Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi
Legge 431/1998, art. 4; Legge 392/1978, art. 27 u.c. — preavviso 6 mesi
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
[Nome Conduttore]
C.F.: [Codice Fiscale Conduttore]
Residente in: [Indirizzo Conduttore]
PEC: [Pec Conduttore]
A:
[Nome Locatore]
[Indirizzo Locatore]
PEC: [Pec Locatore]
Inviata a mezzo: [Modalita Invio]
OGGETTO: Recesso anticipato dal contratto di locazione per gravi motivi sopravvenuti — art. 4 L. 431/1998 / art. 27 u.c. L. 392/1978 — preavviso di sei mesi
Il/La sottoscritto/a [Nome Conduttore], conduttore/a dell'immobile sito in [Indirizzo Immobile], in forza del contratto di locazione del tipo [Tipo Locazione], stipulato in data [Data Stipula Contratto] e registrato all'Agenzia delle Entrate in data [Data Registrazione Contratto] al n. [Numero Registrazione Contratto],
COMUNICA
di esercitare il diritto di recesso anticipato dal suddetto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (e/o dell'art. 27, ultimo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392), per i seguenti gravi motivi sopravvenuti:
Tipo di grave motivo: [Tipo Grave Motivo]
[Descrizione Grave Motivo]
A comprova di quanto sopra esposto si allega / si rende disponibile su richiesta: [Documento Comprovante].
PREAVVISO E RILASCIO
Il preavviso di sei mesi previsto dalla legge decorre dalla data di ricezione della presente comunicazione da parte del locatore, stimata il [Data Presunta Ricezione].
Il sottoscritto si impegna a rilasciare l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], libero da persone e cose, entro il [Data Rilascio Immobile], previo accordo per la restituzione delle chiavi e la redazione del verbale di riconsegna ai sensi dell'art. 1590 c.c.
Durante il periodo di preavviso, il sottoscritto continuerà a corrispondere il canone di locazione alle scadenze contrattualmente stabilite.
Il sottoscritto chiede altresì che, a seguito del rilascio e della verifica dell'immobile, il deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto venga restituito entro i termini di legge, detratto l'eventuale importo dei danni accertati eccedenti il normale deterioramento d'uso (art. 1590 c.c.).
Rimanendo a disposizione per concordare le modalità di riconsegna dell'immobile, si porgono distinti saluti.
[Luogo Redazione], [Data Redazione]
Il/La Conduttore/a:
[Nome Conduttore]
Firma: _________________________
Conduttore
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi?
La Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi in Italia è la comunicazione con cui il conduttore di un immobile esercita il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, prima della scadenza, in presenza di gravi motivi. Lo strumento si fonda sull'art. 4 della L. 431/1998 per le locazioni abitative e sull'art. 27, ultimo comma, della L. 392/1978, che riconoscono al conduttore il recesso per gravi motivi con preavviso di sei mesi.
L'art. 4 della L. 431/1998 consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi; analoga facoltà è prevista dall'art. 27, ultimo comma, L. 392/1978 per le locazioni a uso diverso. I gravi motivi devono essere oggettivi, sopravvenuti rispetto alla stipula ed estranei alla volontà del conduttore: la giurisprudenza vi riconduce i trasferimenti di lavoro, la perdita dell'occupazione, gravi ragioni di salute, mutamenti delle condizioni familiari e situazioni economiche che rendano eccessivamente gravoso il mantenimento del rapporto.
Lo strumento consente al conduttore di liberarsi del vincolo locatizio senza dover attendere la scadenza contrattuale e senza incorrere in responsabilità per i canoni residui, purché sussistano i gravi motivi e sia rispettato il preavviso semestrale. È distinto dalla disdetta alla scadenza, che opera invece nei termini ordinari di rinnovo.
La lettera deve identificare il conduttore e il locatore, richiamare il contratto, indicare i gravi motivi (con la documentazione di supporto) e rispettare il preavviso di sei mesi, decorrente dalla ricezione. L'invio a mezzo raccomandata A/R o PEC garantisce prova e data certa. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di disdetta del contratto di locazione, intimazione di sfratto, verbale di riconsegna dell'immobile e contratto di locazione abitativa 4+4.
Quando serve Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi?
La Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il conduttore deve abbandonare l'immobile prima della scadenza naturale del contratto di locazione a causa di eventi sopravvenuti e non prevedibili al momento della stipula. Le categorie di gravi motivi riconosciute dalla giurisprudenza si articolano come segue. Motivi lavorativi: trasferimento del lavoratore dipendente in altra città, in altra regione o all'estero disposto dal datore di lavoro, documentato da lettera di trasferimento o da modifica del contratto di lavoro; perdita involontaria del lavoro con conseguente impossibilità di sostenere l'ammontare del canone mensile (a tal fine rilevanti la comunicazione di licenziamento, la documentazione INPS della NASpI ottenuta). Motivi di salute: sopravvenienza di una grave malattia o disabilità del conduttore o di un familiare convivente che rende l'immobile strutturalmente inadeguato alle nuove esigenze (es. immobile su scala, mancanza di ascensore, assenza di spazi adatti alla sedia a rotelle), documentata da certificazione medica specialistica o verbale della commissione di invalidità. Motivi familiari: separazione legale con provvedimento giudiziale (art. 337 c.c. e ss.) che assegna l'abitazione familiare all'altro coniuge o che impone al conduttore di cambiare residenza; divorzio e nuova sistemazione abitativa imposta da accordo di separazione. Motivi economici: gravi difficoltà finanziarie documentate e non prevedibili al momento della stipula — riduzione significativa del reddito familiare, stato di sovraindebitamento, crisi aziendale per le locazioni commerciali. Nelle locazioni commerciali ex L. 392/1978, costituiscono gravi motivi anche la crisi irreversibile dell'attività imprenditoriale nei locali (chiusura imposta da cause di forza maggiore, revoca di licenze o autorizzazioni indispensabili per l'esercizio dell'attività), purché questi eventi siano sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto. Prima di inviare la lettera, raccogliere e conservare la documentazione che comprova il grave motivo, perché in caso di contestazione da parte del locatore il conduttore deve provare in giudizio la sussistenza dei presupposti legali ex art. 4 L. 431/1998 o ex art. 27 u.c. L. 392/1978.
Cosa includere nel tuo Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi
La Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi in Italia deve contenere elementi precisi per essere giuridicamente efficace ai sensi dell'art. 4 L. 431/1998 e dell'art. 27, u.c., L. 392/1978, e per costituire prova adeguata in caso di contestazione da parte del locatore. Primo elemento — Identificazione del mittente: nome e cognome completo del conduttore (o di tutti i conduttori cointestatari del contratto), codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio eletto, eventuale indirizzo PEC; per le persone giuridiche: ragione sociale, partita IVA, sede legale e nome del legale rappresentante; se il contratto è intestato a più conduttori, tutti devono firmare la lettera o uno deve portare procura degli altri. Secondo elemento — Identificazione del destinatario: nome, cognome e indirizzo del locatore (aggiornato se diverso da quello indicato nel contratto), compreso l'indirizzo PEC se disponibile; se il locatore è una società, indicare la ragione sociale e la sede legale. Terzo elemento — Riferimento al contratto: data di stipula del contratto di locazione, data e numero di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (il contratto deve essere registrato ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a pena di nullità, ex art. 1, co. 346, L. 311/2004), indirizzo completo dell'immobile locato con CAP, Comune e Provincia, eventuali dati catastali (foglio, particella, subalterno) se indicati nel contratto. Quarto elemento — Dichiarazione di recesso per gravi motivi: usare la formula «il/la sottoscritto/a [nome], conduttore dell'immobile sopra indicato, esercita il diritto di recesso anticipato dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 4 della L. 431/1998 [o dell'art. 27, u.c., L. 392/1978], per i seguenti gravi motivi sopravvenuti»; la dichiarazione deve essere esplicita e incondizionata. Quinto elemento — Esposizione specifica dei gravi motivi: descrivere il fatto sopravvenuto con precisione; allegare o indicare la documentazione comprovante (lettera di trasferimento, certificazione medica, provvedimento giudiziale di separazione, documentazione INPS). Sesto elemento — Preavviso di sei mesi: indicare che il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del locatore, e che il rilascio dell'immobile avverrà entro la data corrispondente (sei mesi dopo la ricezione). Settimo elemento — Restituzione del deposito cauzionale: richiedere la restituzione del deposito cauzionale ex art. 11 L. 431/1998 (per le abitazioni) o la restituzione del deposito pattuito per le locazioni commerciali, specificando l'IBAN su cui si chiede il bonifico. Ottavo elemento — Modalità di invio: raccomandata A/R o PEC; conservare la ricevuta di spedizione e la cartolina/ricevuta di consegna. Il portale forms-legal.com offre il modello precompilato conforme all'art. 4 L. 431/1998 e all'art. 27 u.c. L. 392/1978.
