Skip to main content

Contratto di Società Semplice

Contratto di Società Semplice

artt. 2251-2290, 2247-2249 c.c. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

CONTRATTO DI SOCIETÀ SEMPLICE

ai sensi degli artt. 2251–2290 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

1. SOCI CONTRAENTI

I seguenti soggetti concludono il presente contratto di società semplice:

Primo socio: [Socio1 Nome Cognome], codice fiscale / P.IVA [Socio1 Codice Fiscale], domiciliato/a in [Socio1 Residenza].

Secondo socio: [Socio2 Nome Cognome], codice fiscale / P.IVA [Socio2 Codice Fiscale], domiciliato/a in [Socio2 Residenza].

[Altri Soci]

2. DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

La società ha denominazione «[Denominazione Societa]» e sede sociale in [Sede Sociale].

La denominazione sociale include la indicazione «società semplice» o l'abbreviazione «s.s.» ai sensi dell'art. 2250 c.c.

3. OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la seguente attività non commerciale ai sensi dell'art. 2249 c.c.:

[Oggetto Sociale]

L'eventuale esercizio di attività commerciali comporterebbe l'automatica applicazione della disciplina della S.n.c. ai sensi dell'art. 2249, comma 2, c.c.

4. CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I soci si obbligano a effettuare i seguenti conferimenti:

[Socio1 Nome Cognome]: [Conferimento Socio1] — quota di partecipazione: [Quota Socio1].

[Socio2 Nome Cognome]: [Conferimento Socio2] — quota di partecipazione: [Quota Socio2].

I conferimenti in beni immobili sono effettuati in forma scritta separata conformemente all'art. 1350 c.c. Il patto leonino che escluda un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite è nullo ex art. 2265 c.c.

5. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'amministrazione della società è esercitata con modalità: [Modalita Amministrazione].

Socio/i amministratore/i designato/i: [Soci Amministratori].

La rappresentanza verso i terzi è attribuita come segue (art. 2266 c.c.): [Potere Di Firma].

I soci non amministratori hanno diritto di informazione e di consultazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 2261 c.c.

6. RESPONSABILITÀ DEI SOCI

Per le obbligazioni sociali i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio personale ai sensi dell'art. 2267 c.c. Eventuali limitazioni della responsabilità di singoli soci sono opponibili ai terzi solo se rese note mediante apposita comunicazione preventiva.

7. RIPARTIZIONE DI UTILI E PERDITE

[Ripartizione Utili]

In assenza di specifica pattuizione gli utili e le perdite si ripartiscono in proporzione ai conferimenti ai sensi dell'art. 2263 c.c.

8. DURATA E RECESSO

Durata: [Durata Societa]. Data di scadenza: [Scadenza Societa].

Il recesso da una società a tempo indeterminato è esercitabile con un preavviso scritto di almeno tre mesi ai sensi dell'art. 2285 c.c. richiamato dall'art. 2290 c.c. Il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. (conseguimento o impossibilità dell'oggetto, morte o interdizione di un socio, riduzione a meno di due soci per oltre sei mesi) impone l'avvio della liquidazione ex art. 2275 c.c.

9. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di [Foro Competente]. Le clausole di deroga alla competenza e di esonero da responsabilità sono approvate specificamente ai sensi dell'art. 1341 c.c.

10. FIRME

Stipulato in [Luogo Data].

Primo socio — [Socio1 Nome Cognome]: ____________________________

Secondo socio — [Socio2 Nome Cognome]: ____________________________

Approvazione specifica clausole artt. 1341-1342 c.c. (foro competente, limitazione responsabilità):

[Socio1 Nome Cognome]: ____________________________ [Socio2 Nome Cognome]: ____________________________

Primo Socio

________________

Signature

Secondo Socio

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Società Semplice?

Il Contratto di Società Semplice in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2251-2290 c.c. / artt. 2247-2250 c.c. (società in generale).

Se i soci utilizzano la società semplice per attività commerciali in modo prevalente e continuativo, si applica automaticamente la disciplina più onerosa della Società in Nome Collettivo (S.n.c.) ex art. 2249 co. 2 c.c., con tutti gli obblighi di iscrizione nel Registro Imprese e la responsabilità illimitata tipica delle società commerciali. La distinzione tra attività non commerciali e attività commerciali non è sempre di immediata evidenza: la giurisprudenza della Cassazione ha elaborato criteri analitici per distinguere le due categorie, in particolare per le holding familiari di partecipazioni. Con orientamento ormai consolidato (tra le altre, Cass. 3 aprile 2019, n. 9256; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22560), la Suprema Corte ha affermato che la mera detenzione di partecipazioni societarie e la riscossione di dividendi non costituisce di per sé esercizio di attività commerciale, consentendo l'uso della forma semplice.

