Verbale di Consegna dell'Immobile Locato
Codice Civile, art. 1575 (obblighi locatore); art. 1590 (restituzione); D.M. 37/2008
VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE LOCATO
ai sensi degli artt. 1575 e 1590 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
PARTI PRESENTI AL SOPRALLUOGO:
Locatore: [Nome Locatore]
Conduttore: [Nome Conduttore]
Data della consegna: [Data Consegna]
Contratto di locazione di riferimento: [Riferimento Contratto]
SEZIONE 1 — IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
Indirizzo: [Indirizzo Immobile]
Superficie commerciale: [Superficie Mq] mq
Dati catastali: [Dati Catastali]
Pertinenze incluse: [Pertinenze]
SEZIONE 2 — STATO DEI LOCALI
Stato generale: [Stato Generale Immobile]
Pareti e soffitti:
[Descrizione Pareti]
Pavimenti:
[Descrizione Pavimenti]
Porte, finestre e serramenti:
[Descrizione Porte Finestre]
SEZIONE 3 — IMPIANTI E LETTURE CONTATORI
Impianto elettrico:
[Stato Impianto Elettrico]
Contatore gas:
[Lettura Cotatore]
Contatore energia elettrica:
[Lettura Contatore Energia]
Contatore acqua:
[Lettura Contatore Acqua]
Impianto di riscaldamento:
[Stato Caldaia]
SEZIONE 4 — INVENTARIO ARREDI E CHIAVI
Tipologia di arredamento: [Tipo Arredamento]
Elenco arredi:
[Inventario Arredi]
Chiavi e dispositivi consegnati:
[Chiave Consegnate]
Documentazione allegata:
[Documentazione Allegata]
NOTA LEGALE
Ai sensi dell'art. 1590, comma 2, del Codice Civile, il presente verbale costituisce prova dello stato dell'immobile al momento della consegna. Il conduttore dovrà restituire l'immobile nello stesso stato documentato nel presente verbale, salvo il normale deterioramento d'uso. Le fotografie allegate, firmate da entrambe le parti, hanno valore probatorio equivalente al verbale stesso (Cass. Sez. III, n. 4064/2015). Le controversie relative alla restituzione del deposito cauzionale e allo stato dell'immobile sono soggette a mediazione civile obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
[Luogo Sottoscrizione], [Data Consegna]
Locatore: [Nome Locatore]
Firma: _________________________
Conduttore: [Nome Conduttore]
Firma: _________________________
Le parti dichiarano di aver effettuato congiuntamente il sopralluogo e di aver verificato le condizioni dell'immobile così come descritte nel presente verbale, sottoscritto su ogni pagina da entrambe le parti.
Locatore (o suo delegato)
________________
Signature
Conduttore (o suo delegato)
________________
Signature
Che cos'è Verbale di Consegna dell'Immobile Locato?
Il Verbale di Consegna dell'Immobile Locato in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, art. 1575 (obblighi del locatore); art. 1590 (restituzione dell'immobile).
La funzione centrale del verbale è quella di creare una fotografia giuridicamente rilevante dello stato dell'immobile al momento della consegna, che sarà poi confrontata con la situazione riscontrata al momento della riconsegna (verbale di riconsegna ex art. 1590 c.c.). Questa comparazione determina l'entità degli eventuali danni da addebitare al conduttore e la restituibilità del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
In assenza del verbale di consegna, il Codice Civile all'art. 1590, comma 2, prevede la presunzione che l'immobile sia stato consegnato in buono stato, con conseguente aggravio probatorio per il locatore in caso di danni. La Corte di Cassazione, con orientamento costante (es. Cass. Sez. III, n. 4064/2015), ha confermato che il verbale firmato da entrambe le parti costituisce prova privilegiata e che la sua mancanza pregiudica la posizione del locatore in ogni successiva controversia.
