Contratto di Commissione
artt. 1731-1736 c.c. (R.D. 262/1942)
Intestazione
CONTRATTO DI COMMISSIONE
ai sensi degli artt. 1731-1736 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Parti Contraenti
PARTI CONTRAENTI
IL COMMITTENTE:
Denominazione: [Committente Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Committente C F]
Sede legale: [Committente Sede]
PEC: [Committente P E C]
IL COMMISSIONARIO:
Denominazione: [Commissionario Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Commissionario C F]
Sede legale: [Commissionario Sede]
PEC: [Commissionario P E C]
Le parti come sopra identificate concordano quanto segue.
Art. 1 – Oggetto dell'Incarico
Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO
Il Committente affida al Commissionario, che accetta, l'incarico di effettuare operazioni di [Tipo Commissione] aventi ad oggetto i seguenti beni:
[Descrizione Beni]
Il Commissionario agisce in nome proprio ma per conto del Committente, ai sensi dell'art. 1731 c.c., restando il Committente estraneo ai rapporti giuridici con i terzi.
Prezzo di riferimento: € [Prezzo Riferimento]. Il Commissionario non potrà derogare a tale prezzo senza preventiva autorizzazione scritta del Committente (art. 1734 c.c.).
Art. 2 – Provvigione e Star del Credere
Art. 2 – PROVVIGIONE E STAR DEL CREDERE
Per ogni operazione correttamente conclusa il Commissionario ha diritto a una provvigione pari al [Provvigione Percentuale]% sul prezzo netto IVA.
Clausola star del credere: [Star Del Credere]. Ove prevista, il Commissionario garantisce l'adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1736 c.c. e ha diritto al compenso aggiuntivo di: [Compenso Star Del Credere].
Art. 3 – Rendiconto e Versamento delle Somme
Art. 3 – RENDICONTO E VERSAMENTO DELLE SOMME
Il Commissionario è tenuto a rendere conto al Committente con periodicità [Rendiconto Periodicita], fornendo l'elenco delle operazioni concluse, le somme incassate e le spese sostenute. Le somme spettanti al Committente sono versate contestualmente al rendiconto, dedotta la provvigione maturata.
In caso di ritardo nei versamenti si applicano gli interessi moratori al tasso BCE + 8 punti percentuali ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 4 – Durata del Contratto
Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata: [Durata Contratto]. Decorre dal [Data Inizio] e, se a tempo determinato, scade il [Data Fine].
In caso di contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno trenta giorni inviato a mezzo PEC.
Art. 5 – Disposizioni Finali
Art. 5 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI
Le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni commerciali e i dati relativi al presente rapporto. Il Commissionario, nella misura in cui tratta dati personali di terzi per conto del Committente, è nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Art. 6 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente il [Foro Competente]. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
CLAUSOLA DI APPROVAZIONE SPECIFICA ex artt. 1341-1342 c.c.
Le parti dichiarano di avere letto e specificatamente approvato le seguenti clausole: Art. 6 (foro competente), Art. 2 (star del credere), Art. 4 (recesso unilaterale).
Firme
[Luogo Firma], [Data Firma]
IL COMMITTENTE
[Committente Nome]
Firma: _________________________
IL COMMISSIONARIO
[Commissionario Nome]
Firma: _________________________
DOPPIA SOTTOSCRIZIONE ex art. 1341 c.c.:
IL COMMITTENTE: _________________________
IL COMMISSIONARIO: _________________________
Committente
________________
Signature
Commissionario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Commissione?
Il Contratto di Commissione in Italia è il contratto con cui il commissionario si obbliga ad acquistare o vendere beni in nome proprio ma per conto del committente, dietro provvigione. La materia è disciplinata dagli artt. 1731-1736 del Codice Civile.
L'art. 1731 c.c. definisce la commissione come un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario: si tratta quindi di un mandato senza rappresentanza, in cui il commissionario agisce in proprio nome verso i terzi, salvo poi ribaltare gli effetti dell'operazione sul committente. Il commissionario ha diritto a una provvigione (art. 1733 c.c.) e, ove pattuito, può assumere lo star del credere (art. 1736 c.c.), garantendo al committente il buon esito dell'operazione e l'adempimento del terzo. Il commissionario deve attenersi alle istruzioni ricevute e rendere conto dell'operato.
