Accordo di Riservatezza (NDA)
art. 1322 c.c.; D.Lgs. 63/2018 (segreto commerciale); art. 1382 c.c.
ACCORDO DI RISERVATEZZA
ai sensi dell'art. 1322 c.c. e del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (Tutela del Segreto Commerciale)
Tipo di accordo: [Tipo N D A]
Parti
PARTI
Parte Divulgante:
Denominazione: [Divulgante Denominazione]
C.F. / P.IVA: [Divugante C F]
Sede: [Divugante Sede]
PEC: [Divugante P E C]
Parte Ricevente:
Denominazione: [Ricevente Denominazione]
C.F. / P.IVA: [Ricevente C F]
Sede: [Ricevente Sede]
PEC: [Ricevente P E C]
Le parti come sopra identificate convengono quanto segue:
Art. 1 — Definizioni
ART. 1 — DEFINIZIONI E INFORMAZIONI RISERVATE
Per «Informazioni Riservate» si intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti, i know-how e le competenze tecniche, commerciali, finanziarie o di altra natura condivise dalla Parte Divulgante con la Parte Ricevente nell'ambito della seguente finalità: [Finalita Trattativa]
Categorie di informazioni protette: [Definizione Informazioni Riservate]
Le Informazioni Riservate soddisfano i requisiti del segreto commerciale ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), come modificato dal D.Lgs. 63/2018.
Art. 2 — Esclusioni
ART. 2 — ESCLUSIONI DAL PERIMETRO DI RISERVATEZZA
Non rientrano nelle Informazioni Riservate e non sono soggette agli obblighi del presente accordo le informazioni che: (a) erano già note alla Parte Ricevente prima della divulgazione, come documentato da scritture anteriori; (b) sono o diventano di dominio pubblico per ragioni indipendenti dal comportamento della Parte Ricevente; (c) sono sviluppate autonomamente dalla Parte Ricevente senza utilizzo delle Informazioni Riservate; (d) sono divulgate alla Parte Ricevente legittimamente da un terzo non vincolato da obblighi di riservatezza; (e) devono essere divulgate per ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa (con preavviso scritto alla Parte Divulgante ove possibile).
Art. 3 — Obblighi di Riservatezza
ART. 3 — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI NON UTILIZZO
La Parte Ricevente si obbliga a: (a) mantenere riservate le Informazioni Riservate con la medesima diligenza usata per le proprie informazioni confidenziali, e comunque con diligenza non inferiore allo standard del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.; (b) non divulgare le Informazioni Riservate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante; (c) comunicare le Informazioni Riservate esclusivamente ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti che abbiano necessità di conoscerle per le finalità dell'accordo (need-to-know basis); (d) non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse da quelle indicate all'art. 1.
Art. 5 — Durata
ART. 5 — DURATA DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L'obbligo di riservatezza permane per [Durata Obbligo Riservatezza] anni dalla cessazione della trattativa o del rapporto commerciale che ha originato la divulgazione delle Informazioni Riservate, indipendentemente dalla causa di cessazione.
ART. 6 — RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DEI MATERIALI
Restituzione/distruzione prevista: [Restituzione Distruzione]
Su richiesta della Parte Divulgante o alla cessazione della trattativa, la Parte Ricevente restituirà o, su richiesta, distruggerà certificandone la distruzione tutti i documenti, le copie e i supporti contenenti le Informazioni Riservate, entro 15 giorni dalla richiesta.
ART. 7 — DIVIETO DI STORNO
Divieto di storno previsto: [Divietostorno]
ART. 10 — PENALE E RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo, il trasgressore sarà tenuto al pagamento di una penale di € [Penale Violazione] per ogni violazione accertata, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Il pagamento della penale non esclude il risarcimento del maggior danno effettivamente subito dalla Parte Divulgante, in conformità all'art. 1382, co. 2, c.c. La Parte Divulgante ha inoltre il diritto di agire per la tutela inibitoria e cautelare ai sensi degli artt. 98-99 CPI (D.Lgs. 63/2018) e dell'art. 700 c.p.c.
ART. 11 — FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Le controversie nascenti dal presente accordo o ad esso connesse sono devolute alla competenza esclusiva del [Foro Competente]. Legge applicabile: diritto italiano.
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ART. 1341 C.C.
Le Parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. le seguenti clausole: Art. 10 (penale); Art. 11 (foro competente).
