Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile
Codice Civile, artt. 1803-1812
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE
Codice Civile, artt. 1803-1812
Art. 1 — PARTI CONTRAENTI
COMODANTE:
Nome / Denominazione: [Nome Comodante]
Codice Fiscale / P.IVA: [Codice Fiscale Comodante]
Nato/a il: [Data Nascita Comodante]
Residenza / Sede: [Residenza Comodante]
Titolo: [Titolo Proprieta] dell'immobile di cui all'Art. 2.
COMODATARIO:
Nome / Denominazione: [Nome Comodatario]
Codice Fiscale / P.IVA: [Codice Fiscale Comodatario]
Nato/a il: [Data Nascita Comodatario]
Residenza / Sede: [Residenza Comodatario]
Rapporto con il comodante: [Rapporto Parentela Comodatario]
Le parti convengono e stipulano il seguente Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile ai sensi degli artt. 1803 ss. del Codice Civile.
Art. 2 — OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile].
Superficie: [Superficie Mq] m². Categoria catastale: [Categoria Catastale]. Rendita catastale: [Rendita Catastale].
Dati catastali: Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Subalterno [Dati Catastali Subalterno].
Pertinenze: [Pertinenze]. Arredamento: [Arredamento]. Stato alla consegna: [Stato Consegna].
Art. 3 — GRATUITÀ ESSENZIALE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è essenzialmente gratuito ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile. Il Comodatario non corrisponde al Comodante alcun canone né alcun corrispettivo, diretto o indiretto, per il godimento dell'immobile. La gratuità è elemento costitutivo del comodato: la sua assenza determinerebbe la qualificazione del rapporto come locazione soggetta alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 4 — DESTINAZIONE D'USO
L'immobile è concesso per il seguente uso esclusivo: [Destinazione Uso]. Qualsiasi mutamento di destinazione d'uso, anche parziale, è vietato senza il preventivo consenso scritto del Comodante (art. 1804 c.c.).
Art. 5 — DURATA E RESTITUZIONE
Comodato a durata determinata: [Durata Determinata]. Inizio: [Data Inizio Comodato]. Scadenza: [Data Fine Comodato].
[Comodato Precario Note]
Il Comodante può richiedere la restituzione anticipata per urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c. Nel comodato precario, la restituzione avviene a semplice richiesta del Comodante ex art. 1810 c.c. Alla morte del Comodatario, il contratto si estingue e gli eredi sono tenuti a restituire immediatamente l'immobile (art. 1811 c.c.).
Art. 6 — OBBLIGHI DEL COMODATARIO
Il Comodatario è tenuto a: a) custodire l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.); b) non mutare la destinazione d'uso né concedere a terzi il godimento senza consenso scritto del Comodante (art. 1804, c. 2, c.c.); c) sostenere le spese ordinarie di conservazione senza diritto di rimborso (art. 1808 c.c.).
Spese ordinarie a carico del Comodatario: [Spese Ordinarie].
Divieto di sublocazione: [Divieto Sublocazione].
Art. 7 — RESTITUZIONE E STATO DEI LUOGHI
[Restituzione Stato]
Il Comodatario risponde del perimento o del deterioramento dell'immobile causato da uso difforme o da concessione a terzi non autorizzata, ai sensi degli artt. 1805-1807 c.c., anche in caso di caso fortuito.
Art. 8 — REGISTRAZIONE E AGEVOLAZIONE IMU
Registrazione all'Agenzia delle Entrate: [Registrazione Contratto]. In caso affermativo, l'imposta di registro in misura fissa di €200,00 è versata tramite modello F23/F24 ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La marca da bollo da €16,00 è apposta ogni 4 facciate (D.P.R. 642/1972).
Richiesta agevolazione IMU del 50% sulla base imponibile: [Agevolazione I M U], ai sensi dell'art. 13, co. 3, D.L. 201/2011 e L. 208/2015.
