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Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria

Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria

artt. 806-808-ter c.p.c.; D.Lgs. 40/2006; D.Lgs. 5/2003 (arbitrato societario)

ACCORDO DI ARBITRATO / CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ai sensi degli artt. 806-808 del Codice di Procedura Civile e del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

PARTI

Prima Parte: [Parte Attore Denominazione] (C.F./P.IVA: [Parte Attore C F])

Seconda Parte: [Parte Convenuta Denominazione] (C.F./P.IVA: [Parte Convenuta C F])

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Perimetro delle controversie devolute ad arbitri: [Perimetro Controversie]

Tipo di arbitrato: [Tipo Arbitrato]

Numero di arbitri: [Numero Arbitri]

Modalità: [Modalita Arbitrato]

Sede dell'arbitrato: [Sede Arbitrato]

Lingua del procedimento: [Lingua Arbitrato]

Diritto applicabile al merito: [Diritto Procedurale Arbitrato]

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

In caso di arbitrato con collegio di tre arbitri: ciascuna Parte nomina un arbitro entro 30 giorni dalla notifica del ricorso arbitrale; i due arbitri di parte nominano di comune accordo il presidente entro 30 giorni dalla loro nomina; in caso di mancata nomina nei termini, la nomina è demandata al presidente dell'istituzione arbitrale indicata.

Il procedimento arbitrale è riservato: le Parti si impegnano a mantenere riservati gli atti, le memorie e il lodo arbitrale, salvo obblighi di legge.

Il lodo sarà depositato presso il Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 825 c.p.c., se di tipo rituale, per ottenere l'exequatur.

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.

Clausola in condizioni generali: [Clausola Vessatoria]

Le Parti approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. la presente clausola compromissoria (devoluzione delle controversie ad arbitri).

FIRME

[Data Luogo Arbitrato]

Prima Parte: [Parte Attore Denominazione]

Firma: _________________________

Seconda Parte: [Parte Convenuta Denominazione]

Firma: _________________________

Approvazione specifica ex art. 1341 c.c. della clausola compromissoria:

Prima Parte — Firma: _________________________

Seconda Parte — Firma: _________________________

Prima Parte

________________

Signature

Seconda Parte

________________

Signature

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Che cos'è Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria?

L'Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria in Italia è l'atto disciplinato da artt. 806-808-ter c.p.c.; D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (arbitrato societario).

In Italia coesistono due forme principali di arbitrato privato, con effetti giuridici profondamente diversi. L'arbitrato rituale (artt. 806-840 c.p.c.) si svolge secondo le forme del processo civile: gli arbitri emettono un lodo che, depositato presso il Tribunale territorialmente competente per il deposito e munito dell'exequatur (decreto del Tribunale che ne dichiara la conformità all'ordinamento), acquista piena efficacia esecutiva equiparabile a una sentenza, ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c. Il lodo rituale depositato è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per l'esecuzione forzata. L'arbitrato irrituale (o libero, ammesso dall'art. 1322 c.c. in virtù del principio di autonomia contrattuale, senza disciplina codicistica specifica) produce invece un lodo avente natura giuridica di contratto tra le parti — specificamente di transazione ex art. 1965 c.c. — privo di efficacia esecutiva immediata ma vincolante come qualsiasi accordo contrattuale. Per far valere l'inadempimento del lodo irrituale, la parte adempiente deve agire in giudizio ordinario davanti al Tribunale competente.

La clausola compromissoria è la previsione inserita in un contratto principale che stabilisce di deferire ad arbitri le future controversie nascenti da quel contratto specifico o in connessione con esso. Ha natura autonoma rispetto al contratto in cui è inserita: la sua validità non è inficiata dalla nullità, dall'inefficacia o dalla risoluzione del contratto principale — cosiddetto principio di «separabilità» o Kompetenz-Kompetenz, codificato nell'art. 808, comma 2, c.p.c. Il compromesso è invece un accordo arbitrale concluso dopo che la controversia è già insorta, avente ad oggetto una lite specifica già in atto tra le parti; può essere concluso per iscritto in qualsiasi momento, purché prima che il giudice statale emetta una pronuncia definitiva sulla questione.

