Nomina di Institore / Procuratore
Codice Civile artt. 2203-2213; artt. 2188-2202 c.c. (Registro Imprese)
Intestazione
ai sensi degli artt. 2203-2213 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
La Parte Nominante
LA PARTE NOMINANTE
Denominazione / Nome: [Nominante Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Nominante C F]
REA: [Nominante R E A]
Sede legale: [Nominante Sede Legale]
PEC: [Nominante P E C]
Legale rappresentante: [Legale Rappresentante]
Atto di Nomina
NOMINA E CONFERIMENTO DI POTERI
Con il presente atto, la parte nominante prepone e nomina quale [Tipo Nomina]:
IL SOGGETTO NOMINATO
Nome e cognome: [Nominato Nome]
Codice fiscale: [Nominato C F]
Residenza / domicilio: [Nominato Residenza]
Qualifica aziendale: [Nominato Qualifica]
Ambito / ramo di preposizione: [Ambito Preposizione]
Art. 1 — Poteri Conferiti
Ai sensi dell'art. 2203 c.c. e dell'art. 2204 c.c., al soggetto nominato sono conferiti i seguenti poteri:
[Poteri Conferiti]
Art. 2 — Limitazioni dei Poteri
Ai sensi dell'art. 2206 co. 2 c.c., i seguenti limiti ai poteri institori sono stabiliti e saranno iscritti nel Registro Imprese per renderli opponibili ai terzi di buona fede:
[Limiti Poteri]
Art. 3 — Firma Digitale
Abilitazione alla firma digitale qualificata per pratiche telematiche: [Firma Digitale Abilitata]
Art. 4 — Durata e Decorrenza
I poteri conferiti decorrono dal [Data Decorrenza] e hanno durata: [Durata Incarico].
Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza]
Art. 5 — Revoca
La presente nomina è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 2207 c.c. mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata A/R) al nominato e successiva iscrizione della revoca nel Registro Imprese della Camera di Commercio competente. La revoca è opponibile ai terzi solo dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.
Art. 6 — Pubblicità Legale
Il presente atto sarà trasmesso per l'iscrizione nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente ai sensi degli artt. 2188 e 2206 c.c. e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, tramite pratica telematica con firma digitale qualificata (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Art. 7 — Responsabilità dell'Imprenditore
Ai sensi dell'art. 2208 c.c., la parte nominante risponde verso i terzi di buona fede di tutti gli atti compiuti dal nominato nell'esercizio dell'impresa, nei limiti dei poteri conferiti e iscritti. Gli atti eccedenti i limiti non iscritti nel Registro Imprese rimangono vincolanti per la parte nominante nei confronti dei terzi ignari dei limiti stessi.
Sottoscrizione
SOTTOSCRIZIONE
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
La parte nominante:
[Nominante Denominazione]
Legale rappresentante: [Legale Rappresentante]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Il soggetto nominato — per accettazione:
[Nominato Nome]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Nota: per l'iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio, l'atto deve essere trasmesso con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 tramite ComunicaStarweb, oppure autenticato da un notaio ai sensi della L. 89/1913.
Legale Rappresentante della Parte Nominante
________________
Signature
Institore / Procuratore Nominato (per accettazione)
________________
Signature
Che cos'è Nomina di Institore / Procuratore?
La Nomina di Institore/Procuratore in Italia è l'atto con cui l'imprenditore prepone una persona all'esercizio dell'impresa, di una sede secondaria o di un ramo di essa, conferendole i relativi poteri di gestione e rappresentanza. La materia è disciplinata dagli artt. 2203-2213 del Codice Civile, in coordinamento con la disciplina del Registro delle Imprese di cui agli artt. 2188-2202 c.c.
