Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio
Codice Civile artt. 2423, 2364, 2478-bis; art. 2430 c.c. (riserva legale)
Intestazione
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI / DEGLI AZIONISTI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
ai sensi degli artt. 2423, 2364, 2478-bis del Codice Civile
Societa: [Denominazione Bilancio]
Sede legale: [Sede Legale Bilancio]
[Piva Rea Bilancio]
Tipo: [Tipo Societa Bilancio]
Capitale sociale: euro [Capitale Sociale Bilancio]
Convocazione e Composizione
CONVOCAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA
Il giorno [Data Assemblea Bilancio], alle ore [Ora Assemblea Bilancio], presso [Luogo Assemblea Bilancio], si e riunita l'assemblea ordinaria dei soci / degli azionisti della [Denominazione Bilancio].
Modalita di convocazione: [Modalita Convocazione Bilancio]
Assume la presidenza dell'assemblea il/la [Presidente Assemblea Bilancio].
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il/la [Segretario Bilancio], che provvede alla redazione del presente verbale.
SOCI PRESENTI / AZIONISTI RAPPRESENTATI
[Socio Presente1]
[Socio Presente2]
Totale capitale rappresentato: [Totale Capitale Rappresentato]
Il Presidente constata e dichiara che l'assemblea e validamente costituita ai sensi della legge e dello statuto sociale.
Discussione e Delibera
ORDINE DEL GIORNO — APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Presidente illustra il bilancio di esercizio chiuso al [Esercizio Chiuso Al], composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423 c.c.), con i seguenti dati principali:
- Totale attivo: euro [Totale Attivo]
- Totale passivo e patrimonio netto: euro [Totale Passivo]
- Risultato dell'esercizio: [Risultato Esercizio] — euro [Importo Risultato]
Il Presidente illustra altresi la relazione sulla gestione degli amministratori e, ove presenti, le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, messe a disposizione dei soci nei termini di legge (art. 2429 co. 3 c.c.; art. 2478 co. 2 c.c.).
Si apre la discussione. Nessun socio chiede la parola / [Inserire eventuali interventi dei soci].
DELIBERA
L'assemblea, all'unanimita dei presenti, delibera l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al [Esercizio Chiuso Al] cosi come presentato dagli amministratori, risultante in un [Risultato Esercizio] netto di euro [Importo Risultato].
DESTINAZIONE DELL'UTILE / COPERTURA DELLA PERDITA
Applicando l'art. 2430 c.c. (riserva legale 5% dell'utile netto), l'assemblea delibera la seguente destinazione dell'utile netto:
- A riserva legale (5%): euro [Importo Riserva Legale]
- A riserva facoltativa: euro [Importo Riserva Facoltativa]
- Distribuito come dividendo ai soci: euro [Importo Dividendo]
- Termine di pagamento del dividendo: [Termine Pagamento Dividendo]
Nessun altro punto all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Firme
FIRME
Il Presidente: [Presidente Assemblea Bilancio]
Firma: _________________________
Il Segretario verbalizzante: [Segretario Bilancio]
Firma: _________________________
Il presente verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci (S.r.l.: art. 2478 c.c.) o degli azionisti (S.p.A.: art. 2421 c.c.) e depositato unitamente al bilancio di esercizio al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.; art. 2478-bis c.c.), tramite ComunicaStarweb con firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005).
Presidente dell'Assemblea
________________
Signature
Segretario Verbalizzante
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio?
Il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2423, 2364, 2478-bis c.c.; art. 2430 c.c. (riserva legale).
Sul piano della distinzione fondamentale con gli altri verbali assembleari, il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio e un verbale di assemblea ordinaria (art. 2364 c.c. per la S.p.A.; art. 2478-bis c.c. per la S.r.l.) e non richiede la forma pubblica notarile, a differenza dei verbali di assemblea straordinaria che modificano lo statuto (art. 2375 co. 2 c.c.), per i quali e obbligatoria la presenza del notaio ex art. 2436 c.c. Questo distinguo, chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23218/2016 (Cass. civ., Sez. I), e di fondamentale importanza pratica: il bilancio approvato senza notaio e perfettamente valido, purche trascritto nel libro delle adunanze. Il verbale di approvazione del bilancio e anche lo strumento con cui l'assemblea esercita il proprio controllo sull'operato degli amministratori: l'approvazione del bilancio non equivale pero ad automatica liberazione da responsabilita degli amministratori (Cass. civ., Sez. I, n. 3793/2011). La delibera di approvazione puo essere impugnata dai soci assenti o dissenzienti entro 90 giorni ai sensi dell'art. 2377 c.c. (S.p.A.) o dell'art. 2479-ter c.c. (S.r.l.) se viziata per irregolarita procedurali o per contenuto contrario alla legge o allo statuto.