La Corte di Cassazione italiana, con le pronunce delle Sezioni Unite n. 24153/2013 e con l'orientamento successivo, ha stabilito che la clausola compromissoria è attributiva di potestas iudicandi agli arbitri — non meramente derogatoria della competenza del giudice statale — e che il difetto di competenza del giudice ordinario di fronte a una valida clausola compromissoria deve essere rilevato con regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c. e non con eccezione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. Questa distinzione ha importanti conseguenze procedurali sul termine entro cui l'eccezione deve essere sollevata e sulle modalità di impugnazione dell'eventuale pronuncia del giudice ordinario che si sia dichiarato competente disattendendo la clausola.

Quando serve Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria?

L'Accordo di Arbitrato e la Clausola Compromissoria in Italia sono opportuni in tutti i contratti commerciali B2B nei quali le parti intendono garantirsi vantaggi specifici che il processo ordinario davanti al Tribunale non è in grado di offrire.

Rapidità: i Tribunali civili italiani presentano durate medie di giudizio di primo grado comprese tra tre e sette anni nelle grandi città del Nord (Milano, Torino) e tra sei e dieci anni al Sud, con punte superiori nelle circoscrizioni con maggiore arretrato. L'arbitrato commerciale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM) produce un lodo in media in 12-18 mesi; l'arbitrato ad hoc ben strutturato può concludersi in 6-12 mesi. Per controversie commerciali di importo significativo, questa differenza di tempi si traduce in un risparmio diretto in termini di costi di gestione e di liquidità bloccata.

Riservatezza: le sentenze dei Tribunali italiani sono pubbliche e consultabili; il lodo arbitrale — sia rituale che irrituale — non è pubblico per legge e le parti possono rafforzare ulteriormente la riservatezza con una clausola specifica che vincoli gli arbitri, le parti e i consulenti tecnici alla non divulgazione del procedimento e del lodo.

Specializzazione tecnica: le parti possono nominare arbitri con competenza specifica nel settore — avvocati specializzati in M&A, ingegneri per controversie edilizie, esperti contabili per controversie su earn-out, informatici per controversie su contratti software e SaaS. La specializzazione tecnica degli arbitri riduce i tempi e i costi delle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) e migliora la qualità della decisione.

Contratti di appalto di servizi e d'opera (artt. 1655-1677 c.c.): la clausola arbitrale è particolarmente efficace per controversie su vizi dell'opera, ritardi, varianti e corrispettivo, dove la complessità tecnica rende indispensabile un collegio con specifiche competenze. Contratti di distribuzione, agenzia commerciale (artt. 1742-1753 c.c.) e subfornitura (L. 192/1998): la clausola con sede a Milano e rinvio al regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM) è la scelta più diffusa nei contratti B2B tra medie e grandi imprese italiane. Contratti M&A e cessione di quote di S.r.l. ex art. 2470 c.c. o di azioni di S.p.A. ex art. 2355 c.c.: le controversie da representations & warranties, da earn-out e da aggiustamento prezzo richiedono arbitri con specializzazione in finanza aziendale e diritto societario.

La clausola compromissoria non è adatta nei contratti B2C con consumatori: l'art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) presume vessatoria la clausola che devolve le controversie a organi arbitrali non disciplinati dalla legge; tale clausola è nulla ex art. 36 D.Lgs. 206/2005 e non vincola il consumatore. Nei contratti di lavoro subordinato, l'arbitrato post-cessazione del rapporto è ammesso solo con le specifiche modalità e garanzie previste dall'art. 7 D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 81.

Cosa includere nel tuo Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria

L'Accordo di Arbitrato e la Clausola Compromissoria in Italia, per essere validi, azionabili e privi di patologie, devono contenere una serie di elementi essenziali disciplinati dagli artt. 806-808 c.p.c. e dalla prassi delle istituzioni arbitrali italiane. Il modulo standard disponibile su forms-legal.com integra tutti gli elementi descritti.

Indicazione delle parti e del contratto: la clausola deve essere inserita nel contratto principale (come articolo specifico, preferibilmente alla fine) o in un accordo autonomo (compromesso), con chiaro riferimento alle parti vincolate e al rapporto contrattuale a cui si riferisce. Nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una parte, la clausola compromissoria deve essere specificamente approvata per iscritto con doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c., a pena di inefficacia.

