Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio
Codice Civile, artt. 250-254; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO
DICHIARAZIONE PREPARATORIA PER IL RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO
Ai sensi degli artt. 250-254 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), come modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (riforma della filiazione)
NOTA: Il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio deve essere effettuato nelle forme tassative dell'art. 254 c.c. — nell'atto di nascita, con dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile, in atto pubblico notarile o in testamento. Il presente documento è una dichiarazione preparatoria da portare all'ufficio competente.
Dati del Genitore Riconoscente
GENITORE RICONOSCENTE:
[Nome Genitore Riconoscente], nato/a il [Data Nascita Genitore] a [Luogo Nascita Genitore], codice fiscale [Codice Fiscale Genitore], residente in [Residenza Genitore], documento n. [Documento Genitore], stato civile: [Stato Civile Genitore], nella qualità di [Genitore Riconoscente].
Dati del Figlio
FIGLIO DA RICONOSCERE:
[Nome Figlio], nato/a il [Data Figlio] a [Luogo Nascita Figlio], registrato/a nel Comune di [Comune Atto Di Nascita], codice fiscale (se attribuito): [Codice Fiscale Figlio].
Tipo di riconoscimento: [Tipo Riconoscimento]. Figlio precedentemente riconosciuto dall'altro genitore: [Figlio Precedentemente Riconosciuto]. Figlio con 14+ anni (consenso personale richiesto ex art. 250, c. 2, c.c.): [Figlio Eta14].
Consenso dell'Altro Genitore
ALTRO GENITORE CHE PRESTA IL CONSENSO (se applicabile):
[Nome Altro Genitore], codice fiscale [Codice Fiscale Altro Genitore]. Esito del consenso: [Consenso Altro Genitore].
Dichiarazione Formale
Il/La sottoscritto/a [Nome Genitore Riconoscente], nella propria piena capacità di agire, intende riconoscere ai sensi degli artt. 250 e 254 del Codice Civile il/la figlio/a [Nome Figlio], nato/a il [Data Figlio] a [Luogo Nascita Figlio], come proprio/a figlio/a biologico/a, assumendo la responsabilità genitoriale e tutti gli obblighi che ne derivano ai sensi degli artt. 315-337-octies c.c.
Forma prescelta per il riconoscimento: [Forma Riconoscimento], ai sensi dell'art. 254 c.c. Il presente documento è una dichiarazione preparatoria: il riconoscimento formale avrà efficacia soltanto con la dichiarazione resa davanti all'autorità competente nella forma prescritta.
Cognome del figlio a seguito del riconoscimento: [Cognome Figlio Dopo Riconoscimento], ai sensi dell'art. 262 del Codice Civile.
Note aggiuntive: [Note Riconoscimento].
Il genitore riconoscente dichiara che non sussistono gli impedimenti di cui all'art. 251 c.c. (rapporti tra ascendenti e discendenti o tra fratelli) e che è pienamente consapevole degli obblighi di mantenimento del figlio ai sensi degli artt. 147-148 e 337-ter c.c.
Luogo, Data e Sottoscrizioni
Letto e sottoscritto dal genitore riconoscente.
Genitore riconoscente: [Nome Genitore Riconoscente] _______________________
Altro genitore (consenso, se applicabile): [Nome Altro Genitore] _______________________
Il riconoscimento formale sarà ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [Comune Atto Di Nascita] (o dal notaio prescelto), nelle forme previste dall'art. 254 c.c.
Genitore Riconoscente
________________
Signature
Altro Genitore (consenso ex art. 250, c. 3, c.c.)
________________
Signature
Che cos'è Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio?
La Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio in Italia è l'atto disciplinato da Codice Civile, artt. 250-254; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
La presunzione di paternità ex art. 231 c.c. opera soltanto per i figli nati o concepiti durante il matrimonio: il marito è presunto padre del figlio della moglie. Quando i genitori non sono coniugati, la filiazione paterna non nasce in modo automatico — deve essere stabilita attraverso il riconoscimento volontario (artt. 250-254 c.c.) oppure, in caso di rifiuto del padre biologico, tramite la dichiarazione giudiziale di paternità (artt. 269-279 c.c.). La maternità, invece, è stabilita di diritto già con la nascita e la registrazione nell'atto di nascita ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.