L'institore (art. 2203 c.c.) è il soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa o di una sua sede o ramo; in tale veste è investito ex lege di ampi poteri di gestione e di rappresentanza, potendo compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salvo le limitazioni contenute nella procura. L'art. 2206 c.c. richiede l'iscrizione della procura institoria nel Registro delle Imprese affinché le limitazioni dei poteri siano opponibili ai terzi; in mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni non sono opponibili se non si prova che i terzi le conoscevano. Il procuratore (art. 2209 c.c.) è invece dotato di poteri di rappresentanza per atti pertinenti a una determinata serie di operazioni.
Lo strumento è impiegato quando l'imprenditore o la società intende delegare in modo stabile e opponibile la gestione operativa: l'apertura di filiali o sedi secondarie con un responsabile locale, la strutturazione della delega manageriale a direttori generali, la gestione di rami d'azienda. Consente di articolare l'organizzazione conferendo poteri a soggetti diversi dagli amministratori.
L'atto deve identificare l'imprenditore o la società nominante e il preposto, definire i poteri conferiti e le eventuali limitazioni, e va iscritto nel Registro delle Imprese per l'opponibilità ai terzi. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di procura generale ad negotia, procura speciale, verbale di assemblea ordinaria e statuto di S.r.l.
Quando serve Nomina di Institore / Procuratore?
La Nomina di Institore o Procuratore in Italia è necessaria ogni qualvolta l'imprenditore o la società intendano delegare in modo stabile, documentato e opponibile ai terzi la gestione operativa dell'impresa o di un suo ramo a un soggetto che non riveste la qualità di socio o di organo amministrativo. Le situazioni più frequenti in cui si ricorre a questo atto comprendono: l'apertura di una sede secondaria o di una filiale in una città diversa dalla sede principale, dove si rende necessario nominare un responsabile locale dotato di pieni poteri di gestione autonoma; la crescita dimensionale dell'impresa, che porta a strutturare la delega manageriale conferendo a direttori generali, responsabili di divisione o area manager poteri formalmente riconosciuti e iscrivibili nel Registro delle Imprese; la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private nelle quali il concorrente deve dimostrare chi sia legittimato a sottoscrivere offerte, contratti e atti amministrativi in nome e per conto dell'impresa; l'accensione di rapporti bancari, l'apertura di conti correnti aziendali o la stipula di fideiussioni bancarie, per cui gli istituti di credito richiedono documentazione pubblica dei poteri di firma del soggetto che agisce in rappresentanza; la gestione di contenziosi legali innanzi al giudice ordinario o arbitrale, ove l'institore può stare in giudizio in nome dell'imprenditore ex art. 2204 c.c. Le società di capitali ricorrono alla nomina di procuratore ad negotia (art. 2209 c.c.) anche per operazioni specifiche: firma di contratti di fornitura superiori a determinate soglie di valore, gestione di un portafoglio clienti, rappresentanza in assemblee di consorzi, associazioni di categoria o enti bilaterali. L'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio rende i poteri opponibili erga omnes e protegge l'imprenditore da contestazioni sulla validità degli atti compiuti dall'institore, assicurando al contempo ai terzi la certezza della fonte dei poteri con cui trattano. La nomina di procuratore è altresì indispensabile quando l'imprenditore individuale sia impossibilitato temporaneamente a gestire l'attività per ragioni di salute o assenza, e intenda affidare la continuità dell'impresa a un collaboratore fidato senza procedere a una modifica strutturale dell'assetto societario.