Art. 9 — GDPR, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità del presente contratto.
Le controversie relative al presente contratto, incluse quelle sulla restituzione dell'immobile, sono soggette all'obbligo di mediazione civile preventiva ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità. Per le controversie non componibili in mediazione è competente il Tribunale del luogo dell'immobile.
SOTTOSCRIZIONI
Letto, confermato e sottoscritto in [Luogo Sottoscrizione], il [Data Sottoscrizione].
IL COMODANTE: [Nome Comodante]
Firma: _________________________
IL COMODATARIO: [Nome Comodatario]
Firma: _________________________
Comodante
________________
Signature
Comodatario
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile?
Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia è il contratto con cui il comodante consegna al comodatario un immobile affinché se ne serva gratuitamente per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituzione. La materia è disciplinata dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile.
Il comodato (art. 1803 c.c.) è un contratto reale ed essenzialmente gratuito: si perfeziona con la consegna della cosa e non prevede corrispettivo, distinguendosi così dalla locazione. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, a servirsene solo per l'uso convenuto e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante (art. 1804 c.c.). L'art. 1809 c.c. obbliga il comodatario a restituire la cosa alla scadenza o, in mancanza di termine, quando se ne è servito per l'uso convenuto; tuttavia, se durante il rapporto sopravviene al comodante un urgente e impreveduto bisogno, egli può esigerne la restituzione immediata (art. 1809, comma 2, c.c.). Il comodato senza determinazione di durata è regolato dall'art. 1810 c.c. (cd. comodato precario), con restituzione a richiesta.
Lo strumento è impiegato per concedere gratuitamente il godimento di un immobile mantenendo una regolamentazione precisa del rapporto e la certezza della restituzione: tipico il comodato tra familiari, ma anche tra soggetti non legati da parentela.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere l'immobile, indicare l'uso e la durata (o la natura precaria), gli obblighi di custodia e conservazione, le spese e le modalità di restituzione. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di comodato di immobile tra parenti, locazione abitativa 4+4, verbale di consegna dell'immobile e locazione a uso ufficio.
Quando serve Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile?
Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia è lo strumento giuridico indicato in tutte le situazioni in cui il proprietario o il titolare di un diritto reale su un immobile vuole concederne il godimento gratuito a un'altra persona, senza percepire alcun canone, mantenendo al contempo una regolamentazione contrattuale precisa dei diritti e degli obblighi delle parti e la certezza della restituzione al termine convenuto. La prima categoria di situazioni, statisticamente la più frequente, è il comodato tra familiari: genitori che concedono a un figlio l'uso di un appartamento di loro proprietà per la durata degli studi universitari o dei primi anni di lavoro; nonni che mettono a disposizione dei nipoti un immobile in attesa di rogito; fratelli che concedono l'uso di un immobile inattivo. In questi casi la scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate è essenziale anche per ottenere l'agevolazione IMU del 50% per i comodati tra parenti in linea retta entro il primo grado (art. 13, co. 3, D.L. 201/2011). La seconda categoria riguarda i comodati tra amici o conoscenti: un privato che concede a un amico l'uso temporaneo di un appartamento sfitto per un periodo determinato, documentando la gratuità e l'obbligo di restituzione. La terza categoria comprende i comodati aziendali: la società che mette a disposizione di un dipendente un alloggio aziendale (foresteria) senza corrispettivo aggiuntivo alla retribuzione, o che concede a un'associazione no-profit l'uso gratuito di un locale per attività sociali o culturali. La quarta categoria riguarda i comodati tra enti: enti ecclesiastici, fondazioni, istituzioni culturali che concedono immobili in uso gratuito ad associazioni di volontariato, parrocchie, scuole o enti di promozione culturale. La quinta categoria comprende i comodati di immobili strumentali: un imprenditore che mette a disposizione gratuita di un partner commerciale, di un agente o di un affiliato un locale o un magazzino per lo svolgimento delle attività, senza canone ma con clausole precise sull'uso e sulla restituzione. In tutti questi casi la redazione del contratto in forma scritta è fortemente raccomandata, anche quando non formalmente obbligatoria, per provare la natura gratuita del godimento (prevenendo riqualificazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate come locazioni in nero), per documentare lo stato dell'immobile alla consegna e alla restituzione tramite verbale fotografico allegato, e per regolamentare la ripartizione delle spese tra le parti in conformità agli artt. 1808-1809 c.c.
