Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria
artt. 806-808-ter c.p.c.; D.Lgs. 40/2006; D.Lgs. 5/2003 (arbitrato societario)
ACCORDO DI ARBITRATO / CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ai sensi degli artt. 806-808 del Codice di Procedura Civile e del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
PARTI
Prima Parte: [Parte Attore Denominazione] (C.F./P.IVA: [Parte Attore C F])
Seconda Parte: [Parte Convenuta Denominazione] (C.F./P.IVA: [Parte Convenuta C F])
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Perimetro delle controversie devolute ad arbitri: [Perimetro Controversie]
Tipo di arbitrato: [Tipo Arbitrato]
Numero di arbitri: [Numero Arbitri]
Modalità: [Modalita Arbitrato]
Sede dell'arbitrato: [Sede Arbitrato]
Lingua del procedimento: [Lingua Arbitrato]
Diritto applicabile al merito: [Diritto Procedurale Arbitrato]
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
In caso di arbitrato con collegio di tre arbitri: ciascuna Parte nomina un arbitro entro 30 giorni dalla notifica del ricorso arbitrale; i due arbitri di parte nominano di comune accordo il presidente entro 30 giorni dalla loro nomina; in caso di mancata nomina nei termini, la nomina è demandata al presidente dell'istituzione arbitrale indicata.
Il procedimento arbitrale è riservato: le Parti si impegnano a mantenere riservati gli atti, le memorie e il lodo arbitrale, salvo obblighi di legge.
Il lodo sarà depositato presso il Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 825 c.p.c., se di tipo rituale, per ottenere l'exequatur.
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.
Clausola in condizioni generali: [Clausola Vessatoria]
Le Parti approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. la presente clausola compromissoria (devoluzione delle controversie ad arbitri).
FIRME
[Data Luogo Arbitrato]
Prima Parte: [Parte Attore Denominazione]
Firma: _________________________
Seconda Parte: [Parte Convenuta Denominazione]
Firma: _________________________
Approvazione specifica ex art. 1341 c.c. della clausola compromissoria:
Prima Parte — Firma: _________________________
Seconda Parte — Firma: _________________________
Prima Parte
________________
Signature
Seconda Parte
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria?
L'Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria in Italia è l'atto disciplinato da artt. 806-808-ter c.p.c.; D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (arbitrato societario).
In Italia coesistono due forme principali di arbitrato privato, con effetti giuridici profondamente diversi. L'arbitrato rituale (artt. 806-840 c.p.c.) si svolge secondo le forme del processo civile: gli arbitri emettono un lodo che, depositato presso il Tribunale territorialmente competente per il deposito e munito dell'exequatur (decreto del Tribunale che ne dichiara la conformità all'ordinamento), acquista piena efficacia esecutiva equiparabile a una sentenza, ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c. Il lodo rituale depositato è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per l'esecuzione forzata. L'arbitrato irrituale (o libero, ammesso dall'art. 1322 c.c. in virtù del principio di autonomia contrattuale, senza disciplina codicistica specifica) produce invece un lodo avente natura giuridica di contratto tra le parti — specificamente di transazione ex art. 1965 c.c. — privo di efficacia esecutiva immediata ma vincolante come qualsiasi accordo contrattuale. Per far valere l'inadempimento del lodo irrituale, la parte adempiente deve agire in giudizio ordinario davanti al Tribunale competente.
La clausola compromissoria è la previsione inserita in un contratto principale che stabilisce di deferire ad arbitri le future controversie nascenti da quel contratto specifico o in connessione con esso. Ha natura autonoma rispetto al contratto in cui è inserita: la sua validità non è inficiata dalla nullità, dall'inefficacia o dalla risoluzione del contratto principale — cosiddetto principio di «separabilità» o Kompetenz-Kompetenz, codificato nell'art. 808, comma 2, c.p.c. Il compromesso è invece un accordo arbitrale concluso dopo che la controversia è già insorta, avente ad oggetto una lite specifica già in atto tra le parti; può essere concluso per iscritto in qualsiasi momento, purché prima che il giudice statale emetta una pronuncia definitiva sulla questione.