La forma del riconoscimento è tassativamente prevista dall'art. 254 c.c. e non è derogabile per autonomia privata: il riconoscimento è valido soltanto se effettuato nell'atto di nascita, con dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, in atto pubblico notarile o in testamento. Qualsiasi altra forma — scrittura privata semplice, e-mail, dichiarazione verbale — è giuridicamente inesistente e priva di ogni effetto. La violazione della forma tassativa comporta la nullità assoluta del riconoscimento, rilevabile d'ufficio e insanabile.
Il riconoscimento può avvenire anche prima della nascita del figlio (cd. riconoscimento prenatale del nascituro, art. 254, comma 1, c.c.), efficace dalla nascita; oppure dopo la morte del figlio, purché abbia lasciato discendenti (art. 254, comma 3, c.c.). La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), entrata in vigore il 1° marzo 2023, ha riorganizzato la competenza giurisdizionale in materia di filiazione, istituendo presso i Tribunali ordinari la sezione per la persona, la famiglia e i minorenni — assorbendo le precedenti competenze dei Tribunali per i Minorenni — con riferimento ai procedimenti relativi al riconoscimento, al diniego di consenso e all'azione di disconoscimento.
L'atto preparatorio disponibile su forms-legal.com è il documento che il genitore porta all'Ufficio di Stato Civile o al notaio per formalizzare la propria volontà di riconoscimento: non sostituisce l'atto pubblico ma costituisce la bozza organizzata di tutti i dati richiesti dall'Ufficiale di Stato Civile, riducendo i tempi e gli errori nella procedura. La presenza personale del genitore riconoscente è sempre obbligatoria: il riconoscimento non può essere effettuato per procura.
Quando serve Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio?
La Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio in Italia è necessaria in tutte le situazioni in cui il legame di filiazione tra padre (o madre) e figlio non è stabilito automaticamente dalla legge.
Prima situazione: nascita da genitori non coniugati e non uniti in unione civile. Quando un figlio nasce da due genitori che non sono tra loro coniugati, la paternità non è presunta. Il padre biologico che desidera riconoscere il figlio deve presentarsi all'Ufficio di Stato Civile o al notaio entro o dopo la registrazione dell'atto di nascita. Se il padre si presenta entro dieci giorni dalla nascita, può riconoscere contestualmente alla registrazione dell'atto; altrimenti il riconoscimento avviene con atto separato.
Seconda situazione: riconoscimento successivo da parte del padre. Anche se il figlio è già stato registrato all'anagrafe senza il riconoscimento paterno, il padre biologico può riconoscerlo in qualsiasi momento — salvo che sia già intervenuta una sentenza che accerti la non paternità. Per i figli già riconosciuti dalla madre, il riconoscimento paterno successivo richiede il consenso della madre (art. 250, comma 3, c.c.) e, se il figlio ha compiuto 14 anni, il suo consenso personale (art. 250, comma 2, c.c.).
Terza situazione: riconoscimento prenatale. Quando la relazione sentimentale tra i genitori è cessata prima della nascita o per qualsiasi altra ragione il padre intende stabilire formalmente il legame con il nascituro prima del parto, può effettuare il riconoscimento prenatale davanti all'Ufficiale di Stato Civile o al notaio. Il riconoscimento prenatale acquista efficacia al momento della nascita del figlio vivo; se il nascituro non nasce vivo, l'atto è privo di effetti.
Quarta situazione: figlio di conviventi di fatto. La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. Legge Cirinnà) ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto, ma non ha modificato le norme sulla filiazione: anche i figli dei conviventi di fatto registrati devono essere riconosciuti ai sensi degli artt. 250-254 c.c. La convivenza registrata anagrafica non produce automaticamente la paternità.
Quinta situazione: figlio nato da relazione occasionale o da separazione di fatto dei coniugi. Il figlio nato durante la separazione di fatto (non ancora separazione legale) è presunto figlio del marito ai sensi dell'art. 231 c.c.; se si vuole attribuire la paternità a un altro soggetto, è necessario prima esperire l'azione di disconoscimento di paternità (artt. 243-bis c.c.), poi procedere al riconoscimento del padre biologico.
