole di gradimento (art. 2355-bis c.c.), prelazione, limitazioni alla circolazione delle azioni per rafforzare la stabilità dell'azionariato. L'emissione di strumenti finanziari partecipativi non qualificabili come azioni è disciplinata dall'art. 2346 ult. co. c.c.
L'assemblea degli azionisti di una S.p.A. in Italia è disciplinata dagli artt. 2363-2379-ter c.c. e si distingue in assemblea ordinaria (art. 2364 c.c.) e assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.). L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il termine previsto dallo statuto (di regola entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 giorni in casi particolari ex art. 2364, co. 2, c.c.) per approvare il bilancio, nominare o revocare gli amministratori, fissarne i compensi, deliberare sulla responsabilità degli amministratori. L'assemblea straordinaria delibera su: modifiche dello statuto, operazioni sul capitale (aumento, riduzione), emissione di obbligazioni convertibili, scissione, fusione, trasformazione, scioglimento. La convocazione avviene mediante avviso pubblicato almeno 15 giorni prima per le società non quotate (art. 2366 c.c.); per le S.p.A. quotate le norme del TUF prevedono termini più stringenti (art. 125-bis TUF: almeno 21 giorni). Il quorum deliberativo varia: in prima convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei presenti (art. 2368 c.c.); lo statuto può prevedere quorum rafforzati, specie per le assemblee straordinarie (art. 2369 c.c.).
La S.p.A. in Italia è sempre obbligata a nominare il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2397 c.c., a differenza della S.r.l. per cui la nomina del sindaco è facoltativa salvo superamento dei limiti dell'art. 2477 c.c. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società con riferimento all'art. 2086, co. 2, c.c. novellato dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale esterno o a una società di revisione iscritta all'albo, salvo che la stessa sia svolta dal collegio sindacale nelle S.p.A. che non ricorrono al mercato del capitale di rischio e non superano i limiti dell'art. 2409-bis c.c. Nelle S.p.A. quotate, la revisione è sempre affidata a società di revisione ai sensi del TUF. Il modello dello Statuto di S.r.l. disponibile su forms-legal.com illustra le analogie e differenze con la S.p.A. per una comparazione tra le due forme societarie.
No, lo statuto di S.p.A. in Italia deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 2328 c.c. Non è possibile costituire una S.p.A. con scrittura privata, neanche autenticata: la forma pubblica notarile è richiesta ad substantiam, ossia a pena di nullità dell'atto costitutivo. Il notaio rogante verifica la conformità dell'atto alle norme di legge inderogabili, riceve le dichiarazioni dei fondatori e deposita l'atto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni dalla stipula (art. 2330 c.c.). Lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo (art. 2328, co. 2, c.c.) e contiene le regole di funzionamento della società. Il modello predisposto da forms-legal.com è una bozza preparatoria di statuto che i fondatori portano dal notaio di fiducia per la stipula dell'atto pubblico, accelerando i tempi di predisposizione e riducendo i costi di consulenza notarile. Tutte le modifiche statutarie successive alla costituzione richiedono anch'esse la forma pubblica notarile (art. 2436 c.c.) con iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni. Lo Statuto di S.r.l. e altri documenti societari correlati sono disponibili su forms-legal.com.
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