Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.
artt. 2355, 2022, 2346 c.c. — Girata autenticata e annotazione libro soci
ATTO DI CESSIONE DI AZIONI DI SOCIETÀ PER AZIONI
Ai sensi degli artt. 2355, 2022 e 2346 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
COMPARIZIONE DELLE PARTI
Cedente: [Cedente Nome]
Codice fiscale: [Cedente C F]
Residenza/sede: [Cedente Residenza]
Cessionario: [Cessionario Nome]
Codice fiscale: [Cessionario C F]
Residenza/sede: [Cessionario Residenza]
DATI DELLA SOCIETÀ
Denominazione: [Societa Denominazione]
Sede legale: [Societa Sede]
Codice fiscale/P.IVA: [Societa C F]
Numero REA: [Societa R E A]
Capitale sociale: € [Capitale Sociale]
Art. 1 — OGGETTO DELLA CESSIONE
Il cedente [Cedente Nome] cede e trasferisce al cessionario [Cessionario Nome], che accetta, n. [Numero Azioni] azioni [Categoria Azioni] di [Societa Denominazione], con valore nominale [Valore Nominale], rappresentanti il [Percentuale Capitale]% del capitale sociale.
Art. 2 — PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della cessione è pari a € [Prezzo Cessione].
Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]
Art. 3 — CLAUSOLE STATUTARIE
Gradimento ottenuto ex art. 2355-bis c.c.: [Gradimento Ottenuto]
Prelazione rispettata: [Prelazione Rispettata]
Il cedente dichiara che tutte le condizioni previste dallo statuto di [Societa Denominazione] per il valido trasferimento delle azioni sono state rispettate.
Art. 4 — DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE
[Garanzie Cedente]
Art. 5 — EFFETTI E ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI
Con la sottoscrizione del presente atto, la proprietà delle azioni cedute si trasferisce da [Cedente Nome] a [Cessionario Nome]. Il cessionario ha diritto di richiedere l'annotazione nel libro soci di [Societa Denominazione] ai sensi dell'art. 2355 c.c. Il cedente si impegna a cooperare attivamente per il completamento di tale adempimento.
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Atto], [Data Atto]
Cedente: [Cedente Nome]
Firma: _________________________
Cessionario: [Cessionario Nome]
Firma: _________________________
Autenticazione delle firme ex art. 2355 c.c.: _________________________
Cedente
________________
Signature
Cessionario
________________
Signature
Che cos'è Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.?
L'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia è il contratto con cui il titolare di azioni di una Società per Azioni trasferisce a un acquirente, in tutto o in parte, la propria partecipazione. La materia è disciplinata dall'art. 2355 del Codice Civile sulla circolazione delle azioni, dall'art. 2022 c.c. sul transfert dei titoli nominativi e dall'art. 2346 c.c. sull'emissione delle azioni.
Le modalità di trasferimento dipendono dalla forma del titolo. Per le azioni nominative, l'art. 2355 c.c. prevede il trasferimento mediante girata autenticata da notaio o altro soggetto abilitato, con successiva annotazione nel libro dei soci; per le azioni dematerializzate il trasferimento avviene tramite scritturazione contabile presso l'intermediario. L'atto separato con annotazione nel libro soci è la prassi più diffusa per le S.p.A. non quotate, e rende il cessionario legittimato all'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società.
Le occasioni tipiche comprendono le operazioni di fusione e acquisizione (M&A), spesso precedute da un memorandum d'intesa e da una due diligence, l'uscita di un socio che liquida la propria partecipazione, l'ingresso di un investitore, il passaggio generazionale e le riorganizzazioni di gruppo. L'atto regola l'oggetto della cessione, il prezzo, le modalità di pagamento, le dichiarazioni e garanzie del venditore (representations and warranties) sullo stato della società e gli obblighi di non concorrenza.
È essenziale verificare lo statuto sociale per l'eventuale presenza di clausole di prelazione o di gradimento che condizionino la circolazione delle azioni, nonché l'esistenza di patti parasociali. Gli effetti fiscali della plusvalenza e gli adempimenti verso la società completano l'operazione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di cessione di quote di S.r.l., atto costitutivo di S.p.A., patti parasociali e verbale di assemblea ordinaria.
