Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore
art. 587 c.c. (testamento); art. 602 c.c. (forma olografa); D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); art. 3 D.Lgs. 346/1990 (esenzione ETS)
Intestazione
TESTAMENTO OLOGRAFO A FAVORE DI ENTE DEL TERZO SETTORE
ai sensi dell'art. 587 e dell'art. 602 del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)
Luogo e data: [Luogo Redazione], [Data Redazione]
Dati del Testatore
DATI DEL TESTATORE
Io sottoscritto/a [Nome Testatore], nato/a a [Luogo Nascita Testatore] il [Data Nascita Testatore], codice fiscale [Codice Fiscale Testatore], residente in [Indirizzo Testatore], stato civile: [Stato Civile Testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, libero/a da qualsiasi costrizione e animato/a da spirito solidale, dispongo per il tempo in cui avrò cessato di vivere quanto segue.
Disposizioni per gli Eredi Persone Fisiche
ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EREDI PERSONE FISICHE
Nel rispetto della quota di legittima prevista dagli artt. 536-542 del Codice Civile, dispongo a favore dei seguenti eredi persone fisiche: [Eredi Persone Fisiche]
Lascito a Favore dell'Ente ETS
ARTICOLO 2 — LASCITO SOLIDALE A FAVORE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
Lascio a titolo di [Tipo Lascito] all'ente denominato [Nome Ente E T S], con sede legale in [Sede Legale Ente], codice fiscale [Codice Fiscale Ente], iscritto/a al [Iscrizione Ente], avente come finalità istituzionale: [Finalita Ente], il seguente patrimonio: [Descrizione Oggetto Lascito].
Il lascito è destinato alle seguenti finalità specifiche (clausola modale, artt. 647-648 c.c.): [Fine Spevifico].
Ente Sostituto
ARTICOLO 3 — ENTE SOSTITUTO (art. 688 c.c.)
Nel caso in cui l'ente beneficiario [Nome Ente E T S] si estingua, perda i requisiti per ricevere il lascito o non possa accettarlo prima dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 688 c.c. designo quale ente sostituto: [Nome Ente Sostituto], codice fiscale [Codice Fiscale Ente Sostituto], con le medesime finalità solidali sopra indicate.
Esecutore Testamentario
ARTICOLO 4 — ESECUTORE TESTAMENTARIO (artt. 700-712 c.c.)
Per garantire l'esatta esecuzione delle presenti disposizioni testamentarie, e in particolare del lascito solidale a favore dell'ente del Terzo Settore, nomino quale esecutore testamentario: [Esecutore Testamentario], conferendogli/le il possesso dei beni ereditari necessari all'esecuzione del testamento ai sensi dell'art. 703 c.c.
Clausola di Rispetto della Legittima
CLAUSOLA DI RISPETTO DELLA QUOTA DI LEGITTIMA (artt. 536-542 c.c.)
Le presenti disposizioni testamentarie, incluso il lascito solidale a favore dell'ente del Terzo Settore, sono redatte nel pieno rispetto della quota di legittima spettante per legge al coniuge superstite, ai figli e agli ascendenti (artt. 536-542 c.c.). Qualora le presenti disposizioni determinassero una lesione della quota di legittima, le stesse saranno ridotte nella misura strettamente necessaria a soddisfare i diritti dei legittimari (artt. 553-564 c.c.).
Nota Fiscale e Formale
NOTA FISCALE E FORMALE — IMPORTANTE
Il lascito a favore di un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS con finalità di interesse generale beneficia dell'esenzione dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), come modificato dal D.Lgs. 117/2017. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.); qualsiasi parte dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Dopo la morte del testatore, il testamento olografo dovrà essere pubblicato dal notaio (artt. 620-623 c.c.) prima di poter essere utilizzato. Si raccomanda di comunicare preventivamente all'ente beneficiario la propria intenzione di effettuare un lascito solidale.
Sottoscrizione
FIRMA DEL TESTATORE
Redatto e sottoscritto a [Luogo Redazione], in data [Data Redazione].
Testatore: [Nome Testatore]
Firma autografa: _________________________________
(Per il testamento olografo: il documento va scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore, senza notaio né testimoni.)
Testatore
________________
Signature
Che cos'è Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore?
