Accordo di Joint Venture
artt. 1322, 2549 c.c. / D.Lgs. 14/2019
Intestazione
ACCORDO DI JOINT VENTURE
Contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Premesse e Parti
PREMESSE E PARTI
PARTE A:
Denominazione: [Parte A Denominazione]
Forma giuridica: [Parte A Forma Giuridica]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Parte A C F]
Sede legale: [Parte A Sede]
PEC: [Parte A P E C]
Legale rappresentante: [Parte A Rappresentante]
PARTE B:
Denominazione: [Parte B Denominazione]
Forma giuridica: [Parte B Forma Giuridica]
Codice Fiscale / Partita IVA: [Parte B C F]
Sede legale: [Parte B Sede]
PEC: [Parte B P E C]
Legale rappresentante: [Parte B Rappresentante]
Le parti sopra identificate, ciascuna nel proprio interesse e nell'interesse comune del progetto, stipulano il seguente Accordo di Joint Venture.
Art. 1 — Oggetto e Progetto
Art. 1 — OGGETTO DELLA JOINT VENTURE
Le Parti convengono di collaborare per la realizzazione del progetto denominato: [Nome Progetto].
Oggetto della joint venture: [Oggetto J V]
La collaborazione è regolata dall'art. 1322 c.c. (contratto atipico) e, per analogia, dagli artt. 2549-2554 c.c. L'oggetto è determinato ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Art. 2 — Conferimenti
Art. 2 — CONFERIMENTI DELLE PARTI
Parte A apporta alla joint venture: [Conferimento Parte A]
Parte B apporta alla joint venture: [Conferimento Parte B]
Per i conferimenti di beni immobili trova applicazione la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. I conferimenti di know-how e beni immateriali sono protetti ex D.Lgs. 63/2018.
Art. 3 — Ripartizione Utili e Perdite
Art. 3 — RIPARTIZIONE DI UTILI E PERDITE
Parte A partecipa agli utili e alle perdite nella misura del [Percentuale Parte A]%.
Parte B partecipa agli utili e alle perdite nella misura del [Percentuale Parte B]%.
Nessuna parte è esclusa dalla partecipazione agli utili o alle perdite (divieto del patto leonino, art. 2265 c.c. applicato per analogia). La ripartizione avviene al termine di ciascun esercizio contabile del progetto ovvero al momento della liquidazione finale.
Art. 4 — Durata
Art. 4 — DURATA
La joint venture ha durata: [Durata J V].
Data di scadenza / termine del progetto: [Data Scadenza]
In caso di durata indeterminata, ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto tramite PEC di almeno 90 giorni, salvo giusta causa.
Art. 5 — Governance
Art. 5 — STRUTTURA DI GOVERNANCE
[Struttura Governance]
Le deliberazioni del comitato direttivo sono adottate nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. I verbali delle riunioni sono conservati dalle parti per almeno 10 anni.
Art. 6 — Non Concorrenza
Art. 6 — OBBLIGO DI NON CONCORRENZA
Patto di non concorrenza: [Non Concorrenza]
Durata del patto: [Duratanon Concorrenza] anni, nel rispetto dell'art. 2596 c.c. (durata massima 5 anni, ambito geografico e merceologico determinati). Ogni patto eccedente tale limite è nullo di diritto.
Art. 7 — Penale e Foro Competente
Art. 7 — PENALE PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento degli obblighi principali, la parte inadempiente corrisponde all'altra la penale di: [Penale] (art. 1382 c.c.), fatta salva la prova del maggior danno. Il giudice può ridurre la penale se manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.
Art. 8 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di: [Foro Competente].
Clausola di Approvazione Specifica
APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE (art. 1341 c.c.)
Le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.: Art. 6 (Patto di non concorrenza); Art. 7 (Penale); Art. 8 (Foro competente esclusivo).
Luogo e data: [Data Luogo]
Parte A: [Parte A Denominazione] — firma per approvazione specifica: _________________________
Parte B: [Parte B Denominazione] — firma per approvazione specifica: _________________________
Firme
FIRME
[Data Luogo]
Parte A — [Parte A Denominazione]
Legale rappresentante: [Parte A Rappresentante]
Firma: _________________________
Parte B — [Parte B Denominazione]
Legale rappresentante: [Parte B Rappresentante]
Firma: _________________________
Legale rappresentante Parte A
________________
Signature
Legale rappresentante Parte B
________________
Signature
Che cos'è Accordo di Joint Venture?