Quando serve Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.?
L'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia è necessario ogni volta che il titolare di una partecipazione azionaria in una Società per Azioni intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota a un acquirente. Le situazioni tipiche che richiedono la stipula di un atto di cessione includono: (1) Operazioni di M&A — quando l'acquirente intende acquisire una partecipazione di controllo o di minoranza in una S.p.A. non quotata per scopi industriali o finanziari, il contratto di cessione azioni è il documento principale dell'operazione, spesso preceduto da un MOU ex artt. 1322-1337 c.c. e seguito da una due diligence; (2) Uscita di un socio — quando un azionista decide di liquidare la propria partecipazione (exit) cedendola agli altri soci o a un soggetto esterno; (3) Successione imprenditoriale — trasferimento di azioni nell'ambito di un piano di passaggio generazionale, con possibile applicazione dei benefici del patto di famiglia ex art. 768-bis ss. c.c.; (4) Cessione nell'ambito di operazioni di ristrutturazione — in caso di riorganizzazione del gruppo societario, con trasferimento di azioni tra società controllata e controllante o tra società sorelle; (5) Esecuzione forzata — in caso di pignoramento di azioni nominative da parte di creditori del socio, la procedura esecutiva si conclude con il trasferimento coattivo al miglior offerente nell'asta giudiziaria, con annotazione nel libro soci ordinata dal giudice dell'esecuzione. Un'ulteriore situazione ricorrente è quella del management buy-out (MBO): i manager della S.p.A. acquistano le azioni dall'azionista di controllo, spesso con leva finanziaria (LBO — leveraged buy-out), strutturando l'operazione attraverso una newco che si fonde con la target (merger leveraged buy-out). Questa tipologia di operazione richiede la massima cura nella redazione dell'atto di cessione azioni, con clausole di escrow, earn-out, meccanismi di price adjustment e garanzie robuste. Un'altra ipotesi frequente nella prassi italiana è la cessione di azioni nell'ambito di accordi di investimento da parte di fondi di private equity o venture capital: in questi casi l'atto di cessione si inserisce in un framework contrattuale complesso che include shareholders' agreement, information rights e meccanismi anti-dilutivi.
Cosa includere nel tuo Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.
L'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia deve contenere i seguenti elementi essenziali per essere valido ed efficace: (1) Identificazione delle parti — cedente e cessionario con nome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, sede o residenza, PEC; se persone giuridiche, indicare il legale rappresentante e i suoi poteri ex artt. 1387-1392 c.c.; (2) Identificazione della società — denominazione, sede legale, codice fiscale, numero REA, capitale sociale registrato e interamente versato, con riferimento all'atto costitutivo; (3) Descrizione delle azioni cedute — numero di azioni, categoria (ordinarie, privilegiate, a voto plurimo ex art. 2351 c.c.), valore nominale unitario o indicazione che le azioni sono senza valore nominale ex art. 2346 co. 3 c.c.; percentuale del capitale sociale rappresentata; (4) Prezzo e modalità di pagamento — corrispettivo in euro, con indicazione delle modalità (bonifico bancario, pagamento differito, earn-out) e delle garanzie di pagamento; (5) Verifica delle clausole statutarie di gradimento e prelazione ex art. 2355-bis c.c. — dichiarazione del cedente che la procedura di prelazione è stata rispettata o che il cessionario ha ricevuto il gradimento dell'organo competente; (6) Dichiarazioni e garanzie del cedente (representations and warranties) — titolarità piena e libera delle azioni, assenza di vincoli e gravami, situazione della società; (7) Impegni post-closing — cooperazione per l'annotazione nel libro soci; (8) Regime fiscale — dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza ex TUIR e D.Lgs. 461/1997. Su forms-legal.com è disponibile il modello personalizzabile per la cessione di azioni di S.p.A. conforme al diritto italiano. Nelle operazioni di maggior complessità, l'atto di cessione azioni contiene inoltre: condizioni sospensive (autorizzazioni antitrust, nulla-osta di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 58/1998 per le S.p.A. operanti in settori finanziari), meccanismi di price adjustment basati sul patrimonio netto o sul capitale circolante alla data del closing, clausole di indennizzo (indemnity) con cap, basket e retention, nonché earn-out collegati a risultati futuri della target. La clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. e il D.Lgs. 5/2003 consente di devolvere le controversie post-closing a un collegio arbitrale specializzato in diritto societario.
