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Richiesta di Rilascio del Passaporto

Richiesta di Rilascio del Passaporto

L. 1185/1967 art. 3; D.L. 135/2018; Reg. (CE) 2252/2004 (biometrico); Portale Passaporto Online

ALLA QUESTURA DI ___________________________

UFFICIO PASSAPORTI

OGGETTO: Domanda di rilascio del passaporto ordinario — L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3

DATI ANAGRAFICI

Il/La sottoscritto/a [Cognome] [Nome]

sesso: [Sesso]

nato/a il [Data Nascita] a [Luogo Nascita]

codice fiscale: [Codice Fiscale]

residente in: [Residenza]

DOCUMENTO DI IDENTITÀ ESIBITO

Tipo: [Tipo Documento Identita]

Numero: [Numero Documento Identita]

CHIEDE

il rilascio del passaporto ordinario. Motivo della richiesta: [Motivo Richiesta]

Precedente passaporto (numero): [Numero Precedente Passaporto]

Richiesta urgente: [Richiesta Urgente]

ASSENSO DEI GENITORI (per minori di 18 anni)

Primo genitore: [Nome Cognome Genitore1]

Secondo genitore: [Nome Cognome Genitore2]

Entrambi i genitori prestano il proprio assenso al rilascio del passaporto al/alla minore ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967.

DOCUMENTI ALLEGATI

☐ Fotografia conforme agli standard ICAO (35x45 mm, sfondo bianco)

☐ Ricevuta versamento € 73,50 su c/c postale n. 67422808

☐ Marca da bollo da € 16,00

☐ Precedente passaporto da consegnare (se rinnovo/sostituzione)

☐ Denuncia di smarrimento/furto (se applicabile)

[Luogo Domanda], [Data Domanda]

Firma del richiedente: _________________________

Richiedente

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Richiesta di Rilascio del Passaporto?

La Richiesta di Rilascio del Passaporto in Italia è l'atto disciplinato da L. 1185/1967 art. 3; D.L. 135/2018; D.Lgs. 82/2005 (CAD — Passaporto Online).

Dal 2018, con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132), il Ministero dell'Interno ha avviato la digitalizzazione del procedimento: il portale Passaporto Online (passaportoonline.poliziadistato.it), accessibile con SPID, CIE o CNS, consente di prenotare l'appuntamento, caricare la fotografia digitale conforme agli standard ICAO, pagare il bollettino online e monitorare lo stato della pratica.

La L. 1185/1967 all'art. 3 stabilisce i casi in cui il passaporto non può essere rilasciato (condanne penali definitive per specifici reati, sottoposizione a misure di sicurezza, obblighi nei confronti dei figli minori non adempiuti). L'art. 12 L. 1185/1967 stabilisce i casi di ritiro del passaporto da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il passaporto ordinario ha durata di 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori tra 3 e 18 anni, 3 anni per i minori sotto i 3 anni, ai sensi del D.Lgs. 26 novembre 2004, n. 194.

Dal punto di vista procedurale e delle tutele del cittadino, la Richiesta di Rilascio del Passaporto in Italia è un procedimento amministrativo soggetto alle garanzie della L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo). Il cittadino ha diritto a ricevere comunicazione del responsabile del procedimento (art. 5 L. 241/1990) e, in caso di diniego, a ricevere motivazione scritta del provvedimento (art. 3 L. 241/1990) con indicazione dei rimedi esperibili: ricorso gerarchico al Prefetto ex art. 18 L. 1185/1967 oppure ricorso al TAR competente ex art. 29 D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento negativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1704/2019, ha chiarito che il diniego di rilascio del passaporto per obblighi inadempiuti verso i figli minori (art. 3 L. 1185/1967) è legittimo soltanto se fondato su accertamento concreto dell'inadempimento, non su mera presunzione. Il TAR ha più volte annullato dinieghi di passaporto basati su debiti di mantenimento contestati in sede giudiziale.

Quando serve Richiesta di Rilascio del Passaporto?

