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Contratto di Compravendita di Beni Mobili

Contratto di Compravendita di Beni Mobili

artt. 1470-1547 c.c. (R.D. 262/1942) · D.Lgs. 231/2002

Intestazione

ai sensi degli artt. 1470-1547 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Parti Contraenti

PARTI CONTRAENTI

IL VENDITORE:

Denominazione: [Venditore Denominazione]

P.IVA: [Venditore Partita I V A]

Sede legale: [Venditore Sede]

PEC: [Venditore P E C]

L'ACQUIRENTE:

Denominazione: [Acquirente Denominazione]

P.IVA: [Acquirente Partita I V A]

Sede legale: [Acquirente Sede]

PEC: [Acquirente P E C]

Le parti come sopra identificate concludono il presente contratto di compravendita.

Art. 1 – Oggetto della Vendita

Art. 1 – OGGETTO DELLA VENDITA

Il Venditore cede all'Acquirente, che acquista, il seguente bene mobile:

[Descrizione Bene]

Stato del bene: [Stato Bene].

La proprietà del bene si trasferisce all'Acquirente al momento della conclusione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1376 c.c., salvo quanto previsto dalla clausola di riservato dominio di cui all'art. 4.

Art. 2 – Prezzo e Modalità di Pagamento

Art. 2 – PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo complessivo della vendita, IVA esclusa, è pari a € [Prezzo Totale]. L'IVA sarà applicata in fattura nella misura prevista dalla legge.

Il pagamento sarà effettuato tramite [Modalita Pagamento] entro [Termini Pagamento] giorni dalla data di emissione della fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di ritardo nel pagamento, senza necessità di costituzione in mora, si applicano automaticamente gli interessi moratori al tasso della Banca Centrale Europea vigente al semestre di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002. Il Venditore ha diritto al rimborso forfetario di € 40 per ogni fattura non pagata alle scadenze convenute.

Art. 3 – Consegna e Trasferimento del Rischio

Art. 3 – CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

La consegna dei beni avverrà presso: [Luogo Consegna], entro il [Data Consegna].

Il rischio di perdita o deterioramento del bene si trasferisce all'Acquirente al momento della consegna. L'Acquirente è tenuto a verificare la merce al momento del ricevimento e a denunciare eventuali vizi apparenti mediante PEC entro 8 giorni dalla consegna ai sensi dell'art. 1495 c.c., pena la decadenza dalla garanzia.

Art. 4 – Patto di Riservato Dominio

Art. 4 – PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Patto di riservato dominio: [Patto Riservato Dominio]. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 1523 c.c., la proprietà dei beni si trasferisce all'Acquirente solo al momento del pagamento integrale del prezzo, anche se il bene è già stato consegnato. Il Venditore può rivendicare il bene in caso di mancato pagamento. Il presente contratto, avente data certa, è opponibile ai creditori dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1524 c.c.

Art. 5 – Garanzie

Art. 5 – GARANZIE PER VIZI E EVIZIONE

Il Venditore garantisce che i beni sono privi di vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). La denuncia dei vizi occulti deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta; l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 co. 3 c.c.).

Il Venditore garantisce altresì che i beni sono di sua piena proprietà, liberi da vincoli, ipoteche o diritti di terzi (garanzia per evizione, art. 1483 c.c.).

Art. 6 – Foro Competente e Disposizioni Finali

Art. 6 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente il [Foro Competente]. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

CLAUSOLA DI APPROVAZIONE SPECIFICA ex artt. 1341-1342 c.c.

Le parti dichiarano di avere letto e specificatamente approvato le seguenti clausole: Art. 6 (foro competente), Art. 4 (riservato dominio), Art. 3 (termini di denuncia vizi).

Firme

[Luogo Firma], [Data Firma]

IL VENDITORE

[Venditore Denominazione]

Firma: _________________________

L'ACQUIRENTE

[Acquirente Denominazione]

Firma: _________________________

DOPPIA SOTTOSCRIZIONE ex art. 1341 c.c.:

IL VENDITORE: _________________________

L'ACQUIRENTE: _________________________

Venditore

________________

Signature

Acquirente

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Compravendita di Beni Mobili?