Cosa includere nel tuo Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile
Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia deve contenere elementi essenziali, precisi e completi per essere valido, opponibile ai terzi e utilizzabile in caso di controversia davanti al Tribunale. Sul portale forms-legal.com è disponibile il modello completo e aggiornato di Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile, che include tutte le clausole descritte di seguito. Identificazione precisa delle parti: per le persone fisiche — comodante e comodatario — indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (16 caratteri), residenza anagrafica completa con via, numero civico, CAP, Comune e provincia; per le persone giuridiche, indicare la denominazione sociale, la forma giuridica, la partita IVA, la sede legale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e le generalità del legale rappresentante con i relativi poteri (procura, statuto, delibera CDA). Titolo del comodante: specificare se il comodante è proprietario, usufruttuario, titolare di diritto di superficie o di altro diritto reale che legittima la concessione in comodato; allegare eventualmente la copia dell'atto di provenienza (rogito, dichiarazione di successione). Descrizione dettagliata dell'immobile: indirizzo completo (via, numero civico, piano, interno, scala), Comune, Provincia; dati catastali aggiornati (foglio, particella, subalterno dell'Agenzia delle Entrate — Territorio, categoria catastale, rendita catastale), recuperabili gratuitamente dalla visura catastale sul portale dell'Agenzia delle Entrate; superficie in m² calpestabili; pertinenze incluse nel comodato (cantina, soffitta, posto auto, box, giardino); impianti inclusi (riscaldamento, condizionamento, allarme); stato di conservazione e descrizione delle condizioni dell'immobile al momento della consegna (meglio se documentato con un verbale fotografico allegato al contratto). Clausola di gratuità assoluta: esclusione espressa di qualsiasi corrispettivo per il godimento, anche in forma di rimborso forfettario delle spese di proprietà (IMU, assicurazione, manutenzione straordinaria, spese condominiali straordinarie); le uniche spese che restano a carico del comodatario sono quelle ordinarie di conservazione ex art. 1808 c.c. (utenze, TARI, piccola manutenzione). Destinazione d'uso: indicare la destinazione specifica autorizzata (abitazione principale, abitazione temporanea, ufficio, laboratorio, associazione, deposito); eventuali modifiche richiedono il consenso scritto del comodante. Durata: scegliere tra comodato a termine determinato (con data di inizio e data di fine espresse, art. 1803 c.c.) e comodato precario senza determinazione di durata (art. 1810 c.c., con restituzione a semplice richiesta del comodante in qualsiasi momento); regolamentare espressamente la restituzione anticipata per urgente e impreveduto bisogno (art. 1809 c.c.). Obblighi del comodatario (artt. 1804-1808 c.c.): custodia con la diligenza del buon padre di famiglia; uso conforme all'uso convenuto; divieto di sublocazione o di concessione a terzi senza consenso scritto del comodante; spese ordinarie di conservazione a carico esclusivo del comodatario senza diritto di rimborso. Responsabilità e restituzione: disciplina del perimento e del deterioramento (artt. 1805-1807 c.c.); stato dell'immobile da verificare al momento della restituzione con verbale scritto. Clausole finali: trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 — GDPR); foro competente; mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010; disposizioni sull'agevolazione IMU (art. 13, co. 3, D.L. 201/2011) per i comodati tra parenti in linea retta entro il primo grado, con impegno a registrare il contratto.
