Atto Costitutivo di S.a.s.
artt. 2313-2324 c.c. / artt. 2291-2312 c.c. (rinvio S.n.c.) — Bozza da portare dal notaio
Intestazione
ATTO COSTITUTIVO
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
ai sensi degli artt. 2313-2324 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
BOZZA DA PORTARE DAL NOTAIO — Il presente modello richiede autentica notarile e deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni ex art. 2296 c.c.
Art. 1 — Denominazione
Art. 1 — DENOMINAZIONE
La ragione sociale della società è: [Denominazione Sociale].
La denominazione contiene il nome di almeno un socio accomandatario ai sensi dell'art. 2314 c.c.
Art. 2 — Sede
Art. 2 — SEDE LEGALE
La sede legale della società è stabilita in: [Sede Legale].
L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie con atto separato iscrivibile al Registro Imprese.
Art. 3 — Oggetto Sociale
Art. 3 — OGGETTO SOCIALE
[Oggetto Sociale]
Art. 4 — Durata
Art. 4 — DURATA E ESERCIZIO SOCIALE
La durata della società è: [Durata Societa].
Data di scadenza / termine: [Data Scadenza]
L'esercizio sociale si chiude il: [Esercizio Sociale].
Art. 5 — Soci e Conferimenti
Art. 5 — SOCI E CONFERIMENTI
Soci Accomandatari (responsabilità illimitata e solidale ex art. 2313 c.c.):
1. [Accomandatario1 Nome] — Codice Fiscale: [Accomandatario1 C F] — Conferimento: € [Accomandatario1 Conferimento]
Soci Accomandanti (responsabilità limitata al conferimento ex art. 2313 c.c.):
2. [Accomandante1 Nome] — Codice Fiscale: [Accomandante1 C F] — Conferimento: € [Accomandante1 Conferimento]
Capitale sociale totale: € [Capitale S Ociale Totale]
I soci accomandanti non possono compiere atti di gestione né trattare o concludere affari in nome della società (divieto di immistione, art. 2320 c.c.), pena la perdita della responsabilità limitata.
Art. 6 — Amministrazione e Rappresentanza
Art. 6 — AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
L'amministrazione della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari ex art. 2318 c.c.
Modalità di amministrazione: [Modalita Amministrazione]
Poteri di firma e rappresentanza: [Poteri Firma]
Art. 7 — Utili e Perdite
Art. 7 — RIPARTIZIONE DI UTILI E PERDITE
[Ripartizione Utili]
Le perdite sono ripartite secondo gli stessi criteri; i soci accomandanti partecipano alle perdite esclusivamente nei limiti del conferimento versato (art. 2313 c.c.).
Adempimenti e Firme
ADEMPIMENTI E FIRME
Il presente atto costituisce bozza da sottoporre al notaio per l'autentica delle firme e il deposito telematico al Registro Imprese della Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla stipula ex art. 2296 c.c. richiamato dall'art. 2315 c.c.
Sono inoltre necessari: registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula (D.P.R. 131/1986); marca da bollo sull'atto (D.P.R. 642/1972); iscrizione dei soci accomandatari all'INPS (Gestione Commercianti o Artigiani) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ex L. 662/1996.
Luogo e data: [Data Luogo Atto]
Socio Accomandatario 1 — [Accomandatario1 Nome]: _________________________
Socio Accomandante 1 — [Accomandante1 Nome]: _________________________
Socio Accomandatario
________________
Signature
Socio Accomandante
________________
Signature
Che cos'è Atto Costitutivo di S.a.s.?
L'Atto Costitutivo di S.a.s. in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2313-2324 c.c. / artt. 2291-2312 c.c. (rinvio S.n.c.).