Sesta situazione: figlio nato all'estero da genitore italiano non coniugato. Il figlio nato in un Paese straniero da un genitore italiano non coniugato deve essere riconosciuto secondo la legge italiana se si desidera l'iscrizione nei registri italiani dello stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 15-16).
Cosa includere nel tuo Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio
La Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio in Italia deve contenere tutti gli elementi prescritti dagli artt. 250-254 c.c. e dalle istruzioni operative degli Uffici di Stato Civile italiani (D.P.R. 396/2000). Il modello predisposto su forms-legal.com raccoglie in modo organizzato questi dati, consentendo al genitore di presentarsi allo sportello anagrafico con la documentazione completa.
Primo elemento: identificazione completa del genitore riconoscente. Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica (Comune, via, CAP), nazionalità, stato civile attuale. Specificare se il riconoscimento è effettuato dalla madre, dal padre o da entrambi contemporaneamente (riconoscimento congiunto). In caso di riconoscente straniero non UE, indicare anche il permesso di soggiorno.
Secondo elemento: dati del figlio da riconoscere. Nome e cognome attuale (se già registrato), data e luogo di nascita, numero di riferimento dell'atto di nascita e Comune di registrazione. In caso di riconoscimento prenatale, indicare la data presunta del parto e allegare idonea documentazione medica (certificato del ginecologo o ecografia datata).
Terzo elemento: modalità scelta per il riconoscimento (art. 254 c.c.). Indicare se si procederà davanti all'Ufficiale di Stato Civile, in atto pubblico notarile o mediante dichiarazione nell'atto di nascita. La documentazione preparatoria deve essere consegnata all'ufficio o allo studio notarile prima dell'appuntamento.
Quarto elemento: consenso necessario. Se il figlio ha già compiuto 14 anni, deve esprimere il proprio consenso personale, con dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile o al notaio (art. 250, comma 2, c.c.). Se il figlio è già stato riconosciuto da uno dei genitori, il secondo riconoscente deve indicare se il consenso dell'altro genitore è stato ottenuto e in quale forma, oppure se si intende ricorrere al Tribunale (sezione per la persona, la famiglia e i minorenni) per il diniego ingiustificato di consenso (art. 250, comma 4, c.c.).
Quinto elemento: questione del cognome. L'art. 262 c.c. stabilisce le regole sul cognome del figlio riconosciuto. Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questo. Se riconosciuto contemporaneamente da entrambi, assume il cognome del padre. Se riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, può aggiungere o sostituire il cognome paterno: la volontà del figlio maggiorenne o minorenne con discernimento sufficiente deve essere raccolta e indicata nel documento.
Sesto elemento: indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni. L'Ufficiale di Stato Civile e, se necessario, il Tribunale invieranno comunicazioni al genitore riconoscente: è importante indicare un indirizzo aggiornato e un recapito telefonico e di posta elettronica certificata (PEC) se disponibile.
Settimo elemento: documenti allegati. Elenco della documentazione da portare all'appuntamento: documento d'identità valido del riconoscente; codice fiscale; atto di nascita del figlio (estratto o copia integrale); eventuale assenso scritto dell'altro genitore già riconoscente (it-consenso-riconoscimento-figlio-altro-genitore, disponibile su forms-legal.com); per il riconoscimento prenatale, documentazione medica. Per i figli maggiorenni, il loro documento di identità.
Ottavo elemento: obbligo di mantenimento. Il riconoscimento attribuisce automaticamente al genitore l'obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio proporzionalmente alle proprie capacità economiche (artt. 147-148, 337-ter c.c.). Indicare nel modello se è già pendente un procedimento giudiziario relativo al mantenimento o all'affidamento, per informare l'Ufficiale di Stato Civile e consentire le opportune annotazioni.
Come compilare il tuo Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio
La procedura per effettuare il Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio in Italia richiede la presenza personale del genitore riconoscente davanti all'Ufficiale di Stato Civile o al notaio. Il modello disponibile su forms-legal.com serve come documento preparatorio strutturato. Ecco i passi da seguire.