Come compilare il tuo Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile
Per compilare correttamente il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia è necessario seguire una sequenza operativa precisa, raccogliendo i dati necessari prima di iniziare la compilazione. Passo 1 — Raccolta dei documenti preliminari: per il comodante, recuperare la visura catastale aggiornata dell'immobile (disponibile gratuitamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS, sezione 'Consultazione catasto'); verificare di essere proprietario o titolare del diritto reale che legittima la concessione; nel caso di immobile in comproprietà, verificare se tutti i comproprietari devono firmare il contratto. Passo 2 — Sezione dati comodante: inserire nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica completa; indicare il titolo giuridico della concessione (proprietario, usufruttuario, titolare di diritto di superficie); per le persone giuridiche, indicare denominazione, partita IVA, sede legale e dati del legale rappresentante. Passo 3 — Sezione dati comodatario: inserire gli stessi dati anagrafici; per i comodati tra parenti in linea retta entro il primo grado, indicare anche il grado di parentela (figlio, genitore) che costituisce il presupposto dell'agevolazione IMU ai sensi dell'art. 13, co. 3, D.L. 201/2011. Passo 4 — Descrizione dell'immobile: copiare i dati dalla visura catastale (foglio, particella, subalterno, categoria catastale, rendita catastale, Comune, indirizzo); aggiungere il piano, l'interno, la superficie in m² e le pertinenze incluse nel comodato (cantina, posto auto, giardino). Passo 5 — Clausola di gratuità e uso: inserire la dichiarazione espressa che il comodatario non corrisponde alcun corrispettivo per il godimento; specificare la destinazione d'uso autorizzata (abitazione principale, temporanea, ufficio, ecc.). Passo 6 — Durata: scegliere se stipulare un comodato a termine determinato (con date precise di inizio e fine) o un comodato precario (ex art. 1810 c.c., con restituzione a semplice richiesta). Passo 7 — Spese e responsabilità: elencare le spese ordinarie a carico del comodatario (utenze, TARI, condominio ordinario, piccola manutenzione) e le spese di proprietà a carico del comodante (IMU, assicurazione fabbricato, lavori straordinari deliberati dall'assemblea); aggiungere la clausola sulle spese straordinarie urgenti anticipate dal comodatario con diritto di rimborso ex art. 1808, co. 1, c.c. Passo 8 — Firma e adempimenti post-firma: entrambe le parti firmano ogni pagina e le clausole specifiche; apporre la marca da bollo da €16,00 ogni 4 facciate (D.P.R. 642/1972); per la registrazione all'Agenzia delle Entrate versare €200,00 tramite modello F23 con codice tributo 109T o tramite F24; consegnare la copia registrata al Comune competente per ottenere l'agevolazione IMU; allegare al contratto il verbale fotografico dello stato dell'immobile alla consegna.
