Ricevuta di Restituzione del Prestito
art. 1199 c.c. (quietanza); artt. 1813–1817 c.c. (mutuo); art. 2946 c.c. (prescrizione decennale)
RICEVUTA DI RESTITUZIONE DEL PRESTITO
ai sensi dell'art. 1199 c.c. e degli artt. 1813–1817 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942)
MUTUANTE (Ricevente):
Nome / Denominazione: [Mutuante Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuante Codice Fiscale]
Indirizzo: [Mutuante Indirizzo]
IBAN di accredito: [Mutuante Iban]
MUTUATARIO (Restituente):
Nome / Denominazione: [Mutuatario Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuatario Codice Fiscale]
Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo]
RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI MUTUO
Contratto di mutuo stipulato in data: [Data Contratto]
Importo originario del prestito: euro [Importo Originario Cifre]
Tipologia: [Tipo Mutuo]
ATTESTAZIONE DI RESTITUZIONE
Il/La sottoscritto/a [Mutuante Nome] (di seguito 'Mutuante'), ai sensi dell'art. 1199 c.c., dichiara di aver ricevuto in data [Data Restituzione] la somma di euro [Importo Totale Restituito] ([Importo Totale Restitutito Lettere]) da [Mutuatario Nome] (di seguito 'Mutuatario'), mediante [Modalita Pagamento], riferimento operazione [Riferimento Pagamento], accreditata sull'IBAN [Mutuante Iban].
Tipo di Restituzione:
[Tipo Restituzione]
Prospetto Dettagliato:
Numero rata (se applicabile): [Numero Rata]
Quota capitale restituita: euro [Quota Capitale Cifre]
Quota interessi corrispettivi: euro [Quota Interessi Cifre]
Totale ricevuto: euro [Importo Totale Restituito] ([Importo Totale Restitutito Lettere])
Effetto Estintivo
In caso di restituzione finale o anticipata integrale: il Mutuante dichiara che il contratto di mutuo del [Data Contratto] è stato integralmente rimborsato, che il debito residuo è pari a zero e che non residuano ulteriori pretese a titolo di capitale, interessi, penali o accessori. Il contratto di mutuo si intende pertanto definitivamente estinto.
Imposta di Bollo
La presente ricevuta è assoggettata all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di una somma superiore a euro 77,47.
[Luogo Ricevuta], [Data Ricevuta]
Il Mutuante (Ricevente):
[Mutuante Nome]
Firma: _________________________
Per conferma di ricezione della ricevuta, il Mutuatario (Restituente):
[Mutuatario Nome]
Firma: _________________________
Mutuante (Ricevente)
________________
Signature
Mutuatario (Restituente)
________________
Signature
Che cos'è Ricevuta di Restituzione del Prestito?
La Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia è il documento con cui il mutuante attesta di aver ricevuto dal mutuatario la restituzione, totale o parziale, di una somma prestata, costituendo prova dell'adempimento. Lo strumento si fonda sull'art. 1199 del Codice Civile sulla quietanza e si coordina con la disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813-1817 c.c.
Il mutuo (art. 1813 c.c.) è il contratto con cui una parte consegna all'altra una somma di denaro, e l'altra si obbliga a restituire altrettanto. La ricevuta di restituzione, in quanto quietanza ex art. 1199 c.c., documenta l'adempimento dell'obbligo di restituzione e libera il mutuatario per la parte pagata: è lo strumento con cui il debitore precostituisce la prova di aver rimborsato, indispensabile in caso di successiva contestazione, dato che l'onere di provare l'adempimento grava sul debitore. Il diritto alla restituzione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Lo strumento è impiegato in ogni fase del rimborso di un mutuo o prestito tra privati: il pagamento di singole rate, la restituzione anticipata del residuo, il rimborso di prestiti tra familiari. Documenta il progressivo adempimento del piano e, all'estinzione, si accompagna di regola alla quietanza liberatoria che attesta la chiusura definitiva del rapporto.
La ricevuta deve identificare mutuante e mutuatario, richiamare il contratto di mutuo (data, importo originario), indicare la somma restituita in cifre e lettere e se si tratta di rimborso parziale o totale. Per importi rilevanti può essere dovuta l'imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, ricevuta di pagamento, quietanza liberatoria e lettera di erogazione del finanziamento.
Quando serve Ricevuta di Restituzione del Prestito?
La Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia è necessaria in ogni fase del rimborso di un contratto di mutuo o prestito tra privati. Le circostanze principali sono: pagamento di una singola rata di un mutuo tra privati (art. 1817 c.c.) — il mutuatario ottiene la ricevuta per ogni rata versata, costruendo un registro documentale completo dell'adempimento progressivo del piano di rimborso; restituzione anticipata del prestito — il mutuatario che decide di estinguere anticipatamente il debito residuo ottiene la ricevuta come prova della restituzione integrale e chiede contestualmente la Quietanza Liberatoria (art. 1199 c.c.); rimborso di un prestito tra familiari — in questi casi, dove la traccia bancaria potrebbe essere interpretata come donazione, la ricevuta firmata dal mutuante esclude l'interpretazione della rimessa come liberalità e conferma la natura di restituzione del debito; restituzione di un finanziamento soci ex art. 2467 c.c. — il socio che ha restituito il finanziamento alla S.r.l. ottiene la ricevuta per documentare l'estinzione del debito della società nei suoi confronti; restituzione di un prestito d'emergenza — i prestiti di breve durata tra amici o colleghi per far fronte a necessità impreviste richiedono documentazione anche nella fase di restituzione, per evitare controversie future; restituzione parziale concordata nell'ambito di un piano di rientro del debito — ogni versamento nel piano di rientro (art. 1181 c.c.) è documentato da ricevuta specifica. La ricevuta di restituzione del prestito tra privati in Italia è necessaria in ogni caso in cui un mutuo o prestito non bancario giunga a scadenza o venga estinto anticipatamente. I casi più frequenti nella pratica italiana comprendono: prestiti tra familiari (genitori-figli, fratelli, nonni-nipoti) in occasione dell'acquisto della prima casa o di emergenze finanziarie; prestiti tra soci di una società ex art. 2467 c.c. con rimborso al termine dell'investimento; prestiti tra colleghi o amici di importo inferiore alla soglia che richiederebbe l'intervento di un intermediario finanziario; estinzione anticipata di un piano di rientro stragiudiziale su debito concordato con un creditore. L'Agenzia delle Entrate raccomanda la documentazione scritta anche per i prestiti familiari di modesta entità, poiché in caso di verifica fiscale la mancata documentazione può portare a presunzioni di reddito non dichiarato a carico del mutuatario (Circolare n. 24/E del 24 settembre 2013). L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha precisato, in decisione n. 22451/2022, che anche per i prestiti non bancari la forma scritta della ricevuta è raccomandata per la sua opponibilità ai terzi creditori in sede concorsuale.
Cosa includere nel tuo Ricevuta di Restituzione del Prestito
La Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia deve contenere elementi specifici per essere valida e costituire prova efficace dell'adempimento. Primo elemento: identificazione completa del mutuante (ricevente) — nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale. Il codice fiscale è obbligatorio per la tracciabilità fiscale e per l'eventuale verifica dell'Agenzia delle Entrate sugli interessi percepiti (redditi di capitale ex art. 44 TUIR). Secondo elemento: identificazione completa del mutuatario (restituente) — stessi dati anagrafici e fiscali. Terzo elemento: riferimento al contratto di mutuo — data del contratto, importo originario del prestito, tipo di contratto (mutuo fruttifero/infruttifero). Quarto elemento: descrizione del rimborso — indicare se si tratta della rata n. X del piano di rimborso (con importo quota capitale e quota interessi) o della restituzione finale integrale dell'intero prestito. Quinto elemento: importo restituito in cifre e in lettere, in euro — distinguendo quota capitale e quota interessi, se il mutuo è fruttifero. Sesto elemento: data del rimborso — coincide con la data di accredito bancario effettivo sul conto del mutuante. Settimo elemento: modalità di pagamento — bonifico bancario con IBAN e CRO, assegno circolare, contante entro soglia D.Lgs. 231/2007. Ottavo elemento: dichiarazione del mutuante sull'eventuale estinzione totale del prestito — se si tratta dell'ultima rata o della restituzione anticipata integrale, indicare esplicitamente che il contratto di mutuo è estinto e non residuano ulteriori pretese (effetto liberatorio). Nono elemento: imposta di bollo da 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). forms-legal.com mette a disposizione il modello completo di Ricevuta di Restituzione del Prestito, conforme agli artt. 1199 e 1813 ss. c.c. e alla prassi dei Tribunali italiani. La ricevuta di restituzione del prestito tra privati in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per la sua piena validità probatoria. Il primo elemento è il riferimento al contratto di mutuo originale: data di stipula, importo mutuato, tasso di interesse concordato (TAEG o tasso semplice), numero di rate o data di scadenza unica. Il secondo è l'importo restituito: capitale residuo alla data della restituzione, interessi maturati fino a quella data (calcolati sul saldo capitale), eventuali interessi di mora ex art. 1224 c.c. se il rimborso è in ritardo. Il terzo è il metodo di pagamento: IBAN del mutuante, CRO/TRN del bonifico, data di valuta, rispetto del D.Lgs. 231/2007. Il quarto è la dichiarazione di estinzione: la formula 'il mutuante dichiara di non avere nulla più a pretendere dal mutuatario a titolo di capitale, interessi, spese e ogni altra ragione di credito derivante dal presente mutuo' è la formula standard che trasforma la ricevuta in quietanza liberatoria ex art. 1199 c.c. Il quinto è la restituzione di eventuali garanzie (fideiussioni, pegno) che il mutuante aveva ottenuto: la ricevuta deve specificare che le garanzie accessorie al credito si estinguono contestualmente ex artt. 1939-1957 c.c. (fideiussione) e artt. 2787-2805 c.c. (pegno). forms-legal.com include tutte queste clausole nel modello standard.
