Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata
art. 2463-bis c.c.; D.M. 138/2012 — Modello standard, capitale € 1-9.999, solo persone fisiche
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
Modello standard tipizzato ai sensi dell'art. 2463-bis c.c. e del D.M. 23 giugno 2012, n. 138
Bozza orientativa da sottoporre al notaio per la redazione dell'atto pubblico definitivo.
SOCI FONDATORI
Primo socio: [Socio Srls1 Nome]
Codice fiscale: [Socio Srls1 C F]
Data di nascita: [Socio Srls1 Data Nascita]
Residenza: [Socio Srls1 Residenza]
Quota: € [Socio Srls1 Quota]
Secondo socio: [Socio Srls2 Nome]
Codice fiscale: [Socio Srls2 C F]
Quota: € [Socio Srls2 Quota]
Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE
La società è denominata: [Denominazione Srls]
La sede legale è nel Comune di [Comune Sede Srls].
Art. 2 — OGGETTO SOCIALE
[Oggetto Sociale Srls]
Art. 3 — DURATA
La durata della società è: [Durata Srls].
Art. 4 — CAPITALE SOCIALE E QUOTE
Il capitale sociale è di € [Capitale Sociale Srls], inferiore a € 10.000, suddiviso tra i soci come segue:
— [Socio Srls1 Nome]: € [Socio Srls1 Quota]
— [Socio Srls2 Nome]: € [Socio Srls2 Quota]
Ai sensi dell'art. 2463 co. 5 c.c., il 20% degli utili netti di ciascun esercizio è accantonato a riserva legale fino al raggiungimento, sommato al capitale, di € 10.000.
Art. 5 — AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un amministratore unico nominato tra i soci: [Amministratore Srls].
L'amministratore ha la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio (art. 2475-bis c.c.).
SOTTOSCRIZIONI
[Luogo Atto Srls], [Data Atto Srls]
Primo socio: [Socio Srls1 Nome]
Firma: _________________________
Secondo socio: [Socio Srls2 Nome]
Firma: _________________________
Rogito notarile e iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni ex art. 2330 c.c.
Primo Socio Fondatore
________________
Signature
Secondo Socio Fondatore
________________
Signature
Che cos'è Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata?
L'Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata in Italia è il documento, redatto secondo un modello standard tipizzato, che costituisce una Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.), variante della S.r.l. pensata per agevolare l'avvio d'impresa con costi ridotti e capitale minimo simbolico. La materia è disciplinata dall'art. 2463-bis del Codice Civile e dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138, che ha approvato il modello standard di atto costitutivo e statuto.
La S.r.l.s. è riservata alle sole persone fisiche e prevede un capitale sociale compreso tra un euro e meno di diecimila euro, da versare integralmente in denaro all'organo amministrativo al momento della costituzione. Rispetto alla S.r.l. ordinaria, beneficia dell'esenzione dagli onorari notarili e dall'imposta di bollo e di diritti di segreteria ridotti, mantenendo però la responsabilità limitata dei soci tipica del modello.
La caratteristica più rilevante è la standardizzazione: l'atto costitutivo e lo statuto devono corrispondere al modello ministeriale approvato dal D.M. 138/2012, che le parti non possono modificare nelle clausole inderogabili. Questo definisce la denominazione (che deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata), l'oggetto sociale, la sede, il capitale, i conferimenti, le quote, l'amministrazione e le regole di cessione tra soci, garantendo rapidità e uniformità nella costituzione.
La S.r.l.s. costituisce lo strumento d'elezione per giovani imprenditori, start-up e iniziative individuali con risorse iniziali contenute, in cui la priorità è limitare i costi di avvio senza rinunciare alla protezione della responsabilità limitata. Ove le esigenze crescano, è sempre possibile la trasformazione in S.r.l. ordinaria. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di atto costitutivo di S.r.l. ordinaria, atto costitutivo di S.p.A., cessione di quote e dimissioni dell'amministratore.
Quando serve Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata?
