Atto Costitutivo di S.r.l.
artt. 2462-2463 c.c. — Atto pubblico notarile, capitale min. € 10.000, iscrizione Registro Imprese
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Bozza da sottoporre al notaio per la redazione dell'atto pubblico ex artt. 2462-2463 c.c.
SOCI FONDATORI
Primo socio: [Socio1 Nome]
Codice fiscale: [Socio1 C F]
Residenza/sede: [Socio1 Residenza]
Quota sottoscritta: € [Socio1 Quota]
Secondo socio: [Socio2 Nome]
Codice fiscale: [Socio2 C F]
Quota sottoscritta: € [Socio2 Quota]
Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE
La società è denominata: [Denominazione Sociale Srl]
La sede legale è nel Comune di [Comune Sede Legale Srl]. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
Art. 2 — OGGETTO SOCIALE
[Oggetto Sociale Srl]
Art. 3 — DURATA
La durata della società è: [Durata Societa Srl].
Art. 4 — CAPITALE SOCIALE E QUOTE
Il capitale sociale è di € [Capitale Sociale Srl], suddiviso in quote come segue:
— [Socio1 Nome]: € [Socio1 Quota]
— [Socio2 Nome]: € [Socio2 Quota]
All'atto della costituzione è versato almeno il 25% del capitale in denaro conformemente all'art. 2342 c.c.
Art. 5 — AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Sistema di amministrazione: [Sistema Amministrazione Srl].
Per il primo esercizio, è nominato amministratore: [Primo Amministratore Srl].
Organo di controllo nominato: [Organo Controllo Srl].
Clausola arbitrale ex D.Lgs. 5/2003: [Clausola Arbitale Srl].
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Atto Srl], [Data Atto Srl]
Primo socio: [Socio1 Nome]
Firma: _________________________
Secondo socio: [Socio2 Nome]
Firma: _________________________
Rogito notarile e iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni ex art. 2330 c.c.
Primo Socio Fondatore
________________
Signature
Secondo Socio Fondatore
________________
Signature
Che cos'è Atto Costitutivo di S.r.l.?
L'Atto Costitutivo di S.r.l. in Italia è il documento con cui uno o più soggetti danno vita a una Società a Responsabilità Limitata, fissandone denominazione, sede, oggetto sociale, capitale, conferimenti e regole di amministrazione. La materia è disciplinata dagli artt. 2462 e 2463 del Codice Civile: l'art. 2462 sancisce la responsabilità limitata dei soci, mentre l'art. 2463 elenca il contenuto necessario dell'atto.
La S.r.l. è la forma societaria più diffusa in Italia per le piccole e medie imprese, perché coniuga la responsabilità limitata dei soci — che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti dei conferimenti — con una notevole flessibilità organizzativa. L'atto costitutivo richiede la forma dell'atto pubblico notarile e può prevedere un capitale di almeno diecimila euro, oppure un capitale inferiore (da uno a meno di diecimila euro) con i vincoli dell'art. 2463, commi 4 e 5, c.c., che impongono il versamento integrale in denaro e l'accantonamento a riserva legale di una quota maggiorata degli utili.
L'art. 2463 c.c. impone di indicare i dati dei soci, la denominazione con l'indicazione di società a responsabilità limitata, il Comune della sede, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale e dei conferimenti di ciascun socio, le quote di partecipazione, le norme sul funzionamento, l'amministrazione e la rappresentanza. La società può essere unipersonale, costituita da un unico socio, con i relativi adempimenti pubblicitari.
Il notaio deposita l'atto presso il Registro delle Imprese e, con l'iscrizione, la società acquista la personalità giuridica. La S.r.l. può adottare assetti amministrativi personalizzati (amministratore unico, consiglio, amministrazione disgiuntiva o congiuntiva) e disciplinare nello statuto la circolazione delle quote. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di atto costitutivo di S.p.A., S.r.l. semplificata, cessione di quote e nomina dell'amministratore.