La S.a.s. si differenzia strutturalmente dalla S.n.c. (artt. 2291-2312 c.c.) per la presenza obbligatoria di almeno due categorie di soci: non è ammessa una S.a.s. con soli accomandatari o soli accomandanti, pena la causa di scioglimento prevista dall'art. 2323 c.c. (venir meno di una delle due categorie senza ricostituirla entro sei mesi). Si differenzia altresì dalla S.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.) perché nella S.a.s. non tutti i soci godono del beneficio della responsabilità limitata: gli accomandatari rispondono sempre con il patrimonio personale. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 15292/2018, ha confermato che il creditore della S.a.s. può agire direttamente sul patrimonio personale del socio accomandatario senza preventiva escussione del patrimonio sociale (diversamente dalla S.r.l. dove la responsabilità è separata). La Camera di Commercio competente — quella della provincia della sede legale — iscrive la S.a.s. nel Registro Imprese sezione ordinaria, attribuendo il numero REA e la partita IVA ai sensi del D.P.R. 581/1995.
Quando serve Atto Costitutivo di S.a.s.?
L'Atto Costitutivo di S.a.s. in Italia è necessario quando due o più persone intendono svolgere un'attività commerciale o artigianale avvalendosi della struttura societaria che separa il ruolo dell'imprenditore-gestore da quello dell'investitore. Le situazioni più frequenti che richiedono la costituzione di una S.a.s. includono: attività imprenditoriale familiare in cui il genitore (accomandatario) vuole associare i figli (accomandanti) come soci investitori mantenendo il controllo operativo; ingresso di un investitore in una piccola impresa esistente senza che questi voglia assumere responsabilità gestionale; esercizio di un'attività commerciale, artigianale o di servizi in cui uno o più soci vogliono partecipare agli utili apportando capitale senza essere coinvolti nella gestione quotidiana; struttura ideale per studi professionali associati con partner senior (accomandatari) e associati junior (accomandanti) in settori non soggetti a regolamentazione professionale specifica. La S.a.s. è meno adatta quando tutti i soci vogliono limitare la propria responsabilità (in tal caso è preferibile la S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c.) o quando si prevede una crescita tale da richiedere strutture più complesse. L'atto costitutivo deve essere redatto contestualmente all'avvio dell'attività; operare come S.a.s. irregolare (senza iscrizione al Registro Imprese) espone tutti i soci — inclusi gli accomandanti — alla responsabilità illimitata verso i terzi.
Dal punto di vista fiscale, la S.a.s. applica il regime della trasparenza fiscale (artt. 5 e 6 D.P.R. 917/1986 — TUIR): gli utili della società sono imputati pro quota a ciascun socio (sia accomandatari che accomandanti) indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Questo regime è vantaggioso quando i soci hanno aliquote marginali IRPEF inferiori all'aliquota IRES (24%); diventa svantaggioso quando le aliquote marginali superano tale soglia. La S.a.s. è altresì soggetta all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive, D.Lgs. 446/1997) sulla base del valore della produzione netta. I soci accomandatari esercenti attività commerciale sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Commercianti INPS (L. 662/1996 e successive integrazioni) o alla Gestione Artigiani, a seconda del codice ATECO dell'attività; i contributi fissi e percentuali sono dovuti fin dal primo anno, indipendentemente dal reddito prodotto.
Un contesto specifico in cui la S.a.s. viene preferita ad altre forme societarie è la gestione delle attività stagionali o a carattere periodico: l'imprenditore individuale che vuole trasformare la propria impresa in una società senza perdere il controllo operativo, includendo familiari come soci accomandanti con limitazione del rischio, trova nella S.a.s. lo strumento ideale. La trasformazione dell'impresa individuale in S.a.s. (art. 2498 ss. c.c. in combinato con art. 2500-bis c.c. per le trasformazioni omogenee) consente di mantenere la continuità dell'impresa e dei contratti in corso senza richiedere il consenso dei creditori (art. 2499 c.c.), con semplice deposito dell'atto di trasformazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Per le imprese commerciali iscritte al Registro delle Imprese, la trasformazione modifica il regime di pubblicità e può influire sulle agevolazioni fiscali: l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 98/E del 2014, ha chiarito il regime di continuità delle perdite pregresse nelle trasformazioni non evolutive tra forme di impresa.
Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo di S.a.s.
L'Atto Costitutivo di S.a.s. in Italia deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dagli artt. 2295-2315 c.c. La mancanza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta l'irregolarità della società e la responsabilità illimitata di tutti i soci verso i terzi fino all'iscrizione nel Registro Imprese. Gli elementi obbligatori sono: (1) Generalità complete dei soci: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, con indicazione per ciascuno della qualità di accomandatario o accomandante. (2) Denominazione (ragione) sociale: deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario seguito dall'indicazione 'e C. S.a.s.' o 'Società in accomandita semplice' ex art. 2314 c.c. (3) Sede legale: comune e indirizzo, ai fini dell'iscrizione alla Camera di Commercio competente. (4) Oggetto sociale: descrizione dell'attività imprenditoriale lecita e determinata, con riferimento ai codici ATECO applicabili. (5) Capitale sociale: ammontare complessivo e quota apportata da ciascun socio (in denaro, beni o opere e servizi); i soci accomandanti possono conferire anche opere e servizi ex art. 2313 c.c. (6) Norme di amministrazione e rappresentanza: esclusivamente i soci accomandatari possono amministrare e rappresentare la società (art. 2318 c.c.); l'atto può prevedere che un solo accomandatario abbia la firma. (7) Durata: a tempo determinato o indeterminato; se determinata, indicare la data di scadenza. (8) Norme sulla ripartizione di utili e perdite: in mancanza di diversa pattuizione, si applica il criterio proporzionale ai conferimenti (art. 2303 c.c.). (9) Norme sul recesso e sul trasferimento delle quote: la cessione della quota di un accomandatario richiede il consenso di tutti i soci salvo diversa pattuizione. (10) Adempimenti preliminari: marca da bollo sull'atto, registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula (D.P.R. 131/1986), iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni. La Camera di Commercio provinciale competente è quella della provincia della sede legale. forms-legal.com include tutti questi elementi nel modello scaricabile.
Un elemento di rilievo pratico è la clausola sul divieto di immistione degli accomandanti, che deve essere formulata con chiarezza per evitare che comportamenti dei soci accomandanti siano interpretati come atti di amministrazione. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 3630/2016, ha precisato che l'accomandante che abbia partecipato alla trattativa di un contratto — anche senza firmarlo — in modo da far apparire ai terzi la propria qualità di gestore perde il beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c. per tutta la durata dell'immistione. La clausola di doppia firma (congiunta tra accomandatari) è consigliata per le obbligazioni che superano un determinato importo, al fine di preservare il controllo collegiale sulle decisioni più rilevanti. Sul piano degli adempimenti pubblicitari, il Registro Imprese della Camera di Commercio rende pubblica la distinzione tra accomandatari e accomandanti attraverso la visura camerale: i terzi che volessero verificare chi risponde illimitatamente possono farlo accedendo al portale registroimprese.it o richiedendo una visura ordinaria.
Come compilare il tuo Atto Costitutivo di S.a.s.