Cosa includere nel tuo Nomina di Institore / Procuratore
La Nomina di Institore o Procuratore in Italia, per essere completa e iscrivibile nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, deve contenere una serie di elementi essenziali disciplinati dagli artt. 2203-2213 c.c. e dalle istruzioni ministeriali di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Primo elemento: l'identificazione completa e precisa della parte nominante — per le ditte individuali, nome e cognome, codice fiscale, sede dell'impresa e numero REA (Repertorio Economico Amministrativo); per le società di capitali, denominazione sociale, forma giuridica (S.r.l. ai sensi degli artt. 2462-2483 c.c., S.p.A. ai sensi degli artt. 2325-2451 c.c.), sede legale, partita IVA, numero REA, nome e qualifica del legale rappresentante che firma l'atto e PEC aziendale. Secondo elemento: l'identificazione del soggetto nominato (institore o procuratore), con nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica; se il soggetto nominato è un dipendente, è utile indicare anche la qualifica nell'organigramma aziendale. Terzo elemento: la descrizione precisa dell'oggetto della preposizione, vale a dire se si tratta di preposizione all'intera impresa, a un ramo specifico (ad esempio «ramo commerciale», «divisione logistica», «unità produttiva di Milano») o a determinate operazioni (art. 2209 c.c. per il procuratore). Quarto elemento: l'elenco dettagliato dei poteri conferiti — firma di contratti commerciali fino a determinati importi, apertura e gestione di conti correnti bancari, rappresentanza nei procedimenti arbitrali e giudiziali, sottoscrizione di polizze assicurative, emissione di fatture e ricezione di pagamenti — con i corrispondenti limiti espressi che l'imprenditore intende rendere opponibili ai terzi tramite iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2206 c.c.). Quinto elemento: la durata dell'incarico, che può essere determinata (con indicazione della data di scadenza) o indeterminata (revocabile ai sensi dell'art. 2207 c.c.). Sesto elemento: le condizioni di revoca e sostituzione. Il modello predisposto su forms-legal.com guida l'imprenditore nella compilazione di ciascuno di questi elementi, garantendo conformità agli artt. 2203-2213 c.c. e alle istruzioni del Registro delle Imprese. L'atto va trasmesso con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) tramite la piattaforma ComunicaStarweb della Camera di Commercio competente, unitamente ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). In alternativa, l'atto può essere autenticato da un notaio ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89.
Come compilare il tuo Nomina di Institore / Procuratore
La Nomina di Institore o Procuratore in Italia si compila seguendo l'ordine logico delle sezioni del modello, raccogliendo preliminarmente la documentazione identificativa delle parti. Nella prima sezione, dedicata alla parte nominante, inserire i dati completi dell'imprenditore o della società: per le ditte individuali, nome e cognome, codice fiscale, sede dell'attività; per le società, denominazione esatta come risulta dalla visura camerale aggiornata, sede legale con indirizzo completo, partita IVA, numero REA e nome del legale rappresentante firmatario con indicazione della carica (ad esempio, «Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2475 c.c.» per la S.r.l., oppure «Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2380-bis c.c.» per la S.p.A.). Nella seconda sezione, inserire i dati del soggetto nominato: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica. Nella terza sezione, selezionare il tipo di preposizione: institore per l'intera impresa o per un ramo identificato con precisione; procuratore per operazioni specificamente elencate. Nella quarta sezione, descrivere in modo analitico i poteri conferiti evitando formule vaghe e generiche: ad esempio «firma di contratti di acquisto di beni e servizi di importo non superiore a euro 50.000 per singola operazione», «apertura e chiusura di conti correnti bancari presso qualsiasi istituto di credito», «stipula e rinnovo di contratti di locazione di immobili aziendali», «rappresentanza dell'impresa nei procedimenti arbitrali di cui all'art. 806 c.p.c.». Nella quinta sezione, indicare i limiti dei poteri che si intendono riservare all'imprenditore, fissando soglie di valore o materie escluse. Nella sesta sezione, indicare la durata (determinata con data di scadenza; indeterminata con formula di revocabilità). Verificare che la firma digitale apposta sull'atto corrisponda al legale rappresentante risultante dalla visura camerale. Dopo la compilazione, trasmettere la pratica alla Camera di Commercio tramite ComunicaStarweb allegando copia del documento d'identità dell'institore nominato e la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. La trasmissione va effettuata senza indugio per garantire la piena opponibilità dei poteri ai terzi fin dalla data di iscrizione.
