Contratto di Mandato
artt. 1703-1730 Codice Civile
CONTRATTO DI MANDATO
CONTRATTO DI MANDATO
ai sensi degli artt. 1703-1730 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Parti del contratto
PARTI
MANDANTE:
Denominazione / Nome: [Mandante Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mandante Codice Fiscale]
Sede / Residenza: [Mandante Sede]
PEC: [Mandante P E C]
MANDATARIO:
Denominazione / Nome: [Mandatario Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mandatario Codice Fiscale]
Sede / Residenza: [Mandatario Sede]
PEC: [Mandatario P E C]
Art. 1 – Oggetto del mandato
Art. 1 – OGGETTO DEL MANDATO
1.1 Il mandante conferisce al mandatario, che accetta, l'incarico di compiere i seguenti atti giuridici: [Oggetto Mandato]
1.2 Tipo di mandato: [Tipo Mandato]. Ampiezza: [Mandato Generale Speciale].
1.3 Il mandatario non può eccedere i limiti dell'incarico ricevuto (art. 1711 c.c.). In caso di superamento dei poteri, il mandatario risponde direttamente verso i terzi.
Art. 2 – Compenso e rimborso spese
Art. 2 – COMPENSO E RIMBORSO SPESE
2.1 Il mandato è [Tipo Compensazione]. Compenso: € [Compenso Importo] (art. 1709 c.c.: in assenza di accordo, la presunzione di onerosità si applica).
2.2 Rimborso spese: [Rimborso Spese]. Le spese anticipate dal mandatario per l'esecuzione dell'incarico sono rimborsate dal mandante con interessi legali dal giorno dell'anticipazione ex art. 1720 c.c.
2.3 Il mandatario può esercitare il diritto di ritenzione sulle cose del mandante in suo possesso fino al pagamento del compenso e al rimborso delle spese (art. 1721 c.c.).
Art. 3 – Durata e recesso
Art. 3 – DURATA E RECESSO
3.1 Durata dell'incarico: [Durata Incarico]. Data di scadenza (se a termine): [Data Scadenza].
3.2 Per i mandati a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso di [Preavviso Recesso] da comunicare a mezzo PEC.
3.3 Il mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento (art. 1723 c.c.); se il mandato è oneroso e la revoca è senza giusta causa, il mandante risarcisce il mandatario. Il mandatario può rinunziare con preavviso (art. 1727 c.c.); la rinunzia intempestiva senza giusta causa obbliga il mandatario al risarcimento.
Art. 4 – Obblighi del mandatario
Art. 4 – OBBLIGHI DEL MANDATARIO
4.1 Il mandatario esegue l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.).
4.2 Rendiconto: il mandatario rende conto al mandante con frequenza [Frequenza Rendiconto], fornendo rendiconto scritto con documenti giustificativi (art. 1713 c.c.).
4.3 Il mandatario comunica tempestivamente al mandante le circostanze sopravvenute che potrebbero modificare o revocare l'incarico (art. 1712 c.c.).
4.4 Il mandatario non può agire in conflitto di interessi con il mandante (art. 1716 c.c.).
Art. 5 – Foro competente e disposizioni finali
Art. 5 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI
5.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il [Foro Competente]. La presente clausola è approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
5.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 1703-1730 del Codice Civile.
Approvazione specifica clausole
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 c.c.
Le Parti approvano specificamente per iscritto: Art. 5.1 (foro competente derogato).
Firme
[Luogo Firma], [Data Firma]
Mandante: [Mandante Denominazione]
Firma: _________________________
Mandatario: [Mandatario Denominazione]
Firma: _________________________
Approvazione specifica art. 1341 c.c.:
Mandante: _________________________ Mandatario: _________________________
Mandante
________________
Signature
Mandatario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Mandato?
Il Contratto di Mandato in Italia è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante), ai sensi dell'art. 1703 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). La disciplina codicistica si sviluppa negli artt. 1703-1730 c.c., che ne definiscono la struttura, gli obblighi delle parti, le modalità di esecuzione e i casi di estinzione.
