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Contratto di Appalto di Servizi

Contratto di Appalto di Servizi

Codice Civile artt. 1655–1677; art. 29 D.Lgs. 276/2003; D.Lgs. 231/2002; D.Lgs. 81/2008

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

ai sensi degli artt. 1655–1677 del Codice Civile, dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

PARTI DEL CONTRATTO

COMMITTENTE:

Denominazione: [Committente Denominazione]

Codice fiscale / P.IVA: [Committente C F]

Sede legale: [Committente Sede]

PEC: [Committente P E C]

APPALTATORE:

Denominazione: [Appaltatore Denominazione]

Codice fiscale: [Appaltatore C F]

Partita IVA: [Appaltatore P I V A]

Sede legale: [Appaltatore Sede]

PEC: [Appaltatore P E C]

Art. 1 — OGGETTO DELL'APPALTO

Il committente [Committente Denominazione] affida all'appaltatore [Appaltatore Denominazione] l'esecuzione del seguente servizio: [Oggetto Appalto], da svolgersi presso: [Luogo Esecuzione], ai sensi dell'art. 1655 c.c.

Art. 2 — ORGANIZZAZIONE E GENUINITÀ DELL'APPALTO

L'appaltatore esegue il servizio con la seguente organizzazione di mezzi e personale propri: [Personale Appaltatore]. Il committente non esercita alcun potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore. Il corrispettivo è commisurato al risultato del servizio e non alle ore di lavoro. Il presente contratto costituisce appalto genuino ai sensi dell'art. 1655 c.c. e non somministrazione di manodopera ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003.

Art. 3 — CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio ammonta a € [Corrispettivo], determinato [Modalita Determinazione Corrispettivo]. Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento]. Il termine di pagamento è di [Termini Pagamento] giorni dalla fattura. In caso di ritardo, maturano automaticamente interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE + 8 punti percentuali) senza necessità di messa in mora, con rimborso forfettario dei costi di recupero di € 40 per fattura.

Art. 4 — TERMINI DI ESECUZIONE E PENALE

Il servizio avrà inizio il [Data Inizio] e termine il [Data Fine]. In caso di ritardo nell'esecuzione, l'appaltatore è tenuto a corrispondere al committente la penale di: [Penale Ritardo], ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Art. 5 — VERIFICA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE (artt. 1662, 1665 c.c.)

Il committente ha diritto di verificare lo stato di avanzamento del servizio nel corso della sua esecuzione (art. 1662 c.c.). Al termine di ciascun periodo contrattuale, le parti effettuano la verifica congiunta del corretto adempimento. L'accettazione tacita del servizio, per decorso del termine senza rilievi scritti, fa decadere il committente dalle azioni per vizi apparenti.

Art. 6 — GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI (artt. 1667–1668 c.c.)

L'appaltatore garantisce il corretto adempimento del servizio. In caso di vizi o difformità, il committente deve denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta (art. 1667 c.c.). Il committente può richiedere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo, ovvero la risoluzione del contratto per inadempimento grave (art. 1668 c.c.).

Art. 7 — RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DURC (art. 29 D.Lgs. 276/2003)

L'appaltatore [Appaltatore Denominazione] è tenuto a esibire il DURC aggiornato (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prima del pagamento di ogni SAL e a fornire, su richiesta del committente, prova del pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti. Il committente risponde in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto.

Art. 8 — SUBAPPALTO (art. 1656 c.c.)

Subappalto ammesso: [Subappalto Ammesso]. In caso di risposta affermativa, il subappalto è consentito solo previa autorizzazione scritta del committente per ogni singolo subappaltatore.

Art. 9 — SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI (D.Lgs. 81/2008)

Redazione del DUVRI prevista: [Duvri]. Le parti si impegnano a cooperare per l'eliminazione dei rischi interferenti e a coordinarsi in conformità all'art. 26 D.Lgs. 81/2008. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme di sicurezza applicabili e a formazione e informazione dei propri lavoratori.

