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Patti Parasociali

Patti Parasociali

art. 2341-bis c.c. (durata max 5 anni S.p.A.); art. 1322 c.c.; art. 1382 c.c.

ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dell'art. 1322 c.c.

Società e Parti

SOCIETÀ E SOCI ADERENTI

Società oggetto del patto:

Denominazione: [Societa Denominazione]

Forma giuridica: [Tipo Societa]

Sede: [Societa Sede]

C.F. / P.IVA: [Societa C F] — REA: [Societa R E A]

Socio 1 (aderente al patto):

Nome / Denominazione: [Socio1 Nome]

C.F. / P.IVA: [Socio1 C F]

Partecipazione: [Socio1 Partecipazione]% del capitale sociale

Socio 2 (aderente al patto):

Nome / Denominazione: [Socio2 Nome]

C.F. / P.IVA: [Socio2 C F]

Partecipazione: [Socio2 Partecipazione]% del capitale sociale

I soci come sopra identificati convengono e stipulano i seguenti patti parasociali:

Art. 1 — Oggetto del Patto

ART. 1 — OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Il presente patto parasociale disciplina i seguenti istituti: [Oggetto Patto]

Il patto ha efficacia meramente obbligatoria inter partes: vincola i soci sottoscrittori ma non è opponibile alla società né ai terzi. La sua violazione non invalida le delibere assembleari adottate in contrasto con il patto, ma obbliga il trasgressore al pagamento della penale e al risarcimento del danno (Cass. civ. 23 aprile 2019, n. 11119).

Art. 2 — Sindacato di Voto

ART. 2 — SINDACATO DI VOTO

Regole di concertazione del voto: [Regole Voto]

I soci aderenti si impegnano a esprimere il voto in assemblea in conformità alle decisioni assunte internamente al sindacato secondo le regole sopra indicate.

Art. 3 — Sindacato di Blocco e Lock-Up

ART. 3 — SINDACATO DI BLOCCO — LOCK-UP E DIRITTO DI PRELAZIONE

Periodo di lock-up: [Lock Up]

Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione a terzi è tenuto a offrirla preliminarmente agli altri soci aderenti (diritto di prelazione) mediante comunicazione scritta a mezzo PEC (denuntiatio), indicando le condizioni offerte dal terzo. Gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della denuntiatio alle medesime condizioni.

Art. 4 — Tag-Along e Drag-Along

ART. 4 — TAG-ALONG (COVENDITA) E DRAG-ALONG (TRASCINAMENTO)

Tag-along: qualora il Socio di maggioranza ceda la propria partecipazione a un terzo, il Socio di minoranza ha il diritto di vendere la propria partecipazione al medesimo acquirente alle medesime condizioni economiche (prezzo per unità di partecipazione) e alla medesima data di closing.

Drag-along: qualora il Socio di maggioranza abbia trovato un acquirente per l'intera società (100% del capitale), il Socio di maggioranza ha il diritto di obbligare il Socio di minoranza a cedere la propria partecipazione al medesimo acquirente alle medesime condizioni (Cass. 8 agosto 2016, n. 16645 — validità del drag-along con prezzo determinabile per criteri oggettivi).

Art. 5 — Durata e Recesso

ART. 5 — DURATA DEL PATTO E RECESSO

Durata del patto parasociale: [Durata Patto] anni dalla data di sottoscrizione.

Per le S.p.A., la durata massima è inderogabilmente fissata in 5 anni dall'art. 2341-bis c.c.; eventuali previsioni di durata superiore si riducono automaticamente a 5 anni. Il patto è rinnovabile alla scadenza con il consenso scritto di tutti i soci aderenti. I patti a tempo indeterminato sono recedibili con preavviso scritto di 6 mesi ex art. 2341-bis, co. 3, c.c.

