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Statuto di S.r.l.

Statuto di S.r.l.

Codice Civile artt. 2463, 2475, 2479 c.c.; art. 2086 co. 2 c.c. (D.Lgs. 14/2019)

Intestazione

STATUTO SOCIALE

della [Denominazione Sociale]

ai sensi degli artt. 2462-2483 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

NOTA: il presente statuto e una bozza preparatoria da sottoporre al notaio incaricato della stipula dell'atto pubblico di costituzione ai sensi dell'art. 2463 c.c. con iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni dalla stipula.

Art. 1 — Denominazione

Art. 1 — DENOMINAZIONE

E costituita la societa a responsabilita limitata denominata: [Denominazione Sociale]

Art. 2 — Sede

Art. 2 — SEDE

La societa ha sede legale nel Comune di [Comune Sede Legale]. Sedi secondarie possono essere istituite con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 3 — Oggetto Sociale

Art. 3 — OGGETTO SOCIALE

[Oggetto Sociale]

Art. 4 — Durata

Art. 4 — DURATA

La durata della societa e: [Durata Societa].

Art. 5 — Capitale Sociale e Quote

Art. 5 — CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale e fissato in euro [Capitale Sociale], integralmente versato alla costituzione ai sensi dell'art. 2463 co. 3 c.c.

Tipo di societa: [Numero Soci]

Art. 6 — QUOTE SOCIALI

Socio 1: [Socio1 Nome] (CF: [Socio1 C F]) — Quota: euro [Socio1 Quota]

Socio 2: [Socio2 Nome] (CF: [Socio2 C F]) — Quota: euro [Socio2 Quota]

Le quote sono trasferibili nei limiti e con le modalita previste dalla legge (art. 2469 c.c.) e dal presente statuto.

Art. 7 — Circolazione delle Quote

Art. 7 — TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Clausola di prelazione: [Clausola Prelazione]

Clausola di gradimento: [Clausola Gradimento]

Il trasferimento delle quote di S.r.l. richiede, ai sensi dell'art. 2470 c.c., autentica notarile della sottoscrizione e deposito al Registro Imprese della Camera di Commercio entro 30 giorni dalla stipula. In alternativa, il trasferimento puo essere effettuato con firma digitale tramite dottore commercialista ai sensi dell'art. 36 co. 1-bis D.L. 112/2008.

Art. 8 — Recesso ed Esclusione

Art. 8 — RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il recesso del socio e disciplinato dall'art. 2473 c.c. Il socio ha diritto di recedere quando la durata della societa e a tempo indeterminato (con preavviso di almeno 180 giorni), in caso di modifica dell'oggetto sociale, di cambiamento del tipo societario, di fusione o scissione, di trasferimento della sede all'estero. L'esclusione del socio e disciplinata dall'art. 2473-bis c.c.

Art. 9 — Amministrazione

Art. 9 — AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Sistema di amministrazione: [Sistema Amministrazione]

Primo amministratore: [Amministratore1 Nome] (CF: [Amministratore1 C F])

Rappresentanza legale: [Rappresentanza Legale]

Gli amministratori sono investiti dei piu ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sono riservate ai soci le materie di cui all'art. 2479 c.c. Gli amministratori devono predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 co. 2 c.c. e del D.Lgs. 14/2019.

Art. 10 — Decisioni dei Soci

Art. 10 — DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare oppure, se lo statuto lo consente, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (artt. 2479-2479-ter c.c.). Sono riservate all'assemblea le materie di cui all'art. 2479 co. 2 c.c. (approvazione bilancio, nomina e revoca amministratori, modifiche statutarie, operazioni sul capitale). Il quorum deliberativo e della maggioranza del capitale sociale per le decisioni ordinarie; per le modifiche statutarie e della maggioranza assoluta.

Art. 11 — Controllo e Bilancio

Art. 11 — ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Nomina volontaria dell'organo di controllo: [Organo Controllo]

L'organo di controllo e il revisore legale sono obbligatori al superamento dei limiti dell'art. 2477 c.c. (totale attivo > 4 mln, ricavi > 4 mln, dipendenti medi > 20 per due esercizi consecutivi).

Art. 12 — BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude il [Esercizi Sociale]. Il bilancio di esercizio e approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2478-bis c.c.). Gli utili netti sono destinati a riserva legale nella misura del 5% sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale (art. 2430 c.c.).

