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Atto Costitutivo di S.n.c.

Atto Costitutivo di S.n.c.

artt. 2291-2312 c.c. / artt. 2247-2290 c.c. — Bozza da portare dal notaio

Intestazione

ATTO COSTITUTIVO

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

ai sensi degli artt. 2291-2312 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

BOZZA DA PORTARE DAL NOTAIO — Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni ex art. 2296 c.c.

Art. 1 — Denominazione

Art. 1 — DENOMINAZIONE

La ragione sociale della società è: [Denominazione Sociale].

La denominazione contiene il nome di almeno un socio ai sensi dell'art. 2292 c.c.

Art. 2 — Sede

Art. 2 — SEDE LEGALE

La sede legale della società è stabilita in: [Sede Legale].

Art. 3 — Oggetto Sociale

Art. 3 — OGGETTO SOCIALE

[Oggetto Sociale]

Art. 4 — Durata

Art. 4 — DURATA E ESERCIZIO SOCIALE

La durata della società è: [Durata Societa].

Data di scadenza: [Data Scadenza]

L'esercizio sociale si chiude il: [Esercizio Sociale].

Art. 5 — Soci e Conferimenti

Art. 5 — SOCI, CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE

Sono soci della società:

1. [Socio1 Nome] — Codice Fiscale: [Socio1 C F] — Conferimento: € [Socio1 Conferimento]

2. [Socio2 Nome] — Codice Fiscale: [Socio2 C F] — Conferimento: € [Socio2 Conferimento]

Capitale sociale totale: € [Capitale Sociale]

Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c. La responsabilità verso i creditori è sussidiaria rispetto al patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).

Art. 6 — Amministrazione e Rappresentanza

Art. 6 — AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Modalità di amministrazione: [Modalita Amministrazione]

Amministratori delegati (se applicabile): [Amministratore Delegato]

Poteri di firma e rappresentanza: [Poteri Firma]

Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi in buona fede ai sensi dell'art. 2298 co. 2 c.c.

Art. 7 — Utili e Perdite

Art. 7 — RIPARTIZIONE DI UTILI E PERDITE

[Ripartizione Utili]

Adempimenti e Firme

ADEMPIMENTI E FIRME

Adempimenti obbligatori dopo la stipula: (1) Registrazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (D.P.R. 131/1986) con imposta di registro e marca da bollo (D.P.R. 642/1972); (2) Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni ex art. 2296 c.c. tramite deposito digitale con firma digitale qualificata ex D.Lgs. 82/2005; (3) Iscrizione dei soci lavoratori all'INPS (Gestione Commercianti o Artigiani) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ex L. 662/1996; (4) Richiesta della partita IVA all'Agenzia delle Entrate; (5) Apertura conto corrente bancario intestato alla S.n.c.

Luogo e data: [Data Luogo Atto]

Socio 1 — [Socio1 Nome]: _________________________

Socio 2 — [Socio2 Nome]: _________________________

Socio 1

________________

Signature

Socio 2

________________

Signature

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Che cos'è Atto Costitutivo di S.n.c.?

L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia è l'atto disciplinato da artt. 2291-2312 c.c. / artt. 2247-2290 c.c. (rinvio società in generale).

La S.n.c. si distingue dalle altre forme societarie italiane per alcune caratteristiche tipologiche fondamentali. Si differenzia dalla Società Semplice (artt. 2251-2290 c.c.) — riservata alle sole attività non commerciali, come l'agricoltura o la gestione di patrimoni immobiliari — in quanto la S.n.c. è la forma propria dell'impresa commerciale tra più soci, con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese. Si distingue dalla Società in Accomandita Semplice (artt. 2313-2324 c.c.) perché nella S.a.s. esistono due categorie di soci: i soci accomandatari (responsabilità illimitata) e i soci accomandanti (responsabilità limitata al capitale conferito e divieto di ingerenza nell'amministrazione). Nella S.n.c., tutti i soci hanno invece pari responsabilità illimitata e pari facoltà di partecipare all'amministrazione. Si distingue infine dalla S.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.) e dalla S.p.A. (artt. 2325-2451 c.c.) — società di capitali in cui la responsabilità è limitata al capitale conferito — per la piena indistinzione tra patrimonio societario e patrimonio personale dei soci.