Quando serve Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio?
Il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio in Italia e necessario ogni anno per ogni S.r.l. e S.p.A., senza eccezioni. L'obbligo di approvazione assembleare del bilancio e previsto dall'art. 2478-bis c.c. (S.r.l.) e dall'art. 2364 co. 1 n. 1 c.c. (S.p.A.) ed e adempiuto entro 120 giorni (o 180 giorni in casi speciali) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le situazioni specifiche in cui la corretta redazione del verbale assume particolare importanza comprendono: anni in cui la societa ha conseguito utili significativi e i soci deliberano la distribuzione di dividendi, con necessita di verifica del rispetto dell'art. 2430 c.c. sulla riserva legale e dell'art. 2433 c.c. sul divieto di distribuzione di utili fittizi; anni in cui la societa ha subito perdite, con necessita di deliberare i provvedimenti di copertura ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c. (S.p.A.) o 2482-bis-2482-ter c.c. (S.r.l.); anni in cui cambiano gli assetti proprietari e nuovi soci entrano per la prima volta all'approvazione del bilancio; anni in cui la societa ha superato i limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo (art. 2477 c.c.) e il bilancio deve essere depositato con la relazione del sindaco o del revisore; ogni esercizio in cui il deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni e essenziale per la correttezza dei dati pubblici (art. 2435 c.c.). Il verbale serve inoltre come prova documentale in eventuali contenziosi tra soci, nei rapporti con istituti di credito (che richiedono il bilancio approvato per la valutazione del merito creditizio) e con l'Agenzia delle Entrate.
Termini cruciali da rispettare nella casistica italiana: la S.r.l. unipersonale i cui unici soci sono persone fisiche e non obbligata a riunirsi in assemblea fisica, potendo adottare le decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ex art. 2479 c.c., purche lo statuto lo consenta — il verbale in tal caso e sostituito dall'atto scritto di approvazione firmato dal socio unico. Per le S.p.A. con sede in Italia che hanno emesso azioni quotate in mercati regolamentati (Borsa Italiana, Euronext Milan), l'approvazione del bilancio deve avvenire nel termine ordinario di 120 giorni e la relazione finanziaria annuale deve essere pubblicata sul sito aziendale almeno 21 giorni prima dell'assemblea ex art. 154-ter D.Lgs. 58/1998 (TUF). Nei procedimenti di concordato preventivo o di composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019), il bilancio approvato e il documento contabile fondamentale che consente al Tribunale di valutare l'esposizione debitoria e il patrimonio della societa: la sua mancanza o irregolarita ritarda l'ammissione alla procedura.
Due ulteriori contesti in cui il verbale di approvazione del bilancio assume rilievo determinante: le operazioni di fusione e scissione societaria (artt. 2501-2506-quater c.c.) richiedono che il bilancio degli ultimi tre esercizi di ciascuna societa partecipante sia approvato e depositato al Registro Imprese. In assenza di bilancio approvato regolarmente, la procedura di fusione non puo essere avviata. Analogamente, per le operazioni di leveraged buy-out (LBO) e management buy-out (MBO), i potenziali acquirenti eseguono la due diligence contabile basandosi sui verbali di approvazione del bilancio degli ultimi 3-5 esercizi. Nei contratti di cessione di partecipazioni societarie, le dichiarazioni e garanzie (representations and warranties) del cedente coprono tipicamente la correttezza e completezza dei bilanci approvati: la Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 23780/2015 ha confermato che il cedente risponde dei danni derivanti da bilanci approvati che non rappresentino fedelmente la situazione patrimoniale della societa, anche quando l'acquirente ha eseguito una due diligence. Per le S.p.A. quotate, la delibera di approvazione del bilancio deve essere comunicata al mercato tramite comunicato stampa diffuso su NIS (Notiziario Informazioni Societarie) o mediante form elettronico su Borsa Italiana entro la giornata dell'assemblea, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 58/1998 (TUF) e del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.