Per compilare correttamente l'Atto Costitutivo di S.a.s. in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire questi passaggi. Raccogliere i documenti di identità (carta d'identità o passaporto) e i codici fiscali di tutti i soci, distinguendo chiaramente tra accomandatari e accomandanti. Scegliere la denominazione sociale verificando preventivamente la disponibilità nel Registro Imprese tramite il portale registroimprese.it o Infocamere; la denominazione deve includere il nome di almeno un accomandatario. Determinare la sede legale: indicare comune e indirizzo completo (via, numero civico, CAP). Descrivere l'oggetto sociale con riferimento ai codici ATECO dell'Istat; una descrizione troppo generica può causare problemi con l'Agenzia delle Entrate. Indicare per ciascun socio il conferimento in euro: per i soci accomandanti il conferimento è il limite massimo della loro responsabilità; per i soci accomandatari non esiste limite legale minimo al conferimento. Stabilire le norme di amministrazione: normalmente l'amministrazione spetta agli accomandatari; se sono più di uno, indicare se operano in modo disgiunto (ognuno può agire da solo) o congiunto (è richiesta la firma di tutti o di un numero minimo). Scegliere tra durata determinata e indeterminata. Definire i criteri di ripartizione degli utili tra accomandatari e accomandanti. Portare il modello completato dal notaio per l'autentica delle firme e il deposito digitale al Registro Imprese della Camera di Commercio competente. Dopo l'iscrizione, aprire il conto corrente bancario intestato alla S.a.s., richiedere la partita IVA all'Agenzia delle Entrate e iscrivere i soci accomandatari all'INPS (Gestione Commercianti o Artigiani) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Per quanto riguarda i conferimenti dei soci accomandanti, la legge consente apporti in denaro, beni in natura e crediti (art. 2253 c.c. richiamato per le società di persone), ma non opere e servizi per gli accomandanti (a differenza degli accomandatari che, in quanto gestori, possono apportare anche la propria opera). Il valore dei beni in natura conferiti dagli accomandanti deve essere indicato nell'atto costitutivo, con eventuale perizia di stima. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 18/E del 2016, ha chiarito che il valore dei beni conferiti rileva ai fini dell'imposta di registro proporzionale e dell'IVA (se il conferimento ha per oggetto beni immobili o beni strumentali soggetti a IVA). La comunicazione unica per la costituzione della S.a.s. si effettua tramite la piattaforma ComunicaStarweb della Camera di Commercio con firma digitale, assolvendo contestualmente agli adempimenti verso il Registro Imprese, l'Agenzia delle Entrate (attribuzione P.IVA), l'INPS e l'INAIL.
Requisiti legali per Atto Costitutivo di S.a.s.
L'Atto Costitutivo di S.a.s. in Italia deve rispettare le seguenti prescrizioni normative. Gli artt. 2313-2324 c.c. e, per rinvio, gli artt. 2291-2312 c.c. (S.n.c.) disciplinano la struttura societaria, la distinzione tra accomandatari e accomandanti, il divieto di immistione (art. 2320 c.c.) e le cause di scioglimento (art. 2323 c.c.). L'art. 2296 c.c. (richiamato dall'art. 2315 c.c.) prevede l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla stipula dell'atto; l'inosservanza rende la società irregolare con responsabilità illimitata di tutti i soci. L'art. 2314 c.c. impone che la denominazione contenga il nome di almeno un socio accomandatario. Il D.P.R. 131/1986 prevede la registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni con pagamento dell'imposta di registro. Il D.P.R. 642/1972 richiede l'applicazione della marca da bollo sull'atto. Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) consente la firma digitale con valore equivalente alla firma autografa per il deposito telematico. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) impone assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. I soci accomandatari devono iscriversi all'INPS (Gestione Commercianti o Artigiani ex L. 662/1996) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) ha introdotto importanti obblighi anche per le società di persone: l'art. 3, in combinato con l'art. 2086 co. 2 c.c., richiede che il socio accomandatario-amministratore si doti di assetti organizzativi adeguati alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale. In caso di insolvenza, la procedura applicabile alla S.a.s. è la liquidazione giudiziale (ex fallimento) ai sensi degli artt. 49 ss. D.Lgs. 14/2019, che coinvolge anche i soci accomandatari illimitatamente responsabili: la dichiarazione di liquidazione giudiziale della S.a.s. produce anche quella dei soci accomandatari che siano stati illimitatamente responsabili nel biennio precedente l'apertura (art. 256 D.Lgs. 14/2019). Per le S.a.s. con ricavi superiori a determinati soglie, il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti si applica in quanto ente collettivo, richiedendo l'adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione per prevenire i reati-presupposto elencati dal decreto.
