Contratto di Rete di Imprese
art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009 (L. 33/2009) / artt. 1322, 2247 c.c.
Intestazione
CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE
ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. L. 9 aprile 2009, n. 33) e successive modificazioni
Imprese Partecipanti
IMPRESE PARTECIPANTI ALLA RETE
Impresa 1:
Denominazione: [Impresa1 Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Impresa1 C F]
Sede legale: [Impresa1 Sede]
PEC: [Impresa1 P E C]
Impresa 2:
Denominazione: [Impresa2 Denominazione]
Codice Fiscale / P.IVA: [Impresa2 C F]
Sede legale: [Impresa2 Sede]
PEC: [Impresa2 P E C]
Ulteriori imprese partecipanti: [Altre Imprese]
Art. 1 — Denominazione e Tipo di Rete
Art. 1 — DENOMINAZIONE E TIPO DI RETE
Le imprese sopra identificate costituiscono la rete denominata: [Nome Rete].
Tipo di rete: [Tipo Rete]
Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009. Per la rete soggetto, l'acquisizione della soggettività giuridica avviene con l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese di ciascuna impresa partecipante ex art. 3 co. 4-quater D.L. 5/2009, tramite la Camera di Commercio competente.
Art. 2 — Programma Comune di Rete
Art. 2 — PROGRAMMA COMUNE DI RETE
Obiettivi strategici: [Obiettivi Strategici]
Attività comuni previste: [Attivita Comuni]
Il programma è orientato all'innovazione e alla competitività, conformemente ai requisiti per l'accesso alle agevolazioni fiscali ex D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) e alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011).
Art. 3 — Organo Comune
Art. 3 — ORGANO COMUNE
La rete è governata dall'organo comune denominato: [Organo Comune].
Composizione e poteri: [Composizione Organo]
Il mandato dell'organo comune è regolato dagli artt. 1703-1730 c.c. (Contratto di mandato). Per la rete soggetto, l'organo comune agisce in nome e per conto della rete nei rapporti con i terzi.
Art. 4 — Fondo Patrimoniale
Art. 4 — FONDO PATRIMONIALE COMUNE
Fondo patrimoniale istituito: [Fondo Patrimoniale]
Importo iniziale del fondo: € [Importo Fondo]
Le somme destinate al fondo patrimoniale comune con delibera delle imprese partecipanti beneficiano della sospensione d'imposta IRES/IRPEF nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E/2011. Il vincolo di destinazione del fondo agli scopi della rete permane per tutta la durata del contratto.
Art. 5 — Durata e Recesso
Art. 5 — DURATA E RECESSO
Durata del contratto di rete: [Durata Rete]
Data di scadenza: [Data Scadenza]
In caso di durata indeterminata, ciascuna impresa può recedere con preavviso scritto via PEC di almeno 90 giorni, salvo giusta causa. Il recesso non comporta restituzione della quota di fondo patrimoniale versata, salvo diverso accordo dell'organo comune.
Art. 6 — Foro Competente
Art. 6 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di: [Foro Competente].
APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE (art. 1341 c.c.)
Le imprese partecipanti approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 c.c.: Art. 5 (recesso e perdita fondo); Art. 6 (foro esclusivo).
Firme
FIRME DELLE IMPRESE PARTECIPANTI
[Data Luogo Firma]
Impresa 1 — [Impresa1 Denominazione]: _________________________
Impresa 2 — [Impresa2 Denominazione]: _________________________
Il presente contratto va depositato al Registro Imprese di ciascuna impresa partecipante tramite pratica telematica ComunicaStarweb con firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD), con marca da bollo digitale (D.P.R. 642/1972).
Legale rappresentante Impresa 1
________________
Signature
Legale rappresentante Impresa 2
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Rete di Imprese?
Il Contratto di Rete di Imprese in Italia è l'atto disciplinato da art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009 (L. 33/2009) / artt. 1322, 2247 c.c.
