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Contratto di Associazione in Partecipazione

Contratto di Associazione in Partecipazione

artt. 2549-2554 c.c. / D.Lgs. 81/2015 art. 53

Intestazione

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

ai sensi degli artt. 2549-2554 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Premesse e Parti

PARTI DEL CONTRATTO

ASSOCIANTE:

Denominazione / Nome: [Associante Denominazione]

Codice Fiscale / P.IVA: [Associante C F]

Sede legale: [Associante Sede]

PEC: [Associante P E C]

ASSOCIATO:

Nome / Denominazione: [Associato Nome]

Codice Fiscale: [Associato C F]

Residenza / Sede: [Associato Residenza]

Art. 1 — Oggetto dell'Associazione

Art. 1 — OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili derivanti da: [Oggetto Associazione].

Il contratto è disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c. L'impresa rimane esclusivamente dell'associante, che la gestisce in nome e per conto propri senza che l'associato acquisisca poteri di gestione o di rappresentanza verso i terzi (art. 2549 c.c.).

Art. 2 — Apporto dell'Associato

Art. 2 — APPORTO DELL'ASSOCIATO

Tipo di apporto: [Tipo Apporto]

Descrizione dell'apporto: [Descrizione Apporto]

Valore totale dell'apporto: € [Valore Apporto]

Art. 3 — Quota di Utili e Perdite

Art. 3 — PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE

All'associato spetta una quota del [Percentuale Utili]% degli utili dell'affare / dell'esercizio.

Partecipazione alle perdite: [Partecipazione Perdite]

L'associante è tenuto a render conto dell'andamento dell'affare con la frequenza: [Frequenza Rendiconto] (art. 2552 c.c.). L'associato ha diritto di prendere visione dei libri contabili e dei documenti relativi all'affare ex art. 2552 c.c.

Art. 4 — Durata

Art. 4 — DURATA DEL CONTRATTO

Durata: [Durata]

Data di scadenza / termine dell'affare: [Data Scadenza]

In caso di durata indeterminata, ciascuna parte può recedere con preavviso scritto tramite PEC di almeno 90 giorni, salvo giusta causa.

Art. 5 — Foro e Approvazione Clausole

Art. 5 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Legge applicabile: legge italiana. Foro competente in via esclusiva: [Foro Competente].

APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE (art. 1341 c.c.)

Le parti approvano specificamente ex artt. 1341-1342 c.c.: Art. 3 (partecipazione alle perdite); Art. 4 (recesso); Art. 5 (foro esclusivo).

[Data Luogo Firma]

Associante — [Associante Denominazione] — firma: _________________________

Associato — [Associato Nome] — firma: _________________________

Firme per approvazione specifica ex art. 1341 c.c.:

Associante: _________________________ Associato: _________________________

Associante

________________

Signature

Associato

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Associazione in Partecipazione?

Il Contratto di Associazione in Partecipazione in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2549-2554 c.c. / D.Lgs. 81/2015 art. 53.

Sul piano storico-sistematico, l'associazione in partecipazione italiana affonda le radici nella commenda medievale, istituto fondamentale del diritto commerciale italiano medievale che consentiva al mercante-armatore di raccogliere capitali da investitori passivi (accomandanti) per finanziare spedizioni commerciali maritime senza che questi ultimi partecipassero alla gestione. La Corte di Cassazione, Sez. I n. 17548/2009, ha precisato che l'associazione in partecipazione è un contratto con causa mista di finanziamento e partecipazione al rischio: questa qualificazione esclude l'applicazione delle norme sul mutuo (art. 1813 c.c.) e della disciplina dei contratti di finanziamento bancari (D.Lgs. 385/1993, TUB). Sul piano comparativo con il diritto societario, Cass. civ. Sez. I n. 24803/2013 ha ribadito che la presenza di più associati allo stesso affare non genera automaticamente una società tra associati né produce un patrimonio comune: la distinzione tra associazione multi-parte e società di fatto dipende dalla sussistenza o meno degli elementi essenziali del contratto di società ex art. 2247 c.c. (conferimenti, esercizio in comune di attività economica, divisione degli utili), ovvero dall'assenza del controllo esclusivo dell'associante sulla gestione. In materia di concorrenza, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha precisato nella Comunicazione del 2019 sulle concentrazioni che l'associazione in partecipazione che attribuisce all'associato diritti di veto sulle decisioni strategiche dell'associante può configurare un'acquisizione di influenza determinante ex art. 5 L. 287/1990, soggetta a notifica preventiva per le concentrazioni che superano le soglie di fatturato: un'associazione in partecipazione erroneamente strutturata come schema di governance societaria può quindi attirare l'attenzione dell'Autorità antitrust italiana e, per le operazioni di dimensione comunitaria, della Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE 139/2004 (Regolamento concentrazioni).