Sul piano della responsabilità fiscale personale degli accomandatari, il D.P.R. 917/1986 (TUIR), artt. 5-6, assoggetta i redditi della S.a.s. al principio di trasparenza fiscale: il reddito imponibile è determinato in capo alla società, ma viene imputato proporzionalmente a ciascun socio secondo la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione effettiva. Gli accomandatari che svolgono attività di lavoro nella società ricevono una remunerazione per l'opera prestata che non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito della S.a.s. (art. 60 TUIR); questa regola differisce dalla S.r.l. dove il compenso degli amministratori è generalmente deducibile. Per l'IVA, l'avvio dell'attività commerciale richiede l'apertura della partita IVA intestata alla S.a.s. tramite dichiarazione all'Agenzia delle Entrate (modello AA7/10, regime contabile semplificato o ordinario a seconda del volume d'affari ex art. 18 D.P.R. 600/1973). La Camera di Commercio iscrive la S.a.s. nel Registro delle Imprese previa comunicazione al SUAP comunale per le attività soggette ad autorizzazione o SCIA.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo di S.a.s.
Nella redazione e nella gestione dell'Atto Costitutivo di S.a.s. in Italia si commettono errori frequenti con conseguenze giuridiche serie. Il primo errore è iniziare l'attività prima dell'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio: la società opera come irregolare e tutti i soci — inclusi gli accomandanti — rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali fino all'iscrizione. Il secondo errore è far partecipare i soci accomandanti all'amministrazione della società: il divieto di immistione ex art. 2320 c.c. è assoluto; l'accomandante che viola questo divieto perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente come un accomandatario (Cass. civ., Sez. I, n. 3630/2016, confermando la responsabilità illimitata dell'accomandante immisto). Il terzo errore è includere il nome di un accomandante nella denominazione sociale senza il suo consenso scritto: l'art. 2314 c.c. stabilisce che in tal caso l'accomandante diviene responsabile illimitatamente verso i terzi. Il quarto errore è omettere la registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula (D.P.R. 131/1986) o non applicare la marca da bollo sull'atto: entrambe le omissioni comportano sanzioni tributarie. Il quinto errore è non disciplinare nell'atto le modalità di cessione delle quote e il recesso: in assenza di disciplina, si applicano le regole suppletive della S.n.c. che richiedono il consenso unanime dei soci per qualunque modifica, rendendo quasi impossibile l'uscita di un socio senza accordo generale. Il sesto errore è non iscrivere i soci accomandatari all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività: l'omissione genera debiti contributivi con sanzioni e interessi a carico dei soci. Il settimo errore è lasciare la S.a.s. senza soci accomandatari o senza soci accomandanti per più di sei mesi: l'art. 2323 c.c. prevede lo scioglimento automatico della società se entro sei mesi dal venir meno di una categoria non si ricostruisce la stessa, esponendo i soci sopravvissuti a responsabilità illimitata per la liquidazione. L'ottavo errore è non adeguare gli assetti organizzativi alle prescrizioni del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi): il socio accomandatario-amministratore che omette di dotarsi di adeguati strumenti di controllo finanziario può rispondere personalmente dei danni causati ai creditori dalla tardiva emersione della crisi (art. 2086 co. 2 c.c. in combinato con art. 378 D.Lgs. 14/2019).
9. Non prevedere una clausola di prelazione per i trasferimenti di quote. L'art. 2322 c.c. consente il trasferimento delle quote degli accomandanti con il consenso dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Un atto costitutivo che non regola il diritto di prelazione (prelazione proporzionale o prelazione paritetica) può consentire l'ingresso di terzi indesiderati nella compagine. La clausola di prelazione è fortemente consigliata in ogni S.a.s. con soci accomandanti plurimi e deve specificare il meccanismo di valorizzazione della quota in caso di esercizio della prelazione (valore di libro, perizia giurata, fair market value).