Quando serve Atto Costitutivo di S.r.l.?
L'Atto Costitutivo di S.r.l. in Italia è necessario ogni volta che uno o più soggetti intendono creare una nuova Società a Responsabilità Limitata per esercitare un'attività commerciale, industriale, artigianale o di servizi. Le principali situazioni che richiedono la costituzione di una S.r.l. sono: (1) Avvio di una nuova impresa con più soci, che desiderano separare il patrimonio personale da quello aziendale e limitare la propria responsabilità alle quote conferite (art. 2462 c.c.); (2) Trasformazione di un'impresa individuale o di una società di persone (s.n.c., s.a.s.) in S.r.l., per beneficiare della responsabilità limitata e di una struttura organizzativa più strutturata ex artt. 2498-2500-ter c.c.; (3) Costituzione di una holding di famiglia, per detenere partecipazioni in altre società o beni immobili in modo fiscalmente efficiente; (4) Creazione di una S.r.l. unipersonale (con un unico socio), ammessa dall'art. 2463 co. 3-4 c.c. a condizione che il capitale sia interamente versato all'atto della costituzione e che l'unico socio sia iscritto nel Registro Imprese come tale; (5) Spin-off di un'attività da un gruppo societario, con creazione di una nuova S.r.l. controllata; (6) Costituzione di una S.r.l. per partecipare a gare d'appalto pubblico o per accedere a finanziamenti agevolati (Fondo di Garanzia PMI, PNRR) che richiedono la forma societaria. Un'ipotesi rilevante nella prassi riguarda la costituzione di S.r.l. innovative start-up ex D.L. 179/2012, che consente di costituire la società con atto pubblico notarile a costo ridotto (le notarili convenzioni Ministeriali fissano tariffe agevolate) e di beneficiare di incentivi fiscali per investitori, deroghe al diritto societario (es. emissione di strumenti finanziari partecipativi, work-for-equity), esenzione temporanea dall'imposta di bollo e dai diritti camerali. La qualifica di start-up innovativa deve essere richiesta alla Camera di Commercio competente entro 60 giorni dalla costituzione e rinnovata annualmente.
Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo di S.r.l.
L'Atto Costitutivo di S.r.l. in Italia deve contenere gli elementi essenziali prescritti dall'art. 2463 c.c.: (1) Soci fondatori — dati anagrafici completi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio o sede legale, cittadinanza); (2) Denominazione sociale — deve contenere «s.r.l.» o «società a responsabilità limitata»; verificare disponibilità su registroimprese.it; (3) Sede legale — indicare il Comune; l'indirizzo specifico può essere nello statuto; (4) Oggetto sociale — attività lecita e determinata, senza generalizzazioni eccessive; (5) Capitale sociale — ammontare del capitale sottoscritto (minimo € 10.000 o inferiore con accantonamento ex art. 2463 co. 4-5 c.c.) e versato (almeno 25% in denaro all'atto, o 100% se S.r.l. unipersonale); (6) Conferimenti — descrizione dei conferimenti in natura con eventuale relazione di stima; (7) Quote — quota di ciascun socio, in valore nominale e percentuale; (8) Amministrazione — indicazione del sistema (amministratore unico, CdA, amministrazione pluripersonale disgiuntiva o congiuntiva) e nomina dei primi amministratori; (9) Organo di controllo — nomina del sindaco o revisore se obbligatorio ex art. 2477 c.c.; (10) Clausola arbitrale — opzionale, per devoluzione delle liti ad arbitri ex D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37; (11) Durata — termine o indicazione «a tempo indeterminato». Sul sito forms-legal.com il modello è personalizzabile e guida nella raccolta di tutte queste informazioni prima dell'appuntamento notarile. Lo statuto della S.r.l. deve inoltre disciplinare: le modalità di adozione delle decisioni dei soci (assemblea ordinaria e straordinaria ex art. 2479 c.c. o consultazione scritta ex art. 2479 co. 3 c.c.), le maggioranze richieste per modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie (fusione, scissione, liquidazione), i criteri di distribuzione degli utili e di formazione della riserva legale ex art. 2478-bis c.c. (accantonamento obbligatorio del 5% fino al raggiungimento del 20% del capitale), i diritti di recesso del socio ex art. 2473 c.c. (ipotesi legali e convenzionali), le clausole di non concorrenza per gli amministratori ex art. 2390 c.c. applicato per analogia, e le modalità di scioglimento e liquidazione della società ex artt. 2484-2495 c.c. La qualità della redazione dello statuto è determinante per evitare conflitti societari futuri, per garantire la stabilità della governance nel lungo periodo e per rendere la S.r.l. appetibile a potenziali investitori o acquirenti futuri.