Passo 1 — Scelta dell'ufficio competente. Il riconoscimento può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita del figlio, del Comune di residenza del genitore riconoscente o del Comune di residenza del figlio (art. 254, comma 2, c.c.). In alternativa, il genitore può recarsi da un notaio di qualsiasi distretto per l'atto pubblico notarile. Per il riconoscimento prenatale, la competenza è del Comune di residenza della madre o del genitore riconoscente.
Passo 2 — Raccolta della documentazione. Documento d'identità in corso di validità del genitore riconoscente; codice fiscale; atto di nascita del figlio (richiedibile all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o tramite ANPR online); se il figlio ha 14 anni o più, il figlio deve essere presente di persona; se è già stato riconosciuto dall'altro genitore, è necessario il consenso scritto di quest'ultimo (modello it-consenso-riconoscimento-figlio-altro-genitore).
Passo 3 — Compilazione del modello preparatorio. Inserire con precisione i dati anagrafici del genitore riconoscente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) e del figlio (nome, cognome attuale, data e luogo di nascita, numero atto di nascita). Indicare se il riconoscimento è prenatale (allegare certificato medico) o postnascita. Indicare le questioni relative al cognome.
Passo 4 — Comparizione davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Il genitore si presenta allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile del Comune scelto, portando il modulo preparatorio e i documenti allegati. L'Ufficiale raccoglie la dichiarazione di riconoscimento e la trascrive nei registri degli atti di nascita (o la annota a margine dell'atto di nascita esistente). La procedura è gratuita e non richiede marca da bollo.
Passo 5 — Questioni post-riconoscimento. Dopo il riconoscimento, l'Ufficiale aggiorna i dati nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e notifica il riconoscimento al Comune di residenza del figlio (se diverso). Se occorre modificare il cognome del figlio minore, l'Ufficiale provvede all'annotazione. L'atto è annotato sul registro degli atti di nascita e diventa parte del fascicolo di stato civile del figlio.
Passo 6 — Accordo su affidamento e mantenimento. Dopo il riconoscimento, se i genitori non sono conviventi, è opportuno formalizzare un accordo sull'affidamento condiviso e il mantenimento del figlio (it-accordo-affidamento-condiviso-figli e it-accordo-mantenimento-figli, disponibili su forms-legal.com) oppure rivolgersi al Tribunale per la definizione giudiziaria delle condizioni. I due documenti correlati al riconoscimento sono fondamentali per proteggere gli interessi del figlio minore.
Requisiti legali per Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio
Il Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio in Italia è soggetto a un sistema di requisiti normativi articolato su più livelli.
Forma tassativa (art. 254 c.c.): il riconoscimento è valido solo se effettuato nell'atto di nascita, con dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile, in atto pubblico notarile o in testamento. Ogni altra forma è nulla e priva di efficacia. La Corte di Cassazione ha confermato in numerose pronunce la tassatività assoluta delle forme, escludendo qualsiasi forma equipollente non prevista dalla norma.
Capacità del riconoscente (art. 250, comma 1, c.c.): il riconoscimento può essere effettuato soltanto da chi ha compiuto sedici anni. Il sedicenne che voglia riconoscere il figlio deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare. Il soggetto interdetto non può riconoscere. Il riconoscimento effettuato da incapace è annullabile.
Consenso del figlio quattordicenne (art. 250, comma 2, c.c.): se il figlio ha compiuto 14 anni, il riconoscimento richiede il suo consenso espresso in forma autentica. Il figlio minore di 14 anni non può opporsi al riconoscimento, ma il Tribunale può valutare il suo interesse superiore nella decisione sul cognome.
Consenso dell'altro genitore (art. 250, comma 3, c.c.): se il figlio è già stato riconosciuto da un genitore, il secondo riconoscimento richiede il consenso del primo. Il consenso ingiustificatamente negato può essere superato con ricorso al Tribunale (sezione per la persona, la famiglia e i minorenni, introdotta dal D.Lgs. 149/2022 — Riforma Cartabia), che decide valutando l'interesse del minore.
Limiti soggettivi assoluti (art. 251 c.c.): non possono essere riconosciuti i figli nati da rapporti tra ascendenti e discendenti in linea retta (genitori e figli, nonni e nipoti) o tra fratelli germani, unilaterali o consanguinei. Il riconoscimento effettuato in violazione di questi limiti è nullo di diritto.