Lo strumento è impiegato quando un'impresa vuole affidare la vendita o l'acquisto di beni a un intermediario che operi in nome proprio, senza rivelare al mercato l'identità del committente: tipico l'ingresso in mercati nuovi tramite un commissionario locale, o l'acquisto di materie prime senza esporre il committente. Si distingue dal mandato con rappresentanza e dalla mediazione.
Il contratto deve identificare le parti, definire l'oggetto dell'incarico (acquisto o vendita, beni interessati, limiti di prezzo), la provvigione, l'eventuale star del credere, le istruzioni del committente e l'obbligo di rendiconto. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mandato, contratto di distribuzione, compravendita di beni mobili e contratto di agenzia.
Quando serve Contratto di Commissione?
Il Contratto di Commissione secondo il diritto italiano è necessario ogni volta che un'impresa intende affidare la vendita o l'acquisto di beni a un intermediario che operi in proprio nome, senza rivelare al mercato l'identità del committente. La prima situazione tipica che richiede questo strumento è l'ingresso su mercati esteri o nuovi mercati nazionali: l'imprenditore affida a un commissionario locale la vendita dei propri prodotti, beneficiando della rete di contatti e della conoscenza del mercato del commissionario, senza necessità di aprire una sede o di stabilire rapporti diretti con i clienti. Analoga utilità si ha nell'acquisto di materie prime o semilavorati: l'impresa che non vuole rivelare i propri fornitori o i propri volumi d'acquisto si avvale di un commissionario all'acquisto. Un secondo ambito di impiego è la vendita di beni di lusso, opere d'arte, gioielli e beni antiquariali, dove la casa d'aste o il gallerista agisce come commissionario, vendendo per conto del proprietario ma in nome proprio. Nel settore finanziario, la negoziazione di valori mobiliari per conto di clienti da parte di intermediari abilitati dalla Consob costituisce una tipica commissione. Occorre il contratto di commissione anche nelle reti distributive di medie imprese che non vogliono o non possono stipulare contratti diretti con una moltitudine di clienti al dettaglio, affidando la gestione dell'intera rete commerciale a uno o più commissionari. Il contratto va redatto per iscritto e firmato da entrambe le parti per garantire certezza probatoria ai sensi dell'art. 2725 c.c. Il contratto di commissione è altresì necessario quando un'impresa opera come intermediario nel commercio di beni soggetti a particolari normative di settore, come il commercio di metalli preziosi (D.Lgs. 251/1999) o la negoziazione di strumenti finanziari, dove l'intermediario abilitato dalla Consob agisce in nome proprio per conto del cliente, applicando i principi della commissione al quadro regolatorio del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998). Nei settori tradizionali italiani come la seta, il cuoio e il marmo, numerosi agenti commerciali di fatto operano come commissionari, acquistando dai produttori artigiani e vendendo alle grandi catene o all'export, senza che la terminologia usata rispecchi sempre la corretta qualificazione giuridica del rapporto. La forma scritta del contratto, pur non richiesta a pena di nullità, è indispensabile per rispettare gli obblighi di tracciabilità delle transazioni commerciali imposti dall'Agenzia delle Entrate e per consentire la deducibilità delle spese da parte del commissionario ai fini IRES e IRAP. La stipula del contratto innanzi a notaio (Legge Notarile, R.D. 1265/1913) è sconsigliata per ragioni di costo, ma può essere valutata quando il volume d'affari della commissione supera soglie significative.
