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Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore

Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore

art. 587 c.c. (testamento); art. 602 c.c. (forma olografa); D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); art. 3 D.Lgs. 346/1990 (esenzione ETS)

Intestazione

TESTAMENTO OLOGRAFO A FAVORE DI ENTE DEL TERZO SETTORE

ai sensi dell'art. 587 e dell'art. 602 del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]

Dati del Testatore

DATI DEL TESTATORE

Io sottoscritto/a [Nome Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da qualsiasi costrizione e animato/a da spirito solidale, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.

Disposizioni per gli Eredi Persone Fisiche

ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EREDI PERSONE FISICHE

Nel rispetto della quota di legittima prevista dagli artt. 536-542 del Codice Civile, dispongo a favore dei seguenti eredi persone fisiche: [Eredi Persone Fisiche]

Lascito a Favore dell'Ente ETS

ARTICOLO 2 — LASCITO SOLIDALE A FAVORE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

Lascio a titolo di [Tipo Lascito] all'ente denominato [Nome Ente E T S], con sede legale in [Sede Legale Ente], codice fiscale [Codice Fiscale Ente], iscritto/a al [Iscrizione Ente], avente come finalità istituzionale: [Finalita Ente], il seguente patrimonio: [Descrizione Oggetto Lascito].

Il lascito è destinato alle seguenti finalità specifiche (clausola modale, artt. 647-648 c.c.): [Fine Spevifico].

Ente Sostituto

ARTICOLO 3 — ENTE SOSTITUTO (art. 688 c.c.)

Nel caso in cui l'ente beneficiario [Nome Ente E T S] si estingua, perda i requisiti per ricevere il lascito o non possa accettarlo prima dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 688 c.c. designo quale ente sostituto: [Nome Ente Sostituto], codice fiscale [Codice Fiscale Ente Sostituto], con le medesime finalità solidali sopra indicate.

Esecutore Testamentario

ARTICOLO 4 — ESECUTORE TESTAMENTARIO (artt. 700-712 c.c.)

Per garantire l'esatta esecuzione delle presenti disposizioni testamentarie, e in particolare del lascito solidale a favore dell'ente del Terzo Settore, nomino quale esecutore testamentario: [Esecutore Testamentario], conferendogli/le il possesso dei beni ereditari necessari all'esecuzione del testamento ai sensi dell'art. 703 c.c.

Clausola di Rispetto della Legittima

CLAUSOLA DI RISPETTO DELLA QUOTA DI LEGITTIMA (artt. 536-542 c.c.)

Le presenti disposizioni testamentarie, incluso il lascito solidale a favore dell'ente del Terzo Settore, sono redatte nel pieno rispetto della quota di legittima spettante per legge al coniuge superstite, ai figli e agli ascendenti (artt. 536-542 c.c.). Qualora le presenti disposizioni determinassero una lesione della quota di legittima, le stesse saranno ridotte nella misura strettamente necessaria a soddisfare i diritti dei legittimari (artt. 553-564 c.c.).

Nota Fiscale e Formale

NOTA FISCALE E FORMALE — IMPORTANTE

Il lascito a favore di un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS con finalità di interesse generale beneficia dell'esenzione dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), come modificato dal D.Lgs. 117/2017. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.); qualsiasi parte dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Dopo la morte del testatore, il testamento olografo dovrà essere pubblicato dal notaio (artt. 620-623 c.c.) prima di poter essere utilizzato. Si raccomanda di comunicare preventivamente all'ente beneficiario la propria intenzione di effettuare un lascito solidale.

Sottoscrizione

FIRMA DEL TESTATORE

Redatto e sottoscritto a [Luogo Redazione], in data [Data Redazione].

Testatore: [Nome Testatore]

Firma autografa: _________________________________

(Per il testamento olografo: il documento va scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore, senza notaio né testimoni.)

Testatore

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore?

Il Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore in Italia è il testamento, di regola in forma olografa, contenente disposizioni a beneficio di uno o più enti del Terzo Settore (ETS, ODV, APS, fondazioni, associazioni). La materia si fonda sull'art. 587 del Codice Civile, che definisce il testamento, sull'art. 602 c.c. per la forma olografa e sul D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con il regime fiscale agevolato di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.

Il testamento (art. 587 c.c.) è l'atto revocabile con cui il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. La disposizione a favore di un ente del Terzo Settore può avere la forma dell'istituzione di erede (attribuzione di una quota dell'eredità) o del legato (attribuzione di un bene o di una somma determinata). Il lascito solidale incontra il limite dei diritti dei legittimari: il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile, mentre la quota di riserva spetta ai legittimari (artt. 536 ss. c.c.). Gli enti del Terzo Settore godono di un favorevole regime fiscale, con esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a loro favore destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

Lo strumento è indicato per chi non ha eredi legittimari, o ha eredi già autonomi, e desidera destinare la disponibile a una causa solidale, oppure per chi vuole affiancare ai propri eredi un lascito a fini sociali, umanitari, ambientali o culturali, anche a favore di un ente specifico cui si è legati.