FIRME
[Luogo Firma], [Data Firma]
Parte Divulgante: [Divulgante Denominazione]
Firma: _________________________
Parte Ricevente: [Ricevente Denominazione]
Firma: _________________________
Approvazione specifica ex art. 1341 c.c.:
Parte Divulgante — Firma: _________________________
Parte Ricevente — Firma: _________________________
Parte Divulgante
________________
Signature
Parte Ricevente
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Riservatezza (NDA)?
L'Accordo di Riservatezza (NDA) in Italia è l'atto disciplinato da art. 1322 c.c.; D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (segreto commerciale); artt. 2598-2600 c.c.
Il contratto di riservatezza in Italia non richiede forma scritta ad substantiam: la forma orale sarebbe teoricamente valida, ma è del tutto inidonea sul piano probatorio. La forma scritta è obbligatoria in pratica per dimostrare l'obbligo in giudizio e per garantire la certezza del contenuto del vincolo. La scrittura privata semplice, anche in formato elettronico, è la forma standard; per dare data certa opponibile ai terzi si ricorre a PEC, marca temporale su documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 — CAD), registrazione all'Agenzia delle Entrate o deposito notarile.
Il D.Lgs. 63/2018 ha rafforzato in modo significativo la protezione delle informazioni aziendali in Italia: per la prima volta è stata introdotta una definizione legale di «segreto commerciale» (art. 98 CPI), articolata in tre requisiti cumulativi — la non notorietà, il valore commerciale derivante dalla segretezza e l'adozione di misure adeguate di protezione. L'NDA scritto soddisfa il terzo requisito (misure di protezione) ed è dunque il documento fondamentale per potere invocare la tutela inibitoria e risarcitoria del D.Lgs. 63/2018 davanti al Tribunale delle Imprese competente.
La violazione dell'NDA in Italia può dare luogo a: azione contrattuale per inadempimento con richiesta di risarcimento del danno ex artt. 1453-1455 c.c.; inibitoria d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per bloccare la divulgazione imminente; tutela del segreto industriale ex artt. 98-99 CPI e D.Lgs. 63/2018; azione per concorrenza sleale per violazione di segreti aziendali ex art. 2598, n. 3, c.c. Le azioni si propongono davanti al Tribunale delle Imprese (sezione specializzata in materia di impresa) del luogo in cui ha sede il convenuto, salvo diversa pattuizione sul foro.
Quando serve Accordo di Riservatezza (NDA)?
L'Accordo di Riservatezza NDA in Italia è necessario in tutti i contesti in cui un soggetto — persona fisica o giuridica — intende condividere informazioni confidenziali con un terzo prima di avere la certezza di concludere un accordo definitivo, o nell'ambito di un rapporto continuativo.
Trattative pre-contrattuali: due imprese che negoziano una possibile acquisizione, fusione (M&A), joint venture o partnership tecnologica devono stipulare un NDA prima di scambiare business plan, rendiconti finanziari, elenchi clienti, brevetti non ancora depositati o algoritmi proprietari. La mancata stipula espone al rischio che la controparte utilizzi le informazioni per finalità diverse, senza possibilità di agire in giudizio se non per la generica tutela della concorrenza sleale.
Rapporti con fornitori e appaltatori: quando un'impresa affida a un fornitore o a un appaltatore la realizzazione di un prodotto o servizio e deve condividere specifiche tecniche, schemi, codice sorgente o dati di clienti, l'NDA deve essere stipulato prima di qualsiasi trasmissione di dati. L'art. 29 D.Lgs. 276/2003 in materia di appalti prevede la distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita, ma non disciplina la riservatezza delle informazioni: questa materia è interamente affidata all'autonomia contrattuale.
Rapporti con dipendenti, collaboratori e agenti commerciali: i dipendenti sono soggetti all'obbligo legale di fedeltà ex art. 2105 c.c., ma tale obbligo non copre tutte le informazioni e cessa con il rapporto di lavoro. Un NDA (spesso allegato al contratto di lavoro o di agenzia) estende la protezione al periodo post-rapporto e copre categorie di informazioni non protette dall'art. 2105 c.c.
Contratti di ricerca e sviluppo (R&D): le collaborazioni tra imprese e centri di ricerca, università o startup per lo sviluppo di nuove tecnologie richiedono NDA specifici che definiscano chi è proprietario dei risultati e quali informazioni restano riservate anche dopo la pubblicazione scientifica.