L'Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l.s. in Italia è lo strumento più indicato per avviare una nuova impresa con responsabilità limitata quando: (1) I soci fondatori sono esclusivamente persone fisiche — la S.r.l.s. non è accessibile a persone giuridiche come soci; (2) Il capitale iniziale disponibile è ridotto — il capitale minimo da € 1 a € 9.999 rende la S.r.l.s. accessibile anche agli imprenditori con risorse limitate, senza escludere la tutela della responsabilità limitata; (3) Si vuole minimizzare i costi di costituzione — i costi notarili sono significativamente ridotti rispetto alla S.r.l. ordinaria, con notevole risparmio nella fase di avvio; (4) Non si necessita di uno statuto personalizzato — se i fondatori sono disposti ad accettare il modello standard tipizzato ex D.M. 138/2012 senza clausole speciali (prelazione, gradimento, arbitrato nello statuto), la S.r.l.s. è sufficiente; (5) Si vuole costituire una startup o una piccola impresa di servizi — la S.r.l.s. è molto diffusa tra freelance, creativi, informatici, consulenti che intendono strutturare la propria attività in forma societaria; (6) Si ha intenzione di far crescere la società nel tempo — la S.r.l.s. può sempre essere trasformata in S.r.l. ordinaria o in S.p.A. aumentando il capitale e modificando lo statuto ex artt. 2498-2500-ter c.c. La S.r.l.s. non è indicata quando si prevede l'ingresso di investitori istituzionali (che richiedono clausole di governance personalizzate nello statuto) o di soci giuridici. Nella pratica, la S.r.l.s. è spesso la scelta preferita per i Contratti di Rete (art. 3 co. 4-ter L. 33/2009) tra piccoli imprenditori e artigiani che vogliono collaborare mantenendo la propria autonomia giuridica, nonché per le imprese familiari che intendono avviare un'attività di commercio elettronico (e-commerce) richiedendo una struttura legale snella con costi contenuti. Per queste realtà economiche di piccole dimensioni, la S.r.l.s. rappresenta il giusto equilibrio tra protezione patrimoniale del socio e semplicità gestionale e contabile dell'impresa.
Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata
L'Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l.s. in Italia deve rispettare il modello standard tipizzato dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138 e contenere i seguenti elementi obbligatori ex art. 2463-bis c.c.: (1) Soci fondatori — esclusivamente persone fisiche, con nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; (2) Denominazione sociale — deve contenere «società a responsabilità limitata semplificata» o l'abbreviazione «s.r.l.s.»; (3) Sede legale — indicazione del Comune; (4) Oggetto sociale — attività lecita e determinata; (5) Capitale sociale — da € 1 a € 9.999, con versamento di almeno il 25% in denaro all'atto della costituzione (o il 100% per S.r.l.s. unipersonale); (6) Quote dei soci — quota di ciascun socio in euro e percentuale del capitale; (7) Amministrazione — l'amministratore (unico o CdA) deve essere scelto tra i soci (il modello standard non consente amministratori terzi); (8) Obbligo di accantonamento — 20% degli utili netti a riserva legale fino al raggiungimento di € 10.000 ex art. 2463 co. 5 c.c.; (9) Regole sulle quote — trasferimento, prelazione e gradimento secondo le disposizioni di legge (il modello standard non prevede clausole personalizzabili); (10) Scioglimento e liquidazione — secondo le disposizioni codicistiche (artt. 2484-2496 c.c.). Su forms-legal.com il modello orientativo consente di raccogliere le informazioni da trasmettere al notaio per la redazione dell'atto pubblico definitivo. Un aspetto critico che molti fondatori di S.r.l.s. trascurano è la scelta dell'oggetto sociale: anche nel modello tipizzato, l'oggetto sociale deve essere formulato con sufficiente specificità per descrivere concretamente l'attività dell'impresa. Un oggetto eccessivamente vago come «commercio in genere» o «prestazione di servizi» può essere rifiutato dalla Camera di Commercio durante la fase di iscrizione, richiedendo un'apposita rettifica davanti al notaio con i relativi costi aggiuntivi. L'attività dichiarata nell'atto costitutivo deve inoltre corrispondere al codice ATECO prescelto per l'apertura della posizione IVA all'Agenzia delle Entrate: la coerenza tra oggetto sociale, codice ATECO e attività concretamente svolta è fondamentale ai fini fiscali e previdenziali (INPS artigiani o commercianti) sin dal primo anno di esercizio.