La Richiesta di Rilascio del Passaporto in Italia è necessaria nelle seguenti situazioni: primo rilascio per cittadini maggiorenni che non hanno mai posseduto un passaporto — spesso richiesto per viaggi verso Paesi che non accettano la sola carta d'identità europea; rinnovo del passaporto scaduto, deteriorato o quasi esaurito nelle pagine; rinnovo anticipato quando il passaporto ha validità residua inferiore a 6 mesi e si intende viaggiare verso Paesi che richiedono almeno 6 mesi di validità all'ingresso (es. USA, Australia, Giappone, molti Paesi africani e asiatici); sostituzione a seguito di smarrimento o furto, previa denuncia presentata alla Polizia di Stato o ai Carabinieri ex artt. 362 ss. c.p.p.; rilascio del passaporto a minori, necessario dall'anno 2006 per il Regolamento (CE) n. 444/2009 che ha abolito l'iscrizione dei minori nel passaporto dei genitori; rilascio per cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE (L. 470/1988), tramite il Consolato italiano di competenza; sostituzione per cambio dei dati anagrafici (matrimonio, cambio del nome ex art. 89 D.P.R. 396/2000). Per i viaggi all'interno dell'Area Schengen e in molti Paesi UE, la sola carta d'identità elettronica (CIE) valida per l'espatrio è sufficiente; il passaporto è invece obbligatorio per quasi tutti i Paesi extra-UE, per gli USA (con eccezione del Visa Waiver Program che richiede passaporto biometrico), e per tutti i Paesi che non riconoscono la CIE italiana come documento di viaggio.

Una casistica spesso trascurata riguarda le situazioni che impediscono o limitano il rilascio del passaporto. L'art. 3 L. 1185/1967 elenca tassativamente le cause ostative: condanna definitiva per uno dei reati indicati dalla legge; sottoposizione a misura di sicurezza personale o a libertà vigilata; inadempienza agli obblighi di mantenimento verso i figli minori accertata con provvedimento del giudice. Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 3/2007, ha chiarito che il passaporto non può essere negato per il solo fatto dell'apertura di una procedura di sorveglianza speciale non ancora definita con provvedimento definitivo. Analogamente, un decreto penale di condanna non ancora divenuto irrevocabile non costituisce causa ostativa al rilascio. Per i cittadini sottoposti a misure di prevenzione antimafia ex D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), il passaporto può essere ritirato o non rinnovato dalla Questura: questa misura è impugnabile davanti al Tribunale per le misure di prevenzione, sezione specializzata. Le persone fisicamente impossibilitate a recarsi in Questura per grave infermità possono richiedere il rilascio del passaporto a domicilio tramite ufficiale di Polizia di Stato incaricato: la procedura è disciplinata dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 ottobre 2014.

Cosa includere nel tuo Richiesta di Rilascio del Passaporto

La Richiesta di Rilascio del Passaporto in Italia deve contenere elementi essenziali che consentono alla Questura di verificare i requisiti del richiedente e procedere alla produzione del documento biometrico. Gli elementi fondamentali sono: dati anagrafici completi — cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale — che devono corrispondere esattamente a quelli nel sistema ANPR; indirizzo di residenza anagrafica, necessario per determinare la Questura competente (quella della provincia di residenza); tipo di richiesta — primo rilascio, rinnovo, sostituzione per smarrimento/furto/deterioramento; precedente passaporto, da restituire in caso di rinnovo o sostituzione; motivazione dell'urgenza, se si richiede il rilascio accelerato; consenso dei genitori per i minori; fotografia conforme agli standard ICAO (35x45 mm, sfondo bianco, volto scoperto, espressione neutra, occhi aperti).

La piattaforma forms-legal.com guida il richiedente attraverso ogni campo obbligatorio con indicazioni specifiche sugli standard fotografici ICAO e sui requisiti di pagamento, riducendo il rischio di rimando dell'appuntamento per documentazione incompleta.

