Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 c. 3; D.M. 16 gennaio 2017
CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO (3+2)
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3 — D.M. 16 gennaio 2017
ART. 1 — PARTI CONTRAENTI
Locatore:
Nome e cognome: [Nome Locatore]
Nato/a il: [Data Nascita Locatore] a [Luogo Nascita Locatore]
Residenza: [Residenza Locatore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Locatore]
PEC: [Pec Locatore]
Conduttore:
Nome e cognome: [Nome Conduttore]
Nato/a il: [Data Nascita Conduttore] a [Luogo Nascita Conduttore]
Residenza attuale: [Residenza Conduttore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Conduttore]
Email: [Email Conduttore]
Altri conduttori: [Altri Conduttori]
Le parti, come sopra generalizzate, convengono e stipulano il presente contratto di locazione a uso abitativo a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 16 gennaio 2017.
ART. 2 — OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
Il locatore concede in locazione al conduttore l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile].
Dati catastali (Catasto Fabbricati): Foglio [Dati Catastali Foglio], Particella [Dati Catastali Particella], Subalterno [Dati Catastali Subalterno], Categoria [Categoria Catastale], Rendita €[Rendita Catastale].
Superficie commerciale: [Superficie Mq] mq. Pertinenze incluse: [Pertinenze].
Stato manutentivo: [Stato Immobile]. Arredamento: [Arredamento].
Classe energetica (APE): [Classe Energetica A P E]. L'Attestato di Prestazione Energetica è allegato al presente contratto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
ART. 3 — DESTINAZIONE D'USO
L'immobile è destinato esclusivamente a uso abitativo principale del conduttore e del suo nucleo familiare. Qualsiasi mutamento di destinazione d'uso, ancorché parziale, è vietato senza previa autorizzazione scritta del locatore.
ART. 4 — DURATA
La locazione decorre dal [Data Inizio Locazione] e ha durata di tre anni, con rinnovo automatico per ulteriori due anni, salvo disdetta motivata comunicata mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza triennale, contenente una delle causali tassative di cui all'art. 3 della Legge 431/1998 (necessità del locatore o di familiari, vendita a terzi, ristrutturazione radicale, mancata abitazione del conduttore o sublocazione non autorizzata).
Alla seconda scadenza biennale, ciascuna parte può comunicare la disdetta con preavviso di sei mesi senza obbligo di motivazione, con lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998.
ART. 5 — CANONE DI LOCAZIONE CONCORDATO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il canone mensile concordato, determinato in conformità alle fasce di oscillazione degli Accordi Territoriali ex D.M. 16 gennaio 2017 per il Comune di [Comune Immobile], è pari a €[Canone Mensile], da corrispondersi mediante [Modalita Pagamento] sull'IBAN [Iban Locatore], [Giorno Scadenza Pagamento].
Aggiornamento ISTAT: [Aggiornamento Istat].
Regime fiscale — Cedolare secca al 10%: [Cedolare Secca]. In caso di opzione per la cedolare secca, il locatore dichiara di rinunciare alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone ai sensi dell'art. 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011. L'opzione è comunicata al conduttore con il presente contratto e sarà esercitata nella registrazione tramite modello RLI presso l'Agenzia delle Entrate.
ART. 6 — DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni assunte, il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale di €[Importo Deposito Cauzionale], pari a non più di tre mensilità di canone ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. Il deposito è fruttifero degli interessi legali ex art. 1284 c.c. e sarà restituito entro trenta giorni dalla riconsegna dell'immobile, detratto l'importo dei danni accertati superiori alla normale usura e degli eventuali canoni insoluti.
ART. 7 — OBBLIGHI DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE
Il conduttore si obbliga a: (a) usare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 c.c.); (b) non mutarne la destinazione; (c) eseguire le riparazioni di piccola manutenzione (art. 1576, comma 2, c.c.); (d) non effettuare opere di modificazione senza previa autorizzazione scritta del locatore; (e) consentire l'ispezione dell'immobile con preavviso di almeno quarantotto ore.
Il locatore si obbliga a: (a) consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.); (b) mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto; (c) garantire il pacifico godimento del conduttore durante la locazione.
ART. 8 — SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Sublocazione e cessione: [Sublocazione], ai sensi dell'art. 1594 c.c. e dell'art. 2 della Legge 392/1978.
Animali domestici: [Animali Domestici].
ART. 9 — ONERI ACCESSORI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE
La ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore segue la tabella ministeriale allegata al D.M. 16 gennaio 2017, concordata tra Confedilizia e le organizzazioni sindacali degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat). In linea generale: sono a carico del conduttore le spese di gestione ordinaria del riscaldamento condominiale, la pulizia delle scale e le utenze individuali; sono a carico del locatore l'imposta comunale sugli immobili, la manutenzione straordinaria e le riparazioni strutturali.