Ordinamento dello stato civile (D.P.R. 396/2000): la procedura amministrativa di registrazione del riconoscimento è disciplinata dagli artt. 35-38 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che indicano le modalità di annotazione nei registri e di comunicazione all'ANPR. L'atto è esente da imposta di bollo (art. 21-bis della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972) e da imposta di registro.
Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): con decorrenza 1° marzo 2023, i procedimenti relativi al diniego di consenso al riconoscimento e all'impugnazione del riconoscimento sono di competenza del Tribunale ordinario nella composizione della sezione per la persona, la famiglia e i minorenni, con applicazione delle disposizioni processuali del rito unificato per la famiglia.
Errori comuni da evitare nel tuo Dichiarazione di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio
Nella procedura di Riconoscimento di Figlio Nato fuori dal Matrimonio in Italia si registrano errori frequenti che possono rendere il riconoscimento invalido o ritardarne il perfezionamento.
1. Forma sbagliata: tentare il riconoscimento con scrittura privata, dichiarazione davanti a un avvocato non notaio o con atto autenticato da segretario comunale che non sia Ufficiale di Stato Civile. Il riconoscimento è valido solo nelle quattro forme tassative dell'art. 254 c.c. Qualsiasi altra forma è radicalmente nulla.
2. Omissione del consenso del figlio quattordicenne: il genitore si presenta all'Ufficio di Stato Civile senza il figlio che ha già compiuto 14 anni. L'Ufficiale non può procedere al riconoscimento senza la presenza e il consenso espresso del figlio maggiore di 14 anni (art. 250, comma 2, c.c.).
3. Ignorare il consenso dell'altro genitore: quando il figlio è già stato riconosciuto dalla madre, il padre che si presenta da solo senza il consenso scritto della madre rischia di vedersi rifiutare il riconoscimento. Il consenso dell'altro genitore è condizione necessaria (art. 250, comma 3, c.c.) e deve essere prodotto in forma autentica.
4. Riconoscimento di figlio nato da rapporto incestuoso: tentare di riconoscere un figlio nato da rapporto tra ascendenti e discendenti o tra fratelli, ignorando il divieto assoluto dell'art. 251 c.c. Il riconoscimento è nullo e non produce alcun effetto giuridico.
5. Confondere il riconoscimento con la legittimazione: prima della riforma del 2013, esisteva l'istituto della legittimazione del figlio naturale. La riforma ha abolito questa figura: oggi non esiste più la distinzione tra figlio legittimo e naturale, e il riconoscimento produce immediatamente lo status di figlio senza bisogno di successiva legittimazione.
6. Non regolare il cognome del figlio: dopo il riconoscimento, il cognome del figlio può essere modificato ai sensi dell'art. 262 c.c., ma molti genitori omettono di definire questa questione in sede di riconoscimento, creando incertezza nell'identità anagrafica del figlio. È opportuno decidere espressamente il cognome al momento del riconoscimento.
7. Dimenticare di aggiornare l'accordo di mantenimento: il riconoscimento ha effetti immediati sull'obbligo di mantenimento del figlio (art. 147 c.c.). Se non è già in vigore un accordo sul mantenimento (it-accordo-mantenimento-figli) o un provvedimento giudiziario, occorre procedere senza ritardo alla regolamentazione del contributo economico.
8. Non verificare l'assenza di precedenti sentenze: prima di procedere al riconoscimento, il genitore deve accertarsi che non sia già stata pronunciata una sentenza che lo escluda dalla paternità o maternità del figlio in questione (ad esempio, una sentenza di disconoscimento ex artt. 243-bis c.c., o una dichiarazione giudiziale di paternità che ha attribuito la paternità a un terzo). Procedere al riconoscimento in presenza di tali sentenze è inutile e controproducente.
9. Mancanza di documenti di identità aggiornati: l'Ufficiale di Stato Civile ha l'obbligo di identificare il dichiarante. Presentarsi con un documento di identità scaduto o non produrre il codice fiscale causa il rinvio dell'appuntamento.
10. Riconoscimento per procura: credere erroneamente che il riconoscimento possa essere effettuato da un delegato o tramite procura. La dichiarazione di riconoscimento è un atto personalissimo che richiede la presenza fisica e personale del genitore riconoscente: non è ammessa la rappresentanza.
