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Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)

Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3; Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28-29

Raccomandata A/R / PEC

Mittente: [Nome Mittente]

Codice fiscale: [Codice Fiscale Mittente]

Indirizzo: [Indirizzo Mittente]

PEC: [Pec Mittente]

Destinatario: [Nome Destinatario]

Indirizzo di notifica: [Indirizzo Destinatario]

[Luogo Data]

OGGETTO: Disdetta del contratto di locazione / Diniego di rinnovo alla scadenza — art. 3 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni abitative) / artt. 28-29 Legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazioni commerciali)

[Qualita Mittente] [Nome Mittente] (codice fiscale [Codice Fiscale Mittente]) comunica formalmente a [Nome Destinatario] quanto segue in merito al contratto di locazione dell'immobile sito in [Indirizzo Immobile], stipulato in data [Data Stipula Contratto] e registrato n. [Numero Registrazione] presso l'Agenzia delle Entrate, del tipo [Tipo Locazione].

1. DINIEGO DI RINNOVO / DISDETTA

Con la presente, e nel rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge ([Termine Preavviso]), si comunica la volontà di non procedere al rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del [Data Scadenza Contratto] ([Scadenza Interessata]).

2. CAUSALE DEL DINIEGO (prima scadenza)

Causale: [Motivo Diniego]

Descrizione: [Dettaglio Motivo]

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 431/1998, il rilascio dell'immobile ottenuto con dichiarazione mendace o non corrispondente alla realtà comporta il diritto del conduttore al ripristino del contratto e al risarcimento del danno in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone versato.

3. TERMINE DI RILASCIO

Si richiede il rilascio dell'immobile entro e non oltre il [Data Rilascio Richiesta], data di scadenza del contratto, con la restituzione delle chiavi e la riconsegna dell'immobile nelle condizioni previste dall'art. 1590 del Codice Civile.

In mancanza di rilascio alla data indicata, si procederà, previo esperimento del procedimento di mediazione civile obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, all'intimazione di sfratto per finita locazione ex art. 657 del Codice di Procedura Civile davanti al Tribunale territorialmente competente, con richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo convenuto per il periodo di mora (art. 1591 c.c.).

La presente disdetta è inviata a mezzo [Modalita Invio] e produce i propri effetti dalla data di ricezione da parte del destinatario.

[Luogo Data]

Firma del mittente:

[Nome Mittente]

_________________________

Conservare copia della presente disdetta e della ricevuta di ritorno della raccomandata A/R o della ricevuta di consegna PEC per i cinque anni successivi alla fine del rapporto locatizio (art. 2948 c.c.).

Locatore / Conduttore (mittente della disdetta)

________________

Signature

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Che cos'è Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)?

La Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo) in Italia è la comunicazione scritta con cui il locatore manifesta formalmente al conduttore la propria volontà di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza, impedendo il rinnovo automatico previsto dalla legge. La disdetta trova il suo fondamento normativo nell'art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 per le locazioni ad uso abitativo, e negli artt. 28-29 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 per le locazioni ad uso diverso dall'abitativo (commerciale, industriale, artigianale, professionale).

Per i contratti di locazione abitativa a canone libero (4+4, art. 2, comma 1, L. 431/1998), la disdetta alla prima scadenza quadriennale è ammessa esclusivamente per le causali tassative previste dall'art. 3 L. 431/1998 (necessità personale o familiare, ristrutturazione, vendita, ecc.), con un preavviso minimo di sei mesi. Alla seconda scadenza, il locatore può disdire liberamente senza indicare alcuna motivazione, sempre con sei mesi di preavviso. Per i contratti a canone concordato (3+2), gli stessi principi si applicano alle scadenze triennale e biennale.

Per le locazioni commerciali disciplinate dalla L. 392/1978, il diniego di rinnovo alla prima scadenza sessennale richiede causali tassative previste dall'art. 29 della stessa legge, con preavviso di dodici mesi (diciotto per gli alberghi). La mancanza della causale o del rispetto del preavviso rende la disdetta inefficace e il contratto si intende rinnovato di diritto, anche senza la manifestazione di volontà delle parti.

La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata A/R o PEC per garantire la certezza della data di ricezione, dalla quale decorrono i termini di preavviso. Una disdetta priva di data certa o inviata oltre i termini non ha effetto alcuno sul rapporto locatizio.