Art. 10 — RISOLUZIONE E RECESSO DEL COMMITTENTE

Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. concordata: [Clausola Risolutiva Espressa]. Il committente può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 11 — RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Le informazioni commerciali e riservate scambiate nell'esecuzione del contratto sono da considerarsi riservate. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003; ove il fornitore tratti dati per conto del committente, le parti concludono apposito accordo ex art. 28 GDPR.

Art. 12 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il [Foro Competente Appalto Servizi].

CLAUSOLE EX ART. 1341-1342, CO. 2, C.C. — APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., le parti approvano specificamente: Art. 7 (penale), Art. 10 (clausola risolutiva espressa e recesso), Art. 12 (foro competente).

[Luogo Firma Appalto Servizi], [Data Firma Appalto Servizi]

Committente: [Committente Denominazione]

Firma: _________________________

Appaltatore: [Appaltatore Denominazione]

Firma: _________________________

SECONDA FIRMA per approvazione specifica clausole onerose ex art. 1341 c.c.:

Committente: _________________________

Appaltatore: _________________________

Committente

________________

Signature

Appaltatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Appalto di Servizi?

Il Contratto di Appalto di Servizi in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1655-1677 c.c.; art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; D.Lgs. 231/2002; D.Lgs. 81/2008.

Tre elementi costitutivi contraddistinguono l'appalto di servizi genuino in Italia e lo distinguono dalla somministrazione di manodopera: (a) l'organizzazione propria dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (attrezzature, software, locali, strumenti di lavoro autonomamente messi a disposizione); (b) la gestione a rischio dell'appaltatore (se il servizio non viene eseguito per causa propria, l'appaltatore perde il diritto al corrispettivo); (c) il corrispettivo in denaro, correlato al servizio reso e non alle ore lavorate. L'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ribadisce il criterio distintivo tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera — che è lecita soltanto se svolta da agenzie autorizzate ex D.Lgs. 276/2003 artt. 20-28 — e prevede la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto.

La disciplina dei pagamenti nelle transazioni commerciali B2B è regolata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (attuazione della Direttiva UE 2000/35/CE e successiva 2011/7/UE): gli interessi moratori maturano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine pattuito, senza necessità di messa in mora del debitore, al tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali.

Nel settore pubblico, gli appalti di servizi sono invece regolati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), che impone procedure di evidenza pubblica sopra le soglie comunitarie. Il modello di forms-legal.com si riferisce esclusivamente agli appalti privati B2B.

La sicurezza sul lavoro negli appalti è disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro — TUSL): quando i lavoratori dell'appaltatore operano in ambienti di lavoro del committente, entrambe le parti devono cooperare per l'eliminazione dei rischi interferenti e il committente deve redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), allegandolo al contratto di appalto.

Quando serve Contratto di Appalto di Servizi?

Il Contratto di Appalto di Servizi in Italia è necessario ogni volta che un'impresa o un professionista affida a un soggetto esterno — dotato di propria organizzazione e rischio — l'esecuzione continuativa o una tantum di un servizio complesso.

Esternalizzazione di funzioni aziendali non core. Pulizie e igienizzazione degli ambienti di lavoro affidate a un'impresa specializzata con proprie attrezzature e personale; servizi di portierato e vigilanza a un istituto di vigilanza privata; gestione del call center e del customer service a una società specializzata; servizi IT (sviluppo software, gestione infrastrutture, cybersecurity) a una società informatica; contabilità e amministrazione del personale a uno studio di consulenza del lavoro o a una società di servizi amministrativi. In tutti questi casi la genuinità dell'appalto presuppone che l'appaltatore utilizzi propri strumenti e personale e non riceva ordini operativi diretti dal committente, requisito verificato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) durante le ispezioni aziendali.

Servizi continuativi di manutenzione. Manutenzione programmata di ascensori, impianti di climatizzazione e sistemi antincendio in un complesso industriale; assistenza tecnica su macchinari CNC e robot industriali; manutenzione di flotte aziendali con contratto di officina; monitoraggio e aggiornamento di sistemi software ERP.

