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Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato

Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato

Codice Civile, art. 1590 (restituzione); art. 1591 (mora); L. 392/1978, art. 11 (deposito)

VERBALE DI RICONSEGNA DELL'IMMOBILE LOCATO

ai sensi degli artt. 1590 e 1591 del Codice Civile e dell'art. 11 della Legge 392/1978

PARTI PRESENTI AL SOPRALLUOGO DI RICONSEGNA:

Locatore: [Nome Locatore]

Conduttore: [Nome Conduttore]

Data della riconsegna: [Data Riconsegna]

Contratto di riferimento: [Riferimento Contratto]

Verbale di consegna iniziale: [Riferimento Verbale Consegna]

Immobile: [Indirizzo Immobile]

Data di fine contratto: [Data Fine Contratto]

Motivo di cessazione: [Motivo Cessazione]

SEZIONE 1 — STATO DELL'IMMOBILE ALLA RICONSEGNA

Stato generale: [Stato Generale Riconsegna]

Pareti e soffitti:

[Descrizione Pareti]

Pavimenti:

[Descrizione Pavimenti]

Porte, finestre e serramenti:

[Descrizione Porte Finestre]

SEZIONE 2 — IMPIANTI E LETTURE FINALI CONTATORI

Stato degli impianti:

[Stato Impianti Riconsegna]

Lettura finale contatore gas: [Lettura Finale Gas]

Lettura finale contatore energia elettrica: [Lettura Finale Energia]

Lettura finale contatore acqua: [Lettura Finale Acqua]

SEZIONE 3 — VERIFICA ARREDI E CHIAVI

Verifica arredi rispetto all'inventario iniziale:

[Verifica Arredi]

Chiavi e dispositivi restituiti:

[Chiavi Restituite]

SEZIONE 4 — ACCORDO SUL DEPOSITO CAUZIONALE

Importo del deposito cauzionale versato: €[Importo Deposito Cauzionale]

Esito della verifica: [Accordo Deposito]

Dettaglio della trattenuta (se applicabile): [Dettaglio Trattenuta]

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 392/1978, il deposito cauzionale versato dal conduttore sarà restituito, detratte le eventuali somme concordate per danni, entro un termine ragionevole dalla presente riconsegna. In caso di disaccordo, le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione civile obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 prima di adire l'Autorità giudiziaria.

[Luogo Sottoscrizione], [Data Riconsegna]

Locatore: [Nome Locatore]

Firma: _________________________

Conduttore: [Nome Conduttore]

Firma: _________________________

Le parti dichiarano di aver effettuato congiuntamente il sopralluogo di riconsegna e di accettare le condizioni documentate nel presente verbale, sottoscritto su ogni pagina da entrambe le parti. Le fotografie allegate al presente verbale, numerate e firmate, hanno valore probatorio equivalente al verbale stesso.

Locatore (o suo delegato, accetta la riconsegna)

________________

Signature

Conduttore (o suo delegato, riconsegna l'immobile)

________________

Signature

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Che cos'è Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato?

Il Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, art. 1590 (restituzione dell'immobile); art. 1591 (mora del conduttore); Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 11 (deposito cauzionale).

La base normativa è costituita dagli artt. 1590 e 1591 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). L'art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, documentato dal verbale di consegna, salvo il deterioramento derivante dall'uso ordinario e ragionevole. L'art. 1591 c.c. disciplina la mora del conduttore nella restituzione, con obbligo di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna effettiva. L'art. 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 lega la restituzione del deposito cauzionale all'accertamento dello stato dell'immobile: solo dopo la verifica documentata tramite il verbale di riconsegna il locatore può determinare se restituire l'intero deposito o trattenerne una parte a copertura dei danni accertati.

La Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, n. 18585/2018; Cass. Sez. III, n. 4064/2015) ha affermato che in assenza del verbale di consegna iniziale opera la presunzione di buona consegna ex art. 1590, comma 2, c.c., che agevola il conduttore; viceversa, la presenza di entrambi i verbali firmati da entrambe le parti offre la prova più solida in caso di controversia.

Il verbale di riconsegna dell'immobile locato in Italia è il documento che sancisce la restituzione formale del bene dal conduttore al locatore alla fine del rapporto di locazione, qualunque ne sia la causa (scadenza naturale, recesso del conduttore, risoluzione consensuale, sfratto eseguito). Confrontato con il verbale di consegna iniziale, permette di accertare con precisione quali deterioramenti o danni siano imputabili al conduttore e quali siano invece riconducibili alla normale usura del tempo (vetustà), che resta a carico del locatore ai sensi dell'art. 1590, comma 2, c.c. La Cass. SS.UU. n. 18214/2015 ha stabilito che la valutazione della normale usura deve tener conto della durata del contratto e della destinazione d'uso pattuita, con criteri obiettivi e non meramente soggettivi del locatore.

Quando serve Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato?