Quando serve Contratto di Associazione in Partecipazione?

Il Contratto di Associazione in Partecipazione in Italia è necessario quando un imprenditore vuole coinvolgere un investitore o un partner nell'affare senza costituire una nuova società e senza che il partner assuma poteri di gestione. Le principali situazioni che giustificano il ricorso a questo istituto sono: un imprenditore che vuole raccogliere capitali da un investitore privato per espandere la propria attività, riconoscendo in cambio una quota degli utili dell'affare senza cedere quote societarie; un'impresa che vuole coinvolgere un partner commerciale che apporta know-how, tecnologia o reti di distribuzione ricevendo in cambio una partecipazione agli utili; un soggetto che dispone di un locale commerciale o di un brevetto e vuole associarlo alla gestione di un'attività senza cederne la proprietà; un imprenditore che vuole condividere il rischio di un affare specifico (es. un progetto immobiliare, un contratto di fornitura rilevante) con un soggetto che apporta capitali senza partecipare alla gestione. L'associazione in partecipazione è preferita alla joint venture societaria quando si vuole mantenere la semplicità gestionale senza gli oneri di una nuova società; è preferita al mutuo quando si vuole condividere sia il rischio che il rendimento dell'affare. Non è adatta quando l'associato vuole partecipare attivamente alla gestione (in tal caso preferire la S.n.c. o la S.r.l.) o quando l'apporto è prevalentemente costituito da prestazioni lavorative continuative (in tal caso il D.Lgs. 81/2015 presume la subordinazione).

Scenari settoriali specifici in cui l'associazione in partecipazione in Italia è ampiamente utilizzata includono: sviluppo immobiliare, dove il proprietario del terreno (associante) associa un imprenditore edile (associato che apporta capitali e competenze costruttive) per realizzare e vendere un edificio, con ripartizione del ricavato al termine del progetto; distribuzione commerciale, dove il produttore (associante) associa un agente di zona (associato che apporta la rete commerciale) con partecipazione agli utili delle vendite nella zona assegnata; start-up tecnologiche, dove il fondatore (associante con il know-how) associa un angel investor (associato che apporta capitali) prima di costituire una S.r.l. con partecipazioni formali; ristorazione e ospitalità, dove il proprietario del locale (associante) associa un cuoco o un gestore (associato che apporta competenze e lavoro non prevalente) con partecipazione agli utili dell'esercizio. In ambito internazionale, la Convenzione UNIDROIT sui principi dei contratti commerciali internazionali (PICC, edizione 2016) non regola espressamente l'associazione in partecipazione, ma i principi generali di buona fede, di proporzionalità tra apporto e utile e di rendiconto trovano riscontro nella prassi contrattuale europea. Sul piano della crisi d'impresa, il D.Lgs. 14/2019 (CCII) agli artt. 25-bis ss. prevede la segnalazione precoce degli indizi di crisi: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) raccomanda che gli associanti in difficoltà finanziaria informino tempestivamente gli associati, poiché il deterioramento patrimoniale dell'associante incide direttamente sul valore dell'apporto e sulla probabilità di ricevere utili. Nei settori regolamentati — farmaceutico, bancario, assicurativo — l'associazione in partecipazione può richiedere autorizzazioni specifiche: Banca d'Italia e IVASS verificano che le strutture di partecipazione agli utili non integrino attività bancaria o assicurativa abusiva ai sensi degli artt. 130 e 131 D.Lgs. 385/1993 e degli artt. 316-318 D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Cosa includere nel tuo Contratto di Associazione in Partecipazione