Sotto il profilo della distinzione rispetto ad altri istituti contigui, il Contratto di Rete di Imprese si differenzia dal consorzio con attività esterna (artt. 2612-2615-bis c.c.) perché non crea un ente dotato di soggettività giuridica propria per il solo fatto dell'istituzione: la soggettività della rete è eventuale e dipende dall'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese. Si distingue dal Geie (Gruppo Europeo di Interesse Economico, Reg. CEE 2137/1985) perché quest'ultimo ha personalità giuridica propria e presuppone almeno due imprese di Stati UE diversi. Rispetto alla joint venture contrattuale (art. 1322 c.c.), il contratto di rete è un negozio tipico con disciplina fiscale propria e requisito dell'asseverazione del programma. La Corte di Cassazione, con sentenza sez. I civ. n. 24707/2018, ha precisato che la rete soggetto risponde in giudizio mediante il proprio organo comune e il suo fondo patrimoniale è separato rispetto al patrimonio delle singole imprese aderenti, escludendo l'applicazione diretta delle regole sull'espropriazione di quote sociali.
Quando serve Contratto di Rete di Imprese?
Il Contratto di Rete di Imprese in Italia è necessario quando più imprese intendono collaborare stabilmente per obiettivi comuni senza costituire una nuova società. Le principali situazioni che giustificano il ricorso a questo strumento sono: accesso congiunto a mercati esteri con supporto dell'ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) tramite sportelli per le reti internazionalizzate; partecipazione collettiva a bandi europei (Horizon Europe, FESR, PNRR) che richiedono raggruppamenti di imprese; sviluppo e condivisione di tecnologie, brevetti o know-how tra imprese dello stesso distretto industriale; acquisto centralizzato di materie prime o servizi per ridurre i costi tramite un organo comune con potere d'acquisto; accesso alle agevolazioni fiscali sull'utile destinato al fondo patrimoniale ex D.L. 78/2010; creazione di un marchio collettivo o di un'insegna comune di filiera. La rete è preferita alla società quando le imprese vogliono mantenere la propria identità e i propri rapporti con clienti e fornitori, limitando la collaborazione al solo programma comune senza fusione patrimoniale completa. È altresì lo strumento adatto quando il progetto comune richiede una struttura flessibile, adattabile nel tempo all'ingresso di nuove imprese, senza i costi e i formalismi di una fusione o di una costituzione societaria.
Termini e casistica italiana concreta: il contratto di rete deve essere stipulato prima dell'avvio delle attività comuni che si intende realizzare; non è possibile costituire una rete retroattivamente per legittimare collaborazioni già in atto. Per partecipare a gare d'appalto pubblico, la rete deve essere registrata nel Registro Imprese prima della scadenza del bando (art. 48 co. 14 D.Lgs. 50/2016 — Codice dei Contratti Pubblici, ora D.Lgs. 36/2023): l'asseverazione del programma da parte della Camera di Commercio o di un'associazione di categoria è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alle agevolazioni fiscali sull'utile accantonato. Le reti composte da imprese operanti in settori diversi ma complementari — ad esempio manifatturiero e logistico, o artigianato e distribuzione — traggono il maggiore beneficio dallo strumento, poiché la rete formalizza la collaborazione intersettoriale già in atto nei distretti industriali tradizionali italiani (tessile-abbigliamento di Prato, meccanica di precisione della Val Seriana, agroalimentare dell'Emilia-Romagna). Le PMI che non raggiungono individualmente le soglie dimensionali per partecipare a programmi europei possono aggregarsi in rete per raggiungere i requisiti minimi richiesti dai bandi Horizon Europe e dai fondi strutturali FESR gestiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dalle Regioni. Sul fronte della concorrenza, la rete di imprese tra aziende concorrenti è soggetta all'art. 2 L. 287/1990 e all'art. 101 TFUE: l'AGCM ha chiarito nella Comunicazione del 2023 sulle reti di imprese che il programma di rete che coordina politiche di prezzo o ripartisce mercati integra un'intesa restrittiva vietata, mentre la rete che coordina solo attività produttive o di innovazione può beneficiare dell'esenzione per categoria ex Reg. UE 1218/2010 (de minimis) se la quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti non supera il 10% nei mercati orizzontali. Per le reti tra imprese non concorrenti (accordi verticali), la soglia sale al 15% ex Reg. UE 330/2010. La verifica preventiva della compatibilità antitrust è fortemente raccomandata prima del perfezionamento del contratto di rete, specialmente quando le imprese operano nello stesso settore merceologico o geografico. La Circolare MIMIT n. 204490 del 14 febbraio 2011 e successivi aggiornamenti hanno chiarito le modalità operative di iscrizione del contratto di rete al Registro Imprese e i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali della sospensione d'imposta sugli utili reinvestiti nel programma di rete, introdotta dall'art. 42 D.L. 78/2010 (L. 122/2010): le imprese aderenti devono certificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi del programma per mantenere i benefici fiscali, con controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite modello IRE.