La disdetta del contratto di locazione in Italia è un atto unilaterale recettizio mediante il quale una parte del rapporto locatizio (locatore o conduttore) manifesta la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, o di esercitare il recesso anticipato per i casi contrattualmente o legalmente previsti. Per le locazioni abitative (Legge 431/1998), la disdetta del locatore alla prima scadenza (4 anni per i contratti 4+4; 3 anni per i contratti 3+2) può essere esercitata solo per le causali tassativamente previste dall'art. 3 L. 431/1998 e con preavviso di almeno 6 mesi; quella del conduttore è libera con preavviso di 6 mesi. Per le locazioni commerciali (Legge 392/1978), la disdetta del locatore alla prima scadenza (6 anni per i contratti ordinari, 9 anni per gli alberghieri e le attività di interesse pubblico) segue le causali tassative dell'art. 29 L. 392/1978, con preavviso di 12 mesi; alla seconda scadenza (ulteriori 6 o 9 anni), il locatore può disdettare liberamente con 12 mesi di preavviso (18 mesi per hotel e pubblici esercizi). La Cass. Sez. III n. 16382/2018 ha precisato che le causali di diniego del rinnovo sono di stretta interpretazione e non ammettono analogia.

Quando serve Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)?

La Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo) in Italia è necessaria in tutti i casi in cui il locatore intende impedire il rinnovo automatico del contratto alla scadenza, sia alla prima sia alla seconda scadenza.

Per le locazioni abitative 4+4 (L. 431/1998): la disdetta alla prima scadenza di quattro anni deve essere inviata almeno sei mesi prima della prima scadenza quadriennale, con indicazione obbligatoria di una delle causali tassative dell'art. 3 L. 431/1998. Senza disdetta tempestiva e motivata, il contratto si rinnova automaticamente per altri quattro anni. La disdetta alla seconda scadenza (dopo 8 anni totali) è libera, senza necessità di causale, con il solo preavviso di sei mesi.

Per le locazioni a canone concordato 3+2: la disdetta alla scadenza triennale richiede causale tassativa e preavviso di sei mesi. Alla scadenza biennale del primo rinnovo, la disdetta è libera con sei mesi di preavviso.

Per le locazioni commerciali 6+6 (L. 392/1978): la disdetta alla prima scadenza sessennale richiede causale tassativa ex art. 29 L. 392/1978 e preavviso di dodici mesi (diciotto per gli alberghi). Alla seconda scadenza, la disdetta è libera con dodici mesi di preavviso.

La disdetta non è necessaria per i contratti transitori ex art. 5 L. 431/1998 (durata fissa massima 18 mesi) e per i contratti per studenti universitari, che cessano automaticamente alla scadenza senza necessità di disdetta. Per questi contratti è invece necessario un rinnovo esplicito se le parti intendono proseguire il rapporto.

Il recesso del conduttore prima della scadenza per gravi motivi (art. 4 L. 431/1998; art. 27, u.c., L. 392/1978) è un atto diverso dalla disdetta e richiede comunque il preavviso di sei mesi.

La disdetta del contratto di locazione in Italia si rende necessaria in numerosi scenari pratici. Il locatore ha necessità di rientrare nel possesso dell'immobile per destinarlo a uso proprio o dei familiari entro il primo grado (art. 3, comma 1, lett. a, L. 431/1998): deve documentare concretamente la necessità, ad esempio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pena le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5, L. 431/1998 (risarcimento danni pari a 36 mensilità di canone). Il locatore intende demolire o ristrutturare l'immobile senza poter mantenere il conduttore durante i lavori (art. 3, comma 1, lett. d): necessaria presentazione di titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'ente comunale competente. Il conduttore che vuole lasciare l'immobile prima della scadenza deve esercitare il recesso ai sensi dell'art. 4 L. 431/1998 (per gravi motivi, con preavviso di almeno 6 mesi) o comunicare la disdetta per la prossima scadenza naturale. Nelle locazioni commerciali, la disdetta del conduttore ai sensi dell'art. 27 L. 392/1978 per gravi motivi sopravvenuti non richiede il pagamento di penali se correttamente motivata.

Cosa includere nel tuo Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)

La Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo) in Italia deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge per essere valida ed efficace.