ART. 10 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il conduttore ometta il pagamento del canone o degli oneri accessori per un importo pari ad almeno due mensilità (art. 5, comma 1, Legge 392/1978 applicato per analogia), ovvero violi il divieto di sublocazione, muti la destinazione d'uso o compia atti che arrechino danno grave all'immobile. La risoluzione opera mediante dichiarazione scritta del locatore comunicata a mezzo raccomandata A/R o PEC.
ART. 11 — REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula, tramite modello RLI, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono ripartite in parti uguali tra locatore e conduttore, salvo diverso accordo. In regime di cedolare secca al 10%, l'imposta di registro e l'imposta di bollo sono sostituite dall'imposta sostitutiva applicata sui canoni.
L'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali rilasciata dall'organizzazione firmataria è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
ART. 12 — ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E TRATTAMENTO DEI DATI
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è allegato al presente contratto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Il conduttore dichiara di averne preso visione e di essere stato informato della classe energetica [Classe Energetica A P E].
I dati personali delle parti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).
ART. 13 — PATTI PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI
Patti particolari concordati tra le parti: [Patti Particolari]
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, le parti sono tenute a esperire il tentativo di mediazione civile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È competente il Tribunale del luogo in cui è sito l'immobile.
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, del D.M. 16 gennaio 2017, degli artt. 1571 ss. del Codice Civile e alle norme inderogabili di legge.
FIRME DELLE PARTI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Locatore — [Nome Locatore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Conduttore — [Nome Conduttore]
Firma: _________________________ Data: _________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 4 (durata e diniego di rinnovo), art. 8 (sublocazione), art. 10 (clausola risolutiva espressa).
Locatore: _________________________ Conduttore: _________________________
Locatore
________________
Signature
Conduttore
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)?
Il Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) in Italia è l'atto disciplinato da Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3; D.M. 16 gennaio 2017; artt. 1571 ss. c.c. Indica canone, deposito, durata, obblighi di manutenzione e termini di preavviso tra locatore e conduttore.
Ogni Comune ad alta tensione abitativa dispone di tabelle specifiche che definiscono il canone mensile minimo e massimo per metro quadrato, differenziate per zona omogenea del Comune, tipologia edilizia (immobile signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale), piano, stato manutentivo, dotazione di pertinenze (ascensore, posto auto, riscaldamento autonomo, soffitta). Il locatore e il conduttore devono concordare un canone che rientri nella fascia minima e massima prevista per quella specifica zona e tipologia, attestata da almeno un'organizzazione firmataria degli Accordi Territoriali.
Il principale vantaggio fiscale per il locatore persona fisica è la cedolare secca al 10% ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dalle delibere CIPE — Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e nei Comuni con carenza di disponibilità abitative (individuati dal Ministero dell'Interno). La cedolare secca al 10% sostituisce integralmente l'IRPEF sui canoni percepiti, le addizionali regionali e comunali IRPEF, l'imposta di registro e l'imposta di bollo sul contratto. Per confronto, la cedolare secca ordinaria sui contratti a canone libero è al 21%, rendendo il risparmio fiscale del contratto concordato molto significativo.
Ulteriore agevolazione fiscale: l'aliquota IMU (Imposta Municipale Unica) deliberata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato è ridotta al 75% rispetto all'aliquota base deliberata per gli immobili non locati (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011). Per il conduttore, il canone concordato garantisce un risparmio rispetto ai prezzi di mercato libero; chi ha un reddito complessivo non superiore a €15.493,71 e risiede in un Comune ad alta tensione abitativa può detrarre dall'IRPEF €495,80 annui (art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 917/1986, TUIR).
La forma scritta è richiesta a pena di nullità dall'art. 1, comma 4 della L. 431/1998: qualsiasi accordo verbale di locazione abitativa — anche a canone concordato — è assolutamente nullo e il conduttore può agire per la riconduzione al regime legale ai sensi dell'art. 13 L. 431/1998. Il contratto deve essere redatto conformemente ai modelli allegati al D.M. 16/01/2017 e, per godere delle agevolazioni fiscali comunali (IMU ridotta), deve essere corredato dall'attestazione di rispondenza rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali.