Cosa includere nel tuo Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio
Il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio in Italia deve contenere elementi essenziali per la sua validita e per il deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio. Primo elemento: l'intestazione con denominazione sociale, sede legale, partita IVA, numero REA, data e luogo della riunione assembleare. Secondo elemento: la composizione dell'assemblea o della riunione dei soci, con indicazione dei presenti (nome, quota o numero di azioni), degli assenti giustificati o ingiustificati, della validita del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 2368 c.c. (S.p.A.) o dello statuto (S.r.l.). Terzo elemento: l'identificazione del presidente dell'assemblea e del segretario verbalizzante, con accettazione del mandato. Quarto elemento: la verbalizzazione della discussione sul bilancio di esercizio presentato dagli amministratori, con indicazione dei dati principali (totale attivo, totale passivo, patrimonio netto, risultato dell'esercizio — utile o perdita). Quinto elemento: la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, con indicazione dell'esercizio di riferimento, la data di chiusura e il risultato finale. Sesto elemento: la delibera di destinazione dell'utile netto (o di copertura della perdita): importo destinato a riserva legale (5% art. 2430 c.c.), importo destinato a riserva straordinaria, importo distribuito come dividendo ai soci con indicazione del dividendo unitario per quota o per azione e del termine di pagamento; oppure, in caso di perdita, la delibera di rinvio, riduzione del capitale o scioglimento ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c. Il modello predisposto da forms-legal.com guida nella compilazione di ciascun elemento, con riferimento agli artt. 2423, 2364, 2430, 2435 e 2478-bis c.c.
Un ulteriore elemento di cui si sottovaluta spesso la rilevanza e la clausola sul rinvio del progetto di bilancio: ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c. per la S.p.A. e dell'art. 2478 co. 2 c.c. per la S.r.l., i soci hanno il diritto di ottenere copia del bilancio e della relazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea. La mancata messa a disposizione della documentazione entro il termine minimo costituisce vizio procedimentale che legittima l'impugnazione della delibera. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11770/2015 (Cass. civ., Sez. I), ha confermato che il vizio procedurale nella convocazione o nella messa a disposizione dei documenti comporta l'annullabilita della delibera su domanda dei soci assenti o dissenzienti. Nella delibera di approvazione del bilancio devono altresi essere verbalizzati, ove applicabili: il parere del collegio sindacale ex art. 2429 c.c., la relazione del revisore legale che deve contenere il giudizio senza rilievi, con rilievi, negativo o con impossibilita di esprimere un giudizio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010, e la dichiarazione degli amministratori sulla veridicita e correttezza delle rappresentazioni del bilancio ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) per le societa quotate.
Come compilare il tuo Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio
Il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio in Italia si compila seguendo la sequenza logica degli eventi assembleari. Nella prima sezione, inserire i dati della societa: denominazione, sede, partita IVA, numero REA; indicare data, ora e luogo della riunione (la riunione puo tenersi in presenza, oppure in videoconferenza se lo statuto lo prevede). Nella seconda sezione, registrare i presenti: per la S.r.l., indicare nome e valore della quota di ciascun socio presente, con calcolo del totale del capitale rappresentato e verifica del quorum; per la S.p.A., indicare il numero di azioni di ciascun azionista presente o delegato. Nella terza sezione, descrivere lo svolgimento della riunione: elezione del presidente, nomina del segretario, lettura e/o discussione del bilancio presentato dagli amministratori, eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore. Nella quarta sezione, deliberare: approvazione del bilancio di esercizio chiuso al DD/MM/AAAA che presenta un utile netto (o una perdita) di euro X. Nella quinta sezione, deliberare la destinazione dell'utile: specificare importo a riserva legale (5% se non ancora raggiunto il quinto del capitale), importo a riserva facoltativa, importo distribuito come dividendo (indicare importo per quota, termine di pagamento e modalita di bonifico). Verificare che la distribuzione rispetti il divieto di cui all'art. 2433 c.c. (non distribuire utili se il patrimonio netto scende sotto il capitale sociale). Alla fine della riunione, il presidente dichiara chiusa la seduta e il verbale viene firmato da presidente e segretario.
Per il deposito telematico al Registro Imprese della Camera di Commercio competente, il verbale deve essere allegato alla pratica ComunicaStarweb in formato PDF/A firmato digitalmente con firma digitale qualificata ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 (CAD), insieme ai seguenti allegati: bilancio di esercizio completo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione sulla gestione se obbligatoria, relazione del collegio sindacale o del revisore legale se presenti. Il termine di 30 giorni dall'approvazione per il deposito al Registro Imprese e perentorio: il D.L. 4 luglio 2024, n. 92 non ha modificato questo termine, che rimane fissato dall'art. 2435 c.c. Per le S.r.l. minori (art. 2435-ter c.c. — microimprese) che beneficiano dell'esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, il bilancio si compone del solo stato patrimoniale e conto economico abbreviati. L'imposta di bollo sul verbale e dovuta nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (D.P.R. 642/1972), assolta in modo virtuale tramite versamento con modello F24 (codice tributo 2501 per i depositi telematici alla Camera di Commercio).