Il verbale di consegna dell'immobile locato in Italia assolve una funzione probatoria fondamentale nel rapporto di locazione: fotografa lo stato del bene al momento della consegna al conduttore, costituendo il parametro di riferimento per la verifica dello stato dell'immobile alla restituzione (disciplinata dall'art. 1590 c.c.). Senza un verbale di consegna dettagliato, è praticamente impossibile per il locatore dimostrare in giudizio che un eventuale danno riscontrato alla restituzione fosse assente al momento della consegna. La Cass. Sez. III, n. 4064/2015 ha confermato che in mancanza di verbale di consegna si presume che l'immobile sia stato consegnato in buono stato di manutenzione, con conseguente onere della prova contraria a carico del locatore. La pratica di accompagnare la firma del contratto con il verbale di consegna è ormai diventata standard nell'intermediazione immobiliare professionale e nelle gestioni condominiali strutturate.
Quando serve Verbale di Consegna dell'Immobile Locato?
Il Verbale di Consegna dell'Immobile Locato in Italia è necessario in tutti i casi di trasferimento materiale del possesso dell'immobile dal locatore al conduttore in esecuzione di un contratto di locazione. I principali momenti di utilizzo sono i seguenti.
All'inizio del contratto di locazione (primo ingresso del conduttore nell'immobile): si redige il verbale di consegna contestualmente alla firma del contratto o immediatamente dopo la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate. Questo verbale documenta le condizioni iniziali e costituisce il termine di paragone per il verbale di riconsegna finale.
In occasione del rinnovo del contratto: anche se il conduttore non lascia l'immobile, al rinnovo del contratto (specialmente dopo diversi anni di locazione) è buona prassi redigere un verbale di verifica aggiornato, per documentare l'evoluzione delle condizioni dell'immobile e aggiornare l'inventario degli arredi.
In caso di sublocazione parziale: quando il conduttore, con il consenso del locatore, subloca una stanza o una porzione dell'immobile (art. 1594 c.c.), si redige un verbale tra conduttore principale e subconduttore per definire le responsabilità sulla porzione sublocata.
In caso di cessione del contratto: quando viene ceduto il contratto di locazione a un nuovo conduttore (artt. 1406-1410 c.c. o art. 36 L. 392/1978), un verbale di verifica documenta le condizioni al momento del subentro del cessionario.
Non è richiesto un verbale formale per le locazioni turistiche di breve durata (inferiori a 30 giorni, art. 4 D.L. 50/2017), per le quali si procede normalmente con un check-in informale, anche se un verbale fotografico è comunque consigliato per la tutela del locatore/host.
Il verbale di consegna dell'immobile locato in Italia è particolarmente utile nelle locazioni a lungo termine (contratti 4+4 o commerciali pluriennali), dove il decorso del tempo aumenta il rischio di contestazioni sullo stato dell'immobile. È altrettanto importante nei contratti transitori (da 1 a 18 mesi) e nelle locazioni brevi con alta rotazione di conduttori. Nelle locazioni arredate, il verbale deve includere un inventario dettagliato di tutti i beni mobili presenti, con descrizione dello stato di ciascuno (perfette condizioni, graffi visibili, usura normale, ecc.), al fine di poter addebitare al conduttore i danni ai mobili che eccedono la normale usura ai sensi dell'art. 1588 c.c. Nelle locazioni commerciali, il verbale di consegna assume ancora maggiore importanza poiché l'immobile è spesso oggetto di modifiche strutturali o allestimenti da parte del conduttore che lo adibisce a uso specifico (negozio, ufficio, magazzino).
Cosa includere nel tuo Verbale di Consegna dell'Immobile Locato
Il Verbale di Consegna dell'Immobile Locato in Italia deve essere strutturato in modo completo per garantire la massima tutela alle parti contraenti.
Dati delle parti e del contratto: nome, cognome, codice fiscale di locatore e conduttore; riferimento al contratto di locazione (tipo, data di stipula, numero di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate); data e luogo della consegna.
Descrizione dell'immobile: indirizzo completo, piano, interno, superficie in mq, dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria catastale dal Catasto Fabbricati), pertinenze (cantina, posto auto, soffitta).
