Atto Costitutivo di S.n.c.
artt. 2291-2312 c.c. / artt. 2247-2290 c.c. — Bozza da portare dal notaio
Intestazione
ATTO COSTITUTIVO
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
ai sensi degli artt. 2291-2312 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
BOZZA DA PORTARE DAL NOTAIO — Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni ex art. 2296 c.c.
Art. 1 — Denominazione
Art. 1 — DENOMINAZIONE
La ragione sociale della società è: [Denominazione Sociale].
La denominazione contiene il nome di almeno un socio ai sensi dell'art. 2292 c.c.
Art. 2 — Sede
Art. 2 — SEDE LEGALE
La sede legale della società è stabilita in: [Sede Legale].
Art. 3 — Oggetto Sociale
Art. 3 — OGGETTO SOCIALE
[Oggetto Sociale]
Art. 4 — Durata
Art. 4 — DURATA E ESERCIZIO SOCIALE
La durata della società è: [Durata Societa].
Data di scadenza: [Data Scadenza]
L'esercizio sociale si chiude il: [Esercizio Sociale].
Art. 5 — Soci e Conferimenti
Art. 5 — SOCI, CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE
Sono soci della società:
1. [Socio1 Nome] — Codice Fiscale: [Socio1 C F] — Conferimento: € [Socio1 Conferimento]
2. [Socio2 Nome] — Codice Fiscale: [Socio2 C F] — Conferimento: € [Socio2 Conferimento]
Capitale sociale totale: € [Capitale Sociale]
Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c. La responsabilità verso i creditori è sussidiaria rispetto al patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).
Art. 6 — Amministrazione e Rappresentanza
Art. 6 — AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Modalità di amministrazione: [Modalita Amministrazione]
Amministratori delegati (se applicabile): [Amministratore Delegato]
Poteri di firma e rappresentanza: [Poteri Firma]
Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2298 co. 2 c.c.
Art. 7 — Utili e Perdite
Art. 7 — RIPARTIZIONE DI UTILI E PERDITE
[Ripartizione Utili]
Adempimenti e Firme
ADEMPIMENTI E FIRME
Adempimenti obbligatori dopo la stipula: (1) Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (D.P.R. 131/1986) con imposta di registro e marca da bollo (D.P.R. 642/1972); (2) Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni ex art. 2296 c.c. tramite deposito digitale con firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005; (3) Iscrizione dei soci lavoratori all'INPS (Gestione Commercianti o Artigiani) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ex L. 662/1996; (4) Richiesta della partita IVA all'Agenzia delle Entrate; (5) Apertura conto corrente bancario intestato alla S.n.c.
Luogo e data: [Data Luogo Atto]
Socio 1 — [Socio1 Nome]: _________________________
Socio 2 — [Socio2 Nome]: _________________________
Socio 1
________________
Signature
Socio 2
________________
Signature
Che cos'è Atto Costitutivo di S.n.c.?
L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2291-2312 c.c. / artt. 2247-2290 c.c. (rinvio società in generale).
La S.n.c. si distingue dalle altre forme societarie italiane per alcune caratteristiche tipologiche fondamentali. Si differenzia dalla Società Semplice (artt. 2251-2290 c.c.) — riservata alle sole attività non commerciali, come l'agricoltura o la gestione di patrimoni immobiliari — in quanto la S.n.c. è la forma propria dell'impresa commerciale tra più soci, con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese. Si distingue dalla Società in Accomandita Semplice (artt. 2313-2324 c.c.) perché nella S.a.s. esistono due categorie di soci: i soci accomandatari (responsabilità illimitata) e i soci accomandanti (responsabilità limitata al capitale conferito e divieto di ingerenza nell'amministrazione). Nella S.n.c., tutti i soci hanno invece pari responsabilità illimitata e pari facoltà di partecipare all'amministrazione. Si distingue infine dalla S.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.) e dalla S.p.A. (artt. 2325-2451 c.c.) — società di capitali in cui la responsabilità è limitata al capitale conferito — per la piena indistinzione tra patrimonio societario e patrimonio personale dei soci.