Art. 13 — Clausola Compromissoria

Art. 13 — CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Clausola compromissoria societaria (D.Lgs. 5/2003 artt. 34-37): [Clausola Arbitrale]

Sottoscrizione

LUOGO E DATA DI COSTITUZIONE

[Data Luogo Costituzione]

I Soci Fondatori:

[Socio1 Nome]: Firma _________________________

[Socio2 Nome]: Firma _________________________

Le firme saranno autenticate dal notaio incaricato della stipula dell'atto pubblico di costituzione ai sensi dell'art. 2463 c.c., con successiva iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio entro 20 giorni.

Socio Fondatore 1

________________

Signature

Socio Fondatore 2

________________

Signature

Primo Amministratore (per accettazione)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Statuto di S.r.l.?

Lo Statuto di S.r.l. in Italia è il documento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Società a Responsabilità Limitata: quote, amministrazione, decisioni dei soci e clausole di governance. La materia è disciplinata dagli artt. 2462-2483 del Codice Civile; rilevano in particolare l'art. 2463 sul contenuto, l'art. 2475 sull'amministrazione e l'art. 2479 sulle decisioni dei soci, oltre all'art. 2086, comma 2, c.c. sugli assetti adeguati introdotto dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019).

Lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo e ne completa la disciplina, fissando le regole destinate a governare la vita della società: la denominazione e l'oggetto sociale, il capitale e le quote, i diritti dei soci, l'organo amministrativo (amministratore unico, consiglio, amministrazione disgiuntiva o congiuntiva), le competenze e le modalità di adozione delle decisioni dei soci, il controllo, la circolazione delle quote e le cause di recesso ed esclusione. La S.r.l. consente un'ampia personalizzazione dell'assetto organizzativo, nel rispetto delle norme inderogabili.

Lo strumento è necessario alla costituzione di una nuova S.r.l. e ogni volta che si intenda modificarne le regole di funzionamento: conferimento di un'azienda in società, costituzione di società tra professionisti, avvio di start-up, ingresso di nuovi soci o adeguamento della governance. Le modifiche statutarie richiedono deliberazione assembleare in forma di atto pubblico e iscrizione nel Registro delle Imprese.

Lo statuto deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 2463 c.c. e può includere clausole facoltative (prelazione, gradimento, diritti particolari dei soci, clausole sulle decisioni). L'art. 2086, comma 2, c.c. impone agli amministratori l'istituzione di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di statuto di S.p.A., verbale di assemblea ordinaria, verbale di approvazione del bilancio e nomina di institore/procuratore.

Quando serve Statuto di S.r.l.?

Lo Statuto di S.r.l. in Italia è necessario in tutte le circostanze in cui uno o più soggetti intendono costituire una nuova società a responsabilità limitata oppure modificare le regole di funzionamento di una S.r.l. già esistente. La prima e più ovvia occasione è la costituzione di una nuova S.r.l., che si rende necessaria in molteplici scenari: un imprenditore individuale che conferisce la propria azienda in società per limitare la responsabilità personale e ottimizzare la struttura fiscale; professionisti (medici, architetti, ingegneri, avvocati) che costituiscono una Società tra Professionisti ai sensi della L. 12 novembre 2011 n. 183 in forma di S.r.l.; fondatori di startup innovative che si costituiscono ai sensi dell’art. 25 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito L. 221/2012) con le relative agevolazioni fiscali e deroghe alla disciplina ordinaria della S.r.l. (possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, piani di incentivazione per i dipendenti con work for equity); investitori esteri che creano una società controllata italiana in forma di S.r.l. per operare nel mercato domestico; soci di una società di persone (s.n.c. o s.a.s.) che deliberano la trasformazione in S.r.l. per accedere alla responsabilità limitata (artt. 2498 ss. c.c.). La seconda grande categoria di utilizzo riguarda le modifiche dello statuto di una S.r.l. già operante. Le modifiche statutarie sono necessarie quando: cambia l’oggetto sociale per espansione in nuovi settori o per abbandono di rami dismessi; varia il capitale con aumento a pagamento (art. 2481 c.c.) o riduzione volontaria (art. 2482 c.c.); si inseriscono nuovi soci o si modifica la struttura delle quote con l’introduzione di clausole di prelazione, gradimento o tag-along; si modifica il sistema di amministrazione (da amministratore unico a consiglio di amministrazione o viceversa); si introduce la clausola compromissoria societaria per devolvere le controversie tra soci all’arbitrato (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, artt. 34-37); si delibera la nomina volontaria di un organo di controllo per rafforzare la credibilità nei confronti di banche e investitori. Ogni modifica statutaria richiede la delibera dei soci con i quorum previsti dall’art. 2479 c.c. e la forma pubblica notarile con iscrizione nel Registro Imprese entro 30 giorni (art. 2480 c.c.) per avere efficacia verso i terzi. La nomina del nuovo amministratore unico o del consiglio di amministrazione — operazione che non modifica lo statuto ma richiede l’aggiornamento del Registro Imprese — è invece deliberata dall’assemblea ordinaria con verbale separato (si veda it-verbale-assemblea-ordinaria-soci).