Il contratto 3+2 a canone concordato si inserisce nella cornice del diritto locativo italiano che distingue nettamente il canone libero dal canone calmierato, riflettendo la scelta del legislatore della L. 431/1998 di bilanciare il libero mercato immobiliare con la tutela del diritto all'abitazione sancita dall'art. 47 della Costituzione. La forma scritta, obbligatoria a pena di nullità ai sensi dell'art. 1, comma 4 L. 431/1998, e la registrazione obbligatoria entro 30 giorni (D.P.R. 131/1986) sono i presupposti inderogabili per la validità e l'opponibilità del contratto a terzi e alle autorità fiscali.
Quando serve Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)?
Il Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) in Italia è lo strumento giuridico appropriato in specifici contesti normativi e pratici che lo distinguono dalle altre tipologie di locazione abitativa disciplinate dalla Legge 431/1998.
Prima situazione — proprietari in Comuni ad alta tensione abitativa che cercano il massimo vantaggio fiscale: i Comuni ad alta tensione abitativa (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Bari, Palermo, Catania e i Comuni metropolitani contigui, oltre a numerosi Comuni di media dimensione indicati nelle delibere CIPE) sono quelli dove il contratto concordato offre il maggior incentivo al locatore: la cedolare secca al 10% (rispetto al 21% del canone libero) comporta un risparmio fiscale che può raggiungere il 50% dell'imposta, con il solo costo di accettare un canone inferiore a quello di mercato.
Seconda situazione — proprietari che desiderano ridurre l'IMU: in regime di canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa, l'IMU è ridotta al 75% dell'aliquota deliberata dal Comune. Se il Comune ha deliberato un'aliquota per gli immobili locati del 10,6‰ (massimo ordinario di legge), l'aliquota effettiva per il contratto concordato scende a circa 7,95‰, con un risparmio significativo sull'imposta patrimoniale annua.
Terza situazione — conduttori con reddito limitato in mercati con canoni elevati: il conduttore che fatica ad accedere al mercato libero nelle grandi città trova nel contratto concordato un canone calmierato certificato dalle associazioni di settore. Il canone concordato è strutturalmente inferiore al mercato libero nelle città ad alta tensione abitativa come Milano e Roma, dove il divario tra canone concordato e canone di mercato può raggiungere il 20-30%.
Quarta situazione — fabbisogno abitativo non temporaneo: il contratto 3+2 non è adatto per esigenze abitative temporanee (per le quali esiste il contratto transitorio ex art. 5, comma 1 L. 431/1998, max 18 mesi) né per gli studenti universitari fuori sede (per i quali esiste il contratto per studenti universitari ex art. 5, commi 2-3 L. 431/1998, da 6 a 36 mesi con canone concordato). Il 3+2 presuppone un'esigenza abitativa di medio periodo con possibilità di rinnovo.
Quinta situazione — locazione di immobile di tipologia idonea: il contratto 3+2 si applica alle unità abitative destinate all'uso residenziale di persone fisiche. Non si applica alle locazioni a uso diverso dall'abitativo (commerciale, industriale, artigianale, professionale, disciplinate dalla Legge 392/1978) né alle locazioni turistiche inferiori a 30 giorni (disciplinate dall'art. 4 D.L. 50/2017). Non può essere stipulato per locazioni a uso foresteria di persone giuridiche, che ricadono sotto il regime di diritto comune (artt. 1571 ss. c.c.).
Sesta situazione — immobile in Comune con Accordo Territoriale vigente: perché il contratto sia validamente concordato, è necessario che il Comune abbia un Accordo Territoriale vigente ex D.M. 16 gennaio 2017. Per i Comuni privi di accordo territoriale proprio, il D.M. 16 gennaio 2017 prevede l'applicazione degli accordi del Comune capoluogo di provincia. In mancanza anche di questi, si applicano i criteri generali del decreto ministeriale. Verificare sempre lo stato degli Accordi Territoriali presso Confedilizia, Sunia, Sicet o il sito del Comune di riferimento. Il Contratto di Locazione Transitoria (it-contratto-di-locazione-transitoria) e il Contratto di Locazione per Studenti Universitari (it-contratto-di-locazione-studenti-universitari) sono le alternative appropriate per esigenze abitative temporanee o per studenti fuori sede.
Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)
Il Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) in Italia deve contenere elementi essenziali che ne garantiscano validità, conformità normativa e tutela delle parti. La documentazione preliminare indispensabile e gli elementi sostanziali del contratto sono i seguenti.
Documentazione preliminare obbligatoria: (a) Attestato di Prestazione Energetica (APE), che il locatore deve allegare o quantomeno menzionare nel contratto con indicazione della classe energetica, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e del D.M. 26 giugno 2015; la mancata allegazione o menzione dell'APE comporta la sanzione amministrativa da €1.000 a €4.000; (b) attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali rilasciata a richiesta del locatore da almeno una delle organizzazioni firmatarie (Confedilizia, Sunia, Sicet, Uniat, Uppi, Asppi), necessaria per le agevolazioni IMU comunali — senza questa attestazione il Comune può non riconoscere la riduzione IMU al 75%.
