Contratto di Locazione Turistica Breve
art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 96/2017); art. 1571 c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE TURISTICA BREVE
art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 96/2017) — art. 1571 c.c.
ART. 1 — PARTI E CODICE IDENTIFICATIVO
Locatore:
Nome e cognome: [Nome Locatore]
Codice fiscale: [Codice Fiscale Locatore]
Email: [Email Locatore] — Tel.: [Telefono Locatore]
Codice Identificativo Nazionale (CIN) dell'immobile: [Cin Immobile]
Conduttore (Ospite):
Nome e cognome: [Nome Conduttore]
Nato/a il: [Data Nascita Conduttore] — Cittadinanza: [Cittadinanza Conduttore]
Documento di identità: [Documento Identita Conduttore]
Residenza: [Residenza Conduttore]
Email: [Email Conduttore]
Numero totale di ospiti: [Numero Ospiti]
ART. 2 — IMMOBILE E PERIODO DI SOGGIORNO
Il locatore concede in locazione turistica breve l'immobile sito in [Indirizzo Immobile], Comune di [Comune Immobile], per il periodo dal [Data Arrivo] al [Data Partenza] ([Numero Notti] notti).
Check-in: [Ora Check In]. Check-out: [Ora Check Out].
Il conduttore dichiara di utilizzare l'immobile esclusivamente per finalità turistiche e di soggiorno personale, non come abitazione stabile o principale.
ART. 3 — PREZZO, TASSA DI SOGGIORNO E DEPOSITO
Prezzo totale del soggiorno: €[Prezzo Totale]. Modalità di pagamento: [Modalita Pagamento].
Tassa di soggiorno dovuta al Comune di [Comune Immobile]: €[Tassa Soggiorno] (importo soggetto alle tariffe deliberate dall'ente locale, riscossa dal locatore per conto del Comune e versata nei termini previsti).
Servizi inclusi nel prezzo: [Servizi Inclusi].
Deposito di sicurezza: €[Caparra], restituito al check-out previa verifica dell'immobile.
ART. 4 — OBBLIGHI AMMINISTRATIVI E FISCALI
Il locatore adempie agli obblighi di comunicazione degli ospiti alla Questura tramite il sistema Alloggiati Web della Polizia di Stato entro 24 ore dall'arrivo, ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931).
I redditi derivanti dal presente contratto sono soggetti a cedolare secca ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 50/2017 (aliquota 21% per il primo immobile; 26% per il secondo e successivi nello stesso anno d'imposta, ai sensi della Legge 213/2023). Il CIN [Cin Immobile] è esposto nell'immobile e nell'annuncio ai sensi del D.L. 145/2023.
Il contratto di durata inferiore a 30 giorni non è soggetto a registrazione obbligatoria all'Agenzia delle Entrate (art. 17, D.P.R. 131/1986).
ART. 5 — REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA E CANCELLAZIONE
Il conduttore si impegna a rispettare le norme di comportamento dell'immobile (orari di silenzio, divieto di fumare, numero massimo di ospiti pari a [Numero Ospiti]), a non sublocare né cedere il godimento a terzi, e a restituire l'immobile nello stato in cui lo ha ricevuto.
Politica di cancellazione: [Politica Cancellazione].
FIRME DELLE PARTI
[Luogo Sottoscrizione], [Data Sottoscrizione]
Locatore — [Nome Locatore] Firma: _________________________
Conduttore — [Nome Conduttore] Firma: _________________________
Locatore
________________
Signature
Conduttore / Ospite
________________
Signature
Che cos'è Contratto di Locazione Turistica Breve?
Il Contratto di Locazione Turistica Breve in Italia è il contratto con cui il proprietario o gestore di un immobile abitativo lo concede in godimento a turisti per finalità turistiche, per periodi di durata inferiore a trenta giorni. La materia si fonda sull'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito in L. 96/2017), sull'art. 1571 del Codice Civile e, per l'esclusione dalla disciplina vincolistica, sull'art. 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
L'art. 4 del D.L. 50/2017 definisce le locazioni brevi come i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, stipulati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, anche per il tramite di intermediari o portali telematici. Per esse è prevista la possibilità di optare per la cedolare secca al 21% e sono stati introdotti specifici obblighi: la comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura tramite il portale Alloggiati Web (ai fini di pubblica sicurezza), l'eventuale riscossione della tassa di soggiorno per conto del Comune e gli adempimenti relativi alle banche dati delle strutture ricettive. Le locazioni inferiori a trenta giorni non sono soggette all'obbligo di registrazione del contratto.