La libertà di forma del contratto (art. 2251 c.c.) è una delle caratteristiche più apprezzate della Società Semplice: può essere costituita verbalmente, per iscritto o per comportamenti concludenti, senza necessità di atto notarile o di registrazione obbligatoria (salvo eccezioni). La forma scritta è tuttavia raccomandata per ragioni probatorie: la prova dell'accordo, della determinazione delle quote, delle norme di amministrazione e della responsabilità di ciascun socio dipende da quanto documentato nel contratto. La scrittura privata con data certa (tramite marca da bollo annullata, trasmissione PEC a un notaio, o registrazione all'Agenzia delle Entrate) è il minimo formale consigliabile.

La Società Semplice non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese riservato alle imprese commerciali, salvo due eccezioni importanti: (a) le imprese agricole ex art. 2135 c.c. devono iscriversi nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (riforma dell'imprenditoria agricola), con effetti di pubblicità-notizia; (b) le Società tra Professionisti (STP) ex L. 12 novembre 2011, n. 183 e D.M. 34/2013 devono essere iscritte sia nel Registro Imprese sia nell'albo professionale competente. Il modello di forms-legal.com è uno strumento professionale aggiornato, personalizzabile dalle parti con l'assistenza di un commercialista o di un notaio prima della formalizzazione.

Quando serve Contratto di Società Semplice?

Il Contratto di Società Semplice in Italia è necessario in diverse situazioni pratiche in cui soggetti intendono svolgere congiuntamente un'attività non commerciale con una struttura formale ma snella.

La prima e più frequente è la costituzione di una holding familiare di partecipazioni: due o più familiari (genitori e figli, fratelli, coniugi) intendono detenere congiuntamente quote o azioni di altre società attraverso un veicolo societario semplice, senza dover ricorrere alla S.r.l. o alla S.p.A. con i relativi costi di costituzione, obbligo di capitale minimo e formalismi assembleari. La Società Semplice come holding permette una governance familiare flessibile, la tutela del patrimonio di fronte a eventi personali dei singoli soci (separazione, successione) e l'applicazione del regime fiscale di trasparenza IRPEF ex artt. 5-6 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

La seconda situazione è l'attività agricola congiunta tra due o più imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.: produzione, allevamento, silvicoltura, acquacoltura, coltivazione biologica, agriturismo come attività connessa. Le imprese agricole semplici beneficiano del regime fiscale agevolato per il settore (reddito agrario ex art. 32 TUIR) e dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.

La terza è la collaborazione tra professionisti liberali (avvocati, medici, architetti, commercialisti, ingegneri) che intendono mettere in comune studio, spese e clientela senza le formalità della Società tra Professionisti (STP) ex L. 183/2011. La s.s. tra professionisti è particolarmente adatta quando i soci esercitano la stessa professione e non vogliono raccogliere capitali da soci non professionisti.

La quarta è la gestione comune di un patrimonio immobiliare di proprietà dei soci (ad esempio un immobile ereditato in comproprietà che i soci vogliono gestire locandolo a terzi): la Società Semplice consente una gestione strutturata dei proventi, la ripartizione delle spese di manutenzione e la governance delle decisioni condominiali.

La quinta è la detenzione comune di investimenti finanziari (fondi, obbligazioni, partecipazioni in fondi di investimento) tra più soggetti che vogliono una struttura formale ma non le complessità di una società commerciale.

La Società Semplice non è adatta per attività commerciali (commercio, artigianato, servizi in senso stretto): in quei casi occorre la S.n.c. (artt. 2291-2312 c.c.), la S.a.s. (artt. 2313-2324 c.c.) o la S.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.).

Cosa includere nel tuo Contratto di Società Semplice

Il Contratto di Società Semplice in Italia, disciplinato dagli artt. 2251-2290 del Codice Civile, pur privo di requisiti formali obbligatori, deve contenere elementi strutturali chiari per garantire la certezza dei rapporti tra i soci e la piena efficacia verso i terzi. La corretta redazione di ciascun elemento previene contenzioso tra le parti e assicura la conformità alle prescrizioni del Codice Civile.

**Intestazione e identificazione delle parti (art. 2251 c.c.):** Ogni socio persona fisica deve essere identificato con nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio. Ogni socio persona giuridica (ad esempio una S.r.l. socia della società semplice) deve essere identificata con denominazione, sede legale, numero di iscrizione al Registro Imprese, partita IVA e dati del legale rappresentante con poteri di firma. In sede di revisione del contratto, è necessario aggiornare i dati anagrafici in caso di variazioni (cambio di domicilio, variazioni nella denominazione sociale).