Il Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore in Italia è il testamento, di regola in forma olografa, contenente disposizioni a beneficio di uno o più enti del Terzo Settore (ETS, ODV, APS, fondazioni, associazioni). La materia si fonda sull'art. 587 del Codice Civile, che definisce il testamento, sull'art. 602 c.c. per la forma olografa e sul D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con il regime fiscale agevolato di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990.
Il testamento (art. 587 c.c.) è l'atto revocabile con cui il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. La disposizione a favore di un ente del Terzo Settore può avere la forma dell'istituzione di erede (attribuzione di una quota dell'eredità) o del legato (attribuzione di un bene o di una somma determinata). Il lascito solidale incontra il limite dei diritti dei legittimari: il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile, mentre la quota di riserva spetta ai legittimari (artt. 536 ss. c.c.). Gli enti del Terzo Settore godono di un favorevole regime fiscale, con esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a loro favore destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.
Lo strumento è indicato per chi non ha eredi legittimari, o ha eredi già autonomi, e desidera destinare la disponibile a una causa solidale, oppure per chi vuole affiancare ai propri eredi un lascito a fini sociali, umanitari, ambientali o culturali, anche a favore di un ente specifico cui si è legati.
Il testamento deve identificare con precisione l'ente beneficiario (denominazione, codice fiscale, sede, eventuale iscrizione al RUNTS), definire l'oggetto del lascito (quota o bene determinato) e rispettare la forma olografa o le altre forme testamentarie. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di testamento olografo, revoca del testamento, nomina dell'esecutore testamentario e sostituzione ordinaria.
Quando serve Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore?
Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia è particolarmente indicato in alcune situazioni concrete. La prima riguarda le persone senza eredi diretti o con eredi già economicamente indipendenti: in questo caso la quota disponibile — o l'intera eredità, in mancanza di legittimari — può essere destinata a una causa solidale in linea con i valori del testatore. La seconda situazione riguarda coloro che desiderano integrare le disposizioni a favore degli eredi naturali con una parte del patrimonio destinata a fini sociali, umanitari, ambientali o culturali. La terza situazione è quella di persone profondamente legate a una specifica organizzazione — un ente che ha aiutato la propria famiglia, un'associazione che ha sostenuto la propria ricerca medica, una fondazione che opera per la tutela dei minori — che desiderano contribuire alla sua missione anche dopo la propria morte. La quarta situazione riguarda le persone che hanno goduto di servizi di assistenza erogati da organizzazioni del Terzo Settore e desiderano ripagare quel debito con un lascito testamentario. In Italia, la cultura del lascito solidale è promossa da organizzazioni come Fondazione Vita, Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) e numerose associazioni di categoria. L'Agenzia delle Entrate è l'organo fiscale di riferimento per il trattamento tributario delle successioni che includono enti del Terzo Settore tra i beneficiari. Quinta situazione: le persone che hanno ricevuto assistenza o benefici da un'organizzazione del Terzo Settore — assistenza sanitaria, supporto in situazioni di difficoltà, formazione professionale — e desiderano esprimere riconoscenza con un lascito testamentario. Sesta situazione: le persone senza figli o con figli economicamente già indipendenti che desiderano lasciare una traccia significativa del proprio passaggio attraverso un contributo a una causa che hanno sostenuto durante la vita. Settima situazione: le persone con patrimoni medio-alti che, per ragioni di pianificazione fiscale e successoria, desiderano ottimizzare la trasmissione del patrimonio riducendo l'imposta di successione — i lasciti a enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS sono esenti dall'imposta sulle successioni (art. 3 TUS), a differenza dei lasciti a parenti distanti o a terzi che scontano aliquote fino all'8%. La consulenza di un Notaio e di un commercialista specializzato in diritto successorio è consigliata per strutturare in modo ottimale le disposizioni a favore dell'ente. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato linee guida specifiche sui lasciti solidali, disponibili sul sito www.notariato.it, che forniscono ulteriori indicazioni operative.