Come compilare il tuo Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.
Per compilare correttamente l'Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. in Italia, seguire questi passaggi: (1) Verificare lo statuto — prima di procedere, leggere attentamente lo statuto della S.p.A. per verificare l'esistenza di clausole di gradimento (art. 2355-bis c.c.) o di prelazione e rispettarne le procedure; (2) Ottenere il gradimento — se lo statuto lo prevede, presentare domanda all'organo competente (CdA o assemblea) allegando i dati identificativi del cessionario; in mancanza di risposta entro il termine statutario, il gradimento si intende concesso; (3) Rispettare la prelazione — notificare l'intenzione di cedere e le condizioni dell'offerta a tutti i soci aventi diritto (denuntiatio), attendere il termine per l'esercizio della prelazione; (4) Compilare l'atto — inserire i dati identificativi di cedente, cessionario e società; specificare numero, categoria e valore nominale delle azioni cedute; indicare il corrispettivo e le modalità di pagamento; (5) Autenticare le firme — per conferire data certa e per i requisiti di circolazione dei titoli azionari ex art. 2355 c.c., far autenticare le firme da un notaio, agente di cambio o intermediario abilitato; (6) Procedere all'annotazione nel libro soci — il cessionario chiede alla società l'annotazione nel registro, allegando l'atto di cessione autenticato; (7) Adempimenti fiscali — dichiarare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi e versare l'imposta sostitutiva del 26% ex D.Lgs. 461/1997; registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate se stipulato per atto pubblico (imposta di registro in misura fissa € 200). Prima della firma dell'atto, effettuare la due diligence legale, fiscale e contabile sulla S.p.A. target: verificare la visura camerale aggiornata (presso la Camera di Commercio competente), il bilancio degli ultimi tre esercizi approvato dall'assemblea ex art. 2364 c.c., le eventuali iscrizioni ipotecarie o pegni sulle azioni ex art. 2352 c.c., i principali contratti in essere e le autorizzazioni amministrative necessarie per l'attività sociale. Raccogliere inoltre copia dello statuto aggiornato, del verbale dell'ultima assemblea ordinaria dei soci e di eventuali patti parasociali vigenti ex art. 2341-bis c.c. che possano interferire con il trasferimento progettato o attribuire diritti preferenziali ad altri azionisti.
Requisiti legali per Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.