**Oggetto sociale (art. 2249 c.c.):** L'indicazione dell'oggetto sociale è l'elemento più critico del contratto perché delimita la natura non commerciale dell'attività. L'oggetto deve descrivere con precisione: (a) per le holding familiari, la detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali, la riscossione di dividendi e la gestione dei proventi da partecipazioni; (b) per le imprese agricole, le attività ex art. 2135 c.c. (coltivazione, allevamento, silvicoltura) e le attività connesse ammesse (agriturismo, valorizzazione dei prodotti); (c) per le libere professioni, le attività intellettuali che i soci intendono svolgere congiuntamente, con rinvio all'albo professionale di riferimento; (d) per la gestione immobiliare, la locazione e la valorizzazione di immobili di proprietà dei soci. Un oggetto sociale generico o che comprenda attività commerciali comporta l'automatica applicazione della S.n.c. ex art. 2249 co. 2 c.c.

**Conferimenti (artt. 2253-2256 c.c.):** I conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio sociale. Devono essere indicati la natura del conferimento (denaro, beni immobili, beni mobili, crediti, opere e servizi), il valore attribuito dalle parti e le modalità di esecuzione. Per i conferimenti in denaro: importo, data e modalità di versamento (conto corrente della società). Per i conferimenti di beni immobili: descrizione catastale completa, dati degli atti di acquisto, perizia se richiesta; la forma scritta ad substantiam è obbligatoria ex art. 1350 c.c. e per i trasferimenti immobiliari è necessario un atto separato. Per i conferimenti di opere e servizi (ammessi nella s.s. a differenza della s.r.l.): descrizione della prestazione, stima del valore e durata dell'impegno del socio d'opera.

**Norme di amministrazione (artt. 2257-2260 c.c.):** L'atto deve regolamentare il modello di amministrazione scelto tra le seguenti opzioni: (a) amministrazione disgiunta ex art. 2257 c.c. — ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione ordinaria, con il diritto degli altri soci di opporsi prima del compimento dell'atto; (b) amministrazione congiunta — tutti i soci devono deliberare d'accordo per ogni atto di gestione (più rigida ma più protettiva); (c) amministrazione delegata a uno o più soci specificatamente nominati, con esclusione degli altri dalla gestione corrente. È opportuno elencare le materie riservate all'approvazione unanime dei soci (atti di straordinaria amministrazione, modifiche al contratto, ammissione di nuovi soci, scioglimento anticipato) e quelle rimesse all'iniziativa del singolo socio o degli amministratori. I soci non amministratori conservano il diritto di informazione e di ispezione ex art. 2261 c.c.

**Rappresentanza verso i terzi (art. 2266 c.c.):** Indicare con precisione quali soci hanno il potere di firma verso i terzi, con eventuale distinzione tra atti di gestione ordinaria e atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni immobili, assunzione di finanziamenti, stipula di contratti pluriennali). Le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se portate a loro conoscenza con un mezzo adeguato (es. comunicazione preventiva formale, inserimento nel Registro delle Imprese nel caso delle imprese agricole).

**Ripartizione degli utili e delle perdite (artt. 2263-2265 c.c.):** In mancanza di diversa pattuizione, gli utili e le perdite sono ripartiti proporzionalmente al valore dei conferimenti di ciascun socio (art. 2263 c.c.). L'atto deve indicare esplicitamente le quote percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite. Il patto leonino che esclude un socio da ogni partecipazione agli utili o da ogni contribuzione alle perdite è nullo di diritto ex art. 2265 c.c. e travolge l'intera clausola, non solo la parte nulla (Cass. S.U. 26 novembre 2021, n. 36657).

**Durata e recesso (artt. 2272, 2285, 2290 c.c.):** Scegliere tra durata determinata (con indicazione della scadenza) e durata indeterminata. In caso di durata indeterminata, disciplinare le modalità di recesso: preavviso minimo (almeno 3 mesi ex art. 2285 c.c.), criteri di liquidazione della quota del socio recedente (rimborso al valore di mercato, rimborso al valore nominale del conferimento, dilazione del pagamento). Una clausola di lock-up può limitare il recesso per un periodo iniziale determinato.

**Scioglimento, cause e liquidazione (artt. 2272-2279 c.c.):** Elencare le cause di scioglimento anticipato (volontà unanime dei soci, raggiungimento o impossibilità dell'oggetto, ecc.) e le regole di liquidazione (nomina dei liquidatori, criteri di distribuzione dell'attivo). Il modello professionale di forms-legal.com integra tutte queste clausole in forma pronta all'uso, aggiornata agli orientamenti della Cassazione italiana e adattabile alle esigenze specifiche di ciascun tipo di società semplice (holding, agricola, professionale, immobiliare). Prima della firma, è consigliabile sottoporre il contratto a un commercialista o a un notaio.