Cosa includere nel tuo Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore
Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia deve contenere alcuni elementi essenziali per essere valido, efficace e fiscalmente agevolato. Il primo elemento fondamentale è l'identificazione precisa dell'ente beneficiario: nome completo ufficiale dell'organizzazione, codice fiscale, sede legale e, ove disponibile, il numero di iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate. Un'identificazione imprecisa può rendere difficile o impossibile l'esecuzione del lascito da parte degli eredi o dell'esecutore testamentario. Il secondo elemento è la definizione chiara dell'oggetto del lascito: una quota dell'eredità (es. un quarto dell'attivo ereditario netto), un bene specifico (un immobile, un deposito bancario, un portafoglio titoli) o l'intera quota disponibile. Il terzo elemento è la clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) a favore di un ente sostituto nel caso in cui l'ente beneficiario principale si estingua o perda i requisiti prima dell'apertura della successione. Il quarto elemento è l'eventuale clausola modale (artt. 647-648 c.c.) che vincola l'ente a destinare il lascito a uno scopo specifico. Il quinto elemento è la clausola di rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.), che garantisce che i legittimari non possano contestare le disposizioni a favore dell'ente per lesione della propria quota indisponibile. Il sesto elemento è la nomina dell'esecutore testamentario (artt. 700-712 c.c.), particolarmente importante quando vi sono sia eredi persone fisiche sia enti beneficiari, per garantire l'esatta esecuzione delle volontà del testatore. Su forms-legal.com il modulo guidato struttura tutti questi elementi con i riferimenti normativi italiani aggiornati. Un settimo elemento riguarda la nomina di un esecutore testamentario (artt. 700-712 c.c.) specificamente incaricato di garantire l'esatta esecuzione del lascito all'ente: in presenza di eredi persone fisiche e di un ente beneficiario, la figura dell'esecutore come soggetto neutro e indipendente è particolarmente preziosa per evitare conflitti tra le due categorie di beneficiari. Un ottavo elemento è la comunicazione anticipata della propria intenzione all'ente beneficiario: molti enti del Terzo Settore italiani prevedono un'attività di sensibilizzazione sui lasciti solidali e dispongono di referenti dedicati che possono assistere il potenziale donatore nella redazione delle disposizioni testamentarie, anche mettendo a disposizione il supporto gratuito di un Notaio convenzionato. Un nono elemento è la clausola di accettazione condizionata: il testatore può prevedere che il lascito sia condizionato all'accettazione formale da parte dell'ente entro un determinato termine dall'apertura della successione; qualora l'ente non accetti nei termini, si attiva la clausola di sostituzione ordinaria.
Come compilare il tuo Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore
Per compilare correttamente il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia occorre seguire alcune indicazioni pratiche. Nella prima sezione del modulo si inseriscono le generalità complete del testatore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e stato civile. La dichiarazione di capacità di intendere e di volere è fondamentale per la validità del testamento. Nella seconda sezione si identifica l'ente beneficiario: nome completo ufficiale, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate. Prima di inserire questi dati, verificarli sul sito ufficiale dell'ente o sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella terza sezione si definisce l'oggetto del lascito: una quota percentuale dell'attivo ereditario netto, uno o più beni specifici identificati con precisione (immobili con dati catastali, conti correnti con IBAN, titoli con codice ISIN), o l'intera quota disponibile. Nella quarta sezione si inserisce la clausola di sostituzione ordinaria: in caso di estinzione o indisponibilità dell'ente principale, si designa un ente sostituto con le medesime finalità. Nella quinta sezione si può inserire la clausola modale: la finalità specifica a cui l'ente deve destinare il lascito. Nell'ultima sezione si riportano il luogo e la data di redazione. Per il testamento olografo: l'intero documento deve essere trascritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.). Una raccomandazione importante: contattare direttamente l'ente beneficiario prima di redigere il testamento. Molti enti del Terzo Settore italiani hanno uffici dedicati ai lasciti solidali che possono fornire il proprio codice fiscale aggiornato, il nome ufficiale completo e le informazioni sull'iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS. Alcune organizzazioni mettono a disposizione anche un modello di clausola testamentaria predisposto dai propri legali, che il testatore può incorporare nel proprio testamento olografo trascrivendola a mano, oppure far inserire dal Notaio nel testamento pubblico. Verificare che l'ente sia ancora attivo al momento della redazione del testamento — consultando il RUNTS online — è un passaggio fondamentale: un ente che si è sciolto o ha perso l'iscrizione al RUNTS non può ricevere il lascito con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 TUS. Il modulo di forms-legal.com include un campo dedicato al numero di iscrizione al RUNTS, con un link al portale ufficiale del Ministero del Lavoro per la verifica.