Art. 6 — Penale per Inadempimento

ART. 6 — PENALE PER INADEMPIMENTO DEL PATTO

In caso di violazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente patto parasociale, il socio inadempiente è tenuto al pagamento di una penale di € [Penale Violazione] per ogni violazione accertata, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Il giudice potrà ridurre la penale se manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c. La penale non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1382, co. 2, c.c. né la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

ART. 7 — RISERVATEZZA DEL PATTO

Il presente patto è riservato e non sarà divulgato a terzi senza il consenso scritto di tutte le parti aderenti. Per le S.p.A. non quotate e per le S.r.l. non sussiste obbligo di pubblicità del patto (art. 2341-ter c.c. si applica esclusivamente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio — società quotate).

Art. 8 — Foro Competente

ART. 8 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Le controversie nascenti dal presente patto parasociale sono devolute alla competenza esclusiva del/dell': [Foro Arbitrato]. Legge applicabile: diritto italiano.

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Le Parti approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.: Art. 6 (penale per inadempimento); Art. 8 (foro competente/clausola arbitrale); Art. 3 (lock-up).

FIRME

[Luogo Firma], [Data Firma]

Socio 1 — [Socio1 Nome]

Firma: _________________________

Socio 2 — [Socio2 Nome]

Firma: _________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.:

Socio 1 — Firma: _________________________

Socio 2 — Firma: _________________________

Socio 1

________________

Signature

Socio 2

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Patti Parasociali?

I Patti Parasociali in Italia sono gli atti disciplinati da art. 2341-bis c.c. / art. 2341-ter c.c. / artt. 1322, 1382 c.c.

Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.), i patti parasociali non trovano disciplina espressa nel codice, che all'art. 2341-bis c.c. fa riferimento formale alle S.p.A., ma sono pienamente ammessi dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile in forza del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., che consente alle parti di stipulare contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Nella prassi del private equity e del venture capital in Italia, i patti parasociali nelle S.r.l. sono anzi più diffusi rispetto a quelli nelle S.p.A., per la maggiore flessibilità dello strumento e la natura tipicamente chiusa delle compagini sociali delle S.r.l.

La caratteristica strutturale che distingue il patto parasociale dalla clausola statutaria è la sua efficacia meramente obbligatoria inter partes: il patto vincola soltanto i soci che lo hanno sottoscritto e non è opponibile alla società come tale né ai terzi che acquistino partecipazioni da soci aderenti al patto. La violazione del patto non invalida le delibere assembleari o gli atti societari adottati in contrasto con il patto: la Corte di Cassazione (Cass. 23 aprile 2019, n. 11119; Cass. 3 giugno 2016, n. 11379) ha costantemente ribadito che il socio che vota in assemblea in modo difforme da quanto concordato nel patto commette inadempimento contrattuale, con diritto della controparte alla penale ex art. 1382 c.c. o al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., ma la delibera assembleare è valida ed efficace.

L'art. 2341-bis c.c. fissa la durata massima dei patti parasociali nelle S.p.A. in cinque anni, termine inderogabile in senso estensivo: patti conclusi per durata superiore si intendono stipulati per cinque anni. I patti a tempo indeterminato sono recedibili da ciascun socio con preavviso di sei mesi (art. 2341-bis, comma 3, c.c.). I patti sono rinnovabili alla scadenza per accordo esplicito delle parti. Per le S.p.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'art. 2341-ter c.c. prevede obblighi di dichiarazione in assemblea e trascrizione nel verbale; per le quotate, il TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) agli artt. 120-123 prevede obblighi di comunicazione alla Consob. Il modello di forms-legal.com è uno strumento professionale aggiornato per la redazione di patti parasociali conformi al diritto italiano vigente per S.p.A. non quotate e S.r.l.

Quando serve Patti Parasociali?

I Patti Parasociali in Italia diventano necessari ogni volta che i soci di una società vogliono regolare reciproci diritti e obblighi in modo riservato, flessibile e senza modificare lo statuto societario con le relative procedure (assemblea straordinaria, atto notarile, iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio).