10. Non aggiornare l'atto costitutivo alla normativa sulla crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022). L'art. 2086 c.c., come modificato dall'art. 375 D.Lgs. 14/2019, obbliga l'imprenditore collettivo ad adottare «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa». L'omissione di questo obbligo nell'atto costitutivo — che dovrebbe almeno menzionare il sistema di allerta interna e il monitoraggio degli indicatori di crisi ex art. 3 D.Lgs. 14/2019 — espone gli accomandatari a responsabilità personale verso i creditori per i danni derivanti dalla tardiva emersione della crisi.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Atto Costitutivo di S.a.s. (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/atto-costitutivo-sas
"Atto Costitutivo di S.a.s. (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/atto-costitutivo-sas.
@misc{formslegal-atto-costitutivo-sas,
author = {{Forms Legal}},
title = {Atto Costitutivo di S.a.s. (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/atto-costitutivo-sas}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) in Italia è un tipo di società di persone disciplinata dagli artt. 2313-2324 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). La caratteristica fondamentale della S.a.s. è la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali con tutto il loro patrimonio personale e hanno il potere esclusivo di amministrare la società, e i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata alla quota conferita (art. 2313 c.c.). Per le materie non espressamente disciplinate dagli artt. 2313-2324 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla Società in Nome Collettivo (S.n.c.) di cui agli artt. 2291-2312 c.c. La S.a.s. deve essere iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio tramite deposito dell'atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) entro 30 giorni dalla stipula, ex art. 2296 c.c. richiamato dall'art. 2315 c.c. L'iscrizione ha effetti dichiarativi verso i terzi.
Nella S.a.s. italiana i soci accomandatari sopportano un rischio patrimoniale illimitato e solidale: in caso di insolvenza della società, i creditori sociali possono agire non solo sul patrimonio della società ma anche sul patrimonio personale di ciascun accomandatario (art. 2313 c.c. in relazione all'art. 2291 c.c.). Il socio accomandatario risponde quindi con tutti i propri beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). I soci accomandanti, invece, rispondono limitatamente alla quota conferita alla società (art. 2313 c.c.), a condizione che non abbiano compiuto atti di gestione o abbiano autorizzato operazioni aziendali in modo tale da far apparire ai terzi la loro qualità di accomandatari: in questo caso perdono il beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c. (il cosiddetto divieto di immistione nella gestione). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l'obbligo di assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. anche per le società di persone, rilevante per il socio accomandatario-amministratore.
L'atto costitutivo di una S.a.s. in Italia può essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (artt. 2296-2315 c.c.), a differenza della S.r.l. e della S.p.A. che richiedono obbligatoriamente l'atto pubblico notarile. Tuttavia, il deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio — necessario per l'iscrizione — richiede comunque l'autentica delle firme da parte di un notaio o la firma digitale con valore equivalente ex D.Lgs. 82/2005. Il modello disponibile su forms-legal.com è una bozza professionale che le parti possono personalizzare e poi portare dal notaio per l'autentica e il deposito. L'iscrizione nel Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell'atto ex art. 2296 c.c., richiamato dall'art. 2315 c.c. Fino all'iscrizione, la società opera come società irregolare: i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, anche quelle assunte dagli accomandanti.
La denominazione (ragione) sociale della S.a.s. in Italia deve contenere, ai sensi dell'art. 2314 c.c., il nome di almeno uno dei soci accomandatari (persona fisica) seguito dall'indicazione del tipo sociale 'e C. S.a.s.' o 'Società in accomandita semplice'. Non è possibile includere nella denominazione il nome di un socio accomandante, salvo che questi abbia prestato il proprio consenso scritto, nel qual caso diviene responsabile illimitatamente verso i terzi che abbiano fatto affidamento sulla sua qualità di accomandatario (art. 2314 co. 2 c.c.). La denominazione deve essere unica nel Registro Imprese della Camera di Commercio provinciale competente: è consigliabile effettuare una verifica preliminare tramite il portale del Registro Imprese (www.registroimprese.it) o tramite Telemaco/Infocamere. Il notaio che autentica l'atto costitutivo provvede alla verifica e al deposito digitale presso la Camera di Commercio competente.