L'Accordo di Joint Venture in Italia è il contratto con cui due o più imprese disciplinano la collaborazione per la realizzazione di un progetto comune, ripartendo investimenti, rischi, competenze e utili, senza necessariamente costituire una nuova società. L'istituto si fonda sull'autonomia contrattuale riconosciuta dall'art. 1322 del Codice Civile, che consente alle parti di concludere contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, e può richiamare lo schema dell'associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) o della società.
La prassi distingue due modelli. La joint venture contrattuale (unincorporated) si esaurisce in un accordo di cooperazione che regola obblighi, conferimenti e ripartizione dei risultati senza dar vita a un soggetto giuridico autonomo; è frequente nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche. La joint venture societaria (incorporated) prevede invece la costituzione di una società comune (newco), tipicamente una S.r.l. o S.p.A., il cui assetto è governato anche da patti parasociali ex art. 2341-bis c.c.
Le situazioni tipiche comprendono la realizzazione di opere immobiliari complesse tra un costruttore e un partner finanziario, lo sviluppo congiunto di tecnologie o software tra imprese di settori complementari, l'ingresso in mercati esteri con un partner locale e la creazione di un marchio comune. L'accordo definisce l'oggetto del progetto, i conferimenti di ciascun partecipante, la governance, la durata, le regole di ripartizione di costi e profitti, la riservatezza e le modalità di risoluzione delle controversie.
Quando la collaborazione assume rilievo concorrenziale, l'accordo deve rispettare la normativa antitrust nazionale (L. 287/1990) ed europea; in caso di crisi di uno dei partecipanti trova applicazione il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di accordo di rete di imprese, patti parasociali e associazione in partecipazione.
Quando serve Accordo di Joint Venture?
L'Accordo di Joint Venture in Italia è necessario ogni volta che due o più imprese intendono collaborare per un progetto comune senza procedere alla costituzione di una nuova società. Le situazioni tipiche che richiedono questo contratto includono: realizzazione di un'opera immobiliare complessa da parte di un costruttore e un promotore finanziario; sviluppo congiunto di software o tecnologie tra imprese di settori complementari; partecipazione a gare d'appalto pubbliche tramite RTI quando nessuna singola impresa possiede tutti i requisiti; ingresso in un mercato estero con un partner locale che fornisce conoscenza del territorio e della normativa locale; creazione di un marchio comune o lancio di un nuovo prodotto tra aziende di diversa specializzazione. La scelta della forma contrattuale (senza costituzione di società) è preferita quando il progetto ha durata limitata, quando le parti vogliono mantenere separata la propria struttura fiscale e previdenziale, o quando i costi e le formalità di una nuova società (atto notarile, iscrizione Camera di Commercio, versamento del capitale minimo) risulterebbero sproporzionati rispetto al progetto. L'accordo è altresì necessario prima di qualunque condivisione di know-how, segreti commerciali o dati riservati, per attivare contestualmente la tutela prevista dal D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 (recepimento della Direttiva UE 2016/943 sui segreti commerciali) e dall'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale).
Nel settore delle energie rinnovabili, la joint venture è lo strumento preferito per la condivisione di impianti fotovoltaici, eolici o di stoccaggio tra operatori che apportano rispettivamente il terreno, la tecnologia e il finanziamento. Nel settore farmaceutico e delle biotecnologie, la joint venture consente la co-sviluppo di molecole o dispositivi medici tra un'azienda titolare del know-how scientifico e una con capacità produttiva e distributiva. Nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria, l'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) e il RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), disciplinati rispettivamente dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), rappresentano forme speciali di joint venture per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche. La contrattualizzazione formale della joint venture — prima di qualunque scambio di informazioni confidenziali — è essenziale per attivare la tutela del segreto commerciale ai sensi del D.Lgs. 63/2018, che richiede «misure adeguate» a mantenere la segretezza come condizione per la protezione giuridica.
