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Contratto di Locazione Transitoria

Contratto di Locazione Transitoria

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 5 c. 1; D.M. 16 gennaio 2017

CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA

art. 5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 — D.M. 16 gennaio 2017

ART. 1 — PARTI CONTRAENTI

Locatore:

Nome e cognome: [Nome Locatore]

Residenza: [Residenza Locatore]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Locatore]

PEC: [Pec Locatore]

Conduttore:

Nome e cognome: [Nome Conduttore]

Nato/a il: [Data Nascita Conduttore]

Residenza anagrafica: [Residenza Conduttore]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Conduttore]

Email: [Email Conduttore]

ART. 2 — OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

Il locatore concede in locazione transitoria al conduttore l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile] (Comune ad alta tensione abitativa: [Comune Alta Tensione]).

Dati catastali (Catasto Fabbricati): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Subalterno [Dati Catastali Subalterno], Categoria [Categoria Catastale].

Superficie: [Superficie Mq] mq. Arredamento: [Arredamento]. Classe energetica (APE): [Classe Energetica A P E].

ART. 3 — ESIGENZA TRANSITORIA (CLAUSOLA ESSENZIALE)

Parte titolare dell'esigenza transitoria: [Parte Con Esigenza].

Tipo di esigenza: [Tipo Esigenza Transitoria].

Descrizione specifica: [Descrizione Esigenza]

Documento comprovante allegato: [Documento Comprovante] (Allegato A).

Le parti dichiarano che la predetta esigenza transitoria è reale e documentata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017. In assenza di genuina esigenza transitoria, il contratto sarebbe riqualificato come contratto ordinario 4+4 ex art. 13 L. 431/1998.

ART. 4 — DURATA

La locazione decorre dal [Data Inizio] e ha durata di [Durata Mesi] mesi, con scadenza automatica il [Data Scadenza], senza necessità di disdetta preventiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 431/1998. La durata non supera il limite massimo di diciotto mesi previsto dalla legge.

ART. 5 — CANONE E REGIME FISCALE

Il canone mensile è pari a €[Canone Mensile], da corrispondere mediante bonifico bancario sull'IBAN [Iban Locatore].

Regime fiscale scelto: [Cedolare Secca].

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula tramite modello RLI (D.P.R. 131/1986).

ART. 6 — DEPOSITO CAUZIONALE

Il conduttore versa un deposito cauzionale di €[Importo Deposito Cauzionale], non superiore a tre mensilità (art. 11 L. 392/1978), restituibile con gli interessi legali entro trenta giorni dalla riconsegna dell'immobile.

ART. 7 — OBBLIGHI DELLE PARTI E DISPOSIZIONI FINALI

Il conduttore usa l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.) e lo restituisce alla scadenza nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo normale usura (art. 1590 c.c.). Il locatore mantiene l'immobile idoneo all'uso convenuto (art. 1575 c.c.). L'APE è allegato ai sensi del D.Lgs. 192/2005.

Trattamento dati personali: Reg. UE 2016/679 (GDPR). Per controversie, mediazione civile obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. 28/2010. Foro competente: Tribunale del luogo dell'immobile.

FIRME DELLE PARTI

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Locatore — [Nome Locatore] Firma: _________________________

Conduttore — [Nome Conduttore] Firma: _________________________

Doppia firma ex artt. 1341-1342 c.c. per: art. 3 (esigenza transitoria), art. 4 (durata e scadenza automatica).

Locatore: _________________________ Conduttore: _________________________

Locatore

________________

Signature

Conduttore

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Locazione Transitoria?