L'atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla stipula ai sensi dell'art. 2296 c.c., mediante deposito digitale effettuato con firma digitale qualificata ex D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), tramite la pratica ComunicaStarweb predisposta dal notaio o dal professionista incaricato. Senza iscrizione, la S.n.c. opera come società irregolare: in questo regime, le limitazioni contenute nell'atto costitutivo sono inopponibili ai terzi, che possono agire nei confronti di qualsiasi socio per l'intero debito sociale, anche per le obbligazioni contratte dagli altri soci (art. 2297 c.c.). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di tutte le imprese, incluse le S.n.c., di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. per rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e adottare le misure correttive necessarie. Il modello di forms-legal.com costituisce la bozza professionale completa che le parti utilizzeranno come base per la formalizzazione notarile.
Quando serve Atto Costitutivo di S.n.c.?
L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia è necessario ogni volta che due o più imprenditori vogliono svolgere un'attività commerciale o artigianale in forma societaria, condividendo pienamente rischi e gestione, senza le formalità e i costi della S.r.l. Le situazioni più frequenti includono le partnership tra professionisti di settori non soggetti a ordinamento professionale specifico (consulenti, agenti di commercio, intermediari, artigiani specializzati) che intendono operare congiuntamente con un'unica partita IVA societaria e un nome commerciale condiviso. Le attività commerciali familiari in cui tutti i componenti della famiglia partecipano alla gestione quotidiana — ad esempio una trattoria di famiglia o un esercizio commerciale ereditato — spesso assumono la forma della S.n.c. per la sua semplicità gestionale e il regime fiscale di trasparenza che imputa i redditi direttamente ai soci evitando la doppia tassazione. Le piccole imprese di distribuzione, ristorazione, artigianato o commercio al dettaglio in cui il rischio d'impresa è limitato e i soci si conoscono bene trovano nella S.n.c. la struttura più snella: non è richiesto il capitale minimo (a differenza della S.r.l.), non è obbligatorio il collegio sindacale salvo al superamento di soglie dimensionali significative, e i libri sociali obbligatori sono meno numerosi. Le attività stagionali o a durata programmata (es. organizzazione di eventi, gestione temporanea di strutture ricettive) possono utilizzare la S.n.c. a tempo determinato, con scioglimento automatico alla scadenza.
La S.n.c. non è la forma consigliata quando il rischio d'impresa è elevato o imprevedibile (in tal caso preferire la S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c., che limita la responsabilità al capitale conferito), quando i soci vogliono mantenere separato il proprio patrimonio personale dal rischio d'impresa, o quando si prevede l'ingresso di soci investitori che non partecipano alla gestione (in tal caso preferire la S.a.s. ex artt. 2313-2324 c.c., con i soci accomandanti a responsabilità limitata). L'atto costitutivo è necessario anche per formalizzare la trasformazione di una ditta individuale in S.n.c. (con ammissione di un nuovo socio ex art. 2500 ss. c.c.) o per regolarizzare una società di fatto già operante tra i soci (che senza iscrizione opera come società irregolare ex art. 2297 c.c. con regime deteriore).
Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo di S.n.c.
L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2295 c.c. La mancanza di uno degli elementi essenziali comporta l'irregolarità della società e può determinare il rifiuto di iscrizione da parte della Camera di Commercio.
Generalità complete dei soci (art. 2295, n. 1, c.c.). Cognome, nome, data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale di ciascun socio persona fisica. Per i soci persone giuridiche: denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA e iscrizione al Registro Imprese, generalità del legale rappresentante con poteri di firma.
Denominazione (ragione) sociale (art. 2292 c.c.). La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio con indicazione del tipo sociale «e C. S.n.c.» oppure «Società in nome collettivo». Prima di scegliere la denominazione, verificare la disponibilità nel Registro Imprese della Camera di Commercio tramite il portale registroimprese.it per evitare conflitti con denominazioni preesistenti.
Sede legale (art. 2295, n. 2, c.c.). Comune e indirizzo completo (via, numero civico, CAP) della sede legale, che determina la Camera di Commercio competente per l'iscrizione e il Tribunale delle Imprese competente per le controversie societarie.
Oggetto sociale (art. 2295, n. 3, c.c.). Descrizione determinata e lecita dell'attività imprenditoriale, con riferimento ai codici ATECO Istat dell'attività principale e di quelle accessorie. L'oggetto sociale deve essere redatto con sufficiente specificità per consentire ai terzi di comprendere l'attività svolta, ma con ampiezza sufficiente per non dover modificare lo statuto a ogni ampliamento marginale delle attività.