Un aspetto procedimentale spesso trascurato riguarda la pubblicazione obbligatoria per le societa con titoli ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di scambio (AIM Italia, oggi Euronext Growth Milan) e per le societa di interesse pubblico (SIP) ex art. 16 D.Lgs. 39/2010: per queste, la relazione finanziaria annuale deve essere resa accessibile al pubblico sul sito web della societa per almeno 10 anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 154-ter D.Lgs. 58/1998 (TUF), e comunicata alla Consob e al pubblico tramite i canali di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR). Per le societa non quotate che non abbiano provveduto al deposito entro il termine dei 30 giorni, il Registro Imprese invia un invito a adempiere prima di procedere d'ufficio alla cancellazione dalla sezione ordinaria del Registro, previa verifica dello stato attivo della societa e dell'esistenza di cause di scioglimento ex art. 2484 c.c.
Requisiti legali per Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio
Il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio in Italia e soggetto ai seguenti obblighi di legge stabiliti dal Codice Civile e dalla normativa complementare. Termine di approvazione: 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (prorogabili a 180 giorni ex artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 c.c.). Redazione del bilancio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423 c.c.); relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) salvo esoneri per piccole imprese (art. 2435-bis c.c.) e microimprese (art. 2435-ter c.c.). Relazione del revisore legale: obbligatoria per le S.p.A. (art. 2409-bis c.c.) e per le S.r.l. soggette ai limiti dell'art. 2477 c.c. Messa a disposizione della documentazione: almeno 15 giorni prima dell'assemblea (art. 2429 co. 3 c.c. per S.p.A.; art. 2478 co. 2 c.c. per S.r.l.). Deposito al Registro Imprese: entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c. per S.p.A.; art. 2478-bis c.c. per S.r.l.), tramite ComunicaStarweb con firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005). Riserva legale: obbligo di destinare il 5% dell'utile netto alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale (art. 2430 c.c.). Sanzioni per mancato deposito: art. 2630 c.c. da euro 103 a euro 1.032 per gli amministratori. Imposta di bollo: il verbale assembleare e soggetto all'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) se depositato in forma cartacea.
Profili di responsabilita degli amministratori strettamente collegati all'approvazione del bilancio: l'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) sanziona penalmente gli amministratori che, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali falsi od omettono fatti materiali la cui comunicazione e imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa o del gruppo. La fattispecie e punita con la reclusione da uno a cinque anni, elevata a tre-otto anni se il fatto ha cagionato un danno patrimoniale ai soci (art. 2622 c.c.). La Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, con la sentenza n. 22474/2016 (sent. Passarelli), ha chiarito i criteri di materialita della falsita e la soglia di rilevanza penale. L'Organismo Italiano di Contabilita (OIC) pubblica i principi contabili nazionali (OIC 1-34) che vincolano la redazione del bilancio delle imprese italiane non IAS: l'OIC 11 disciplina i postulati del bilancio (prudenza, competenza, continuita aziendale); l'OIC 24 le immobilizzazioni immateriali; l'OIC 9 la svalutazione delle immobilizzazioni. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce le norme di comportamento del collegio sindacale (Norme di comportamento 3.1-3.9) che regolano l'esame del bilancio da parte dei sindaci. Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha recepito la Direttiva 2013/34/UE sul bilancio d'esercizio, riducendo gli oneri per le microimprese (art. 2435-ter c.c.) e rafforzando i requisiti di informativa per le grandi imprese; la Commissione Europea monitora l'applicazione uniforme della Direttiva tramite i pareri dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) per le societa che adottano i principi contabili IAS/IFRS (Reg. CE 1606/2002). La corretta applicazione dei principi IAS/IFRS, verificata dai revisori legali ai sensi del D.Lgs. 39/2010, e condizione per il mantenimento della quotazione sui mercati regolamentati.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio
Il Verbale di Approvazione del Bilancio d'Esercizio in Italia presenta errori ricorrenti che possono determinare la nullita della delibera, sanzioni amministrative o responsabilita degli amministratori. Il primo errore e non convocare l'assemblea nei termini di legge (entro 120 o 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 c.c.) e non mettere a disposizione dei soci il bilancio almeno 15 giorni prima della riunione (art. 2429 co. 3 c.c. per S.p.A.; art. 2478 co. 2 c.c. per S.r.l.): tali omissioni possono comportare l'impugnazione della delibera da parte dei soci assenti. Il secondo errore e distribuire utili senza avere prima accantonato il 5% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale (art. 2430 c.c.): la distribuzione di utili fittizi comporta responsabilita degli amministratori verso i creditori (art. 2394 c.c.) e penali fiscali con l'Agenzia delle Entrate. Il terzo errore e non depositare il verbale e il bilancio al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.; art. 2478-bis c.c.), con applicazione delle sanzioni dell'art. 2630 c.c. Il quarto errore e non verbalizzare correttamente il quorum costitutivo dell'assemblea, rendendo la delibera impugnabile dai soci per violazione delle norme sulla convocazione e sul quorum (art. 2479-ter c.c. per S.r.l.; art. 2377 c.c. per S.p.A.). Il quinto errore e non allegare al verbale la relazione del revisore legale o del collegio sindacale quando obbligatoria (art. 2429 c.c.), rendendo il deposito al Registro Imprese incompleto e non accettabile dalla Camera di Commercio.