Il Contratto di Locazione Transitoria in Italia è il contratto di locazione abitativa di durata limitata, da uno a diciotto mesi, stipulato per soddisfare esigenze temporanee documentate del locatore o del conduttore. La materia si fonda sull'art. 5, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, sul D.M. 16 gennaio 2017 che ne detta la disciplina attuativa, e sugli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

La locazione transitoria costituisce un'eccezione alle durate minime previste per le locazioni abitative ordinarie: l'art. 5 della L. 431/1998 e il D.M. 16 gennaio 2017 consentono contratti di durata inferiore solo in presenza di una specifica esigenza transitoria, di una delle parti, documentata e rientrante tra le ipotesi tipizzate. La clausola di transitorietà, con l'indicazione del tipo di esigenza e degli estremi del documento che la comprova, è elemento essenziale: in sua assenza, o se l'esigenza è insussistente, il contratto può essere riqualificato come ordinario 4+4. La durata massima è di diciotto mesi.

Lo strumento è impiegato quando una delle parti ha un'esigenza temporanea documentata: dal lato del conduttore, distacchi o trasferimenti di lavoro a termine, periodi di studio, situazioni familiari transitorie; dal lato del locatore, il rientro programmato nell'immobile, la vendita imminente o lavori di ristrutturazione.

Il contratto deve identificare le parti, descrivere l'immobile, indicare la durata (da 1 a 18 mesi), il canone, il deposito e, soprattutto, la clausola di transitorietà con il documento comprovante l'esigenza, e va registrato. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di locazione a canone concordato 3+2, locazione per studenti universitari, locazione turistica breve e disdetta della locazione.

Quando serve Contratto di Locazione Transitoria?

Il Contratto di Locazione Transitoria in Italia è lo strumento appropriato in specifiche situazioni di mobilità temporanea documentata. Sul versante del locatore, il contratto transitorio è indicato quando: (a) il proprietario è temporaneamente trasferito per lavoro o studio in un'altra città e intende rientrare entro un termine definito, al massimo diciotto mesi; (b) l'immobile è destinato alla vendita e il locatore ha necessità di disporne entro una data certa per la consegna all'acquirente; (c) sono programmati lavori di ristrutturazione radicale che impongono lo sgombero entro un termine definito. Sul versante del conduttore, le esigenze transitorie più frequenti sono: (a) distacco o trasferimento temporaneo di lavoro in un'altra città per un periodo definito da contratto aziendale; (b) attesa della consegna di un immobile acquistato (in costruzione o in via di ristrutturazione), con data certa di consegna; (c) necessità di assistenza a un familiare non autosufficiente in un'altra città per un periodo definito; (d) ristrutturazione della propria abitazione principale con contratto di appalto a termine. Il contratto transitorio non è adatto per: locazioni a finalità puramente turistica o di vacanza (per le quali è previsto il contratto di locazione turistica breve ex art. 4 D.L. 50/2017); locazioni di lungo periodo senza esigenza specifica documentata; locazioni commerciali (disciplinate dalla L. 392/1978, non dalla L. 431/1998). La corretta identificazione della fattispecie è cruciale: un contratto transitorio privo di esigenza documentata è riqualificabile giudizialmente in contratto ordinario 4+4, con effetti obbligatori per il locatore sulla durata del rapporto. Termini chiave da rispettare: la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o, se successiva, dalla data di inizio dell'occupazione (D.P.R. 131/1986, art. 17); la mancata registrazione entro tale termine comporta la nullità del contratto ex art. 1, c. 346, L. 311/2004 e l'irrogazione di sanzioni dal 60% al 120% dell'imposta omessa (D.Lgs. 472/1997). Chi ha l'obbligo di registrare: il locatore in via principale; entrambe le parti sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta. Il conduttore che non riceve la copia del contratto registrato dall'Agenzia delle Entrate può verificare la registrazione online sul portale dell'Agenzia delle Entrate tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Un secondo termine critico: l'imposta di bollo da € 16,00 ogni 4 facciate deve essere apposta sul contratto al momento della stipula, non in sede di registrazione; la mancata apposizione è sanabile con ravvedimento operoso entro i termini del D.Lgs. 472/1997.

Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione Transitoria

Il Contratto di Locazione Transitoria in Italia deve contenere elementi essenziali specifici che lo distinguono dal contratto ordinario e ne garantiscono la validità legale. L'elemento più critico è la clausola di transitorietà: il contratto deve contenere la descrizione specifica dell'esigenza transitoria del locatore o del conduttore, con indicazione del tipo di esigenza (tra quelle tipizzate dal D.M. 16 gennaio 2017), della parte titolare dell'esigenza e degli estremi del documento comprovante (lettera di trasferimento aziendale, contratto di distacco, iscrizione universitaria, contratto di appalto per ristrutturazione, compromesso di compravendita). Il documento comprovante deve essere allegato al contratto o quantomeno richiamato per estremi nel testo. L'identificazione delle parti richiede: per locatore e conduttore, nome e cognome completo, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale. La descrizione dell'immobile deve includere: indirizzo completo, dati catastali del Catasto Fabbricati (foglio, particella, subalterno), categoria catastale, rendita catastale, superficie in mq, pertinenze, stato manutentivo, arredamento. La durata deve essere esplicitamente indicata entro i limiti di uno e diciotto mesi, con date di inizio e fine. Nei Comuni con Accordi Territoriali, il canone mensile deve rispettare le fasce concordate per i contratti transitori. Il deposito cauzionale non può eccedere tre mensilità (art. 11 L. 392/1978). L'APE deve essere allegato o menzionato (D.Lgs. 192/2005). La clausola di mediazione obbligatoria per le controversie locatizie (D.Lgs. 28/2010) è condizione di procedibilità. Su forms-legal.com il modello include la specifica clausola di esigenza transitoria con indicazione del tipo di esigenza e del documento comprovante, conforme al D.M. 16 gennaio 2017. La clausola sulla cedolare secca merita attenzione particolare: per optare per la cedolare secca il locatore deve comunicarlo al conduttore prima della registrazione del contratto (art. 3, c. 3, D.Lgs. 23/2011), inviando una raccomandata o comunicazione scritta che informa il conduttore dell'opzione e dell'impossibilità di applicare aggiornamenti ISTAT del canone per tutta la durata dell'opzione; la mancata comunicazione preventiva non comporta l'invalidità dell'opzione, ma impone al locatore di non applicare rivalutazioni ISTAT per tutto il periodo di vigenza della cedolare. La clausola di inventario degli arredi (obbligatoria se l'immobile è dato in locazione arredato) deve essere allegata al contratto e sottoscritta da entrambe le parti: l'inventario documentato con fotografie e descrizione dello stato di ogni mobile è l'unico strumento che permette di imputare al conduttore i danni agli arredi al momento della restituzione dell'immobile.

Come compilare il tuo Contratto di Locazione Transitoria

La compilazione del Contratto di Locazione Transitoria in Italia richiede un'attenzione particolare alla documentazione dell'esigenza transitoria, che è l'elemento differenziale rispetto agli altri tipi di locazione e deve essere precisa e verificabile. Prima della firma, raccogliere i seguenti documenti: per il locatore e il conduttore, documento di identità e codice fiscale; visura catastale aggiornata dell'immobile (dal portale Agenzia delle Entrate — Catasto e Cartografia); APE in corso di validità; documento comprovante l'esigenza transitoria (lettera di assegnazione temporanea del datore di lavoro, contratto di distacco, contratto di appalto per ristrutturazione della propria abitazione, compromesso di compravendita dell'immobile acquistato, certificazione medica per assistenza familiare). Nella sezione parti, inserire i dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, residenza, codice fiscale) di locatore e conduttore. Nella sezione esigenza transitoria, selezionare il tipo di esigenza transitoria (del locatore o del conduttore), descriverla in modo specifico evitando formule generiche, e inserire gli estremi del documento comprovante che sarà allegato al contratto. Nella sezione immobile, riportare fedelmente i dati della visura catastale: foglio, particella, subalterno, categoria catastale, rendita. Nella sezione durata, indicare la data di inizio e la data di scadenza (massimo 18 mesi dalla data di inizio): la scadenza è automatica senza necessità di disdetta. Nella sezione canone, verificare le fasce concordate negli Accordi Territoriali del Comune e indicare il canone mensile, le modalità di pagamento (preferibilmente bonifico bancario) e l'IBAN. Scegliere il regime fiscale (cedolare secca al 10% nei Comuni ad alta tensione con canone concordato, cedolare al 21% con canone libero, o regime IRPEF ordinario). Allegare: APE, documento comprovante l'esigenza transitoria, attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali. Firmare su ogni pagina e registrare entro 30 giorni tramite modello RLI. Per la registrazione telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE o CNS): accedere alla sezione 'Immobili e proprietà — Registrazione contratti di locazione'; compilare il modello RLI online inserendo i dati del contratto (parti, immobile, durata, canone, opzione cedolare secca se applicabile); allegare il PDF del contratto firmato; pagare l'imposta di registro (se non si opta per la cedolare secca) tramite addebito diretto su conto corrente bancario; conservare la ricevuta di registrazione che riporta il numero di registrazione e la data di avvenuta registrazione. L'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali (necessaria per la cedolare al 10%) si ottiene contattando le organizzazioni di categoria firmatarie dell'accordo nel Comune di riferimento (es. Confedilizia, Sunia, Sicet, Uniat per il proprio Comune).