Come compilare il tuo Atto Costitutivo di S.r.l.
Per compilare correttamente la bozza dell'Atto Costitutivo di S.r.l. in Italia e prepararla per la redazione notarile, seguire questi passaggi pratici: (1) Raccogliere i documenti di tutti i soci fondatori — documento d'identità valido, codice fiscale, ultima visura camerale se il socio è una persona giuridica; (2) Scegliere la denominazione — verificare la disponibilità su registroimprese.it cercando denominazioni simili iscritte al Registro Imprese; la denominazione deve contenere «s.r.l.»; (3) Definire l'oggetto sociale — descrivere l'attività principale e quelle strumentali; evitare formulazioni troppo generiche o che includano attività riservate a soggetti abilitati (banche, assicurazioni, farmaci) senza le relative autorizzazioni; (4) Determinare il capitale e le quote — decidere il capitale totale (minimo € 10.000), la quota di ciascun socio (in € e in percentuale) e i conferimenti (denaro, beni, crediti); preparare la documentazione del versamento del 25% su conto corrente intestato alla società in formazione; (5) Scegliere il sistema di amministrazione — amministratore unico (per S.r.l. con struttura semplice) o più amministratori con amministrazione congiuntiva o disgiuntiva (art. 2475 c.c.); (6) Decidere sulle clausole opzionali dello statuto — prelazione, gradimento, clausola arbitrale, diritto di recesso, criteri di distribuzione degli utili; (7) Portare la bozza dal notaio — il notaio redigerà l'atto pubblico definitivo e procederà all'iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni (art. 2330 c.c. richiamato dall'art. 2463 c.c.). Dopo la firma dell'atto costitutivo davanti al notaio, i passaggi operativi successivi comprendono: apertura del conto corrente bancario intestato alla nuova S.r.l. e versamento del capitale residuo non corrisposto all'atto; presentazione del modello AA7/10 all'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione della partita IVA (solitamente effettuata dal notaio contestualmente all'iscrizione camerale); comunicazione all'INPS per l'iscrizione dell'eventuale socio lavoratore; registrazione della PEC societaria sul portale INI-PEC della Camera di Commercio; deposito del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) se la S.r.l. intende avvalersi di lavoratori dipendenti fin dalla costituzione. Il notaio rogante fornirà una checklist completa degli adempimenti post-costituzione da effettuare entro i termini di legge, calibrata in base al settore di attività specifico della società e alla composizione della compagine societaria.
Requisiti legali per Atto Costitutivo di S.r.l.