Il trasferimento delle quote di una S.a.s. in Italia è disciplinato, in mancanza di norma specifica, dalle disposizioni sulla S.n.c. richiamate dall'art. 2315 c.c. La cessione della quota di un socio accomandatario richiede il consenso unanime degli altri soci salvo diversa pattuizione nell'atto costitutivo, in quanto il socio accomandatario è un amministratore e la sua presenza ha rilevanza personale per i terzi. La cessione della quota di un socio accomandante è invece più flessibile: lo statuto può prevedere il trasferimento con il solo consenso della maggioranza dei soci accomandatari, o persino liberamente. Il trasferimento deve risultare da atto scritto (scrittura privata autenticata per il deposito al Registro Imprese) e va iscritto nel Registro Imprese tramite la Camera di Commercio entro i termini previsti. La cessione produce effetti verso la società dal momento dell'iscrizione. Le imposte applicabili sono l'imposta di registro in misura proporzionale o fissa a seconda della natura del corrispettivo, e le eventuali plusvalenze sono soggette a IRPEF secondo il TUIR (D.P.R. 917/1986).
I soci accomandatari di una S.a.s. in Italia sono soggetti a specifici obblighi fiscali e previdenziali. Dal punto di vista fiscale, la S.a.s. è soggetta a trasparenza fiscale: la quota di reddito imponibile della società è attribuita a ciascun socio (sia accomandatario che accomandante) in proporzione alla partecipazione agli utili, e concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF di ciascun socio ex artt. 5 e 6 del TUIR. I soci accomandatari che svolgono attività lavorativa nella società sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione Commercianti o Artigiani dell'INPS (a seconda dell'attività) e pagano i contributi previdenziali sia in misura fissa che in percentuale sul reddito eccedente il minimale. I soci accomandanti che percepiscono utili non sono tenuti all'iscrizione INPS come commercianti o artigiani, salvo che partecipino attivamente alla gestione violando il divieto di immistione ex art. 2320 c.c. L'Agenzia delle Entrate assegna alla S.a.s. una partita IVA e un codice fiscale distinti da quelli dei soci.
Lo scioglimento della S.a.s. in Italia avviene per le cause previste dall'art. 2323 c.c. in relazione all'art. 2308 c.c. (per le S.n.c.), tra cui: scadenza del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo, volontà unanime dei soci o della maggioranza prevista dall'atto costitutivo, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impossibilità di funzionamento dell'assemblea, altre cause previste dall'atto. Si verifica scioglimento anche quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari o tutti i soci accomandanti, se entro 6 mesi non si ricostituisce la categoria mancante (art. 2323 c.c.). Lo scioglimento è iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio. La liquidazione avviene secondo gli artt. 2309-2311 c.c. (richiamati per le S.n.c.) e può essere affidata a uno o più liquidatori nominati dai soci. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) disciplina le procedure concorsuali applicabili alle imprese insolventi, incluse le società di persone.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Atto Costitutivo di S.n.c.
Modello professionale di Atto Costitutivo di Società in Nome Collettivo (S.n.c.) per Italia: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, con gestione comune dell'impresa commerciale ai sensi degli artt. 2291-2312 del Codice Civile.
Contratto di Società Semplice
Modello professionale di Contratto di Società Semplice per Italia: costituisce la forma societaria più elementare del Codice Civile, riservata ad attività non commerciali (agricoltura, professioni, investimento immobiliare), ai sensi degli artt. 2251-2290 del Codice Civile.
Patti Parasociali
Modello professionale di Patti Parasociali per Italia: accordi tra soci su voto, trasferimento di partecipazioni e governance, durata massima 5 anni per le S.p.A. ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., applicabili anche alle S.r.l. ex art. 1322 c.c.
Accordo di Joint Venture
Modello professionale di Accordo di Joint Venture per Italia: disciplina la collaborazione tra due o più imprese per la realizzazione di un progetto comune, con ripartizione di rischi, investimenti e utili secondo gli artt. 1322 e 2549 c.c.