Perimetro delle controversie devolvibili: specificare con precisione quali controversie sono devolute ad arbitri. La formula più ampia e consigliata è: «Tutte le controversie nascenti dal presente contratto o ad esso connesse, comprese quelle relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano». Formule restrittive (es. solo controversie su importo) creano lacune e costringono le parti a rivalutare la clausola per ogni singola lite.

Scelta tra arbitrato rituale e irrituale: indicare espressamente la forma prescelta. In mancanza di indicazione, la Corte di Cassazione presume l'arbitrato rituale (Cass. civ., n. 27608/2019). La scelta del rituale garantisce l'esecutività immediata del lodo; l'irrituale massimizza la flessibilità e la riservatezza assoluta.

Numero di arbitri e modalità di nomina: arbitro unico per controversie fino a circa € 250.000 di valore; collegio di tre arbitri per controversie di valore superiore o di elevata complessità tecnica. La clausola deve indicare le modalità di nomina (es. ciascuna parte nomina un arbitro; in mancanza di accordo sul presidente nel termine di 30 giorni, il terzo è nominato dal Presidente della CAM) e il termine per la nomina, per evitare empasse che richiederebbero l'intervento del Presidente del Tribunale ex art. 810 c.p.c.

Sede dell'arbitrato: elemento fondamentale che determina la Corte d'Appello territorialmente competente per l'impugnazione del lodo rituale ex art. 827 c.p.c. e il Tribunale competente per il deposito ex art. 825 c.p.c. e per le misure cautelari di supporto ex art. 818 c.p.c. Le sedi più frequenti in Italia sono Milano (CAM), Roma (Arbitrato della CCIAA di Roma) e Torino.

Istituzione arbitrale (se amministrata): indicare il nome dell'istituzione e il rinvio al suo Regolamento in vigore alla data di inizio dell'arbitrato (es. «ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano vigente alla data di deposito della domanda di arbitrato»). Per contratti internazionali: ICC (Camera di Commercio Internazionale), LCIA (Londra), SCC (Stoccolma), UNCITRAL (per arbitrati ad hoc internazionali).

Diritto applicabile al merito: diritto italiano ex art. 1 disp. prel. c.c. per contratti nazionali; per contratti internazionali specificare la legge applicabile ex art. 816-bis c.p.c. e/o il Regolamento Roma I (Reg. UE 593/2008).

Riservatezza: inserire una clausola che vieti alle parti, agli arbitri e ai consulenti di rivelare il contenuto del procedimento, del lodo e degli atti depositati, con previsione di penale ex art. 1382 c.c. in caso di violazione.

Come compilare il tuo Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria

Per redigere un Accordo di Arbitrato o una Clausola Compromissoria efficace in Italia è necessario seguire un processo decisionale strutturato prima della stesura e poi applicare le istruzioni operative al modello di forms-legal.com.

Decisione preliminare 1 — Clausola nel contratto o accordo autonomo: la clausola inserita come articolo del contratto principale (es. «Art. 15 — Arbitrato») è la soluzione più comune e raccomandabile. Si redige contestualmente alla stesura del contratto e vincola automaticamente tutte le controversie nascenti dal contratto. L'accordo autonomo (compromesso) si usa quando la lite è già insorta e le parti preferiscono evitare il giudice.

Decisione preliminare 2 — Rituale o irrituale: se le parti vogliono un titolo direttamente esecutivo (per recupero crediti, forza dei lodi su somme di denaro o rilascio di beni) scegliere l'arbitrato rituale. Se si tratta di rapporti in cui la riservatezza assoluta è prioritaria e si vuole evitare il passaggio dal Tribunale per l'exequatur, l'irrituale è preferibile.

Decisione preliminare 3 — Arbitro unico o collegio: per controversie attese di valore fino a circa € 250.000 e di limitata complessità, l'arbitro unico riduce i costi della metà o più. Per controversie oltre € 250.000 o con questioni tecniche complesse, il collegio di tre arbitri garantisce una decisione più equilibrata e riduce il rischio di impugnazione per vizi procedurali.

Decisione preliminare 4 — Ad hoc o amministrato: l'arbitrato amministrato (CAM, ICC, ecc.) offre regole procedurali già definite, supporto amministrativo, un Segretariato disponibile e meccanismi di nomina degli arbitri in caso di inerzia delle parti; i costi amministrativi sono trasparenti e calcolabili ex ante sul valore della controversia. L'arbitrato ad hoc (secondo le norme del c.p.c. o il Regolamento UNCITRAL) offre massima flessibilità ma richiede alle parti di disciplinare autonomamente tutte le regole procedurali nella clausola.