La distinzione fondamentale del mandato, tracciata dagli artt. 1704-1705 c.c., è tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario è investito anche di procura ex art. 1387 c.c. e agisce in nome e per conto del mandante: gli atti compiuti producono effetti giuridici direttamente nella sfera del mandante verso i terzi contraenti (art. 1388 c.c.), senza necessità di atti traslativi successivi. Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante: i terzi entrano in rapporto giuridico con il mandatario, non con il mandante, e quest'ultimo acquista i diritti e assume le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti solo tramite un successivo atto di ritrasferimento (art. 1706 c.c.).
La relazione fiduciaria tra mandante e mandatario è l'elemento caratterizzante del contratto di mandato, che lo distingue dai contratti di intermediazione a struttura imparziale come il contratto di mediazione (artt. 1754-1765 c.c.), in cui il mediatore non persegue l'interesse di nessuna delle parti. Il mandato senza rappresentanza si distingue dal contratto di commissione (art. 1731 c.c.) — che ne è una species — in quanto la commissione riguarda specificamente la compravendita di beni mobili. Il Contratto di Mandato con Rappresentanza è regolato più nel dettaglio dagli artt. 1704 e 1387-1400 c.c. e richiede il rilascio di procura nella forma richiesta per l'atto da compiere (art. 1392 c.c.).
Sul piano sistematico, il mandato è frequentemente utilizzato in ambito commerciale per la gestione di affari complessi da parte di intermediari: il mandatario acquisisce e gestisce portafogli di beni immobili per conto di fondi immobiliari; gestisce adempimenti amministrativi, fiscali e contabili per conto di imprese; rappresenta società in rapporti con terzi, con enti pubblici e con l'Amministrazione finanziaria; compie atti di acquisto o vendita su mercati finanziari per conto di investitori (mandato gestorio). La Corte di Cassazione ha elaborato una copiosa giurisprudenza sul mandato: la Cass. Sez. II, 10 novembre 2017, n. 26613 ha ribadito l'obbligo del mandatario di agire con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c. e di rendere conto dell'operato al mandante ex art. 1713 c.c. La Cass. Sez. I, 15 marzo 2017, n. 6659 ha confermato l'autonomia strutturale tra mandato e procura anche quando i due negozi coesistono nello stesso documento.
Sul piano tributario, il compenso del mandatario (se persona fisica non imprenditore) costituisce reddito da lavoro autonomo ex art. 53 TUIR (D.P.R. 917/1986) o reddito diverso se il mandato è occasionale, soggetto alle rispettive regole di ritenuta e fatturazione. Per i mandatari con partita IVA che svolgono l'attività professionalmente, il compenso è soggetto a IVA al 22% e a fatturazione elettronica tramite SDI.
Quando serve Contratto di Mandato?
Il Contratto di Mandato in Italia è lo strumento giuridico necessario ogni volta che un soggetto — persona fisica o giuridica — ha l'esigenza di affidare a un terzo di fiducia il compimento di atti giuridici in suo nome e per suo conto, quando non può o non intende agire personalmente.
Nell'ambito delle operazioni societarie e commerciali, il mandato è indispensabile per: autorizzare un procuratore o un manager a firmare contratti, ordinativi di acquisto, cessioni di beni e altri atti giuridici per conto della società; conferire a un avvocato o commercialista l'incarico di compiere atti specifici davanti all'Agenzia delle Entrate, al Registro Imprese, o davanti a giudici in giudizi non contenziosi; incaricare un intermediario finanziario della gestione di un portafoglio titoli (mandato di gestione patrimoniale); conferire a un property manager l'amministrazione di un portafoglio immobiliare (riscossione canoni, stipula di contratti di manutenzione, gestione delle scadenze); affidare a un agente la conclusione di contratti di compravendita per conto di un'impresa esportatrice.
Nella gestione del patrimonio privato, il mandato è necessario per: conferire a un familiare di fiducia l'incarico di gestire i rapporti bancari, la riscossione di canoni di locazione o la cura di pratiche burocratiche durante un periodo di assenza o malattia; delegare a un consulente immobiliare la gestione di acquisto, vendita o locazione di un immobile, con o senza conferimento di procura notarile.
Nelle operazioni di import-export e nella distribuzione internazionale, il mandato commerciale — spesso denominato mandato di rappresentanza commerciale — consente a un'impresa estera di operare sul mercato italiano tramite un mandatario locale che stipula contratti in suo nome.
Nell'ambito delle procedure concorsuali e della gestione straordinaria, il curatore fallimentare (ora liquidatore giudiziale nel quadro del Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019) opera nella sostanza come mandatario della procedura nel compimento degli atti di liquidazione del patrimonio del debitore insolvente.
