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Contratto di Locazione per Studenti Universitari

Contratto di Locazione per Studenti Universitari

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 5, cc. 2-3; D.M. 16 gennaio 2017

CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO PER STUDENTI UNIVERSITARI

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 5, commi 2 e 3 — D.M. 16 gennaio 2017

ART. 1 — PARTI CONTRAENTI

Locatore:

Nome e cognome: [Nome Locatore]

Residenza: [Residenza Locatore]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Locatore]

PEC: [Pec Locatore]

Conduttore (Studente Universitario fuori sede):

Nome e cognome: [Nome Conduttore]

Nato/a il: [Data Nascita Conduttore]

Residenza anagrafica: [Residenza Conduttore]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Conduttore]

Università di iscrizione: [Universita Iscrizione]

Corso di laurea e anno accademico: [Corso Di Laurea]

Email: [Email Conduttore]

Il conduttore dichiara di essere studente universitario iscritto nell'anno accademico indicato presso l'università sita nel Comune di [Comune Immobile], Comune diverso da quello di propria residenza anagrafica, e di trovarsi nella condizione di studente fuori sede ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 431/1998. Il certificato di iscrizione universitaria è allegato al presente contratto quale documento necessario alla validità del regime contrattuale.

ART. 2 — OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE

Il locatore concede in locazione al conduttore l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile].

Dati catastali (Catasto Fabbricati): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Subalterno [Dati Catastali Subalterno], Categoria [Categoria Catastale], Rendita €[Rendita Catastale]. Superficie: [Superficie Mq] mq.

Classe energetica (APE): [Classe Energetica A P E]. L'Attestato di Prestazione Energetica è allegato al presente contratto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

ART. 3 — DURATA

La locazione decorre dal [Data Inizio Locazione] e ha durata di [Durata Mesi] mesi, con scadenza il [Data Scadenza], ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 431/1998. La durata è compresa entro i limiti di sei e trentasei mesi previsti dalla legge per i contratti per studenti universitari.

Alla scadenza, il contratto si estingue automaticamente. Un rinnovo per ulteriori periodi è possibile nel rispetto del limite massimo di trentasei mesi complessivi, purché permanga la condizione di studente fuori sede del conduttore. Il recesso anticipato del conduttore è possibile per gravi motivi con preavviso di sei mesi ex art. 4 L. 431/1998.

ART. 4 — CANONE CONCORDATO E REGIME FISCALE

Il canone mensile concordato, determinato in conformità alle fasce di oscillazione degli Accordi Territoriali ex D.M. 16 gennaio 2017 per il Comune di [Comune Immobile], è pari a €[Canone Mensile], da corrispondere mediante bonifico bancario sull'IBAN [Iban Locatore].

Regime fiscale — Cedolare secca al 10%: [Cedolare Secca]. L'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali rilasciata dall'organizzazione firmataria è allegata al presente contratto.

ART. 5 — DEPOSITO CAUZIONALE

Il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale di €[Importo Deposito Cauzionale], non superiore a tre mensilità di canone (art. 11 L. 392/1978), fruttifero degli interessi legali ex art. 1284 c.c. Il deposito è restituito entro trenta giorni dalla riconsegna dell'immobile, dedotti eventuali danni accertati e canoni insoluti.

ART. 6 — OBBLIGHI DELLE PARTI E DISPOSIZIONI FINALI

Il conduttore si obbliga a utilizzare l'immobile esclusivamente per abitazione propria durante il periodo di frequenza universitaria, a non sublocare né cedere il contratto senza consenso scritto del locatore (art. 1594 c.c.), e a restituire l'immobile in buono stato, salvo normale usura, alla scadenza (art. 1590 c.c.).

Il locatore si obbliga a mantenere l'immobile in stato idoneo all'uso convenuto (art. 1575 c.c.) e a garantire il pacifico godimento al conduttore durante tutta la locazione.

Il contratto è registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula tramite modello RLI. Per qualsiasi controversia, le parti esperiscono la mediazione civile obbligatoria (art. 5, D.Lgs. 28/2010). È competente il Tribunale del luogo dove è sito l'immobile.

Per quanto non previsto, si rinvia alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, al D.M. 16 gennaio 2017 e agli artt. 1571 ss. del Codice Civile.

FIRME DELLE PARTI

[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]

Locatore — [Nome Locatore]

Firma: _________________________

Conduttore — [Nome Conduttore]

Firma: _________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente: art. 3 (durata e recesso), art. 6 (divieto di sublocazione).