Cosa includere nel tuo Accordo di Joint Venture
L'Accordo di Joint Venture in Italia deve contenere elementi essenziali precisi per essere pienamente efficace sul piano giuridico e operativo. Il Codice Civile all'art. 1325 indica come requisiti generali del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e forma (quando prescritta dalla legge). Per la joint venture contrattuale, la forma scritta è prescritta ad probationem ex art. 2725 c.c. e raccomandata per la certezza della data (tramite PEC, registrazione all'Agenzia delle Entrate o marca da bollo annullata). Gli elementi imprescindibili sono: (1) Identificazione delle parti: denominazione, forma giuridica, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA presso la Camera di Commercio, PEC e legale rappresentante per ciascuna impresa partecipante. (2) Oggetto della collaborazione: descrizione analitica del progetto, sua localizzazione, fasi operative e risultati attesi — l'oggetto deve essere determinato o determinabile ex art. 1346 c.c. (3) Conferimenti: valorizzazione precisa di denaro, beni materiali, immateriali (marchi, brevetti, know-how), servizi e risorse umane apportati da ciascuna parte. (4) Ripartizione di utili, perdite e rischi: le percentuali devono essere esplicite; il patto leonino che esclude una parte da ogni partecipazione agli utili o alle perdite è vietato per analogia con l'art. 2265 c.c. (5) Struttura di governance: comitato direttivo o steering committee con composizione, quorum deliberativi, poteri di firma e modalità di risoluzione dei deadlock. (6) Durata e condizioni di proroga: la joint venture può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso è consigliabile disciplinare il recesso con preavviso congruo. (7) Obblighi di non concorrenza: durante la joint venture e per un periodo successivo alla cessazione, nei limiti dell'art. 2596 c.c. (massimo 5 anni, ambito geografico e merceologico determinati). (8) Riservatezza e tutela del segreto commerciale: le informazioni condivise sono protette dal D.Lgs. 63/2018; forms-legal.com offre modelli coordinati di NDA e joint venture. (9) Clausola penale (art. 1382 c.c.) per l'inadempimento degli obblighi principali; il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.). (10) Foro competente o clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.): le clausole derogatorie della competenza territoriale sono vessatorie ex art. 1341 c.c. e richiedono doppia sottoscrizione. (11) Trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR se le parti si scambiano dati di dipendenti, clienti o fornitori. (12) Legge applicabile: per joint venture internazionali, il Regolamento UE n. 593/2008 (Roma I) consente la scelta della legge applicabile al contratto.
Come compilare il tuo Accordo di Joint Venture
Per compilare correttamente l'Accordo di Joint Venture in Italia con il modello di forms-legal.com, seguire questi passaggi nell'ordine indicato. Prima di tutto, raccogliere per ogni parte: la visura camerale aggiornata dalla Camera di Commercio (con denominazione, sede, partita IVA, numero REA e codice fiscale), l'indirizzo PEC attivo e i poteri del legale rappresentante (verificare lo statuto e le eventuali procure). Compilare la sezione anagrafica indicando per ciascuna parte la forma giuridica (S.r.l., S.p.A., S.n.c., S.a.s., ditta individuale). Descrivere l'oggetto della joint venture in modo specifico: indicare il nome del progetto, le fasi operative, la localizzazione e i risultati attesi. Valorizzare i conferimenti in euro, specificando se si tratta di denaro, beni materiali, beni immateriali (con eventuale perizia), servizi o risorse umane. Definire le percentuali di partecipazione agli utili e alle perdite, verificando che la somma sia pari al 100% e che nessuna parte sia totalmente esclusa. Stabilire la struttura di governance indicando il numero di componenti del comitato direttivo, i quorum e le materie riservate all'approvazione unanime (investimenti superiori a soglie prefissate, modifica dell'oggetto, ammissione di nuovi partecipanti). Specificare la durata del progetto e le condizioni di recesso anticipato o proroga. Inserire il foro competente o la clausola arbitrale; se si sceglie la deroga alla competenza territoriale ordinaria, riportare la clausola in calce per la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. Prima della firma, verificare che il contratto sia completo in ogni sua parte; applicare la marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate) sugli originali e, se necessario, inviarlo tramite PEC per acquisire data certa.