Situazioni in cui l'NDA non è appropriato: divulgazioni già avvenute pubblicamente (comunicati stampa, brevetti pubblicati); informazioni di dominio pubblico; rapporti con clienti consumatori per prodotti standardizzati.
Cosa includere nel tuo Accordo di Riservatezza (NDA)
L'Accordo di Riservatezza NDA in Italia, secondo la prassi commerciale e le indicazioni del D.Lgs. 63/2018 e del Codice della Proprietà Industriale, deve contenere i seguenti elementi essenziali.
Identificazione delle parti con dati precisi: denominazione, codice fiscale, partita IVA, sede legale, numero REA, PEC del divulgante e del ricevente. Per le persone fisiche: nome, cognome, codice fiscale, residenza, PEC. La PEC è fondamentale per le comunicazioni con valore legale (notifiche di violazione, diffide).
Definizione delle informazioni riservate (art. 1): il perimetro deve essere chiaro e non generico. Esempi tipici: dati finanziari e previsionali; elenchi e contratti con clienti; formule, processi e know-how tecnico; codice sorgente, algoritmi e architetture software; piani di marketing e strategie di prodotto; informazioni relative a brevetti in corso di deposito; dati personali di dipendenti o clienti. La definizione deve rispettare i criteri del D.Lgs. 63/2018 (non notorietà, valore commerciale, misure di protezione).
Esclusioni dalla riservatezza (art. 2): informazioni già note al ricevente prima della divulgazione; informazioni di dominio pubblico non per colpa del ricevente; informazioni sviluppate autonomamente; informazioni da terzi non vincolati.
Obblighi di riservatezza e di non utilizzo (art. 3): il ricevente non deve divulgare, copiare, modificare o utilizzare le informazioni per finalità diverse da quelle previste dall'accordo. Deve comunicarle solo a dipendenti e collaboratori che abbiano necessità di conoscerle per finalità contrattuali («need to know basis»).
Finalità consentita dell'utilizzo (art. 4): descrizione della trattativa o del rapporto commerciale per cui le informazioni vengono condivise.
Durata (art. 5): termine di vigenza dell'obbligo, di norma da 2 a 5 anni dalla divulgazione o dalla cessazione del rapporto.
Restituzione o distruzione dei materiali (art. 6): obbligo del ricevente di restituire o certificare la distruzione di documenti, copie e supporti contenenti le informazioni riservate al termine della trattativa o su richiesta.
Clausola penale (art. 10): importo della penale ex art. 1382 c.c. per ogni violazione accertata, con cumulabilità espressa con il risarcimento del maggior danno.
Clausola di approvazione specifica ex art. 1341 c.c.: per penale, foro convenzionale, rinnovo tacito — tutte clausole potenzialmente vessatorie che richiedono doppia sottoscrizione se inserite in condizioni generali.
Foro competente: indicare il Tribunale delle Imprese (sezione specializzata) competente. forms-legal.com offre il modello per strutturare correttamente l'accordo; si raccomanda la validazione da parte di un avvocato specializzato in diritto della proprietà intellettuale prima della firma per accordi di elevato valore.
Come compilare il tuo Accordo di Riservatezza (NDA)
Per compilare correttamente l'Accordo di Riservatezza NDA in Italia, seguire i seguenti passaggi.
Passo 1 — Stabilire il tipo di NDA. Determinare se il flusso di informazioni è unilaterale (una sola parte divulga) o bilaterale (entrambe le parti condividono segreti). Se durante una trattativa preliminare solo il venditore condivide la documentazione finanziaria riservata con il potenziale acquirente, si usa l'NDA unilaterale. Se due imprese si scambiano reciprocamente know-how tecnico nell'ambito di una joint venture di R&D, si usa l'NDA bilaterale.
Passo 2 — Inserire i dati completi delle parti. Per le persone giuridiche: denominazione, forma giuridica (es. S.r.l., S.p.A.), sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA, PEC, generalità del legale rappresentante firmatario e dei suoi poteri (procura o statuto). Per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, PEC o indirizzo e-mail ordinario.
Passo 3 — Definire con precisione le informazioni riservate. Evitare formule troppo generiche («tutte le informazioni scambiate») che potrebbero essere ritenute indeterminate dal giudice; evitare elenchi troppo rigidi che non coprano informazioni condivise verbalmente o mediante dimostrazione. La formula migliore combina una definizione generale con un elenco esemplificativo e una clausola che ricomprende anche le informazioni condivise oralmente se confermate per iscritto entro 10 giorni.
