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Nomina di Institore / Procuratore

Nomina di Institore / Procuratore

Codice Civile artt. 2203-2213; artt. 2188-2202 c.c. (Registro Imprese)

Intestazione

ai sensi degli artt. 2203-2213 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

La Parte Nominante

LA PARTE NOMINANTE

Denominazione / Nome: [Nominante Denominazione]

Codice Fiscale / P.IVA: [Nominante C F]

REA: [Nominante R E A]

Sede legale: [Nominante Sede Legale]

PEC: [Nominante P E C]

Legale rappresentante: [Legale Rappresentante]

Atto di Nomina

NOMINA E CONFERIMENTO DI POTERI

Con il presente atto, la parte nominante prepone e nomina quale [Tipo Nomina]:

IL SOGGETTO NOMINATO

Nome e cognome: [Nominato Nome]

Codice fiscale: [Nominato C F]

Residenza / domicilio: [Nominato Residenza]

Qualifica aziendale: [Nominato Qualifica]

Ambito / ramo di preposizione: [Ambito Preposizione]

Art. 1 — Poteri Conferiti

Ai sensi dell'art. 2203 c.c. e dell'art. 2204 c.c., al soggetto nominato sono conferiti i seguenti poteri:

[Poteri Conferiti]

Art. 2 — Limitazioni dei Poteri

Ai sensi dell'art. 2206 co. 2 c.c., i seguenti limiti ai poteri institori sono stabiliti e saranno iscritti nel Registro Imprese per renderli opponibili ai terzi di buona fede:

[Limiti Poteri]

Art. 3 — Firma Digitale

Abilitazione alla firma digitale qualificata per pratiche telematiche: [Firma Digitale Abilitata]

Art. 4 — Durata e Decorrenza

I poteri conferiti decorrono dal [Data Decorrenza] e hanno durata: [Durata Incarico].

Data di scadenza (se a tempo determinato): [Data Scadenza]

Art. 5 — Revoca

La presente nomina è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 2207 c.c. mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata A/R) al nominato e successiva iscrizione della revoca nel Registro Imprese della Camera di Commercio competente. La revoca è opponibile ai terzi solo dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.

Art. 6 — Pubblicità Legale

Il presente atto sarà trasmesso per l'iscrizione nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente ai sensi degli artt. 2188 e 2206 c.c. e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, tramite pratica telematica con firma digitale qualificata (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Art. 7 — Responsabilità dell'Imprenditore

Ai sensi dell'art. 2208 c.c., la parte nominante risponde verso i terzi di buona fede di tutti gli atti compiuti dal nominato nell'esercizio dell'impresa, nei limiti dei poteri conferiti e iscritti. Gli atti eccedenti i limiti non iscritti nel Registro Imprese rimangono vincolanti per la parte nominante nei confronti dei terzi ignari dei limiti stessi.

Sottoscrizione

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

La parte nominante:

[Nominante Denominazione]

Legale rappresentante: [Legale Rappresentante]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Il soggetto nominato — per accettazione:

[Nominato Nome]

Firma: _________________________ Data: _________________________

Nota: per l'iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio, l'atto deve essere trasmesso con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 tramite ComunicaStarweb, oppure autenticato da un notaio ai sensi della L. 89/1913.

Legale Rappresentante della Parte Nominante

________________

Signature

Institore / Procuratore Nominato (per accettazione)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Nomina di Institore / Procuratore?

La Nomina di Institore/Procuratore in Italia è l'atto con cui l'imprenditore prepone una persona all'esercizio dell'impresa, di una sede secondaria o di un ramo di essa, conferendole i relativi poteri di gestione e rappresentanza. La materia è disciplinata dagli artt. 2203-2213 del Codice Civile, in coordinamento con la disciplina del Registro delle Imprese di cui agli artt. 2188-2202 c.c.

L'institore (art. 2203 c.c.) è il soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa o di una sua sede o ramo; in tale veste è investito ex lege di ampi poteri di gestione e di rappresentanza, potendo compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salvo le limitazioni contenute nella procura. L'art. 2206 c.c. richiede l'iscrizione della procura institoria nel Registro delle Imprese affinché le limitazioni dei poteri siano opponibili ai terzi; in mancanza di iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni non sono opponibili se non si prova che i terzi le conoscevano. Il procuratore (art. 2209 c.c.) è invece dotato di poteri di rappresentanza per atti pertinenti a una determinata serie di operazioni.

Lo strumento è impiegato quando l'imprenditore o la società intende delegare in modo stabile e opponibile la gestione operativa: l'apertura di filiali o sedi secondarie con un responsabile locale, la strutturazione della delega manageriale a direttori generali, la gestione di rami d'azienda. Consente di articolare l'organizzazione conferendo poteri a soggetti diversi dagli amministratori.