La Corte di Cassazione italiana, con le pronunce delle Sezioni Unite n. 24153/2013 e con l'orientamento successivo, ha stabilito che la clausola compromissoria è attributiva di potestas iudicandi agli arbitri — non meramente derogatoria della competenza del giudice statale — e che il difetto di competenza del giudice ordinario di fronte a una valida clausola compromissoria deve essere rilevato con regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c. e non con eccezione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. Questa distinzione ha importanti conseguenze procedurali sul termine entro cui l'eccezione deve essere sollevata e sulle modalità di impugnazione dell'eventuale pronuncia del giudice ordinario che si sia dichiarato competente disattendendo la clausola.
Quando serve Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria?
L'Accordo di Arbitrato e la Clausola Compromissoria in Italia sono opportuni in tutti i contratti commerciali B2B nei quali le parti intendono garantirsi vantaggi specifici che il processo ordinario davanti al Tribunale non è in grado di offrire.
Rapidità: i Tribunali civili italiani presentano durate medie di giudizio di primo grado comprese tra tre e sette anni nelle grandi città del Nord (Milano, Torino) e tra sei e dieci anni al Sud, con punte superiori nelle circoscrizioni con maggiore arretrato. L'arbitrato commerciale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM) produce un lodo in media in 12-18 mesi; l'arbitrato ad hoc ben strutturato può concludersi in 6-12 mesi. Per controversie commerciali di importo significativo, questa differenza di tempi si traduce in un risparmio diretto in termini di costi di gestione e di liquidità bloccata.
Riservatezza: le sentenze dei Tribunali italiani sono pubbliche e consultabili; il lodo arbitrale — sia rituale che irrituale — non è pubblico per legge e le parti possono rafforzare ulteriormente la riservatezza con una clausola specifica che vincoli gli arbitri, le parti e i consulenti tecnici alla non divulgazione del procedimento e del lodo.
Specializzazione tecnica: le parti possono nominare arbitri con competenza specifica nel settore — avvocati specializzati in M&A, ingegneri per controversie edilizie, esperti contabili per controversie su earn-out, informatici per controversie su contratti software e SaaS. La specializzazione tecnica degli arbitri riduce i tempi e i costi delle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) e migliora la qualità della decisione.
Contratti di appalto di servizi e d'opera (artt. 1655-1677 c.c.): la clausola arbitrale è particolarmente efficace per controversie su vizi dell'opera, ritardi, varianti e corrispettivo, dove la complessità tecnica rende indispensabile un collegio con specifiche competenze. Contratti di distribuzione, agenzia commerciale (artt. 1742-1753 c.c.) e subfornitura (L. 192/1998): la clausola con sede a Milano e rinvio al regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) è la scelta più diffusa nei contratti B2B tra medie e grandi imprese italiane. Contratti M&A e cessione di quote di S.r.l. ex art. 2470 c.c. o di azioni di S.p.A. ex art. 2355 c.c.: le controversie da representations & warranties, da earn-out e da aggiustamento prezzo richiedono arbitri con specializzazione in finanza aziendale e diritto societario.
La clausola compromissoria non è adatta nei contratti B2C con consumatori: l'art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) presume vessatoria la clausola che devolve le controversie a organi arbitrali non disciplinati dalla legge; tale clausola è nulla ex art. 36 D.Lgs. 206/2005 e non vincola il consumatore. Nei contratti di lavoro subordinato, l'arbitrato post-cessazione del rapporto è ammesso solo con le specifiche modalità e garanzie previste dall'art. 7 D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 81.
Cosa includere nel tuo Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria
L'Accordo di Arbitrato e la Clausola Compromissoria in Italia, per essere validi, azionabili e privi di patologie, devono contenere una serie di elementi essenziali disciplinati dagli artt. 806-808 c.p.c. e dalla prassi delle istituzioni arbitrali italiane. Il modulo standard disponibile su forms-legal.com integra tutti gli elementi descritti.
Indicazione delle parti e del contratto: la clausola deve essere inserita nel contratto principale (come articolo specifico, preferibilmente alla fine) o in un accordo autonomo (compromesso), con chiaro riferimento alle parti vincolate e al rapporto contrattuale a cui si riferisce. Nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una parte, la clausola compromissoria deve essere specificamente approvata per iscritto con doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c., a pena di inefficacia.