Cosa includere nel tuo Contratto di Rete di Imprese
Il Contratto di Rete di Imprese in Italia deve contenere elementi essenziali tassativamente previsti dall'art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009 e dalle successive modifiche. La loro omissione rende il contratto invalido o non iscrivibile nel Registro Imprese. Gli elementi obbligatori sono: (1) Identificazione delle imprese partecipanti: denominazione, codice fiscale, partita IVA, sede legale, PEC e numero di iscrizione al Registro Imprese di ciascuna impresa aderente. (2) Obiettivi strategici di innovazione o internazionalizzazione e attività comuni previste dal programma di rete: la descrizione deve essere sufficientemente specifica da dimostrare la coerenza con le finalità di legge e giustificare l'accesso alle agevolazioni fiscali controllate dall'Agenzia delle Entrate. (3) Programma comune di rete con indicazione dei diritti e degli obblighi di ciascuna impresa partecipante, delle modalità di misurazione dell'avanzamento e degli indicatori di risultato. (4) Durata del contratto: a tempo determinato con possibilità di proroga o a tempo indeterminato con diritto di recesso disciplinato. (5) Organo comune: denominazione, composizione, poteri di gestione e di rappresentanza verso i terzi (rete soggetto) o verso le sole imprese aderenti (rete contratto); il mandato dell'organo comune è regolato dagli artt. 1703-1730 c.c. (6) Fondo patrimoniale comune (se previsto): entità iniziale, criteri di alimentazione annuale, vincolo di destinazione agli scopi della rete e regime di responsabilità. Per la rete soggetto, il fondo è separato ex lege. (7) Regole di ammissione di nuove imprese e di recesso o esclusione delle partecipanti esistenti, con indicazione degli effetti sul fondo patrimoniale. (8) Clausola di riservatezza e tutela del segreto commerciale ex D.Lgs. 63/2018 per le informazioni scambiate nell'ambito del programma di rete. (9) Foro competente o clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. con doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (10) Modalità di iscrizione delle modifiche al Registro Imprese e di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per mantenere le agevolazioni fiscali. Il contratto deve essere sottoscritto con firma digitale qualificata (D.Lgs. 82/2005) e depositato telematicamente presso la Camera di Commercio tramite ComunicaStarweb. forms-legal.com mette a disposizione un modello completo di tutti questi elementi.
Ciascuno degli elementi sopra elencati ha una specifica base normativa che ne giustifica la presenza e le conseguenze della sua omissione. La descrizione degli obiettivi strategici (elemento 2) deve soddisfare il test di specificità dell'Agenzia delle Entrate chiarito con la Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011: obiettivi generici come «accrescere la competitività» senza indicare settori, mercati e azioni concrete non superano l'asseverazione. Il programma di rete (elemento 3) non è un piano industriale interno ma un documento giuridico che vincola le imprese: la Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 15669/2019 ha chiarito che le obbligazioni delle imprese verso la rete nascono dal contratto e non da atti interni all'organo comune. La clausola di riservatezza (elemento 8) integra la tutela del segreto commerciale ex D.Lgs. 63/2018 (attuazione Direttiva UE 2016/943): in assenza di specifica previsione contrattuale, il segreto commerciale è tutelato solo dai rimedi generali della concorrenza sleale ex artt. 2598-2600 c.c., meno incisivi dell'inibitoria speciale introdotta dal D.Lgs. 63/2018. La clausola compromissoria arbitrale (elemento 9), se inserita, deve rispettare i requisiti dell'art. 808 c.p.c. e, per le liti societarie, del D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37; la clausola che esclude la competenza del giudice ordinario senza prevedere uno specifico meccanismo arbitrale è nulla per indeterminatezza dell'oggetto. forms-legal.com ha predisposto il modello includendo tutti e dieci gli elementi con campi guidati e note esplicative.