Requisiti legali per Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile
Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia è soggetto a specifici requisiti giuridici e fiscali che le parti devono rispettare per garantire la validità del contratto e la tutela dei propri diritti. Forma del contratto: il Codice Civile non richiede la forma scritta per la validità del comodato (l'art. 1803 c.c. non prescrive alcuna forma); tuttavia la forma scritta è necessaria per la prova in giudizio (Cass. 13 settembre 2010, n. 19500), per la registrazione all'Agenzia delle Entrate e per ottenere l'agevolazione IMU; il comodato verbale è giuridicamente valido ma privo di certezza probatoria. Gratuità assoluta (art. 1803 c.c.): qualsiasi corrispettivo — anche minimale o indiretto — trasforma il rapporto in locazione, con applicazione delle norme imperative sulla durata minima (L. 431/1998 per uso abitativo, L. 392/1978 per uso diverso) e dell'imposta di registro proporzionale al canone (2% annuo, D.P.R. 131/1986). Obblighi del comodatario (artt. 1804-1808 c.c.): custodia con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.); uso conforme alla destinazione convenuta (art. 1804 c.c.); divieto di concedere il godimento dell'immobile a terzi senza il consenso del comodante (art. 1804, co. 2, c.c.); spese ordinarie di conservazione a carico esclusivo del comodatario senza diritto di rimborso (art. 1808, co. 2, c.c.). Responsabilità per perimento e deterioramento (artt. 1805-1807 c.c.): il comodatario risponde del deterioramento derivante da uso difforme dalla destinazione convenuta o da concessione a terzi non autorizzata, anche in caso di causa di forza maggiore (art. 1807 c.c.), salvo prova che il perimento o il deterioramento si sarebbe verificato ugualmente; risponde altresì del perimento della cosa ricevuta quando avrebbe potuto salvarla sacrificando una cosa propria (art. 1805, co. 2, c.c.). Registrazione e imposte: imposta di bollo €16,00 ogni 4 facciate del contratto scritto (D.P.R. 642/1972); imposta di registro in misura fissa €200,00 per la registrazione volontaria (D.P.R. 131/1986, Tariffa Parte II); il contratto registrato è necessario per fruire dell'agevolazione IMU del 50% sulla base imponibile per i comodati tra parenti in linea retta entro il primo grado (art. 13, co. 3, D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 208/2015). Mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010): tutte le controversie in materia di comodato sono soggette alla mediazione come condizione di procedibilità; senza il tentativo di mediazione, il ricorso al Tribunale è improcedibile. Restituzione forzata dell'immobile: il procedimento speciale di sfratto per finita locazione (artt. 657-664 c.p.c.) non si applica al comodato; la restituzione forzata richiede il procedimento ordinario di cognizione (actio in personam) davanti al Tribunale competente, con tempi più lunghi rispetto allo sfratto.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile
Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia è esposto a errori ricorrenti — spesso sottovalutati dalle parti — che possono pregiudicare la validità del contratto, l'esigibilità dei diritti del comodante o creare contestazioni fiscali con l'Agenzia delle Entrate. Errore 1 — Mascherare una locazione in nero come comodato: l'inserimento di qualsiasi corrispettivo — rimborso forfettario delle bollette, quota mensile per le spese condominiali straordinarie, o qualsiasi altra forma di pagamento regolare — trasforma il contratto da comodato in locazione, con conseguente obbligo di applicare le norme imperative sulla durata minima (L. 431/1998 o L. 392/1978) e di versare l'imposta di registro proporzionale del 2% del canone annuo e le relative sanzioni per omessa registrazione; l'Agenzia delle Entrate può riqualificare il rapporto in sede di accertamento fiscale. Errore 2 — Non registrare il contratto per i comodati tra parenti che richiedono l'agevolazione IMU: senza il contratto di comodato scritto e registrato all'Agenzia delle Entrate, il Comune può negare la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dall'art. 13, co. 3, D.L. 201/2011 per i comodati tra genitori e figli; la mancata agevolazione comporta un maggior esborso IMU per il comodante. Errore 3 — Omettere il verbale fotografico alla consegna: senza documentazione dello stato iniziale dell'immobile (fotografie, elenco dei difetti preesistenti, conta dei chiavi consegnate) il comodante non ha prova dello stato originario, perdendo il diritto al risarcimento per deterioramenti avvenuti durante il comodato ex art. 1807 c.c. Errore 4 — Non scegliere tra comodato a termine e comodato precario: la mancata indicazione della durata o della natura precaria del comodato genera incertezze sul diritto del comodante di richiedere la restituzione anticipata; per il comodato precario ex art. 1810 