La prima e più frequente occasione di utilizzo è la conclusione di operazioni di investimento di private equity o venture capital. Quando un fondo di investimento acquisisce una partecipazione di minoranza in una società target (di norma una S.r.l. o S.p.A. non quotata), negozia con i soci fondatori un insieme strutturato di diritti di governance (nomina di un componente del consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo, diritti di veto su decisioni strategiche quali aumento di capitale, operazioni M&A, approvazione del budget), diritti di uscita (tag-along: covendita alla parità di condizioni; drag-along: trascinamento della minoranza nella vendita dell'intera società) e diritti di preferenza (liquidation preference: rimborso prioritario del capitale investito in caso di exit). Tutti questi diritti vengono cristallizzati in un patto parasociale anziché nello statuto perché le parti preferiscono la riservatezza e la flessibilità dello strumento contrattuale.

La seconda situazione tipica è quella della joint venture societaria: quando due imprese costituiscono una newco (S.r.l. o S.p.A.) per la realizzazione di un progetto comune, il patto parasociale disciplina l'equilibrio di potere nella governance della joint venture (nomina degli amministratori, quorum deliberativi rafforzati su materie strategiche, meccanismi di deadlock resolution in caso di stallo decisionale), i diritti di prelazione sulle quote in caso di uscita di uno dei partner, e le clausole di non concorrenza. Il patto parasociale si affianca all'accordo di joint venture e allo statuto della newco in modo complementare.

La terza situazione è la successione d'impresa intergenerazionale: quando il fondatore di una PMI familiare trasmette il controllo ai figli o a un management team, spesso mantiene diritti di veto su determinate decisioni strategiche (vendita dell'azienda, operazioni immobiliari, modifiche statutarie rilevanti) attraverso un patto parasociale, senza che tali diritti speciali emergano pubblicamente dallo statuto. In questi contesti il patto parasociale garantisce riservatezza e modulabilità nel tempo dei diritti riservati al fondatore.

Infine, i patti parasociali sono ampiamente utilizzati per la gestione dei rapporti tra soci di minoranza e soci di maggioranza nelle S.p.A. non quotate, nelle operazioni di management buyout (MBO) e nelle ristrutturazioni societarie che comportano l'ingresso di nuovi soci strategici o istituzionali.

Cosa includere nel tuo Patti Parasociali

I Patti Parasociali in Italia devono contenere elementi precisi per essere pienamente validi, vincolanti ed eseguibili in giudizio in caso di inadempimento. La struttura tipica del documento, quale proposta dal modello disponibile su forms-legal.com, prevede le seguenti sezioni fondamentali.

Identificazione delle parti e della società oggetto del patto. Per ogni socio aderente (persona fisica o persona giuridica) devono essere indicati: denominazione o nome e cognome, sede o residenza, codice fiscale o partita IVA, numero di azioni o quota di partecipazione al capitale sociale (valore nominale e percentuale). Per la società oggetto del patto: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, numero REA della Camera di Commercio territorialmente competente, forma giuridica (S.p.A. o S.r.l.), capitale sociale deliberato e versato.

Oggetto del patto. Deve essere specificato quali tra i seguenti istituti vengono disciplinati: sindacato di voto (modalità di concertazione del voto in assemblea, convocazione di riunioni pre-assembleari, quorum deliberativi interni al sindacato); sindacato di blocco / lock-up (periodo di intrasferibilità delle partecipazioni, eccezioni per trasferimenti a holding del socio o trasferimenti mortis causa); diritto di prelazione (modalità della denuntiatio tramite PEC, prezzo di riferimento, termini di esercizio); tag-along (diritto di covendita del socio di minoranza alle stesse condizioni del socio cedente); drag-along (obbligo di trascinamento della minoranza nella vendita dell'intera società); patti di governance (nomina e revoca degli amministratori, materie riservate al voto unanime dei soci, comitati consultivi).

Regole del sindacato di voto. Le modalità di concertazione devono essere descritte con precisione: chi convoca le riunioni pre-assembleari e con quale preavviso; come si delibera internamente al sindacato (unanimità, maggioranza semplice o qualificata); cosa accade in caso di mancata partecipazione di un socio alla riunione pre-assembleare; se il voto in assemblea non conforme alla decisione del sindacato dà luogo solo a responsabilità per penale o anche a inibitoria cautelare ex art. 700 c.p.c.