Come compilare il tuo Contratto di Rete di Imprese
Per compilare correttamente il Contratto di Rete di Imprese in Italia con il modello di forms-legal.com, procedere nel seguente ordine. Prima di tutto raccogliere per ogni impresa partecipante la visura camerale aggiornata (denominazione, sede, P.IVA, codice fiscale, REA), la PEC attiva e i poteri del legale rappresentante. Verificare che tutte le imprese siano regolarmente iscritte nel Registro Imprese e in regola con i contributi INPS e INAIL (documento unico di regolarità contributiva — DURC aggiornato). Definire collegialmente il programma comune di rete: obiettivi specifici e misurabili (es. sviluppo di un nuovo prodotto, apertura di un mercato estero, acquisto centralizzato), fasi operative, tempi e risorse. Stabilire la struttura dell'organo comune: chi lo compone, come delibera, quali poteri ha verso i terzi. Determinare se si vuole istituire un fondo patrimoniale comune e con quale importo iniziale. Scegliere tra rete contratto e rete soggetto in base agli obiettivi e alla necessità di soggettività giuridica. Compilare tutti i campi del modello, verificando che l'oggetto sia determinato ex art. 1346 c.c. Fare asseverare il programma di rete da un'associazione di categoria o dalla Camera di Commercio competente per accedere alle agevolazioni fiscali ex D.L. 78/2010. Raccogliere le firme digitali di tutti i legali rappresentanti con firma elettronica qualificata (D.Lgs. 82/2005). Depositare il contratto al Registro Imprese di ciascuna impresa tramite pratica telematica ComunicaStarweb, applicando la marca da bollo digitale (€ 16 ogni 100 righe / 4 facciate, D.P.R. 642/1972). Comunicare il contratto all'Agenzia delle Entrate per l'attivazione delle agevolazioni fiscali.
Dettaglio campo per campo dei passaggi più delicati. Sezione «Identificazione imprese»: verificare che la PEC indicata sia quella operativa e registrata all'Indice PA/IPA o al Registro Imprese; una PEC inattiva o errata rende invalide le comunicazioni interne tra rete e imprese. Sezione «Programma comune di rete»: descrivere le fasi con milestone, indicatori quantitativi (es. «sviluppo di 2 nuovi brevetti entro 24 mesi», «ingresso in 3 mercati UE entro 18 mesi», «riduzione costi di acquisto del 15% entro 12 mesi») e le risorse umane e finanziarie stanziate da ciascuna impresa. L'asseverazione del programma da parte di Confindustria, CNA, Confartigianato o Camera di Commercio non è automatica: l'organismo valuta la coerenza tra obiettivi e attività previste e può richiedere integrazioni. Sezione «Organo comune»: specificare la forma delle deliberazioni (unanimità, maggioranza semplice, maggioranza qualificata) e il quorum per le decisioni straordinarie (modifica del programma, esclusione di un'impresa). Per le reti soggetto, l'organo comune deve essere iscritto nel Registro Imprese con il nominativo del suo rappresentante legale e i relativi poteri. Sezione «Fondo patrimoniale»: il fondo deve essere valorizzato all'importo effettivo che ciascuna impresa si impegna a versare (non a valori simbolici irrisori che svuoterebbero la garanzia verso i terzi). Adempimento finale: entro 30 giorni dall'iscrizione dell'ultima impresa nel Registro Imprese, inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione della rete e il programma asseverato per l'attivazione della sospensione d'imposta sugli utili destinati al fondo.
