Contratto di Mandato con Rappresentanza
artt. 1704, 1387-1400 Codice Civile
CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA E PROCURA SPECIALE
CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA
E PROCURA SPECIALE
ai sensi degli artt. 1704 e 1387-1400 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Parti
PARTI
MANDANTE (RAPPRESENTATO):
Denominazione / Nome: [Mandante Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mandante Codice Fiscale]
Sede / Residenza: [Mandante Sede]
PEC: [Mandante P E C]
MANDATARIO CON RAPPRESENTANZA (RAPPRESENTANTE):
Denominazione / Nome: [Mandatario Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mandatario Codice Fiscale]
Sede / Residenza: [Mandatario Sede]
PEC: [Mandatario P E C]
Art. 1 – Mandato e oggetto
Art. 1 – MANDATO E OGGETTO
1.1 Il mandante conferisce al mandatario, che accetta, l'incarico e il potere di agire in nome e per conto del mandante (mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c.) per il compimento dei seguenti atti giuridici: [Oggetto Mandato]
1.2 Limite di valore: ogni singolo atto o contratto concluso dal mandatario non può superare € [Limite Valore].
1.3 Gli atti compiuti dal mandatario nei limiti dell'incarico producono effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante verso i terzi, ai sensi dell'art. 1388 c.c.
Art. 2 – Procura e forma
Art. 2 – PROCURA
2.1 Contestualmente al presente contratto, il mandante conferisce al mandatario procura speciale nella seguente forma: [Forma Procura]. La procura ha il medesimo contenuto dell'incarico di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 1392 c.c. (principio di corrispondenza delle forme).
2.2 Il mandatario è tenuto a spendere il nome del mandante in ogni atto compiuto in esecuzione del presente mandato, dichiarando espressamente di agire in nome e per conto di [Mandante Denominazione].
Art. 3 – Compenso
Art. 3 – COMPENSO
3.1 Il compenso del mandatario è il seguente: [Compenso Importo]. Il mandante rimborsa le spese anticipate con interessi legali dal giorno dell'anticipazione ex art. 1720 c.c.
Art. 4 – Durata e revoca
Art. 4 – DURATA E REVOCA
4.1 Durata dell'incarico e della procura: [Durata Incarico].
4.2 Revoca: [Revoca Procura]. La revoca della procura è comunicata al mandatario e ai terzi con mezzi adeguati ex art. 1396 c.c. Il mandante risponde verso i terzi di buona fede degli atti compiuti dal mandatario dopo la revoca non comunicata.
Art. 5 – Obblighi del mandatario
Art. 5 – OBBLIGHI DEL MANDATARIO
5.1 Il mandatario esegue l'incarico con diligenza (art. 1710 c.c.) e rende conto al mandante con frequenza [Frequenza Rendiconto] (art. 1713 c.c.), allegando la documentazione giustificativa.
5.2 Il mandatario non può agire in conflitto di interessi con il mandante (art. 1394 c.c.) né concludere contratti con se stesso senza preventiva autorizzazione del mandante (art. 1395 c.c.).
Art. 6 – Foro competente e disposizioni finali
Art. 6 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI
6.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto e dalla procura è competente il [Foro Competente]. Clausola approvata specificamente ex art. 1341 c.c.
6.2 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Approvazione specifica clausole
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 c.c.
Le Parti approvano specificamente per iscritto: Art. 6.1 (foro competente derogato).
Firme
[Luogo Firma], [Data Firma]
Mandante (Rappresentato): [Mandante Denominazione]
Firma: _________________________
Mandatario con Rappresentanza: [Mandatario Denominazione]
Firma: _________________________
Approvazione specifica art. 1341 c.c.:
Mandante: _________________________ Mandatario: _________________________
Mandante (Rappresentato)
________________
Signature
Mandatario con Rappresentanza
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Mandato con Rappresentanza?
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia è l'atto disciplinato da artt. 1704, 1387-1400 c.c.