Il bollettino di versamento di € 73,50 sul conto corrente postale n. 67422808 deve essere pagato prima dell'appuntamento in Questura; la ricevuta di pagamento è documento obbligatorio. La marca da bollo da € 16,00 va applicata sull'istanza al momento della presentazione, salvo esenzioni specifiche previste dalla L. 1185/1967. Il portale Passaporto Online del Ministero dell'Interno accetta pagamenti PagoPA, consentendo di adempiere tutti gli obblighi preliminari senza recarsi fisicamente allo sportello prima dell'appuntamento. La piattaforma forms-legal.com include nel modulo il riepilogo di tutti i documenti e pagamenti necessari, personalizzato in base al tipo di richiesta.

Gli elementi di dettaglio più critici per evitare il rigetto della domanda sono tre. Primo: la fotografia. Gli standard ICAO Doc 9303 Parte 1 richiesti dalla Questura italiana richiedono: dimensioni esatte 35x45 mm su supporto fotografico (non stampa inkjet o laser), il viso occupi il 70-80% dell'altezza della foto (circa 28-36 mm), sfondo bianco o biancastro uniforme, espressione neutra, bocca chiusa, occhi aperti guardanti direttamente l'obiettivo, senza occhiali (divieto introdotto dal Ministero dell'Interno nel 2014), capelli non coprenti il viso. Le fotografie scattate con smartphone e stampate su carta fotografica sono ammesse purché conformi agli standard ICAO. Secondo: la corrispondenza anagrafica. Qualsiasi difformità tra i dati inseriti nella domanda e quelli registrati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell'Interno genera il blocco informatico della pratica; in caso di difformità (es. secondo nome non registrato all'ANPR, doppio cognome), il richiedente deve prima regolarizzare la propria posizione anagrafica presso il Comune di residenza. Terzo: per il rinnovo, la restituzione del passaporto scaduto. La L. 1185/1967 impone la restituzione del passaporto precedente; chi non dispone del vecchio passaporto (smarrito, rubato, o consegnato all'ambasciata straniera per il visto) deve dichiararlo espressamente con dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, allegando la denuncia alle forze dell'ordine se pertinente.

Come compilare il tuo Richiesta di Rilascio del Passaporto

Per compilare correttamente la Richiesta di Rilascio del Passaporto in Italia tramite forms-legal.com, seguire questi passaggi: nella sezione 'Dati anagrafici' inserire tutti i dati esattamente come riportati nella carta d'identità o nell'atto di nascita — le difformità rispetto all'ANPR causano il rigetto immediato della pratica; indicare il codice fiscale di 16 caratteri presente sulla tessera sanitaria. Nella sezione 'Tipo di richiesta' selezionare primo rilascio, rinnovo o sostituzione; in caso di sostituzione per smarrimento, indicare gli estremi della denuncia presentata alle Forze dell'Ordine. Nella sezione 'Minore' (se applicabile) indicare i dati di entrambi i genitori e la modalità di rilascio dell'assenso; se un genitore è assente, compilare i dati della procura speciale autenticata. Nella sezione 'Fotografia' verificare che la fotografia rispetti gli standard ICAO: dimensioni 35x45 mm, sfondo bianco uniforme, volto centrato e che occupi il 70-80% della foto, espressione neutra, bocca chiusa, occhi aperti e visibili, capelli non davanti agli occhi, nessun accessorio che nasconda il volto. Prima dell'appuntamento, effettuare il pagamento del bollettino di € 73,50 sul conto corrente postale n. 67422808 (o tramite PagoPA sul portale Passaporto Online) e procurarsi la marca da bollo da € 16,00.