Locatore: _________________________ Conduttore: _________________________

Locatore

________________

Signature

Conduttore (Studente Universitario)

________________

Signature

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Che cos'è Contratto di Locazione per Studenti Universitari?

Il Contratto di Locazione per Studenti Universitari in Italia è l'atto disciplinato da Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 5, commi 2-3; D.M. 16 gennaio 2017; artt. 1571 ss. c.c. Indica canone, deposito, durata, obblighi di manutenzione e termini di preavviso tra locatore e conduttore.

La forma scritta è prescritta a pena di nullità dall'art. 1, comma 4, della L. 431/1998: un contratto verbale di locazione per studenti è radicalmente nullo e non produce effetti giuridici, esponendo il conduttore al rischio di richieste di pagamento di canoni non documentabili e al mancato accesso alle agevolazioni fiscali. Il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula tramite modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili), con allegazione del certificato di iscrizione universitaria del conduttore che attesti la condizione di fuori sede.

Il principale vantaggio fiscale del regime per studenti universitari è l'accesso alla cedolare secca agevolata al 10% (anziché il 21% previsto per i contratti a canone libero) per le locazioni nei Comuni ad alta tensione abitativa inclusi nell'elenco allegato al D.M. 30 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Questa agevolazione sostituisce l'IRPEF ordinaria sui redditi da locazione, l'imposta di registro (2% del canone annuo) e l'imposta di bollo. Per il conduttore studente, l'art. 16, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede una detrazione IRPEF di €495,80 per i titolari di reddito complessivo non superiore a €15.493,71 iscritti a corsi universitari in Comuni distanti almeno 100 km dalla propria residenza.

La normativa urbanistica e catastale richiede che l'immobile locato sia regolarmente accatastato in categoria abitativa (da A/1 a A/11, esclusa A/10) e in regola con le normative edilizie locali: gli immobili privi di abitabilità o con irregolarità edilizie non sanabili possono essere oggetto di azioni di nullità del contratto su iniziativa del conduttore. Il Contratto di Locazione per Studenti Universitari si affianca, nel sistema italiano, al contratto di locazione di stanza singola e al contratto di coabitazione, strumenti distinti disciplinati da normative specifiche e utilizzabili per frazionamenti di fatto dell'alloggio tra più conduttori.

Quando serve Contratto di Locazione per Studenti Universitari?

Il Contratto di Locazione per Studenti Universitari in Italia è lo strumento adeguato in tutte le situazioni in cui uno studente iscritto presso un ateneo — università statale, università telematica, università privata, istituto universitario — situato in un Comune diverso da quello di residenza dei propri genitori o del proprio domicilio abituale ha necessità di un alloggio stabile per la durata degli studi, compresa tra sei e trentasei mesi.

I Comuni con le maggiori concentrazioni di domanda per questo tipo di contratto sono le principali città universitarie italiane: Bologna (sede dell'Università di Bologna, la più antica del mondo occidentale fondata nel 1088), Padova (Università degli Studi di Padova), Pisa (Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna), Siena, Perugia, Firenze, Milano (Università Statale, Bocconi, Politecnico di Milano, Cattolica, IULM), Roma (La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUMSA, LUISS), Napoli (Università Federico II), Torino (Politecnico di Torino, Università di Torino), Genova e Trieste. Tutti questi Comuni dispongono di specifici Accordi Territoriali per il contratto studenti, consultabili presso gli uffici comunali e le associazioni di categoria.

La scelta tra il contratto per studenti universitari e altre tipologie contrattuali dipende dalla durata e dalle specifiche esigenze. Se la locazione deve durare tra sei e diciotto mesi, è possibile ricorrere sia al contratto per studenti universitari sia al contratto transitorio generico (art. 5, comma 1, L. 431/1998): la differenza principale è che il contratto per studenti richiede il requisito del fuori sede, ma consente l'accesso alla cedolare secca al 10% e alla detrazione IRPEF per il conduttore. Se la locazione deve durare tra diciotto e trentasei mesi, solo il contratto per studenti universitari è lo strumento appropriato: il contratto transitorio generico è limitato a un massimo di diciotto mesi. Per durate inferiori a sei mesi (sessioni di esame, stage brevi, periodi Erasmus), non sussistono i requisiti del contratto per studenti e si dovrà valutare il contratto transitorio, la locazione turistica breve ex art. 4, D.L. 50/2017 (per periodi inferiori a 30 giorni), o la locazione di stanza in appartamento condiviso.