Requisiti legali per Nomina di Institore / Procuratore
La Nomina di Institore in Italia è soggetta a precisi requisiti di legge stabiliti dagli artt. 2203-2213 c.c. e dalla normativa sul Registro delle Imprese (artt. 2188-2202 c.c.; D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; L. 29 dicembre 1993, n. 580). L'atto di nomina deve rivestire la forma scritta: la legge non richiede l'atto pubblico notarile per la nomina in sé, ma per l'iscrizione nel Registro delle Imprese la firma deve essere digitalmente qualificata ai sensi degli artt. 20-21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), oppure l'atto deve essere autenticato da un notaio ai sensi della L. 89/1913. L'iscrizione nel Registro delle Imprese è obbligatoria ai sensi dell'art. 2206 c.c.: senza iscrizione, i limiti dei poteri institori non sono opponibili ai terzi di buona fede che abbiano trattato con l'institore facendo affidamento sull'apparenza dei poteri. L'iscrizione comporta il pagamento dell'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e dei diritti di segreteria della Camera di Commercio territorialmente competente. La revoca è libera e può avvenire in qualsiasi momento ex art. 2207 c.c., ma deve essere iscritta nel Registro delle Imprese nelle medesime forme della nomina: finché la revoca non è iscritta, essa non è opponibile ai terzi di buona fede e gli atti compiuti dall'ex institore rimangono vincolanti per l'imprenditore. L'institore non può nominare un sostituto o subdelegare i propri poteri ad altri senza espressa autorizzazione dell'imprenditore (art. 2208 co. 3 c.c.). Per le società di capitali, la delibera di conferimento dei poteri institori è di competenza dell'organo amministrativo e deve essere verbalizzata ai sensi dell'art. 2388 c.c. (deliberazioni del consiglio di amministrazione della S.p.A.) o dell'art. 2475 c.c. (decisioni degli amministratori della S.r.l.).
Errori comuni da evitare nel tuo Nomina di Institore / Procuratore
La Nomina di Institore in Italia presenta errori ricorrenti che possono pregiudicarne la validità e l'opponibilità ai terzi, con conseguenze patrimoniali rilevanti per l'imprenditore. Il primo e più grave errore è omettere l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente: senza iscrizione, i limiti dei poteri institori non sono opponibili ai terzi di buona fede ex art. 2206 co. 2 c.c., e l'imprenditore rimane vincolato da tutti gli atti dell'institore anche se eccedono i limiti pattuiti internamente, con responsabilità patrimoniale illimitata ex art. 2740 c.c. Il secondo errore frequente è la descrizione vaga dei poteri conferiti: formule generiche come «tutti i poteri di gestione» o «pieni poteri» senza indicazione di limiti di valore o di materia espongono l'imprenditore a responsabilità per atti che non intendeva autorizzare. Il terzo errore è non aggiornare tempestivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di revoca o modifica dei poteri (art. 2207 c.c.), con il risultato che l'ex institore continua ad apparire come tale nei confronti dei terzi, i quali possono vincolare legittimamente l'imprenditore con nuovi atti dopo la cessazione dell'incarico. Il quarto errore consiste nel non deliberare formalmente la nomina in sede consiliare o assembleare per le società: per le S.r.l. la decisione degli amministratori deve risultare da verbale (art. 2475 c.c.); per le S.p.A. serve delibera del consiglio di amministrazione (art. 2388 c.c.) con relativa verbalizzazione. Il quinto errore è confondere la figura dell'institore con quella del semplice procuratore (art. 2209 c.c.) o del commesso (art. 2210 c.c.): l'institore ha poteri molto più ampi e la sua nomina produce effetti opponibili ben più estesi, richiedendo una delimitazione precisa per non esporre l'imprenditore a responsabilità eccessive. Il sesto errore è non comunicare tempestivamente la revoca agli istituti bancari, ai principali fornitori e clienti con cui l'institore operava: anche dopo l'iscrizione della revoca nel Registro delle Imprese, i terzi che non abbiano avuto conoscenza effettiva della revoca possono agire in buona fede verso l'imprenditore. Il settimo errore è omettere l'indicazione della PEC aziendale nell'atto di nomina, che costituisce il domicilio digitale dell'impresa per le comunicazioni aventi valore legale ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD).