Sesto errore: ignorare l'obbligo di adeguati assetti organizzativi imposto dall'art. 2086 co. 2 c.c. (introdotto dal D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa): gli amministratori che omettono di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente la crisi si espongono a responsabilita verso la societa e i creditori. Il bilancio non e solo un adempimento contabile: e il principale strumento di rilevazione degli indicatori di crisi che gli amministratori devono monitorare. Settimo errore: approvare il bilancio di una S.r.l. che ha perso oltre un terzo del capitale senza adottare i provvedimenti imposti dall'art. 2482-bis c.c. — la mancata convocazione dell'assemblea per la ricapitalizzazione o per la trasformazione o lo scioglimento espone gli amministratori alla responsabilita illimitata verso i creditori sociali ex art. 2476 co. 7 c.c. Ottavo errore: per le S.r.l. con soci non residenti in Italia, non verificare gli obblighi fiscali connessi alla distribuzione di dividendi (ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27 D.P.R. 600/1973; Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile) e non conservare la documentazione per la verifica dell'Agenzia delle Entrate.
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Il bilancio di esercizio di una S.r.l. o di una S.p.A. in Italia deve essere approvato dall'assemblea (o dai soci mediante decisione ex art. 2479 c.c. per la S.r.l.) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2478-bis co. 2 c.c. per la S.r.l. e art. 2364 co. 2 c.c. per la S.p.A.). Per le societa il cui bilancio deve essere consolidato, o per le quali lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della societa, lo statuto puo prevedere un termine piu lungo, fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 co. 2 c.c.). Se l'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre, il termine ordinario per l'approvazione scade il 30 aprile dell'anno successivo (120 giorni), prorogabile al 29 giugno in caso di bilancio consolidato o di particolari esigenze (180 giorni). L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve essere accompagnata dalla messa a disposizione della documentazione contabile ai soci almeno 15 giorni prima della riunione (art. 2429 co. 3 c.c. per la S.p.A.; art. 2478 co. 2 c.c. per la S.r.l.): bilancio con relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale (se presente), relazione del revisore legale. La mancata approvazione nei termini di legge espone gli amministratori a responsabilita verso la societa e verso i creditori.
Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea delibera sulla destinazione dell'utile netto ai sensi dell'art. 2364 co. 1 n. 1 c.c. (S.p.A.) e dell'art. 2478-bis c.c. (S.r.l.). L'utile netto deve essere preliminarmente accantonato alla riserva legale nella misura del 5% sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c. per la S.p.A.; applicato per analogia alle S.r.l. ai sensi dell'art. 2478-bis c.c.). Raggiunti i requisiti della riserva legale, l'assemblea puo: distribuire i dividendi ai soci in proporzione alle rispettive quote o partecipazioni; destinare gli utili a riserve facoltative per future esigenze di investimento; portare gli utili a nuovo (rinviando la distribuzione all'esercizio successivo). I dividendi non possono essere distribuiti se il patrimonio netto della societa e inferiore al capitale sociale o se la distribuzione porterebbe il patrimonio netto al di sotto del capitale sociale (art. 2433 c.c. per la S.p.A.; applicato per analogia alle S.r.l.). La delibera di distribuzione degli utili deve indicare l'importo del dividendo per ciascuna quota o per ciascuna azione, il termine di pagamento e le modalita (bonifico bancario al conto corrente indicato dal socio). Dal punto di vista fiscale, i dividendi percepiti da persone fisiche sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), salvo diverse aliquote per le partecipazioni qualificate.