Il Contratto di Associazione in Partecipazione in Italia deve contenere elementi precisi per essere pienamente valido e per evitare la riqualificazione come rapporto di lavoro subordinato. Gli elementi fondamentali sono: (1) Identificazione delle parti: denominazione o nome completo, codice fiscale/partita IVA, sede legale o domicilio, PEC dell'associante; nome, codice fiscale e domicilio dell'associato. (2) Descrizione dell'affare o dell'impresa oggetto dell'associazione: deve essere specifica — indicare se riguarda l'intera impresa dell'associante o uno o più affari determinati. L'oggetto deve essere determinato ex art. 1346 c.c. (3) Natura dell'apporto dell'associato: indicare se si tratta di denaro (con importo preciso), beni (con descrizione e valorizzazione), beni immateriali (con valorizzazione) o — nei limiti consentiti dal D.Lgs. 81/2015 — opere e servizi non prevalentemente lavorativi. (4) Quota degli utili: percentuale spettante all'associato, determinata con precisione; non può essere una quota irrisoria rispetto all'apporto pena la riqualificazione. (5) Partecipazione alle perdite: indicare se l'associato partecipa alle perdite e in quali limiti (per legge, nei limiti dell'apporto ex art. 2553 c.c.); un patto che esclude completamente la partecipazione alle perdite può suggerire che si tratti di un mutuo e non di un'associazione. (6) Durata: a tempo determinato o indeterminato con disciplina del recesso. (7) Diritto di rendiconto e di controllo dell'associato (art. 2552 c.c.): modalità e periodicità del rendiconto; accesso ai libri contabili relativi all'affare. (8) Autonomia gestionale esclusiva dell'associante: clausola esplicita che vieta all'associato di immischiarsi nella gestione o di agire in nome dell'associante verso i terzi. (9) Clausola di riservatezza ex D.Lgs. 63/2018 per le informazioni riservate scambiate nell'ambito del rapporto. (10) Trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR se le parti si scambiano dati personali di terzi. (11) Foro competente o clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. con doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. forms-legal.com include tutti questi elementi nel modello scaricabile, con campi guidati e note esplicative per ciascuna sezione.

Oltre agli elementi essenziali, la pratica contrattuale italiana evidenzia l'importanza di alcune clausole complementari. La clausola di rivalutazione dell'apporto: se l'apporto consiste in beni o brevetti soggetti a svalutazione o apprezzamento nel tempo, le parti possono concordare una rivalutazione periodica del valore dell'apporto, rilevante per la determinazione dell'importo da restituire all'associato allo scioglimento ex art. 2553 c.c. La clausola di exit mechanism: in analogia con i patti parasociali delle S.r.l., le parti possono prevedere meccanismi di exit che consentono all'associato di cedere la propria posizione contrattuale a terzi previa approvazione dell'associante, o meccanismi drag-along e tag-along adattati alla struttura dell'associazione. La clausola di anti-dilution: se sono previsti più turni di associazione con nuovi associati, le parti possono pattuire che l'ingresso di nuovi associati non riduca percentualmente la quota degli utili spettante agli associati precedenti senza il loro consenso; Cass. civ. Sez. I n. 9090/2020 ha confermato la validità di tali pattuizioni come espressione dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. La clausola di lock-up dell'apporto: limita la possibilità dell'associato di richiedere la restituzione anticipata dell'apporto per un periodo determinato, a presidio della stabilità finanziaria dell'affare, sul modello delle clausole di lock-up delle partecipazioni societarie.

Come compilare il tuo Contratto di Associazione in Partecipazione

Per compilare correttamente il Contratto di Associazione in Partecipazione in Italia con il modello di forms-legal.com, procedere come segue. Raccogliere per l'associante la visura camerale aggiornata (denominazione, sede, P.IVA, REA) e la PEC attiva; per l'associato il documento d'identità, il codice fiscale e il domicilio. Definire con precisione l'affare oggetto dell'associazione: se si tratta dell'intera impresa, descrivere l'attività; se si tratta di uno o più affari specifici, indicarli analiticamente. Descrivere l'apporto dell'associato: se in denaro, indicare l'importo esatto e le modalità di versamento; se in beni, descrivere i beni e il valore di perizia; se in beni immateriali, indicare la valorizzazione e le modalità di messa a disposizione. Evitare che l'apporto sia prevalentemente costituito da prestazioni lavorative continuative, per non incorrere nella presunzione di subordinazione ex art. 53 D.Lgs. 81/2015. Determinare la percentuale degli utili: non indicare quote irrisorie rispetto all'apporto; una quota tra il 10% e il 40% è comune nella prassi. Stabilire se l'associato partecipa alle perdite nei limiti dell'apporto (regola legale) o con esclusione delle perdite (possibile ma rischioso per la qualificazione). Definire la durata e le modalità di recesso. Indicare le modalità del rendiconto periodico: annuale è la frequenza tipica. Inserire il foro competente o la clausola arbitrale con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Applicare la marca da bollo sull'originale e, se necessario, registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate.