Clausola di lock-up. Il periodo di intrasferibilità delle partecipazioni deve essere chiaramente definito nella durata, con indicazione delle eccezioni ammesse (es. trasferimenti a controllate del socio, trasferimenti a holding di famiglia, trasferimenti mortis causa agli eredi). L'assenza di eccezioni ragionevoli potrebbe rendere la clausola eccessivamente restrittiva e contestabile per contrasto con l'art. 2469 c.c. (per le S.r.l.) o l'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto).

Clausole di tag-along e drag-along. La clausola di tag-along deve indicare: il socio titolare del diritto (tipicamente la minoranza), le condizioni di attivazione (tipo di trasferimento che lo fa scattare), il prezzo garantito (pari a quello negoziato dalla maggioranza con il terzo), la procedura di adesione con termini e modalità. La clausola di drag-along deve indicare: il socio titolare del diritto (tipicamente la maggioranza), le condizioni di attivazione, i parametri oggettivi per la determinazione del prezzo di vendita da garantire alla minoranza, le tutele contro prezzi irragionevoli (price floor, valutazione perizia). La Cassazione (Cass. 8 agosto 2016, n. 16645) ha ritenuto valido il drag-along purché le condizioni di vendita siano determinate o determinabili.

Durata, penale e clausole finali. La durata non può superare cinque anni per le S.p.A. ex art. 2341-bis c.c. La penale ex art. 1382 c.c. deve essere di importo congruo a fungere da deterrente reale (il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva, art. 1384 c.c.). La clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. (arbitrato societario ex D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37) o il foro competente devono essere indicati con la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per le clausole vessatorie.

Come compilare il tuo Patti Parasociali

Per compilare correttamente i Patti Parasociali in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire i seguenti passaggi operativi e di verifica preliminare.

Passo 1 — Raccolta della documentazione societaria. Prima di compilare il modello, raccogliere per ogni socio aderente: se persona giuridica, la visura camerale aggiornata dall'ultima Camera di Commercio competente (disponibile gratuitamente sul portale «impresa.italia.it» del Registro delle Imprese); se persona fisica, il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Raccogliere la visura camerale della società oggetto del patto per verificare la denominazione esatta, il capitale sociale, il numero REA e le eventuali clausole statutarie rilevanti (prelazione, gradimento). Verificare se lo statuto societario contiene già clausole sulla circolazione delle partecipazioni che potrebbero entrare in contrasto con il patto.

Passo 2 — Scelta delle clausole da inserire. Non è necessario includere tutte le tipologie di patto: selezionare quelle funzionali all'operazione specifica. Per una joint venture: inserire governance, tag-along, drag-along, lock-up e prelazione. Per un investimento di private equity: privilegiare governance, tag-along, drag-along, anti-dilution e liquidation preference. Per una PMI familiare: privilegiare sindacato di voto su materie strategiche, prelazione e lock-up con eccezione per i trasferimenti ai discendenti.

Passo 3 — Definizione delle regole del sindacato di voto. Stabilire con precisione: frequenza e modalità di convocazione delle riunioni pre-assembleari; quorum per la deliberazione del sindacato (unanimità o maggioranza qualificata per materie diverse); obblighi del socio che non partecipa alla riunione (astensione in assemblea o vincolo a votare secondo la decisione della maggioranza del sindacato); conseguenze del voto difforme in assemblea (penale o inibitoria).

Passo 4 — Determinazione della durata. Per le S.p.A. indicare la durata massima di cinque anni ex art. 2341-bis c.c., con eventuale rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno sei mesi. Per le S.r.l. scegliere una durata coerente con le esigenze dell'operazione; la prassi applica il limite di cinque anni per analogia.