L'autonomia strutturale tra mandato e procura è affermata con chiarezza dalla Corte di Cassazione: la Cass. Sez. I, 15 marzo 2017, n. 6659 ha ribadito che i due negozi mantengono la propria autonomia strutturale anche quando coesistono nel medesimo documento contrattuale, e che l'estinzione dell'uno non comporta automaticamente l'estinzione dell'altro (es. la morte del mandante estingue il mandato ex art. 1722 c.c. ma non necessariamente la procura se conferita nell'interesse del rappresentante o di terzi). La Cass. Sez. Un., 12 luglio 2011, n. 15280 ha elaborato la teoria dell'apparenza del diritto nella rappresentanza: il terzo che ha fatto incolpevolmente affidamento sull'apparenza di poteri più ampi di quelli effettivamente conferiti dalla procura può invocare la tutela dell'affidamento, con possibile responsabilità del mandante che ha creato quell'apparenza.
Sul piano pratico, il contratto di mandato con rappresentanza è tra i più diffusi nel diritto commerciale e immobiliare italiano: gli avvocati stipulano contratti, presentano istanze e compiono atti processuali in nome del cliente tramite procura alle liti (art. 83 c.p.c.); i commercialisti presentano dichiarazioni fiscali e istanze amministrative in nome del contribuente tramite mandato e delega fiscale; i property manager acquistano, vendono o affittano immobili in nome del proprietario tramite procura notarile; i procuratori delle società compiono atti commerciali e firmano contratti in nome della persona giuridica tramite procura speciale; nelle operazioni di cessione d'azienda, il mandatario con procura dell'acquirente può firmare il contratto definitivo al suo posto in caso di impedimento.
La distinzione dal Contratto di Mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) è fondamentale: nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio, e i terzi entrano in rapporto giuridico con il mandatario, non con il mandante; gli effetti si trasferiscono al mandante solo tramite un successivo atto di ritrasferimento (art. 1706 c.c.). La differenza con la procura generale ad negotia — atto unilaterale di conferimento del potere senza il contratto di mandato — risiede nel fatto che il mandato con rappresentanza include anche la disciplina contrattuale interna degli obblighi del mandatario, del suo compenso e del rendiconto.
Sul piano tributario, la procura associata al mandato con rappresentanza non è soggetta a imposta di registro se inserita nel corpo del contratto di mandato registrato. Quando la procura autorizza il mandatario a concludere contratti di compravendita immobiliare, la procura stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 Tariffa parte I D.P.R. 131/1986 se conferita per atto pubblico notarile.
Quando serve Contratto di Mandato con Rappresentanza?
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia è lo strumento giuridico necessario ogni volta che il mandante deve far agire un soggetto in suo nome e per suo conto con effetti giuridici diretti verso i terzi, senza dover partecipare personalmente agli atti.
Negli affari immobiliari, il mandato con rappresentanza è indispensabile per: autorizzare un avvocato, un notaio o un procuratore a firmare un contratto preliminare di compravendita o un atto di trasferimento di proprietà al posto del mandante che non può essere presente; conferire a un property manager il potere di stipulare contratti di locazione in nome del proprietario, raccogliere i canoni e intrattenere i rapporti con l'inquilino; autorizzare un familiare a concludere, al posto del mandante temporaneamente impossibilitato, tutti gli atti giuridici relativi a un immobile.
Nell'attività d'impresa e nelle operazioni societarie, il mandato con rappresentanza è necessario per: conferire a un dirigente o procuratore il potere di firmare contratti commerciali, ordini di acquisto, contratti di distribuzione e atti di gestione ordinaria per conto della società; autorizzare un avvocato a partecipare a trattative e firmare accordi transattivi in nome della società; nominare un rappresentante fiscale in Italia per una società estera ex art. 17 D.P.R. 633/1972 (per i fini IVA) o ex art. 4 D.P.R. 600/1973 (per i fini IRES); conferire a un commercialista il mandato di rappresentare il contribuente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e di firmare dichiarazioni fiscali.
Nelle successioni e nella gestione del patrimonio familiare, il mandato con rappresentanza consente a un erede o a un fiduciario di compiere atti di gestione dell'eredità in nome dei coeredi, o a un genitore di compiere atti di gestione per conto di figli minori autorizzati dal giudice tutelare.
Nelle operazioni di fusione e acquisizione (M&A), il mandato con rappresentanza consente a un advisor di fusioni o a un banchiere d'investimento di concludere vincolanti accordi preliminari (term sheet, letter of intent vincolanti) in nome dell'acquirente o del venditore, con effetti giuridici diretti sulle parti dell'operazione.