Lo strumento è impiegato per affittare appartamenti a turisti e viaggiatori per soggiorni di breve durata, spesso tramite piattaforme online. Richiede attenzione al regolamento condominiale e agli obblighi amministrativi e fiscali.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere l'immobile, indicare il periodo, il corrispettivo, il deposito, le regole d'uso e gli obblighi connessi (comunicazione alla Questura, tassa di soggiorno), oltre all'eventuale opzione per la cedolare secca. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di locazione transitoria, locazione a uso foresteria, locazione a canone concordato 3+2 e sublocazione abitativa.
Quando serve Contratto di Locazione Turistica Breve?
Il Contratto di Locazione Turistica Breve in Italia è necessario ogni volta che il proprietario o il gestore di un immobile abitativo lo mette a disposizione di turisti, viaggiatori o city breakers per soggiorni di breve durata — tipicamente da una a ventinove notti consecutive. Tre scenari specifici richiedono attenzione particolare. Primo scenario: locazione in un immobile condominiale, dove occorre verificare preventivamente il regolamento condominiale approvato dall'assemblea — il Tribunale di Milano (Trib. Milano, 10 ottobre 2019, n. 9178) ha riconosciuto la legittimità dei regolamenti condominiali che vietano le locazioni turistiche brevi nelle parti comuni, applicando l'art. 1138 c.c. Secondo scenario: locazione tramite piattaforma con ritenuta alla fonte — Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V. e le altre piattaforme digitali con stabile organizzazione in Italia applicano automaticamente la ritenuta del 21% e rilasciano al locatore la Certificazione Unica (CU) entro il 28 febbraio dell'anno successivo; il locatore deve conservare tale documento per la dichiarazione dei redditi. Terzo scenario: locazione in zone a restrizione regionale — alcune Regioni italiane (Campania, Toscana, Lombardia, Lazio) hanno emanato normative regionali in materia di strutture ricettive extra-alberghiere che possono incidere sulla classificazione dell'immobile e sugli obblighi di iscrizione ai registri regionali, anche per chi esercita locazioni brevi non imprenditoriali. Le principali situazioni in cui si ricorre alla locazione turistica breve sono: (a) affitto di appartamento, villa o casa vacanza tramite piattaforme digitali come Airbnb, Booking.com, Vrbo, HomeAway, Tripadvisor Rentals e similari; (b) gestione diretta di un immobile per soggiorni turistici brevi senza intermediazione di piattaforme; (c) affitto di stanze singole o porzioni di appartamento a turisti; (d) gestione di immobili per conto di terzi come property manager autorizzato. Il contratto di locazione turistica breve si distingue dalla locazione abitativa ordinaria (Legge 431/1998) per la finalità turistica del conduttore e per la durata inferiore a trenta giorni; si distingue dalla locazione transitoria (art. 5, comma 1, L. 431/1998) per l'assenza di esigenza documentata e per la durata generalmente molto più breve (pochi giorni o settimane vs. uno-diciotto mesi). Non è adatto per: locazioni di durata superiore a trenta giorni (per le quali si applica la L. 431/1998); locazioni per studenti universitari o lavoratori trasfertisti (per cui esistono contratti specifici); locazioni per alloggiare dipendenti o collaboratori di un'azienda (per cui si usa il contratto a uso foresteria). La corretta qualificazione del contratto è fondamentale ai fini fiscali: la cedolare secca al 21% (o 26% per il secondo immobile) si applica solo alle locazioni brevi a finalità turistica, non alle locazioni ordinarie.