Perimetro delle controversie devolvibili: specificare con precisione quali controversie sono devolute ad arbitri. La formula più ampia e consigliata è: «Tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso connesse, comprese quelle relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano». Formule restrittive (es. solo controversie su importo) creano lacune e costringono le parti a rivalutare la clausola per ogni singola lite.
Scelta tra arbitrato rituale e irrituale: indicare espressamente la forma prescelta. In mancanza di indicazione, la Corte di Cassazione presume l'arbitrato rituale (Cass. civ., n. 27608/2019). La scelta del rituale garantisce l'esecutività immediata del lodo; l'irrituale massimizza la flessibilità e la riservatezza assoluta.
Numero di arbitri e modalità di nomina: arbitro unico per controversie fino a circa € 250.000 di valore; collegio di tre arbitri per controversie di valore superiore o di elevata complessità tecnica. La clausola deve indicare le modalità di nomina (es. ciascuna parte nomina un arbitro; in mancanza di accordo sul presidente nel termine di 30 giorni, il terzo è nominato dal Presidente della CAM) e il termine per la nomina, per evitare empasse che richiederebbero l'intervento del Presidente del Tribunale ex art. 810 c.p.c.
Sede dell'arbitrato: elemento fondamentale che determina la Corte d'Appello territorialmente competente per l'impugnazione del lodo rituale ex art. 827 c.p.c. e il Tribunale competente per il deposito ex art. 825 c.p.c. e per le misure cautelari di supporto ex art. 818 c.p.c. Le sedi più frequenti in Italia sono Milano (CAM), Roma (Arbitrato della CCIAA di Roma) e Torino.
Istituzione arbitrale (se amministrata): indicare il nome dell'istituzione e il rinvio al suo Regolamento in vigore alla data di inizio dell'arbitrato (es. «ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano vigente alla data di deposito della domanda di arbitrato»). Per contratti internazionali: ICC (Camera di Commercio Internazionale), LCIA (Londra), SCC (Stoccolma), UNCITRAL (per arbitrati ad hoc internazionali).
Diritto applicabile al merito: diritto italiano ex art. 1 disp. prel. c.c. per contratti nazionali; per contratti internazionali specificare la legge applicabile ex art. 816-bis c.p.c. e/o il Regolamento Roma I (Reg. UE 593/2008).
Riservatezza: inserire una clausola che vieti alle parti, agli arbitri e ai consulenti di rivelare il contenuto del procedimento, del lodo e degli atti depositati, con previsione di penale ex art. 1382 c.c. in caso di violazione.
Come compilare il tuo Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria
Per redigere un Accordo di Arbitrato o una Clausola Compromissoria efficace in Italia è necessario seguire un processo decisionale strutturato prima della stesura e poi applicare le istruzioni operative al modello di forms-legal.com.
Decisione preliminare 1 — Clausola nel contratto o accordo autonomo: la clausola inserita come articolo del contratto principale (es. «Art. 15 — Arbitrato») è la soluzione più comune e raccomandabile. Si redige contestualmente alla stesura del contratto e vincola automaticamente tutte le controversie nascenti dal contratto. L'accordo autonomo (compromesso) si usa quando la lite è già insorta e le parti preferiscono evitare il giudice.
Decisione preliminare 2 — Rituale o irrituale: se le parti vogliono un titolo direttamente esecutivo (per recupero crediti, forza dei lodi su somme di denaro o rilascio di beni) scegliere l'arbitrato rituale. Se si tratta di rapporti in cui la riservatezza assoluta è prioritaria e si vuole evitare il passaggio dal Tribunale per l'exequatur, l'irrituale è preferibile.
Decisione preliminare 3 — Arbitro unico o collegio: per controversie attese di valore fino a circa € 250.000 e di limitata complessità, l'arbitro unico riduce i costi della metà o più. Per controversie oltre € 250.000 o con questioni tecniche complesse, il collegio di tre arbitri garantisce una decisione più equilibrata e riduce il rischio di impugnazione per vizi procedurali.