Passo aggiuntivo — Due diligence pre-contrattuale: prima di firmare l'accordo di joint venture, ciascuna parte dovrebbe ottenere dalla controparte: (a) visura camerale storica dalla Camera di Commercio per verificare la storia societaria, i soci, l'oggetto sociale e gli eventuali precedenti di scioglimento o fallimento; (b) bilanci degli ultimi tre esercizi per valutare la solidità patrimoniale; (c) estratto del casellario giudiziale del legale rappresentante per verificare l'assenza di condanne rilevanti (frode, bancarotta fraudolenta, reati fiscali). La due diligence pre-contrattuale è particolarmente importante per joint venture con conferimenti di valore elevato, perché la scelta del partner sbagliato può comportare la perdita dell'investimento e responsabilità verso terzi. Nei rapporti internazionali, il legal counsel deve verificare le sanzioni internazionali (OFAC, EU Consolidated Sanctions List) a carico del partner estero.
Requisiti legali per Accordo di Joint Venture
L'Accordo di Joint Venture in Italia deve rispettare le seguenti prescrizioni normative fondamentali. L'art. 1322 c.c. riconosce la piena legittimità del contratto atipico purché persegua interessi meritevoli di tutela. L'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto sia possibile, lecito, determinato o determinabile. L'art. 1418 c.c. sancisce la nullità del contratto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Il patto di non concorrenza inserito nell'accordo non può superare i 5 anni e deve avere oggetto e ambito geografico determinati ex art. 2596 c.c. Per i conferimenti immobiliari, è necessaria la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. a pena di nullità. Se la joint venture implica una ripartizione di utili con carattere di stabilità e con struttura simile a una società, l'Agenzia delle Entrate può riqualificarla come società di fatto con conseguente applicazione delle norme tributarie sulla trasparenza. Le clausole vessatorie (deroghe alla competenza, limitazioni di responsabilità, recesso unilaterale, rinnovo tacito) devono essere specificamente approvate per iscritto dalla parte che le subisce, a pena di inefficacia ex art. 1341 c.c. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) impone alle imprese partecipanti di dotarsi di assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. per rilevare tempestivamente segnali di crisi.
Normativa antitrust (D.Lgs. 287/1990 e Regolamento UE n. 1/2003): le joint venture che abbiano come oggetto o effetto la restrizione della concorrenza nel mercato rilevante sono soggette al controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le concentrazioni realizzate tramite joint venture a pieno funzionamento (full-function JV) con fatturato superiore alle soglie ex art. 16 L. 287/1990 richiedono la notifica preventiva all'AGCM. A livello europeo, le joint venture full-function con dimensione comunitaria sono soggette alla notifica alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 139/2004 (Regolamento CE sulle concentrazioni). Gli accordi di joint venture che limitano l'autonomia commerciale delle parti (condivisione di informazioni sui prezzi, ripartizione dei mercati) possono essere qualificati come intese restrittive vietate ai sensi dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 L. 287/1990. La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, n. 18128/2005) ha precisato che il giudice può ridurre la clausola penale contrattuale manifestamente eccessiva anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1384 c.c., principio rilevante per le penali inserite negli accordi di joint venture.
Errori comuni da evitare nel tuo Accordo di Joint Venture
Nella redazione dell'Accordo di Joint Venture in Italia si commettono errori frequenti che ne compromettono la validità e l'efficacia. Il primo e più grave è omettere la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (foro derogato, limitazioni di responsabilità, recesso unilaterale): senza la specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c., tali clausole sono inefficaci tra le parti. Un secondo errore è non definire con precisione l'oggetto della collaborazione: un oggetto generico o indeterminato espone l'accordo alla nullità ex art. 1346 c.c. e rende impossibile accertare l'inadempimento. Il terzo errore è inserire patti di non concorrenza senza limiti di durata o di ambito: il patto eccedente 5 anni o privo di delimitazione merceologica e geografica è nullo ex art. 2596 c.c. Il quarto errore frequente è non prevedere una governance chiara con quorum deliberativi e meccanismi di deadlock: in caso di stallo decisionale, il progetto si blocca e le parti devono ricorrere al Tribunale. Il quinto errore è dimenticare la marca da bollo e la eventuale registrazione all'Agenzia delle Entrate: l'omissione comporta sanzioni tributarie. Il sesto errore è confondere la joint venture contrattuale con una società di fatto: se la collaborazione presenta i caratteri del contratto di società (art. 2247 c.c.) e non viene formalizzata, le parti possono essere assoggettate alla responsabilità illimitata tipica delle società di persone.