Passo 4 — Determinare la durata. Per trattative di breve durata: 2-3 anni post-cessazione. Per contratti di consulenza o fornitura: 3-5 anni.
Passo 5 — Fissare la penale. Calcolare un importo ragionevole rispetto al valore economico delle informazioni. Una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal Tribunale ex art. 1384 c.c.
Passo 6 — Dare data certa. Inviare il documento firmato via PEC o apporre firma digitale qualificata con marca temporale ex D.Lgs. 82/2005.
Passo 7 — Conservare la documentazione. Archiviare l'NDA firmato, le ricevute PEC e tutti i documenti successivamente condivisi in esecuzione dell'accordo, con data di trasmissione documentata.
Requisiti legali per Accordo di Riservatezza (NDA)
L'Accordo di Riservatezza NDA in Italia è una scrittura privata semplice: non richiede forma scritta ad substantiam (pena di nullità), né autentica notarile, né registrazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate. La scrittura privata, tuttavia, è la forma minima necessaria sul piano probatorio per fare valere il vincolo in giudizio.
La registrazione all'Agenzia delle Entrate è facoltativa e avviene «in caso d'uso» ex art. 5 D.P.R. 131/1986, ossia solo quando l'NDA viene prodotto in un procedimento giudiziario o amministrativo; in quel momento si versa l'imposta di registro in misura fissa (€ 200) e si applica la marca da bollo da € 16 ogni 4 facciate. Se le parti intendono pre-registrare l'NDA per conferirgli data certa, usano il Modello 69 presentato all'Agenzia delle Entrate.
La tutela del segreto commerciale ai sensi del D.Lgs. 63/2018 (artt. 98-99 CPI) richiede che: (a) le informazioni siano effettivamente segrete; (b) abbiano valore commerciale; (c) siano state adottate misure di protezione ragionevoli, tra cui in primis la stipula dell'NDA. La violazione dell'NDA che integra anche una violazione dei segreti commerciali legittima il titolare a proporre domande inibitorie d'urgenza ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale delle Imprese, senza necessità di dimostrare il danno effettivo già subito ma solo il fondato timore di pregiudizio imminente.
La clausola penale inserita nell'NDA deve rispettare i limiti dell'art. 1384 c.c. (non manifestamente eccessiva) ed essere approvata specificamente con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. se inserita in moduli predisposti da una sola parte. Per i dati personali contenuti nei flussi di informazioni riservate, l'NDA deve prevedere clausole di trattamento dati conformi agli artt. 28-29 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e all'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Riservatezza (NDA)
Gli errori più frequenti nella redazione dell'Accordo di Riservatezza NDA in Italia, rilevati dalla giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali italiani e dalla prassi legale, sono i seguenti.
Errore 1: definizione troppo vaga o troppo rigida delle informazioni riservate. Una definizione generalissima («tutte le informazioni scambiate») rischia di essere dichiarata indeterminata ex art. 1346 c.c. e quindi nulla. Una definizione troppo rigida («solo i documenti contrassegnati con timbro RISERVATO») esclude le informazioni condivise oralmente o in presentazioni. La formula migliore combina definizione generale, elenco esemplificativo e meccanismo di conferma per iscritto delle comunicazioni orali.
Errore 2: omissione della clausola di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. Se l'NDA è inserito in condizioni generali predisposte da una parte, le clausole onerose (penale, foro convenzionale, rinnovo tacito, limitazione di responsabilità) devono essere specificamente approvate per iscritto con doppia sottoscrizione. La mancanza di doppia firma rende inefficaci quelle clausole, con conseguente impossibilità di azionare la penale.
Errore 3: mancata data certa. Un NDA senza data certa non è opponibile ai terzi (creditori, aventi causa) e non consente di stabilire la priorità in caso di accordi concorrenti. La PEC o la firma digitale con marca temporale sono i rimedi più rapidi.
Errore 4: non includere il GDPR quando le informazioni riservate contengono dati personali. Ignorare il Reg. UE 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003 espone a sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali fino a € 20 milioni o al 4% del fatturato mondiale annuo.
Errore 5: clausola penale manifestamente sproporzionata. Una penale di importo irragionevole rispetto al valore delle informazioni protette verrà ridotta dal Tribunale ex art. 1384 c.c. (come confermato da Cass. SU n. 18128/2005), privando l'accordo dell'effetto deterrente atteso.