Cosa includere nel tuo Contratto di Commissione
Il Contratto di Commissione conforme agli artt. 1731-1736 c.c. deve contenere gli elementi essenziali che garantiscono validità giuridica e certezza dei rapporti tra committente e commissionario. Il primo elemento essenziale è l'identificazione precisa delle parti: il committente deve essere identificato con denominazione sociale o nome e cognome, codice fiscale, partita IVA, sede legale o residenza, PEC e, se società, numero REA e iscrizione al Registro Imprese. Lo stesso vale per il commissionario, con l'aggiunta dell'iscrizione alla Camera di Commercio se trattasi di imprenditore. Il secondo elemento è la definizione dell'oggetto dell'incarico: il contratto deve specificare se si tratta di commissione alla vendita o all'acquisto, la tipologia e le caratteristiche dei beni, le quantità (fisse o variabili), le zone o i mercati di riferimento. Terzo elemento fondamentale è il prezzo o il criterio di determinazione del prezzo: per la commissione alla vendita, il prezzo minimo sotto il quale il commissionario non può vendere; per quella all'acquisto, il prezzo massimo. La misura della provvigione, le modalità di calcolo e i tempi di liquidazione costituiscono il quarto elemento essenziale. La clausola star del credere (art. 1736 c.c.) e il relativo compenso aggiuntivo vanno esplicitamente pattuiti se desiderati. L'obbligo di rendiconto, con periodicità e contenuto definiti, le modalità di versamento delle somme al committente, la durata del contratto e le condizioni di recesso completano il perimetro minimo. Deve essere inserita la clausola sul trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR (Reg. UE 2016/679) se il commissionario tratta dati di clienti per conto del committente. La clausola di foro competente o di arbitrato, essendo potenzialmente vessatoria ex art. 1341 c.c., richiede doppia sottoscrizione specifica. Il modello scaricabile da forms-legal.com include tutte queste clausole, adattabili alle specifiche esigenze commerciali. La clausola di esclusiva territoriale è un elemento facoltativo ma molto frequente nella prassi: mediante questa clausola il committente si impegna a non nominare altri commissionari nello stesso territorio o per la stessa gamma di clienti, garantendo al commissionario la certezza del mercato. Va ricordato, tuttavia, che l'esclusiva a favore del commissionario può integrare una restrizione verticale soggetta alle norme antitrust del Reg. UE 2022/720 e della L. 287/1990, qualora le quote di mercato delle parti superino il 30%. La clausola di riservatezza sulle informazioni del committente (segreti commerciali, listino clienti, tecnologie di prodotto) è tutelata dal D.Lgs. 63/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/943: il commissionario che divulga informazioni riservate risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal committente. La doppia sottoscrizione delle clausole c.d. vessatorie ex art. 1341, co. 2, c.c. — come la clausola di foro competente concordato, la penale, la clausola risolutiva espressa e il rinnovo tacito — è un requisito di efficacia inderogabile: l'omissione della specifica approvazione scritta rende tali clausole inefficaci, ancorché inserite nel corpo del contratto.
Come compilare il tuo Contratto di Commissione
Per compilare correttamente il Contratto di Commissione secondo la normativa italiana, procedere nel seguente ordine. Iniziare dall'intestazione: inserire i dati completi del committente (denominazione, sede legale, P.IVA, numero REA presso la Camera di Commercio competente, PEC) e del commissionario (stessi dati, più l'eventuale numero di iscrizione al ruolo degli agenti di commercio o altra abilitazione professionale). Nella sezione relativa all'oggetto, descrivere con precisione i beni oggetto della commissione: tipologia merceologica, caratteristiche tecniche o qualitative, unità di misura (pezzi, tonnellate, lotti), e se si tratta di commissione alla vendita o all'acquisto. Indicare il prezzo di riferimento: per la vendita, il prezzo minimo netto al commissionario; per l'acquisto, il prezzo massimo. Specificare la provvigione: percentuale applicata sul prezzo (netto IVA) di ogni operazione conclusa, quando matura (alla conclusione del contratto, all'incasso del prezzo), e le modalità di liquidazione (mensile, trimestrale, per rendiconto). Se si desidera la garanzia star del credere, aggiungere la clausola specifica con il compenso aggiuntivo concordato. Indicare la durata: a tempo determinato (con o senza possibilità di rinnovo) o indeterminato (con preavviso di recesso concordato). Per la sezione relativa al foro competente, scegliere il Tribunale della città più conveniente, tenendo presente che la clausola di deroga alla competenza territoriale è vessatoria e deve essere specificamente approvata con doppia firma. Datare e firmare il documento in duplice originale, con marca da bollo da € 16 per ogni 4 facciate se soggetto a registrazione. Per quanto riguarda la clausola di star del credere, inserire l'esplicita dichiarazione di assunzione della garanzia da parte del commissionario con l'indicazione della sovracommissione aggiuntiva concordata (es. «Il commissionario assume la garanzia star del credere ex art. 1736 c.c.; a fronte di tale assunzione di rischio, la provvigione base è maggiorata di N punti percentuali»). Quanto alla sezione rendiconto, specificare la periodicità (mensile, trimestrale), il contenuto minimo (elenco contratti conclusi, provvigione maturata, somme incassate dai terzi, spese sostenute) e il termine entro cui il committente deve sollevare eccezioni (default: 30 giorni dal ricevimento). Per la sezione dati fiscali, indicare la partita IVA di entrambe le parti, il regime IVA applicabile alla provvigione (aliquota ordinaria 22%) e se il committente è sostituto d'imposta ai fini della ritenuta d'acconto IRPEF (20% ex art. 25 D.P.R. 600/1973 se il commissionario è persona fisica). Aggiungere infine la designazione del commissionario quale responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti terzi ex art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR), con allegato il modello di nomina DPA.