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}Domande frequenti
L'institore, disciplinato dall'art. 2203 del Codice Civile, è il soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'intera impresa o di un ramo autonomo di essa. La preposizione institoria attribuisce automaticamente, senza bisogno di procura separata, il potere di compiere tutti gli atti inerenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art. 2204 co. 1 c.c.), inclusa la rappresentanza in giudizio per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa. Fanno eccezione l'alienazione e l'ipoteca dei beni immobili dell'imprenditore, per le quali occorre apposita autorizzazione scritta (art. 2204 co. 2 c.c.). I limiti dei poteri institori devono essere iscritti nel Registro Imprese per essere opponibili ai terzi di buona fede (art. 2206 c.c.); in mancanza di iscrizione, l'imprenditore non può opporre ai terzi che l'institore aveva poteri più ristretti di quelli legali. La differenza rispetto al procuratore (art. 2209 c.c.) è nell'ampiezza: il procuratore è preposto solo a un settore o a determinate operazioni, mentre l'institore rappresenta l'impresa nella sua interezza o in un intero ramo. Il commesso (art. 2210 c.c.) ha poteri ancora più limitati, circoscritti agli atti di ordinaria gestione corrente.
Sì, l'iscrizione della nomina di institore nel Registro delle Imprese è obbligatoria ai sensi dell'art. 2206 c.c. e dell'art. 2188 c.c. La procedura si svolge tramite presentazione di apposita pratica telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente, utilizzando la piattaforma ComunicaStarweb con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD). L'atto di nomina deve indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza dell'institore, nonché i poteri conferiti con i relativi limiti. L'iscrizione produce la piena opponibilità ai terzi dei poteri e dei limiti indicati: chi ha trattato con l'institore in buona fede è tutelato anche se l'atto non è ancora stato iscritto, ma l'imprenditore non può opporre ai terzi i limiti di poteri non iscritti (art. 2206 co. 2 c.c.). La mancata iscrizione comporta anche l'impossibilità di opporre al terzo la revoca o la cessazione dell'incarico dell'institore (art. 2207 c.c.). Le spese comprendono i diritti di segreteria della Camera di Commercio e l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972).
Il Codice Civile agli artt. 2203-2213 distingue tre figure ausiliarie dell'imprenditore in base all'ampiezza dei poteri. L'institore (art. 2203 c.c.) è preposto all'esercizio dell'intera impresa o di un ramo, con poteri generali ex lege e obbligo di iscrizione nel Registro Imprese; può stare in giudizio in nome dell'imprenditore. Il procuratore (art. 2209 c.c.) è preposto solo a determinate operazioni pertinenti all'impresa, con una procura che delimita l'oggetto; non può stare in giudizio salvo autorizzazione specifica. Il commesso (art. 2210 c.c.) è un dipendente addetto alle operazioni correnti, con poteri limitati alla ricezione di dichiarazioni, alla vendita di beni al pubblico e ad atti simili di ordinaria gestione. Per le società di capitali (S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c., S.p.A. ex artt. 2325-2451 c.c.) la figura dell'institore si affianca, senza sovrapporsi, a quella dell'amministratore: l'institore è un dipendente o collaboratore con poteri delegati, non un organo sociale dotato di poteri organici. La scelta tra le tre figure dipende dall'ampiezza dei poteri che l'imprenditore intende delegare e dal grado di pubblicità e opponibilità ai terzi che si vuole garantire.