L'atto deve identificare l'imprenditore o la società nominante e il preposto, definire i poteri conferiti e le eventuali limitazioni, e va iscritto nel Registro delle Imprese per l'opponibilità ai terzi. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di procura generale ad negotia, procura speciale, verbale di assemblea ordinaria e statuto di S.r.l.

Quando serve Nomina di Institore / Procuratore?

La Nomina di Institore o Procuratore in Italia è necessaria ogni qualvolta l'imprenditore o la società intendano delegare in modo stabile, documentato e opponibile ai terzi la gestione operativa dell'impresa o di un suo ramo a un soggetto che non riveste la qualità di socio o di organo amministrativo. Le situazioni più frequenti in cui si ricorre a questo atto comprendono: l'apertura di una sede secondaria o di una filiale in una città diversa dalla sede principale, dove si rende necessario nominare un responsabile locale dotato di pieni poteri di gestione autonoma; la crescita dimensionale dell'impresa, che porta a strutturare la delega manageriale conferendo a direttori generali, responsabili di divisione o area manager poteri formalmente riconosciuti e iscrivibili nel Registro delle Imprese; la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o private nelle quali il concorrente deve dimostrare chi sia legittimato a sottoscrivere offerte, contratti e atti amministrativi in nome e per conto dell'impresa; l'accensione di rapporti bancari, l'apertura di conti correnti aziendali o la stipula di fideiussioni bancarie, per cui gli istituti di credito richiedono documentazione pubblica dei poteri di firma del soggetto che agisce in rappresentanza; la gestione di contenziosi legali innanzi al giudice ordinario o arbitrale, ove l'institore può stare in giudizio in nome dell'imprenditore ex art. 2204 c.c. Le società di capitali ricorrono alla nomina di procuratore ad negotia (art. 2209 c.c.) anche per operazioni specifiche: firma di contratti di fornitura superiori a determinate soglie di valore, gestione di un portafoglio clienti, rappresentanza in assemblee di consorzi, associazioni di categoria o enti bilaterali. L'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio rende i poteri opponibili erga omnes e protegge l'imprenditore da contestazioni sulla validità degli atti compiuti dall'institore, assicurando al contempo ai terzi la certezza della fonte dei poteri con cui trattano. La nomina di procuratore è altresì indispensabile quando l'imprenditore individuale sia impossibilitato temporaneamente a gestire l'attività per ragioni di salute o assenza, e intenda affidare la continuità dell'impresa a un collaboratore fidato senza procedere a una modifica strutturale dell'assetto societario.

Cosa includere nel tuo Nomina di Institore / Procuratore

La Nomina di Institore o Procuratore in Italia, per essere completa e iscrivibile nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, deve contenere una serie di elementi essenziali disciplinati dagli artt. 2203-2213 c.c. e dalle istruzioni ministeriali di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Primo elemento: l'identificazione completa e precisa della parte nominante — per le ditte individuali, nome e cognome, codice fiscale, sede dell'impresa e numero REA (Repertorio Economico Amministrativo); per le società di capitali, denominazione sociale, forma giuridica (S.r.l. ai sensi degli artt. 2462-2483 c.c., S.p.A. ai sensi degli artt. 2325-2451 c.c.), sede legale, partita IVA, numero REA, nome e qualifica del legale rappresentante che firma l'atto e PEC aziendale. Secondo elemento: l'identificazione del soggetto nominato (institore o procuratore), con nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica; se il soggetto nominato è un dipendente, è utile indicare anche la qualifica nell'organigramma aziendale. Terzo elemento: la descrizione precisa dell'oggetto della preposizione, vale a dire se si tratta di preposizione all'intera impresa, a un ramo specifico (ad esempio «ramo commerciale», «divisione logistica», «unità produttiva di Milano») o a determinate operazioni (art. 2209 c.c. per il procuratore). Quarto elemento: l'elenco dettagliato dei poteri conferiti — firma di contratti commerciali fino a determinati importi, apertura e gestione di conti correnti bancari, rappresentanza nei procedimenti arbitrali e giudiziali, sottoscrizione di polizze assicurative, emissione di fatture e ricezione di pagamenti — con i corrispondenti limiti espressi che l'imprenditore intende rendere opponibili ai terzi tramite iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2206 c.c.). Quinto elemento: la durata dell'incarico, che può essere determinata (con indicazione della data di scadenza) o indeterminata (revocabile ai sensi dell'art. 2207 c.c.). Sesto elemento: le condizioni di revoca e sostituzione. Il modello predisposto su forms-legal.com guida l'imprenditore nella compilazione di ciascuno di questi elementi, garantendo conformità agli artt. 2203-2213 c.c. e alle istruzioni del Registro delle Imprese. L'atto va trasmesso con firma digitale qualificata ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD) tramite la piattaforma ComunicaStarweb della Camera di Commercio competente, unitamente ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). In alternativa, l'atto può essere autenticato da un notaio ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