Come compilare il tuo Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata
Per compilare correttamente la bozza dell'Atto Costitutivo di S.r.l.s. in Italia e prepararsi all'appuntamento notarile, seguire questi passaggi: (1) Verificare i requisiti soggettivi — tutti i soci fondatori devono essere persone fisiche; se vi è un socio giuridico, occorre optare per la S.r.l. ordinaria; (2) Scegliere la denominazione — verificare la disponibilità su registroimprese.it; la denominazione deve contenere «s.r.l.s.»; (3) Definire l'oggetto sociale — descrivere l'attività principale; la formulazione deve essere precisa e lecita; (4) Determinare il capitale e le quote — il capitale totale deve essere compreso tra € 1 e € 9.999; decidere la quota di ciascun socio; versare almeno il 25% del capitale in denaro su un conto corrente intestato alla società in formazione (o il 100% per S.r.l.s. unipersonale); (5) Nominare l'amministratore — nella S.r.l.s. l'amministratore deve essere scelto tra i soci fondatori (il modello standard non consente amministratori esterni); (6) Portare la bozza dal notaio — il notaio utilizzerà il modello standard tipizzato ex D.M. 138/2012 per redigere l'atto pubblico, autenticare le firme e procedere all'iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni; (7) Richiedere la partita IVA — dopo l'iscrizione al Registro Imprese, compilare il modello AA7/10 da presentare all'Agenzia delle Entrate per l'attivazione della partita IVA e per gli adempimenti INPS/INAIL; (8) Attivare la PEC societaria — obbligatoria ex D.Lgs. 82/2005 (CAD) per le comunicazioni con la Camera di Commercio e con le altre pubbliche amministrazioni. Una volta costituita, la S.r.l.s. deve aprire obbligatoriamente un conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle operazioni aziendali: il versamento del capitale non ancora versato all'atto della costituzione (il 75% rimanente se la S.r.l.s. è pluripersonale) deve essere effettuato entro il termine stabilito dall'atto costitutivo, che di norma non supera i 90 giorni dalla data di costituzione. La documentazione bancaria del versamento (estratto conto, bonifico o ricevuta di deposito) deve essere conservata con cura ai fini di eventuali ispezioni dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza o del Registro Imprese in materia di corretto versamento del capitale sociale ex art. 2342 c.c. applicato per rinvio all'art. 2463-bis c.c. In caso di verifica, la mancata dimostrazione del versamento può comportare la dichiarazione di irregolarità della costituzione e l'apertura di un procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese ex art. 2490 c.c.
Requisiti legali per Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata
La S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) in Italia è disciplinata dall'art. 2463-bis c.c. e dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138. I requisiti legali obbligatori sono: (1) Forma dell'atto pubblico notarile — a pena di nullità; (2) Soci esclusivamente persone fisiche — non sono ammessi soci giuridici; (3) Capitale da € 1 a € 9.999 — il capitale superiore a € 9.999 comporta la trasformazione automatica in S.r.l. ordinaria; (4) Modello standard tipizzato ex D.M. 138/2012 — non derogabile; (5) Iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni a cura del notaio ex art. 2330 c.c.; (6) Accantonamento obbligatorio del 20% degli utili netti a riserva legale fino a € 10.000 ex art. 2463 co. 5 c.c.; (7) Adempimenti tributari — partita IVA (modello AA7/10), PEC, diritto annuale CCIAA, INPS artigiani/commercianti ove applicabile; (8) Assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. e D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) — anche le S.r.l.s. sono tenute ad adottare strutture organizzative idonee a rilevare tempestivamente stati di crisi. Dal punto di vista fiscale, l'atto di costituzione di S.r.l.s. è soggetto a imposta di registro in misura fissa (€ 200 ex D.P.R. 131/1986) e a imposta di bollo; le spese notarili sono ridotte o azzerate per legge. L'art. 2463-bis co. 3 c.c. stabilisce che l'atto costitutivo della S.r.l.s. deve fare espresso riferimento al modello tipizzato ministeriale e non può contenere clausole che vi deroghino. La Circolare del Ministero della Giustizia n. 3645 del 2012 ha chiarito che il notaio è tenuto a indicare espressamente nell'atto che si tratta di S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2463-bis c.c. e a fare rinvio al modello allegato al D.M. 138/2012. Le S.r.l.s. che svolgono attività regolamentata (agenti immobiliari, intermediari finanziari, agenzie di viaggi) devono rispettare le norme di settore e ottenere le licenze o autorizzazioni amministrative richieste (SCIA, NUL, iscrizione agli albi di categoria) prima dell'inizio dell'attività, indipendentemente dalla forma giuridica scelta.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo e Statuto di S.r.l. Semplificata