Il trasferimento di azioni di S.p.A. in Italia è disciplinato dagli artt. 2346-2355-bis c.c. Per le azioni nominative di S.p.A. non quotata, l'art. 2355 c.c. richiede che il trasferimento avvenga mediante girata autenticata da notaio, agente di cambio o intermediario abilitato. L'art. 2355-bis c.c. consente allo statuto di prevedere limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni (gradimento, prelazione, lock-up massimo 5 anni) purché non ne impediscano del tutto la circolazione senza prevedere un meccanismo di uscita a prezzo equo. L'art. 2022 c.c. richiama la disciplina dei titoli di credito per le azioni cartolari. Dal punto di vista fiscale, si applicano: (a) l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza ex artt. 67-68 TUIR e D.Lgs. 461/1997; (b) l'imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex D.P.R. 131/1986 se l'atto viene registrato; (c) l'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972 se la scrittura privata è soggetta a registrazione in termine fisso. Per i trasferimenti nell'ambito di operazioni di ristrutturazione di gruppi, può applicarsi il regime di neutralità fiscale ex artt. 172-176 TUIR. Se la S.p.A. opera in settori soggetti a autorizzazioni speciali (banche, assicurazioni, media), il trasferimento di partecipazioni di controllo è soggetto a autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente (Banca d'Italia, IVASS, AGCOM). Le operazioni di M&A che superano le soglie di fatturato previste dal Reg. UE 139/2004 (Regolamento concentrazioni) o dall'art. 16 L. 287/1990 (legge antitrust italiana) devono essere notificate alla Commissione Europea o all'AGCM e non possono essere perfezionate prima del via libera dell'autorità competente (standstill obligation). La violazione dell'obbligo di notifica preventiva comporta sanzioni fino al 10% del fatturato aggregato delle imprese coinvolte. Sul piano del diritto societario, l'art. 2341-bis c.c. impone che i patti parasociali aventi a oggetto la cessione di azioni siano comunicati alla società e trascritti nel registro delle imprese se superano i limiti di durata quinquennale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19697/2014, ha chiarito che le clausole di gradimento «mero» inserite nello statuto dopo la costituzione richiedono il consenso unanime dei soci, non la sola delibera assembleare a maggioranza. Infine, l'art. 2497-sexies c.c. prevede responsabilità solidale della società capogruppo per i danni arrecati ai soci di minoranza della controllata attraverso operazioni infragruppo condotte in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto di Cessione di Azioni di S.p.A.
Gli errori più frequenti nel trasferimento di azioni di S.p.A. in Italia sono: (1) Non verificare le clausole statutarie di gradimento e prelazione ex art. 2355-bis c.c. — il trasferimento in violazione delle clausole statutarie è inopponibile alla società; (2) Omettere l'autenticazione della girata — la girata non autenticata può non essere sufficiente per ottenere l'annotazione nel libro soci ex art. 2355 c.c.; (3) Non annotare il trasferimento nel libro soci — il cessionario non ha legittimazione a esercitare i diritti sociali verso la società (voto, dividendo) senza l'annotazione; (4) Trascurare le garanzie (representations and warranties) del cedente — in assenza di clausole di garanzia, il cessionario avrà difficoltà a ottenere un indennizzo per sopravvenienze passive scoperte dopo la cessione; (5) Non dichiarare la plusvalenza — omettere la dichiarazione dell'imposta sostitutiva del 26% configura illecito tributario sanzionato dall'Agenzia delle Entrate; (6) Cedere azioni in un settore regolamentato senza autorizzazione dell'autorità di vigilanza (Banca d'Italia per le banche, IVASS per le assicurazioni) — il trasferimento è nullo o privo di effetto fino alla concessione dell'autorizzazione; (7) Non notificare l'operazione all'AGCM o alla Commissione Europea quando superano le soglie antitrust — le operazioni di concentrazione rilevanti che non vengono notificate sono soggette a sanzioni pecuniarie e possono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune; (8) Omettere la verifica dei patti parasociali ex art. 2341-bis c.c. che limitano la trasferibilità delle azioni tramite tag-along, drag-along o diritti di prelazione inter partes — anche se non opponibili alla società, la loro violazione genera obblighi risarcitori nei confronti dei co-firmatari del patto. Un errore meno ovvio ma frequente è la mancata due diligence sui libri contabili e sul Registro Imprese prima della firma: un socio cedente potrebbe già aver costituito un pegno sulle azioni ex art. 2352 c.c. a favore di un istituto di credito, circostanza che emerge solo dall'esame del libro soci aggiornato e del registro delle imprese. Infine, nelle operazioni che coinvolgono soci stranieri occorre rispettare la normativa sul golden power (D.L. 21/2012 conv. L. 56/2012) nei settori strategici (difesa, energia, telecomunicazioni, trasporti), che impone la notifica obbligatoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima del perfezionamento dell'operazione.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-cessione-azioni-spa
"Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-cessione-azioni-spa.