L'atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente entro 30 giorni dalla stipula ai sensi dell'art. 2296 c.c., mediante deposito digitale effettuato con firma digitale qualificata ex D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), tramite la pratica ComunicaStarweb predisposta dal notaio o dal professionista incaricato. Senza iscrizione, la S.n.c. opera come società irregolare: in questo regime, le limitazioni contenute nell'atto costitutivo sono inopponibili ai terzi, che possono agire nei confronti di qualsiasi socio per l'intero debito sociale, anche per le obbligazioni contratte dagli altri soci (art. 2297 c.c.). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di tutte le imprese, incluse le S.n.c., di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. per rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e adottare le misure correttive necessarie. Il modello di forms-legal.com costituisce la bozza professionale completa che le parti utilizzeranno come base per la formalizzazione notarile.

Quando serve Atto Costitutivo di S.n.c.?

L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia è necessario ogni volta che due o più imprenditori vogliono svolgere un'attività commerciale o artigianale in forma societaria, condividendo pienamente rischi e gestione, senza le formalità e i costi della S.r.l. Le situazioni più frequenti includono le partnership tra professionisti di settori non soggetti a ordinamento professionale specifico (consulenti, agenti di commercio, intermediari, artigiani specializzati) che intendono operare congiuntamente con un'unica partita IVA societaria e un nome commerciale condiviso. Le attività commerciali familiari in cui tutti i componenti della famiglia partecipano alla gestione quotidiana — ad esempio una trattoria di famiglia o un esercizio commerciale ereditato — spesso assumono la forma della S.n.c. per la sua semplicità gestionale e il regime fiscale di trasparenza che imputa i redditi direttamente ai soci evitando la doppia tassazione. Le piccole imprese di distribuzione, ristorazione, artigianato o commercio al dettaglio in cui il rischio d'impresa è limitato e i soci si conoscono bene trovano nella S.n.c. la struttura più snella: non è richiesto il capitale minimo (a differenza della S.r.l.), non è obbligatorio il collegio sindacale salvo al superamento di soglie dimensionali significative, e i libri sociali obbligatori sono meno numerosi. Le attività stagionali o a durata programmata (es. organizzazione di eventi, gestione temporanea di strutture ricettive) possono utilizzare la S.n.c. a tempo determinato, con scioglimento automatico alla scadenza.

La S.n.c. non è la forma consigliata quando il rischio d'impresa è elevato o imprevedibile (in tal caso preferire la S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c., che limita la responsabilità al capitale conferito), quando i soci vogliono mantenere separato il proprio patrimonio personale dal rischio d'impresa, o quando si prevede l'ingresso di soci investitori che non partecipano alla gestione (in tal caso preferire la S.a.s. ex artt. 2313-2324 c.c., con i soci accomandanti a responsabilità limitata). L'atto costitutivo è necessario anche per formalizzare la trasformazione di una ditta individuale in S.n.c. (con ammissione di un nuovo socio ex art. 2500 ss. c.c.) o per regolarizzare una società di fatto già operante tra i soci (che senza iscrizione opera come società irregolare ex art. 2297 c.c. con regime deteriore).

Cosa includere nel tuo Atto Costitutivo di S.n.c.

L'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2295 c.c. La mancanza di uno degli elementi essenziali comporta l'irregolarità della società e può determinare il rifiuto di iscrizione da parte della Camera di Commercio.

Generalità complete dei soci (art. 2295, n. 1, c.c.). Cognome, nome, data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale di ciascun socio persona fisica. Per i soci persone giuridiche: denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero REA e iscrizione al Registro Imprese, generalità del legale rappresentante con poteri di firma.

Denominazione (ragione) sociale (art. 2292 c.c.). La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio con indicazione del tipo sociale «e C. S.n.c.» oppure «Società in nome collettivo». Prima di scegliere la denominazione, verificare la disponibilità nel Registro Imprese della Camera di Commercio tramite il portale registroimprese.it per evitare conflitti con denominazioni preesistenti.