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}Domande frequenti
Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio in Italia deve essere effettuato nelle forme tassativamente previste dall'art. 254 del Codice Civile, come novellato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Le modalità valide sono: (a) nell'atto di nascita — il genitore che assiste alla nascita o si presenta all'Ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita può riconoscere il figlio contestualmente alla registrazione; (b) con dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del genitore o del figlio; (c) in atto pubblico notarile; (d) in testamento — modalità inusuale, operativa solo alla morte del testatore. La forma scritta semplice (scrittura privata, dichiarazione firmata davanti a un avvocato non notaio) è assolutamente inefficace. Il riconoscimento effettuato in forma non prevista dalla legge è nullo di diritto. La procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile è gratuita e non richiede il pagamento di imposte di bollo o di registro. Il genitore deve presentarsi personalmente: il riconoscimento non può avvenire per procura, essendo un atto personalissimo.
Il consenso dell'altro genitore è necessario quando il figlio è già stato riconosciuto da uno dei genitori e l'altro intende riconoscerlo successivamente. L'art. 250, comma 3, c.c. prevede che il secondo riconoscimento richieda il consenso del genitore che ha già riconosciuto. Se il figlio ha compiuto 14 anni, è necessario anche il suo consenso personale (art. 250, comma 2, c.c.). Se il genitore già riconoscente nega il consenso senza giustificato motivo, il richiedente può ricorrere al Tribunale — sezione per la persona, la famiglia e i minorenni (istituita dal D.Lgs. 149/2022) — che decide valutando l'interesse del minore. Se nessuno ha ancora riconosciuto il figlio, ciascun genitore può procedere autonomamente, senza il consenso dell'altro. Il modello it-consenso-riconoscimento-figlio-altro-genitore, disponibile su forms-legal.com, consente al genitore già riconoscente di formalizzare per iscritto il proprio assenso, da produrre all'Ufficiale di Stato Civile.
Il riconoscimento produce effetti giuridici immediati e permanenti. Lo stato di filiazione: il figlio acquista lo stesso stato giuridico dei figli nati nel matrimonio (art. 315 c.c., riforma D.Lgs. 154/2013). Il cognome: il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questi; se riconosciuto da entrambi contemporaneamente, assume il cognome del padre; se prima dalla madre poi dal padre, si applicano le regole dell'art. 262 c.c. sulla modifica del cognome. La responsabilità genitoriale: il riconoscimento attribuisce la responsabilità genitoriale al genitore riconoscente (art. 316 c.c.), con l'obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio. I diritti successori: il figlio riconosciuto è erede legittimario del genitore riconoscente con gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio (artt. 536 ss. c.c., post-riforma 2013). Il mantenimento: l'obbligo di mantenimento decorre dal momento del riconoscimento (artt. 147-148, 337-ter c.c.) e deve essere quantificato tenendo conto delle condizioni economiche del genitore e delle esigenze del figlio.
Il riconoscimento, una volta effettuato nelle forme prescritte, è in linea di principio irrevocabile: il genitore non può unilateralmente ritirarlo. Tuttavia, può essere impugnato nei seguenti casi: (a) impugnazione per difetto di veridicità (art. 263 c.c.): provando che chi è stato riconosciuto non è il figlio biologico del riconoscente; la legittimazione attiva spetta al riconoscente, al figlio, a chiunque vi abbia interesse e al PM; il termine è di 10 anni dall'iscrizione del riconoscimento per i terzi interessati; per il figlio, il termine decorre dal raggiungimento della maggiore età; (b) impugnazione per violenza (art. 265 c.c.): il riconoscente può impugnare entro un anno dalla cessazione della violenza; (c) impugnazione per incapacità naturale (art. 266 c.c.): se il riconoscente era incapace di intendere e di volere al momento della dichiarazione. La giurisprudenza privilegia la stabilità dello stato di filiazione nell'interesse del figlio minore, applicando il criterio del superiore interesse del minore anche nei procedimenti di impugnazione.