Cosa includere nel tuo Contratto di Locazione Turistica Breve
Il Contratto di Locazione Turistica Breve in Italia deve contenere elementi essenziali che garantiscano la certezza giuridica e l'assolvimento degli obblighi fiscali e amministrativi. La clausola sulla tassa di soggiorno è obbligatoria nei Comuni italiani che l'hanno istituita ai sensi del D.Lgs. 23/2011, art. 4: il locatore funge da agente riscossore per conto del Comune e risponde in prima persona del versamento; la clausola contrattuale deve indicare l'importo per persona per notte e le categorie esonerate (minori sotto i 14 anni, soggetti con disabilità certificate). La clausola penale per check-out tardivo — ad esempio 50 euro per ora di ritardo oltre l'orario convenuto — è legittima ai sensi dell'art. 1382 c.c. e riduce i conflitti pratici tra locatore e conduttore sulle modalità di riconsegna. La clausola di responsabilità per danni stabilisce che il conduttore risponde dei danni all'immobile e agli arredi causati durante il soggiorno, con indicazione del termine (di norma 24-48 ore dal check-out) entro cui il locatore può segnalare i danni alla piattaforma o formulare contestazioni. Il deposito cauzionale, pur non obbligatorio per le locazioni inferiori a trenta giorni, è una prassi diffusa: l'art. 11 L. 392/1978 non si applica direttamente alle locazioni brevi, ma le parti possono fissare liberamente un deposito proporzionato al rischio. Su forms-legal.com il modello per la locazione turistica breve include il CIN, la tassa di soggiorno per Comune, la clausola danni, il deposito e la comunicazione Alloggiati Web, rendendolo conforme alla normativa vigente per la gestione professionale degli immobili brevi italiani. La Cassazione, con Cass. civ. Sez. III, n. 5592/2022, ha precisato che il locatore è responsabile verso il conduttore se l'immobile non è idoneo all'uso turistico promesso nell'annuncio, qualificando la difformità come inadempimento contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 1453 c.c. L'identificazione delle parti richiede: per il locatore (persona fisica o gestore), nome e cognome completo, residenza, codice fiscale, Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo tramite il portale BDSR; per il conduttore (turista), nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero e tipo di documento di identità. La descrizione dell'immobile deve includere: indirizzo completo, CIN dell'immobile (esposto all'ingresso e nell'annuncio ai sensi del D.L. 145/2023), numero di posti letto, eventuali servizi inclusi (Wi-Fi, biancheria, pulizie). Il contratto deve specificare: la data di arrivo e di partenza, la durata del soggiorno (inferiore a trenta giorni), il prezzo totale del soggiorno con indicazione separata di eventuali supplementi (pulizie, biancheria, tassa di soggiorno), le modalità di pagamento (anticipato, alla consegna delle chiavi, tramite piattaforma). La tassa di soggiorno (dove applicata) deve essere indicata separatamente nel contratto e versata al Comune entro i termini previsti dall'ente locale. La clausola di regolamento della struttura (house rules) definisce le norme di comportamento accettate dal conduttore: orario di check-in e check-out, politica sui fumatori, animali domestici, numero massimo di ospiti. Su forms-legal.com il modello include la clausola CIN, la comunicazione Alloggiati Web, il regime cedolare secca e la politica di cancellazione, elementi essenziali per la gestione professionale delle locazioni turistiche brevi.
Come compilare il tuo Contratto di Locazione Turistica Breve
La compilazione del Contratto di Locazione Turistica Breve in Italia richiede un'attenzione specifica agli adempimenti amministrativi preliminari alla prima locazione, con un flusso operativo strutturato in sette fasi sequenziali. Fase 1 — Registrazione BDSR e ottenimento CIN: accedere al portale bdsr.turismo.gov.it con SPID o CIE, compilare la scheda struttura (tipologia: appartamento/villa/stanza; numero di posti letto; dotazioni: Wi-Fi, parcheggio, cucina attrezzata), caricare la planimetria e il certificato di agibilità; il CIN è rilasciato automaticamente entro pochi minuti dalla registrazione. Fase 2 — Accreditamento su Alloggiati Web: registrarsi sul portale alloggiatiweb.poliziadistato.it presso la Questura di competenza (per immobili a Roma presso la Questura di Roma, per Milano presso la Questura di Milano, ecc.); il sistema assegna credenziali per la comunicazione telematica degli ospiti. Fase 3 — Verifica delle regole locali: consultare il sito del Comune in cui si trova l'immobile per verificare la presenza di regolamenti sulle locazioni brevi, l'importo della tassa di soggiorno applicabile e le eventuali zone di divieto o numero massimo di giorni di locazione breve annui. Fase 4 — Compilazione del contratto campo per campo: inserire il CIN della struttura nell'intestazione; i dati del