Decisione preliminare 4 — Ad hoc o amministrato: l'arbitrato amministrato (CAM, ICC, ecc.) offre regole procedurali già definite, supporto amministrativo, un Segretariato disponibile e meccanismi di nomina degli arbitri in caso di inerzia delle parti; i costi amministrativi sono trasparenti e calcolabili ex ante sul valore della controversia. L'arbitrato ad hoc (secondo le norme del c.p.c. o il Regolamento UNCITRAL) offre massima flessibilità ma richiede alle parti di disciplinare autonomamente tutte le regole procedurali nella clausola.
Compilazione del modello — Passo 1: inserire nome/ragione sociale completa e dati identificativi (P.IVA, codice fiscale) di entrambe le parti. Passo 2: indicare il contratto principale a cui si riferisce la clausola (es. «Contratto di Appalto di Servizi del [data]»). Passo 3: scegliere rituale o irrituale e selezionare l'opzione corrispondente nel modulo. Passo 4: indicare numero di arbitri (uno o tre) e modalità di nomina. Passo 5: specificare la sede dell'arbitrato. Passo 6: indicare la lingua. Passo 7: scegliere tra arbitrato ad hoc (rinvio alle norme c.p.c.) o amministrato (indicare l'istituzione e il suo Regolamento). Passo 8: se la clausola sarà inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente, predisporre il modulo di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Requisiti legali per Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria
L'Accordo di Arbitrato e la Clausola Compromissoria in Italia devono rispettare i requisiti di forma e di sostanza previsti dagli artt. 806-808 c.p.c. e, per l'arbitrato societario, dagli artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003.
Forma scritta ad substantiam (art. 807 c.p.c.): la convenzione arbitrale — sia nella forma di clausola compromissoria sia di compromesso — è nulla se non risulta da atto scritto. Rientrano nel concetto di atto scritto: il documento cartaceo sottoscritto da entrambe le parti, il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD — Codice dell'Amministrazione Digitale), la clausola contenuta in uno scambio documentato di PEC (posta elettronica certificata equiparata alla raccomandata A/R ex art. 48 D.Lgs. 82/2005) che dimostri l'accordo reciproco. La sola comunicazione via e-mail ordinaria non certificata non garantisce date certe e può essere contestata.
Materie non arbitrabili (art. 806 c.p.c.): non possono formare oggetto di arbitrato le controversie aventi ad oggetto diritti che non possono formare oggetto di transazione (diritti indisponibili): stato delle persone (separazione, divorzio, filiazione, interdizione), obblighi di mantenimento dei figli, procedure concorsuali nella loro componente collettiva (liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019), e, per i contratti di lavoro subordinato, le controversie in materia di impugnazione del licenziamento durante il rapporto (art. 806, comma 2, c.p.c. come modificato dalla L. 183/2010). La Corte Costituzionale (sentenza n. 152/1996) ha ritenuto conforme alla Costituzione l'arbitrato purché rispetti le garanzie fondamentali del contraddittorio, della motivazione e dell'imparzialità.
Arbitrato societario ex D.Lgs. 5/2003: la clausola compromissoria negli statuti di società di capitali italiane (S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c., S.p.A. ex artt. 2325-2451 c.c.) deve riguardare diritti disponibili relativi al rapporto societario; prevedere che la nomina degli arbitri sia attribuita a un soggetto estraneo alla società per garantire l'imparzialità (es. Presidente della CAM o di altra istituzione arbitrale); essere introdotta o modificata con le maggioranze assembleari straordinarie previste dallo statuto (atto pubblico ex art. 2375 c.c.); non essere opponibile al socio che, non avendo concorso alla sua adozione, abbia esercitato il diritto di recesso entro 90 giorni dalla trascrizione della delibera nel Registro Imprese (art. 34, comma 6, D.Lgs. 5/2003).
Deposito e exequatur del lodo rituale: il lodo rituale va depositato presso la cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato ex art. 825 c.p.c. Il deposito è soggetto al pagamento del contributo unificato ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex art. 37 D.P.R. 131/1986. Il decreto presidenziale di exequatur rende il lodo titolo esecutivo.
Doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c.: nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente, la clausola compromissoria è efficace solo se specificamente approvata per iscritto dal contraente aderente. La mancanza della doppia firma determina l'inefficacia della clausola — non la nullità del contratto — e il giudice ordinario riacquista la competenza.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria
Gli errori più frequenti nella redazione dell'Accordo di Arbitrato e della Clausola Compromissoria in Italia, riscontrati nella pratica dei Tribunali italiani, della Camera Arbitrale di Milano e delle Corti d'Appello chiamate a pronunciarsi sull'impugnazione dei lodi, sono i seguenti.
1. Clausola compromissoria patologica per vaghezza o ambiguità: formule come «le controversie saranno risolte da arbitri secondo equità» o «le parti si riservano di ricorrere all'arbitrato» creano ambiguità sulla volontà effettiva di escludere il giudice ordinario. Il giudice statale, adito da una delle parti, può ritenere che la clausola non sia sufficientemente chiara e dichiarare la propria competenza. La clausola deve essere esplicita, perentoria e indicare la forma dell'arbitrato: «le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite ad arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale di Milano».
2. Omissione della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. nelle condizioni generali: la clausola compromissoria inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente è inefficace se non specificamente approvata per iscritto con una firma separata dal testo del contratto. La mancanza della doppia firma è l'errore sistematico più frequente nelle grandi imprese che adottano contratti standard.
3. Mancata indicazione della sede dell'arbitrato: senza sede determinata o determinabile, la Corte d'Appello competente per l'impugnazione del lodo non è identificabile, creando conflitti di competenza tra Corti di diverse città e rallentando il procedimento.
4. Inserimento della clausola compromissoria in contratti B2C con consumatori senza le garanzie del Codice del Consumo: l'art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. 206/2005 presume vessatoria la clausola che impone al consumatore la giurisdizione arbitrale; la clausola è nulla ex art. 36 D.Lgs. 206/2005, e la sua nullità non si estende all'intero contratto ma solo alla clausola compromissoria, con ripristino della competenza del giudice ordinario (giudice di pace o Tribunale secondo il valore).
5. Confusione tra arbitrato e mediazione obbligatoria: l'arbitrato produce un lodo definitivo e vincolante; la mediazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) è un procedimento non aggiudicatorio che mira a un accordo volontario delle parti. Nei contratti immobiliari, in materia di condominio e per le controversie inerenti a contratti bancari e assicurativi, la mediazione è condizione di procedibilità obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Una clausola che preveda solo l'arbitrato senza la previa mediazione obbligatoria per queste materie potrebbe rendere il procedimento procedurale non conforme alla legge.
6. Rinvio statico al Regolamento CAM: indicare il Regolamento CAM «in vigore alla data del contratto» anziché «alla data di deposito della domanda di arbitrato» può creare problemi se l'istituzione ha aggiornato il Regolamento nel periodo intercorrente.
7. Omessa previsione delle misure cautelari: senza una clausola esplicita che riservi al Tribunale ordinario il potere cautelare ante causam (art. 818 c.p.c.), le parti possono trovare incertezze sulla possibilità di chiedere sequestri o inibitorie d'urgenza durante il procedimento arbitrale.
8. Arbitrato societario senza soggetto terzo nella nomina: la clausola compromissoria statutaria ex D.Lgs. 5/2003 che non preveda la nomina del terzo arbitro o del presidente da parte di un soggetto estraneo alla società — lasciando la nomina ai soci o agli amministratori — non soddisfa il requisito di imparzialità dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003 ed è nulla.