Sì: l'art. 254, comma 1, c.c. prevede espressamente il riconoscimento prenatale del nascituro. Il riconoscimento può essere effettuato prima della nascita sia dalla madre sia dal padre, con le stesse forme previste per il riconoscimento ordinario (atto pubblico notarile o dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile). Il riconoscimento prenatale acquista efficacia definitiva al momento della nascita del figlio vivo: se il nascituro non nasce vivo, l'atto è privo di effetti. Nella prassi degli Uffici di Stato Civile italiani, il riconoscimento prenatale viene registrato e poi incorporato nell'atto di nascita del figlio non appena la nascita viene comunicata. Il riconoscimento prenatale da parte del padre è particolarmente utile nei casi in cui la relazione tra i genitori sia cessata prima della nascita o in cui il padre voglia assicurare fin da subito la propria posizione giuridica rispetto al figlio. Per il riconoscimento prenatale da parte del padre, non è necessario il consenso della madre finché non vi sia già stata una registrazione del figlio.
Se il padre biologico rifiuta di riconoscere volontariamente il figlio, la madre o il figlio maggiorenne possono agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità ai sensi degli artt. 269-279 c.c. Il procedimento si svolge davanti al Tribunale ordinario (sezione per la persona, la famiglia e i minorenni, D.Lgs. 149/2022) e può fondarsi su prove biologiche (test del DNA disposto come CTU — consulenza tecnica d'ufficio) o su prove documentali e testimoniali. Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test del DNA può essere valutato dal giudice come indizio a suo sfavore. La sentenza che accerta la paternità produce gli stessi effetti del riconoscimento volontario: il figlio acquista lo stato di figlio, il cognome, i diritti successori e il diritto al mantenimento. Il PM può intervenire nell'interesse del minore. I costi del test del DNA sono normalmente a carico del padre inadempiente, nonché le spese del procedimento.
Dopo il riconoscimento, se i genitori non sono conviventi né intendono convivere, devono definire le condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore. I genitori possono accordarsi autonomamente redigendo un accordo di affidamento condiviso (it-accordo-affidamento-condiviso-figli) e un accordo di mantenimento (it-accordo-mantenimento-figli), entrambi disponibili su forms-legal.com, e poi richiederne l'omologazione al Tribunale ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c. In alternativa, se non trovano un accordo, ciascun genitore può ricorrere al Tribunale (sezione per la persona, la famiglia e i minorenni) per ottenere un provvedimento sull'affidamento e sul mantenimento. Il Tribunale valuta innanzitutto l'interesse superiore del minore (art. 337-ter c.c.). L'affidamento condiviso è la regola ordinaria (art. 337-ter, comma 1, c.c.); l'affidamento esclusivo è disposto solo quando l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del figlio. Il mantenimento è proporzionato alle condizioni economiche di ciascun genitore (art. 337-ter, comma 4, c.c.) e può essere rivalutato nel tempo su richiesta di parte in caso di mutamento delle condizioni economiche o delle esigenze del figlio.
Il riconoscimento del figlio produce rilevanti conseguenze fiscali e previdenziali per il genitore riconoscente. Sul piano fiscale, il figlio riconosciuto può essere indicato come figlio a carico ai fini IRPEF se non supera il limite di reddito previsto dalla normativa fiscale vigente; le detrazioni per figli a carico sono state riformate con la introduzione dell'Assegno Unico e Universale (D.Lgs. 230/2021), che ha sostituito le detrazioni IRPEF per figli minori di 21 anni, garantendo un assegno mensile per ciascun figlio a carico. Sul piano successorio, il figlio riconosciuto è erede legittimario del genitore riconoscente e dei suoi ascendenti e collaterali (artt. 536 ss. c.c., dopo la riforma D.Lgs. 154/2013): le quote di legittima valgono identicamente per tutti i figli, indipendentemente dalla nascita in o fuori dal matrimonio. Sul piano previdenziale, il figlio riconosciuto può beneficiare della pensione ai superstiti in caso di morte del genitore (art. 13 L. 218/1952 per i lavoratori privati; norme equivalenti per il settore pubblico). Il genitore riconoscente ha altresì diritto al congedo di paternità obbligatorio e al congedo parentale ex D.Lgs. 105/2022 (riforma del congedo parentale in attuazione della direttiva UE 2019/1158).
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