Capitale sociale e conferimenti (art. 2295, n. 5, c.c.). Ammontare totale del capitale sociale e quota apportata da ciascun socio. I conferimenti possono essere in denaro (versamento su conto corrente intestato alla società), in beni materiali (con perizia di stima allegata), in beni immateriali (brevetti, know-how, marchi — con attestazione del valore), in opere o servizi (art. 2263 c.c. per rinvio: le opere e i servizi vengono conferiti con garanzia polizzale o fideiussoria). Non esiste un minimo di legge per il capitale della S.n.c.
Norme di amministrazione (art. 2293 c.c.). Indicare se l'amministrazione è disgiunta (ogni socio può agire singolarmente, con diritto degli altri di opposizione preventiva) o congiunta (richiedente il consenso di tutti o della maggioranza), o delegata a uno o più soci nominati (con indicazione dei poteri).
Poteri di rappresentanza verso i terzi (art. 2298 c.c.). Indicare chi può agire in nome della società verso terzi e quali atti richiedono firma congiunta. Le limitazioni ai poteri del rappresentante non sono opponibili ai terzi in buona fede salvo prova della loro conoscenza.
Durata. A tempo determinato (con data di scadenza) o a tempo indeterminato. Per la società a tempo indeterminato, disciplinare il recesso con preavviso minimo di 3 mesi (art. 2285 c.c.).
Ripartizione di utili e perdite (art. 2303 c.c.). In mancanza di pattuizione, si applica il criterio proporzionale ai conferimenti. Il patto leonino che escluda un socio da ogni partecipazione è nullo (art. 2265 c.c. per rinvio).
Recesso ed esclusione dei soci. Disciplinare le cause di recesso oltre quelle legali (art. 2285 c.c.) e le cause di esclusione oltre quelle previste dall'art. 2286 c.c. (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, fallimento).
Chiusura dell'esercizio sociale. Data di chiusura dell'esercizio (di solito 31 dicembre). Il modello di forms-legal.com include tutti questi elementi con campi guidati, facilitando la compilazione della bozza prima della formalizzazione notarile e del deposito al Registro Imprese. Vedere anche l'Atto Costitutivo di S.a.s. e il Contratto di Società Semplice per un confronto con le altre forme societarie di persone.
Come compilare il tuo Atto Costitutivo di S.n.c.
Per compilare correttamente l'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire questa sequenza operativa.
Passaggio 1 — Raccogliere i documenti di tutti i soci. Carta d'identità o passaporto in corso di validità e codice fiscale di ciascun socio persona fisica. Per i soci persone giuridiche: visura camerale aggiornata (non oltre 6 mesi), partita IVA, statuto vigente e copia del verbale con nomina del legale rappresentante. Verificare che nessun socio sia interdetto, inabilitato o dichiarato in liquidazione giudiziale (tali condizioni possono essere causa di esclusione ex art. 2286 c.c.).
Passaggio 2 — Scegliere e verificare la denominazione sociale. La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio (art. 2292 c.c.). Verificare preventivamente la disponibilità della denominazione nel Registro Imprese della Camera di Commercio provinciale tramite il portale registroimprese.it o il servizio Telemaco/Infocamere per evitare conflitti con denominazioni preesistenti nello stesso settore merceologico.
Passaggio 3 — Definire la sede legale. Indicare il Comune e l'indirizzo completo (via, numero civico, CAP). La sede legale determina la Camera di Commercio competente per l'iscrizione e il Tribunale delle Imprese competente per le controversie societarie.
Passaggio 4 — Descrivere l'oggetto sociale. Indicare l'attività principale con riferimento ai codici ATECO dell'ISTAT applicabili. Una formulazione ampia ma non generica consente lo svolgimento futuro di attività accessorie senza dover modificare lo statuto con le relative formalità e costi notarili. Per le attività riservate (agenti immobiliari, mediatori, pubblici esercizi), verificare preventivamente le licenze o abilitazioni necessarie.
Passaggio 5 — Stabilire i conferimenti. Determinare il conferimento di ciascun socio in euro o in natura. Per i conferimenti in beni immobili è necessario un atto di trasferimento separato in forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. Per i beni mobili registrati (autoveicoli, brevetti) è necessaria la trascrizione o la registrazione del trasferimento.
Passaggio 6 — Definire le norme di amministrazione e rappresentanza. Scegliere tra amministrazione disgiunta (art. 2293 c.c.), congiunta o delegata a soci specificamente nominati. Definire le materie riservate all'approvazione unanime (acquisti sopra una certa soglia, assunzione di debiti, ammissione di nuovi soci, modifica dell'oggetto sociale).