La differenza con il contratto di lavoro subordinato e con il contratto d'opera è rilevante: il mandatario non è un lavoratore subordinato (non è soggetto alla direzione del mandante), ma compie atti giuridici — e non atti materiali — nell'interesse del mandante. Questo tratto distingue il mandato dal contratto d'opera (art. 2222 c.c.), in cui il prestatore compie un'opera materiale.
Nel settore immobiliare, il mandato senza rappresentanza è ampiamente utilizzato nelle operazioni di trading immobiliare: un investitore conferisce mandato a un operatore specializzato perché acquisti immobili sul mercato in nome proprio (operatore) ma per conto e con fondi dell'investitore, che rimane anonimo fino all'eventuale atto di ritrasferimento ex art. 1706 c.c. Questo schema consente di mantenere riservata l'identità dell'investitore nelle fasi iniziali delle trattative, evitando aumenti speculativi del prezzo da parte dei venditori che avessero conoscenza dell'identità del reale acquirente.
Nelle operazioni di recupero crediti, il mandato consente al creditore di affidare a un professionista specializzato o a una società di recupero crediti il compito di intraprendere le azioni giuridiche e stragiuridiche per il recupero dei propri crediti verso i debitori, con o senza conferimento di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.
Il mandato di gestione patrimoniale è la forma di mandato utilizzata dagli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia o dalla Consob ex D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per gestire portafogli di investimento per conto dei clienti: in questo contesto il mandatario (gestore) è tenuto a rispettare obblighi fiduciari rafforzati, politiche di investimento concordate e obblighi di rendiconto periodici previsti dalla normativa MIFID II (Dir. UE 2014/65/UE, recepita con D.Lgs. 129/2017). Il Contratto di Mandato con Rappresentanza (artt. 1704, 1387-1400 c.c.) è la forma più completa per i mandati che richiedono al mandatario di agire in nome del mandante verso i terzi con effetti giuridici diretti.
Cosa includere nel tuo Contratto di Mandato
Il Contratto di Mandato in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscono la validità, la precisione dell'incarico e la tutela di entrambe le parti. Il modello disponibile su forms-legal.com guida la compilazione di ogni sezione con esempi pratici dal mercato italiano.
Identificazione delle parti: dati completi del mandante (nome/ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, sede o residenza, PEC) e del mandatario (nome/ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, sede o residenza, qualifica professionale se rilevante — es. avvocato, commercialista, consulente finanziario).
Oggetto del mandato: descrizione precisa e circoscritta degli atti giuridici che il mandatario è autorizzato a compiere per conto del mandante. La descrizione deve essere sufficientemente specifica da delimitare i poteri del mandatario e prevenire conflitti di interesse: es. «acquisto di un immobile situato in [Comune], Via [indirizzo], al prezzo massimo di € [X]»; «gestione e riscossione dei canoni di locazione dei seguenti immobili: [elenco]»; «negoziazione e firma di contratti di fornitura con fornitori nel settore [X] per importi fino a € [Y]».
Natura del mandato: specificare se il mandato è con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante ex art. 1704 c.c.) o senza rappresentanza (il mandatario agisce in nome proprio ex art. 1705 c.c.). Nel mandato con rappresentanza, allegare o fare riferimento alla procura nella forma richiesta per l'atto da compiere (art. 1392 c.c.).
Compensazione del mandatario: il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.) salvo diversa volontà delle parti. Specificare: importo del compenso (fisso o a percentuale); modalità di calcolo (es. «3% sul valore degli atti conclusi»); tempistica di pagamento; rimborso delle spese anticipate dal mandatario per l'esecuzione del mandato (art. 1720 c.c.).
Durata e revoca: termine di durata del mandato (fisso o a tempo indeterminato con preavviso di recesso); diritto del mandante di revocare il mandato in ogni tempo (art. 1723 c.c.) salvo il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (art. 1723 co. 2 c.c., mandato irrevocabile); diritto del mandatario di recedere (art. 1727 c.c.) con obbligo di preavviso.
Obblighi del mandatario: esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.); comunicazione tempestiva delle circostanze rilevanti ex art. 1712 c.c.; rendiconto delle operazioni compiute ex art. 1713 c.c.; trasmissione al mandante di tutto quanto ricevuto per conto di quest'ultimo.