Il Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato in Italia è necessario al termine di qualsiasi rapporto locatizio, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla durata. I principali scenari applicativi includono: la scadenza naturale del contratto (4+4, 3+2, 6+6, transitorio, studenti universitari) con restituzione volontaria delle chiavi da parte del conduttore; la risoluzione anticipata consensuale del contratto (recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4 L. 431/1998 o art. 27, u.c., L. 392/1978; risoluzione consensuale scritta tra le parti); il rilascio dell'immobile a seguito di procedimento di sfratto (convalida di sfratto per morosità o per finita locazione ex artt. 657 ss. c.p.c.); la riconsegna dopo esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario.

In ogni caso, il verbale deve essere redatto contestualmente alla riconsegna effettiva delle chiavi. Non è sufficiente la semplice comunicazione verbale del rilascio o la restituzione delle chiavi a terzi non autorizzati: la riconsegna deve essere accettata formalmente dal locatore o dal suo delegato con procura scritta.

Anche in caso di sublocazione (art. 1594 c.c.) o di cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.), alla fine del rapporto col subconduttore o col cessionario si redige un verbale di riconsegna che documenta lo stato dell'immobile al momento del rilascio. Per le locazioni brevi e turistiche (art. 4 D.L. 50/2017), il verbale di riconsegna è sostituito da una procedura di check-out informatizzata, ma la documentazione fotografica delle condizioni finali è comunque raccomandata.

Il verbale di riconsegna dell'immobile locato in Italia è indispensabile in ogni ipotesi di cessazione del rapporto locatizio, incluse le situazioni più complesse come la riconsegna parziale dell'immobile in caso di recesso parziale (ad esempio, da contratto commerciale plurale con più unità immobiliari, il conduttore riconsegna una sola). È altrettanto fondamentale quando l'immobile ha subito modifiche strutturali autorizzate dal locatore durante il rapporto: in tal caso il verbale deve verificare se le modifiche sono state eseguite a regola d'arte e se il locatore intende trattenerle o pretenderne il ripristino ai sensi dell'art. 1592 c.c. Nel contesto della mediazione civile obbligatoria per le controversie di locazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5), il verbale di riconsegna è il documento cardine su cui si costruisce la tesi di ciascuna parte in merito allo stato dell'immobile e all'entità dei danni da risarcire.

Cosa includere nel tuo Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato

Il Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato in Italia deve contenere tutti gli elementi necessari per il confronto con il verbale di consegna iniziale e per la determinazione dell'eventuale imputazione dei danni.

Riferimento al contratto e al verbale di consegna iniziale: data e numero di registrazione del contratto di locazione, data del verbale di consegna iniziale, data della riconsegna.

Parti presenti al sopralluogo: nome e qualità del locatore (o suo delegato con procura), nome e qualità del conduttore (o suo delegato con procura), eventuali testimoni presenti.

Stato dei locali con confronto esplicito: per ogni ambiente (ingresso, soggiorno, cucina, bagni, camere, terrazzo) indicare le condizioni attuali e il confronto con quelle registrate al verbale di consegna. Segnalare in modo puntuale: presenza di nuovi danni alle pareti (macchie, fori, segni), ai pavimenti (graffi, crepe, rotture), ai soffitti, alle porte e alle finestre rispetto allo stato iniziale.

Stato degli impianti: verifica del funzionamento dell'impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento (data revisione caldaia) e di raffreddamento; segnalare eventuali guasti o anomalie rispetto alle condizioni iniziali.

Letture finali dei contatori: rilevazione dei valori finali per gas, luce e acqua (se autonomi) per la chiusura delle utenze o per il conguaglio con i consumi del conduttore.

Inventario degli arredi: verifica di ogni elemento dell'inventario allegato al verbale di consegna; indicazione di beni mancanti, rotti o deteriorati rispetto alle condizioni iniziali.

Chiavi restituite: numero e tipo di chiavi e dispositivi (badge, telecomandi, codici).

Accordo sulla restituzione del deposito: indicazione dell'importo del deposito cauzionale e dell'accordo raggiunto tra le parti (restituzione totale, parziale con elencazione delle trattenute). Su forms-legal.com il modello guidato del verbale di riconsegna è strutturato in parallelo con il verbale di consegna per facilitare il confronto.

Il verbale di riconsegna deve contenere il riferimento al verbale di consegna iniziale e la data della prima consegna, per rendere possibile il confronto. Per ogni locale e ogni elemento, va indicato lo stato attuale e la variazione rispetto alla consegna. Per i danni che eccedono la normale usura, è opportuno indicare un valore economico stimato di ripristino, che costituisce la base per il trattenimento parziale o totale del deposito cauzionale. Il deposito cauzionale (art. 11 L. 392/1978) non può superare 3 mensilità di canone; va restituito entro un termine ragionevole dalla riconsegna (generalmente 30-60 giorni, salvo accordo diverso) e produce interessi legali. La Cass. Sez. III n. 18585/2018 ha precisato che il locatore non può trattenere il deposito cauzionale oltre il tempo strettamente necessario alla verifica dei danni. Su forms-legal.com il verbale di riconsegna guidato include una sezione comparativa che aiuta a documentare le differenze rispetto allo stato di consegna iniziale.

Come compilare il tuo Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato

Per compilare il Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato in Italia in modo completo ed efficace, seguire questi passaggi pratici.

