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Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.

Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.

artt. 2355, 2022, 2346 c.c. — Girata autenticata e annotazione libro soci

ATTO DI CESSIONE DI AZIONI DI SOCIETÀ PER AZIONI

Ai sensi degli artt. 2355, 2022 e 2346 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

COMPARIZIONE DELLE PARTI

Cedente: [Cedente Nome]

Codice fiscale: [Cedente C F]

Residenza/sede: [Cedente Residenza]

Cessionario: [Cessionario Nome]

Codice fiscale: [Cessionario C F]

Residenza/sede: [Cessionario Residenza]

DATI DELLA SOCIETÀ

Denominazione: [Societa Denominazione]

Sede legale: [Societa Sede]

Codice fiscale/P.IVA: [Societa C F]

Numero REA: [Societa R E A]

Capitale sociale: € [Capitale Sociale]

Art. 1 — OGGETTO DELLA CESSIONE

Il cedente [Cedente Nome] cede e trasferisce al cessionario [Cessionario Nome], che accetta, n. [Numero Azioni] azioni [Categoria Azioni] di [Societa Denominazione], con valore nominale [Valore Nominale], rappresentanti il [Percentuale Capitale]% del capitale sociale.

Art. 2 — PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo della cessione è pari a € [Prezzo Cessione].

Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]

Art. 3 — CLAUSOLE STATUTARIE

Gradimento ottenuto ex art. 2355-bis c.c.: [Gradimento Ottenuto]

Prelazione rispettata: [Prelazione Rispettata]

Il cedente dichiara che tutte le condizioni previste dallo statuto di [Societa Denominazione] per il valido trasferimento delle azioni sono state rispettate.

Art. 4 — DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

[Garanzie Cedente]

Art. 5 — EFFETTI E ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI

Con la sottoscrizione del presente atto, la proprietà delle azioni cedute si trasferisce da [Cedente Nome] a [Cessionario Nome]. Il cessionario ha diritto di richiedere l'annotazione nel libro soci di [Societa Denominazione] ai sensi dell'art. 2355 c.c. Il cedente si impegna a cooperare attivamente per il completamento di tale adempimento.

SOTTOSCRIZIONI

[Luogo Atto], [Data Atto]

Cedente: [Cedente Nome]

Firma: _________________________

Cessionario: [Cessionario Nome]

Firma: _________________________

Autenticazione delle firme ex art. 2355 c.c.: _________________________

Cedente

________________

Signature

Cessionario

________________

Signature

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Che cos'è Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.?

L'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia è il contratto con cui il titolare di azioni di una Società per Azioni trasferisce a un acquirente, in tutto o in parte, la propria partecipazione. La materia è disciplinata dall'art. 2355 del Codice Civile sulla circolazione delle azioni, dall'art. 2022 c.c. sul transfert dei titoli nominativi e dall'art. 2346 c.c. sull'emissione delle azioni.

Le modalità di trasferimento dipendono dalla forma del titolo. Per le azioni nominative, l'art. 2355 c.c. prevede il trasferimento mediante girata autenticata da notaio o altro soggetto abilitato, con successiva annotazione nel libro dei soci; per le azioni dematerializzate il trasferimento avviene tramite scritturazione contabile presso l'intermediario. L'atto separato con annotazione nel libro soci è la prassi più diffusa per le S.p.A. non quotate, e rende il cessionario legittimato all'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società.

Le occasioni tipiche comprendono le operazioni di fusione e acquisizione (M&A), spesso precedute da un memorandum d'intesa e da una due diligence, l'uscita di un socio che liquida la propria partecipazione, l'ingresso di un investitore, il passaggio generazionale e le riorganizzazioni di gruppo. L'atto regola l'oggetto della cessione, il prezzo, le modalità di pagamento, le dichiarazioni e garanzie del venditore (representations and warranties) sullo stato della società e gli obblighi di non concorrenza.

È essenziale verificare lo statuto sociale per l'eventuale presenza di clausole di prelazione o di gradimento che condizionino la circolazione delle azioni, nonché l'esistenza di patti parasociali. Gli effetti fiscali della plusvalenza e gli adempimenti verso la società completano l'operazione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione di quote di S.r.l., atto costitutivo di S.p.A., patti parasociali e verbale di assemblea ordinaria.

Quando serve Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.?