Requisiti legali per Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore
I requisiti legali del testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia derivano dalla disciplina testamentaria (artt. 587-712 c.c.) e dalla normativa speciale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Sotto il profilo formale, il testamento olografo (art. 602 c.c.) deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore: qualsiasi parte dattiloscritta rende il testamento nullo (art. 606 c.c.). Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. L'ente beneficiario deve avere capacità successoria (art. 462 c.c.): sono capaci di ricevere per testamento le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute che abbiano la capacità di stare in giudizio. Gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS hanno piena capacità successoria ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il rispetto della quota di legittima (artt. 536-542 c.c.) è obbligatorio: i legittimari lesi possono agire in riduzione (artt. 553-564 c.c.) entro il termine di prescrizione decennale. Sotto il profilo fiscale, i lasciti a favore di ETS iscritti al RUNTS con finalità di interesse generale sono esenti dall'imposta sulle successioni (art. 3 c. 1 D.Lgs. 346/1990, TUS, modificato dal D.Lgs. 117/2017): l'ente deve presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e dimostrare il vincolo di destinazione alle finalità istituzionali. L'eventuale onere modale (artt. 647-648 c.c.) deve essere lecito, possibile e determinato; il suo inadempimento consente agli altri eredi di agire per la risoluzione del legato dinanzi al Tribunale ordinario. Un ulteriore aspetto legale riguarda l'accettazione del lascito da parte dell'ente: gli enti del Terzo Settore non sono obbligati ad accettare un lascito testamentario; se l'ente rinuncia — per esempio perché le condizioni imposte dal testatore con un onere modale non sono compatibili con il proprio statuto — il lascito cade e si applicano le regole dell'accrescimento o della successione legittima, salvo l'esistenza di una clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.). L'Agenzia delle Entrate verifica che il lascito dichiarato nella dichiarazione di successione rispetti i requisiti per l'esenzione fiscale: l'ente deve dimostrare di essere iscritto al RUNTS (o all'Anagrafe delle ONLUS in regime transitorio) e che il lascito sia destinato al perseguimento delle finalità istituzionali di interesse generale. In caso di onere modale, l'ente deve dimostrare all'Agenzia delle Entrate che l'onere è stato adempiuto entro i termini previsti; in mancanza, l'esenzione fiscale può essere revocata con conseguente obbligo di versare l'imposta di successione. Il Tribunale ordinario del luogo di apertura della successione è competente per le controversie tra eredi e enti beneficiari sulla validità e sull'interpretazione delle disposizioni testamentarie.
Errori comuni da evitare nel tuo Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore
Tra gli errori più frequenti nel testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia si segnalano i seguenti. Il primo errore è non identificare l'ente beneficiario con precisione: il nome comune dell'organizzazione non è sufficiente se esistono più enti con denominazione simile; occorre il nome ufficiale, il codice fiscale e la sede legale. Il secondo errore è disporre a favore di un ente a beneficio dell'intero patrimonio ignorando la quota di legittima (artt. 536-542 c.c.): i legittimari lesi possono agire in riduzione dinanzi al Tribunale e ottenere la loro quota a spese dell'ente beneficiario. Il terzo errore è non prevedere una clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) a favore di un ente sostituto: se l'ente principale si scioglie prima del testatore, il lascito finisce agli eredi legittimi e non alla causa solidale desiderata. Il quarto errore è inserire un onere modale (clausola di destinazione specifica) così rigido da essere di fatto impossibile o illecito per l'ente, con conseguente rischio di risoluzione del legato dinanzi al Tribunale. Il quinto errore — frequente nei testamenti olografi — è omettere la data o la sottoscrizione autografa, che rendono il testamento nullo o annullabile ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c. Il sesto errore è non verificare preventivamente con l'ente beneficiario che lo stesso abbia la volontà e la capacità di accettare il lascito: un ente può rinunciare al legato se ritiene che le condizioni imposte dal testatore non siano compatibili con il proprio statuto o con il D.Lgs. 117/2017. Il settimo errore è non verificare le restrizioni dell'ente all'accettazione di lasciti condizionati: alcuni enti del Terzo Settore, per ragioni di governance e trasparenza, non accettano lasciti con destinazione vincolata a specifici progetti o iniziative — preferiscono lasciti liberi destinati all'attività istituzionale generale. Un preventivo contatto con l'ente evita questa incompatibilità. L'ottavo errore è non aggiornare il testamento quando cambia l'ente beneficiario: un ente che ha cambiato nome, ha incorporato un altro ente, o ha modificato le proprie finalità potrebbe non corrispondere più a quello che il testatore aveva in mente al momento della redazione. Il nono errore è non considerare l'impatto del lascito all'ente sul calcolo dell'imposta di successione complessiva: sebbene il lascito all'ente sia esente, la sua inclusione nell'asse ereditario può influenzare le quote di altri eredi e la relativa tassazione; una consulenza fiscale preventiva con un commercialista specializzato in successioni è raccomandata per i patrimoni di valore significativo.