Identificazione delle parti: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica (per le persone fisiche), codice fiscale (obbligatorio), PEC. Per le persone giuridiche (locatore o conduttore): denominazione, sede legale, partita IVA, numero REA e Camera di Commercio, codice fiscale, legale rappresentante con poteri di firma.
Descrizione precisa dell'immobile: indirizzo completo (via, civico, piano, interno, CAP), Comune (con indicazione esplicita se ad alta tensione abitativa ai sensi delle delibere CIPE), dati catastali completi del Catasto Fabbricati — foglio, particella, subalterno, categoria catastale (es. A/2 — civile abitazione, A/3 — economica, A/4 — popolare), classe e rendita catastale — e superficie commerciale in metri quadrati, pertinenze (cantina, soffitta, posto auto, box, giardino), stato manutentivo, dotazione di arredamento (non arredato, parzialmente arredato, arredato con inventario allegato).
Durata e rinnovo: indicare la data di decorrenza del contratto e calcolare la prima scadenza aggiungendo esattamente tre anni (es. decorrenza 1° luglio 2025 — prima scadenza 30 giugno 2028). Il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni salvo disdetta motivata comunicata con preavviso di sei mesi tramite raccomandata A/R o PEC prima della scadenza (art. 3 L. 431/1998).
Canone mensile e regime fiscale: il canone mensile deve rientrare nella fascia di oscillazione degli Accordi Territoriali per quella zona e tipologia; indicare se le parti optano per la cedolare secca al 10% (con conseguente blocco dell'aggiornamento ISTAT per l'intera durata dell'opzione, ai sensi dell'art. 3, comma 11 D.Lgs. 23/2011) o per il regime ordinario (con aggiornamento ISTAT annuale al 75% dell'indice FOI — famiglie operai e impiegati). Indicare la modalità di pagamento del canone (bonifico bancario con IBAN del locatore — metodo più tracciabile e consigliato ai fini fiscali) e il giorno del mese in cui il pagamento deve essere effettuato.
Deposito cauzionale: l'importo non può eccedere tre mensilità di canone (art. 11 L. 392/1978, applicato residualmente anche ai contratti ex L. 431/1998; clausole che prevedono un deposito superiore sono nulle ai sensi dell'art. 79 L. 392/1978). Il deposito deve essere restituito al termine del rapporto con gli interessi legali maturati (tasso legale ex art. 1284 c.c.), entro un termine ragionevole dalla riconsegna dell'immobile, salvo trattenute motivate da danni o canoni insoluti.
Ripartizione degli oneri accessori: la ripartizione tra locatore e conduttore deve seguire le tabelle ministeriali allegate agli Accordi Territoriali (oneri ordinari e straordinari di manutenzione, riscaldamento condominiale, pulizia scale e ascensore). Su forms-legal.com il modello 3+2 è aggiornato al D.M. 16 gennaio 2017 con la possibilità di inserire l'opzione cedolare secca al 10% direttamente nel testo contrattuale e le clausole di mediazione obbligatoria (D.Lgs. 28/2010, art. 5 — condizione di procedibilità per le controversie locatizie) richieste per la validità processuale.
Come compilare il tuo Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)
Per compilare correttamente il Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) in Italia è necessario seguire una sequenza precisa di passaggi preliminari, operativi e successivi alla firma.
Passo 1 — Verificare la qualificazione del Comune: consultare le delibere CIPE disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accertare se il Comune dell'immobile è ad alta tensione abitativa o con carenza di disponibilità abitative. La qualificazione determina l'aliquota di cedolare secca applicabile (10%) e la riduzione IMU.
Passo 2 — Reperire gli Accordi Territoriali vigenti: richiedere il testo degli Accordi Territoriali vigenti per quel Comune presso Confedilizia, Sunia, Sicet o Uniat. Alcuni Comuni pubblicano gli accordi sul proprio sito istituzionale. Dagli Accordi si ricavano le tabelle delle fasce di canone per zona omogenea, tipologia edilizia e dotazioni dell'immobile.
Passo 3 — Determinare la fascia di canone: identificare la zona omogenea del Comune in cui si trova l'immobile (spesso indicate con lettere o numeri nelle tabelle degli Accordi), la tipologia edilizia (signorile, civile, economica, popolare, ultrapopolare, rurale), il piano (piano terra, intermedi, attico) e le dotazioni principali (ascensore, riscaldamento autonomo, posto auto). Le tabelle forniscono un canone minimo e massimo mensile per metro quadrato: il canone contrattuale deve rientrare in questa fascia.