c.c. il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento senza motivazione; per il comodato a termine, la restituzione anticipata richiede la prova dell'urgente e impreveduto bisogno ex art. 1809 c.c. Errore 5 — Non regolamentare il divieto di sub-comodato o di ospitalità a terzi: senza una clausola espressa che vieti al comodatario di concedere il godimento a terzi (familiari non conviventi, amici, soggetti diversi dal comodatario), il comodante potrebbe trovarsi con più occupanti nell'immobile e difficoltà nel liberarlo. Errore 6 — Confondere spese ordinarie e straordinarie: il comodatario è tenuto alle spese di conservazione ordinaria senza rimborso (art. 1808, co. 2, c.c.); le spese straordinarie urgenti anticipate dal comodatario danno diritto a rimborso ex art. 1808, co. 1, c.c.; non chiarire questa distinzione nel contratto genera frequenti controversie sulla ripartizione degli oneri. Errore 7 — Non indicare la clausola di mediazione obbligatoria: omettere il riferimento alla mediazione civile ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 non causa l'improcedibilità dell'azione (il giudice la eccepirà d'ufficio), ma prolunga i tempi di risoluzione delle controversie sulla restituzione dell'immobile. Errore 8 — Confondere comodato precario e comodato a termine nelle conseguenze pratiche: nel comodato precario ex art. 1810 c.c. il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento e il comodatario deve liberare l'immobile in un tempo ragionevole; nel comodato a termine il comodante può chiedere la restituzione anticipata solo per urgente e impreveduto bisogno ex art. 1809 c.c. da dimostrare davanti al Tribunale — la confusione tra le due forme espone il comodante a tempi di recupero molto diversi. Errore 9 — Non prevedere la clausola sulle pertinenze: se il comodato include pertinenze (cantina, posto auto, box, giardino), è necessario elencarle espressamente nel contratto con i dati catastali; la mancata menzione delle pertinenze può generare controversie sulla loro inclusione nel comodato e sulla responsabilità per il loro deterioramento. Errore 10 — Trascurare l'APE (Attestato di Prestazione Energetica): anche se non obbligatorio per il comodato come per la locazione ex D.Lgs. 192/2005, l'allegazione dell'APE al contratto documenta lo stato energetico dell'immobile alla consegna, prevenendo contestazioni al momento della restituzione sulla causa del degrado degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Errore 11 — Non escludere espressamente la responsabilità solidale del comodante per i danni a terzi causati da difetti dell'immobile: il comodante che sia a conoscenza di vizi nascosti o difetti strutturali dell'immobile e non li abbia comunicati al comodatario risponde dei danni da essi causati ex art. 1812 c.c.; è buona prassi inserire nel contratto una clausola di dichiarazione dello stato dell'immobile e di conoscenza reciproca delle condizioni strutturali, per evitare contestazioni in caso di sinistri durante il comodato.
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Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia si distingue dal contratto di locazione per l'elemento della gratuità, che è carattere essenziale e qualificante del comodato ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Nella locazione (artt. 1571 ss. c.c.), il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore un canone (corrispettivo) per il godimento dell'immobile: la locazione è un contratto a titolo oneroso. Nel comodato, il comodatario riceve il godimento dell'immobile a titolo gratuito, senza corrispondere alcun canone né rimborso forfettario per il godimento: la gratuità è l'elemento che qualifica il contratto come comodato e lo distingue dalla locazione. La distinzione ha importanti conseguenze giuridiche e fiscali: (1) alla locazione si applicano le norme inderogabili della L. 392/1978 e della L. 431/1998 sulla durata minima e le condizioni di recesso, che non si applicano al comodato; (2) la locazione è soggetta a imposta di registro proporzionale (2% del canone annuo), mentre il comodato scritto è soggetto a imposta di registro in misura fissa (€200 se registrato volontariamente, D.P.R. 131/1986); (3) per la locazione, il locatore deve dichiarare i canoni come redditi fondiari (cedolare secca 21% o IRPEF + addizionali), mentre per il comodato non vi è reddito imponibile, ma può essere rilevante ai fini IMU (agevolazione 50% per comodati tra parenti in linea retta, art. 13, co. 3, D.L. 201/2011). Anche un corrispettivo minimo o un rimborso forfettario delle spese di proprietà (IMU, assicurazione, manutenzione straordinaria) può trasformare il comodato in locazione — con conseguente applicazione delle norme imperative sulla durata minima e dell'imposta di registro proporzionale: il rischio di riqualificazione è concreto e frequentemente rilevato dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.
No. Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia è per definizione essenzialmente gratuito ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile: il comodatario si obbliga a restituire la stessa cosa ricevuta, senza corrispondere alcun corrispettivo per il godimento. La presenza di un canone — anche simbolico — o di un rimborso forfettario che ecceda il rimborso delle spese strettamente necessarie alla conservazione della cosa consegna (e non alle spese di proprietà generali) trasforma il contratto da comodato in locazione, con tutte le conseguenze giuridiche e fiscali che ne derivano: obbligo di registrazione come locazione, imposta di registro del 2% del canone annuo, applicazione delle norme inderogabili sulla durata minima. L'art. 1808 c.c. precisa che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie di conservazione, che restano a suo carico. Il comodante risponde solo delle spese straordinarie urgenti sostenute dal comodatario, ma questo non trasforma il rapporto in locazione.
Nel Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia, le modalità di restituzione anticipata dipendono dal tipo di comodato. Nel comodato a termine determinato (con data di scadenza), il comodante può richiedere la restituzione anticipata solo in caso di urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile: il bisogno deve essere sopravvenuto e non prevedibile al momento della stipula. Il giudice, valutate le circostanze, può fissare un termine per la restituzione. Nel comodato precario (senza determinazione di durata, art. 1810 c.c.), il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento e senza obbligo di motivare la richiesta, poiché l'art. 1810 c.c. dispone che il comodatario è tenuto a restituire quando il comodante la richiede. In entrambi i casi, la morte del comodatario determina l'estinzione del contratto di comodato (art. 1811 c.c.), anche se il contratto era a termine: gli eredi del comodatario non subentrano nel rapporto.
Nel Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia, la ripartizione delle spese è disciplinata dagli artt. 1803, 1808 e 1809 del Codice Civile. Le spese ordinarie di conservazione dell'immobile sono a carico esclusivo del comodatario, senza diritto di rimborso da parte del comodante (art. 1808, c. 2, c.c.): rientrano in questa categoria le utenze (luce, gas, acqua, internet), la TARI, le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria e le spese condominiali ordinarie (portineria, pulizia scale, riscaldamento). Le spese straordinarie urgenti (riparazioni strutturali impreviste necessarie per la conservazione della cosa) sostenute dal comodatario per conto del comodante danno diritto al rimborso ex art. 1808, c. 1, c.c., ma solo se il comodatario le abbia anticipate per la conservazione della cosa e ne abbia tempestivamente informato il comodante. Le riparazioni straordinarie programmate e le spese di proprietà (IMU, assicurazione fabbricato, spese condominiali straordinarie deliberate dall'assemblea) restano a carico del comodante.
Il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito di Immobile in Italia non è soggetto a registrazione obbligatoria se redatto in forma verbale o in forma scritta non enunciato in altro atto. Tuttavia, la registrazione è obbligatoria quando il contratto di comodato è menzionato o richiamato in un altro atto soggetto a registrazione (es. atto notarile), e in tal caso segue la sorte di quest'ultimo. La registrazione volontaria di un contratto di comodato scritto avviene con versamento dell'imposta di registro in misura fissa di €200,00 ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte I, art. 3, n. 6. La marca da bollo da €16,00 è dovuta ogni 4 facciate del contratto scritto. La registrazione volontaria è comunque fortemente consigliata per attribuire data certa al contratto, per fruire dell'agevolazione IMU del 50% nei comodati tra parenti in linea retta entro il 1° grado, e per poter opporlo a terzi in sede di controversia.
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