Gli errori più comuni nella costituzione di una S.r.l.s. in Italia sono: (1) Includere tra i soci fondatori una persona giuridica (società, ente) — la S.r.l.s. è riservata esclusivamente a persone fisiche; il socio giuridico rende l'atto invalido e non iscrivibile al Registro Imprese; (2) Tentare di derogare al modello standard tipizzato ex D.M. 138/2012 — non è consentito inserire clausole personalizzate nello statuto della S.r.l.s.; chi desidera clausole di prelazione, gradimento o arbitrali nello statuto deve optare per la S.r.l. ordinaria; (3) Non versare almeno il 25% del capitale in denaro all'atto della costituzione — violazione dell'art. 2342 c.c. che impedisce l'iscrizione al Registro Imprese (o non versare il 100% se S.r.l.s. unipersonale); (4) Scegliere come amministratore un soggetto che non sia socio — il modello standard della S.r.l.s. prevede che l'organo amministrativo sia composto dai soci; (5) Omettere l'accantonamento del 20% degli utili a riserva legale — violazione dell'art. 2463 co. 5 c.c.; (6) Non attivare la PEC societaria obbligatoria — la Camera di Commercio può richiedere sanzioni e la S.r.l.s. non può ricevere comunicazioni ufficiali da parte delle pubbliche amministrazioni senza PEC; (7) Confondere la S.r.l.s. con le società di persone (s.n.c., s.a.s.) in tema di responsabilità — nella S.r.l.s. la responsabilità dei soci è limitata alle quote conferite ex art. 2462 c.c., ma questo beneficio è condizionato alla corretta pubblicità della qualità di socio unico ex art. 2470 co. 4 c.c. nel caso di S.r.l.s. unipersonale. Un errore ricorrente e di conseguenze pratiche è non aggiornare la PEC societaria dopo la prima registrazione: se l'indirizzo PEC della S.r.l.s. cambia (per cambio provider o scadenza), occorre comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo al Registro Imprese tramite pratica ComunicaStarweb; la PEC non aggiornata impedisce la ricezione di atti giudiziari, provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunicazioni delle autorità di vigilanza di settore. Infine, una criticità tipica delle S.r.l.s. con un solo socio-amministratore è la mancata distinzione tra il patrimonio personale e quello societario: il socio deve evitare di usare il conto corrente societario per spese personali, poiché il commingling of funds può portare il giudice a ignorare il velo societario e dichiarare il socio personalmente responsabile dei debiti della S.r.l.s. secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di abuso della personalità giuridica.
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La Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.) è una forma societaria introdotta in Italia dall'art. 2463-bis del Codice Civile, inserito dalla L. 27/2012 (riforma Monti) e successivamente modificato dalla L. 99/2013. La S.r.l.s. può essere costituita esclusivamente da persone fisiche — non da altre società o persone giuridiche — con un capitale sociale compreso tra € 1 e € 9.999 (il limite superiore di € 9.999 distingue la S.r.l.s. dalla S.r.l. ordinaria con capitale da € 10.000). Lo statuto segue obbligatoriamente il modello standard tipizzato dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138 del Ministero della Giustizia, che non può essere modificato (le clausole del modello standard sono obbligatorie e non derogabili dagli aderenti). Il principale vantaggio della S.r.l.s. è la riduzione dei costi di costituzione: le spese notarili per l'atto pubblico sono azzerate o ridotte rispetto alla S.r.l. ordinaria, grazie alla tariffa agevolata prevista dal D.M. 140/2012 (il notaio può applicare tariffe ridotte o azzerate per gli atti di S.r.l.s. con soci under 35, in base alle convenzioni locali). Il limite dell'uso del modello standard impedisce però di personalizzare le clausole statutarie (es. clausole di prelazione o di gradimento) che devono invece essere inserite separatamente nei patti parasociali.