Progetti a termine. Sviluppo di un sito web o di un'applicazione mobile con consegna a scadenze definite; implementazione di un sistema ERP e migrazione dei dati storici; realizzazione di un piano di comunicazione e marketing; esecuzione di una campagna pubblicitaria; ricerca e selezione del personale esternalizzata a una società specializzata.

Appalti interni di gruppo e supply chain. Terzisti e subfornitori che producono componenti o eseguono lavorazioni per conto di un'impresa capofila; appalti interni di gruppo tra capogruppo e controllate per la gestione di servizi condivisi (shared services); prestazioni logistiche affidate a un operatore specializzato.

Servizi connessi all'economia digitale. Contratti di sviluppo e manutenzione di piattaforme e-commerce, gestione dei social media e campagne di digital marketing, servizi di elaborazione dati e cloud computing. Questi appalti di servizi digitali rientrano nell'art. 1655 c.c. e sono soggetti alla medesima disciplina degli appalti tradizionali, con la particolarità che l'organizzazione propria dell'appaltatore si concretizza in infrastrutture tecnologiche, licenze software e know-how informatico, non necessariamente in presenza fisica presso i locali del committente.

Il Contratto di Appalto di Servizi non è lo strumento appropriato quando: la prestazione è meramente intellettuale di un singolo professionista senza organizzazione d'impresa (in tal caso si usa il contratto d'opera professionale ex artt. 2229-2238 c.c. o il contratto di lavoro autonomo professionale); il soggetto che esegue la prestazione è in realtà un lavoratore subordinato mascherato (in tal caso si configura la somministrazione illecita di manodopera ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, con gravi conseguenze sanzionatorie a carico del committente e dell'appaltatore).

Cosa includere nel tuo Contratto di Appalto di Servizi

Il Contratto di Appalto di Servizi in Italia, secondo gli artt. 1655-1677 c.c. e il D.Lgs. 276/2003, deve contenere gli elementi essenziali indicati di seguito. Il modello di forms-legal.com è strutturato per includere tutte le clausole necessarie alla genuinità dell'appalto e alla tutela di entrambe le parti.

Oggetto dell'appalto (art. 1655 c.c.). Descrizione puntuale e dettagliata del servizio da eseguire: risultato atteso o servizio da erogare; luogo di esecuzione; modalità operative; KPI (Key Performance Indicators) e SLA (Service Level Agreement) per la misurazione della qualità del servizio. La specificità dell'oggetto è essenziale per provare la genuinità dell'appalto in sede di ispezione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Organizzazione propria dell'appaltatore. Clausola che descrive i mezzi (attrezzature, software, uffici, veicoli) e il personale che l'appaltatore utilizzerà autonomamente, con esplicita affermazione che il committente non esercita potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore. Questa clausola è l'elemento discriminante tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera, come indicato dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dalla giurisprudenza della Cassazione.

Corrispettivo e modalità di pagamento (artt. 1657-1658 c.c.). Importo totale o modalità di determinazione (a corpo/forfait, a misura, in economia); acconti, stati di avanzamento lavori (SAL) e saldo finale; termini di pagamento con richiamo al D.Lgs. 231/2002 (massimo 60 giorni da fattura per B2B privati, salvo deroga pattizia); clausola di verifica del DURC prima del pagamento di ogni SAL.

Termini di esecuzione e penale per ritardo. Data di inizio e di fine del servizio; penale per ritardo ex art. 1382 c.c. con importo giornaliero determinato o determinabile (di norma 0,1%-0,5% del corrispettivo per ogni giorno di ritardo, con massimale del 10-20%). La clausola penale facilita la liquidazione del danno senza necessità di prova in giudizio.

Verifica, collaudo e accettazione (artt. 1662, 1665 c.c.). Procedure per la verifica del corretto adempimento durante l'esecuzione (art. 1662 c.c.); termine per il collaudo finale; effetti dell'accettazione espressa o tacita (decadenza dalle azioni per vizi apparenti; termine di due anni per denunziare i vizi occulti ex art. 1667 c.c.).