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Forms Legal. (2026). Testamento a Favore di Ente del Terzo Settore (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/estate-planning/wills/testamento-a-favore-ente-terzo-settore
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}Domande frequenti
Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia è pienamente valido ai sensi dell'art. 587 del Codice Civile, che consente al testatore di disporre liberamente del proprio patrimonio per il tempo successivo alla propria morte. Tuttavia, la libertà testamentaria trova un limite fondamentale nella quota di legittima (artt. 536-542 c.c.): se il testatore ha legittimari (coniuge, figli, ascendenti in assenza di figli), non può lasciare l'intero patrimonio a un ente benefico senza violare le quote riservate dalla legge. In presenza di un figlio, la quota disponibile — che può andare all'ente — è al massimo la metà del patrimonio; con coniuge e un figlio, la quota disponibile scende a un terzo. Solo il testatore senza legittimari (senza coniuge, figli o ascendenti) può lasciare l'intero patrimonio a un ente del Terzo Settore. In ogni caso, i legittimari lesi possono agire in riduzione dinanzi al Tribunale (artt. 553-564 c.c.) entro i termini di prescrizione ordinaria, riducendo le disposizioni a favore dell'ente nella misura necessaria a soddisfare le quote indisponibili.
Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia può riguardare tutte le organizzazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), introdotto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore): associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV), enti filantropici, imprese sociali, fondazioni ETS, reti associative e altri enti del Terzo Settore. Prima del completamento del RUNTS (tuttora in via di implementazione), possono ricevere lasciti anche le ONLUS iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate (in regime transitorio), le fondazioni bancarie e i soggetti con personalità giuridica. Gli enti privi di personalità giuridica — come le associazioni non riconosciute — possono ricevere lasciti testamentari, ma con minori garanzie di capacità patrimoniale. Per garantire che il lascito solidale raggiunga l'ente desiderato, è essenziale identificarlo con precisione nel testamento: nome completo, codice fiscale, sede legale e, preferibilmente, numero di iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS.
Il trattamento fiscale del testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia prevede importanti agevolazioni ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle successioni, TUS). I trasferimenti a titolo gratuito (inclusi i lasciti testamentari) effettuati a favore di enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS con finalità esclusivamente di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3 c. 1 TUS) se il lascito è vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Le ONLUS iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS beneficiano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni in forza dell'art. 3 c. 1 TUS e dell'art. 10-bis D.Lgs. 460/1997 (in regime transitorio fino alla piena operatività del RUNTS). Gli immobili ereditati dagli ETS sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale nella misura ridotta, spesso fissa. L'Agenzia delle Entrate è l'organo fiscale competente: il lascito va dichiarato nella dichiarazione di successione da presentare entro dodici mesi dall'apertura.
Il lascito solidale (o lascito testamentario a favore di enti non profit) in Italia è uno strumento di filantropia privata in crescita costante, promosso da organizzazioni come Fondazione Vita e Italia Non Profit nell'ambito della campagna Lascito Solidale promossa congiuntamente da decine di enti del Terzo Settore. La scelta dell'ente giusto dipende dai valori e dalle priorità del testatore: ambiente, infanzia, ricerca medica, cooperazione internazionale, cultura, assistenza ai disabili. Prima di inserire il nome di un ente nel testamento, è opportuno: (1) verificare l'iscrizione al RUNTS o all'Anagrafe delle ONLUS attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero del Lavoro; (2) contattare direttamente l'ente per verificarne la stabilità istituzionale e la capacità patrimoniale (un ente che si estingue prima del testatore non potrebbe ricevere il lascito, salvo clausola di sostituzione); (3) informarsi sulle modalità di gestione del lascito solidale previste dall'ente. Il Notaio italiano è il consulente privilegiato per la corretta redazione delle disposizioni testamentarie a favore di enti, in particolare per i testamenti pubblici o per i lasciti di notevole valore patrimoniale.