Il Contratto di Compravendita di Beni Mobili in Italia è il contratto con cui il venditore trasferisce all'acquirente la proprietà di un bene mobile verso il pagamento di un prezzo. La materia è disciplinata dagli artt. 1470-1547 del Codice Civile, che dettano la disciplina generale della vendita.

L'art. 1470 c.c. definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Per i beni mobili determinati, la proprietà si trasferisce con il consenso (art. 1376 c.c.). Tra i profili di tutela rilevano la garanzia per i vizi della cosa venduta (artt. 1490-1495 c.c.), per cui il venditore risponde dei vizi che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono il valore, con i termini di denuncia e di prescrizione dell'art. 1495 c.c.; la garanzia per evizione (artt. 1483-1485 c.c.); e la possibilità del patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.), con cui il venditore conserva la proprietà fino al pagamento integrale del prezzo, pur trasferendo il rischio all'acquirente.

Lo strumento è impiegato nelle vendite tra imprese (B2B) di merci, macchinari, attrezzature e veicoli di valore, e ogni volta che si voglia certezza probatoria sulle condizioni del rapporto: prezzo, garanzie, termini di consegna e modalità di pagamento.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere il bene con precisione, indicare il prezzo e l'eventuale IVA, le modalità e i termini di consegna e pagamento, le garanzie per i vizi e l'eventuale patto di riservato dominio. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di fornitura continuativa, contratto di commissione, contratto di distribuzione e contratto di deposito.

Quando serve Contratto di Compravendita di Beni Mobili?

Il Contratto di Compravendita di Beni Mobili secondo il diritto italiano è necessario in tutte le situazioni in cui un'impresa o un privato cede beni mobili verso pagamento di un prezzo, e si desidera avere certezza giuridica e probatoria del rapporto. La prima situazione tipica è la vendita tra imprese (B2B) di merci, materie prime, macchinari, attrezzature o veicoli di valore significativo: la forma scritta garantisce la prova delle condizioni contrattuali (prezzo, garanzie, termini di consegna, modalità di pagamento) di fronte al Tribunale competente. Seconda situazione: quando si desidera inserire il patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) per tutelare il venditore dal rischio di insolvenza dell'acquirente, dato che senza un contratto scritto il patto non è opponibile ai terzi. Terza situazione: nelle forniture a rate o con pagamento dilazionato, dove è indispensabile definire il calendario dei pagamenti e le conseguenze del mancato pagamento. Il contratto scritto è indispensabile anche quando si vogliono derogare alle norme suppletive del Codice Civile sulla garanzia per vizi (es. riduzione del termine di denuncia vizi, esclusione di alcune garanzie per accordo tra imprenditori). Nei rapporti con fornitori esteri o nella vendita all'esportazione, il contratto scritto in italiano e nella lingua del paese controparte evita equivoci sui diritti e sugli obblighi delle parti. Il contratto scritto di compravendita di beni mobili è indispensabile anche quando si vogliono applicare le Condizioni Generali di Vendita (CGV) predisposte dall'azienda venditrice: le CGV, per essere efficaci nei confronti dell'acquirente professionale ex art. 1341 c.c., devono essere conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto, e le clausole vessatorie in esse contenute devono essere specificamente approvate per iscritto con doppia sottoscrizione. Nelle vendite B2C, le condizioni generali di contratto devono rispettare le norme del Codice del Consumo (artt. 33-38 D.Lgs. 206/2005) che elencano le clausole presumibilmente abusive e quelle assolutamente vietate. Il contratto scritto è altresì necessario nelle compravendite di veicoli usati, dove la forma scritta è prevista dalla normativa del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per il trasferimento della proprietà. Nella compravendita di beni soggetti a normativa doganale (import/export extra-UE), il contratto scritto è richiesto dalla normativa doganale (Codice Doganale Europeo, Reg. UE 952/2013) per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nei settori dell'artigianato italiano tradizionale (gioielleria, ceramica, tessile), il contratto scritto con descrizione tecnica precisa del bene è l'unico strumento idoneo a tutelare l'acquirente in caso di controversia sulla conformità della merce.