Passaggio 7 — Portare il modello dal notaio. Il notaio redige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, calcola le imposte (bollo ex D.P.R. 642/1972; imposta di registro fissa ex D.P.R. 131/1986) e procede al deposito digitale tramite ComunicaStarweb nel Registro Imprese entro 30 giorni (art. 2296 c.c.).
Passaggio 8 — Adempimenti post-iscrizione. Richiedere la partita IVA all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Iscrivere i soci lavoratori all'INPS (Gestione Commercianti ex L. 662/1996 o Gestione Artigiani) entro 30 giorni. Aprire un conto corrente bancario intestato alla S.n.c. Affiliarsi all'INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 1124/1965).
Requisiti legali per Atto Costitutivo di S.n.c.
L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia è soggetto ai seguenti requisiti normativi fondamentali, la cui inosservanza genera conseguenze che vanno dall'irregolarità societaria alle sanzioni tributarie.
Elementi obbligatori dell'atto costitutivo (art. 2295 c.c.). L'art. 2295 c.c. elenca tassativamente gli elementi che l'atto costitutivo deve contenere: generalità dei soci, denominazione, sede, oggetto sociale, conferimenti, norme di amministrazione e rappresentanza, soci con potere di firma, durata, norme sulla ripartizione di utili e perdite. La mancanza di uno di essi può determinare il rifiuto di iscrizione da parte della Camera di Commercio.
Iscrizione nel Registro Imprese (art. 2296 c.c.). L'atto costitutivo deve essere depositato digitalmente nel Registro Imprese entro 30 giorni dalla stipula mediante firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD). L'omissione rende la S.n.c. irregolare: in questo regime le limitazioni dell'atto costitutivo sono inopponibili ai terzi e tutti i soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni degli altri (art. 2297 c.c.).
Denominazione con nome del socio (art. 2292 c.c.). La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio con indicazione del tipo sociale «S.n.c.» o «Società in nome collettivo».
Registrazione all'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/1986). L'atto costitutivo deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula con pagamento dell'imposta di registro fissa. Il ritardo comporta sanzioni.
Marca da bollo (D.P.R. 642/1972). L'atto costitutivo scritto è soggetto all'imposta di bollo: €16 ogni 4 facciate o 100 righe.
Responsabilità illimitata e solidale (art. 2291 c.c.). La responsabilità illimitata e solidale dei soci verso i terzi è inderogabile: le clausole dell'atto costitutivo che limitano la responsabilità di un socio non sono opponibili ai creditori sociali.
Assetti organizzativi adeguati (art. 2086 co. 2 c.c., D.Lgs. 14/2019). Il Codice della Crisi d'Impresa impone agli amministratori di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e adottare le misure correttive.
Iscrizione INPS dei soci lavoratori (L. 662/1996). I soci che lavorano nell'impresa devono essere iscritti alla Gestione Commercianti o Artigiani dell'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. L'omissione genera debiti contributivi con sanzioni e interessi.
Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo di S.n.c.
Nella redazione e nella gestione dell'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia si commettono errori frequenti con conseguenze giuridiche e fiscali di rilievo.
1. Iniziare l'attività prima dell'iscrizione al Registro Imprese. La società opera come irregolare: tutti i soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni contratte dagli altri soci (art. 2297 c.c.) e le limitazioni dell'atto costitutivo sono inopponibili ai terzi. La soluzione è completare l'iscrizione prima di iniziare qualsiasi attività commerciale.
2. Omettere gli elementi obbligatori ex art. 2295 c.c. La Camera di Commercio può rifiutare il deposito se mancano elementi essenziali (oggetto sociale, norme di amministrazione, durata). Il modello di forms-legal.com guida la compilazione di tutti gli elementi richiesti.
3. Non disciplinare i poteri di firma verso i terzi. Un atto costitutivo che non prevede limitazioni ai poteri dell'amministratore le rende inopponibili ai terzi in buona fede (art. 2298 co. 2 c.c.), esponendo la società a obbligazioni contratte da un singolo socio senza il consenso degli altri.
4. Non prevedere clausole specifiche di recesso e di esclusione. Senza disciplina esplicita, il recesso da una S.n.c. a tempo determinato è possibile solo per giusta causa (art. 2285 c.c.) e l'esclusione richiede la prova di gravi inadempienze (art. 2286 c.c.). Clausole più articolate permettono una gestione più flessibile dei cambiamenti nella compagine sociale.