Stato dei locali: descrizione analitica di ogni stanza (ingresso, soggiorno, cucina, bagni, camere da letto, ripostigli, balconi/terrazzi) con indicazione delle condizioni delle pareti (tipo di rivestimento, presenza di macchie, crepe, umidità), dei pavimenti (materiale, presenza di rotture), dei soffitti, delle porte interne ed esterne (funzionamento, presenza di graffi), dei serramenti (finestre, persiane, tapparelle) e dei relativi meccanismi.
Stato degli impianti: impianto elettrico con numero di prese e interruttori funzionanti, presenza della dichiarazione di conformità ex art. 7 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; impianto idraulico (funzionamento dei rubinetti, degli scarichi e delle valvole); impianto di riscaldamento (tipo: autonomo/centralizzato, caldaia marca/modello, ultima revisione, libretto di impianto, termostati); impianto di raffreddamento (split, marca/modello); impianto gas (presenza di dichiarazione di conformità, data ultima revisione).
Letture dei contatori: numero del contatore e lettura iniziale per gas (metano), luce (ENEL o altro fornitore), acqua (se contatore autonomo). Fondamentale per la corretta voltura delle utenze.
Inventario degli arredi: elenco dettagliato di ogni elemento d'arredo con marca, modello e condizioni (es. divano in tessuto grigio, presenza di macchia sul bracciolo sinistro; lavatrice Bosch WAN24060IT, funzionante, cesto senza crepe). Su forms-legal.com il modello guidato del verbale di consegna include sezioni standard per ogni tipo di locale, riducendo il rischio di dimenticare elementi importanti.
Chiavi consegnate: numero e tipo (chiave porta principale, portone, cassetta postale, garage); badge, telecomandi e codici.
Documentazione allegata: copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica, D.Lgs. 192/2005), dichiarazioni di conformità degli impianti ex D.M. 37/2008, libretto caldaia, fotografie dello stato dell'immobile (con elenco delle foto allegate).
Nelle locazioni di immobili ad uso abitativo, il verbale di consegna in Italia deve includere la descrizione delle condizioni degli impianti tecnologici. L'impianto elettrico, se a norma ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore. L'impianto termico (caldaia) deve riportare la data dell'ultimo controllo e pulizia. Per gli immobili soggetti alla normativa sull'efficienza energetica (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192), l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere allegato al contratto (o menzionato nel verbale se già allegato al contratto). La classe energetica dell'immobile è informazione obbligatoria per il conduttore sin dalla sottoscrizione del contratto. Per gli immobili con impianto di riscaldamento condominiale, il verbale deve indicare la quota millesimale di riscaldamento e l'ultimo rendiconto condominiale disponibile. Su forms-legal.com il verbale di consegna guidato include automaticamente sezioni per gli impianti, i contatori e l'inventario degli arredi.
Come compilare il tuo Verbale di Consegna dell'Immobile Locato
Per compilare correttamente il Verbale di Consegna dell'Immobile Locato in Italia, seguire questi passaggi pratici.
Primo: organizzare il sopralluogo congiunto. La consegna deve avvenire in presenza di entrambe le parti (locatore e conduttore) o dei rispettivi delegati muniti di procura scritta. Portare il contratto di locazione, il modello compilato del verbale, una fotocamera o smartphone per le fotografie e una torcia per controllare ripostigli e sottoscala.
Secondo: effettuare il sopralluogo sistematico stanza per stanza. Per ogni locale, descrivere le condizioni in modo preciso e oggettivo, evitando giudizi soggettivi (non scrivere genericamente "buono stato" ma specificare: "pareti dipinte di bianco, senza crepe visibili, piccola macchia di umidità nell'angolo nord-est del soffitto della camera matrimoniale"). Scattare fotografie numerate per ogni area.
Terzo: rilevare le letture dei contatori. Annotare il numero del contatore e la lettura in presenza del conduttore; conservare la lettura per la voltura delle utenze. Richiedere la copia del libretto della caldaia e verificare la data dell'ultima revisione annuale obbligatoria.
Quarto: compilare l'inventario degli arredi (se l'immobile è arredato). Per ogni elemento riportare: tipo, marca/modello se visibile, numero (es. sedie n. 4), condizioni al momento della consegna. Per gli elettrodomestici verificare il funzionamento effettivo (avviare la lavatrice, la lavastoviglie, il forno).