L'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia è necessario ogni volta che il titolare di una partecipazione azionaria in una Società per Azioni intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota a un acquirente. Le situazioni tipiche che richiedono la stipula di un atto di cessione includono: (1) Operazioni di M&A — quando l'acquirente intende acquisire una partecipazione di controllo o di minoranza in una S.p.A. non quotata per scopi industriali o finanziari, il contratto di cessione azioni è il documento principale dell'operazione, spesso preceduto da un MOU ex artt. 1322-1337 c.c. e seguito da una due diligence; (2) Uscita di un socio — quando un azionista decide di liquidare la propria partecipazione (exit) cedendola agli altri soci o a un soggetto esterno; (3) Successione imprenditoriale — trasferimento di azioni nell'ambito di un piano di passaggio generazionale, con possibile applicazione dei benefici del patto di famiglia ex art. 768-bis ss. c.c.; (4) Cessione nell'ambito di operazioni di ristrutturazione — in caso di riorganizzazione del gruppo societario, con trasferimento di azioni tra società controllata e controllante o tra società sorelle; (5) Esecuzione forzata — in caso di pignoramento di azioni nominative da parte di creditori del socio, la procedura esecutiva si conclude con il trasferimento coattivo al miglior offerente nell'asta giudiziaria, con annotazione nel libro soci ordinata dal giudice dell'esecuzione. Un'ulteriore situazione ricorrente è quella del management buy-out (MBO): i manager della S.p.A. acquistano le azioni dall'azionista di controllo, spesso con leva finanziaria (LBO — leveraged buy-out), strutturando l'operazione attraverso una newco che si fonde con la target (merger leveraged buy-out). Questa tipologia di operazione richiede la massima cura nella redazione dell'atto di cessione azioni, con clausole di escrow, earn-out, meccanismi di price adjustment e garanzie robuste. Un'altra ipotesi frequente nella prassi italiana è la cessione di azioni nell'ambito di accordi di investimento da parte di fondi di private equity o venture capital: in questi casi l'atto di cessione si inserisce in un framework contrattuale complesso che include shareholders' agreement, information rights e meccanismi anti-dilutivi.

Cosa includere nel tuo Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.

L'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valido ed efficace: (1) Identificazione delle parti — cedente e cessionario con nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, sede o residenza, PEC; se persone giuridiche, indicare il legale rappresentante e i suoi poteri ex artt. 1387-1392 c.c.; (2) Identificazione della società — denominazione, sede legale, codice fiscale, numero REA, capitale sociale registrato e interamente versato, con riferimento all'atto costitutivo; (3) Descrizione delle azioni cedute — numero di azioni, categoria (ordinarie, privilegiate, a voto plurimo ex art. 2351 c.c.), valore nominale unitario o indicazione che le azioni sono senza valore nominale ex art. 2346 co. 3 c.c.; percentuale del capitale sociale rappresentata; (4) Prezzo e modalità di pagamento — corrispettivo in euro, con indicazione delle modalità (bonifico bancario, pagamento differito, earn-out) e delle garanzie di pagamento; (5) Verifica delle clausole statutarie di gradimento e prelazione ex art. 2355-bis c.c. — dichiarazione del cedente che la procedura di prelazione è stata rispettata o che il cessionario ha ricevuto il gradimento dell'organo competente; (6) Dichiarazioni e garanzie del cedente (representations and warranties) — titolarità piena e libera delle azioni, assenza di vincoli e gravami, situazione della società; (7) Impegni post-closing — cooperazione per l'annotazione nel libro soci; (8) Regime fiscale — dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza ex TUIR e D.Lgs. 461/1997. Su forms-legal.com è disponibile il modello personalizzabile per la cessione di azioni di S.p.A. conforme al diritto italiano. Nelle operazioni di maggior complessità, l'atto di cessione azioni contiene inoltre: condizioni sospensive (autorizzazioni antitrust, nulla-osta di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 58/1998 per le S.p.A. operanti in settori finanziari), meccanismi di price adjustment basati sul patrimonio netto o sul capitale circolante alla data del closing, clausole di indennizzo (indemnity) con cap, basket e retention, nonché earn-out collegati a risultati futuri della target. La clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. e il D.Lgs. 5/2003 consente di devolvere le controversie post-closing a un collegio arbitrale specializzato in diritto societario.

Come compilare il tuo Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.