Cosa includere nel tuo Contratto di Compravendita di Beni Mobili

Il Contratto di Compravendita di Beni Mobili conforme agli artt. 1470-1547 c.c. deve includere gli elementi essenziali per la sua validità e gli elementi utili per la tutela di entrambe le parti. Primo elemento essenziale: l'identificazione delle parti. Venditore e acquirente devono essere indicati con denominazione sociale o nome e cognome, codice fiscale, partita IVA, sede legale, numero REA presso la Camera di Commercio e PEC. Secondo elemento: la descrizione del bene venduto. Deve essere specifica e precisa: tipologia merceologica, quantità, qualità, caratteristiche tecniche, stato (nuovo, usato, ricondizionato), eventuali specifiche conformità normative (marcatura CE, standard ISO). Terzo elemento: il prezzo. Deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.): può essere un importo fisso, un prezzo per unità di misura, oppure rinviare a un listino o a un parametro obiettivo. Quarto elemento: le condizioni di consegna. Luogo e tempi di consegna, modalità di trasporto e ripartizione dei costi, trasferimento del rischio. Quinto elemento: le garanzie. Garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) e per evizione (art. 1483 c.c.) sono previste per legge; le parti possono ampliarle o ridurle (salvo dolo). Il patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) va inserito espressamente se desiderato. Sesto elemento: le condizioni di pagamento con i termini obbligatori ex D.Lgs. 231/2002 (max 60 giorni) e gli interessi moratori automatici. La clausola di foro competente (vessatoria ex art. 1341 c.c.) richiede doppia sottoscrizione. forms-legal.com include tutte queste clausole nel modello scaricabile. Un elemento spesso trascurato ma fondamentale è la clausola sulla conformità del bene a standard tecnici e normativi: per le macchine, la marcatura CE ex D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine 2006/42/CE); per i dispositivi elettrici ed elettronici, la conformità alla Direttiva Bassa Tensione (Direttiva 2014/35/UE) e alla Direttiva EMC (Direttiva 2014/30/UE); per i prodotti alimentari, la conformità al Reg. UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore e al Reg. UE 852/2004 sull'igiene. La clausola sulle condizioni di pagamento deve richiamare esplicitamente il D.Lgs. 231/2002: nelle transazioni B2B il termine di pagamento non può eccedere i 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dei beni; in caso di ritardo maturano automaticamente interessi al tasso BCE + 8 punti e spetta un'indennità forfetaria minima di € 40 per ogni fattura insoluta. La clausola di penale per ritardo nella consegna (art. 1382 c.c.) è uno strumento efficace per evitare il lungo e costoso iter della prova del danno: il venditore accetta di pagare un importo determinato per ogni giorno di ritardo, senza necessità di ulteriore prova per il compratore. Il Tribunale di Milano (sentenza 4 marzo 2019, n. 2174) ha chiarito che la clausola penale può essere ridotta d'ufficio dal giudice quando è manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'esatto adempimento.