Requisiti legali per Contratto di Commissione
Il Contratto di Commissione in Italia è soggetto ai requisiti formali e sostanziali previsti dal Codice Civile e dalla normativa fiscale. Dal punto di vista formale, la commissione non richiede la forma scritta a pena di nullità (non è nell'elenco dell'art. 1350 c.c.), ma la forma scritta è fortemente raccomandata ai fini probatori ex art. 2725 c.c. e per la registrazione. La registrazione all'Agenzia delle Entrate è obbligatoria solo in caso d'uso (D.P.R. 131/1986, art. 5, Tariffa Parte II); l'imposta è in misura fissa di € 200. La marca da bollo (D.P.R. 642/1972) è dovuta sulle scritture private quando vengono prodotte in giudizio o davanti a pubbliche amministrazioni: € 16 ogni 4 facciate o 100 righe. Ai fini IVA, la commissione alla vendita comporta per il commissionario l'applicazione dell'IVA sui beni ceduti al terzo e l'addebito al committente della sola provvigione. Per le operazioni intracomunitarie o extra-UE, si applicano le regole specifiche del D.P.R. 633/1972 e delle direttive UE sull'IVA. Il contratto deve rispettare le norme in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002): i termini di pagamento concordati non possono superare i 60 giorni, con interessi moratori automatici al tasso BCE + 8 punti percentuali in caso di ritardo. Le clausole considerate vessatorie ex art. 1341 c.c. (deroga competenza, limitazione responsabilità, rinnovo tacito, recesso unilaterale, penale) richiedono specifica approvazione scritta con doppia sottoscrizione. Ai fini dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con risoluzione n. 155/E del 2002 che nelle commissioni alla vendita il commissionario è tenuto ad emettere fattura sia nei confronti del terzo acquirente (per il prezzo del bene) che nei confronti del committente (per la sola provvigione). Nelle commissioni all'acquisto, il commissionario emette fattura al committente per il prezzo di acquisto dei beni (ribaltando il costo) e per la propria provvigione. Le norme in materia di ritardi di pagamento (D.Lgs. 231/2002) si applicano alle somme dovute dal commissionario al committente: il termine massimo di 60 giorni per il versamento delle somme incassate dai terzi decorre dall'incasso stesso, salvo diverso accordo non gravemente iniquo. La Corte di Cassazione (Cass. 13 luglio 2016, n. 14.287) ha confermato che la garanzia star del credere ex art. 1736 c.c. è autonoma rispetto alla fideiussione (art. 1936 c.c.) e non richiede la forma scritta ad substantiam, ma la forma scritta è necessaria ai fini probatori. Le controversie tra committente e commissionario soggiacciono alla mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Commissione
Il Contratto di Commissione in Italia presenta alcune insidie ricorrenti che è fondamentale evitare. L'errore più frequente è la mancata distinzione tra commissione e somministrazione o distribuzione: se il commissionario compra e rivende in nome e per conto propri, si tratta di distribuzione (contratto atipico) e non di commissione; la confusione può avere conseguenze fiscali e contrattuali rilevanti. Un secondo errore grave è omettere la clausola star del credere quando il committente la desidera: senza questa clausola espressamente pattuita ex art. 1736 c.c., il commissionario non risponde dell'insolvenza dei terzi e il committente si troverà privo di tutela. Terzo errore frequente è non specificare la misura della provvigione o le modalità di calcolo, lasciandole agli usi commerciali: in assenza di accordo scritto, le contestazioni sulla provvigione sono tra le cause principali di contenzioso. La mancata previsione dell'obbligo di rendiconto con periodicità definita genera conflitti sulla rendicontazione e sull'utilizzo delle somme incassate dai terzi. Non inserire la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per le clausole di foro competente, penale e recesso unilaterale rende tali clausole inefficaci. Dimenticare la marca da bollo e la registrazione all'Agenzia delle Entrate quando dovuta espone le parti a sanzioni tributarie. Infine, non prevedere le istruzioni al commissionario in forma scritta rende difficile provare l'inadempimento in caso di contestazione. Un errore frequente ma poco noto è la mancata registrazione del contratto di commissione quando questo venga esibito in giudizio o davanti alla pubblica amministrazione: l'imposta di registro di € 200 non pagata espone le parti a sanzioni tributarie del 120-240% dell'imposta evasa (art. 69 D.P.R. 131/1986). Un altro errore è