Passo 4 — Compilare i dati delle parti: inserire per il locatore e per il conduttore nome e cognome completo, data e luogo di nascita, residenza anagrafica (comune, via, numero civico, CAP), codice fiscale (obbligatorio per la registrazione). Per le persone giuridiche: denominazione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero REA e legale rappresentante con indicazione dei poteri di firma.
Passo 5 — Descrivere l'immobile con dati catastali precisi: ottenere la visura catastale aggiornata dal sito dell'Agenzia delle Entrate — Catasto e Cartografia (accesso gratuito tramite SPID, CIE o CNS). Riportare: foglio, particella, subalterno (numero identificativo dell'unità immobiliare nel Catasto Fabbricati), categoria catastale (es. A/2), classe, rendita catastale, piano, superficie commerciale in mq, pertinenze.
Passo 6 — Scegliere il regime fiscale del canone: optare tra cedolare secca al 10% (che blocca l'aggiornamento ISTAT per l'intera durata dell'opzione — art. 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011) e regime ordinario IRPEF (con aggiornamento ISTAT al 75% dell'indice FOI annuale). L'opzione per la cedolare secca va esercitata nella registrazione tramite modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) sul sito dell'Agenzia delle Entrate, contestualmente alla registrazione del contratto o per le annualità successive.
Passo 7 — Allegare i documenti obbligatori: APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da un professionista abilitato o scaricabile dal catasto energetico regionale; attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali rilasciata dall'associazione firmataria; inventario degli arredi (se l'immobile è arredato); verbale di consegna dell'immobile con letture dei contatori (si rimanda al modello it-verbale-di-consegna-immobile-locato disponibile su forms-legal.com).
Passo 8 — Registrare il contratto entro 30 giorni: registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula tramite il modello RLI (telematico o cartaceo). In regime di cedolare secca, non sono dovuti imposta di registro e bollo. In regime ordinario: imposta di registro pari al 2% del canone annuo (con un minimo di €67) + marca da bollo da €16 ogni 4 facciate/100 righe del contratto. Comunicare la registrazione al conduttore entro 60 giorni (art. 1, comma 346, L. 311/2004). La mancata registrazione comporta la nullità del contratto.
Requisiti legali per Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)
Il Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) in Italia è soggetto a plurime fonti normative con requisiti inderogabili, la cui inosservanza produce conseguenze gravi per entrambe le parti.
Requisito 1 — Forma scritta a pena di nullità (art. 1, comma 4, L. 431/1998): qualsiasi accordo verbale di locazione abitativa è assolutamente nullo ai sensi della L. 431/1998. Il conduttore vittima di un accordo verbale può agire per la riconduzione al regime legale e per la restituzione di quanto pagato oltre i canoni legali (art. 13 L. 431/1998). La forma scritta è richiesta ad substantiam, non solo ad probationem.
Requisito 2 — Registrazione obbligatoria presso l'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/1986, art. 17): la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dall'inizio del godimento se antecedente). La mancata registrazione comporta: nullità del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. 311/2004 (nullità rilevabile d'ufficio dal Giudice); sanzione amministrativa dall'80% al 160% dell'imposta di registro evasa (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13). Il locatore è obbligato a comunicare l'avvenuta registrazione al conduttore entro 60 giorni dalla registrazione stessa.
Requisito 3 — Rispetto delle fasce di canone degli Accordi Territoriali (D.M. 16 gennaio 2017): un canone superiore alla fascia massima concordata è nullo per la parte eccedente (art. 13, comma 5, L. 431/1998) e il conduttore può agire per la restituzione dell'intero sovracanone percepito, con prescrizione ordinaria decennale. Il locatore che applica un canone fuori fascia perde anche il diritto alla cedolare secca al 10% e all'aliquota IMU ridotta.
Requisito 4 — Limite del deposito cauzionale (art. 11 L. 392/1978 e art. 79 L. 392/1978): il deposito non può eccedere tre mensilità di canone. La clausola contrattuale che prevede un deposito superiore è nulla di diritto. Il locatore è obbligato a restituire il deposito al termine del rapporto con gli interessi legali, anche se non ha investito il deposito.
Requisito 5 — Allegazione o menzione dell'APE (D.Lgs. 192/2005, D.M. 26 giugno 2015): l'APE deve essere allegato o quantomeno citato nel contratto con l'indicazione della classe energetica dell'immobile. La violazione comporta la sanzione amministrativa da €1.000 a €4.000 a carico del locatore e del conduttore in solido.