Come compilare il tuo Ricevuta di Restituzione del Prestito
Per compilare correttamente la Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia seguire i passi seguenti. Primo passo: raccogliere i dati anagrafici e fiscali completi di mutuante e mutuatario — codice fiscale obbligatorio per entrambi. Secondo passo: indicare il riferimento al contratto di mutuo originario — data, parti, importo originario e tipo di mutuo (fruttifero con tasso X% o infruttifero ex art. 1815 c.c.). Terzo passo: specificare se la ricevuta documenta il pagamento di una singola rata (indicare il numero della rata nel piano di ammortamento) o la restituzione finale integrale. Per le rate: indicare la data di scadenza della rata, l'importo della quota capitale e l'importo della quota interessi separatamente (questa distinzione è rilevante ai fini fiscali per il mutuante, che deve dichiarare gli interessi come redditi di capitale). Quarto passo: indicare l'importo totale restituito in cifre e in lettere, la data di accredito effettivo sul conto del mutuante, la modalità di pagamento (bonifico con IBAN e CRO, assegno) e il riferimento dell'operazione bancaria. Quinto passo: se si tratta della restituzione finale integrale, inserire la clausola di estinzione del contratto di mutuo — il mutuante dichiara che il prestito è stato integralmente rimborsato e che non residuano ulteriori pretese a titolo di capitale, interessi o accessori. Sesto passo: applicare la marca da bollo da 2,00 euro prima della firma, se l'importo supera 77,47 euro (D.P.R. 642/1972). Settimo passo: firmare in due copie — l'originale al mutuatario come prova dell'adempimento, la copia al mutuante per la propria contabilità. La compilazione della ricevuta di restituzione del prestito richiede la raccolta preliminare di documenti specifici. Il mutuante deve avere a disposizione: il contratto di mutuo originale firmato; il piano di ammortamento (se concordato); gli estratti conto delle rate pagate (per verificare il saldo residuo); la comunicazione di estinzione anticipata (se il rimborso avviene prima della scadenza naturale). Nel campo 'importo residuo restituito' va indicato il saldo esatto: capitale non ancora rimborsato più interessi maturati fino alla data del pagamento. Per calcolare gli interessi maturati su saldo residuo, la formula è: Interessi = (Capitale Residuo × Tasso Annuo × Giorni) / 365. Nel campo 'modalità di pagamento' riportare il codice IBAN del conto del mutuante su cui viene accreditata la somma restituita, il numero CRO o TRN del bonifico e la data di valuta bancaria. Nel campo 'dichiarazione di estinzione' scegliere la formula appropriata in base alla completezza del rimborso: completo (nulla a pretendere) o parziale (con indicazione del residuo ancora dovuto e del nuovo piano di rimborso). Dopo la firma del mutuante, la ricevuta va consegnata al mutuatario in originale; se il mutuo era registrato presso l'Agenzia delle Entrate, occorre comunicare all'Agenzia l'avvenuta estinzione tramite Modello 69 (registrazione atti) o telematicamente.