@misc{formslegal-atto-cessione-azioni-spa,
author = {{Forms Legal}},
title = {Atto di Cessione di Azioni di S.p.A. (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/corporate/atto-cessione-azioni-spa}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Il trasferimento di azioni di una Società per Azioni (S.p.A.) in Italia avviene mediante girata sul titolo azionario (se le azioni sono cartolari) oppure, per le azioni in regime di dematerializzazione, tramite annotazione contabile presso la società di gestione accentrata (Monte Titoli S.p.A. per le società quotate) o annotazione nel libro soci tenuto dalla società (per le società non quotate). L'art. 2355 c.c. disciplina il trasferimento delle azioni nominative, prevedendo che sia la girata autentica da parte di un notaio, di un agente di cambio o di un intermediario abilitato, sia l'annotazione nel libro soci produca l'effetto traslativo verso la società. L'art. 2022 c.c. richiama per i titoli azionari la disciplina dei titoli di credito. Per le S.p.A. non quotate con azioni nominative, il cedente firma la girata sul retro del titolo e il cessionario chiede l'annotazione nel libro soci. Occorre verificare lo statuto per eventuali clausole di gradimento (art. 2355-bis c.c.) o di prelazione, che possono limitare la libera trasferibilità delle azioni.
Lo statuto di una S.p.A. italiana può prevedere limitazioni alla circolazione delle azioni ai sensi dell'art. 2355-bis c.c. Le principali clausole sono: (1) Clausola di gradimento — lo statuto subordina il trasferimento all'approvazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea; se il gradimento è «mero» (discrezionale senza criteri), la norma prevede un meccanismo di acquisto a prezzo equo per tutelare il cedente; (2) Clausola di prelazione — i soci esistenti hanno diritto di acquistare le azioni in vendita prima che siano offerte a terzi, alla stessa condizione offerta dall'acquirente esterno; (3) Clausola di lock-up — divieto assoluto di trasferire le azioni per un periodo determinato (massimo 5 anni ex art. 2355-bis c.c.); (4) Clausole di tag-along e drag-along nei patti parasociali ex art. 2341-bis c.c. — queste ultime hanno efficacia meramente obbligatoria tra le parti del patto, non verso i terzi. Prima di cedere azioni, è indispensabile verificare le clausole statutarie e rispettarne le procedure, pena l'inopponibilità del trasferimento alla società.
La cessione di azioni di S.p.A. in Italia è soggetta all'imposta di registro in misura fissa (€ 200) se viene stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro). Se la cessione avviene mediante semplice girata sul titolo azionario senza atto separato, l'obbligo di registrazione sorge solo in caso d'uso (art. 6 D.P.R. 131/1986). Dal punto di vista fiscale, la plusvalenza realizzata dal cedente è soggetta a imposta sostitutiva del 26% (per partecipazioni qualificate e non qualificate) ai sensi del D.Lgs. 461/1997 e del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per le azioni in regime di risparmio gestito o amministrato, l'intermediario effettua la ritenuta alla fonte. La mancata indicazione del corrispettivo nell'atto di cessione non esonera dall'obbligo tributario: il valore normale di riferimento è quello di mercato o, in mancanza, il valore patrimoniale proporzionale.
Nell'atto di cessione di azioni di S.p.A. in Italia il cedente fornisce tipicamente le seguenti dichiarazioni e garanzie (representations and warranties): (1) Titolarità — le azioni sono di piena proprietà del cedente, libere da pegni, sequestri, vincoli o diritti di terzi; (2) Validità — le azioni sono regolarmente emesse, interamente liberate e non soggette a revoca; (3) Assenza di vincoli statutari — il trasferimento è conforme alle clausole statutarie di gradimento e prelazione (art. 2355-bis c.c.); (4) Situazione della società — al momento della cessione la società non è in stato di insolvenza, non ha avviato procedure di composizione negoziata della crisi ex D.Lgs. 14/2019, e il bilancio approvato riflette fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria; (5) Assenza di contenziosi rilevanti — la società non è parte in giudizi che possano influenzare significativamente il valore delle azioni. Le garanzie del cedente possono essere rafforzate da una clausola penale ex art. 1382 c.c. o da un meccanismo di indennizzo (indemnity) che obblighi il cedente a manlevare il cessionario in caso di sopravvenienze passive entro un periodo determinato.