Limiti e conflitti di interesse: specificare se il mandatario può trattare in conflitto di interessi (art. 1394 c.c.) o se tale possibilità è espressamente esclusa; eventuali limiti di spesa; divieto di sub-mandato (art. 1717 c.c.) o sua ammissibilità con limitazioni.
Foro competente e legge applicabile: con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. se derogatorie della competenza del giudice ordinario.
Come compilare il tuo Contratto di Mandato
Per compilare correttamente il Contratto di Mandato in Italia, seguire questo schema operativo.
Passo 1 — Identificazione delle parti: inserire per il mandante nome/ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede o residenza, PEC; per il mandatario nome/ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede, qualifica professionale (es. «avvocato iscritto all'Ordine di [Città], n. [X]» o «dottore commercialista iscritto all'Ordine di [Città], n. [Y]»).
Passo 2 — Oggetto del mandato: descrivere con precisione gli atti giuridici oggetto dell'incarico. Per evitare contestazioni, non usare formule generiche come «gestione degli affari del mandante» ma specificare le categorie di atti (es. «stipula di contratti di locazione per un canone massimo di € 2.000/mese», «acquisto di beni mobili per un importo non superiore a € 10.000 per singolo acquisto», «riscossione dei crediti del mandante verso i debitori [elenco]»).
Passo 3 — Forma del mandato: indicare se il mandato è con o senza rappresentanza; se con rappresentanza, verificare la forma richiesta per il tipo di atto da compiere. Per atti di trasferimento di diritti reali su immobili (art. 1350 n. 1 c.c.), la procura deve essere conferita per atto pubblico notarile; per altri atti, la forma scritta è raccomandata ad probationem.
Passo 4 — Compenso e rimborso spese: indicare l'importo del compenso (fisso, orario o percentuale); specificare se il mandato è gratuito, in tal caso indicarlo espressamente (in assenza, si presume oneroso ex art. 1709 c.c.); indicare le categorie di spese rimborsabili (es. spese di trasferta, marche da bollo, oneri notarili) e il termine di rimborso.
Passo 5 — Durata e recesso: indicare la data di scadenza o la formula di durata (es. «sino al compimento degli atti oggetto del mandato» o «12 mesi dalla sottoscrizione, rinnovabile di comune accordo»); specificare il preavviso di recesso (es. «30 giorni») e le conseguenze del recesso anticipato ingiustificato (obbligo di risarcimento dei danni ex art. 1727 c.c.).
Passo 6 — Obblighi e rendiconto: indicare la frequenza con cui il mandatario è tenuto a rendere conto al mandante (es. «mensilmente» o «al termine di ciascuna operazione»); specificare le modalità di rendiconto (relazione scritta, prospetto contabile, accesso a sistema informatico condiviso).
Passo 7 — Firme: il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti con firma autografa o firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD). Per il mandato con rappresentanza su immobili, la procura contestuale deve essere autenticata dal notaio. Conservare copia per almeno 10 anni (termine ordinario di prescrizione dei diritti ex art. 2946 c.c.).
Requisiti legali per Contratto di Mandato
Il Contratto di Mandato in Italia è soggetto a un quadro normativo preciso articolato nel Codice Civile e nelle leggi speciali rilevanti per il settore di attività del mandatario.
La disciplina codicistica (artt. 1703-1730 c.c.) fissa gli obblighi fondamentali: il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.; per il mandato gratuito, la responsabilità è attenuata alla diligenza usata negli affari propri); deve comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono incidere sull'esecuzione ex art. 1712 c.c.; deve rendere conto di tutto il suo operato e rimettere al mandante quanto ricevuto per suo conto ex art. 1713 c.c.; non può acquistare beni in conflitto di interessi con il mandante senza autorizzazione ex art. 1394 c.c. Il mandante, a sua volta, deve anticipare al mandatario le somme necessarie per l'esecuzione (art. 1719 c.c.) e rimborsare le spese effettivamente sostenute (art. 1720 c.c.).
Per il mandato con rappresentanza, l'art. 1392 c.c. impone che la procura rivesta la stessa forma richiesta per il contratto da concludere (principio di corrispondenza delle forme): procura notarile per atti immobiliari ex art. 1350 c.c.; procura scritta per contratti che richiedono forma scritta. La procura rilasciata in forma insufficiente è nulla e rende inefficaci gli atti compiuti dal rappresentante verso il mandante (art. 1418 c.c.).