Dati del mittente: nome e cognome del locatore (o della società con P.IVA e legale rappresentante), codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale, indirizzo PEC o recapito postale.

Dati del destinatario: nome e cognome del conduttore (tutti i conduttori se il contratto è plurisoggettivo), indirizzo dell'immobile locato e indirizzo di recapito per le comunicazioni.

Riferimento al contratto: data di stipula, data e numero di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, tipo di contratto (abitativo libero 4+4, concordato 3+2, commerciale 6+6), data di scadenza interessata dalla disdetta (prima o seconda).

Indicazione esplicita della scadenza interessata: prima scadenza (con causale obbligatoria) o seconda scadenza (libera). L'indicazione della scadenza errata comporta l'inefficacia della disdetta.

Causale tassativa (solo per la prima scadenza): una delle causali previste dall'art. 3 L. 431/1998 (abitativo) o dall'art. 29 L. 392/1978 (commerciale), con indicazione specifica e dettagliata del motivo (es. nome del familiare che necessita dell'immobile, tipo di lavori di ristrutturazione previsti, ente acquirente in caso di vendita). La causale vaga o generica non soddisfa il requisito di legge.

Termine di preavviso: data entro cui il conduttore deve rilasciare l'immobile, calcolata come segue: 6 mesi dalla ricezione per locazioni abitative (4+4, 3+2), 12 mesi per commerciali generali (6+6), 18 mesi per alberghi.

Dichiarazione sulle sanzioni per false causali: per il diniego alla prima scadenza ex art. 3 L. 431/1998, indicazione della consapevolezza del locatore delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 5 (ripristino del contratto e risarcimento minimo di 36 mensilità) in caso di false dichiarazioni sulla causale.

Su forms-legal.com il modello guidato della disdetta calcola automaticamente la data limite di invio in base alla data di scadenza del contratto, evitando il rischio di invio tardivo che rende inefficace la disdetta.

La disdetta del contratto di locazione in Italia deve contenere: la qualità del mittente (locatore o conduttore); i dati identificativi di entrambe le parti con codici fiscali; i dati catastali e l'indirizzo dell'immobile; il riferimento preciso al contratto (data di stipula, numero di registrazione); il tipo di locazione (abitativa 4+4, concordata 3+2, commerciale 6+6, alberghiera 9+9) che determina il termine di preavviso applicabile; la scadenza contrattuale per la quale si esercita la disdetta (prima o seconda scadenza); la causale (per il locatore alla prima scadenza abitativa: una delle causali tassative dell'art. 3 L. 431/1998; per il locatore alla prima scadenza commerciale: una delle causali dell'art. 29 L. 392/1978; alla seconda scadenza: libera); il termine di preavviso (6 mesi per abitativa; 12 mesi per commerciale ordinaria; 18 mesi per alberghiera); la data di rilascio dell'immobile. Su forms-legal.com il wizard della disdetta guida il mittente nella scelta della causale corretta e nel calcolo automatico del termine di preavviso.

Come compilare il tuo Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)

Per compilare correttamente la Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo) in Italia, seguire questi passaggi operativi.

Primo: verificare il tipo di contratto e la scadenza. Consultare il contratto di locazione per individuare la data di prima e seconda scadenza, il tipo di contratto (libero, concordato, commerciale) e il termine di preavviso applicabile (sei mesi per le locazioni abitative, dodici o diciotto mesi per quelle commerciali).

Secondo: calcolare la data limite di invio. Sottrarre il preavviso previsto dalla data di scadenza del contratto: ad es., per un contratto abitativo 4+4 che scade il 1° settembre 2025, la disdetta deve essere ricevuta dal conduttore entro il 1° marzo 2025 (sei mesi prima). Considerare i tempi di recapito postale (in genere 3-5 giorni lavorativi per la raccomandata): inviare la disdetta almeno una settimana prima del termine ultimo.

Terzo: scegliere e descrivere la causale (solo per la prima scadenza). Indicare con precisione la causale tassativa prescelta (art. 3 L. 431/1998): se si tratta di necessità familiare, indicare nome e cognome del familiare e il tipo di esigenza; se si tratta di ristrutturazione, allegare o richiamare il permesso di costruire o la SCIA già presentata al Comune; se si tratta di vendita, indicare che l'immobile sarà posto in vendita sul mercato con riconoscimento del diritto di prelazione al conduttore.