Come compilare il tuo Contratto di Compravendita di Beni Mobili

Per compilare correttamente il Contratto di Compravendita di Beni Mobili secondo la normativa italiana, seguire questi passaggi. Iniziare con i dati identificativi completi di venditore e acquirente: denominazione, sede legale, P.IVA, codice fiscale, numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio competente, PEC. Nella sezione bene venduto, descrivere con precisione la merce: indicare marca, modello, quantità, unità di misura, eventuali codici prodotto, standard tecnici o certificazioni richieste (es. marcatura CE ex D.Lgs. 17/2010 per le macchine). Indicare il prezzo totale o unitario in euro, IVA esclusa con indicazione dell'aliquota applicabile, e specificare se include o esclude i costi di trasporto, imballaggio e assicurazione. Nelle condizioni di consegna, indicare il luogo (magazzino del venditore, domicilio dell'acquirente, sede del vettore), la data o il termine di consegna, e le condizioni Incoterms ICC se si tratta di vendita con trasporto. Per il pagamento: specificare il termine in giorni dalla data di fattura o dalla data di consegna, le modalità accettate (bonifico bancario, RIBA, SDD), con richiamo al D.Lgs. 231/2002 per gli interessi moratori. Inserire la clausola di garanzia per vizi con il termine di denuncia e il termine di prescrizione concordati. Se si vuole il patto di riservato dominio, inserire la clausola apposita e indicare che l'atto deve avere data certa per essere opponibile ai terzi (art. 1524 c.c.). Datare e firmare in duplice originale. Per le vendite con trasporto internazionale, indicare le condizioni Incoterms ICC 2020 applicabili (es. EXW, FCA, DAP, DDP) che regolamentano la ripartizione dei costi di trasporto e il momento del passaggio del rischio: si tratta dello standard internazionale elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi, aggiornato nel 2020, riconosciuto dai Tribunali di tutto il mondo. Per i beni soggetti a sistemi di tracciabilità (alimenti DOP/IGP, farmaci, tabacco), inserire la clausola sulla tracciabilità del lotto e le procedure di richiamo prodotto (recall), con riferimento al Reg. UE 178/2002 per gli alimenti e al D.Lgs. 219/2006 per i farmaci. Se il contratto prevede pagamenti rateali, specificare il piano di ammortamento con le date e gli importi di ciascuna rata, le conseguenze del mancato pagamento di una rata (risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. o decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.) e il tasso di interesse moratorio ex D.Lgs. 231/2002. Verificare sempre l'esistenza di eventuali diritti di terzi sul bene (pegni, ipoteche mobiliari iscritte nel Registro dei Pegni Non Possessori di cui al D.Lgs. 59/2016) prima della conclusione del contratto: il venditore è tenuto a garantire l'acquirente da evizione ex artt. 1483-1489 c.c.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Compravendita di Beni Mobili

Il Contratto di Compravendita di Beni Mobili in Italia presenta alcune insidie ricorrenti che generano contenziosi evitabili. L'errore più frequente è omettere la descrizione precisa del bene venduto: una descrizione generica ("merce come da offerta") rende difficile provare in giudizio che il bene consegnato non era conforme alle specifiche pattuite. Secondo errore: non specificare le condizioni di consegna e il momento del trasferimento del rischio, con conseguenti controversie su chi risponde della perdita o del danneggiamento della merce durante il trasporto. Terzo errore: non rispettare i termini di pagamento imposti dal D.Lgs. 231/2002 (max 60 giorni nelle transazioni B2B tra imprenditori di diritto comune): clausole di pagamento a 90 o 120 giorni possono essere dichiarate gravemente inique dal Tribunale su ricorso del creditore. Quarto errore: dimenticare il patto di riservato dominio quando il bene è consegnato prima del pagamento integrale del prezzo, esponendo il venditore al rischio di perdere la merce in caso di insolvenza del compratore. Quinto errore: non prevedere la clausola penale (art. 1382 c.c.) per il ritardo nella consegna o nel pagamento, costringendo il creditore a provare il danno effettivamente subito. Sesto errore: omettere la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (foro, limitazioni di responsabilità, decadenze), rendendole inefficaci. Non emettere la fattura elettronica nei termini previsti espone il venditore a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Un errore molto frequente nelle vendite tra imprese è non verificare preventivamente la solidità patrimoniale dell'acquirente attraverso la visura camerale aggiornata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio competente, che consente di rilevare eventuali protesti, procedure concorsuali (D.Lgs. 14/2019 — Codice della Crisi d'Impresa) o trascrizioni pregiudizievoli. La mancata verifica espone il venditore al rischio di consegnare merce a un acquirente già insolvente, senza possibilità di recupero del credito se non tramite l'azione esecutiva. Nelle vendite internazionali, un errore grave è non escludere espressamente l'applicazione della CISG quando le parti non vogliono che si applichi la Convenzione di Vienna: in assenza di esclusione, la CISG prevale sul diritto interno italiano per le vendite tra imprese di Paesi aderenti, con possibili differenze significative in materia di garanzie e rimedi. Non inserire la clausola di riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) nella forma scritta con data certa la rende inopponibile ai creditori dell'acquirente insolvente ex art. 1524 c.c., privando il venditore della tutela reale sul bene consegnato. Nelle vendite di beni di seconda mano tra imprenditori, omettere di descrivere lo stato di usura del bene e le eventuali limitazioni della garanzia per vizi (ammessa inter partes ex art. 1490, co. 2, c.c.) espone il venditore a contestazioni difficilmente difendibili.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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