Cosa includere nel tuo Statuto di S.r.l.

Lo Statuto di S.r.l. in Italia deve contenere gli elementi obbligatori previsti dall’art. 2463 c.c. e può essere arricchito con clausole facoltative di governance che personalizzano la struttura societaria in base alle esigenze dei soci. Il modello di forms-legal.com guida nella compilazione di ciascun elemento con riferimento agli artt. 2462-2483 c.c. e alle disposizioni del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). Gli elementi obbligatori sono i seguenti. La denominazione sociale deve contenere le parole «Società a Responsabilità Limitata» o la sigla «S.r.l.», ai sensi dell’art. 2463 co. 2 n. 1 c.c., ed essere distinta da quella di qualsiasi altra società già iscritta nel Registro Imprese (art. 2564 c.c.). La sede legale indica il Comune in cui la società ha il proprio centro giuridico-amministrativo, dove vengono ricevute le comunicazioni ufficiali e notificate le citazioni in giudizio; la sede operativa può differire dalla sede legale. L’oggetto sociale descrive le attività che la società è autorizzata a svolgere: deve essere specifico, determinato e lecito ai sensi dell’art. 2463 co. 2 n. 3 c.c.; clausole troppo generiche come «qualsiasi attività commerciale» creano incertezze sulla validità degli atti degli amministratori (art. 2475-bis c.c.). Il capitale sociale deve essere indicato in euro con specificazione del valore nominale di ciascuna quota e del socio titolare (art. 2463 co. 2 n. 5 c.c.); il versamento integrale alla costituzione è obbligatorio ex art. 2463 co. 3 c.c. Le norme sull’amministrazione (art. 2475 c.c.) definiscono la struttura dell’organo amministrativo: amministratore unico con piena autonomia decisionale, oppure consiglio di amministrazione con delibere a maggioranza o unanimità, con indicazione della durata del mandato e dei compensi. Le modalità di decisione dei soci (art. 2479 c.c.) indicano se i soci deliberano in assemblea con convocazione formale (art. 2479-bis c.c.) o tramite consultazione scritta e consenso espresso, con indicazione espressa dei quorum deliberativi per le materie ordinarie (metà più uno del capitale, salvo statuto) e per le materie straordinarie (modifiche statutarie, operazioni sul capitale). Le clausole facoltative di governance più importanti sono: la prelazione sul trasferimento di quote (art. 2469 c.c.), il gradimento (art. 2469 c.c.) con obbligo di acquisto o diritto di recesso in caso di diniego (art. 2469 co. 2 c.c.) e la clausola compromissoria societaria (art. 34 D.Lgs. 5/2003). La nomina volontaria del sindaco unico o del revisore è raccomandata per le S.r.l. che intendono accedere a finanziamenti bancari, fondi di venture capital o contributi pubblici, anche in assenza dell’obbligo legale ex art. 2477 c.c. Le clausole sugli assetti adeguati ex art. 2086 co. 2 c.c. e D.Lgs. 14/2019 devono indicare le procedure interne di monitoraggio della continuità aziendale e di segnalazione della crisi.

Come compilare il tuo Statuto di S.r.l.