Il contratto per studenti universitari è altresì indicato quando il locatore intende fruire della riduzione IMU al 75% prevista per gli immobili locati a canone concordato in molti Comuni italiani, agevolazione che richiede il rispetto degli Accordi Territoriali certificato dall'attestazione di rispondenza rilasciata da un'organizzazione sindacale firmataria.

Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione per Studenti Universitari

Il Contratto di Locazione per Studenti Universitari in Italia deve contenere elementi specifici che ne garantiscono la qualificazione legale, la validità ai fini fiscali e la conformità alla disciplina speciale della L. 431/1998 e del D.M. 16 gennaio 2017.

Il primo elemento essenziale è la documentazione e la descrizione dello status di studente fuori sede del conduttore: il contratto deve indicare espressamente l'università di iscrizione (denominazione completa, sede, Facoltà o Dipartimento), il corso di laurea, l'anno accademico, e richiamare il certificato di iscrizione universitaria allegato. La condizione di fuori sede deve essere dichiarata (la residenza anagrafica è in un Comune diverso da quello universitario) e documentata con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.

Il secondo elemento è l'identificazione completa delle parti: per il locatore, nome e cognome completo, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, eventuale qualità di proprietario o usufruttuario; per il conduttore studente (o i conduttori in caso di co-locazione), le stesse informazioni anagrafiche più il riferimento all'università frequentata.

Il terzo elemento è la descrizione catastale dell'immobile: indirizzo completo (via, numero civico, piano, interno, CAP, Comune, Provincia), identificativi catastali (foglio, particella, subalterno del Catasto Fabbricati), categoria catastale (generalmente A/2, A/3 o A/4 per immobili residenziali), rendita catastale in euro, superficie in mq e pertinenze incluse (cantina, box auto, posto auto). La categoria catastale è rilevante per la verifica del regime fiscale applicabile.

Il quarto elemento — di primaria importanza — è il canone mensile concordato, che deve rientrare nelle fasce di oscillazione previste dagli Accordi Territoriali per il Comune universitario. Il contratto deve indicare il canone mensile in cifre e in lettere, le modalità di pagamento (preferibilmente bonifico bancario con indicazione dell'IBAN del locatore), il giorno del mese entro cui il pagamento deve essere effettuato, e la previsione di eventuali adeguamenti ISTAT entro i limiti degli Accordi Territoriali.

Il quinto elemento è l'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali: per accedere alla cedolare secca al 10% e alla riduzione IMU al 75%, il contratto deve essere corredato dall'attestazione rilasciata da Confedilizia, Sunia, Sicet, Uniat, Uppi, Asppi o altra organizzazione firmataria. Su forms-legal.com il modello include la clausola specifica per l'attestazione e la dichiarazione di opzione per la cedolare secca.

Il sesto elemento è la durata contrattuale: la data di inizio e la data di scadenza devono essere indicate esplicitamente, con la scadenza collocata tra sei e trentasei mesi dalla data di inizio. La clausola di eventuale rinnovo per ulteriori periodi (nel rispetto del limite massimo dei trentasei mesi complessivi) e le condizioni di disdetta da parte del locatore devono essere chiaramente definite.

Il settimo elemento è il deposito cauzionale: il contratto deve indicare l'importo (non superiore a tre mensilità ex art. 11 L. 392/1978), la modalità di versamento, le condizioni di restituzione a fine locazione (entro trenta giorni dalla riconsegna dell'immobile, salvo conguagli documentati per danni eccedenti il normale deperimento d'uso).

Come compilare il tuo Contratto di Locazione per Studenti Universitari

La compilazione del Contratto di Locazione per Studenti Universitari in Italia richiede la raccolta preventiva di documenti specifici da parte di entrambe le parti e il rispetto di una sequenza logica di verifiche.