Sì, il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia può prevedere disposizioni specifiche che vincolano l'utilizzo del lascito a uno scopo determinato — ad esempio, la costruzione di una struttura, la creazione di un fondo borse di studio, il finanziamento di una ricerca medica specifica. Questo tipo di disposizione è denominato «legato modale» o «lascito con onere» e trova il suo fondamento negli artt. 647-648 del Codice Civile. L'onere deve essere possibile, lecito e determinato; l'ente beneficiario è tenuto ad adempierlo nei limiti del valore del lascito ricevuto. Se l'ente non adempie all'onere, gli altri eredi o il Tribunale possono agire per l'adempimento coattivo o per la risoluzione del legato con obbligo di restituzione. Nella pratica del lascito solidale italiano, le clausole modali sono ammesse e frequenti, ma devono essere formulate con precisione per evitare controversie interpretative. Si consiglia di concordare preventivamente il tenore della clausola con l'ente beneficiario, verificando che l'onere imposto sia compatibile con le finalità statutarie dell'ente e con il D.Lgs. 117/2017.
Se l'ente del Terzo Settore beneficiario di un lascito testamentario in Italia si scioglie, si estingue o perde i requisiti per ricevere il lascito prima della morte del testatore (apertura della successione), si pone il problema della destinazione della quota o del legato. In mancanza di una clausola di sostituzione ordinaria (art. 688 c.c.) che designi un ente sostituto, la quota caduta torna nell'asse ereditario e viene distribuita secondo le regole dell'accrescimento (art. 674 c.c.) o della successione legittima. Per evitare questo rischio, è fortemente consigliato inserire nel testamento una clausola di sostituzione ordinaria a favore di un altro ente del Terzo Settore con finalità simili, oppure a favore di eredi persone fisiche. Un'altra cautela è quella di verificare periodicamente la persistenza e la solidità dell'ente designato, aggiornando eventualmente il testamento. Il Notaio italiano può predisporre apposite clausole di sostituzione e di destinazione alternativa che garantiscano la realizzazione della volontà solidale del testatore anche in scenari imprevisti.
Il testamento a favore di un ente del Terzo Settore in Italia non deve necessariamente essere redatto dal notaio: il testamento olografo (art. 602 c.c.) è pienamente valido purché scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore, senza necessità di testimoni o notaio. Tuttavia, per lasciti di valore patrimoniale rilevante o per disposizioni complesse (legati modali, sostituzione ordinaria, tutela di legittimari), il testamento pubblico ricevuto dal notaio (art. 603 c.c.) offre maggiori garanzie di validità formale, riduce il rischio di contestazioni da parte degli eredi e garantisce la certezza della data. Dopo la morte del testatore, il testamento olografo deve essere pubblicato dal notaio (artt. 620-623 c.c.) prima di poter essere utilizzato. Il testamento pubblico, già ricevuto dal notaio, non richiede pubblicazione. Molti enti del Terzo Settore italiani, nell'ambito della propria attività di promozione del lascito solidale, mettono a disposizione dei potenziali donatori il supporto gratuito di un notaio convenzionato per la redazione del testamento: è opportuno informarsi presso l'ente beneficiario desiderato.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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Testamento Olografo
Testamento scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile italiano. Non richiede notaio né testimoni. Include istituzione di eredi, legati, nomina di esecutore e tutore, volontà funebri e sostituzione ordinaria.
Revoca del Testamento
Atto con cui il testatore revoca espressamente disposizioni testamentarie anteriori, ai sensi degli artt. 679-687 del Codice Civile italiano, mediante nuovo testamento o atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Nomina dell'Esecutore Testamentario
Clausola testamentaria con cui il testatore designa l'esecutore testamentario, il soggetto incaricato di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie ai sensi degli artt. 700-712 del Codice Civile italiano.
Clausola di Sostituzione Ordinaria
Clausola testamentaria con cui il testatore designa un sostituto per il caso di premorienza, incapacità a succedere o rinuncia all'eredità dell'erede o legatario istituito, ai sensi dell'art. 688 del Codice Civile italiano.