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Forms Legal. (2026). Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/clausola-compromissoria-arbitrato
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In Italia il Codice di Procedura Civile distingue tra due forme principali di arbitrato privato. L'arbitrato rituale (artt. 806-840 c.p.c.) si svolge secondo le forme del processo civile: gli arbitri emettono un lodo che, depositato presso il Tribunale competente ex art. 825 c.p.c. e munito dell'exequatur, diventa titolo esecutivo equivalente a una sentenza. L'impugnazione del lodo rituale avviene davanti alla Corte d'Appello ex art. 827 c.p.c. per i motivi tassativi previsti dall'art. 829 c.p.c. (nullità della convenzione arbitrale, vizi di procedura, decisione su materia non compromettibile). L'arbitrato irrituale (o libero, non disciplinato dal c.p.c. ma ammesso dall'art. 1322 c.c.) produce un lodo che ha natura giuridica di contratto tra le parti (specificamente, di transazione ex art. 1965 c.c.): non è direttamente esecutivo ma vincola le parti come qualsiasi accordo contrattuale; per farne valere l'inadempimento occorre agire in giudizio ordinario. La scelta tra rituale e irrituale dipende dall'esigenza delle parti: se la certezza dell'esecuzione forzata immediata è essenziale (es. pagamento di somme di denaro), l'arbitrato rituale con exequatur è preferibile; se le parti vogliono massima riservatezza e una soluzione più rapida e informale senza formalità processuali, l'irrituale può essere adeguato. La clausola compromissoria deve indicare espressamente la forma prescelta; in caso di silenzio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione presume l'arbitrato rituale (Cass. civ., n. 27608/2019).
In Italia l'art. 806, co. 1, c.p.c. dispone che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro, salvo quelle che non possono formare oggetto di transazione. Le materie non arbitrabili (non compromettibili) in Italia includono: le cause in materia di stato e capacità delle persone (es. separazione, divorzio, adozione, interdizione); le controversie in materia di diritti indisponibili (es. alimenti, obblighi di mantenimento dei figli); le controversie in materia di lavoro subordinato nella fase di impugnazione del licenziamento (art. 806 co. 2 c.p.c., come modificato dalla L. 183/2010); alcune controversie in materia di fallimento (liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019) che coinvolgono il ceto creditorio nella sua interezza; le controversie di competenza esclusiva del giudice italiano ex art. 3 L. 218/1995 (es. diritti reali su immobili siti in Italia, contrasti in materia di successione legale). Sono invece arbitrabili: le controversie commerciali B2B (appalti, forniture, distribuzione, agenzia, M&A, NDA); le controversie societarie ex D.Lgs. 5/2003 (controversie tra soci, tra soci e società, tra società controllante e controllata, purché riguardino diritti disponibili); le controversie in materia di proprietà intellettuale e segreti industriali; le controversie su contratti internazionali (con arbitrato UNCITRAL, ICC, CAM ecc.). In caso di dubbio sulla compromettibilità, il Tribunale ordinario si pronuncia sulla propria giurisdizione o competenza con sentenza parziale.
Il numero di arbitri nell'arbitrato commerciale in Italia è determinato dalle parti nella clausola compromissoria o nell'accordo arbitrale (compromesso). In mancanza di indicazione, l'art. 809 co. 1 c.p.c. prevede la nomina di tre arbitri. Le opzioni più comuni sono: arbitro unico (un solo arbitro), soluzione rapida ed economica, adatta a controversie di valore limitato (es. fino a € 100.000) o quando le parti concordano sulla persona; tre arbitri (collegio arbitrale), struttura standard per controversie di medio-alto valore, con un arbitro nominato da ciascuna parte e il terzo (presidente) nominato concordemente o dall'istituzione arbitrale. Nella clausola compromissoria, le parti possono scegliere tra: arbitrato ad hoc (gli arbitri sono nominati dalle parti per quel singolo caso, secondo le regole del c.p.c. o quelle pattuite) e arbitrato amministrato (gestito da un'istituzione arbitrale che fornisce regole procedurali e supporto amministrativo). Le principali istituzioni arbitrali italiane sono: Camera Arbitrale di Milano (CAM), Associazione Italiana per l'Arbitrato (AIA), Arbitrato della Camera di Commercio di Roma, Arbitrato della Camera di Commercio di Torino. Per le controversie internazionali le parti italiane scelgono spesso la ICC (Camera di Commercio Internazionale, Parigi), l'UNCITRAL (per arbitrati ad hoc) o l'LCIA (Londra). La sede dell'arbitrato determina la lex loci arbitri (legge procedurale applicabile) e il giudice competente per l'impugnazione del lodo rituale (Corte d'Appello nel cui distretto si trova la sede, ex art. 827 c.p.c.).