Si, il verbale di approvazione del bilancio di esercizio e i relativi allegati devono essere depositati al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c. per la S.p.A.; art. 2478-bis c.c. per la S.r.l.). Il deposito avviene in forma telematica tramite la piattaforma ComunicaStarweb, con firma digitale qualificata del rappresentante legale o del professionista abilitato, allegando: il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e prospetto delle variazioni del patrimonio netto); la relazione sulla gestione (per le societa non esonerate); la relazione del collegio sindacale (se presente); la relazione del revisore legale (se presente); il verbale di approvazione dell'assemblea. Per le microimprese (art. 2435-ter c.c.) e le piccole imprese (art. 2435-bis c.c.), e consentita la redazione del bilancio abbreviato con contenuto ridotto. Il mancato deposito nel termine di 30 giorni comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2630 c.c. (da euro 103 a euro 1.032 per gli amministratori inadempienti). I bilanci sono pubblici e consultabili da chiunque sul portale telemaco.unioncamere.it.
Se il bilancio di esercizio di una S.r.l. o S.p.A. in Italia presenta una perdita, l'assemblea deve deliberare sulla sua copertura ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c. (S.p.A.) e 2482-bis-2482-ter c.c. (S.r.l.). Se la perdita e inferiore al terzo del capitale sociale, l'assemblea puo deliberare di rinviare la perdita all'esercizio successivo senza riduzione del capitale (art. 2446 co. 1 c.c.); in tal caso, entro l'esercizio successivo la perdita deve essere eliminata. Se la perdita e superiore al terzo del capitale sociale ma il capitale rimane superiore al minimo legale (euro 50.000 per S.p.A. e euro 10.000 per S.r.l.), l'assemblea deve essere convocata senza indugio per deliberare sui provvedimenti necessari (art. 2446 co. 2 c.c.). Se la perdita porta il capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale con contestuale aumento al minimo legale, o la trasformazione in tipo societario con minimo inferiore, o lo scioglimento della societa (art. 2447 c.c. per S.p.A. e art. 2482-ter c.c. per S.r.l.). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) e l'art. 2086 co. 2 c.c. impongono agli amministratori di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e di adottare i rimedi previsti (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato).
Il verbale di approvazione del bilancio di una S.r.l. o S.p.A. in Italia deve essere redatto dal presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente stesso e dal segretario verbalizzante (art. 2375 c.c. per la S.p.A.; artt. 2375 e 2479-ter c.c. per la S.r.l.). Per la S.r.l., il verbale dell'assemblea che approva il bilancio e una scrittura privata che viene trascritta nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci. Non e richiesta la forma pubblica notarile per i verbali di assemblea ordinaria (approvazione bilancio, nomina e revoca degli amministratori), a differenza dei verbali di assemblea straordinaria che modificano lo statuto, per i quali e richiesta la forma notarile (art. 2375 co. 2 c.c. e art. 2436 c.c.). Il verbale deve essere redatto senza indugio dalla chiusura della riunione e firmato entro un termine ragionevole (nella prassi, entro il giorno successivo). Una copia del verbale deve essere allegata al bilancio per il deposito al Registro Imprese entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c. per la S.p.A.; art. 2478-bis c.c. per la S.r.l.). Il mancato deposito espone gli amministratori alle sanzioni dell'art. 2630 c.c.
La S.r.l. in Italia deve redigere la relazione sulla gestione come documento allegato al bilancio di esercizio (art. 2428 c.c.), salvo che ricorrano i requisiti per l'esonero. Sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione le S.r.l. che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (piccole imprese che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei tre seguenti limiti: totale dello stato patrimoniale euro 4.400.000, ricavi delle vendite euro 8.800.000, dipendenti medi 50). Le microimprese esonerate ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (che non superano due dei tre limiti: totale attivo euro 350.000, ricavi euro 700.000, dipendenti medi 10) possono omettere sia la relazione sulla gestione sia la nota integrativa. Per le societa non esonerate, la relazione sulla gestione deve contenere: analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa, dell'andamento e del risultato della gestione; descrizione dei principali rischi e incertezze; informazioni sull'ambiente e il personale (se rilevanti); illustrazione delle attivita di ricerca e sviluppo; elenco delle partecipazioni della societa. La relazione sulla gestione deve essere depositata al Registro Imprese unitamente al bilancio entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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