Alternative da valutare: quando il mandante non vuole che i terzi sappiano di essere il soggetto reale dell'affare (es. acquisto immobiliare in forma anonima), è più appropriato il Contratto di Mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), in cui il mandatario agisce in nome proprio e l'identità del mandante rimane riservata verso i terzi.
Cosa includere nel tuo Contratto di Mandato con Rappresentanza
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia deve contenere elementi essenziali che definiscono i poteri del mandatario, la forma della procura e le tutele reciproche tra le parti. I modelli gratuiti disponibili su forms-legal.com guidano la compilazione di ogni sezione.
Identificazione delle parti: dati completi del mandante (nome/ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, sede o residenza, PEC, qualità di persona fisica o giuridica, organo con potere di firma se persona giuridica); dati del mandatario (nome/ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, sede, qualifica professionale se rilevante — avvocato, commercialista, agente immobiliare, manager).
Conferimento della rappresentanza — procura: clausola con cui il mandante conferisce al mandatario il potere di agire in suo nome ex art. 1387 c.c., con indicazione della forma della procura (procura per atto pubblico notarile per atti immobiliari ex art. 1392 c.c.; procura scritta per altri atti; procura speciale o generale). La procura deve indicare se è speciale (per uno o più atti determinati) o generale (per una categoria di atti).
Oggetto del mandato e limiti della rappresentanza: descrizione precisa degli atti giuridici che il mandatario può compiere in nome del mandante (es. «stipulare contratti di compravendita di immobili ubicati in [area geografica] per un prezzo non superiore a € [X]»; «concludere contratti di fornitura con clienti del mandante per importi fino a € [Y] per singolo contratto»; «presentare istanze, ricorsi e memorie davanti all'Agenzia delle Entrate e alle Commissioni Tributarie»). I limiti devono essere indicati chiaramente per evitare responsabilità del mandante verso i terzi per atti eccedenti la procura.
Esclusione del conflitto di interessi: specificare i casi in cui il mandatario è autorizzato o vietato di agire in conflitto di interessi con il mandante ex art. 1394 c.c.; se il mandatario può o meno stipulare contratti con se stesso (autocontratto ex art. 1395 c.c.) e le relative condizioni di validità.
Sub-rappresentanza e sostituzione: indicare se il mandatario può delegare i propri poteri a un sostituto (sub-procura) e in quali condizioni ex art. 1717 c.c. e art. 1400 c.c.
Compensazione e rimborso spese: compenso del mandatario (fisso, percentuale o a prestazione); rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione (art. 1720 c.c.); anticipazione delle somme necessarie da parte del mandante (art. 1719 c.c.).
Durata della procura e revoca: termine di durata della procura (la procura speciale si estingue con il compimento dell'atto; la procura generale richiede termine esplicito o revoca); forma della revoca (comunicazione scritta al mandatario e, se la procura è stata pubblicata o registrata, adempimenti di pubblicità per renderla opponibile ai terzi).
Rendiconto e accountability: frequenza e modalità del rendiconto del mandatario ex art. 1713 c.c.
Foro competente: con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
Come compilare il tuo Contratto di Mandato con Rappresentanza
Per compilare correttamente il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia, seguire questo schema operativo passo per passo.
Passo 1 — Dati del mandante: inserire nome/ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede o residenza completa, PEC. Se il mandante è una persona giuridica, indicare l'organo che firma il contratto (es. «il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto sociale») e allegare copia del verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il conferimento del mandato.
Passo 2 — Dati del mandatario: inserire nome/ragione sociale, codice fiscale o P.IVA, sede o residenza, eventuale qualifica professionale. Indicare se il mandatario è un professionista soggetto a obblighi specifici (es. avvocato con obbligo di assicurazione RC ex L. 247/2012; commercialista; agente immobiliare iscritto al Ruolo ex L. 39/1989).