Il testamento deve identificare con precisione l'ente beneficiario (denominazione, codice fiscale, sede, eventuale iscrizione al RUNTS), definire l'oggetto del lascito (quota o bene determinato) e rispettare la forma olografa o le altre forme testamentarie. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, revoca del testamento, nomina dell'esecutore testamentario e sostituzione ordinaria.

Quando serve Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore?

Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia è particolarmente indicato in alcune situazioni concrete. La prima riguarda le persone senza eredi diretti o con eredi già economicamente indipendenti: in questo caso la quota disponibile — o l'intera eredità, in mancanza di legittimari — può essere destinata a una causa solidale in linea con i valori del testatore. La seconda situazione riguarda coloro che desiderano integrare le disposizioni a favore degli eredi naturali con una parte del patrimonio destinata a fini sociali, umanitari, ambientali o culturali. La terza situazione è quella di persone profondamente legate a una specifica organizzazione — un ente che ha aiutato la propria famiglia, un'associazione che ha sostenuto la propria ricerca medica, una fondazione che opera per la tutela dei minori — che desiderano contribuire alla sua missione anche dopo la propria morte. La quarta situazione riguarda le persone che hanno goduto di servizi di assistenza erogati da organizzazioni del Terzo Settore e desiderano ripagare quel debito con un lascito testamentario. In Italia, la cultura del lascito solidale è promossa da organizzazioni come Fondazione Vita, Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) e numerose associazioni di categoria. L'Agenzia delle Entrate è l'organo fiscale di riferimento per il trattamento tributario delle successioni che includono enti del Terzo Settore tra i beneficiari. Quinta situazione: le persone che hanno ricevuto assistenza o benefici da un'organizzazione del Terzo Settore — assistenza sanitaria, supporto in situazioni di difficoltà, formazione professionale — e desiderano esprimere riconoscenza con un lascito testamentario. Sesta situazione: le persone senza figli o con figli economicamente già indipendenti che desiderano lasciare una traccia significativa del proprio passaggio attraverso un contributo a una causa che hanno sostenuto durante la vita. Settima situazione: le persone con patrimoni medio-alti che, per ragioni di pianificazione fiscale e successoria, desiderano ottimizzare la trasmissione del patrimonio riducendo l'imposta di successione — i lasciti a enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS sono esenti dall'imposta sulle successioni (art. 3 TUS), a differenza dei lasciti a parenti distanti o a terzi che scontano aliquote fino all'8%. La consulenza di un Notaio e di un commercialista specializzato in diritto successorio è consigliata per strutturare in modo ottimale le disposizioni a favore dell'ente. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato linee guida specifiche sui lasciti solidali, disponibili sul sito www.notariato.it, che forniscono ulteriori indicazioni operative.

Cosa includere nel tuo Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore

Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia deve contenere alcuni elementi essenziali per essere valido, efficace e fiscalmente agevolato. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione precisa dell'ente beneficiario: nome completo ufficiale dell'organizzazione, codice fiscale, sede legale e, ove disponibile, il numero di iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate. Un'identificazione imprecisa può rendere difficile o impossibile l'esecuzione del lascito da parte degli eredi o dell'esecutore testamentario. Il secondo elemento è la definizione chiara dell'oggetto del lascito: una quota dell'eredità (es. un quarto dell'attivo ereditario netto), un bene specifico (un immobile, un deposito bancario, un portafoglio titoli) o l'intera quota disponibile. Il terzo elemento è la clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) a favore di un ente sostituto nel caso in cui l'ente beneficiario principale si estingua o perda i requisiti prima dell'apertura della successione. Il quarto elemento è l'eventuale clausola modale (artt. 647-648 c.c.) che vincola l'ente a destinare il lascito a uno scopo specifico. Il quinto elemento è la clausola di rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.), che garantisce che i legittimari non possano contestare le disposizioni a favore dell'ente per lesione della propria quota indisponibile. Il sesto elemento è la nomina dell'esecutore testamentario (artt. 700-712 c.c.), particolarmente importante quando vi sono sia eredi persone fisiche sia enti beneficiari, per garantire l'esatta esecuzione delle volontà del testatore. Su forms-legal.com il modulo guidato struttura tutti questi elementi con i riferimenti normativi italiani aggiornati. Un settimo elemento riguarda la nomina di un esecutore testamentario (artt. 700-712 c.c.) specificamente incaricato di garantire l'esatta esecuzione del lascito all'ente: in presenza di eredi persone fisiche e di un ente beneficiario, la figura dell'esecutore come soggetto neutro e indipendente è particolarmente preziosa per evitare conflitti tra le due categorie di beneficiari. Un ottavo elemento è la comunicazione anticipata della propria intenzione all'ente beneficiario: molti enti del Terzo Settore italiani prevedono un'attività di sensibilizzazione sui lasciti solidali e dispongono di referenti dedicati che possono assistere il potenziale donatore nella redazione delle disposizioni testamentarie, anche mettendo a disposizione il supporto gratuito di un Notaio convenzionato. Un nono elemento è la clausola di accettazione condizionata: il testatore può prevedere che il lascito sia condizionato all'accettazione formale da parte dell'ente entro un determinato termine dall'apertura della successione; qualora l'ente non accetti nei termini, si attiva la clausola di sostituzione ordinaria.