Come compilare il tuo Contratto di Società Semplice

La compilazione del Contratto di Società Semplice in Italia richiede una sequenza metodica che garantisce la conformità agli artt. 2251-2290 c.c. e la certezza dei rapporti interni ed esterni.

**Passo 1 — Verifica della compatibilità dell'attività con la forma semplice:** Prima di ogni altra attività, verificare con un commercialista o avvocato che l'attività da svolgere sia classificabile come non commerciale ex art. 2249 c.c. Per le holding di partecipazioni: preparare un elenco delle partecipazioni da detenere e verificare che i proventi attesi siano dividendi e capital gain da partecipazioni, non proventi da prestazioni di servizi. Per le attività agricole: individuare i codici ATECO agricoli applicabili (01.x serie) e le attività connesse ammesse ex art. 2135 c.c. Per le libere professioni: verificare che l'ordinamento professionale consenta la forma associata senza necessità di STP ex L. 183/2011.

**Passo 2 — Raccolta dei dati delle parti:** Raccogliere per ciascun socio persona fisica: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (verificabile sul sito Agenzia delle Entrate), residenza e domicilio attuale. Per i soci persone giuridiche: visura camerale aggiornata (non più vecchia di 6 mesi), statuto, verbale dell'organo deliberativo che autorizza la partecipazione alla s.s. e il conferimento, dati completi del legale rappresentante.

**Passo 3 — Redazione dell'oggetto sociale:** Descrivere l'attività con sufficiente specificità da evitare ambiguità, ma evitando un oggetto eccessivamente restrittivo che escluda attività accessorie necessarie. Per la holding familiare: "detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali, riscossione di dividendi, investimento del patrimonio mobiliare comune, escludendo qualsiasi attività commerciale diretta". Per l'agricoltura: richiamare espressamente l'art. 2135 c.c. e indicare le colture o gli allevamenti previsti.

**Passo 4 — Definizione dei conferimenti:** Per ciascun socio indicare: (a) natura del conferimento (denaro: specificare l'importo; beni: descrivere con dati catastali o di targa per i veicoli; opere/servizi: descrivere la prestazione e la sua durata); (b) valore concordato tra le parti; (c) data e modalità di esecuzione del conferimento (versamento sul conto della società, consegna materiale del bene, inizio della prestazione). Per conferimenti in beni immobili, predisporre contestualmente un atto di trasferimento separato in forma scritta autenticata.

**Passo 5 — Scelta del modello di amministrazione e rappresentanza:** Definire se tutti i soci vogliono amministrare disgiuntamente (semplicità ma rischio di conflitti) o delegare l'amministrazione a uno o più soci designati (più ordinata, richiede di indicare il nome del/dei socio/i amministratore/i). Indicare la firma singola o congiunta verso i terzi. Elencare le materie che richiedono delibera unanime o maggioranza qualificata.

**Passo 6 — Ripartizione degli utili e durata:** Indicare le quote percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite di ciascun socio (devono sommare al 100%). Scegliere la durata: determinata (es. "fino al 31 dicembre 2035") o indeterminata con preavviso di recesso di almeno 3 mesi.

**Passo 7 — Formalizzazione del documento:** Applicare la marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (o 100 righe) ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Firmare tutte le pagine in calce a margine e sull'ultima pagina. Per la data certa: in alternativa all'atto notarile, inviare il contratto a mezzo PEC (fornisce data certa ex art. 2702-bis c.c.) oppure procedere con la registrazione all'Agenzia delle Entrate (imposta fissa € 200 + bollo, prevista in caso d'uso ex D.P.R. 131/1986 art. 5).

**Passo 8 — Adempimenti successivi:** Per le società semplici che svolgono attività agricola: entro 30 giorni dalla stipula del contratto, iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente ex D.Lgs. 228/2001. Per le società semplici tra professionisti: verificare le prescrizioni specifiche dell'albo professionale competente. Per le holding familiari: aprire un conto corrente intestato alla società semplice, necessario per documentare i flussi finanziari a fini fiscali.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Società Semplice

La redazione e la gestione del Contratto di Società Semplice in Italia è costellata di errori tipici che possono avere conseguenze giuridiche, fiscali e relazionali rilevanti. Conoscere i rischi più frequenti consente di prevenirli sin dalla stesura dell'atto.