Come compilare il tuo Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi
Per compilare correttamente la Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi in Italia seguire questi passaggi operativi nell'ordine indicato. Passo 1 — Raccogliere la documentazione del grave motivo prima di redigere la lettera: lettera di trasferimento del datore di lavoro o accordo di secondo livello che modifica la sede di lavoro; in caso di perdita del lavoro, comunicazione di licenziamento e domanda NASpI all'INPS; certificazione medica specialistica in caso di malattia o disabilità; provvedimento giudiziale di separazione o divorzio; documentazione fiscale che attesti la riduzione del reddito. Allegare la documentazione alla raccomandata A/R o trasmetterla via PEC contestualmente alla lettera. Passo 2 — Compilare la sezione dati del conduttore: nome e cognome completo di tutti i conduttori cointestatari, codice fiscale, residenza o domicilio eletto per la procedura, eventuale indirizzo PEC. Passo 3 — Compilare la sezione dati del locatore: nome e cognome aggiornato, indirizzo postale aggiornato e PEC se disponibile; se il locatore ha comunicato un nuovo indirizzo dopo la stipula, usare quello nuovo. Passo 4 — Richiamare il contratto: indicare data di stipula, data e numero di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, indirizzo completo dell'immobile (via, numero civico, interno, piano, CAP, Comune, Provincia). Passo 5 — Inserire la dichiarazione di recesso: «Il sottoscritto [nome], in qualità di conduttore, esercita il diritto di recesso anticipato dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 431/1998 [oppure dell'art. 27, u.c., L. 392/1978] per i seguenti gravi motivi sopravvenuti: [descrizione dettagliata]». Passo 6 — Calcolare la data di scadenza del preavviso: aggiungere 6 mesi alla data di presunta ricezione da parte del locatore (aggiungere 2-3 giorni lavorativi per la raccomandata ordinaria, 0 giorni per la PEC che è istantanea); indicare esplicitamente nella lettera la data prevista di rilascio dell'immobile. Passo 7 — Richiedere la restituzione del deposito cauzionale: inserire IBAN e intestazione del conto su cui si chiede il rimborso del deposito. Passo 8 — Inviare raccomandata A/R o PEC: conservare la ricevuta di spedizione della raccomandata e la cartolina AR firmata dal locatore, oppure la ricevuta di accettazione e consegna della PEC; questi documenti costituiscono la prova della data di ricezione da cui decorre il preavviso. Passo 9 — Continuare a pagare i canoni durante il preavviso: il conduttore è obbligato al pagamento puntuale dei canoni per tutti i sei mesi; pianificare il rilascio dell'immobile con il verbale di riconsegna (disponibile su forms-legal.com) da redigere alla fine del preavviso.
Requisiti legali per Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi
La Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi in Italia è soggetta a requisiti formali e sostanziali cogenti, la cui inosservanza determina l'inefficacia del recesso o l'obbligo di pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto. Forma scritta obbligatoria: gli artt. 4 L. 431/1998 e 27, u.c., L. 392/1978 impongono la forma scritta per il recesso anticipato del conduttore; la comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o PEC (Posta Elettronica Certificata ex D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — CAD), che garantiscono la prova della ricezione e la data certa (l'email ordinaria o la comunicazione verbale non hanno efficacia giuridica). Preavviso minimo di sei mesi: il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del locatore (non dalla data di spedizione); le parti possono contrattualmente ridurre il preavviso ma non possono escluderlo: la clausola che elimina il diritto di recesso è nulla ex art. 13 L. 431/1998 (locazioni abitative) e art. 79 L. 392/1978 (locazioni commerciali). Sussistenza dei gravi motivi: requisito sostanziale inderogabile; il conduttore deve poter provare la sopravvenienza, l'oggettività e la non imputabilità dei gravi motivi; in caso di contestazione giudiziale l'onere della prova è a carico del conduttore. Obbligo di pagamento dei canoni durante il preavviso: il conduttore che non paga le mensilità durante il preavviso commette morosità, che legittima il locatore a promuovere lo sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. parallelamente alla contestazione del recesso. Registrazione del contratto: il contratto di locazione deve essere stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate ex D.P.R. 131/1986 entro 30 giorni dalla stipula; la mancata registrazione espone locatore e conduttore a sanzioni e rende il contratto inopponibile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Mediazione obbligatoria: l'art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato dal D.L. 69/2013, conv. L. 98/2013) prevede la mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità per le controversie in materia di locazione; il mancato esperimento della mediazione determina l'improcedibilità dell'azione giudiziaria. Deposito cauzionale: l'art. 11 della L. 431/1998 regola le modalità di restituzione del deposito cauzionale al termine della locazione; il locatore ha l'obbligo di restituirlo entro un termine ragionevole (prassi: 30-60 giorni) dopo la verifica dello stato dell'immobile.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi
Nella redazione e nella gestione della Lettera di Recesso del Conduttore per Gravi Motivi in Italia si riscontrano errori frequenti con conseguenze sia sull'efficacia del recesso che sul proseguimento degli obblighi contrattuali. Errore 1 — Inviare la lettera per email ordinaria, SMS o consegnarla a mano senza firma del locatore: l'email ordinaria non ha data certa né garantisce la prova della ricezione; la consegna a mano senza firma del locatore non è sufficiente per provare la data di ricezione; l'unico metodo sicuro è la raccomandata A/R (prova con cartolina firmata) o la PEC (prova con ricevute di accettazione e consegna). Errore 2 — Indicare i gravi motivi in modo generico: la formula «sto recedendo per gravi motivi personali» o «per incompatibilità con le condizioni abitative» non è sufficiente; il conduttore deve descrivere i fatti specifici (trasferimento lavorativo, malattia, separazione) con riferimento alla documentazione allegata o disponibile; una motivazione generica espone al rischio di contestazione da parte del locatore e all'obbligo di pagare i canoni fino alla scadenza naturale. Errore 3 — Calcolare il preavviso dalla data di spedizione invece che dalla data di ricezione: il preavviso di sei mesi ex art. 4 L. 431/1998 decorre dalla data in cui la lettera perviene al locatore (data di ricezione della raccomandata A/R = data della firma del destinatario sulla cartolina; data di ricezione della PEC = data della ricevuta di consegna); calcolare il preavviso dalla data di spedizione comporta un errore che può accorciare illegittimamente il periodo di preavviso. Errore 4 — Smettere di pagare i canoni durante il preavviso: il conduttore che non paga le mensilità durante i sei mesi di preavviso commette morosità contrattuale; il locatore può promuovere uno sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. in parallelo alla contestazione del recesso per gravi motivi, mettendo il conduttore in una posizione di grave svantaggio processuale. Errore 5 — Non far firmare la lettera da tutti i conduttori cointestatari: se il contratto di locazione è intestato a più conduttori (es. coniugi, conviventi, coinquilini), il recesso deve essere esercitato congiuntamente da tutti; il recesso di un solo conduttore non vincola gli altri, che rimangono legati al contratto e possono a loro volta contestare il recesso parziale. Errore 6 — Non redigere il verbale di riconsegna al momento del rilascio: alla scadenza del preavviso il conduttore deve consegnare le chiavi e redigere con il locatore un verbale di riconsegna (disponibile su forms-legal.com) che descrive lo stato dell'immobile; senza verbale il locatore può contestare danni inesistenti e trattenere il deposito cauzionale. Errore 7 — Non richiedere la restituzione del deposito cauzionale nella lettera: omettere questa richiesta non fa perdere il diritto, ma può ritardare la restituzione; inserire IBAN e termine esplicito per il rimborso accelera la procedura. Errore 8 — Non conservare la documentazione del grave motivo: in caso di giudizio, il conduttore deve produrre la prova documentale dei gravi motivi; la mancanza di questa documentazione può far rigettare la domanda di risoluzione anticipata e obbligare il conduttore al pagamento dei canoni per l'intera durata residua del contratto.
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La legge non fornisce un elenco tassativo di gravi motivi, affidando la valutazione alla giurisprudenza. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III, n. 20148/2019; Cass. n. 10556/2014), per gravi motivi si intendono fatti sopravvenuti, non imputabili al conduttore, che rendano particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locatizio. Rientrano in questa categoria: il trasferimento di lavoro in altra città o all'estero documentato dal datore di lavoro, la perdita involontaria dell'occupazione, una grave malattia che renda inadeguato l'immobile alle nuove esigenze, difficoltà economiche improvvise e documentate non prevedibili al momento della stipula, la separazione o il divorzio con obbligo di lasciare l'abitazione familiare. Non costituiscono gravi motivi la mera convenienza economica del conduttore, il desiderio di trovare un immobile più grande o più economico, o l'acquisto di un'abitazione di proprietà, salvo che l'acquisto sia avvenuto per necessità sopravvenuta. La giurisprudenza richiede che il motivo sia grave, sopravvenuto e non dipendente dalla volontà del conduttore: il giudice valuta caso per caso la sussistenza di questi requisiti.