conduttore come richiesti da Alloggiati Web (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, numero documento); le date di check-in e check-out; il prezzo totale con indicazione separata della tassa di soggiorno per persona per notte e del numero di ospiti soggetti alla tassa; la modalità di pagamento (bonifico, carta di credito tramite piattaforma, contanti nei limiti di legge — D.Lgs. 141/2010). Fase 5 — Consegna del contratto: stampare e consegnare al conduttore copia firmata del contratto prima o al momento del check-in. Fase 6 — Comunicazione Alloggiati Web: entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite (o, per i turisti stranieri, prima dell'arrivo in base alle disposizioni della Questura competente), trasmettere i dati tramite il sistema telematico. Fase 7 — Gestione fiscale: conservare tutta la documentazione (contratti, CU della piattaforma, ricevute di versamento della tassa di soggiorno) per almeno cinque anni ai fini di possibili accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. che costituiscono obblighi legali a prescindere dalla tipologia di gestione scelta. Prima di avviare le locazioni, il locatore deve: (a) ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) registrandosi sul portale BDSR del Ministero del Turismo (bdsr.turismo.gov.it); il CIN è gratuito e viene rilasciato automaticamente dopo la registrazione della struttura; (b) registrarsi al sistema Alloggiati Web della Polizia di Stato (alloggiatiweb.poliziadistato.it) per poter effettuare le comunicazioni degli ospiti; (c) verificare la presenza di eventuali regolamentazioni comunali locali (es. Venezia, Firenze, Roma, Milano) che possano prevedere autorizzazioni aggiuntive o limiti di giorni. Nel contratto, inserire: nella sezione locatore, nome, cognome, residenza, codice fiscale e CIN della struttura; nella sezione conduttore, nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, estremi del documento di identità (dati necessari per la comunicazione alla Questura entro 24 ore dall'arrivo); nella sezione immobile, indirizzo completo e CIN dell'immobile; nella sezione soggiorno, data di arrivo (con orario di check-in), data di partenza (con orario di check-out), numero di notti, numero di ospiti; nella sezione prezzo, indicare il prezzo totale del soggiorno e, separatamente, l'eventuale tassa di soggiorno dovuta al Comune (che il locatore riscuote per conto dell'ente locale e versa periodicamente); nella sezione regime fiscale, indicare la cedolare secca al 21% (o al 26% se è il secondo immobile o successivo concesso in locazione breve nello stesso anno). Consegnare al conduttore copia del contratto firmato. Effettuare la comunicazione ad Alloggiati Web entro 24 ore dall'arrivo. Versare la tassa di soggiorno al Comune secondo le scadenze previste.
Requisiti legali per Contratto di Locazione Turistica Breve
Il Contratto di Locazione Turistica Breve in Italia è soggetto a una pluralità di obblighi legali di natura fiscale, amministrativa e di pubblica sicurezza. La normativa si articola su quattro livelli: europeo, statale, regionale e comunale. Il quadro sanzionatorio per le violazioni è articolato per gravità e tipo di infrazione. Per la mancata iscrizione al BDSR e assenza del CIN: sanzione amministrativa da €500 a €5.000 per struttura (art. 13-ter, c. 9, D.L. 145/2023); le piattaforme digitali che pubblicano annunci privi di CIN sono sanzionate separatamente. Per la mancata comunicazione degli ospiti ad Alloggiati Web: sanzione amministrativa da €103 a €1.549 (art. 17 T.U.L.P.S.); nei casi di mancata comunicazione reiterata, la Questura può disporre la chiusura temporanea dell'attività. Per l'omesso versamento della cedolare secca: sanzione dal 120% al 240% dell'imposta evasa in caso di dichiarazione infedele (art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/1997); la dichiarazione omessa è sanzionata dal 120% al 240% dell'imposta e con la possibilità di accertamento induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per l'omessa riscossione e versamento della tassa di soggiorno: ogni Comune prevede sanzioni proprie, ma il locatore risponde in prima persona verso il Comune per il versamento anche se non ha riscosso la tassa dall'ospite. La mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010) è condizione di procedibilità per le controversie in materia di locazione, comprese quelle derivanti dalla locazione turistica breve: il locatore e il conduttore devono esperire il tentativo di mediazione prima di instaurare un giudizio civile. A livello europeo, il Regolamento UE 2024/1028 del 11 aprile 2024 sull'economia delle piattaforme a breve termine (STLA — Short-Term Rental Regulation) impone alle piattaforme digitali di raccogliere e trasmettere alle autorità nazionali i dati sulle locazioni brevi entro il 2026; il recepimento italiano avverrà tramite decreto ministeriale. A livello