Sede legale (art. 2295, n. 2, c.c.). Comune e indirizzo completo (via, numero civico, CAP) della sede legale, che determina la Camera di Commercio competente per l'iscrizione e il Tribunale delle Imprese competente per le controversie societarie.

Oggetto sociale (art. 2295, n. 3, c.c.). Descrizione determinata e lecita dell'attività imprenditoriale, con riferimento ai codici ATECO Istat dell'attività principale e di quelle accessorie. L'oggetto sociale deve essere redatto con sufficiente specificità per consentire ai terzi di comprendere l'attività svolta, ma con ampiezza sufficiente per non dover modificare lo statuto a ogni ampliamento marginale delle attività.

Capitale sociale e conferimenti (art. 2295, n. 5, c.c.). Ammontare totale del capitale sociale e quota apportata da ciascun socio. I conferimenti possono essere in denaro (versamento su conto corrente intestato alla società), in beni materiali (con perizia di stima allegata), in beni immateriali (brevetti, know-how, marchi — con attestazione del valore), in opere o servizi (art. 2263 c.c. per rinvio: le opere e i servizi vengono conferiti con garanzia polizzale o fideiussoria). Non esiste un minimo di legge per il capitale della S.n.c.

Norme di amministrazione (art. 2293 c.c.). Indicare se l'amministrazione è disgiunta (ogni socio può agire singolarmente, con diritto degli altri di opposizione preventiva) o congiunta (richiedente il consenso di tutti o della maggioranza), o delegata a uno o più soci nominati (con indicazione dei poteri).

Poteri di rappresentanza verso i terzi (art. 2298 c.c.). Indicare chi può agire in nome della società verso terzi e quali atti richiedono firma congiunta. Le limitazioni ai poteri del rappresentante non sono opponibili ai terzi in buona fede salvo prova della loro conoscenza.

Durata. A tempo determinato (con data di scadenza) o a tempo indeterminato. Per la società a tempo indeterminato, disciplinare il recesso con preavviso minimo di 3 mesi (art. 2285 c.c.).

Ripartizione di utili e perdite (art. 2303 c.c.). In mancanza di pattuizione, si applica il criterio proporzionale ai conferimenti. Il patto leonino che escluda un socio da ogni partecipazione è nullo (art. 2265 c.c. per rinvio).

Recesso ed esclusione dei soci. Disciplinare le cause di recesso oltre quelle legali (art. 2285 c.c.) e le cause di esclusione oltre quelle previste dall'art. 2286 c.c. (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, fallimento).

Chiusura dell'esercizio sociale. Data di chiusura dell'esercizio (di solito 31 dicembre). Il modello di forms-legal.com include tutti questi elementi con campi guidati, facilitando la compilazione della bozza prima della formalizzazione notarile e del deposito al Registro Imprese. Vedere anche l'Atto Costitutivo di S.a.s. e il Contratto di Società Semplice per un confronto con le altre forme societarie di persone.

Come compilare il tuo Atto Costitutivo di S.n.c.

Per compilare correttamente l'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire questa sequenza operativa.

Passaggio 1 — Raccogliere i documenti di tutti i soci. Carta d'identità o passaporto in corso di validità e codice fiscale di ciascun socio persona fisica. Per i soci persone giuridiche: visura camerale aggiornata (non oltre 6 mesi), partita IVA, statuto vigente e copia del verbale con nomina del legale rappresentante. Verificare che nessun socio sia interdetto, inabilitato o dichiarato in liquidazione giudiziale (tali condizioni possono essere causa di esclusione ex art. 2286 c.c.).

Passaggio 2 — Scegliere e verificare la denominazione sociale. La ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio (art. 2292 c.c.). Verificare preventivamente la disponibilità della denominazione nel Registro Imprese della Camera di Commercio provinciale tramite il portale registroimprese.it o il servizio Telemaco/Infocamere per evitare conflitti con denominazioni preesistenti nello stesso settore merceologico.

Passaggio 3 — Definire la sede legale. Indicare il Comune e l'indirizzo completo (via, numero civico, CAP). La sede legale determina la Camera di Commercio competente per l'iscrizione e il Tribunale delle Imprese competente per le controversie societarie.