La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da una sola parte rientra tra le clausole che ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. stabiliscono limitazioni della responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, proroga tacita o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Pertanto, la clausola compromissoria in condizioni generali è valida solo se specificamente approvata per iscritto con doppia sottoscrizione (c.d. «doppia firma») da parte del contraente aderente. La specifica approvazione deve essere documentata in calce alle condizioni generali, con formula del tipo: «Il sottoscritto [nome] dichiara di avere specificamente letto e approvato le seguenti clausole: art. X (clausola compromissoria)». L'omissione della doppia firma rende la clausola compromissoria inefficace (non nulla): il giudice statale riacquista la propria competenza. Per evitare il problema, la soluzione preferibile nei contratti negoziali B2B è inserire la clausola compromissoria nel corpo principale del contratto (art. ad hoc) anziché nelle condizioni generali, negoziandola specificamente tra le parti. Nell'arbitrato societario ex D.Lgs. 5/2003, la clausola compromissoria è inserita nello statuto sociale e vale per tutti i soci attuali e futuri, purché approvata con le maggioranze statutarie previste.
L'impugnazione del lodo arbitrale rituale in Italia è disciplinata dagli artt. 827-831 c.p.c. Il lodo definitivo si impugna davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il Tribunale che avrebbe avuto competenza a decidere la controversia in primo grado (art. 828 c.p.c.), entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo o di un anno dal deposito. I motivi di impugnazione per nullità del lodo sono tassativi (art. 829 c.p.c.): invalidità della convenzione arbitrale; irregolare costituzione del collegio o del procedimento; pronuncia su materia non deferita agli arbitri o fuori dei limiti; mancanza di sottoscrizione; violazione delle forme prescritte dalla legge a pena di nullità; decisione su materia non compromettibile; contrasto con pronuncia precedente avente autorità di cosa giudicata, se eccepito nel procedimento arbitrale; violazione dell'ordine pubblico. Non è ammessa l'impugnazione per errori di giudizio (di fatto o di diritto) salvo che le parti abbiano espressamente previsto nell'accordo arbitrale che il lodo possa essere impugnato anche per violazione di regole di diritto (art. 829 co. 3 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 40/2006). Per il lodo irrituale, invece, l'impugnazione avviene davanti al Tribunale ordinario con le azioni ordinarie di annullamento del contratto ex artt. 1427-1469 c.c. (dolo, violenza, errore, incapacità) entro i termini di prescrizione ordinari. La revocazione (art. 831 c.p.c.) del lodo rituale è ammessa nei casi di contrasto con lodo o sentenza precedente, di sopravvenienza di documenti decisivi o di errore di fatto risultante dagli atti.
Il costo dell'arbitrato commerciale in Italia varia significativamente a seconda del tipo (ad hoc o amministrato), del numero di arbitri, del valore della controversia e dell'istituzione arbitrale scelta. Nell'arbitrato ad hoc: i costi principali sono l'onorario degli arbitri (che le parti determinano liberamente o secondo le tariffe forensi) e le spese di deposito del lodo presso il Tribunale (imposta di bollo + diritti di segreteria). Per controversie di valore medio (€ 100.000 - € 500.000) con tre arbitri, i costi totali oscillano tra € 15.000 e € 50.000, escluse le spese legali delle parti. Nell'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM): le tariffe sono trasparenti e calcolate sul valore della controversia; per una causa da € 500.000 con tre arbitri, i costi amministrativi CAM e gli onorari arbitrali ammontano a circa € 40.000-80.000 complessivi. Le spese di lite di ciascuna parte (avvocati, consulenti tecnici) si aggiungono. Per controversie di importo elevato (oltre € 2 milioni), le tariffe ICC prevedono un anticipo spese iniziale di circa € 30.000-50.000 più onorari arbitrali che possono raggiungere € 200.000-500.000 per procedimenti complessi. Rispetto al processo ordinario in Tribunale, l'arbitrato è più costoso in termini di tariffe, ma può essere significativamente più rapido (6-18 mesi per un lodo vs. 4-8 anni per una sentenza di primo grado in molti Tribunali italiani), con conseguente risparmio indiretto e certezza dei tempi. La previsione delle spese arbitrali nella clausola compromissoria (chi paga, in che proporzione, anticipi) è essenziale per evitare sorprese.
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