Quarto: redigere la disdetta. Inserire tutti gli elementi elencati nella sezione precedente, in forma di lettera formale con intestazione, oggetto e firma autografa del locatore.

Quinto: inviare tramite raccomandata A/R o PEC. Conservare la ricevuta di spedizione e quella di ritorno o di consegna PEC. In caso di mancato ritiro da parte del conduttore, la raccomandata si intende comunque comunicata trascorsi dieci giorni dal deposito del plico all'ufficio postale (art. 1335 c.c. e giurisprudenza costante della Cassazione, es. Cass. Sez. III, n. 25744/2014).

Per compilare la disdetta del contratto di locazione in Italia in modo legalmente efficace, procedere come segue. Primo: individuare il tipo di contratto e la scadenza interessata (prima o seconda), consultando il contratto originario e l'eventuale accordo di rinnovo registrato. Secondo: calcolare il termine di preavviso dalla data di invio della disdetta: il preavviso di 6 mesi deve decorrere dal giorno della ricezione della raccomandata o della PEC, non dalla data di spedizione. Pertanto, è prudente spedire con anticipo di 6 mesi più 10-15 giorni per tenere conto dei tempi postali. Terzo: documentare la causale. Se si tratta di necessità del locatore di abitarvi, allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che descriva la situazione abitativa attuale del locatore e la necessità di disporre dell'immobile. Quarto: inviare la disdetta tramite raccomandata A/R o PEC, conservando la prova di spedizione e ricezione. Quinto: nel caso in cui il conduttore non liberi l'immobile alla scadenza del contratto, procedere con il ricorso per convalida di sfratto ex art. 657 c.p.c., allegando la disdetta come prova del diniego di rinnovo.

Errori comuni da evitare nel tuo Disdetta del Contratto di Locazione (Diniego di Rinnovo)

Gli errori più frequenti nella disdetta del contratto di locazione in Italia includono: l'invio tardivo della disdetta (oltre i termini di preavviso di sei o dodici mesi), con conseguente rinnovo automatico del contratto per il periodo successivo; la mancata indicazione della causale tassativa per il diniego alla prima scadenza, che rende la disdetta priva di effetto; l'indicazione di una causale vaga o generica (es. "ho bisogno dell'immobile") senza specificare il familiare, il tipo di ristrutturazione o la necessità concreta, insufficiente ai sensi dell'art. 3 L. 431/1998; l'invio della disdetta tramite email ordinaria invece di raccomandata A/R o PEC, senza possibilità di provare la data certa di ricezione; il calcolo errato del termine di preavviso (es. confondere sei mesi con quattro mesi), che rende la disdetta tempestiva solo sulla carta ma non nei fatti; la mancata disdetta di tutti i cointestatari del contratto (es. coniugi o più conduttori solidali), che può essere eccepita dal conduttore rimasto non diffidato; la confusione tra la disdetta del locatore (diniego di rinnovo) e il recesso del conduttore per gravi motivi (atti diversi, preavvisi diversi); la falsa dichiarazione della causale per ottenere il rilascio anticipato dell'immobile, con esposizione alle sanzioni dell'art. 3, comma 5, L. 431/1998 (ripristino del contratto e risarcimento minimo di 36 mensilità).

Tra gli errori più frequenti nella disdetta del contratto di locazione in Italia vi è il calcolo errato del termine di preavviso: il preavviso di 6 mesi decorre dalla data di ricezione della comunicazione, non dalla data di spedizione, e la scadenza deve coincidere con il termine naturale del contratto, non con una data intermedia. Per i contratti 4+4 con rinnovo già avviato, il diniego alla seconda scadenza deve essere comunicato 6 mesi prima di tale seconda scadenza, non della prima. Un errore grave commesso dai locatori è invocare causali di diniego non incluse nell'art. 3 L. 431/1998 (ad esempio, la semplice volontà di vendere l'immobile senza ricorrere alla specifica causale della vendita, che richiede condizioni precise). Il locatore che disdetta senza causale legittima e il conduttore non sgombera non può ottenere la convalida di sfratto e rischia di trovarsi in una situazione di stallo che può durare anni. Altrettanto frequente è la disdetta inviata con semplice e-mail non certificata, che non costituisce prova legale della ricezione e rende incerto il decorso del preavviso.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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