Alcuni passaggi aggiuntivi facilitano la compilazione per situazioni particolari. Per il richiedente che ha cambiato cognome a seguito di matrimonio o divorzio, verificare che l'ANPR del Comune di residenza abbia già aggiornato i dati anagrafici prima di presentare la domanda: l'aggiornamento dell'ANPR segue automaticamente la registrazione dell'atto di matrimonio o della sentenza di divorzio nell'archivio di stato civile del Comune, ma i tempi possono variare da pochi giorni a settimane. Per il richiedente con cittadinanza straniera acquisita successivamente a quella italiana (doppia cittadinanza), specificare nella domanda la sola cittadinanza italiana, poiché il passaporto italiano attesta la cittadinanza italiana indipendentemente da eventuali altre nazionalità. Per il richiedente che ha richiesto il passaporto tramite il portale Passaporto Online, alla data dell'appuntamento in Questura portare: il riepilogo della prenotazione (stampato o sul cellulare), la ricevuta del pagamento PagoPA o del bollettino postale, la fotografia su carta fotografica (anche se caricata digitalmente sul portale, la Questura ne richiede una copia cartacea), la carta d'identità o un altro documento d'identità valido, la tessera sanitaria (per la verifica del codice fiscale), il vecchio passaporto da restituire (se presente). Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi elementi comporta il rimando dell'appuntamento a una data successiva, con allungamento dei tempi.

Errori comuni da evitare nel tuo Richiesta di Rilascio del Passaporto

Gli errori più frequenti nella Richiesta di Rilascio del Passaporto in Italia sono: presentare fotografie non conformi agli standard ICAO (sfondo non bianco, occhiali da vista, capelli sul volto, fotografie datate o digitalmente ritoccate) — la Questura respinge immediatamente la domanda e fissa un nuovo appuntamento; non portare il precedente passaporto da restituire in caso di rinnovo — senza la restituzione del vecchio documento la Questura non procede al rilascio; dimenticare la ricevuta del pagamento del bollettino di € 73,50 — senza ricevuta l'appuntamento deve essere riprogrammato; per i minori, non portare l'assenso scritto e autenticato di entrambi i genitori — anche un solo genitore assente senza procura blocca il procedimento; non presentare denuncia di smarrimento o furto prima di richiedere la sostituzione del passaporto — la denuncia è requisito obbligatorio ex L. 1185/1967; richiedere il passaporto alla Questura sbagliata — la competenza spetta alla Questura della provincia di residenza anagrafica, non di quella in cui ci si trova fisicamente; per i neomaggiorenni, non verificare di essere stati rimossi dal passaporto dei genitori (i passaporti emessi dopo il 2006 non possono contenere minori, ma documenti precedenti potrebbero recare annotazioni ora non più valide).

Ottavo errore: non prenotare l'appuntamento con congruo anticipo, specialmente nei mesi estivi (aprile-luglio) quando la domanda di passaporti in Italia aumenta esponenzialmente e i tempi di attesa per un appuntamento in Questura possono estendersi a 2-4 mesi. La soluzione è prenotare tramite il portale Passaporto Online non appena si decide di viaggiare, senza aspettare che il passaporto sia prossimo alla scadenza. Nono errore: per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE (L. 470/1988), rivolgersi alla Questura italiana anziché al Consolato competente — i cittadini AIRE devono presentare la domanda esclusivamente presso il Consolato o l'Ambasciata italiana nella circoscrizione consolare di residenza. Decimo errore: per le richieste urgenti, non portare la documentazione che giustifica l'urgenza (biglietto aereo, certificato medico, lettera del datore di lavoro per missione urgente) — senza prova documentale dell'urgenza la Questura non può dare priorità alla pratica. Undicesimo errore: sottovalutare la validità del passaporto per i Paesi di destinazione. Molti Paesi richiedono una validità residua minima di 3 o 6 mesi dopo la data prevista di uscita dal Paese (regola dei «sei mesi» applicata da USA, Canada, Giappone, Cina, Australia, Brasile, Emirati Arabi): con un passaporto con 7 mesi di validità residua, un viaggio di 15 giorni in USA potrebbe risultare bloccato all'imbarco se la validità residua dalla data di rientro è inferiore a 6 mesi. Verificare sempre le regole di ingresso del Paese di destinazione sul sito della Farnesina (viaggiare-sicuri.farnesina.it) prima di prenotare il viaggio.

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