Passo 3 — Oggetto del mandato e poteri conferiti: descrivere con la massima precisione gli atti che il mandatario può compiere in nome del mandante. Specificare: tipo di atti (contratti, istanze, dichiarazioni, pagamenti); controparte autorizzata (es. «qualsiasi soggetto» o «solo i clienti elencati nell'Allegato A»); limiti quantitativi (es. «per importi non superiori a € 50.000 per singolo contratto»); ambito geografico se rilevante. Evitare formule generiche: la genericità della procura può essere interpretata restrittivamente dal giudice.
Passo 4 — Forma della procura: verificare la forma richiesta dall'art. 1392 c.c. per il tipo di atto da compiere. Per atti immobiliari: procura per atto pubblico notarile — contattare un notaio e allegare il testo della procura o farla redigere direttamente dallo studio notarile. Per atti commerciali ordinari: la procura scritta nel corpo del contratto è sufficiente.
Passo 5 — Conflitto di interessi e autocontratto: indicare se il mandatario può stipulare l'autocontratto (art. 1395 c.c.) — es. acquistare per conto del mandante beni di cui il mandatario è venditore; senza questa autorizzazione, l'autocontratto è annullabile su richiesta del mandante.
Passo 6 — Compenso e rimborso: indicare il compenso (o la sua gratuità con indicazione esplicita); le spese rimborsabili (es. «spese di viaggio documentate, onorari notarili, imposte e tasse connesse agli atti compiuti»); la tempistica del rimborso.
Passo 7 — Durata e revoca: indicare la data di scadenza della procura; specificare le modalità di revoca (comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC) e la necessità di comunicare la revoca ai terzi con cui il mandatario ha già instaurato trattative in nome del mandante.
Passo 8 — Firma: il contratto deve essere sottoscritto da mandante e mandatario in originale cartaceo o tramite firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005. Per la procura notarile, la firma avviene davanti al notaio; il mandatario riceve l'originale della procura da esibire ai terzi contraenti.
Requisiti legali per Contratto di Mandato con Rappresentanza
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia è soggetto a un quadro normativo preciso che combina le regole del mandato (artt. 1703-1730 c.c.) con quelle della rappresentanza (artt. 1387-1400 c.c.).
Il principio di corrispondenza delle forme (art. 1392 c.c.) impone che la procura rivesta la stessa forma richiesta per il contratto che il mandatario è autorizzato a concludere. Per gli atti di trasferimento di diritti reali su beni immobili (art. 1350 n. 1 c.c.), la procura deve essere conferita per atto pubblico autenticato dal notaio ai sensi della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89. Per la stipula di atti costitutivi o modificativi di società (artt. 2328, 2463 c.c.), la procura richiede anch'essa forma di atto pubblico. Per i contratti commerciali ordinari che non richiedono forma specifica, la procura scritta nel corpo del contratto è sufficiente.
L'eccesso di poteri del mandatario è disciplinato dall'art. 1398 c.c.: quando il mandatario agisce oltre i limiti della procura, gli atti sono inefficaci verso il mandante, salvo ratifica ex art. 1399 c.c. La ratifica, se intervenuta, retroagisce alla data del compimento dell'atto. L'art. 1394 c.c. disciplina il conflitto di interessi: il contratto concluso dal mandatario in conflitto di interessi con il mandante è annullabile se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo contraente. L'autocontratto ex art. 1395 c.c. — il mandatario stipula il contratto con se stesso come controparte del mandante — è annullabile salvo che il mandante lo abbia specificamente autorizzato o che l'atto sia di per sé a suo favore.
La teoria dell'apparenza del diritto nella rappresentanza, elaborata dalla Cass. Sez. Un., 12 luglio 2011, n. 15280, tutela i terzi che abbiano incolpevolmente fatto affidamento su una rappresentanza più ampia di quella effettivamente conferita: in tal caso il mandante può essere tenuto a rispondere verso il terzo incolpevole, con successivo diritto di regresso verso il mandatario che ha ecceduto i poteri.
Per la revoca della procura, l'art. 1396 c.c. impone che la revoca sia comunicata ai terzi con la stessa pubblicità usata per renderla nota, altrimenti non è opponibile ai terzi che ne abbiano ignorato la revoca senza colpa. Nel caso di procura iscritta al Registro Imprese, la revoca deve anch'essa essere iscritta per essere opponibile ai terzi.