Passo 5 — Penale e clausola arbitrale. Determinare un importo della penale per inadempimento del patto ex art. 1382 c.c. che sia realmente dissuasivo ma non manifestamente eccessivo (ricordare che il giudice può ridurla ex art. 1384 c.c.). Inserire la clausola compromissoria o il foro competente, aggiungendo in calce la sezione di doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (foro derogato, penale, lock-up, drag-along).

Passo 6 — Verifica formale e firma. Prima della firma far verificare il patto da un notaio o da un avvocato societario per garantire la conformità all'art. 2341-bis c.c. e al diritto societario italiano. Applicare la marca da bollo da € 16 ogni quattro facciate sull'originale (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Garantire la data certa tramite invio a mezzo PEC o deposito volontario all'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986. Ciascun socio conserva un originale firmato da tutte le parti.

Errori comuni da evitare nel tuo Patti Parasociali

Nella redazione e nell'esecuzione dei Patti Parasociali in Italia si commettono errori frequenti che ne riducono l'efficacia pratica o causano contestazioni in sede giudiziale. Di seguito gli errori più comuni con le relative conseguenze.

Primo errore — fissare una durata superiore a cinque anni per le S.p.A. L'art. 2341-bis c.c. riduce automaticamente la durata eccessiva a cinque anni, ma l'intenzione originaria delle parti viene vanificata e si crea incertezza sulla decorrenza del termine effettivo. Per le S.r.l. ove si applichi per analogia il limite quinquennale, il rischio di contestazione sulla durata è concreto.

Secondo errore — credere che la violazione del patto invalidi le delibere assembleari. La Cassazione (Cass. 23 aprile 2019, n. 11119) ha chiarito che il patto ha efficacia meramente obbligatoria: le delibere assembleari adottate in violazione del patto sono valide, e la parte lesa può solo richiedere il pagamento della penale o il risarcimento del danno. Non esiste azione di annullamento della delibera basata sulla violazione del patto parasociale.

Terzo errore — inserire una clausola drag-along con prezzo determinato unilateralmente dal socio di maggioranza. La Cassazione (Cass. 8 agosto 2016, n. 16645) ha ritenuto valido il drag-along purché le condizioni di vendita siano determinate o determinabili. Una clausola che attribuisce al socio trascinante la facoltà di fissare il prezzo unilateralmente in modo arbitrario può essere dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., privando i soci di maggioranza dello strumento di exit desiderato.

Quarto errore — omettere la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie. Le clausole che derogano alla competenza del foro, prevedono la penale, contengono il drag-along e il lock-up di lunga durata, devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Senza la doppia firma apposta in calce a tali clausole, esse sono inefficaci e non possono essere fatte valere in giudizio.

Quinto errore — non coordinare il patto con le clausole statutarie. Un patto di prelazione che contraddice la clausola statutaria di gradimento (art. 2469 c.c. per le S.r.l.) o che è incompatibile con i quorum previsti dallo statuto per le modifiche della compagine sociale crea incertezza e potenziale conflitto tra i due livelli di regolamentazione dei diritti dei soci. La verifica della compatibilità tra patto e statuto è indispensabile prima della firma.

Sesto errore — non disciplinare il destino del patto in caso di trasferimento della partecipazione a terzi. Il patto vincola soltanto i soci sottoscrittori: il terzo acquirente non è vincolato e i diritti di prelazione, tag-along e lock-up diventano inefficaci nei suoi confronti. Occorre inserire una clausola che subordini il trasferimento a terzi all'adesione al patto da parte del cessionario, o che preveda la risoluzione automatica del patto in caso di trasferimento non autorizzato.

Settimo errore — dimenticare la marca da bollo e la data certa. La mancanza della marca da bollo sull'originale e la mancanza di data certa (ottenibile tramite invio PEC o deposito all'Agenzia delle Entrate) possono pregiudicare l'opponibilità del patto e comportare sanzioni tributarie. In caso di contestazione sull'anteriorità del patto rispetto a un trasferimento di partecipazioni, la mancanza di data certa è un grave elemento di debolezza probatoria.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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