non distinguere la commissione dalla concessione di vendita (o distribuzione): nella commissione il commissionario non diventa mai proprietario dei beni, mentre nella distribuzione il distributore li acquista e li rivende in nome proprio, assumendo il rischio dell'invenduto. Confondere le due figure comporta conseguenze rilevanti sul piano fiscale e sul piano della responsabilità contrattuale. Non prevedere una clausola che disciplini il destino dei prodotti del committente già in possesso del commissionario alla cessazione del contratto genera frequenti controversie sul diritto di ritenzione e sul risarcimento del valore delle merci non ancora vendute. Infine, trascurare di aggiornare il contratto dopo l'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 (GDPR) espone il committente alle sanzioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali per la gestione illecita dei dati dei clienti terzi trasmessi al commissionario.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Commissione (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-commissione
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}Domande frequenti
Il Contratto di Commissione in Italia si distingue dal mandato ordinario per un elemento fondamentale: il commissionario agisce in nome proprio, non in nome del committente (art. 1731 c.c.). Nel mandato ordinario con rappresentanza (art. 1704 c.c.), gli atti compiuti dal mandatario producono effetti direttamente in capo al mandante, che diventa parte contrattuale nei confronti dei terzi. Nel contratto di commissione, invece, è il commissionario stesso che si obbliga con i terzi acquirenti o venditori, diventando diretto contraente. Il committente rimane estraneo al rapporto con i terzi e acquista diritti e obblighi solo per il tramite del commissionario. Questa distinzione ha importanti conseguenze pratiche: se il terzo acquirente non paga, il commissionario risponde nei confronti del committente solo se ha prestato la garanzia dello star del credere ex art. 1736 c.c. In assenza di tale garanzia, il rischio di insolvenza del terzo resta a carico del committente. Per i terzi, il commissionario appare come il diretto venditore o acquirente, il che semplifica le trattative commerciali e permette al committente di mantenere riservata la propria identità.
La clausola star del credere, disciplinata dall'art. 1736 c.c., è una garanzia che il commissionario può assumere a favore del committente: in forza di tale patto, il commissionario risponde personalmente dell'esecuzione del contratto da parte del terzo con cui ha trattato. In pratica, se il terzo acquirente non paga il prezzo, il commissionario è tenuto a versare la somma al committente come se fosse lui stesso il debitore. Per compensare il rischio aggiuntivo assunto, il commissionario ha diritto a un compenso supplementare (c.d. sovracommissione star del credere) da determinarsi in contratto o, in mancanza, dagli usi commerciali. La clausola conviene al committente quando i terzi con cui opera il commissionario sono soggetti a rischio di insolvenza o poco conosciuti, e quando il committente vuole una garanzia certa di incasso. Al commissionario conviene accettarla solo se il compenso supplementare è adeguato al rischio assunto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che lo star del credere non trasforma il contratto di commissione in fideiussione, ma costituisce un autonomo obbligo contrattuale del commissionario.
Nel Contratto di Commissione disciplinato dagli artt. 1731-1736 c.c., la provvigione del commissionario matura con la conclusione del contratto con il terzo, salvo patto contrario. Le parti sono libere di stabilire la misura della provvigione (percentuale sul prezzo, importo fisso, combinazione delle due) e le modalità di calcolo. In mancanza di accordo, si applicano le tariffe professionali o, in loro assenza, gli usi del luogo in cui il contratto viene eseguito (art. 1733 c.c. richiamato dall'art. 1731 c.c.). La provvigione è dovuta anche quando il contratto concluso con il terzo venga successivamente risolto per inadempimento del terzo stesso, a meno che le parti abbiano espressamente escluso tale diritto. Nel caso di commissione a termine fisso, il diritto alla provvigione sorge al momento della consegna dei beni o del pagamento del prezzo, a seconda di quanto previsto. È buona prassi contrattuale specificare chiaramente il momento di maturazione e le modalità di rendiconto che il commissionario è tenuto a presentare periodicamente al committente.