Prima fase — raccolta documenti: il locatore deve procurarsi la visura catastale aggiornata dell'immobile (scaricabile dal portale dell'Agenzia delle Entrate — Catasto e Cartografia con accesso tramite SPID o CIE), l'APE (Attestato di Prestazione Energetica) in corso di validità rilasciato da un certificatore abilitato, e l'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali per il contratto studenti nel Comune universitario (da richiedere a Confedilizia, Sunia, Sicet, Uniat, Uppi, Asppi o altra organizzazione firmataria locale). Il conduttore studente deve produrre il certificato di iscrizione universitaria per l'anno accademico corrente (disponibile nel portale Esse3 o equivalente dell'ateneo), il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Seconda fase — compilazione sezione dati locatore: inserire ragione sociale o nome e cognome completo del proprietario, data e luogo di nascita, residenza anagrafica (via, numero civico, CAP, Comune), codice fiscale, eventuale PEC o email certificata. Se il locatore è una società, indicare ragione sociale, P.IVA, sede legale, nome del legale rappresentante con poteri di firma.

Terza fase — compilazione sezione dati conduttore: inserire nome e cognome completo, data e luogo di nascita, residenza anagrafica (Comune di provenienza), codice fiscale, università di iscrizione (denominazione completa), Comune sede dell'ateneo, corso di laurea, anno di iscrizione.

Quarta fase — compilazione sezione immobile: riportare dalla visura catastale i dati identificativi (foglio, particella, subalterno), la categoria catastale, la rendita catastale in euro; indicare l'indirizzo completo, la superficie in mq, le pertinenze incluse nella locazione (cantina, box, posto auto), le eventuali parti comuni dell'edificio.

Quinta fase — definizione canone e durata: verificare le fasce di canone concordato negli Accordi Territoriali per il Comune universitario, inserire il canone mensile concordato in cifre e in lettere, indicare la data di inizio e la data di scadenza (tra sei e trentasei mesi), specificare la modalità di pagamento e l'IBAN del locatore, indicare l'importo del deposito cauzionale (massimo tre mensilità). Optare per la cedolare secca al 10% compilando la specifica dichiarazione nel modello RLI al momento della registrazione. Procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma, allegando il certificato di iscrizione universitaria.

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione per Studenti Universitari

Gli errori più frequenti nella redazione del Contratto di Locazione per Studenti Universitari in Italia possono compromettere la qualificazione legale del contratto, l'accesso alle agevolazioni fiscali e la tutela delle parti.

Primo errore — mancata allegazione del certificato di iscrizione universitaria: senza questo documento, il contratto non può qualificarsi come contratto per studenti universitari ex art. 5 L. 431/1998, con impossibilità di applicare la cedolare secca al 10% e l'obbligo di rispettare le durate del contratto ordinario 4+4.

Secondo errore — durata fuori dai limiti legali: stipulare un contratto con durata di quattro mesi o di quaranta mesi non rientra nel regime del contratto per studenti; la durata deve essere rigorosamente tra sei e trentasei mesi, pena la riqualificazione automatica del contratto in regime ordinario.

Terzo errore — canone superiore alle fasce degli Accordi Territoriali: il locatore non può liberamente determinare il canone — deve rispettare le fasce concordate nel Comune universitario. Un canone superiore al massimo concordato espone il locatore all'azione di restituzione del sovracanone da parte del conduttore e alla perdita delle agevolazioni fiscali.

Quarto errore — omissione dell'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali: senza il documento rilasciato dall'organizzazione firmataria (Confedilizia, Sunia, Sicet, ecc.), il Comune può negare la riduzione IMU al 75% e l'Agenzia delle Entrate può contestare l'aliquota cedolare agevolata al 10%.

Quinto errore — mancata registrazione entro 30 giorni: il contratto non registrato è nullo ex art. 1, comma 346, L. 311/2004 e il locatore perde il diritto alla cedolare secca e alle deduzioni fiscali; il conduttore può richiedere la nullità del contratto per ottenere la restituzione dei canoni pagati.

Sesto errore — deposito cauzionale superiore a tre mensilità: l'art. 11 L. 392/1978 fissa un limite inderogabile; richiedere quattro o cinque mensilità a titolo di cauzione espone il locatore a restituire la parte eccedente con gli interessi legali.

Settimo errore — mancata specificazione degli obblighi in caso di co-locazione con altri studenti: quando il contratto riguarda una stanza in appartamento condiviso con altri studenti, la mancata regolazione degli spazi comuni, delle spese condominiali e delle modalità di accesso genera inevitabili controversie tra conduttori e difficoltà di gestione per il locatore.

Ottavo errore — omissione dell'APE: la mancata allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica al contratto è sanzionata da €1.000 a €4.000 per entrambe le parti e può determinare l'inefficacia della clausola relativa all'efficienza energetica concordata tra le parti.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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