Primo: preparare il sopralluogo. Portare al sopralluogo di riconsegna: la copia del verbale di consegna iniziale (con le fotografie allegate), l'inventario degli arredi, la copia del contratto di locazione e una fotocamera per le fotografie finali. Il sopralluogo dovrebbe avvenire preferibilmente con buona luce naturale per rilevare correttamente lo stato delle pareti e dei pavimenti.

Secondo: effettuare il confronto sistematico. Percorrere l'immobile stanza per stanza, confrontando lo stato attuale con quello documentato nel verbale di consegna. Annotare punto per punto le variazioni rilevate: nuovi danni, elementi mancanti, riparazioni eseguite dal conduttore. Scattare fotografie numerate corrispondenti a quelle del verbale di consegna per documentare le variazioni.

Terzo: rilevare le letture finali dei contatori. Annotare i valori finali di gas, luce e acqua per consentire la chiusura delle utenze. Verificare che il conduttore abbia provveduto alla disdetta delle forniture (voltura o cessazione) secondo gli accordi.

Quarto: verificare l'inventario degli arredi. Confrontare la lista degli arredi del verbale di consegna con quelli presenti al momento della riconsegna. Per ogni elemento mancante o danneggiato, stimare il valore di rimpiazzo o riparazione.

Quinto: concordare la restituzione del deposito. Sulla base dei danni accertati, le parti definiscono la quota del deposito cauzionale da restituire e quella da trattenere, indicando nel verbale l'accordo raggiunto o le rispettive posizioni in caso di disaccordo. In caso di disaccordo, il conduttore può avviare il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità prima di agire in giudizio.

Per redigere il verbale di riconsegna dell'immobile locato in Italia in modo corretto e completo, procedere metodicamente: effettuare prima un'ispezione congiunta con il conduttore, documentando fotograficamente i danni rilevati. Prendere la lettura finale di tutti i contatori (gas, energia elettrica, acqua) e annotarla nel verbale. Verificare la restituzione di tutte le chiavi (numero e tipo) consegnate all'inizio. Controllare lo stato degli arredi (se presenti) rispetto all'inventario iniziale. Verificare che le eventuali modifiche eseguite dal conduttore siano state ripristinate o che il locatore le accetti espressamente. Indicare se il deposito cauzionale è restituito integralmente, parzialmente (specificando le trattenute), o se vi è disaccordo che necessita di risoluzione tramite mediazione o giudizio. Entrambe le parti devono firmare il verbale: la firma del conduttore attesta la riconsegna, quella del locatore attesta l'accettazione dell'immobile nelle condizioni descritte (con o senza riserva di ulteriori contestazioni entro un termine concordato).

Errori comuni da evitare nel tuo Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato

Gli errori più frequenti nella redazione del Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato in Italia comprendono: la mancata redazione del verbale contestualmente alla riconsegna delle chiavi, con conseguente impossibilità di provare lo stato dell'immobile al momento esatto della restituzione; il riferimento generico allo stato dell'immobile senza il confronto puntuale con il verbale di consegna iniziale, che rende difficile distinguere i danni preesistenti da quelli causati dal conduttore; l'omessa rilevazione delle letture finali dei contatori, con potenziali controversie su consumi non pagati dopo la restituzione; la mancata firma del verbale da parte di entrambe le parti o la firma in momenti separati, con rischio di contestazioni sull'autenticità del documento; il ritardo eccessivo nella restituzione del deposito cauzionale, che configura mora del locatore con obbligo di interessi; la trattenuta del deposito senza comunicazione scritta motivata al conduttore, che espone il locatore all'azione di recupero del deposito con aggravio di spese legali; la confusione tra il normale deterioramento d'uso (non detraibile dal deposito) e i danni eccedenti (detraibili), con stime arbitrarie non supportate da preventivi di riparazione; la mancata verifica della corretta chiusura delle utenze (gas, luce, acqua) da parte del conduttore prima della riconsegna, con potenziali oneri residui rimasti a carico del locatore.

Tra gli errori più frequenti nella redazione del verbale di riconsegna in Italia vi è l'assenza di confronto sistematico con il verbale di consegna iniziale, che rende impossibile distinguere i danni preesistenti da quelli causati dal conduttore. Altrettanto problematica è la trattenuta del deposito cauzionale senza motivazione scritta: il locatore che trattiene la cauzione senza indicare per iscritto i danni specifici e il loro valore economico si espone a una condanna giudiziale con aggravio di spese legali. La mancata lettura finale dei contatori crea contenziosi sulle bollette successive alla riconsegna. Frequente è anche il ritardo nella restituzione del deposito cauzionale: la Cass. Sez. III n. 18585/2018 ha confermato che il locatore che trattiene il deposito oltre un termine ragionevole è tenuto al pagamento degli interessi legali e, in caso di dolo, al risarcimento del danno ex art. 1591 c.c. Infine, il verbale di riconsegna deve essere firmato dal conduttore (o dal suo delegato con procura scritta): una riconsegna effettuata senza firma del conduttore non è opponibile in giudizio.

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