Come compilare il tuo Nomina di Institore / Procuratore

La Nomina di Institore o Procuratore in Italia si compila seguendo l'ordine logico delle sezioni del modello, raccogliendo preliminarmente la documentazione identificativa delle parti. Nella prima sezione, dedicata alla parte nominante, inserire i dati completi dell'imprenditore o della società: per le ditte individuali, nome e cognome, codice fiscale, sede dell'attività; per le società, denominazione esatta come risulta dalla visura camerale aggiornata, sede legale con indirizzo completo, partita IVA, numero REA e nome del legale rappresentante firmatario con indicazione della carica (ad esempio, «Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2475 c.c.» per la S.r.l., oppure «Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2380-bis c.c.» per la S.p.A.). Nella seconda sezione, inserire i dati del soggetto nominato: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica. Nella terza sezione, selezionare il tipo di preposizione: institore per l'intera impresa o per un ramo identificato con precisione; procuratore per operazioni specificamente elencate. Nella quarta sezione, descrivere in modo analitico i poteri conferiti evitando formule vaghe e generiche: ad esempio «firma di contratti di acquisto di beni e servizi di importo non superiore a euro 50.000 per singola operazione», «apertura e chiusura di conti correnti bancari presso qualsiasi istituto di credito», «stipula e rinnovo di contratti di locazione di immobili aziendali», «rappresentanza dell'impresa nei procedimenti arbitrali di cui all'art. 806 c.p.c.». Nella quinta sezione, indicare i limiti dei poteri che si intendono riservare all'imprenditore, fissando soglie di valore o materie escluse. Nella sesta sezione, indicare la durata (determinata con data di scadenza; indeterminata con formula di revocabilità). Verificare che la firma digitale apposta sull'atto corrisponda al legale rappresentante risultante dalla visura camerale. Dopo la compilazione, trasmettere la pratica alla Camera di Commercio tramite ComunicaStarweb allegando copia del documento d'identità dell'institore nominato e la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. La trasmissione va effettuata senza indugio per garantire la piena opponibilità dei poteri ai terzi fin dalla data di iscrizione.

Errori comuni da evitare nel tuo Nomina di Institore / Procuratore

La Nomina di Institore in Italia presenta errori ricorrenti che possono pregiudicarne la validità e l'opponibilità ai terzi, con conseguenze patrimoniali rilevanti per l'imprenditore. Il primo e più grave errore è omettere l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente: senza iscrizione, i limiti dei poteri institori non sono opponibili ai terzi di buona fede ex art. 2206 co. 2 c.c., e l'imprenditore rimane vincolato da tutti gli atti dell'institore anche se eccedono i limiti pattuiti internamente, con responsabilità patrimoniale illimitata ex art. 2740 c.c. Il secondo errore frequente è la descrizione vaga dei poteri conferiti: formule generiche come «tutti i poteri di gestione» o «pieni poteri» senza indicazione di limiti di valore o di materia espongono l'imprenditore a responsabilità per atti che non intendeva autorizzare. Il terzo errore è non aggiornare tempestivamente l'iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di revoca o modifica dei poteri (art. 2207 c.c.), con il risultato che l'ex institore continua ad apparire come tale nei confronti dei terzi, i quali possono vincolare legittimamente l'imprenditore con nuovi atti dopo la cessazione dell'incarico. Il quarto errore consiste nel non deliberare formalmente la nomina in sede consiliare o assembleare per le società: per le S.r.l. la decisione degli amministratori deve risultare da verbale (art. 2475 c.c.); per le S.p.A. serve delibera del consiglio di amministrazione (art. 2388 c.c.) con relativa verbalizzazione. Il quinto errore è confondere la figura dell'institore con quella del semplice procuratore (art. 2209 c.c.) o del commesso (art. 2210 c.c.): l'institore ha poteri molto più ampi e la sua nomina produce effetti opponibili ben più estesi, richiedendo una delimitazione precisa per non esporre l'imprenditore a responsabilità eccessive. Il sesto errore è non comunicare tempestivamente la revoca agli istituti bancari, ai principali fornitori e clienti con cui l'institore operava: anche dopo l'iscrizione della revoca nel Registro delle Imprese, i terzi che non abbiano avuto conoscenza effettiva della revoca possono agire in buona fede verso l'imprenditore. Il settimo errore è omettere l'indicazione della PEC aziendale nell'atto di nomina, che costituisce il domicilio digitale dell'impresa per le comunicazioni aventi valore legale ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

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