Per specifiche categorie di mandatari professionali, si applicano normative settoriali: per la gestione di portafogli finanziari (mandato di gestione patrimoniale), il mandatario deve essere soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e autorizzato dalla Banca d'Italia o dalla Consob; per l'amministrazione di condomini (mandato condominiale), l'art. 71-bis disp. att. c.c. impone requisiti di professionalità e formazione continua; per la mediazione creditizia (parzialmente assimilabile al mandato), il D.Lgs. 141/2010 impone iscrizione all'OAM.
Il sub-mandato è ammesso ex art. 1717 c.c. solo nei casi in cui sia previsto nel contratto o reso necessario dalla natura dell'incarico; in caso di sub-mandato non autorizzato, il mandatario risponde degli atti del sostituto. L'estinzione del mandato avviene per scadenza del termine, revoca del mandante (art. 1723 c.c.), rinuncia del mandatario (art. 1727 c.c.), morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti (art. 1722 c.c.).
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mandato
Il Contratto di Mandato in Italia presenta errori tipici che compromettono la validità degli atti compiuti dal mandatario o espongono le parti a responsabilità risarcitorie.
Primo errore: non specificare l'oggetto del mandato in modo preciso. Un mandato con oggetto generico (es. «gestione degli affari del mandante») può dare luogo a controversie sui limiti dei poteri del mandatario: quest'ultimo potrebbe compiere atti che il mandante non intendeva autorizzare, e il mandante potrebbe essere tenuto a rispondere verso i terzi degli effetti di tali atti se il mandato è con rappresentanza ex art. 1388 c.c. La Cassazione (Sez. II, 10 novembre 2017, n. 26613) ha ribadito che i limiti del mandato devono essere interpretati restrittivamente.
Secondo errore: non conferire la procura nella forma richiesta dall'art. 1392 c.c. per il tipo di atto da compiere. Per gli atti di trasferimento immobiliare, la procura deve essere conferita per atto pubblico notarile; per atti sociali che richiedono forma notarile (es. modifiche di statuto), la procura deve anch'essa essere per atto pubblico. Una procura in forma insufficiente rende nullo il negozio compiuto dal mandatario, con possibile responsabilità del mandante verso il terzo che ha fatto affidamento sull'apparenza di validità.
Terzo errore: non prevedere nel contratto l'obbligo di rendiconto periodico del mandatario. In assenza di tale previsione, il mandante non ha uno strumento contrattuale per esigere tempestivamente le informazioni sulle operazioni compiute; la Cass. Sez. II, 30 agosto 2019, n. 21863 ha confermato l'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. ma ha precisato che la sua modalità e la frequenza dipendono dall'accordo tra le parti.
Quarto errore: non inserire la clausola di conflitto di interessi. Il mandatario che agisce in conflitto di interessi con il mandante senza autorizzazione viola l'art. 1394 c.c. e il mandante può chiedere l'annullamento degli atti compiuti. Prevedere espressamente i casi in cui il conflitto è autorizzato (o vietato) previene contestazioni successive.
Quinto errore: non disciplinare il sub-mandato. In assenza di accordo specifico, il mandatario può avvalersi di un sostituto solo nei casi ex art. 1717 c.c.; l'accordo del mandante non scritto non è opponibile al mandante stesso in caso di comportamento scorretto del sostituto.
Sesto errore: non specificare la forma del mandato (con o senza rappresentanza). In assenza di indicazione, i terzi possono fare affidamento sull'apparenza di una rappresentanza più ampia di quella effettivamente conferita, e il mandante può essere esposto a responsabilità verso terzi incolpevoli (teoria dell'apparenza del diritto elaborata dalla Cass. Sez. Un., 12 luglio 2011, n. 15280).
Settimo errore: non disciplinare le conseguenze della revoca anticipata del mandato. Il mandante può revocare il mandato in ogni tempo (art. 1723 c.c.), ma deve risarcire il mandatario dei danni subiti se la revoca è intempestiva. In assenza di accordo sul preavviso e sul quantum del risarcimento, la determinazione è rimessa al giudice.