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione Transitoria

Gli errori più frequenti nella redazione del Contratto di Locazione Transitoria in Italia mettono a rischio la validità del contratto e possono comportare la sua riqualificazione come contratto ordinario con effetti economici significativi per il locatore. Il primo errore — e il più grave — è la transitorietà fittizia: indicare un'esigenza transitoria generica o standardizzata (es. 'esigenze personali del locatore') senza documentazione allegata. Il giudice, chiamato a decidere su un'azione del conduttore, può riqualificare il contratto come 4+4 e obbligare il locatore a mantenere il rapporto per quattro anni anche se la sua intenzione era di recuperare l'immobile dopo pochi mesi. Il secondo errore è la durata superiore a diciotto mesi: questa clausola è nulla e comporta la sostituzione automatica con la durata ordinaria di quattro anni. Il terzo errore è il mancato allegato del documento comprovante l'esigenza transitoria: anche se l'esigenza è reale, la mancanza di documentazione scritta allegata al contratto rende la prova della transitorietà molto difficile in un eventuale contenzioso. Il quarto errore è la mancata registrazione entro 30 giorni: il contratto è nullo e il locatore perde sia la tutela contrattuale che la possibilità di richiedere la cedolare secca. Il quinto errore è il canone fuori fascia nei Comuni con Accordi Territoriali: il sovracanone è nullo e il conduttore può agire per la restituzione. Il sesto errore è l'omissione dell'APE, che espone il locatore alla sanzione amministrativa da €1.000 a €4.000. Il settimo errore è tentare di rinnovare il contratto transitorio per più periodi consecutivi, raggiungendo una durata complessiva superiore a diciotto mesi: la Cassazione ha chiarito (Cass. civ. Sez. III, 7 febbraio 2014, n. 2856) che la somma dei periodi di locazione transitoria tra le stesse parti per lo stesso immobile non può superare diciotto mesi complessivi, pena la riqualificazione del rapporto come contratto ordinario. L'ottavo errore è non verificare l'aggiornamento ISTAT in cedolare secca: chi sceglie la cedolare secca non può applicare alcun aggiornamento del canone per tutta la durata dell'opzione (art. 3, c. 11, D.Lgs. 23/2011); inserire nel contratto una clausola di adeguamento ISTAT con opzione per la cedolare secca è contraddittorio e la clausola ISTAT è da considerarsi nulla per incompatibilità. Il nono errore è non effettuare un verbale di consegna/riconsegna dell'immobile firmato da entrambe le parti al momento dell'ingresso e dell'uscita del conduttore: senza verbale di consegna, è impossibile dimostrare chi abbia causato i danni all'immobile o agli arredi, e il locatore rischia di non ottenere il risarcimento dallo stesso deposito cauzionale.

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Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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