Lo Statuto di S.r.l. in Italia si compila con l’inserimento progressivo dei dati della società e la scelta delle clausole di governance più adeguate agli obiettivi dei soci. Come primo passo, definire la denominazione sociale verificando preventivamente sul Registro Imprese (portale telemaco.infocamere.it) che non esista un’identica denominazione già in uso. Includere obbligatoriamente le parole «Società a Responsabilità Limitata» o la sigla «S.r.l.» nella denominazione. Come secondo passo, indicare il Comune della sede legale, che dovrà corrispondere all’indirizzo dell’atto notarile e all’iscrizione al Registro Imprese. Come terzo passo, redigere l’oggetto sociale con la descrizione specifica e determinata delle attività che la società intende esercitare: per i settori regolati (attività finanziarie, farmaceutiche, sanitarie, trasporti) verificare preventivamente i requisiti autorizzativi specifici. Come quarto passo, indicare il capitale sociale (minimo euro 10.000 per la S.r.l. ordinaria; fino a 1 euro con accantonamento ex art. 2463 co. 4-5 c.c.; da 1 a 9.999 euro per la S.r.l.s. ex art. 2463-bis c.c.) e le quote assegnate a ciascun socio (art. 2468 c.c.) con le rispettive percentuali del capitale. Come quinto passo, scegliere il sistema di amministrazione: amministratore unico con pieni poteri, oppure consiglio di amministrazione con delibere a maggioranza. Indicare la durata del mandato e la modalità di fissazione dei compensi. Come sesto passo, disciplinare le decisioni dei soci: scegliere tra assemblea con convocazione formale (art. 2479-bis c.c.) o consultazione scritta senza assemblea (art. 2479 co. 3 c.c.), specificando i quorum deliberativi per le materie ordinarie e per le modifiche statutarie. Come settimo passo, aggiungere le clausole facoltative rilevanti: prelazione e gradimento, clausola compromissoria, ESOP/VSOP per le startup innovative, diritti di tag-along e drag-along per le società con investitori istituzionali. Come ottavo passo, verificare la conformità della bozza alle norme inderogabili degli artt. 2462-2483 c.c. e all’art. 2086 co. 2 c.c. (assetti adeguati) prima di sottoporla al notaio per la stipula dell’atto pubblico e il successivo deposito nel Registro Imprese.

Errori comuni da evitare nel tuo Statuto di S.r.l.

Lo Statuto di S.r.l. in Italia è frequentemente redatto con errori che compromettono la validità dell’atto, generano conflitti tra soci o espongono gli amministratori a sanzioni. Il primo errore è tentare di costituire la S.r.l. senza il formale intervento del notaio (art. 2463 c.c.): qualsiasi accordo tra soci redatto in forma diversa dall’atto pubblico è nullo e non produce effetti verso i terzi né può essere iscritto nel Registro Imprese. Il secondo errore è descrivere l’oggetto sociale in modo generico o eccessivamente ampio, come «qualsiasi attività commerciale o industriale»: questa formulazione crea incertezze sui poteri degli amministratori (art. 2475-bis c.c.) e può comportare il diniego dell’iscrizione da parte della Camera di Commercio. Il terzo errore è non disciplinare le clausole di prelazione e gradimento sul trasferimento delle quote (art. 2469 c.c.): senza queste clausole, i soci non hanno il diritto di acquistare preventivamente le quote di un socio uscente e la società potrebbe trovarsi con soci indesiderati o terzi estranei alla compagine originaria. Il quarto errore è non prevedere i quorum deliberativi per le materie straordinarie (modifiche dell’oggetto sociale, aumento e riduzione del capitale ex artt. 2481-2482 c.c., trasformazione e fusione): l’assenza di quorum specifici lascia incertezze che in caso di conflitto tra soci paralizzano la governance. Il quinto errore è non nominare l’organo di controllo non appena la S.r.l. supera i limiti dell’art. 2477 c.c.: l’omissione espone gli amministratori a responsabilità verso la società ex art. 2476 c.c. e verso i creditori sociali. Il sesto errore è non adeguare lo statuto alle sopravvenute modifiche legislative, in particolare non prevedere le procedure per gli assetti adeguati richiesti dall’art. 2086 co. 2 c.c. e dal D.Lgs. 14/2019: la mancanza può aggravare la responsabilità degli amministratori in caso di crisi aziendale. Il settimo errore è cedere quote di S.r.l. senza l’autentica notarile della sottoscrizione e il deposito al Registro Imprese entro 30 giorni (art. 2470 c.c.): il trasferimento privo di formalità è inefficace verso la società e verso i terzi. L’ottavo errore è inserire nello statuto clausole che violano norme inderogabili del Codice Civile — come clausole che vietano in modo assoluto e perpetuo il trasferimento delle quote (contra art. 2469 co. 2 c.c.: il divieto non può eccedere 2 anni) — rendendo tali clausole nulle di pieno diritto.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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