Ai sensi dell'art. 2208 c.c., l'imprenditore risponde di tutti gli atti compiuti dall'institore nell'esercizio dell'impresa, purché rientranti nell'oggetto dell'impresa e nei limiti dei poteri institori. Se l'institore ha superato i limiti dei propri poteri, l'imprenditore è comunque responsabile verso i terzi di buona fede che non conoscessero tali limiti, specialmente quando i limiti non siano iscritti nel Registro Imprese (art. 2206 co. 2 c.c.). La responsabilità dell'institore verso l'imprenditore per atti compiuti oltre i limiti o in violazione delle istruzioni ricevute è personale e può dar luogo ad azione risarcitoria. L'institore risponde in proprio anche quando abbia occultato di agire per conto dell'imprenditore o quando abbia agito in palese conflitto di interessi non dichiarato. Per le obbligazioni assunte dall'institore in nome dell'imprenditore, quest'ultimo risponde con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c. Le società di capitali rispondono con il patrimonio sociale, fermo restando che l'institore deve agire nell'ambito dell'oggetto sociale deliberato dall'organo amministrativo.
La revoca della nomina di institore è libera e può avvenire in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, salvo diversi accordi contrattuali. Ai sensi dell'art. 2207 c.c., la revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con gli stessi mezzi della nomina: deve essere iscritta nel Registro delle Imprese tramite pratica telematica alla Camera di Commercio competente. Finché la revoca non è iscritta, l'imprenditore non può opporla ai terzi di buona fede; pertanto, gli atti compiuti dall'ex institore dopo la revoca ma prima dell'iscrizione rimangono vincolanti verso i terzi ignari. Dal punto di vista del rapporto di lavoro o di collaborazione sottostante, la revoca dei poteri institori non equivale di per sé a licenziamento o risoluzione del contratto: l'imprenditore dovrà procedere separatamente alla modifica o alla cessazione del rapporto rispettando le norme del Codice Civile, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dei CCNL applicabili. È buona prassi comunicare la revoca per iscritto tramite PEC a tutti i principali clienti, fornitori e istituti di credito con cui l'institore aveva operato, per informarli della cessazione dei poteri anche prima del completamento dell'iscrizione nel Registro Imprese.
La nomina di institore non richiede la forma dell'atto pubblico notarile come condizione di validità dell'atto tra le parti: è sufficiente la scrittura privata. Tuttavia, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese tramite la Camera di Commercio, l'atto deve recare firma digitale qualificata del dichiarante (il titolare o il legale rappresentante della società) ai sensi degli artt. 20-21 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), oppure deve essere autenticato da un notaio ai sensi della L. 89/1913. Il modello predisposto da forms-legal.com costituisce una bozza di scrittura privata completa di tutti gli elementi necessari: identificazione dell'imprenditore e dell'institore nominato, ambito dei poteri conferiti con eventuali limiti di valore e materia, data di decorrenza e durata dell'incarico. Prima di procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese è fortemente consigliabile far verificare l'atto da un professionista abilitato (commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o notaio) per accertare la conformità alle istruzioni della Camera di Commercio competente e alla normativa vigente, in particolare agli artt. 2203-2213 c.c. e al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Procura Generale ad Negotia
Atto con cui il rappresentato (persona fisica o societa) conferisce a un procuratore ampi poteri di rappresentanza per la gestione degli affari ai sensi degli artt. 1387-1392 del Codice Civile.
Procura Speciale
Atto con cui il rappresentato conferisce al procuratore il potere di compiere uno o piu atti giuridici determinati in suo nome, producendo effetti direttamente nella sua sfera giuridica ai sensi degli artt. 1387-1392 c.c.
Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Verbale che documenta le deliberazioni ordinarie dell'assemblea dei soci di una S.r.l. o S.p.A., quali approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e fissazione dei compensi, ai sensi degli artt. 2364, 2375, 2479 c.c.
Statuto di S.r.l.
Statuto della societa a responsabilita limitata che disciplina le quote, l'amministrazione, le decisioni dei soci e le clausole di governance ai sensi degli artt. 2462-2483 c.c.