Per mandatari professionali (avvocati, commercialisti, agenti immobiliari), si applicano le normative settoriali: L. 247/2012 per gli avvocati (obbligo di assicurazione RC professionale); D.Lgs. 139/2005 e L. 7 aprile 1999, n. 114 (ord. prof. commercialisti); L. 39/1989 per i mediatori immobiliari.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Mandato con Rappresentanza
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia presenta errori tipici che compromettono la validità degli atti compiuti dal mandatario o espongono il mandante a responsabilità verso i terzi.
Primo errore: non rispettare il principio di corrispondenza delle forme ex art. 1392 c.c. Il mandante che conferisce una procura scritta semplice per atti immobiliari che richiedono atto pubblico notarile invalida tutti gli atti compiuti dal mandatario in suo nome: il contratto di compravendita firmato dal mandatario senza procura notarile è nullo per difetto di forma, con possibile obbligo risarcitorio verso il terzo acquirente di buona fede.
Secondo errore: descrivere i poteri del mandatario con rappresentanza in modo generico o eccessivamente ampio. Una procura generale illimitata espone il mandante al rischio che il mandatario compia atti giuridicamente vincolanti ben al di là di quanto inteso: contratti di vendita di beni, assunzione di debiti, cessioni di crediti. La Cass. Sez. II, 10 novembre 2017, n. 26613 ha ribadito che i poteri del mandatario devono essere interpretati restrittivamente in caso di dubbio.
Terzo errore: non revocare la procura con le formalità richieste dall'art. 1396 c.c. quando il mandato si estingue. Se la procura era stata comunicata ai terzi con una certa pubblicità (es. iscrizione al Registro Imprese, pubblicazione nel sito della società), la revoca deve essere comunicata con la stessa pubblicità per essere opponibile ai terzi che non ne fossero a conoscenza. Il mandante che non comunica la revoca della procura rimane vincolato dagli atti compiuti successivamente dal mandatario con i terzi di buona fede.
Quarto errore: non prevedere la clausola sull'autocontratto ex art. 1395 c.c. Il mandatario che acquista per conto del mandante un bene di cui è venditore, o che stipula con se stesso il contratto oggetto del mandato, agisce in autocontratto: senza specifica autorizzazione del mandante, l'atto è annullabile. L'autorizzazione all'autocontratto deve essere esplicita e specifica.
Quinto errore: non inserire limiti quantitativi ai poteri del mandatario. In assenza di limiti di spesa o di valore degli atti, il mandatario può vincolare il mandante a obbligazioni di qualsiasi entità, purché rientranti nell'oggetto del mandato. Inserire limiti come «per importi non superiori a € [X] per singolo atto» e «con obbligo di approvazione preventiva del mandante per atti di valore superiore a € [Y]» è essenziale per la gestione del rischio.
Sesto errore: non prevedere il rendiconto periodico del mandatario. L'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. esiste per legge, ma la sua frequenza e modalità dipendono dall'accordo; in assenza, il mandatario può limitarsi a un rendiconto finale al termine del mandato, privando il mandante della possibilità di verificare l'operato in corso d'opera.
Settimo errore: non verificare se il mandatario è soggetto a normative settoriali (avvocati, commercialisti, agenti immobiliari, intermediari finanziari) che impongono requisiti di abilitazione, assicurazione RC professionale o iscrizione ad albi. Un mandato conferito a soggetto non abilitato per attività riservate può esporre il mandante a responsabilità solidale con il mandatario abusivo.
Ottavo errore: non distinguere tra procura speciale e procura generale. La procura speciale autorizza il mandatario a compiere atti determinati e si esaurisce con il loro compimento; la procura generale autorizza una categoria di atti e ha durata più estesa. Utilizzare una procura generale quando si intende conferire solo un potere circoscritto lascia il mandante esposto a responsabilità per atti ulteriori compiuti dal mandatario all'interno della categoria autorizzata.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Contratto di Mandato con Rappresentanza (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-mandato-con-rappresentanza
"Contratto di Mandato con Rappresentanza (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-mandato-con-rappresentanza.