Per compilare correttamente l'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia, seguire questi passaggi: (1) Verificare lo statuto — prima di procedere, leggere attentamente lo statuto della S.p.A. per verificare l'esistenza di clausole di gradimento (art. 2355-bis c.c.) o di prelazione e rispettarne le procedure; (2) Ottenere il gradimento — se lo statuto lo prevede, presentare domanda all'organo competente (CdA o assemblea) allegando i dati identificativi del cessionario; in mancanza di risposta entro il termine statutario, il gradimento si intende concesso; (3) Rispettare la prelazione — notificare l'intenzione di cedere e le condizioni dell'offerta a tutti i soci aventi diritto (denuntiatio), attendere il termine per l'esercizio della prelazione; (4) Compilare l'atto — inserire i dati identificativi di cedente, cessionario e società; specificare numero, categoria e valore nominale delle azioni cedute; indicare il corrispettivo e le modalità di pagamento; (5) Autenticare le firme — per conferire data certa e per i requisiti di circolazione dei titoli azionari ex art. 2355 c.c., far autenticare le firme da un notaio, agente di cambio o intermediario abilitato; (6) Procedere all'annotazione nel libro soci — il cessionario chiede alla società l'annotazione nel registro, allegando l'atto di cessione autenticato; (7) Adempimenti fiscali — dichiarare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi e versare l'imposta sostitutiva del 26% ex D.Lgs. 461/1997; registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate se stipulato per atto pubblico (imposta di registro in misura fissa € 200). Prima della firma dell'atto, effettuare la due diligence legale, fiscale e contabile sulla S.p.A. target: verificare la visura camerale aggiornata (presso la Camera di Commercio competente), il bilancio degli ultimi tre esercizi approvato dall'assemblea ex art. 2364 c.c., le eventuali iscrizioni ipotecarie o pegni sulle azioni ex art. 2352 c.c., i principali contratti in essere e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività sociale. Raccogliere inoltre copia dello statuto aggiornato, del verbale dell'ultima assemblea ordinaria dei soci e di eventuali patti parasociali vigenti ex art. 2341-bis c.c. che possano interferire con il trasferimento progettato o attribuire diritti preferenziali ad altri azionisti.

Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.

Gli errori più frequenti nel trasferimento di azioni di S.p.A. in Italia sono: (1) Non verificare le clausole statutarie di gradimento e prelazione ex art. 2355-bis c.c. — il trasferimento in violazione delle clausole statutarie è inopponibile alla società; (2) Omettere l'autenticazione della girata — la girata non autenticata può non essere sufficiente per ottenere l'annotazione nel libro soci ex art. 2355 c.c.; (3) Non annotare il trasferimento nel libro soci — il cessionario non ha legittimazione a esercitare i diritti sociali verso la società (voto, dividendo) senza l'annotazione; (4) Trascurare le garanzie (representations and warranties) del cedente — in assenza di clausole di garanzia, il cessionario avrà difficoltà a ottenere un indennizzo per sopravvenienze passive scoperte dopo la cessione; (5) Non dichiarare la plusvalenza — omettere la dichiarazione dell'imposta sostitutiva del 26% configura illecito tributario sanzionato dall'Agenzia delle Entrate; (6) Cedere azioni in un settore regolamentato senza autorizzazione dell'autorità di vigilanza (Banca d'Italia per le banche, IVASS per le assicurazioni) — il trasferimento è nullo o privo di effetto fino alla concessione dell'autorizzazione; (7) Non notificare l'operazione all'AGCM o alla Commissione Europea quando superano le soglie antitrust — le operazioni di concentrazione rilevanti che non vengono notificate sono soggette a sanzioni pecuniarie e possono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune; (8) Omettere la verifica dei patti parasociali ex art. 2341-bis c.c. che limitano la trasferibilità delle azioni tramite tag-along, drag-along o diritti di prelazione inter partes — anche se non opponibili alla società, la loro violazione genera obblighi risarcitori nei confronti dei co-firmatari del patto. Un errore meno ovvio ma frequente è la mancata due diligence sui libri contabili e sul Registro Imprese prima della firma: un socio cedente potrebbe già aver costituito un pegno sulle azioni ex art. 2352 c.c. a favore di un istituto di credito, circostanza che emerge solo dall'esame del libro soci aggiornato e del registro delle imprese. Infine, nelle operazioni che coinvolgono soci stranieri occorre rispettare la normativa sul golden power (D.L. 21/2012 conv. L. 56/2012) nei settori strategici (difesa, energia, telecomunicazioni, trasporti), che impone la notifica obbligatoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima del perfezionamento dell'operazione.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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