statale, i riferimenti normativi principali sono: art. 4 D.L. 50/2017 (regime fiscale), art. 13-ter D.L. 145/2023 (CIN e BDSR), art. 109 T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 (comunicazione ospiti), art. 4 D.Lgs. 23/2011 (tassa di soggiorno), art. 17 D.P.R. 131/1986 (esonero registrazione per locazioni inferiori a trenta giorni). A livello regionale, le Regioni possono legiferare in materia di strutture ricettive extra-alberghiere e locazioni brevi nell'ambito della competenza concorrente in materia di turismo (art. 117 Cost.): la Regione Toscana (L.R. 86/2016), la Regione Lombardia (L.R. 27/2015), la Regione Lazio (L.R. 13/2007) e la Regione Campania (L.R. 9/2019) hanno disciplinato le strutture ricettive extra-alberghiere con requisiti specifici che possono includere anche le locazioni brevi non imprenditoriali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 84/2019, ha confermato la legittimità dei poteri regionali in materia di regolamentazione delle strutture ricettive, purché non contrastino con la disciplina statale di cui all'art. 4 D.L. 50/2017. A livello comunale, i Comuni possono imporre la tassa di soggiorno, regolamentare le zone di locazione breve e prevedere autorizzazioni preventive, nei limiti stabiliti dalla normativa regionale e statale vigente. Sul piano fiscale, i redditi da locazione turistica breve sono soggetti a cedolare secca al 21% per il primo immobile e al 26% per il secondo e successivi immobili concessi in locazione breve dallo stesso proprietario nello stesso anno d'imposta (art. 4, comma 2, D.L. 50/2017, come modificato dalla L. 213/2023). Le piattaforme digitali che facilitano le locazioni brevi (Airbnb, Booking.com, ecc.) sono obbligate ad applicare una ritenuta del 21% sui canoni incassati e a versarla all'Erario (art. 4, comma 5-bis, D.L. 50/2017). Sul piano amministrativo, il CIN è obbligatorio dal 1° settembre 2024 per tutte le strutture che svolgono locazioni turistiche brevi (D.L. 145/2023, art. 13-ter): la mancata iscrizione al BDSR è sanzionata da €500 a €5.000. La comunicazione degli ospiti alla Questura entro 24 ore dall'arrivo è obbligatoria ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) tramite Alloggiati Web della Polizia di Stato: l'omissione è sanzionata da €103 a €1.549. La riscossione e il versamento della tassa di soggiorno al Comune sono obbligatori dove prevista (D.Lgs. 23/2011, art. 4): l'omissione espone alle sanzioni previste da ciascun Comune.
Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Locazione Turistica Breve
Gli errori più frequenti nella gestione delle locazioni turistiche brevi in Italia possono comportare sanzioni significative e perdita di reddito. Il primo errore è la mancata registrazione al BDSR e l'assenza del CIN: dal 1° settembre 2024, gestire locazioni turistiche brevi senza CIN è sanzionato con sanzioni da €500 a €5.000 per struttura e con la rimozione degli annunci dalle piattaforme che collaborano con il Ministero del Turismo. Il secondo errore è la mancata comunicazione degli ospiti ad Alloggiati Web entro 24 ore dall'arrivo: questa è un'infrazione di pubblica sicurezza sanzionata anche penalmente nei casi più gravi. Il terzo errore è la mancata riscossione e versamento della tassa di soggiorno: alcuni proprietari non comunicano correttamente la tassa ai conduttori o non la versano al Comune, esponendosi a recupero coattivo e sanzioni. Il quarto errore è la gestione di cinque o più immobili in locazione breve senza partita IVA: sopra questa soglia la locazione breve è qualificata come attività di impresa e la cedolare secca non è applicabile. Il quinto errore è la mancata dichiarazione dei redditi da locazione breve: anche se la piattaforma trattiene la ritenuta al 21%, il proprietario deve dichiarare i redditi nel Modello 730 o REDDITI PF per verificare la corretta applicazione dell'aliquota (21% per il primo immobile, 26% per il secondo). Il sesto errore è ignorare le regolamentazioni comunali locali: nelle città ad alta pressione turistica (Venezia, Firenze, Roma, Milano), le regole locali sono spesso più restrittive di quelle nazionali e prevedono limiti di giorni, autorizzazioni preventive o zone di divieto. Il settimo errore è la sublocazione a turisti senza autorizzazione del locatore: il conduttore che sublocale un appartamento in locazione tramite Airbnb senza il consenso scritto del proprietario commette grave inadempimento contrattuale ex art. 1594 c.c. e può essere sfrattato per risoluzione del contratto principale; la Cassazione, con Cass. civ. Sez. III, n. 13574/2016, ha confermato la legittimità della risoluzione in questi casi. L'ottavo errore è non aggiornare il CIN quando cambiano le caratteristiche dell'immobile (numero di posti letto, dotazioni): l'art. 13-ter D.L. 145/2023 richiede che le informazioni nel BDSR siano sempre aggiornate e accurate a pena di sanzione.