Le principali differenze tra S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) e S.r.l. ordinaria in Italia riguardano: (1) Soggetti fondatori — la S.r.l.s. può essere costituita solo da persone fisiche; la S.r.l. ordinaria anche da società o persone giuridiche; (2) Capitale — la S.r.l.s. ha capitale da € 1 a € 9.999; la S.r.l. ordinaria ha capitale minimo € 10.000 (o inferiore con le regole di accantonamento ex art. 2463 co. 4-5 c.c.); (3) Statuto — la S.r.l.s. deve usare obbligatoriamente il modello standard tipizzato ex D.M. 138/2012, non derogabile; la S.r.l. ordinaria ha statuto liberamente negoziabile tra le parti; (4) Costi notarili — per la S.r.l.s. i costi di costituzione sono significativamente ridotti (talvolta azzerati per i soci under 35); per la S.r.l. ordinaria i costi notarili sono nella norma (€ 1.000-3.000 circa); (5) Accantonamento obbligatorio — sia nella S.r.l.s. sia nella S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a € 10.000 (art. 2463 co. 4-5 c.c.), il 20% degli utili netti deve essere accantonato in una riserva legale fino al raggiungimento di € 10.000 (limite legale per la S.r.l. ordinaria); (6) Denominazione — la S.r.l.s. deve usare la denominazione «società a responsabilità limitata semplificata» o l'abbreviazione «s.r.l.s.».
No. L'art. 2463-bis c.c. e il D.M. 23 giugno 2012, n. 138 del Ministero della Giustizia stabiliscono che lo statuto della S.r.l.s. segue un modello standard tipizzato le cui clausole non sono derogabili. Questo significa che non è possibile inserire nello statuto della S.r.l.s.: clausole di prelazione sulla cessione delle quote, clausole di gradimento, clausole arbitrali, patti di non concorrenza tra soci, sistemi di amministrazione diversi da quello previsto dal modello standard. Le clausole di governance aggiuntive possono essere inserite in separati patti parasociali ex art. 2341-bis c.c. (con efficacia meramente obbligatoria tra i firmatari, senza efficacia reale), oppure si può optare per la S.r.l. ordinaria con statuto personalizzato. L'impossibilità di derogare al modello standard è il principale limite della S.r.l.s. per i fondatori che desiderano tutelare la compagine societaria o strutturare in modo flessibile i rapporti tra soci. Per le startup innovative con più soci e governance strutturata, la S.r.l. ordinaria è solitamente più adatta.
Sì. La S.r.l. Semplificata può essere trasformata in S.r.l. ordinaria in qualsiasi momento, aumentando il capitale sociale a € 10.000 o più e adottando uno statuto personalizzato con delibera dei soci e atto notarile, ai sensi degli artt. 2498-2500-ter c.c. (trasformazione omogenea progressiva). La trasformazione richiede: (a) delibera dei soci che approva l'aumento di capitale e la modifica dello statuto; (b) redazione di un nuovo statuto libero (non più il modello tipizzato); (c) atto pubblico notarile con iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni ex art. 2330 c.c. La trasformazione non interrompe la continuità dell'impresa: tutti i contratti, i rapporti lavorativi e le autorizzazioni in essere continuano senza soluzione di continuità. Le spese della trasformazione (onorario notarile, imposta di registro in misura fissa € 200 ex D.P.R. 131/1986, diritti camerali) sono a carico della società. In alternativa alla trasformazione formale, se il capitale supera € 9.999 per effetto di un aumento, la S.r.l.s. cambia automaticamente tipo, diventando S.r.l. ordinaria: in tal caso occorre comunque procedere all'aggiornamento dello statuto e all'iscrizione al Registro Imprese.