Requisiti legali per Contratto di Rete di Imprese
Il Contratto di Rete di Imprese in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi inderogabili. L'art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009 prevede che il contratto sia redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 (CAD). L'iscrizione nel Registro Imprese di ciascuna impresa partecipante è obbligatoria e costituisce condizione di efficacia del contratto verso i terzi. Per la rete soggetto, l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese è necessaria per l'acquisizione della soggettività giuridica ex art. 3 co. 4-quater D.L. 5/2009. Le agevolazioni fiscali sull'utile destinato al fondo patrimoniale (sospensione d'imposta ex D.L. 78/2010) richiedono la preventiva asseverazione del programma di rete. L'Agenzia delle Entrate controlla la coerenza del programma con gli obiettivi di innovazione o internazionalizzazione. Le clausole di esclusione di un partecipante o di limitazione al recesso sono soggette al controllo di meritevolezza ex art. 1322 c.c. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) richiede assetti organizzativi adeguati in tutte le imprese partecipanti. Le modifiche al contratto devono seguire lo stesso iter formale dell'atto originale e essere iscritte nel Registro Imprese entro i termini previsti dalla legge.
Requisiti fiscali e tributari aggiuntivi: l'agevolazione della sospensione d'imposta sugli utili destinati al fondo patrimoniale comune è disciplinata dall'art. 42 D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) ed è soggetta al limite di €1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta per ciascuna impresa aderente. La sospensione opera in regime di astensione dal versamento: gli utili accantonati compaiono nel bilancio delle imprese come riserva vincolata; se vengono successivamente distribuiti ai soci invece di essere mantenuti nel fondo, sono assoggettati a tassazione nell'esercizio di distribuzione (art. 42 co. 2-bis D.L. 78/2010). L'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972) è dovuta nella misura di €16,00 ogni 100 righe o 4 facciate per il contratto di rete redatto in forma di scrittura privata autenticata; per l'atto pubblico notarile si applicano i diritti di rogito della Legge Notarile 89/1913. L'imposta di registro (D.P.R. 131/1986) è dovuta in misura fissa (€200,00) per la registrazione dell'atto di rete, in caso d'uso presso l'Agenzia delle Entrate. Requisiti antitrust: le reti di imprese che comportano coordinamento tra imprese concorrenti devono rispettare i limiti dell'art. 2 L. 287/1990 (divieto di intese restrittive della concorrenza) e degli artt. 101-102 TFUE; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha giurisdizione sulle reti che producono effetti anticoncorrenziali. La Corte di Cassazione, sez. I civ., n. 3272/2020 ha affermato che la responsabilità solidale delle imprese partecipanti per le obbligazioni della rete soggetto è limitata alla quota di partecipazione al fondo patrimoniale, salvo diversa e specifica assunzione di responsabilità nel contratto di rete.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Rete di Imprese
Nella redazione del Contratto di Rete di Imprese in Italia si commettono errori che ne compromettono l'iscrizione al Registro Imprese e l'accesso alle agevolazioni fiscali. Il primo errore è redigere il contratto come semplice scrittura privata senza firma digitale qualificata o autentica notarile: il contratto non è iscrivibile al Registro Imprese e rimane inopponibile ai terzi. Il secondo errore è omettere il programma comune di rete con obiettivi specifici: senza un programma dettagliato, l'Agenzia delle Entrate nega l'accesso alle agevolazioni fiscali e la Camera di Commercio può rifiutare l'iscrizione. Il terzo errore frequente è non definire i poteri dell'organo comune verso i terzi: l'organo comune che agisce senza adeguata delega può vincolare le imprese partecipanti oltre i limiti del mandato ex artt. 1703-1730 c.c. Il quarto errore è omettere la clausola di riservatezza per le informazioni scambiate nell'ambito del programma: senza tutela contrattuale, il segreto commerciale è protetto solo dalla normativa generale (D.Lgs. 63/2018), meno incisiva. Il quinto errore è non disciplinare il recesso e le sue conseguenze sul fondo patrimoniale, generando controversie difficilmente risolvibili senza accordo. Il sesto errore è dimenticare la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (foro competente, limitazioni di responsabilità), che le rende inefficaci.