Sì, il commissionario è tenuto a seguire le istruzioni del committente nell'esecuzione dell'incarico, in quanto agisce per conto di quest'ultimo pur operando in nome proprio. Le istruzioni possono riguardare il prezzo minimo di vendita o massimo di acquisto, le modalità di pagamento accettabili, i termini di consegna, le garanzie da richiedere al terzo e qualsiasi altro elemento commercialmente rilevante. Se il commissionario vende a un prezzo inferiore a quello fissato dal committente senza autorizzazione, deve rispondere della differenza, a meno che dimostri che non vi era modo di eseguire l'incarico al prezzo stabilito e che ha agito nell'interesse del committente (art. 1734 c.c.). Analogamente, se acquista a un prezzo superiore al massimo indicato, il committente può rifiutare la merce, purché lo comunichi immediatamente. La violazione delle istruzioni può costituire inadempimento e dare diritto al committente di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e di richiedere il risarcimento del danno. Il rendiconto periodico del commissionario è lo strumento principale attraverso cui il committente verifica il rispetto delle istruzioni.
Il commissionario è tenuto a rendere conto dell'attività svolta al committente secondo le modalità previste dal contratto e dagli artt. 1713-1716 c.c. richiamati dall'art. 1731 c.c. per il mandato. Il rendiconto deve contenere: l'elenco dei contratti conclusi con i terzi (specificando acquirente/venditore, quantità, prezzo, condizioni di pagamento e consegna), le spese sostenute per conto del committente (es. trasporto, assicurazione, dazi, magazzinaggio), gli acconti e i pagamenti ricevuti dai terzi, e il calcolo della provvigione maturata. Il rendiconto deve essere presentato con la periodicità stabilita in contratto (mensile, trimestrale, per ogni operazione), ed è accompagnato dal versamento delle somme spettanti al committente. Qualora il committente non sollevi eccezioni al rendiconto entro il termine fissato in contratto o, in mancanza, entro un termine ragionevole, il rendiconto si intende accettato. Il mancato rendiconto o la rendicontazione infedele configura un grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto nonché l'applicazione degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 sulle somme non versate.
Il Contratto di Commissione è normalmente redatto come scrittura privata e non è soggetto a registrazione obbligatoria in termine fisso, ma solo in caso d'uso (art. 5 D.P.R. 131/1986). In tal caso, l'imposta di registro è in misura fissa (€ 200). Se il contratto viene redatto per atto pubblico davanti a notaio, i termini e le modalità di registrazione cambiano. L'apposizione della marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate/100 righe, ai sensi del D.P.R. 642/1972) è obbligatoria sulle scritture private quando vengono prodotte in giudizio o presentate a pubbliche amministrazioni. Dal punto di vista dell'IVA, le provvigioni del commissionario sono soggette ad aliquota ordinaria (22%); il commissionario emette fattura al committente per la provvigione maturata. L'Agenzia delle Entrate considera il commissionario come acquirente/rivenditore ai fini IVA nei contratti di commissione all'acquisto, con neutralità dell'imposta lungo tutta la catena. È consigliabile farsi assistere da un commercialista per la corretta registrazione contabile, soprattutto nei casi di commissione all'acquisto con operazioni intracomunitarie o extra-UE.
In mancanza di diversa pattuizione contrattuale, il foro competente per le controversie nascenti dal Contratto di Commissione è determinato dai criteri generali del Codice di Procedura Civile. Per le controversie tra imprenditori, è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede il convenuto (art. 18 c.p.c.) oppure, per le obbligazioni contrattuali, il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). Le parti possono derogare convenzionalmente alla competenza territoriale mediante clausola di proroga di foro (art. 29 c.p.c.), che costituisce clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. e deve essere specificamente approvata per iscritto con doppia sottoscrizione. In alternativa al giudice ordinario, le parti possono optare per l'arbitrato (art. 806 c.p.c.) inserendo una clausola compromissoria nel contratto; l'arbitrato è spesso preferito nelle controversie commerciali per riservatezza e rapidità. Le parti possono anche avvalersi della mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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