Settimo errore: non prevedere un meccanismo di valutazione e uscita (exit) dei partner. Senza una clausola di put option (diritto del partner minoritario di vendere la quota al partner maggioritario a un prezzo prestabilito), di call option (diritto del partner maggioritario di acquistare la quota del partner minoritario) o di tag-along/drag-along (diritto di co-vendita), in caso di disaccordo strategico le parti si trovano bloccate senza un meccanismo chiaro per sciogliere la collaborazione. L'inserimento di queste clausole di uscita — da negoziare nel momento in cui le parti sono ancora in buoni rapporti — è essenziale per la gestione ordinata della fine della joint venture.
Ottavo errore: non verificare le implicazioni antitrust della joint venture prima della firma. Le joint venture tra concorrenti che si scambiano informazioni commerciali sensibili (prezzi, capacità produttiva, piani di investimento) possono violare l'art. 101 TFUE e l'art. 2 L. 287/1990, esponendo le parti a sanzioni dell'AGCM fino al 10% del fatturato annuo globale. Prima di avviare qualunque trattativa per una joint venture tra aziende nello stesso mercato, consultare un avvocato specializzato in diritto della concorrenza.
Nono errore: non disciplinare la proprietà intellettuale sviluppata durante la joint venture. Quando le parti collaborano allo sviluppo congiunto di tecnologie, software, marchi o opere creative, la titolarità dei nuovi diritti di proprietà intellettuale (brevetti ex D.Lgs. 30/2005, software ex artt. 64-bis ss. L. 633/1941, marchi ex D.Lgs. 30/2005) deve essere stabilita nell'accordo di joint venture: co-titolarità proporzionale, titolarità esclusiva della parte che ha sviluppato il bene con licenza all'altra, o attribuzione alla joint venture entity se costituita. In assenza di accordo, si applicano le norme generali sulla comunione di diritti, spesso poco adatte alla specificità della proprietà intellettuale.
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}Domande frequenti
L'Accordo di Joint Venture in Italia è un contratto atipico fondato sull'autonomia contrattuale riconosciuta dall'art. 1322 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Due o più imprese si uniscono temporaneamente per realizzare un progetto comune — commerciale, industriale o finanziario — condividendo risorse, rischi e profitti senza necessariamente costituire una nuova società. La disciplina applicabile è ricavata per analogia dagli artt. 2549-2554 c.c. (associazione in partecipazione), dagli artt. 2247 ss. c.c. (contratto di società) e, per i profili organizzativi, dal Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019). Il Tribunale di Milano e la Cassazione hanno costantemente qualificato la joint venture come contratto di scambio e collaborazione con causa mista, non soggetta a iscrizione obbligatoria nel Registro Imprese salvo che assuma la forma di un soggetto giuridico autonomo (joint venture societaria). La Camera di Commercio competente può essere coinvolta per eventuali adempimenti pubblicitari.
In Italia la joint venture può assumere due forme principali. La joint venture contrattuale (o non incorporata) si basa su un accordo tra imprese che rimangono giuridicamente autonome: le parti regolano la collaborazione tramite un contratto ex art. 1322 c.c., senza creare un nuovo soggetto giuridico. La joint venture societaria (o incorporata) prevede invece la costituzione di una nuova società — generalmente una S.r.l. ex artt. 2462-2483 c.c. o una S.p.A. ex artt. 2325-2451 c.c. — che richiede atto pubblico notarile e iscrizione al Registro Imprese entro 20 giorni ex art. 2330 c.c. La scelta tra le due forme dipende da fattori fiscali (tassazione per trasparenza vs. separazione patrimoniale), dalla durata del progetto, dalle esigenze di responsabilità limitata e dai requisiti di riservatezza. Per i contratti di appalto pubblico, spesso si ricorre al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Nell'Accordo di Joint Venture in Italia la ripartizione di rischi, costi e utili è liberamente determinata dalle parti ex art. 1322 c.c. e deve essere indicata con precisione nel contratto. La prassi prevede che la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite rispecchi i conferimenti di ciascuna parte (denaro, beni, know-how, marchi, personale, tecnologie). L'art. 1350 c.c. impone la forma scritta per la cessione di immobili eventualmente conferiti; per i conferimenti in denaro si applicano le regole ordinarie sulle obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 ss. c.c.). Le perdite subite in corso di progetto si ripartiscono proporzionalmente salvo diverso accordo; un socio non può essere escluso da ogni partecipazione alle perdite (divieto del patto leonino, art. 2265 c.c. applicato in via analogica). La gestione finanziaria comune richiede un conto corrente dedicato o una contabilità separata per garantire trasparenza verso l'Agenzia delle Entrate.