Ottavo errore: non conservare la documentazione delle operazioni compiute dal mandatario (contratti conclusi, pagamenti effettuati, beni acquisiti). In caso di contestazione del rendiconto, la mancanza di documentazione rende difficile la prova dell'operato del mandatario e può dar luogo a responsabilità per il mandante che non ha vigilato.
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Il Contratto di Mandato in Italia è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante), ai sensi dell'art. 1703 del Codice Civile. La disciplina si sviluppa negli artt. 1703-1730 c.c.: l'art. 1710 c.c. definisce l'obbligo di diligenza del mandatario (diligenza del buon padre di famiglia per il mandato oneroso; diligenza propria degli affari per il mandato gratuito); l'art. 1713 c.c. fissa l'obbligo di rendiconto; l'art. 1719 c.c. impone al mandante di anticipare le somme necessarie; l'art. 1720 c.c. obbliga il mandante al rimborso delle spese. Il mandato si distingue dalla procura (art. 1387 c.c.): la procura è l'atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome; il mandato è il contratto che regola il rapporto interno. Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante: gli atti producono effetti in capo al mandatario verso i terzi, con successivo obbligo di trasferimento al mandante. Dal contratto di mediazione (artt. 1754-1765 c.c.), il mandato si distingue perché il mandatario agisce nell'interesse del mandante, non in posizione imparziale rispetto alle parti dell'affare.
Il sistema italiano del mandato prevede due fattispecie fondamentali con effetti giuridici radicalmente diversi verso i terzi. Nel mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), il mandatario è investito congiuntamente del contratto di mandato e della procura (art. 1387 c.c.): agisce in nome e per conto del mandante, e gli atti compiuti producono effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante verso i terzi contraenti (art. 1388 c.c.), senza necessità di atti di trasferimento successivi. Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio: i terzi entrano in rapporto giuridico con il mandatario, non con il mandante, che rimane estraneo al rapporto esterno. Perché gli effetti si trasferiscano al mandante, il mandatario è tenuto a ritrasferirgli i diritti acquistati (art. 1706 c.c.) e a rendergli conto (art. 1713 c.c.). La scelta tra le due forme ha conseguenze pratiche rilevanti: nel mandato con rappresentanza, il mandante è direttamente vincolato verso i terzi; nel mandato senza, esiste una barriera giuridica che protegge il mandante dall'esposizione diretta verso i terzi contraenti. La Cass. Sez. I, 15 marzo 2017, n. 6659 ha confermato l'autonomia strutturale tra mandato e procura anche quando coesistono nello stesso documento contrattuale.
Nel diritto italiano, il Contratto di Mandato non richiede in linea di principio la forma scritta ad substantiam ex artt. 1325, 1350 c.c.: può essere concluso verbalmente, per iscritto, o per comportamenti concludenti. Tuttavia, l'art. 1392 c.c. stabilisce che la procura eventualmente conferita al mandatario con rappresentanza deve rivestire la stessa forma richiesta per il contratto che il mandatario è autorizzato a concludere. Se il mandatario deve compiere atti di trasferimento di diritti reali su beni immobili (art. 1350 n. 1 c.c.), la procura deve essere conferita per atto pubblico notarile ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89. Stessa regola vale per atti costitutivi o modificativi di società (artt. 2328, 2463 c.c.), per contratti di franchising ex art. 3 L. 129/2004 e per altri atti che richiedono atto pubblico. Per i mandati commerciali ordinari che non richiedono forma specifica, la forma scritta è fortemente raccomandata ad probationem ex art. 2725 c.c.: in assenza di contratto scritto, la prova del conferimento del mandato e dei suoi limiti può essere fornita solo per testimoni in modo limitato (art. 2724 c.c.) o tramite presunzioni (art. 2729 c.c.). La data certa del mandato scritto può essere ottenuta tramite PEC, registro notarile, o registrazione all'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986.