5. Non registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni. Il mancato rispetto del termine (D.P.R. 131/1986) comporta sanzioni amministrative con interessi.
6. Non applicare la marca da bollo. L'omissione è sanzionata con il pagamento dell'imposta evasa maggiorata di sanzioni (D.P.R. 642/1972).
7. Non iscrivere i soci lavoratori all'INPS entro 30 giorni. L'iscrizione tardiva alla Gestione Commercianti o Artigiani (L. 662/1996) genera debiti contributivi con sanzioni civili crescenti.
8. Credere che nella S.n.c. il patrimonio personale sia separato da quello societario. La separazione patrimoniale nella S.n.c. è solo parziale e sussidiaria (art. 2304 c.c.): i creditori possono aggredire il patrimonio personale dei soci dopo aver escusso il patrimonio sociale. Per una protezione completa del patrimonio personale occorre ricorrere alla S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Atto Costitutivo di S.n.c. (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/atto-costitutivo-snc
"Atto Costitutivo di S.n.c. (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/atto-costitutivo-snc.
@misc{formslegal-atto-costitutivo-snc,
author = {{Forms Legal}},
title = {Atto Costitutivo di S.n.c. (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/business/partnerships/atto-costitutivo-snc}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Società in Nome Collettivo (S.n.c.) in Italia è un tipo di società di persone disciplinata dagli artt. 2291-2312 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). La caratteristica fondamentale della S.n.c. è che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, con tutto il loro patrimonio personale presente e futuro ex art. 2740 c.c., anche se lo statuto stabilisce una diversa ripartizione interna delle perdite (art. 2291 c.c.). La S.n.c. è la struttura tipica delle piccole e medie imprese commerciali e artigianali in cui tutti i soci partecipano attivamente alla gestione. L'atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla stipula ex art. 2296 c.c. Prima dell'iscrizione, la S.n.c. opera come società irregolare: le disposizioni sull'iscrizione non si applicano e i soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni assunte dagli altri soci (art. 2297 c.c.). Il modello di atto costitutivo di forms-legal.com è una bozza professionale da portare dal notaio per l'autentica e il deposito digitale.
Nella S.n.c. italiana la responsabilità di ciascun socio verso i creditori sociali è illimitata, solidale e sussidiaria (art. 2291 c.c.). Illimitata significa che il creditore può agire sull'intero patrimonio personale del socio (art. 2740 c.c.); solidale significa che il creditore può rivolgersi a qualunque socio per l'intera somma dovuta, salvo poi il regresso tra i soci; sussidiaria significa che il creditore può escutere il socio solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale (beneficium excussionis, art. 2304 c.c.). Questa struttura rende la S.n.c. poco adatta quando il rischio d'impresa è elevato o quando i soci non si fidano pienamente gli uni degli altri. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l'obbligo di assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. anche per le S.n.c., imponendo agli amministratori di monitorare la sostenibilità finanziaria e di segnalare tempestivamente gli squilibri.
La denominazione (ragione) sociale di una S.n.c. in Italia deve contenere, ai sensi dell'art. 2292 c.c., il nome di almeno uno dei soci, seguito dall'indicazione del tipo sociale 'e C. S.n.c.' o 'Società in nome collettivo'. Non è obbligatorio includere i nomi di tutti i soci: è sufficiente il nome di uno. Il nome di una persona che non è più socia può rimanere nella denominazione solo con il consenso dell'ex socio o dei suoi eredi (art. 2292 co. 2 c.c.). Prima di procedere con la costituzione, è consigliabile verificare la disponibilità della denominazione nel Registro Imprese della Camera di Commercio provinciale tramite il portale registroimprese.it o Infocamere/Telemaco. Il notaio che autentica l'atto costitutivo provvede alla verifica e al deposito digitale mediante firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005 (CAD), allegando la pratica a ComunicaStarweb.