Errore 6: mancata previsione dell'obbligo di restituzione o distruzione dei materiali alla fine del rapporto. Senza questa clausola, il ricevente conserva legalmente copie delle informazioni riservate anche dopo la cessazione dell'NDA e può utilizzarle senza violare formalmente il contratto, se l'obbligo di riservatezza è scaduto. La clausola di restituzione o distruzione documentata, con obbligo di conferma scritta, è fondamentale per la tutela pratica del segreto commerciale.
Errore 7: non limitare la circolazione interna delle informazioni con il principio del «need to know». Senza una clausola che limiti la comunicazione delle informazioni riservate ai soli dipendenti e collaboratori del ricevente che ne abbiano effettiva necessità (con obbligo di vincolare questi ultimi a obblighi equivalenti), le informazioni possono circolare liberamente all'interno dell'organizzazione del ricevente. In caso di violazione da parte di un dipendente del ricevente, la responsabilità è del ricevente-datore di lavoro, ma la tutela pratica è molto più difficile.
Errore 8: utilizzare un NDA standardizzato anglosassone senza adattarlo al diritto italiano. I modelli NDA americani o britannici contengono clausole (integration clause, warranties, indemnification, governing law = Delaware) che nel sistema giuridico italiano sono parzialmente inefficaci o richiedono adattamenti. In particolare: l'integration clause (entire agreement) ha valore limitato nel diritto italiano dove il giudice può valutare le trattative pre-contrattuali ex artt. 1362-1363 c.c.; le indemnification clause potrebbero scontrarsi con i limiti risarcitori dell'art. 1225 c.c. in caso di inadempimento non doloso. Usare modelli conformi al diritto italiano, come quelli disponibili su forms-legal.com.
Errore 9: non prevedere la continuità dell'obbligo in caso di cessione d'azienda o cambio di controllo del ricevente. Se l'impresa ricevente viene acquisita da un concorrente del divulgante, senza una clausola di survivability o di blocco al cambio di controllo, le informazioni riservate transitano nelle mani del concorrente senza violare formalmente l'NDA. La clausola di change of control deve prevedere: obbligo di notifica immediata al divulgante in caso di cambio di controllo; diritto del divulgante di recedere dall'accordo e richiedere la restituzione immediata di tutti i materiali; obbligo del nuovo titolare di aderire formalmente all'NDA come condizione del trasferimento.
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Forms Legal. (2026). Accordo di Riservatezza (NDA) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/accordo-di-riservatezza-nda
"Accordo di Riservatezza (NDA) (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/contracts/accordo-di-riservatezza-nda.
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}Domande frequenti
L'Accordo di Riservatezza (NDA) in Italia può essere strutturato in forma unilaterale o bilaterale (reciproca). Nell'NDA unilaterale una sola parte — il divulgante — condivide informazioni riservate con l'altra — il ricevente — che si obbliga a mantenerle segrete. Questa struttura è tipica dei rapporti in cui solo una parte trasmette know-how, segreti industriali o dati sensibili: ad esempio, quando un'impresa presenta un progetto a un potenziale investitore o a un fornitore. Nell'NDA bilaterale (o reciproco, detto anche MNDA — Mutual Non-Disclosure Agreement), entrambe le parti si scambiano informazioni riservate e si obbligano simmetricamente alla riservatezza. Questa struttura è preferibile nelle trattative di joint venture, fusioni e acquisizioni (M&A), partnership tecnologiche o collaborazioni di ricerca e sviluppo, dove entrambi i soggetti condividono dati sensibili. Sotto il profilo giuridico italiano, entrambe le forme sono contratti atipici ex art. 1322, co. 2, c.c., aventi causa lecita nella protezione del patrimonio informativo aziendale tutelato dal D.Lgs. 63/2018 (segreto commerciale) e dalle norme sulla concorrenza sleale (artt. 2598-2600 c.c.). La scelta tra le due strutture dipende dal flusso effettivo di informazioni e non dalla denominazione: un accordo formalmente unilaterale che di fatto prevede scambi reciproci potrebbe essere riqualificato dal giudice come bilaterale, con conseguente estensione degli obblighi anche alla parte originariamente solo ricevente.