@misc{formslegal-contratto-di-mandato-con-rappresentanza,
author = {{Forms Legal}},
title = {Contratto di Mandato con Rappresentanza (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/contratto-di-mandato-con-rappresentanza}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia è la fattispecie disciplinata dagli artt. 1704 e 1387-1400 del Codice Civile, in cui il mandatario è investito congiuntamente del contratto di mandato (art. 1703 c.c.) — che regola il rapporto interno tra le parti — e della procura (art. 1387 c.c.) — l'atto unilaterale che attribuisce al rappresentante il potere di agire in nome del rappresentato. L'effetto fondamentale è stabilito dall'art. 1388 c.c.: gli atti compiuti dal mandatario con rappresentanza nei limiti dei poteri conferitigli producono effetti direttamente e immediatamente nella sfera giuridica del mandante verso i terzi, senza alcun atto successivo. Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), invece, il mandatario agisce in nome proprio: i terzi entrano in rapporto con il mandatario e non con il mandante; gli effetti si trasferiscono al mandante solo tramite un successivo atto di ritrasferimento (art. 1706 c.c.). La scelta tra le due forme dipende dalle esigenze concrete: il mandato con rappresentanza è preferibile quando il mandante vuole essere visibile come parte del contratto; il mandato senza rappresentanza è preferibile quando il mandante vuole mantenere l'anonimato verso i terzi.
Nel sistema giuridico italiano, la forma della procura è condizionata dalla forma richiesta per il contratto che il mandatario con rappresentanza è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile — il cosiddetto principio di corrispondenza delle forme. Se il mandatario deve compiere atti per cui la legge richiede la forma scritta ad substantiam (trasferimenti di diritti reali su beni immobili ex art. 1350 n. 1 c.c.; costituzione di società ex artt. 2328, 2463 c.c.; contratti di franchising ex art. 3 L. 129/2004), la procura deve rivestire la stessa forma: per gli atti immobiliari, la procura deve essere conferita per atto pubblico autenticato dal notaio ai sensi della Legge Notarile n. 89/1913. La mancanza della forma richiesta rende nulla la procura ex art. 1418 c.c. e invalida gli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante: il contratto di compravendita immobiliare firmato con procura semplice scritta (non notarile) è nullo, e il terzo acquirente di buona fede può agire in responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. verso il mandante. Per i contratti commerciali che non richiedono forma specifica, la procura scritta nel corpo del contratto di mandato è sufficiente.
Nel Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia, la responsabilità del mandante verso i terzi è disciplinata dagli artt. 1387-1400 del Codice Civile. Quando il mandatario agisce nei limiti dei poteri conferitigli dalla procura (art. 1388 c.c.), tutti gli effetti degli atti compiuti si producono direttamente in capo al mandante: le obbligazioni assunte dal mandatario verso i terzi vincolano il mandante come se avesse agito personalmente. Se il mandatario eccede i limiti della procura (art. 1398 c.c. — falsus procurator), gli atti sono inefficaci verso il mandante, salvo ratifica (art. 1399 c.c.) che retroagisce alla data dell'atto. Il terzo contraente che non conosceva e non poteva conoscere i limiti della procura può invocare la teoria dell'apparenza del diritto elaborata dalla Cass. Sez. Un. 12 luglio 2011, n. 15280: se il mandante ha creato l'apparenza di una rappresentanza più ampia, può essere tenuto a rispondere verso il terzo di buona fede. Il mandante non risponde delle obbligazioni assunte dal mandatario in eccesso di poteri se non le ha ratificate: in tal caso risponde il solo mandatario verso i terzi ex art. 1398 co. 2 c.c. per il risarcimento del danno subito dal terzo che ha fatto affidamento sulla validità dell'atto.
Nel Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia, il conflitto di interessi tra mandatario e mandante è disciplinato dall'art. 1394 del Codice Civile: il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è annullabile su domanda del rappresentato, purché il conflitto fosse conosciuto o conoscibile dal terzo contraente. Il conflitto di interessi ricorre quando il mandatario persegue un proprio interesse personale o di terzi contrastante con quello del mandante: tipicamente, quando il mandatario acquista in nome del mandante un bene da cui trae un vantaggio personale (es. commissione occulta dal venditore), o quando vende beni del mandante a un prezzo inferiore al mercato per favorire l'acquirente con cui ha rapporti commerciali. L'autocontratto (art. 1395 c.c.) — il mandatario stipula il contratto con se stesso come controparte del mandante — è una forma estrema di conflitto di interessi: è annullabile su richiesta del mandante salvo che questi lo abbia specificamente autorizzato o che il contenuto dell'atto sia determinato in modo da escludere la possibilità di lesione degli interessi del mandante. Il mandatario che agisce in conflitto di interessi non autorizzato viola anche l'obbligo di fedeltà implicito nel rapporto fiduciario del mandato ex art. 1710 c.c., ed è esposto all'obbligo di risarcimento dei danni causati al mandante.