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Forms Legal. (2026). Contratto di Locazione Turistica Breve (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/real-estate/leases/contratto-di-locazione-turistica-breve
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La locazione turistica breve disciplinata dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96) si distingue dalla locazione abitativa ordinaria per tre caratteristiche fondamentali. In primo luogo, la durata: la locazione turistica breve ha per definizione una durata inferiore a trenta giorni. Il limite dei trenta giorni è calcolato per contratto e non per anno; è però la durata complessiva delle locazioni dello stesso immobile nello stesso anno a determinare l'eventuale qualificazione come attività imprenditoriale (soglia delle quattro unità immobiliari gestite in forma imprenditoriale). In secondo luogo, la finalità: il conduttore utilizza l'immobile per scopi turistici, di vacanza o di breve soggiorno, non come abitazione stabile o prevalente. In terzo luogo, il regime fiscale: i redditi derivanti da locazioni turistiche brevi sono soggetti a cedolare secca al 21% (o al 26% per i redditi da locazione breve eccedenti il primo immobile concesso in locazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 50/2017, come modificato dalla Legge 213/2023 — Legge di Bilancio 2024). Sotto il profilo formale, i contratti di locazione turistica breve inferiori a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate (art. 17, D.P.R. 131/1986, che esonera le locazioni di durata complessiva non eccedente trenta giorni nell'anno); tuttavia, sono soggetti all'obbligo di comunicazione degli ospiti alla Questura entro 24 ore dall'arrivo (art. 109 T.U.L.P.S., D.Lgs. 133/1931) e, per le strutture con Codice Identificativo Nazionale (CIN), all'esposizione del CIN nell'annuncio e nell'immobile.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche brevi è diventato obbligatorio in Italia a partire dall'1 settembre 2024, ai sensi dell'art. 13-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (convertito dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191) e del Decreto del Ministero del Turismo del 9 agosto 2024, che ha istituito la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR). Il CIN è assegnato dal Ministero del Turismo tramite il portale BDSR online (bdsr.turismo.gov.it) ed è composto da 23 caratteri alfanumerici. L'obbligo riguarda: (a) chiunque gestisca locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, sia a titolo privato (massimo quattro appartamenti) sia a titolo imprenditoriale; (b) gli host su piattaforme come Airbnb, Booking.com, VRBO e similari; (c) i property manager che gestiscono immobili per conto di terzi. Il CIN deve essere indicato in tutti gli annunci (online e offline), all'ingresso dell'immobile o della struttura ricettiva, e nelle comunicazioni con l'ospite. La mancata iscrizione al BDSR e l'assenza del CIN nell'annuncio sono sanzionate con una sanzione amministrativa da €500 a €5.000 per singola struttura (art. 13-ter, comma 9, D.L. 145/2023). Per le locazioni brevi gestite da piattaforme, l'art. 4, comma 5-bis, D.L. 50/2017 (inserito dal D.L. 50/2022) ha esteso l'obbligo di comunicazione al Registro CIN anche alle piattaforme digitali che facilitano le locazioni turistiche brevi.
La cedolare secca per le locazioni turistiche brevi è disciplinata dall'art. 4, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). L'aliquota applicabile dipende dal numero di immobili locati per brevi periodi dal medesimo soggetto nell'anno d'imposta. Per il primo immobile concesso in locazione breve nell'anno, l'aliquota di cedolare secca è del 21% sui canoni percepiti. Per il secondo, terzo e quarto immobile concessi in locazione breve nello stesso anno, l'aliquota è del 26% (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024). Per i soggetti che gestiscono cinque o più immobili in locazione breve, la locazione è qualificata come attività di impresa e il reddito è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF (non cedolare secca), con obbligo di apertura di partita IVA. La cedolare secca sui redditi da locazione breve è riscossa a titolo di ritenuta dall'intermediario (Airbnb, Booking.com) con obbligo di versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso. Il proprietario che non si avvale di piattaforme intermediarie deve autonomamente applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o REDDITI PF). La cedolare secca è facoltativa per il proprietario persona fisica che affitta in modo diretto, ma diventa obbligatoria per le ritenute operate dalle piattaforme.