Il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, ha attuato in Italia la Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del segreto commerciale e ha introdotto una disciplina organica che si affianca alle disposizioni sulla concorrenza sleale (artt. 2598-2600 c.c.) e alle norme penali sulla divulgazione di segreti aziendali (art. 623 c.p.). Secondo l'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), come modificato dal D.Lgs. 63/2018, costituiscono segreto commerciale le informazioni che: (a) sono segrete nel senso che non sono nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore; (b) hanno valore commerciale in quanto segrete; (c) sono state sottoposte a misure ragionevoli di segretezza da parte del titolare. Le misure di tutela includono: accordi di riservatezza contrattuale (come il presente NDA); restrizioni tecnico-informatiche all'accesso; politiche aziendali di riservatezza con formazione dei dipendenti; clausole di riservatezza nei contratti di lavoro e di collaborazione. L'NDA in Italia svolge una doppia funzione: contrattuale (crea obblighi esigibili tra le parti) e probatoria (dimostra la volontà del titolare di proteggere le informazioni, requisito fondamentale del D.Lgs. 63/2018 per il riconoscimento della tutela). In caso di violazione, il titolare del segreto può agire per: inibitoria dell'uso e della divulgazione; risarcimento del danno (anche in forma di royalty ipotetica ai sensi dell'art. 125 CPI); sequestro e distruzione dei materiali; pubblicazione della sentenza a spese del responsabile.
La clausola penale nell'Accordo di Riservatezza in Italia trova il suo fondamento normativo negli artt. 1382-1384 c.c. L'art. 1382 c.c. dispone che la clausola penale assolve a una funzione sia risarcitoria anticipata (liquida preventivamente il danno da inadempimento) sia sanzionatoria-deterrente (scoraggia la violazione). La penale è valida purché sia determinata o determinabile nel suo ammontare e non sia manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento; in quest'ultimo caso il giudice può ridurla equitativamente ex art. 1384 c.c. anche d'ufficio, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18128/2005. La penale si aggiunge, non sostituisce, il risarcimento del maggior danno solo se le parti abbiano espressamente previsto questa cumulabilità (art. 1382 co. 2 c.c.). Nei contratti di NDA la penale è particolarmente utile perché la quantificazione del danno da divulgazione di segreti commerciali è molto difficile: occorre stimare il vantaggio competitivo perso, il costo del segreto, la probabile durata del vantaggio. Una penale congrua — generalmente fissata tra € 5.000 e € 100.000 a seconda del valore economico delle informazioni — garantisce certezza del diritto ed evita lunghe e costose cause di liquidazione del danno davanti al Tribunale. La penale deve essere approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 co. 2 c.c. se è prevista in condizioni generali di contratto predisposte da una sola parte; non è soggetta a doppia sottoscrizione se è stata specificamente trattata tra le parti.
La data certa all'Accordo di Riservatezza in Italia è rilevante per opporlo ai terzi (creditori, aventi causa) e per stabilire la priorità del vincolo rispetto ad altri accordi successivi. Ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data di una scrittura privata è certa verso i terzi solo dal momento: (a) della sua registrazione all'Agenzia delle Entrate (in caso d'uso o in termine fisso); (b) in cui si verifica un fatto che dimostri incontestabilmente la sua data anteriore (morte di un firmatario, atto pubblico, nota a margine). Nella pratica aziendale, per gli NDA si ricorre ai seguenti strumenti alternativi alla registrazione: invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) — la ricevuta di consegna PEC (art. 3-bis D.P.R. 68/2005) attribuisce data e ora certificate con valore equivalente alla raccomandata A/R; apposizione di marca temporale (timestamp) su file firmato digitalmente ex art. 41 D.Lgs. 82/2005 (CAD), che costituisce prova della data certa per i sistemi di firma qualificata; deposito presso un notaio con formazione di repertorio; registrazione facoltativa all'Agenzia delle Entrate con Modello 69 (imposta di registro fissa € 200 più marca da bollo). La PEC è il metodo più rapido ed economico: ciascuna parte invia all'altra una copia firmata dell'NDA tramite PEC, conserva le ricevute di accettazione e consegna. Per gli NDA di maggiore rilevanza economica (M&A, trasferimento di tecnologia ad alto valore) è consigliabile aggiungere firma digitale qualificata e marca temporale, che garantiscono anche l'autenticità del documento.