Passaggi pratici aggiuntivi da non omettere. La valorizzazione dell'apporto non in denaro richiede che le parti allegino al contratto una perizia giurata o una stima concordata che attesti il valore dei beni o del know-how apportato: in mancanza, in caso di contenzioso il giudice nominerà un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per determinarla, con costi e tempi imprevedibili. Per gli apporti in brevetti o marchi registrati, verificare preventivamente la situazione di validità e di titolarità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: un brevetto già scaduto o in contenzioso non costituisce un apporto stabile e affidabile. Per i rendiconti annuali, il contratto deve precisare i criteri contabili da seguire — preferibilmente i Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità, OIC 1-OIC 29) applicabili alle imprese italiane — per evitare contestazioni sulla metodologia di determinazione degli utili. Per la cessazione anticipata del rapporto, definire contrattualmente le modalità di valorizzazione dell'apporto alla data di scioglimento: valore di libro, valore di mercato (fair value), o importo fisso concordato; questa clausola evita il ricorso al giudice ex art. 2553 c.c. per la determinazione della somma da rimborsare all'associato.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Associazione in Partecipazione

Nella redazione del Contratto di Associazione in Partecipazione in Italia si commettono errori frequenti che espongono le parti a sanzioni e riqualificazioni sfavorevoli. Il primo e più grave errore è strutturare un'associazione in partecipazione con apporto prevalentemente lavorativo dell'associato: l'art. 53 D.Lgs. 81/2015 presume la subordinazione, con conseguente obbligo per l'associante di versare all'INPS i contributi previdenziali omessi (più sanzioni) e all'Agenzia delle Entrate le ritenute IRPEF. Il secondo errore è non prevedere una quota di utili proporzionata all'apporto: una quota irrisoria fa sì che il contratto venga riqualificato come mutuo (nessun rischio d'impresa) o come rapporto di lavoro (retribuzione fissa mascherata). Il terzo errore è escludere l'associato dal rendiconto e dal controllo ex art. 2552 c.c.: la clausola di esclusione è nulla di diritto. Il quarto errore è consentire all'associato di agire verso i terzi in nome dell'associante o di partecipare alle decisioni gestionali: tali comportamenti danno luogo alla riqualificazione in società di fatto con responsabilità illimitata di tutti i partecipanti verso i creditori. Il quinto errore è omettere la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (foro, penale, esclusione di responsabilità). Il sesto errore è dimenticare la marca da bollo o la registrazione all'Agenzia delle Entrate nei casi previsti: le omissioni comportano sanzioni tributarie. Il settimo errore è non qualificare correttamente gli utili ai fini fiscali: se trattati come compensi anziché come redditi di capitale, l'Agenzia delle Entrate può rettificare le dichiarazioni dei redditi delle parti.

Ottavo errore: non disciplinare la situazione in caso di insolvenza dell'associante. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) agli artt. 163-166 prevede che i crediti dell'associato per la restituzione dell'apporto siano crediti chirografari in caso di liquidazione giudiziale dell'associante: senza una clausola che preveda la restituzione preferenziale o garanzie specifiche (pegno su beni, fideiussione di terzi), l'associato rischia di perdere l'intero apporto nel concorso con gli altri creditori. Nono errore: non verificare i requisiti di capacità giuridica dell'associato nei contratti con soggetti esteri. Per le associazioni in partecipazione con partner stranieri, la legge applicabile al contratto è determinata dal Regolamento Roma I (Reg. UE 593/2008): in assenza di scelta esplicita, si applica la legge del luogo di residenza abituale dell'associante (normalmente la legge italiana); tuttavia, la capacità dell'associato straniero di ricevere utili e di partecipare alle perdite è regolata dalla legge del suo domicilio (artt. 20-21 L. 218/1995). Decimo errore: non aggiornare il contratto alla luce delle modifiche normative. Il D.Lgs. 81/2015 ha già trasformato radicalmente la disciplina dell'istituto; contratti redatti prima del 2015 che prevedono apporti lavorativi come regime ordinario sono oggi potenzialmente illegittimi e devono essere rinegoziati per adeguarli alla presunzione di subordinazione introdotta dall'art. 53. Undicesimo errore: non prevedere una clausola di non concorrenza dell'associato. In assenza di patto espresso, l'associato — che ha accesso alle informazioni riservate dell'affare durante il rapporto — potrebbe legittimamente avviare un'attività concorrente al termine dell'associazione; una clausola di non concorrenza post-contrattuale ex art. 2596 c.c., limitata a un massimo di cinque anni per oggetto e area geografica, tutela l'associante contro questo rischio senza incorrere nella nullità delle clausole sproporzionate (Cass. civ. Sez. I n. 5728/2013). La violazione della clausola di non concorrenza fa sorgere il diritto al risarcimento del danno ex art. 2596 co. 2 c.c. e, se contrattualmente previsto, alla penale convenzionale ex art. 1382 c.c., riducibile dal giudice se manifestamente eccessiva.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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