Il libro soci delle società per azioni non quotate è lo strumento che certifica l'identità degli azionisti nei confronti della società e dei terzi. Ai sensi dell'art. 2355 c.c., il cessionario di azioni nominative acquisisce pieni diritti sociali (partecipazione alle assemblee, diritto al dividendo, diritto di opzione) solo dopo che la girata è stata annotata nel libro soci. L'annotazione deve essere richiesta al consiglio di amministrazione o all'organo equivalente, corredata della documentazione che prova il trasferimento (atto di cessione o girata autenticata). Per le S.p.A. non quotate, la mancata annotazione nel libro soci non invalida il trasferimento tra cedente e cessionario, ma rende il cessionario privo di legittimazione a esercitare i diritti sociali nei confronti della società fino all'iscrizione. Per questo motivo, il contratto di cessione dovrebbe prevedere l'obbligo del cedente di collaborare attivamente per ottenere l'annotazione nel più breve tempo possibile dall'atto di cessione.
Le azioni dematerializzate sono azioni prive di supporto cartaceo, rappresentate da registrazioni contabili. Per le società quotate nei mercati regolamentati italiani, la dematerializzazione è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e le azioni sono gestite da Monte Titoli S.p.A. (operatore del sistema di gestione accentrata): il trasferimento avviene tramite movimentazione del conto titoli dell'intermediario (banca, SIM). Per le S.p.A. non quotate, le azioni sono di norma nominative e cartolari (titoli fisici) o, se lo statuto lo prevede, dematerializzate volontariamente con annotazione nel libro soci. La cessione di azioni di una S.p.A. non quotata avviene dunque: (a) mediante girata sul titolo cartolare con autentica delle firme da parte di notaio, agente di cambio o intermediario abilitato; (b) mediante atto separato (scrittura privata o atto pubblico) con successiva annotazione nel libro soci. La soluzione (b) è preferita perché permette di documentare in dettaglio le garanzie e le condizioni economiche della cessione.
I tempi per il trasferimento di azioni di una S.p.A. non quotata in Italia variano a seconda della complessità dell'operazione. Un trasferimento semplice (girata + annotazione nel libro soci) può richiedere da pochi giorni a due settimane: l'autenticazione notarile della girata (se richiesta dallo statuto o desiderata per data certa) richiede la fissazione di un appuntamento notarile. In presenza di clausole di gradimento, i tempi si allungano per la procedura di approvazione da parte dell'organo sociale competente (da 30 a 60 giorni). I costi includono: (1) Onorario notarile per l'autenticazione della girata o per l'atto pubblico, variabile in base ai tariffari notarili (D.M. 140/2012 per i compensi professionali non tariffati obbligatoriamente, e tabelle orientative dei Consigli notarili); (2) Imposta di registro in misura fissa di € 200 se l'atto viene registrato; (3) Imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Per operazioni di M&A di importo rilevante, i costi di due diligence legale e finanziaria possono essere significativi ma sono separati dall'atto di cessione in senso stretto.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Atto di Cessione di Quote di S.r.l.
Modello di atto per il trasferimento di quote di S.r.l. in Italia con autentica notarile della sottoscrizione e deposito al Registro Imprese entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2470 c.c.
Atto Costitutivo di S.p.A.
Bozza di atto costitutivo per la costituzione di una Società per Azioni (S.p.A.) in Italia, da sottoporre al notaio per la redazione dell'atto pubblico e l'iscrizione nel Registro Imprese ai sensi degli artt. 2325-2330 c.c.
Patti Parasociali
Modello professionale di Patti Parasociali per Italia: accordi tra soci su voto, trasferimento di partecipazioni e governance, durata massima 5 anni per le S.p.A. ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., applicabili anche alle S.r.l. ex art. 1322 c.c.
Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci
Verbale che documenta le deliberazioni ordinarie dell'assemblea dei soci di una S.r.l. o S.p.A., quali approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e fissazione dei compensi, ai sensi degli artt. 2364, 2375, 2479 c.c.