La S.r.l.s. può essere usata come forma giuridica per una startup innovativa ai sensi del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012), che ha introdotto la disciplina speciale per le «startup innovative» con specifici vantaggi fiscali e contributivi. Le startup innovative possono essere costituite in forma di S.r.l. (ordinaria o semplificata), S.p.A. o cooperative. L'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese riservata alle startup innovative è accessibile anche alle S.r.l.s. La S.r.l.s. ha il vantaggio del basso costo di costituzione e della responsabilità limitata, ma lo svantaggio del modello standard non derogabile, che limita la flessibilità nella strutturazione dei rapporti con i co-fondatori (vesting, anti-dilution, liquidation preference). Per le startup con investitori (business angel, venture capital), la S.r.l. ordinaria con statuto personalizzato — che consente di includere clausole di drag-along, tag-along, anti-dilution, veto rights — è generalmente preferibile alla S.r.l.s. I benefici fiscali per le startup innovative (esenzione da imposte di bollo e registro per la costituzione, deducibilità delle perdite, lavoro agile, incentivi all'investimento IRPEF/IRES ex D.L. 179/2012) si applicano indipendentemente dalla scelta tra S.r.l. e S.r.l.s.
I costi di costituzione di una S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) in Italia sono significativamente inferiori rispetto a quelli per la S.r.l. ordinaria. L'art. 2463-bis co. 3 c.c. prevede che l'atto pubblico di costituzione della S.r.l.s. sia ricevuto dal notaio gratuitamente (senza onorari) o a tariffe agevolate, a seconda delle convenzioni previste dai singoli Consigli Notarili territoriali e del D.M. 140/2012. In alcune regioni, per i soci under 35 anni, la costituzione è totalmente gratuita per le spese notarili. Le restanti voci di costo sono: (1) Imposta di registro in misura fissa — € 200 ex D.P.R. 131/1986; (2) Diritti di segreteria della Camera di Commercio — circa € 90-150; (3) Imposta di bollo — inclusa nell'atto notarile o di importo minimo; (4) PEC societaria — € 5-30/anno; (5) Attivazione partita IVA — gratuita tramite modello AA7/10 all'Agenzia delle Entrate. Il capitale minimo da versare all'atto della costituzione è almeno il 25% del capitale sottoscritto (o il 100% se S.r.l.s. unipersonale): per un capitale di € 1.000, il versamento minimo è € 250. La principale convenienza economica della S.r.l.s. è quindi il risparmio sulle spese notarili, che nella S.r.l. ordinaria possono ammontare a € 1.000-3.000.
La S.r.l. Semplificata (S.r.l.s.) è soggetta all'obbligo di accantonamento del 20% degli utili netti di ciascun esercizio a riserva legale, ai sensi dell'art. 2463-bis co. 4 c.c. con richiamo all'art. 2463 co. 5 c.c., fino a quando la riserva legale non raggiunge, sommata al capitale sociale, l'ammontare di € 10.000 (il capitale minimo della S.r.l. ordinaria). L'obbligo di accantonamento si applica a prescindere dall'importo del capitale sociale sottoscritto (anche se pari a € 1). Questo meccanismo è stato introdotto per compensare il rischio di sottocapitalizzazione delle S.r.l.s. con capitale molto ridotto: la riserva legale costituisce un cuscinetto patrimoniale a tutela dei creditori sociali, con effetto analogo al capitale minimo della S.r.l. ordinaria. In pratica, una S.r.l.s. con capitale di € 1.000 che realizza un utile netto di € 50.000 nel primo esercizio dovrà accantonare € 10.000 (20%) a riserva legale, portando il totale (capitale + riserva) a € 11.000, superando la soglia di € 10.000, e da quel momento l'obbligo di accantonamento del 20% cessa. Gli eventuali utili residui (€ 40.000 nell'esempio) sono distribuibili ai soci con delibera dell'assemblea (art. 2479 co. 2 n. 5 c.c.).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello di lettera di rinuncia alla carica di amministratore di S.r.l. o S.p.A., con effetti, adempimenti al Registro Imprese e responsabilità residue, ai sensi degli artt. 2385 e 2475 c.c.