Settimo errore: non aggiornare il contratto di rete e non iscrivere le modifiche nel Registro Imprese. Le variazioni del programma comune, l'ammissione di nuove imprese e le modifiche all'organo comune devono seguire lo stesso iter formale dell'atto originale e devono essere iscritte nel Registro Imprese di ciascuna impresa entro 30 giorni. Una rete che opera con un programma modificato de facto ma non aggiornato formalmente perde il diritto alle agevolazioni fiscali per gli utili accantonati dopo la variazione non registrata. Ottavo errore: confondere la rete soggetto con una nuova società, trascurando gli adempimenti societari distinti. La rete soggetto non ha un bilancio consolidato in senso societario, ma il fondo patrimoniale deve essere rendicontato annualmente all'Agenzia delle Entrate e alle imprese partecipanti; l'organo comune è responsabile di tale rendicontazione. Nono errore: non verificare i requisiti antitrust prima di stipulare la rete tra imprese concorrenti nello stesso mercato rilevante. Le reti che fissano prezzi, ripartiscono mercati o limitano la produzione tra imprese che si fanno concorrenza sono vietate dall'art. 2 L. 287/1990 e dall'art. 101 TFUE, con sanzioni dell'AGCM fino al 10% del fatturato annuo globale. Decimo errore: non dotarsi degli assetti organizzativi adeguati imposti dall'art. 2086 co. 2 c.c. come richiamato dal D.Lgs. 14/2019: le imprese in rete che non rilevano tempestivamente i segnali di crisi possono essere soggette a responsabilità degli organi di gestione della rete per aggravamento del passivo nell'ambito di procedure di composizione negoziata.
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Il Contratto di Rete di Imprese in Italia è un istituto giuridico introdotto dall'art. 3 co. 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33), poi modificato dal D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010), dalla L. 134/2012 e dal D.L. 179/2012. Attraverso il contratto di rete, due o più imprese si obbligano a collaborare per accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, sulla base di un programma comune di rete, scambiando informazioni, prestazioni, servizi o esercitando in comune una o più attività economiche. La rete può essere dotata di un fondo patrimoniale comune, gestito da un organo comune, e può acquisire soggettività giuridica tramite iscrizione nel Registro Imprese — diventando cosiddetta 'rete soggetto'. La Camera di Commercio competente è responsabile del Registro Imprese dove avviene l'iscrizione dell'atto di rete, che deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e iscritto in forma digitale.
Nel sistema giuridico italiano il Contratto di Rete di Imprese può configurarsi come 'rete contratto' o 'rete soggetto'. La rete contratto è priva di soggettività giuridica autonoma: le imprese partecipanti restano giuridicamente distinte e il fondo patrimoniale comune (se istituito) non è separato dalla massa dei creditori delle singole imprese. La rete soggetto, invece, acquista soggettività giuridica con l'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del Registro Imprese, conformemente all'art. 3 co. 4-quater D.L. 5/2009: il fondo patrimoniale è separato, la rete può agire in giudizio, stipulare contratti e avere dipendenti propri. La scelta tra le due forme dipende dagli obiettivi strategici: la rete soggetto offre autonomia patrimoniale ma comporta obblighi di bilancio, iscrizione tributaria separata (codice fiscale della rete) e adempimenti al Registro Imprese più complessi.