Requisito 6 — Disdetta e diniego di rinnovo con forma scritta (art. 3 L. 431/1998): qualsiasi comunicazione di disdetta o diniego di rinnovo deve avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza. Il diniego di rinnovo alla prima scadenza triennale è ammesso solo per le causali tassativamente previste dall'art. 3 (necessità propria o familiare, vendita, ristrutturazione radicale, ecc.). Una disdetta inviata tramite e-mail ordinaria o WhatsApp è priva di data certa e risulta inefficace.
Requisito 7 — Mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010): in caso di controversia in materia di locazione, il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La clausola di mediazione deve essere espressamente richiamata nel contratto. In assenza del tentativo di mediazione, il Giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2)
Gli errori più frequenti nella redazione e gestione del Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) in Italia possono pregiudicare la validità dell'accordo, far perdere le agevolazioni fiscali o esporre le parti a sanzioni significative.
Primo errore — omissione dell'attestazione di rispondenza agli Accordi Territoriali: senza l'attestazione rilasciata da Confedilizia, Sunia, Sicet, Uniat o un'altra organizzazione firmataria, il Comune può non riconoscere la riduzione IMU al 75% e l'Agenzia delle Entrate può contestare l'aliquota cedolare secca al 10%, ritenendo il contratto non conforme ai parametri concordati. Il costo dell'attestazione (generalmente €50-150 a seconda del Comune) è di gran lunga inferiore al beneficio fiscale che garantisce.
Secondo errore — canone fuori fascia: un canone superiore al massimo concordato dagli Accordi Territoriali è nullo per la parte eccedente ai sensi dell'art. 13, comma 5, L. 431/1998. Il conduttore può agire per la ripetizione dell'indebito e per ottenere la restituzione di tutto il sovracanone percepito per l'intera durata del rapporto locatizio, con prescrizione ordinaria decennale. Il locatore perde anche la cedolare secca agevolata.
Terzo errore — mancata allegazione o menzione dell'APE: l'omissione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) nel contratto espone locatore e conduttore in solido alla sanzione amministrativa da €1.000 a €4.000. L'APE deve essere rilasciato da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale iscritto all'ordine professionale) e deve essere aggiornato: un APE scaduto non è valido ai fini contrattuali.
Quarto errore — deposito cauzionale superiore a tre mensilità: la clausola che prevede un deposito superiore al massimo di legge è nulla ex art. 79 L. 392/1978. Il conduttore che ha versato un deposito eccessivo può agire per la restituzione della parte eccedente in qualsiasi momento del rapporto locatizio, senza necessità di attendere la fine della locazione.
Quinto errore — mancata opzione per la cedolare secca al momento della registrazione: l'opzione per la cedolare secca non può essere esercitata retroattivamente per l'annualità corrente (salvo il caso di prima stipula del contratto). L'omissione dell'opzione nella registrazione tramite modello RLI comporta la tassazione ordinaria IRPEF per l'annualità in corso, con perdita del vantaggio fiscale non recuperabile per quell'anno.
Sesto errore — disdetta inviata via email ordinaria o WhatsApp: una comunicazione di disdetta o diniego di rinnovo inviata tramite email ordinaria (non PEC) o messaggio istantaneo è priva di data certa e valore legale. Per essere efficace, la disdetta deve essere comunicata con raccomandata A/R (che fornisce prova di invio e ricevimento) o PEC (che attesta data, ora e contenuto del messaggio). Il mancato rispetto del termine di preavviso di sei mesi comporta il rinnovo automatico biennale del contratto.
Settimo errore — mancata comunicazione della registrazione al conduttore: il locatore è obbligato a comunicare al conduttore l'avvenuta registrazione del contratto e i dati della registrazione entro 60 giorni. La mancata comunicazione è una violazione degli obblighi di legge e può essere invocata dal conduttore come giustificato motivo per sospendere il pagamento del canone.