Un Accordo di Joint Venture redatto secondo il diritto italiano deve contenere almeno le seguenti clausole essenziali: (1) identificazione precisa delle parti con denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA e PEC; (2) oggetto specifico e determinato della collaborazione ex art. 1346 c.c.; (3) durata del progetto e condizioni di proroga o recesso; (4) conferimenti di ciascuna parte (denaro, beni, servizi, know-how) con valorizzazione; (5) percentuale di ripartizione di utili e perdite; (6) struttura di governance e comitato direttivo con poteri e quorum deliberativi; (7) obblighi di non concorrenza durante e dopo la JV ex art. 2596 c.c. (max 5 anni); (8) clausola di riservatezza e tutela del segreto commerciale ex D.Lgs. 63/2018; (9) clausola di inadempimento e risoluzione (artt. 1453, 1456 c.c.); (10) clausola penale ex art. 1382 c.c.; (11) foro competente o clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.; (12) trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR.
La joint venture contrattuale in Italia non richiede, di per sé, iscrizione obbligatoria nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, a differenza degli atti costitutivi di società. Tuttavia, il contratto scritto è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate in caso d'uso (art. 10 D.P.R. 131/1986), con imposta di registro in misura fissa (€ 200) per la maggior parte dei contratti atipici. Se il contratto ha per oggetto il trasferimento di beni immobili o di azienda, la registrazione è obbligatoria in termine fisso e l'imposta è proporzionale. È inoltre necessario applicare la marca da bollo (€ 16 ogni 4 facciate o 100 righe) sugli originali del contratto, ex D.P.R. 642/1972. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) consente la firma digitale con valore legale equivalente alla firma autografa, purché con firma elettronica qualificata o digitale certificata.
Lo scioglimento di una joint venture contrattuale in Italia può avvenire per: (a) scadenza naturale del termine; (b) realizzazione o impossibilità sopravvenuta dell'oggetto ex art. 1463 c.c.; (c) recesso per giusta causa o con preavviso; (d) risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. o tramite clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; (e) accordo tra le parti (mutuo consenso ex art. 1372 c.c.). I beni comuni devono essere ripartiti secondo le quote contrattualmente stabilite. I crediti e i debiti verso terzi si regolano secondo i principi generali della responsabilità solidale o parziaria a seconda di come si sono obbligate le parti verso i terzi. Il Tribunale competente — generalmente quello della sede della parte convenuta — conosce le controversie derivanti dallo scioglimento, salvo devoluzione ad arbitri ex art. 808 c.p.c.
Dal punto di vista fiscale, la joint venture contrattuale in Italia non è un soggetto passivo autonomo ai fini IRES o IRPEF: ciascuna parte dichiara la propria quota di utili o perdite nella propria dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate può riqualificare la joint venture come società di fatto se presenta i caratteri sostanziali del contratto di società (art. 2247 c.c.), con conseguente applicazione delle norme sulla trasparenza fiscale. Per gli aspetti IVA, le operazioni tra i partecipanti alla JV sono imponibili se costituiscono prestazioni di servizi o cessioni di beni a titolo oneroso. Il contratto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate in caso d'uso, con marca da bollo. La ripartizione degli utili tra le parti è soggetta a tassazione ordinaria; eventuali plusvalenze su beni ceduti alla JV sono tassate secondo il TUIR (D.P.R. 917/1986).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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