Per le locazioni abitative disciplinate dalla Legge 431/1998, l'art. 4 stabilisce che il conduttore può recedere in qualsiasi momento, purché ricorrano gravi motivi, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della raccomandata A/R o della PEC da parte del locatore, non dalla data di spedizione. Per le locazioni commerciali, l'art. 27, ultimo comma, della Legge 392/1978 prevede ugualmente un preavviso di sei mesi in presenza di gravi motivi. Le parti possono pattuire contrattualmente un termine di preavviso più breve (es. tre mesi), ma non possono escludere del tutto il diritto di recesso del conduttore, pena la nullità della clausola per contrasto con l'art. 79 L. 392/1978 o con l'art. 13 L. 431/1998, che vietano patti in danno del conduttore. Il conduttore che non rispetta il termine di preavviso è tenuto al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso non rispettato, a titolo di risarcimento del danno (Cass. n. 7507/2011).
No. La comunicazione di recesso deve essere inviata in forma scritta e con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione da parte del locatore. Le forme ammesse sono: raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R), che garantisce la prova dell'invio e della consegna; posta elettronica certificata (PEC), che ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Regolamento eIDAS ha piena efficacia legale e data certa. L'email ordinaria (non certificata) e l'SMS non hanno efficacia giuridica per atti di natura negoziale, poiché non garantiscono la certezza della ricezione né la data certa. La mancanza della forma scritta rende inefficace il recesso e il conduttore resta obbligato al pagamento dei canoni sino alla naturale scadenza del contratto o sino a quando il locatore non accetti esplicitamente la riconsegna dell'immobile. In caso di dubbio sull'indirizzo aggiornato del locatore, inviare la raccomandata anche all'indirizzo indicato nel contratto.
Sì. Durante il periodo di preavviso (sei mesi dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del locatore) il conduttore è tenuto a continuare a pagare regolarmente il canone di locazione alle scadenze previste dal contratto. Qualora il conduttore lasci anticipatamente l'immobile prima della scadenza del preavviso, non è esentato dal pagamento dei canoni relativi al periodo rimanente: il locatore ha diritto di pretenderne il pagamento a titolo di indennità per mancato preavviso, salvo che trovi un nuovo conduttore in tempi più brevi (in tal caso il locatore ha l'obbligo di mitigare il danno). Alla scadenza del periodo di preavviso, il conduttore deve restituire le chiavi e l'immobile nelle condizioni di cui all'art. 1590 c.c. (salvo il normale deterioramento da uso) e deve essere redatto un verbale di riconsegna. Il deposito cauzionale versato al momento della stipula deve essere restituito dal locatore entro un termine ragionevole (prassi: 30-60 giorni) dopo la verifica dell'immobile, al netto di eventuali danni o canoni arretrati.
Sì, ma attraverso un meccanismo giuridico diverso. Se il locatore non adempie ai propri obblighi — ad esempio non esegue le riparazioni straordinarie a suo carico (art. 1576 c.c.), non garantisce il pacifico godimento dell'immobile (art. 1575 c.c.), o viola clausole contrattuali essenziali — il conduttore può agire per la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ovvero utilizzare la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con diffida scritta e termine non inferiore a quindici giorni. In tale ipotesi il conduttore non esercita il recesso per gravi motivi ex art. 4 L. 431/1998, bensì la risoluzione per inadempimento, che non richiede il preavviso di sei mesi ma presuppone la gravità dell'inadempimento del locatore. Le due azioni hanno presupposti e conseguenze diversi: il recesso per gravi motivi non implica alcun inadempimento del locatore, mentre la risoluzione per inadempimento richiede la prova della colpa del locatore e della gravità dell'inadempimento.
Se il locatore non si presenta a ricevere le chiavi o si rifiuta ingiustificatamente di accettarle alla scadenza del periodo di preavviso, il conduttore si trova in una situazione di mora del creditore (art. 1206 c.c.). In tal caso il conduttore può procedere con l'offerta formale delle chiavi tramite ufficiale giudiziario (art. 1209 c.c.) o mediante raccomandata A/R contenente la comunicazione della disponibilità immediata al rilascio. La procedura di offerta reale o, se il locatore è irrintracciabile, il deposito delle chiavi presso il Comune o un custode nominato dal Tribunale, costituisce prova del rilascio e interrompe la decorrenza dei canoni. In alternativa il conduttore può proporre una consegna formale in presenza di testimoni redigendo un verbale di riconsegna firmato da entrambe le parti. L'importante è ottenere un documento scritto che attesti la data effettiva del rilascio, poiché da tale data si arresta l'obbligo di pagamento dei canoni e inizia il termine per la restituzione del deposito cauzionale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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