Ottavo errore — non aggiornare l'ISTAT annualmente (in regime ordinario): nei contratti senza cedolare secca, il locatore ha diritto ad aggiornare annualmente il canone nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI (famiglie operai e impiegati) dell'anno precedente (art. 24 L. 392/1978 applicato per analogia). L'aggiornamento non è automatico: deve essere comunicato formalmente al conduttore con raccomandata o PEC e il conduttore non è obbligato a pagare l'adeguamento non comunicato. In regime di cedolare secca, l'aggiornamento ISTAT è invece bloccato per l'intera durata dell'opzione.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Locazione a Canone Concordato (3+2) (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/leases/contratto-di-locazione-canone-concordato-3-2
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Il contratto di locazione a canone concordato 3+2, disciplinato dall'art. 2, comma 3 della Legge 431/1998, si distingue dal contratto a canone libero 4+4 (art. 2, comma 1) per tre aspetti fondamentali. La durata iniziale è più breve — tre anni anziché quattro — con rinnovo biennale automatico anziché quadriennale. Il canone non è liberamente determinato dalle parti, ma deve essere contenuto entro le fasce di oscillazione stabilite dagli Accordi Territoriali tra le organizzazioni della proprietà edilizia (Confedilizia, Uppi, Asppi) e i sindacati degli inquilini (Sicet, Sunia, Uniat) per il Comune di riferimento, ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017. In cambio di questo calmieramento del canone, locatori e conduttori beneficiano di rilevanti agevolazioni fiscali: cedolare secca al 10% (anziché al 21%) nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei Comuni con carenza di disponibilità abitative (art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011), riduzione del 25% dell'IRPEF per i locatori che non optano per la cedolare, riduzione dell'imposta di registro. Per essere valido il contratto deve essere redatto conformemente ai modelli allegati al D.M. 16 gennaio 2017 e, nei Comuni in cui sono stati stipulati, corredato dall'attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali che certifica la rispondenza del contratto ai parametri concordati. In assenza di tale attestazione, il Comune può non riconoscere le agevolazioni fiscali locali (ad esempio l'aliquota IMU ridotta al 75%).
La determinazione del canone concordato in Italia avviene su base locale attraverso gli Accordi Territoriali stipulati tra le associazioni della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini, in attuazione del D.M. 16 gennaio 2017. Ogni accordo territoriale stabilisce fasce di oscillazione del canone mensile per metro quadrato, differenziate per zona omogenea del Comune, tipologia dell'immobile (abitazione in stabile signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale), piano, stato manutentivo, dotazione di accessori (ascensore, riscaldamento centralizzato, posto auto). Il locatore e il conduttore devono concordare un canone che rientri nella fascia minima e massima prevista per quella specifica zona e tipologia. Gli Accordi Territoriali sono reperibili presso le associazioni dei proprietari di casa (Confedilizia, Uppi, Asppi) e presso le sedi locali delle organizzazioni degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat). Molti Comuni pubblicano i testi degli accordi sul proprio sito istituzionale. Per i Comuni privi di accordo territoriale, il D.M. 16 gennaio 2017 prevede l'applicazione degli accordi del Comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dei criteri stabiliti dal decreto stesso. L'attestazione di rispondenza, rilasciata a richiesta del locatore da un'associazione firmataria, ha una funzione certificativa essenziale: senza di essa il locatore rischia di non poter applicare l'aliquota IMU ridotta (75% dell'aliquota standard) e l'aliquota cedolare secca agevolata al 10%. Il costo dell'attestazione varia da Comune a Comune e si aggira in genere tra €50 e €150.
Nel contratto di locazione a canone concordato 3+2, il meccanismo di rinnovo e diniego è disciplinato dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 3 della Legge 431/1998. Alla prima scadenza triennale, il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni, salvo che il locatore abbia comunicato il diniego di rinnovo in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, almeno sei mesi prima della scadenza, indicando espressamente una delle causali tassative previste dall'art. 3: necessità dell'immobile per sé o per un familiare entro il secondo grado, vendita dell'immobile a terzi, necessità di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione radicale, mancata occupazione dell'immobile da parte del conduttore o cessione a terzi del godimento senza autorizzazione. Il conduttore, invece, ha facoltà di recedere in qualunque momento per gravi motivi, con preavviso di sei mesi comunicato con le stesse modalità formali (art. 4 L. 431/1998). Alla seconda scadenza biennale (cioè a cinque anni dall'inizio), entrambe le parti possono liberamente comunicare la disdetta con preavviso di sei mesi, senza dover indicare alcuna causale. Se nessuna delle parti comunica la disdetta, il contratto si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, e così via. Il locatore che abbia comunicato il diniego in modo irregolare o senza causale verificata è esposto alle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3 L. 431/1998: risarcimento del danno pari a trentasei mensilità del canone.