Garanzia per difformità e vizi (artt. 1667-1669 c.c.). Diritti del committente in caso di vizi o difformità del servizio; termine di denuncia (60 giorni dalla scoperta del vizio ex art. 1667 c.c.); prescrizione biennale dall'ultimazione del servizio. Per i servizi che producono opere permanenti suscettibili di rovina o gravi difetti, può applicarsi l'art. 1669 c.c. con responsabilità decennale.

Responsabilità solidale e DURC (art. 29 D.Lgs. 276/2003). Clausola che impegna l'appaltatore a esibire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato prima di ogni pagamento dei SAL e a fornire quietanza dei pagamenti ai propri dipendenti. Il committente che verifica il DURC prima dei pagamenti riduce il rischio di responsabilità solidale.

DUVRI e sicurezza sul lavoro (art. 26 D.Lgs. 81/2008). Quando i lavoratori dell'appaltatore operano in ambienti del committente, è obbligatorio il DUVRI. Allegarlo al contratto ed escludere dal corrispettivo i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.

Clausola di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. Per penale, foro convenzionale, clausola risolutiva espressa e divieto di subappalto inseriti in condizioni generali predisposte dal committente: è necessaria la doppia sottoscrizione specifica dell'appaltatore, pena l'inefficacia delle clausole. forms-legal.com include questa clausola nel modello standard.

Come compilare il tuo Contratto di Appalto di Servizi

Per compilare correttamente il Contratto di Appalto di Servizi in Italia, seguire i passaggi indicati nell'ordine.

Passo 1 — Raccogliere i dati delle parti. Del committente: denominazione o ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, PEC, numero REA iscritto alla Camera di Commercio. Dell'appaltatore: stesse informazioni, più posizione assicurativa INAIL (necessaria per i controlli DURC) e matricola INPS aziendale.

Passo 2 — Definire con precisione l'oggetto del servizio. Evitare descrizioni generiche come «servizi di manutenzione» o «attività di supporto». Specificare: cosa l'appaltatore deve fare (attività concrete, frequenza di intervento); dove (locali del committente, sito del cliente, in remoto); risultato atteso (output misurabile); standard di qualità (SLA: tempo di risposta, percentuale di uptime, tasso di errore ammissibile); modalità di reporting.

Passo 3 — Stabilire il corrispettivo e i termini di pagamento. Scegliere tra corrispettivo a corpo (importo fisso), a misura (correlato alla quantità di servizio erogato) o in economia (rimborso costi più margine). Indicare il termine di pagamento — massimo 60 giorni da fattura per le transazioni B2B ex art. 4 D.Lgs. 231/2002 — e la modalità di fatturazione (mensile posticipata, per SAL, unica alla fine).

Passo 4 — Fissare la penale per ritardo. Calcolare un importo giornaliero proporzionale al danno prevedibile: di norma lo 0,1%-0,5% del corrispettivo totale per ogni giorno di ritardo, con un massimale del 10-20%. Inserire la clausola di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. se la penale è in condizioni generali predisposte dal committente.

Passo 5 — Verificare il DURC dell'appaltatore. Richiedere il DURC aggiornato tramite il portale INPS-INAIL «DURC online» prima della firma del contratto. Il DURC ha validità di 120 giorni. Prevedere nel contratto l'obbligo dell'appaltatore di esibire il DURC prima di ogni pagamento dei SAL.

Passo 6 — Redigere o allegare il DUVRI. Se i lavoratori dell'appaltatore opereranno nei locali del committente, redigere il DUVRI (art. 26 D.Lgs. 81/2008) con l'indicazione dei rischi interferenti e delle misure di prevenzione adottate. Il DUVRI va allegato al contratto e il corrispettivo per la sicurezza deve essere esplicitato come costo non soggetto a ribasso.

Passo 7 — Apporre la clausola di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. per le clausole onerose: penale per ritardo, foro convenzionale diverso da quello legale, clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), divieto di subappalto senza autorizzazione (art. 1656 c.c.). Senza la doppia firma specifica queste clausole sono inefficaci, pur restando valido il contratto nel suo complesso.