Passaggio 4 — Descrivere l'oggetto sociale. Indicare l'attività principale con riferimento ai codici ATECO dell'ISTAT applicabili. Una formulazione ampia ma non generica consente lo svolgimento futuro di attività accessorie senza dover modificare lo statuto con le relative formalità e costi notarili. Per le attività riservate (agenti immobiliari, mediatori, pubblici esercizi), verificare preventivamente le licenze o abilitazioni necessarie.

Passaggio 5 — Stabilire i conferimenti. Determinare il conferimento di ciascun socio in euro o in natura. Per i conferimenti in beni immobili è necessario un atto di trasferimento separato in forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. Per i beni mobili registrati (autoveicoli, brevetti) è necessaria la trascrizione o la registrazione del trasferimento.

Passaggio 6 — Definire le norme di amministrazione e rappresentanza. Scegliere tra amministrazione disgiunta (art. 2293 c.c.), congiunta o delegata a soci specificamente nominati. Definire le materie riservate all'approvazione unanime (acquisti sopra una certa soglia, assunzione di debiti, ammissione di nuovi soci, modifica dell'oggetto sociale).

Passaggio 7 — Portare il modello dal notaio. Il notaio redige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, calcola le imposte (bollo ex D.P.R. 642/1972; imposta di registro fissa ex D.P.R. 131/1986) e procede al deposito digitale tramite ComunicaStarweb nel Registro Imprese entro 30 giorni (art. 2296 c.c.).

Passaggio 8 — Adempimenti post-iscrizione. Richiedere la partita IVA all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Iscrivere i soci lavoratori all'INPS (Gestione Commercianti ex L. 662/1996 o Gestione Artigiani) entro 30 giorni. Aprire un conto corrente bancario intestato alla S.n.c. Affiliarsi all'INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 1124/1965).

Errori comuni da evitare nel tuo Atto Costitutivo di S.n.c.

Nella redazione e nella gestione dell'Atto Costitutivo di S.n.c. in Italia si commettono errori frequenti con conseguenze giuridiche e fiscali di rilievo.

1. Iniziare l'attività prima dell'iscrizione al Registro Imprese. La società opera come irregolare: tutti i soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni contratte dagli altri soci (art. 2297 c.c.) e le limitazioni dell'atto costitutivo sono inopponibili ai terzi. La soluzione è completare l'iscrizione prima di iniziare qualsiasi attività commerciale.

2. Omettere gli elementi obbligatori ex art. 2295 c.c. La Camera di Commercio può rifiutare il deposito se mancano elementi essenziali (oggetto sociale, norme di amministrazione, durata). Il modello di forms-legal.com guida la compilazione di tutti gli elementi richiesti.

3. Non disciplinare i poteri di firma verso i terzi. Un atto costitutivo che non prevede limitazioni ai poteri dell'amministratore le rende inopponibili ai terzi in buona fede (art. 2298 co. 2 c.c.), esponendo la società a obbligazioni contratte da un singolo socio senza il consenso degli altri.

4. Non prevedere clausole specifiche di recesso e di esclusione. Senza disciplina esplicita, il recesso da una S.n.c. a tempo determinato è possibile solo per giusta causa (art. 2285 c.c.) e l'esclusione richiede la prova di gravi inadempienze (art. 2286 c.c.). Clausole più articolate permettono una gestione più flessibile dei cambiamenti nella compagine sociale.

5. Non registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni. Il mancato rispetto del termine (D.P.R. 131/1986) comporta sanzioni amministrative con interessi.

6. Non applicare la marca da bollo. L'omissione è sanzionata con il pagamento dell'imposta evasa maggiorata di sanzioni (D.P.R. 642/1972).

7. Non iscrivere i soci lavoratori all'INPS entro 30 giorni. L'iscrizione tardiva alla Gestione Commercianti o Artigiani (L. 662/1996) genera debiti contributivi con sanzioni civili crescenti.

8. Credere che nella S.n.c. il patrimonio personale sia separato da quello societario. La separazione patrimoniale nella S.n.c. è solo parziale e sussidiaria (art. 2304 c.c.): i creditori possono aggredire il patrimonio personale dei soci dopo aver escusso il patrimonio sociale. Per una protezione completa del patrimonio personale occorre ricorrere alla S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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