Nel Contratto di Mandato in Italia, la revoca è disciplinata dall'art. 1723 c.c.: il mandante può revocare il mandato quando vuole, anche se è stato stipulato per un tempo determinato, ma deve risarcire il mandatario dei danni subiti se la revoca è avvenuta senza giusta causa. La revoca del mandato gratuito (senza corrispettivo) non obbliga al risarcimento. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (o di un terzo) è irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c., salvo che ricorra una giusta causa di revoca: tipico esempio è il mandato a vendere conferito a un intermediario che ha anticipato spese di ristrutturazione dell'immobile in vista della vendita. La rinuncia del mandatario è disciplinata dall'art. 1727 c.c.: il mandatario può rinunciare al mandato con preavviso, ma se la rinuncia è intempestiva o avviene in un momento in cui il mandante non può provvedere autonomamente ai propri interessi, il mandatario deve risarcire i danni. La morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario estinguono il mandato ex art. 1722 c.c., salvo che il mandato sia stato conferito anche nell'interesse di terzi. In caso di morte del mandante, il mandatario è tenuto a compiere gli atti urgenti nell'interesse degli eredi fino a quando questi possano provvedere (art. 1728 c.c.).
Nel Contratto di Mandato in Italia, il mandatario è gravato da obblighi precisi ex artt. 1710-1713 c.c. Obbligo di diligenza (art. 1710 c.c.): nel mandato oneroso, il mandatario deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia; nel mandato gratuito, risponde solo della negligenza anche lieve. Obbligo di comunicazione (art. 1712 c.c.): il mandatario deve comunicare al mandante le circostanze sopravvenute che possono indurlo a revocare il mandato o a modificarne l'esecuzione. Obbligo di esecuzione secondo le istruzioni (art. 1711 c.c.): il mandatario non può discostarsi dalle istruzioni del mandante, salvo che sopravvenga un'impossibilità che rende necessario adottare soluzioni alternative nell'interesse del mandante. Obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.): al termine del mandato (o periodicamente, se previsto nel contratto), il mandatario deve rendere conto di tutto il proprio operato e rimettere al mandante tutto quanto ricevuto per suo conto, compresi gli interessi sulle somme riscosse e non trasmesse tempestivamente. Obbligo di non conflitto di interessi (art. 1394 c.c.): il mandatario che agisce in conflitto di interessi con il mandante senza autorizzazione espone il mandante all'azione di annullamento dell'atto compiuto. La Cass. Sez. II, 30 agosto 2019, n. 21863 ha confermato che il rendiconto deve essere chiaro, completo e documentato, e che il mandatario non può compensare propri crediti verso il mandante con le somme ricevute per conto di quest'ultimo senza esplicita autorizzazione.
Il Contratto di Mandato (artt. 1703-1730 c.c.) e il contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) sono figure giuridiche distinte, sebbene entrambe comportino che un soggetto operi per conto di un altro. L'elemento differenziale fondamentale è la stabilità e la continuità: il contratto di agenzia presuppone un rapporto stabile e continuativo in cui l'agente promuove stabilmente, per conto del preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata; il contratto di mandato può riguardare anche un singolo atto giuridico o un gruppo di atti predefiniti, senza necessità di continuità. L'agente opera sulla promozione degli affari (attività preparatoria), non sulla loro conclusione diretta; il mandatario, invece, ha normalmente il potere di concludere i contratti per conto del mandante. L'agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi nella sua zona, anche senza suo intervento diretto (art. 1748 c.c.); il mandatario ha diritto al compenso concordato, indipendentemente dal volume degli affari conclusi. La forma del contratto di agenzia è scritta ex art. 1742 co. 2 c.c. (forma ad probationem); quella del mandato, salvo la corrispondenza di forma per la procura ex art. 1392 c.c., non è obbligatoriamente scritta. Per la mediazione immobiliare e commerciale, la distinzione con il Contratto di Mandato è invece tracciata dall'imparzialità: il mediatore ex artt. 1754-1765 c.c. non opera nell'interesse di nessuna delle parti, mentre il mandatario persegue esclusivamente l'interesse del mandante. La scelta tra le diverse forme contrattuali dipende dalle esigenze specifiche: il mandato è preferibile quando si vuole un rapporto fiduciario strutturato con obbligo di rendiconto; l'agenzia è preferibile per la promozione continuativa di prodotti o servizi in un'area geografica definita; il Contratto di Mediazione è lo strumento corretto quando si vuole un intermediario imparziale che operi nell'interesse di entrambe le parti, come avviene nella mediazione immobiliare. Il Contratto di Mandato con Rappresentanza (artt. 1704, 1387-1400 c.c.) è la variante applicabile quando si vuole che il mandatario agisca in nome e per conto del mandante verso i terzi con effetti giuridici diretti, senza necessità di atti di ritrasferimento.
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