La corretta definizione del perimetro delle informazioni riservate nell'Accordo di Riservatezza in Italia è elemento essenziale per la validità e l'applicabilità del vincolo. Le informazioni possono essere definite: (a) per categoria generale (es. «dati finanziari, know-how tecnico, elenchi clienti, piani di marketing, codice sorgente»); (b) per riferimento alla forma materiale (es. «qualunque documento contrassegnato con il timbro RISERVATO»); (c) misto, con elencazione esemplificativa più clausola di chiusura. Ai sensi del D.Lgs. 63/2018 art. 98 CPI, affinché le informazioni godano della tutela come segreto commerciale devono essere: non generalmente note nel settore, dotate di valore commerciale e oggetto di misure di protezione. Sono escluse dal perimetro di riservatezza — e questa esclusione deve essere esplicitata nell'art. 2 dell'NDA — le informazioni che: erano già note al ricevente prima della divulgazione, come documentato da scritture anteriori; sono o diventano di dominio pubblico per ragioni indipendenti dalla condotta del ricevente; sono sviluppate autonomamente dal ricevente senza utilizzo delle informazioni ricevute; sono divulgate al ricevente legittimamente da un terzo non vincolato da obblighi di riservatezza; devono essere divulgate per ordine dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (nel qual caso il ricevente deve dare preavviso scritto al divulgante ove possibile). L'elenco delle esclusioni è decisivo in caso di controversia: le parti spesso litigano proprio sull'appartenenza o meno di determinate informazioni al perimetro dell'obbligo.
La durata dell'obbligo di riservatezza nell'Accordo di Riservatezza in Italia non è soggetta a un limite legale fisso per i contratti B2B, a differenza del patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 2596 c.c. (massimo 5 anni). Le parti godono della piena autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. nella determinazione del termine. Nella prassi commerciale italiana ed europea si distingue tra: obbligo di riservatezza durante il rapporto (senza termine fisso, dura finché dura la trattativa o il contratto principale); obbligo post-rapporto (di solito da 1 a 5 anni dalla cessazione o dalla divulgazione delle informazioni, con onere di dimostrare che le informazioni non sono diventate nel frattempo di pubblico dominio); obbligo a tempo indeterminato per segreti commerciali di particolare valore (es. formula chimica, algoritmo proprietario). La Corte di Cassazione ha ritenuto valido un obbligo di riservatezza a tempo indeterminato purché non contrasti con l'ordine pubblico economico e non costituisca un ostacolo irragionevole all'attività imprenditoriale del ricevente. In pratica: per NDA legati a trattative preliminari brevi, si prevede un termine post-rapporto di 2-3 anni; per NDA legati a contratti di appalto, consulenza o agenzia di durata medio-lunga, il termine post-rapporto va da 3 a 5 anni; per segreti industriali core (farmaceutica, tecnologia) si può prevedere un termine di 10 anni o fino a che il segreto rimanga tale. Il termine inizia a decorrere dalla divulgazione della singola informazione o dalla cessazione del rapporto, secondo quanto stabilito nell'atto.
La violazione imminente dell'Accordo di Riservatezza NDA in Italia può essere bloccata in via d'urgenza mediante ricorso al Tribunale delle Imprese (sezione specializzata) con istanza ex art. 700 c.p.c. (provvedimento d'urgenza atipico) o con l'inibitoria specifica prevista dagli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) come modificati dal D.Lgs. 63/2018. Per ottenere il provvedimento cautelare d'urgenza il ricorrente deve dimostrare: (a) il fumus boni iuris — la probabile esistenza del diritto (valida stipula dell'NDA, chiarezza del perimetro delle informazioni protette, sussistenza dei requisiti del segreto commerciale ex art. 98 CPI); (b) il periculum in mora — il rischio che, nelle more del giudizio ordinario, la violazione produca un danno grave e irreparabile (divulgazione pubblica del segreto, perdita definitiva del vantaggio competitivo). Il Tribunale può emettere il provvedimento inaudita altera parte (senza contraddittorio con il convenuto) nei casi di urgenza estrema, poi confermato, modificato o revocato all'esito dell'udienza di comparizione. La misura cautelare può consistere in: ordine inibitorio (divieto di divulgare, usare o trasmettere le informazioni); sequestro dei materiali contenenti le informazioni; obbligo di segnalare ai destinatari già raggiunti l'esistenza del vincolo di riservatezza. Il ricorrente deve presentare il ricorso assistito da un avvocato abilitato al patrocinio davanti al Tribunale competente (art. 82 c.p.c.) e deve offrire garanzia per il risarcimento dei danni in caso di revoca del provvedimento.
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