La cedolare secca al 10% è il principale incentivo fiscale per i locatori che stipulano contratti di locazione a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa e in quelli con carenza di disponibilità abitative, elencati nei decreti ministeriali di attuazione dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2011. Per il locatore persona fisica, la cedolare secca al 10% sostituisce integralmente l'IRPEF sui canoni, le addizionali regionali e comunali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo sul contratto. A titolo di esempio concreto, un canone mensile di €600 (€7.200 annui) tassato con cedolare secca al 10% comporta un'imposta di €720 annui; con IRPEF ordinaria al 38% (ipotizzando un reddito complessivo imponibile superiore a €28.000), la tassazione sui canoni sarebbe pari a circa €2.045 (considerando la deduzione forfettaria del 5%). Il risparmio è quindi di circa €1.325 per questo caso esemplificativo. La cedolare secca, tuttavia, comporta il blocco dell'aggiornamento ISTAT del canone per l'intera durata dell'opzione: il locatore non può richiedere la rivalutazione dell'indice FOI (famiglie operai e impiegati) prevista dall'art. 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011. Per il conduttore, il canone concordato inferiore a quello di mercato rappresenta già un risparmio diretto; in aggiunta, i conduttori con reddito complessivo non superiore a €15.493,71 possono detrarre dall'IRPEF €495,80 per le locazioni a canone concordato in Comuni ad alta tensione abitativa (art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 917/1986, TUIR).
La registrazione del contratto di locazione a canone concordato è obbligatoria ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di Registro) e deve essere effettuata presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dall'inizio del godimento se antecedente). La mancata registrazione entro il termine comporta la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 346, Legge 311/2004 e l'irrogazione di sanzioni amministrative che variano dal 60% al 120% dell'imposta di registro dovuta, oltre agli interessi moratori. La registrazione può avvenire: (a) telematicamente tramite il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) sul portale dell'Agenzia delle Entrate o mediante i software abilitati (Locazioni Web); (b) presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se si sceglie la cedolare secca al 10%, l'opzione va esercitata contestualmente alla registrazione con il modello RLI, e l'imposta di registro e di bollo non sono dovute. In assenza di cedolare secca, le imposte ordinarie sono: imposta di registro 2% del canone annuo (minimo €67), marca da bollo €16 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto. L'imposta di registro si calcola sul canone annuo concordato, non su quello di mercato, e va versata per l'intera durata del contratto (anni cinque) con possibilità di pagamento annuale o in un'unica soluzione con sconto del 30% per i contratti con cedolare secca e sconto del 10% per i contratti ordinari.
I Comuni ad alta tensione abitativa in Italia sono identificati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con proprie delibere periodicamente aggiornate, in base a criteri di forte pressione della domanda di abitazioni e insufficienza dell'offerta. L'elenco attuale comprende i Comuni capoluogo di Regione, i Comuni capoluogo di Provincia con più di centomila abitanti, i Comuni della Lombardia, del Lazio, della Toscana, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna, della Campania con più di diecimila abitanti, nonché i Comuni dell'area metropolitana di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania. Per tali Comuni la rilevanza del canone concordato è duplice. Sotto il profilo fiscale, il locatore beneficia della cedolare secca al 10% (anziché al 21% del canone libero) e dell'IMU ridotta al 75% dell'aliquota base stabilita dal Comune. Sotto il profilo della tutela del conduttore, i Comuni ad alta tensione abitativa sono quelli in cui gli Accordi Territoriali ex D.M. 16 gennaio 2017 hanno maggiore effettività perché le fasce di canone concordato si discostano più significativamente dai prezzi di mercato libero, offrendo un risparmio reale al conduttore. Fuori dai Comuni ad alta tensione abitativa, è comunque possibile stipulare un contratto concordato applicando i criteri del D.M. 16 gennaio 2017, ma l'aliquota cedolare secca agevolata è del 10% solo nei Comuni con carenza di disponibilità abitative, anch'essi individuati dal Ministero dell'Interno.
No, anche nel contratto di locazione a canone concordato 3+2, il deposito cauzionale non può eccedere il limite massimo di tre mensilità del canone di locazione, come stabilito dall'art. 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che continua ad applicarsi in via residuale anche ai contratti abitativi disciplinati dalla Legge 431/1998. Ogni clausola contrattuale che preveda un deposito cauzionale superiore a tre mensilità è nulla ai sensi dell'art. 79, comma 1, L. 392/1978 (nullità delle pattuizioni in danno del conduttore). Il locatore è altresì obbligato a restituire la cauzione al termine del rapporto locatizio unitamente agli interessi legali maturati, calcolati secondo il tasso legale ex art. 1284 c.c., indipendentemente dall'eventuale investimento effettuato. La cauzione deve essere restituita entro un termine ragionevole dalla riconsegna dell'immobile (in assenza di indicazione contrattuale, si ritiene congruo il termine di trenta giorni), salvo che il locatore eccepisca e dimostri danni all'immobile superiori alla normale usura o canoni non pagati. In caso di mancata restituzione ingiustificata, il conduttore può agire in giudizio mediante ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. ovvero fare ricorso alla procedura di mediazione civile obbligatoria in materia di locazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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