Compilazione del modello — Passo 1: inserire nome/ragione sociale completa e dati identificativi (P.IVA, codice fiscale) di entrambe le parti. Passo 2: indicare il contratto principale a cui si riferisce la clausola (es. «Contratto di Appalto di Servizi del [data]»). Passo 3: scegliere rituale o irrituale e selezionare l'opzione corrispondente nel modulo. Passo 4: indicare numero di arbitri (uno o tre) e modalità di nomina. Passo 5: specificare la sede dell'arbitrato. Passo 6: indicare la lingua. Passo 7: scegliere tra arbitrato ad hoc (rinvio alle norme c.p.c.) o amministrato (indicare l'istituzione e il suo Regolamento). Passo 8: se la clausola sarà inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente, predisporre il modulo di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria

Gli errori più frequenti nella redazione dell'Accordo di Arbitrato e della Clausola Compromissoria in Italia, riscontrati nella pratica dei Tribunali italiani, della Camera Arbitrale di Milano e delle Corti d'Appello chiamate a pronunciarsi sull'impugnazione dei lodi, sono i seguenti.

1. Clausola compromissoria patologica per vaghezza o ambiguità: formule come «le controversie saranno risolte da arbitri secondo equità» o «le parti si riservano di ricorrere all'arbitrato» creano ambiguità sulla volontà effettiva di escludere il giudice ordinario. Il giudice statale, adito da una delle parti, può ritenere che la clausola non sia sufficientemente chiara e dichiarare la propria competenza. La clausola deve essere esplicita, perentoria e indicare la forma dell'arbitrato: «le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite ad arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale di Milano».

2. Omissione della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. nelle condizioni generali: la clausola compromissoria inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente è inefficace se non specificamente approvata per iscritto con una firma separata dal testo del contratto. La mancanza della doppia firma è l'errore sistematico più frequente nelle grandi imprese che adottano contratti standard.

3. Mancata indicazione della sede dell'arbitrato: senza sede determinata o determinabile, la Corte d'Appello competente per l'impugnazione del lodo non è identificabile, creando conflitti di competenza tra Corti di diverse città e rallentando il procedimento.

4. Inserimento della clausola compromissoria in contratti B2C con consumatori senza le garanzie del Codice del Consumo: l'art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. 206/2005 presume vessatoria la clausola che impone al consumatore la giurisdizione arbitrale; la clausola è nulla ex art. 36 D.Lgs. 206/2005, e la sua nullità non si estende all'intero contratto ma solo alla clausola compromissoria, con ripristino della competenza del giudice ordinario (giudice di pace o Tribunale secondo il valore).

5. Confusione tra arbitrato e mediazione obbligatoria: l'arbitrato produce un lodo definitivo e vincolante; la mediazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) è un procedimento non aggiudicatorio che mira a un accordo volontario delle parti. Nei contratti immobiliari, in materia di condominio e per le controversie inerenti a contratti bancari e assicurativi, la mediazione è condizione di procedibilità obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Una clausola che preveda solo l'arbitrato senza la previa mediazione obbligatoria per queste materie potrebbe rendere il procedimento procedurale non conforme alla legge.

6. Rinvio statico al Regolamento CAM: indicare il Regolamento CAM «in vigore alla data del contratto» anziché «alla data di deposito della domanda di arbitrato» può creare problemi se l'istituzione ha aggiornato il Regolamento nel periodo intercorrente.

7. Omessa previsione delle misure cautelari: senza una clausola esplicita che riservi al Tribunale ordinario il potere cautelare ante causam (art. 818 c.p.c.), le parti possono trovare incertezze sulla possibilità di chiedere sequestri o inibitorie d'urgenza durante il procedimento arbitrale.

8. Arbitrato societario senza soggetto terzo nella nomina: la clausola compromissoria statutaria ex D.Lgs. 5/2003 che non preveda la nomina del terzo arbitro o del presidente da parte di un soggetto estraneo alla società — lasciando la nomina ai soci o agli amministratori — non soddisfa il requisito di imparzialità dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003 ed è nulla.

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