La costituzione di una S.r.l. in Italia è disciplinata dagli artt. 2462-2483 del Codice Civile. I requisiti formali obbligatori sono: (1) Forma dell'atto pubblico notarile — a pena di nullità ex art. 2463 co. 1 c.c. con richiamo all'art. 2328 co. 1 c.c.; la scrittura privata non è sufficiente; (2) Capitale minimo — € 10.000 (o inferiore con accantonamento ex art. 2463 co. 4-5 c.c.); versamento in denaro di almeno il 25% all'atto (art. 2342 c.c.) o del 100% per S.r.l. unipersonale; (3) Iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni a cura del notaio ex art. 2330 c.c. — dall'iscrizione la S.r.l. acquista personalità giuridica; (4) Nomina dei primi amministratori — con indicazione dei poteri di rappresentanza (art. 2475-bis c.c.); (5) Adempimenti tributari — partita IVA (modello AA7/10 all'Agenzia delle Entrate), comunicazione al Sistema Camerale (ComunicaStarweb), PEC societaria ex D.Lgs. 82/2005, INPS/INAIL; (6) Registrazione all'Agenzia delle Entrate — imposta di registro in misura fissa € 200 ex D.P.R. 131/1986, marca da bollo; (7) Assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. e D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) — l'organo amministrativo deve adottare fin dalla costituzione strutture idonee a rilevare tempestivamente stati di crisi e perdita di continuità aziendale. L'art. 2477 c.c. prevede l'obbligo di nominare un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) nelle S.r.l. che per due esercizi consecutivi superino almeno due dei tre parametri dimensionali: totale attivo > € 4 milioni, ricavi > € 4 milioni, dipendenti > 20. Le S.r.l. soggette all'obbligo di revisione legale ex D.Lgs. 39/2010 devono nominare il revisore legale o la società di revisione. Infine, la L. 97/2013 e il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) impongono alle S.r.l. che intendono partecipare ad appalti pubblici il rispetto delle norme antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e la iscrizione alla white list della Prefettura per determinate categorie di appalti.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo di S.r.l.
Gli errori più frequenti nella costituzione di una S.r.l. in Italia sono: (1) Tentare di costituire la S.r.l. con scrittura privata — l'atto è nullo ex art. 2463 c.c. e non può essere iscritto al Registro Imprese; (2) Non versare almeno il 25% del capitale in denaro all'atto della costituzione — violazione dell'art. 2342 c.c. che impedisce l'iscrizione; (3) Indicare un oggetto sociale troppo generico — il Registro Imprese può rifiutare l'iscrizione o contestare la coerenza con l'attività effettivamente esercitata ai fini IVA e INPS; (4) Non adottare una clausola di prelazione o di gradimento quando i soci desiderano mantenere il controllo sulla compagine sociale — senza queste clausole, ogni socio può cedere la propria quota a terzi senza alcun obbligo nei confronti degli altri (art. 2469 c.c. nella versione dispositiva); (5) Omettere l'attribuzione della partita IVA e le comunicazioni agli enti previdenziali (INPS, INAIL) entro i termini previsti — comporta sanzioni dell'Agenzia delle Entrate; (6) Non adottare assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. e D.Lgs. 14/2019 — gli amministratori possono essere ritenuti personalmente responsabili in caso di crisi non tempestivamente rilevata; (7) Costituire una S.r.l. unipersonale senza versare l'intero capitale all'atto della costituzione — violazione dell'art. 2463 co. 4 c.c. che fa decadere il beneficio della responsabilità limitata per l'unico socio. Un errore critico meno noto riguarda le S.r.l. con soci persone giuridiche: se il socio fondatore è esso stesso una S.r.l. o S.p.A., occorre verificare che il suo statuto societario non contenga limitazioni all'assunzione di partecipazioni in altre società (clausole di esclusività dell'oggetto o di non concorrenza) che potrebbero rendere il conferimento della quota non conforme e quindi irregolare ai sensi dell'art. 2463 c.c. Un errore particolarmente grave nella gestione quotidiana è la mancata attivazione della PEC societaria obbligatoria: ai sensi dell'art. 16 co. 6 D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009, ogni S.r.l. deve comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese entro 30 giorni dalla costituzione; in mancanza, la Camera di Commercio iscrive la società con annotazione di irregolarità che può pregiudicare la partecipazione ad appalti pubblici e l'accesso a servizi della Pubblica Amministrazione telematici (SUAP, SUE). Infine, nella prassi frequente delle S.r.l. tra professionisti (STP ex L. 183/2011), un errore comune è non verificare che la composizione della compagine sociale rispetti la maggioranza dei soci abilitati all'esercizio della professione sanitaria o tecnica richiesta dalla legge istitutiva dell'albo di riferimento.