Quinto: far firmare il verbale a entrambe le parti su ogni pagina. Produrre due copie originali (una per ciascuna parte). Allegare le fotografie firmate, la copia dell'APE e delle dichiarazioni di conformità degli impianti. Conservare il verbale per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla fine del rapporto locatizio (termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto ex art. 2948 c.c.).
Per compilare il verbale di consegna dell'immobile locato in Italia è consigliabile procedere con metodo, locale per locale, annotando le condizioni di ogni elemento fisso. Pareti: segnalare la presenza di macchie, distacchi di intonaco, segni di umidità, carta da parati danneggiata. Pavimenti: indicare il materiale (parquet, piastrelle, marmo, moquette) e le condizioni (graffi, rotture, strati di cera, usura). Serramenti (porte e finestre): verificare apertura, chiusura, stato delle guarnizioni, presenza di doppio vetro. Bagni e cucina: verificare il funzionamento di rubinetteria, sifoni, scarichi. Lettura dei contatori: effettuare la lettura di gas, energia elettrica e acqua contestualmente alla firma del verbale, riportando i valori nel documento. Chiavi: annotare il numero e il tipo di chiavi consegnate (porta d'ingresso, serratura aggiuntiva, cancello, garage, cassetta postale). Per i conduttori stranieri, è opportuno predisporre il verbale anche in versione tradotta, o almeno assisterli nella compilazione per evitare contestazioni future sulla comprensione del documento.
Requisiti legali per Verbale di Consegna dell'Immobile Locato
Il quadro normativo che giustifica e regola la rilevanza giuridica del Verbale di Consegna dell'Immobile Locato in Italia è fondato principalmente sul Codice Civile. L'art. 1575 c.c. sancisce l'obbligo del locatore di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e di mantenerla in grado di servire all'uso convenuto. L'art. 1576 c.c. disciplina l'obbligo di riparazione a carico del locatore per i vizi che impediscono l'uso del bene. L'art. 1590 c.c. stabilisce la presunzione di buona consegna in assenza di verbale ("si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato") e definisce il criterio di restituzione: l'immobile deve essere restituito nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salvo il deterioramento d'uso. L'art. 1591 c.c. disciplina la mora del conduttore nella restituzione.
La Legge 392/1978, art. 11, regola il deposito cauzionale (massimo tre mensilità), vincolando la sua restituzione all'accertamento dello stato dell'immobile alla riconsegna: il verbale di consegna è lo strumento che permette questo accertamento in modo oggettivo. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 impone la dichiarazione di conformità degli impianti tecnici, che deve essere allegata al verbale. Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (e D.M. 26 giugno 2015) impone l'allegazione dell'APE al contratto e la sua menzione nel verbale di consegna. Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, le controversie in materia di locazione (incluse quelle sul deposito cauzionale e sui danni all'immobile) sono soggette a mediazione obbligatoria preventiva come condizione di procedibilità.
L'obbligo del locatore di consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione è sancito dall'art. 1575, n. 1, del Codice Civile. L'art. 1590 c.c. dispone che il conduttore alla restituzione deve riconsegnare l'immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso conforme al contratto. La mancanza del verbale di consegna fa presumere che il conduttore abbia ricevuto l'immobile in buono stato (Cass. Sez. III n. 4064/2015). L'art. 1588 c.c. disciplina la responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento. Il D.Lgs. 192/2005 impone l'obbligo di dotazione dell'APE. Il D.M. 37/2008 disciplina i requisiti degli impianti tecnici degli edifici e la relativa documentazione di conformità. In sede di mediazione o giudizio, il verbale di consegna costituisce prova precostituita ai sensi degli artt. 2699 ss. c.c. se redatto con firma autenticata, o prova liberamente valutabile se redatto come scrittura privata.
Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Consegna dell'Immobile Locato
Tra gli errori più frequenti nella redazione del Verbale di Consegna dell'Immobile Locato in Italia si segnalano: la redazione del verbale in modo generico e non analitico (es. "immobile in buono stato generale"), che non permette di distinguere i danni preesistenti da quelli causati dal conduttore al termine della locazione; la mancata rilevazione delle letture dei contatori, con conseguenti contestazioni sulla responsabilità per consumi non pagati; la mancata allegazione delle fotografie firmate da entrambe le parti, che rende le immagini prive di valore probatorio pieno in caso di contestazione; l'assenza dell'inventario dettagliato degli arredi per gli immobili arredati, con impossibilità di dimostrare la preesistenza di beni sottratti o danneggiati; la mancata verifica del funzionamento degli impianti e dei singoli elettrodomestici prima della consegna, con il rischio che guasti preesistenti vengano poi imputati al conduttore; l'omessa allegazione dell'APE e delle dichiarazioni di conformità degli impianti ex D.M. 37/2008; la consegna dell'immobile prima della firma del contratto e della sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, che espone il locatore a rischi in caso di mancato completamento della formalizzazione del rapporto; la redazione del verbale da parte di una sola parte (il locatore) senza la presenza del conduttore, che priva il documento del valore probatorio bilaterale riconosciuto dalla giurisprudenza.
Tra gli errori più frequenti nella redazione del verbale di consegna dell'immobile locato in Italia si segnalano: la redazione generica e sommaria ('immobile in buone condizioni generali') senza descrizione locale per locale, che non consente di individuare danni specifici alla restituzione; la mancata lettura dei contatori al momento della consegna, che porta a contestazioni sulla titolarità dei consumi precedenti; la dimenticanza dell'inventario degli arredi nelle locazioni arredate, che rende impossibile addebitare al conduttore la perdita o il danneggiamento di mobili; la mancata firma del verbale da parte di entrambi i contraenti o dei rispettivi delegati, che priva il documento di efficacia probatoria; il mancato aggiornamento del verbale in caso di cessione del contratto a un nuovo conduttore, situazione in cui sarebbe opportuno redigere un nuovo verbale di consegna a tutela sia del locatore sia del conduttore subentrante.
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}Domande frequenti
Il verbale di consegna dell'immobile locato non è esplicitamente previsto come documento obbligatorio da una norma di legge specifica, tuttavia la sua redazione è fortemente raccomandata e rappresenta la prassi corretta ai fini dell'applicazione degli artt. 1575 e 1590 del Codice Civile. L'art. 1575 c.c. pone in capo al locatore l'obbligo di consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione; l'art. 1590 c.c. stabilisce che alla fine della locazione il conduttore deve restituire la cosa nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento d'uso. In assenza di verbale di consegna, si applica la presunzione dell'art. 1590, comma 2, c.c.: la cosa si presume consegnata in buono stato, rendendo molto difficile per il locatore dimostrare la preesistenza di danni al momento della consegna. La mancanza del verbale, pertanto, avvantaggia il conduttore in caso di controversia sulla restituzione del deposito cauzionale o sull'entità dei danni. Numerose pronunce della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Sez. III, n. 4064/2015) hanno confermato che il verbale di consegna costituisce prova privilegiata dello stato dell'immobile alla consegna e che, in sua assenza, grava sul locatore l'onere di dimostrare con altri mezzi (fotografie, testimoni, perizia) la preesistenza dei danni contestati al conduttore.
Un verbale di consegna dell'immobile locato completo e giuridicamente valido deve contenere i seguenti elementi. Dati identificativi: data e luogo della consegna; nome, cognome e codice fiscale di locatore e conduttore (o dei loro delegati); riferimento al contratto di locazione (data, numero di registrazione, tipo). Descrizione dell'immobile: indirizzo completo, piano, interno, superficie commerciale in mq, dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria catastale). Stato generale dell'immobile: condizioni delle pareti (intonaco, pittura, carta da parati), dei pavimenti (tipo di materiale, presenza di crepe, macchie), dei soffitti, delle porte e finestre (apertura, chiusura, funzionamento), dei persiani e delle tapparelle. Stato degli impianti: impianto elettrico (numero di prese, interruttori, funzionamento, presenza di dichiarazione di conformità D.M. 37/2008), impianto idraulico (perdite, pressione, funzionamento degli scarichi), impianto di riscaldamento/raffrescamento (caldaia, termostati, radiatori, split), impianto gas. Letture contatori: numero del contatore e lettura iniziale di gas, luce e acqua (se presente contatore autonomo). Inventario degli arredi: elenco dettagliato di ogni mobile, elettrodomestico e accessorio presente, con indicazione dello stato. Chiavi consegnate: numero e tipo di chiavi e badge. Documentazione allegata: APE (Attestato di Prestazione Energetica, D.Lgs. 192/2005), certificato di conformità degli impianti. Firma di entrambe le parti e data.