Nella S.n.c. in Italia, in mancanza di diversa pattuizione nell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta disgiuntamente a tutti i soci ex art. 2293 c.c.: ciascun socio può agire singolarmente, salvo il diritto degli altri di fare opposizione prima del compimento dell'atto. L'atto costitutivo può modificare questo regime in tre modi: (1) amministrazione disgiunta con diritto di opposizione preventiva degli altri soci; (2) amministrazione congiunta, che richiede il consenso di tutti i soci o della maggioranza per ogni atto; (3) delega dell'amministrazione a uno o più soci specificamente nominati. Il potere di rappresentanza verso i terzi spetta agli amministratori, anche se disgiuntamente da un singolo socio, ex art. 2298 c.c. Gli atti compiuti dall'amministratore nell'ambito della rappresentanza obbligano la società e, per essa, tutti i soci illimitatamente. Le limitazioni ai poteri dell'amministratore non sono opponibili ai terzi in buona fede salvo prova che ne fossero a conoscenza (art. 2298 co. 2 c.c.).
Il recesso di un socio dalla S.n.c. in Italia è disciplinato dall'art. 2285 c.c. Il socio può recedere dalla società a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 3 mesi, comunicato tramite dichiarazione all'organo amministrativo. Il recesso è consentito anche da una società a tempo determinato o per uno scopo particolare quando ricorre una giusta causa. L'atto costitutivo può prevedere ulteriori cause di recesso. Il socio che recede ha diritto alla liquidazione della quota secondo il valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto, tenuto conto dell'avviamento. L'esclusione del socio è regolata dall'art. 2286 c.c. e può avvenire per gravi inadempienze degli obblighi contrattuali, per interdizione, inabilitazione, fallimento del socio o condanna a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza degli altri soci (in numero di testa, non per quote). Il socio escluso o receduto risponde verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione nel Registro Imprese della variazione.
La S.n.c. in Italia si scioglie per le cause previste dall'art. 2308 c.c.: decorso del termine; conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; volontà di tutti i soci; sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se non ricostituita entro 6 mesi; riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo per perdite, se i soci non provvedono alla reintegrazione; impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea; apertura della procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento) ex D.Lgs. 14/2019; altre cause previste dall'atto costitutivo. La causa di scioglimento deve essere iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio. Gli amministratori conservano i poteri di gestione ordinaria fino alla nomina dei liquidatori (art. 2309 c.c.). La liquidazione avviene secondo gli artt. 2309-2311 c.c.: i liquidatori sono nominati dai soci (o dal Tribunale in caso di disaccordo) e provvedono alla realizzazione dell'attivo, al pagamento dei debiti e alla distribuzione del residuo tra i soci.
La S.n.c. in Italia è soggetta al regime di trasparenza fiscale obbligatoria ex artt. 5-6 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): il reddito imponibile della società viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. Ciascun socio dichiara la quota di reddito nella propria dichiarazione IRPEF e paga l'imposta secondo l'aliquota marginale applicabile. La S.n.c. presenta la dichiarazione dei redditi (modello SP) ma non paga l'IRES. Ai fini IVA, la S.n.c. è un soggetto autonomo con propria partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; presenta le dichiarazioni IVA e i registri contabili IVA. I soci che lavorano nella S.n.c. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Commercianti o alla Gestione Artigiani dell'INPS (ex D.Lgs. 1/1996 e L. 662/1996) e pagano i contributi previdenziali in misura fissa più percentuale sul reddito eccedente il minimale. La S.n.c. è tenuta alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie ex artt. 2214-2220 c.c. (libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie) e alla conservazione per 10 anni.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Atto Costitutivo di S.a.s.
Modello professionale di Atto Costitutivo di Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) per Italia: disciplina i rapporti tra soci accomandatari (responsabilità illimitata, gestione) e soci accomandanti (responsabilità limitata al conferimento) ai sensi degli artt. 2313-2324 c.c. Bozza da sottoporre al notaio per l'atto pubblico.
Contratto di Società Semplice
Modello professionale di Contratto di Società Semplice per Italia: costituisce la forma societaria più elementare del Codice Civile, riservata ad attività non commerciali (agricoltura, professioni, investimento immobiliare), ai sensi degli artt. 2251-2290 del Codice Civile.
Patti Parasociali
Modello professionale di Patti Parasociali per Italia: accordi tra soci su voto, trasferimento di partecipazioni e governance, durata massima 5 anni per le S.p.A. ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., applicabili anche alle S.r.l. ex art. 1322 c.c.
Accordo di Joint Venture
Modello professionale di Accordo di Joint Venture per Italia: disciplina la collaborazione tra due o più imprese per la realizzazione di un progetto comune, con ripartizione di rischi, investimenti e utili secondo gli artt. 1322 e 2549 c.c.