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Forms Legal. (2026). Atto Costitutivo di S.r.l. (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-costitutivo-srl
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}Domande frequenti
Per costituire una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) in Italia, l'art. 2463 c.c. prevede un capitale sociale minimo di € 10.000. All'atto della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro su un conto corrente intestato alla società in formazione (o il 100% in caso di S.r.l. unipersonale, ex art. 2463 co. 4 c.c.). La S.r.l. può essere costituita anche con un capitale inferiore a € 10.000, compreso tra € 1 e € 9.999, applicando le regole della S.r.l. a capitale ridotto: in tal caso, l'utile netto risultante dal bilancio deve essere accantonato in una riserva legale pari almeno al 20% di ciascun utile, fino al raggiungimento del capitale minimo di € 10.000, ai sensi dell'art. 2463 co. 4-5 c.c. La S.r.l. semplificata (S.r.l.s.) ex art. 2463-bis c.c. è invece un tipo speciale riservato a persone fisiche con capitale da € 1 a € 9.999, con modello standard tipizzato. Per le imprese di piccole dimensioni, la S.r.l. è generalmente preferibile alla S.p.A. per la sua minore complessità organizzativa e i minori costi di gestione.
L'atto costitutivo e lo statuto di una S.r.l. in Italia devono essere redatti per atto pubblico notarile, ai sensi dell'art. 2463 c.c. con richiamo all'art. 2328 co. 1 c.c.: non è possibile costituire una S.r.l. con semplice scrittura privata, pena la nullità dell'atto e l'impossibilità di iscrizione nel Registro Imprese. Il modello disponibile su forms-legal.com è una bozza che consente di raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie prima dell'appuntamento notarile, riducendo i tempi e i costi della consulenza. Il notaio dovrà comunque redigere l'atto pubblico definitivo, autenticarne le firme e depositarlo al Registro Imprese entro 20 giorni, ai sensi dell'art. 2330 c.c. (richiamato dall'art. 2463 c.c.). Portare la bozza già compilata dal notaio accelera significativamente il processo di costituzione e consente di focalizzare la consulenza notarile sui punti di maggiore rilievo giuridico (clausole di prelazione, sistema di amministrazione, clausola arbitrale).
L'atto costitutivo e lo statuto di S.r.l. sono due documenti distinti ma strettamente collegati. L'atto costitutivo (in senso stretto) è il documento con cui i soci fondatori dichiarano la volontà di costituire la società e ne fissano gli elementi fondamentali ex art. 2463 c.c.: denominazione, sede, oggetto sociale, capitale, quota di ciascun socio, sistema di amministrazione, nomina dei primi amministratori. Lo statuto è il documento normativo interno che disciplina il funzionamento della società: convocazione e svolgimento delle assemblee, poteri dell'organo amministrativo, modalità di adozione delle decisioni dei soci (art. 2479 c.c.), clausole sulla trasferibilità delle quote (art. 2469 c.c.), clausola di prelazione, clausola arbitrale (D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37), esercizio sociale, distribuzione degli utili. Nella pratica notarile italiana, atto costitutivo e statuto sono spesso riuniti in un unico documento o allegati l'uno all'altro, formando insieme il 'contratto sociale'. Per la S.r.l. semplificata ex art. 2463-bis c.c., lo statuto segue il modello standard tipizzato dal D.M. 138/2012.
La S.r.l. è obbligata a nominare l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o il revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 c.c. al ricorrere di determinate condizioni. L'obbligo scatta quando la S.r.l.: (a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (b) controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti; (c) supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo di stato patrimoniale superiore a € 4 milioni, ricavi delle vendite superiori a € 4 milioni, numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio superiore a 20. Se l'organo di controllo cessa o manca, gli amministratori devono provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni. In assenza, chiunque vi abbia interesse può chiedere la nomina al Tribunale (art. 2477 co. 4 c.c.). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha rafforzato gli obblighi di controllo interno attraverso l'art. 2086 co. 2 c.c., che impone a tutte le S.r.l. di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, indipendentemente dall'obbligo formale di nomina del sindaco.