**Errore 1 — Usare la società semplice per attività commerciali:** È l'errore più grave e più frequente. Molti imprenditori scelgono la s.s. per la semplicità costitutiva ignorando il limite assoluto dell'art. 2249 c.c.: la forma semplice è riservata alle attività non commerciali. Chi la usa per commercio, artigianato o servizi in senso stretto si ritrova automaticamente sottoposto alla disciplina della S.n.c. (artt. 2291-2312 c.c.), con obbligo di iscrizione al Registro Imprese, responsabilità illimitata solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali e conseguenze penali in caso di omessa iscrizione.

**Errore 2 — Contratto senza data certa:** Il contratto di società semplice redatto per iscritto senza data certa (marca da bollo, PEC, registrazione) può essere dichiarato inopponibile ai terzi in caso di contestazione della data di stipula. Conseguenza pratica: un creditore personale di un socio può contestare che la società esista alla data del credito e aggredire i beni conferiti nella società come parte del patrimonio personale del socio. La data certa costa pochissimo (€ 16 di bollo per uso della PEC) e protegge da controversie costose.

**Errore 3 — Oggetto sociale generico o ambiguo:** Indicare nell'oggetto sociale attività potenzialmente commerciali ("gestione di qualsiasi attività economica") o non specificare le attività non commerciali previste espone al rischio di riqualificazione della società come S.n.c. Un oggetto sociale mal redatto è anche un problema fiscale: l'Agenzia delle Entrate può contestare il regime di trasparenza IRPEF ex art. 5 TUIR se l'attività reale è diversa da quella dichiarata nell'atto.

**Errore 4 — Patto leonino mascherato:** L'art. 2265 c.c. vieta espressamente il patto leonino in qualsiasi forma. Clausole come "il socio A non partecipa alle perdite", "il socio B ha diritto a un rimborso prioritario indipendentemente dagli utili" o "le perdite sono a carico esclusivo del socio C" sono nulle di diritto. Spesso il patto leonino è inserito in modo inconsapevole in clausole di distribuzione degli utili mal redatte. La nullità è della sola clausola (non travolge il contratto) ma crea conflitti tra i soci.

**Errore 5 — Omissione della disciplina di recesso e liquidazione della quota:** In assenza di disciplina contrattuale, il recesso da una s.s. a tempo indeterminato richiede solo un preavviso di 3 mesi ex art. 2285 c.c., ma il contratto tace sui criteri di liquidazione della quota del socio recedente. La liquidazione della quota è calcolata al valore di mercato dei beni sociali al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2289 c.c.), ma le parti litigano quasi sempre sulla stima. Una clausola che definisce il metodo di valutazione (valore di libro, perizia di un esperto indipendente, multiplo dei dividendi) previene anni di contenzioso.

**Errore 6 — Confusione tra s.s. tra professionisti e STP:** La L. 183/2011 ha istituito la Società tra Professionisti (STP) come forma speciale obbligatoria per alcune categorie. Avvocati (L. 247/2012), medici, commercialisti, architetti — verificare sempre il regolamento dell'albo professionale. Costituire una s.s. quando era obbligatoria la STP espone il socio a sanzioni disciplinari (sospensione dall'albo) oltre che a invalidità dell'atto costitutivo.

**Errore 7 — Mancata apertura del conto corrente societario:** La s.s. non è obbligata per legge a tenere un conto corrente dedicato, ma le entrate e le uscite confuse con i patrimoni personali dei soci impediscono la corretta dimostrazione dei redditi della società e possono portare l'Agenzia delle Entrate a contestare la reale esistenza del soggetto societario, con recupero a tassazione dei redditi in capo ai singoli soci (senza trasparenza IRPEF).

**Errore 8 — Omissione dell'iscrizione agricola:** Le società semplici agricole che non si iscrivono nella sezione speciale del Registro delle Imprese ex D.Lgs. 228/2001 perdono alcuni benefici fiscali e previdenziali riservati agli imprenditori agricoli, tra cui le agevolazioni contributive INPS per i coltivatori diretti e i benefici del Piano Strategico Nazionale per la PAC (Politica Agricola Comune).

Cita questa pagina

Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:

APA

Forms Legal. (2026). Contratto di Società Semplice (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/contratto-societa-semplice

MLA

"Contratto di Società Semplice (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/contratto-societa-semplice.

BibTeX
@misc{formslegal-contratto-societa-semplice,
  author       = {{Forms Legal}},
  title        = {Contratto di Società Semplice (Italia)},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/contratto-societa-semplice}},
  note         = {Free legal document template}
}

Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo

Hai trovato un errore? Faccelo sapere