Le imprese che partecipano a un Contratto di Rete di Imprese in Italia hanno accesso a incentivi fiscali specifici introdotti dal D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) e successivamente prorogati. L'agevolazione principale consiste nella sospensione d'imposta sugli utili d'esercizio destinati al fondo patrimoniale della rete entro i limiti del programma di rete approvato: le somme accantonate sono escluse dal reddito imponibile IRES o IRPEF nell'anno di destinazione, a condizione che il contratto di rete sia stato preventivamente asseverato da organismi abilitati (quali le associazioni di categoria, le Camere di Commercio) e che il programma di rete persegua obiettivi di innovazione o internazionalizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di accesso con la Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011. Le reti di imprese possono altresì accedere a finanziamenti agevolati regionali e ai fondi strutturali europei (FESR, FSE) tramite bandi di Regioni e Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Il Contratto di Rete di Imprese in Italia deve essere redatto nella forma prescritta dall'art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009: atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD). Il contratto deve contenere: denominazione e codici fiscali delle imprese partecipanti, obiettivi strategici e attività comuni, programma di rete con indicazione dei diritti e obblighi di ciascuna impresa, durata, organo comune e suoi poteri, fondo patrimoniale comune (se previsto) con entità e criteri di gestione, clausole di recesso e di adesione di nuovi partecipanti. Dopo la stipula, il contratto va iscritto nel Registro Imprese di ciascuna impresa partecipante tramite pratica telematica ComunicaStarweb con marca da bollo digitale. Le modifiche successive seguono lo stesso iter. Il notaio (o il commercialista per le firme digitali) provvede al deposito presso la Camera di Commercio competente per ciascuna sede.
Nel Contratto di Rete di Imprese in Italia, la responsabilità verso i terzi dipende dalla configurazione scelta. Nella rete contratto senza soggettività giuridica, ciascuna impresa risponde illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte nell'ambito del programma di rete, salvo diversa pattuizione. Nella rete soggetto, le obbligazioni assunte dall'organo comune per conto della rete gravano in primo luogo sul fondo patrimoniale comune; solo se il fondo è insufficiente il creditore può agire contro le singole imprese partecipanti nei limiti della loro quota di partecipazione. L'organo comune agisce in nome e per conto delle imprese aderenti nei limiti dei poteri conferitigli dal contratto di rete; il suo mandato è regolato dagli artt. 1703-1730 c.c. Le imprese che violano gli obblighi del programma di rete possono essere escluse dalla rete e sono tenute al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.
Il recesso di un'impresa partecipante dal Contratto di Rete di Imprese in Italia deve avvenire secondo le modalità previste nel contratto stesso. In assenza di disciplina specifica, si applicano i principi generali del diritto dei contratti: il recesso da un contratto a tempo indeterminato richiede un preavviso congruo (art. 1373 c.c.); il recesso da un contratto a tempo determinato è ammesso solo per giusta causa. Il recesso comporta la perdita dei diritti sul fondo patrimoniale maturati durante la partecipazione, salvo diverso accordo. Le modifiche al contratto di rete devono essere deliberate dall'organo comune o dalla totalità delle imprese secondo i quorum previsti e successivamente iscritte nel Registro Imprese di ciascuna impresa aderente. L'Agenzia delle Entrate richiede che le modifiche non pregiudichino il diritto alle agevolazioni fiscali in corso di fruizione.
Sì, il Contratto di Rete di Imprese in Italia può includere imprese straniere, purché almeno un'impresa partecipante sia iscritta nel Registro Imprese italiano. Le imprese straniere devono ottenere un codice fiscale italiano tramite l'Agenzia delle Entrate e, se operano stabilmente in Italia, devono iscriversi al Registro Imprese con una sede secondaria. La partecipazione di imprese straniere a reti di imprese italiane è espressamente prevista dalla normativa e consente di accedere agli incentivi all'internazionalizzazione finanziati dall'INAIL, dall'ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) e dal MIMIT. Per le reti con partecipanti di diversi Paesi dell'Unione Europea, il Regolamento UE n. 593/2008 (Roma I) consente la scelta della legge applicabile al contratto; in assenza di scelta, si applica la legge del Paese in cui la rete ha la propria amministrazione principale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Modello professionale di Accordo di Joint Venture per Italia: disciplina la collaborazione tra due o più imprese per la realizzazione di un progetto comune, con ripartizione di rischi, investimenti e utili secondo gli artt. 1322 e 2549 c.c.
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