Passo 8 — Archiviazione del contratto e degli allegati. Conservare il contratto sottoscritto in originale, il DUVRI allegato, la visura camerale dell'appaltatore, il DURC verificato alla data di firma e le eventuali polizze assicurative. Il fascicolo contrattuale va custodito per almeno 5 anni dalla cessazione del contratto (termine di prescrizione dei crediti retributivi ex art. 2948 c.c.) e per il periodo corrispondente alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 (2 anni dalla cessazione del contratto). In caso di ispezione dell'INL, la disponibilità immediata di questi documenti dimostra la diligenza del committente e riduce il rischio di responsabilità solidale.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Appalto di Servizi

Gli errori più frequenti nella redazione e nell'esecuzione del Contratto di Appalto di Servizi in Italia sono rilevati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dall'INPS, dall'INAIL e dai Tribunali ordinari del lavoro. Evitarli previene contenziosi costosi e responsabilità sanzionatorie che possono comportare l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato e il recupero retroattivo di contributi previdenziali non versati.

Errore 1 — Appalto fittizio con reale somministrazione di manodopera. Il committente che esercita il potere direttivo sui lavoratori dell'appaltatore — impartendo direttamente ordini, fissando orari e supervisionando le modalità esecutive — trasforma l'appalto genuino in somministrazione illecita di manodopera ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003. L'INL verifica l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore durante le ispezioni aziendali. Le conseguenze includono la costituzione del rapporto di lavoro subordinato direttamente con il committente e il recupero di contributi, TFR e sanzioni.

Errore 2 — Corrispettivo commisurato alle ore lavorate anziché al risultato. Questa modalità è il principale indice di somministrazione illecita. Nel contratto di appalto genuino, il corrispettivo deve essere correlato al servizio reso o al risultato dell'opera, non al numero di ore impiegate dai singoli lavoratori dell'appaltatore. Il contratto deve prevedere un corrispettivo a corpo, a misura o in economia con un risultato predeterminato.

Errore 3 — Omessa verifica del DURC prima dei pagamenti. Il committente che paga l'appaltatore senza aver verificato il DURC risponde in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 verso i lavoratori dell'appaltatore anche se quest'ultimo ha già incassato il corrispettivo senza pagare i propri dipendenti. Il DURC va richiesto prima di ogni SAL attraverso il portale «DURC online» dell'INPS-INAIL.

Errore 4 — Omissione del DUVRI. La mancata redazione del DUVRI espone il committente a responsabilità penale per le violazioni del D.Lgs. 81/2008 relative ai rischi interferenti tra le attività del committente e dell'appaltatore. Il DUVRI è obbligatorio salvo le esenzioni espressamente previste dalla legge.

Errore 5 — Omissione della clausola di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Penali, foro convenzionale e clausola risolutiva espressa inseriti nelle condizioni generali predisposte unilateralmente dal committente o dall'appaltatore sono inefficaci senza la specifica approvazione scritta dell'altra parte. La clausola di approvazione specifica deve indicare espressamente gli articoli del contratto approvati.

Errore 6 — Mancata indicazione del DURC nel contratto. Non prevedere l'obbligo contrattuale dell'appaltatore di esibire il DURC aggiornato prima di ogni pagamento dei SAL priva il committente di uno strumento contrattuale di difesa contro la responsabilità solidale.

Errore 7 — Vizi nella clausola penale. Una penale sproporzionata rispetto al danno prevedibile può essere ridotta dal giudice ex art. 1384 c.c. Una penale eccessivamente elevata (superiore al 30-40% del corrispettivo) è spesso ridotta in giudizio. Calibrare la penale su un importo proporzionale e prevedere un massimale ragionevole.

Errore 8 — Subappalto non autorizzato. L'appaltatore che esegue il servizio avvalendosi di subappaltatori senza la previa autorizzazione scritta del committente viola l'art. 1656 c.c. Il committente non informato rischia di non verificare il DURC del subappaltatore, ampliando involontariamente la propria esposizione alla responsabilità solidale.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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