Nelle S.r.l., le decisioni dei soci possono essere adottate con le modalità previste dallo statuto, con maggiore flessibilità rispetto all'assemblea formale delle S.p.A., ai sensi degli artt. 2479-2479-ter c.c. In particolare: (1) Assemblea formale — convocata dall'organo amministrativo con avviso da comunicare ai soci almeno 8 giorni prima (o il termine diverso previsto dallo statuto), delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale (salvo maggioranze più elevate previste dallo statuto o dalla legge per materie specifiche); (2) Consultazione scritta — le decisioni possono essere adottate senza assemblea, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, secondo le modalità previste dallo statuto (art. 2479 co. 3 c.c.); questa modalità è particolarmente utile per le S.r.l. con soci lontani geograficamente; (3) Materie riservate all'assemblea — l'art. 2479 co. 2 c.c. riserva obbligatoriamente all'assemblea le decisioni di maggiore rilievo: approvazione del bilancio, distribuzione degli utili, nomina degli amministratori, modifiche statutarie, operazioni straordinarie. Le delibere dell'assemblea che modificano lo statuto richiedono il verbale notarile e l'iscrizione al Registro Imprese ex art. 2480 c.c.
I costi per la costituzione di una S.r.l. in Italia includono: (1) Onorario notarile — variabile in base al capitale sociale e alla complessità dello statuto; a titolo indicativo, per una S.r.l. con capitale di € 10.000-50.000, l'onorario oscilla tra € 1.000 e € 3.000 oltre IVA e accessori; (2) Imposta di registro — € 200 in misura fissa ex D.P.R. 131/1986; (3) Imposta di bollo — inclusa nell'atto notarile; (4) Diritti di segreteria della Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese — circa € 90-200; (5) Diritto annuale Camera di Commercio — versato alla CCIAA in base alla fascia di ricavi previsti (per le nuove imprese è esiguo nel primo anno); (6) Versamento del 25% del capitale (minimo € 2.500 per un capitale di € 10.000) sul conto corrente intestato alla società in formazione (o il 100% per S.r.l. unipersonale); (7) Attivazione della partita IVA tramite modello AA7/10 all'Agenzia delle Entrate (gratuito); (8) Costi per la PEC societaria obbligatoria ex D.Lgs. 82/2005 e per l'iscrizione INPS/INAIL se la S.r.l. ha dipendenti o svolge attività artigianale.
La clausola di prelazione e quella di gradimento nelle S.r.l. regolano la trasferibilità delle quote tra soci e verso terzi, ai sensi dell'art. 2469 c.c. La clausola di prelazione obbliga il socio cedente a offrire preventivamente la propria quota agli altri soci (denuntiatio), alle stesse condizioni pattuite con il potenziale acquirente esterno. I soci hanno un termine statutario (solitamente 30-60 giorni) per esercitare la prelazione: se non la esercitano, il cedente è libero di procedere con il terzo. La clausola di gradimento subordina la cessione all'approvazione dell'organo sociale designato dallo statuto (assemblea, organo amministrativo): lo statuto deve indicare i criteri in base ai quali il gradimento può essere negato. Se il gradimento è «meramente potestativo» (senza criteri), l'art. 2469 co. 2 c.c. lo rende privo di effetto, a meno che lo statuto non preveda il diritto del socio di recedere dalla società con rimborso della quota al valore di mercato. Queste clausole sono fondamentali nelle S.r.l. «chiuse» con soci che intendono mantenere il controllo sulla compagine sociale e impedire l'ingresso di soggetti estranei senza il consenso degli altri soci.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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