Nel Contratto di Mandato con Rappresentanza in Italia, la revoca della procura è disciplinata dagli artt. 1396 e 1723 del Codice Civile. Il mandante può revocare la procura in ogni momento, salvo che essa sia stata conferita nell'interesse del mandatario o di terzi (procura irrevocabile ex art. 1723 co. 2 c.c.). La revoca deve essere comunicata al mandatario e, affinché sia opponibile ai terzi, deve avere la stessa forma e la stessa pubblicità utilizzate per rendere nota la procura originaria (art. 1396 c.c.): se la procura era stata iscritta al Registro delle Imprese, la revoca deve anch'essa essere iscritta; se era stata comunicata per raccomandata A/R o PEC, la revoca deve avvenire con le stesse modalità verso i terzi interessati; se era una procura notarile, la revoca deve essere comunicata al notaio per l'annotazione nei registri. I terzi che non conoscevano la revoca e avevano fatto affidamento sulla procura in buona fede sono tutelati: gli atti da loro compiuti con il mandatario dopo la revoca non comunicata sono validi e produttivi di effetti verso il mandante (art. 1396 co. 2 c.c.), con conseguente diritto di regresso del mandante verso il mandatario che ha continuato ad agire dopo la revoca. Il mandato irrevocabile (conferito nell'interesse del mandatario o di terzi) non può essere revocato senza il consenso del beneficiario, salvo giusta causa.
Il Contratto di Mandato con Rappresentanza (artt. 1704, 1387-1400 c.c.) e la procura generale ad negotia (atto unilaterale ex art. 1387 c.c.) presentano una distinzione strutturale fondamentale. La procura generale ad negotia è un atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante un potere generale di agire in suo nome per una categoria ampia di atti (es. gestione di tutti i rapporti bancari, commerciali e immobiliari del rappresentato): si tratta di un atto di conferimento del potere, senza la disciplina interna del rapporto contrattuale. Il Contratto di Mandato con Rappresentanza include invece anche il contratto di mandato, che regola il rapporto interno tra mandante e mandatario: obblighi di diligenza, obbligo di rendiconto, compenso, rimborso spese, durata, revoca, responsabilità per inadempimento contrattuale. In pratica, chi vuole conferire a un terzo il potere di agire in suo nome disponendo anche di tutti i meccanismi di tutela contrattuale (obbligo di rendiconto, penali per inadempimento, clausola di non concorrenza) deve usare il Contratto di Mandato con Rappresentanza. Chi vuole solo conferire il potere di firma per atti specifici, senza istituire un rapporto contrattuale strutturato, utilizza la procura notarile speciale. Il modello disponibile su forms-legal.com combina entrambi gli elementi: il testo contrattuale del mandato e il testo della procura nella forma appropriata per il tipo di atti previsti.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto di Mandato
Contratto con cui il mandante incarica il mandatario di compiere atti giuridici per suo conto, ai sensi degli artt. 1703-1730 del Codice Civile italiano.
Procura Generale ad Negotia
Atto con cui il rappresentato (persona fisica o societa) conferisce a un procuratore ampi poteri di rappresentanza per la gestione degli affari ai sensi degli artt. 1387-1392 del Codice Civile.
Procura Speciale
Atto con cui il rappresentato conferisce al procuratore il potere di compiere uno o piu atti giuridici determinati in suo nome, producendo effetti direttamente nella sua sfera giuridica ai sensi degli artt. 1387-1392 c.c.
Contratto di Agenzia Commerciale
Contratto con cui il preponente affida stabilmente a un agente commerciale, dotato di propria organizzazione, il compito di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, con diritto alla provvigione sugli affari conclusi, ai sensi degli artt. 1742-1753 c.c. e degli AEC di categoria.