Le fotografie allegate al verbale di consegna dell'immobile locato hanno rilevante valore probatorio, purché rispettino alcuni requisiti. Le fotografie devono essere scattate contestualmente alla consegna, in presenza di entrambe le parti (o dei rispettivi delegati), e allegate al verbale con un elenco che le descriva (es. foto n. 1: soggiorno, parete nord; foto n. 2: cucina, piano cottura). L'allegazione deve avvenire fisicamente (fotografie stampate e firmate da entrambe le parti) o, sempre più frequentemente, tramite supporto digitale con data e ora certificate (metadati EXIF delle fotografie o invio via PEC con ricevuta). La Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, n. 10250/2021) ha riconosciuto che le fotografie allegate al verbale, firmate da entrambe le parti, costituiscono prova documentale dello stato dell'immobile e possono essere opposte sia al locatore sia al conduttore in caso di controversia. In assenza di firma delle fotografie da parte del conduttore, queste hanno valore indiziario ma non documentale pieno e il loro valore probatorio può essere contestato. Nei contratti di locazione a lungo termine, è buona prassi anche ripetere un sopralluogo fotografico a cadenza annuale durante la vigenza del contratto, per monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'immobile.
Le spese per la redazione del verbale di consegna dell'immobile locato e per l'eventuale sopralluogo di un tecnico (geometra, architetto o perito) chiamato a documentare lo stato dell'immobile sono normalmente a carico del locatore, in quanto rientranti nell'obbligo di consegnare il bene in buono stato di manutenzione previsto dall'art. 1575 c.c. Tuttavia, le parti possono liberamente concordare una diversa ripartizione delle spese nel contratto di locazione. In presenza di immobili di pregio o di grandi dimensioni, il locatore può farsi assistere da un tecnico abilitato che redige una perizia asseverata dello stato dell'immobile, con planimetrie e fotografie, da allegare al verbale. Questo documento ha valore probatorio rafforzato in sede giudiziale. Se le parti non raggiungono un accordo sulle condizioni dell'immobile alla consegna e sorge una controversia, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il procedimento di mediazione civile è obbligatorio (condizione di procedibilità) per le controversie in materia di locazione prima di poter adire il Tribunale. Il mediatore nominato da un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia può avvalersi di un esperto tecnico per valutare lo stato dell'immobile, a spese ripartite tra le parti.
Il rifiuto del conduttore di firmare il verbale di consegna dell'immobile locato è una situazione delicata che il locatore deve gestire con prudenza. In primo luogo, il locatore può procedere alla consegna dell'immobile anche in assenza di firma del conduttore, documentando il rifiuto con una dichiarazione scritta del locatore e dell'eventuale testimone presente. In secondo luogo, è consigliabile inviare al conduttore entro breve tempo (24-48 ore) una copia del verbale tramite raccomandata A/R o PEC, invitandolo a sottoscriverlo o a formulare contestazioni scritte entro un termine ragionevole (es. 5 giorni lavorativi). In assenza di contestazioni scritte entro il termine, il silenzio del conduttore può essere valorizzato come accettazione tacita delle condizioni dell'immobile documentate nel verbale. Alcuni contratti di locazione prevedono espressamente la clausola del silenzio-assenso sul verbale di consegna, con valore probatorio rafforzato. In sede giudiziale, la mancata firma del conduttore non priva il verbale di qualsiasi valore probatorio: il giudice valuterà liberamente le prove prodotte dalle parti, compresi il verbale firmato dal solo locatore e le fotografie dell'immobile, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (art. 116 Codice di Procedura Civile).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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