Sì, la comunicazione degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza è obbligatoria per i locatori di immobili a uso turistico in Italia. L'obbligo è previsto dall'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 6 febbraio 1948, n. 6480). Per le strutture ricettive e le locazioni turistiche brevi, la comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite, tramite il sistema telematico Alloggiati Web gestito dalla Polizia di Stato (alloggiatiweb.poliziadistato.it). I dati da comunicare includono: generalità dell'ospite (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di documento di identità), data di arrivo e durata del soggiorno, indirizzo dell'immobile. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione è sanzionato amministrativamente con una sanzione da €103 a €1.549 (art. 17 T.U.L.P.S.) e, nei casi più gravi, con la chiusura temporanea dell'attività. Per i locatori che gestiscono più immobili in locazione turistica breve tramite piattaforme come Airbnb, la comunicazione può essere gestita tramite property manager o, per alcuni Comuni, tramite integrazione automatica delle piattaforme con i sistemi di polizia. Alcuni Comuni italiani hanno regolamentazioni aggiuntive rispetto alla normativa nazionale (es. Venezia, Firenze, Roma) che prevedono limiti al numero di giorni di locazione turistica breve per anno.
Sì, le piattaforme digitali che facilitano le locazioni turistiche brevi sono obbligate ad applicare una ritenuta alla fonte del 21% sui canoni incassati per conto del locatore, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 5-bis, del D.L. 50/2017. Questa ritenuta è operata dalle piattaforme (Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V., VRBO, Expedia e similari) al momento dell'incasso del canone e versata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo all'accredito. Il locatore riceve dalla piattaforma un prospetto riepilogativo dei canoni incassati e delle ritenute applicate, che deve essere usato per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Se il locatore è proprietario di un solo immobile e opta per la cedolare secca al 21%, la ritenuta operata dalla piattaforma equivale all'imposta dovuta e non sono necessari versamenti aggiuntivi. Se il locatore è proprietario di più immobili e la cedolare secca applicabile è del 26% (dal 2024 per il secondo immobile e successivi), la differenza tra la ritenuta del 21% applicata dalla piattaforma e l'aliquota del 26% deve essere versata autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi. Alcune piattaforme straniere che non hanno una stabile organizzazione in Italia (o che non hanno aderito al sistema di ritenute italiane) non operano la ritenuta, in qual caso il locatore deve assolvere autonomamente l'obbligo di cedolare secca tramite modello F24 e dichiarazione dei redditi.
Sì, le città italiane ad alta pressione turistica hanno adottato regolamentazioni locali che aggiungono vincoli specifici alla disciplina nazionale delle locazioni turistiche brevi ex art. 4 D.L. 50/2017. Venezia è il caso più noto: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 novembre 2022 e successivi aggiornamenti, il Comune di Venezia ha introdotto l'obbligo di autorizzazione preventiva per l'esercizio di locazioni turistiche brevi nelle isole (Venezia insulare, Giudecca, Murano, Burano, Lido) e previsto limiti al numero di unità locabili per proprietario nel centro storico. Firenze ha adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 2024 un piano di regolazione delle locazioni brevi che prevede zone di divieto nelle aree UNESCO del centro storico (sestieri) e la necessità di autorizzazione per nuove attività di locazione breve. Roma ha introdotto limiti di numero di giorni massimi di locazione breve per anno per immobili situati nei quartieri storici. Milano ha disciplinato le locazioni brevi con regolamento comunale che richiede l'iscrizione al registro comunale delle locazioni turistiche brevi. Venezia, oltre alle regolamentazioni sulle locazioni brevi, ha introdotto il 'contributo di accesso' per i visitatori giornalieri, misura simbolica della pressione turistica sulla città. Il quadro regolatorio locale è in continua evoluzione: prima di avviare un'attività di locazione turistica breve in una città ad alta pressione turistica, è essenziale verificare le disposizioni comunali vigenti, che possono prevedere autorizzazioni, limiti di durata e di numero di immobili più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.
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