Come compilare il tuo Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore

Per compilare correttamente il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del testatore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e stato civile. La dichiarazione di capacità di intendere e di volere è fondamentale per la validità del testamento. Nella seconda sezione si identifica l'ente beneficiario: nome completo ufficiale, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate. Prima di inserire questi dati, verificarli sul sito ufficiale dell'ente o sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella terza sezione si definisce l'oggetto del lascito: una quota percentuale dell'attivo ereditario netto, uno o più beni specifici identificati con precisione (immobili con dati catastali, conti correnti con IBAN, titoli con codice ISIN), o l'intera quota disponibile. Nella quarta sezione si inserisce la clausola di sostituzione ordinaria: in caso di estinzione o indisponibilità dell'ente principale, si designa un ente sostituto con le medesime finalità. Nella quinta sezione si può inserire la clausola modale: la finalità specifica a cui l'ente deve destinare il lascito. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di redazione. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere trascritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.). Una raccomandazione importante: contattare direttamente l'ente beneficiario prima di redigere il testamento. Molti enti del Terzo Settore italiani hanno uffici dedicati ai lasciti solidali che possono fornire il proprio codice fiscale aggiornato, il nome ufficiale completo e le informazioni sull'iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS. Alcune organizzazioni mettono a disposizione anche un modello di clausola testamentaria predisposto dai propri legali, che il testatore può incorporare nel proprio testamento olografo trascrivendola a mano, oppure far inserire dal Notaio nel testamento pubblico. Verificare che l'ente sia ancora attivo al momento della redazione del testamento — consultando il RUNTS online — è un passaggio fondamentale: un ente che si è sciolto o ha perso l'iscrizione al RUNTS non può ricevere il lascito con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 TUS. Il modulo di forms-legal.com include un campo dedicato al numero di iscrizione al RUNTS, con un link al portale ufficiale del Ministero del Lavoro per la verifica.

Errori comuni da evitare nel tuo Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore

Tra gli errori più frequenti nel testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è non identificare l'ente beneficiario con precisione: il nome comune dell'organizzazione non è sufficiente se esistono più enti con denominazione simile; occorre il nome ufficiale, il codice fiscale e la sede legale. Il secondo errore è disporre a favore di un ente a beneficio dell'intero patrimonio ignorando la quota di legittima (artt. 536-542 c.c.): i legittimari lesi possono agire in riduzione dinanzi al Tribunale e ottenere la loro quota a spese dell'ente beneficiario. Il terzo errore è non prevedere una clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) a favore di un ente sostituto: se l'ente principale si scioglie prima del testatore, il lascito finisce agli eredi legittimi e non alla causa solidale desiderata. Il quarto errore è inserire un onere modale (clausola di destinazione specifica) così rigido da essere di fatto impossibile o illecito per l'ente, con conseguente rischio di risoluzione del legato dinanzi al Tribunale. Il quinto errore — frequente nei testamenti olografi — è omettere la data o la sottoscrizione autografa, che rendono il testamento nullo o annullabile ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c. Il sesto errore è non verificare preventivamente con l'ente beneficiario che lo stesso abbia la volontà e la capacità di accettare il lascito: un ente può rinunciare al legato se ritiene che le condizioni imposte dal testatore non siano compatibili con il proprio statuto o con il D.Lgs. 117/2017. Il settimo errore è non verificare le restrizioni dell'ente all'accettazione di lasciti condizionati: alcuni enti del Terzo Settore, per ragioni di governance e trasparenza, non accettano lasciti con destinazione vincolata a specifici progetti o iniziative — preferiscono lasciti liberi destinati all'attività istituzionale generale. Un preventivo contatto con l'ente evita questa incompatibilità. L'ottavo errore è non aggiornare il testamento quando cambia l'ente beneficiario: un ente che ha cambiato nome, ha incorporato un altro ente, o ha modificato le proprie finalità potrebbe non corrispondere più a quello che il testatore aveva in mente al momento della redazione. Il nono errore è non considerare l'impatto del lascito all'ente sul calcolo dell'imposta di successione complessiva: sebbene il lascito all'ente sia esente, la sua inclusione nell'asse ereditario può influenzare le quote di altri eredi e la relativa tassazione; una consulenza fiscale preventiva con un commercialista specializzato in successioni è raccomandata per i patrimoni di valore significativo.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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