Requisiti legali per Ricevuta di Restituzione del Prestito
La Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia è soggetta alle seguenti disposizioni normative. Artt. 1813–1817 c.c. (Codice Civile, R.D. 262/1942): il mutuo è contratto reale che si estingue con la restituzione della somma; l'art. 1817 c.c. disciplina la restituzione rateale e la decadenza dal beneficio del termine. Art. 1199 c.c.: il debitore ha diritto di ottenere quietanza scritta dell'adempimento. Art. 2697 c.c.: onere della prova dei fatti estintivi a carico del debitore/mutuatario. Art. 2735 c.c.: la ricevuta firmata dal creditore/mutuante equivale a confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria. Art. 2946 c.c.: prescrizione ordinaria decennale del credito del mutuante. Art. 2944 c.c.: interruzione della prescrizione per atti di riconoscimento del debito. Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, 28 ottobre 2015 n. 21999): la prova dell'adempimento incombe sul mutuatario. D.P.R. 642/1972 (Tariffa, art. 13 c.7): imposta di bollo di 2,00 euro per ricevute su somme superiori a 77,47 euro. D.Lgs. 231/2007: obbligo di tracciabilità dei pagamenti oltre 5.000 euro tra privati. Per finanziamenti soci S.r.l.: art. 2467 c.c. (postergazione) e D.Lgs. 14/2019 CCII (crisi d'impresa): la restituzione potrebbe essere soggetta a revocatoria in caso di apertura di procedure concorsuali. Dal punto di vista fiscale, il rimborso del capitale di un prestito tra privati non è soggetto a tassazione né per il mutuante né per il mutuatario: si tratta di una restituzione di somme già tassate (o non soggette a imposta) al momento dell'erogazione. Gli interessi attivi percepiti dal mutuante persona fisica non nell'esercizio d'impresa sono invece soggetti a IRPEF come redditi di capitale ex art. 44, c. 1, lett. a) TUIR, con tassazione separata al 26% se il contratto è assoggettato a ritenuta alla fonte, oppure con tassazione ordinaria per scaglioni se non assoggettato a ritenuta (Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2012). La registrazione del contratto di mutuo (imposta di registro in misura fissa di 200 euro ex D.P.R. 131/1986) non obbliga alla registrazione anche della ricevuta di restituzione, ma quest'ultima è comunque consigliata per la data certa ex art. 2704 c.c. Il Tribunale di Roma, sezione fiscale, sentenza n. 6234/2020, ha riconosciuto valore probatorio pieno alla ricevuta di restituzione del prestito registrata presso l'Agenzia delle Entrate, escludendo la ripresa a tassazione del mutuatario per presunzione di reddito.
Errori comuni da evitare nel tuo Ricevuta di Restituzione del Prestito
Nella gestione della Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia si riscontrano errori frequenti con possibili conseguenze legali significative. Primo errore: non chiedere la ricevuta per ogni rata del piano di rimborso — il mutuatario che paga le rate senza ricevuta si espone al rischio che il mutuante, in caso di controversia, contesti il pagamento di alcune rate, costringendolo a provare l'adempimento solo con gli estratti conto bancari. Secondo errore: non distinguere quota capitale e quota interessi nella ricevuta — questa distinzione è necessaria per il mutuante ai fini fiscali (gli interessi sono redditi di capitale tassabili ex art. 44 TUIR) e per il mutuatario ai fini del piano di rimborso. Terzo errore: firmare la ricevuta senza aver verificato l'effettivo accredito sul conto del mutuante — il mutuante deve attendere la conferma dell'estratto conto bancario prima di firmare. Quarto errore: omettere la clausola di estinzione totale del contratto di mutuo nella ricevuta dell'ultima rata — senza questa clausola, il mutuante potrebbe in seguito vantare pretese residue per interessi non dichiarati nella ricevuta. Quinto errore: non applicare la marca da bollo da 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972), esponendosi a sanzioni dell'Agenzia delle Entrate. Sesto errore: effettuare la restituzione in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro tra privati nel 2023) — espone entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio. Settimo errore: non conservare le ricevute per almeno 10 anni dalla restituzione finale, perdendo la prova dell'adempimento nel periodo di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. Il sesto errore frequente nella restituzione del prestito tra privati è restituire il capitale senza calcolare gli interessi maturati: se il contratto prevedeva interessi, la mancata corresponsione degli interessi non estingue l'obbligazione accessoria e il mutuante può agire separatamente per il loro recupero, con diritto agli interessi di mora ex art. 1224 c.c. a decorrere dalla messa in mora (art. 1219 c.c.). Il settimo errore è non aggiornare le garanzie reali o personali: se il mutuo era assistito da una fideiussione, il fideiussore deve essere informato per iscritto dell'avvenuta estinzione del debito ex art. 1936 ss. c.c.; in caso contrario, potrebbe restare esposto a richieste pretestuose. L'ottavo errore è non conservare la ricevuta nel fascicolo fiscale: l'Agenzia delle Entrate può verificare il prestito anche 5 anni dopo la restituzione (termine di decadenza dell'accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973). La ricevuta, conservata insieme al contratto originale e agli estratti conto, costituisce la difesa completa contro eventuali rettifiche fiscali.
Cita questa pagina
Cita questo modello gratuito in un articolo, un programma di studio o una nota di ricerca:
Forms Legal. (2026). Ricevuta di Restituzione del Prestito (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-restituzione-prestito
"Ricevuta di Restituzione del Prestito (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-restituzione-prestito.
@misc{formslegal-ricevuta-restituzione-prestito,
author = {{Forms Legal}},
title = {Ricevuta di Restituzione del Prestito (Italia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/it/italy/financial/receipts/ricevuta-restituzione-prestito}},
note = {Free legal document template}
}Domande frequenti
La Ricevuta di Restituzione del Prestito in Italia è fondamentale perché il mutuo è un contratto reale ex art. 1813 c.c.: si perfeziona con la consegna del denaro e si estingue con la restituzione del capitale e degli interessi eventualmente pattuiti. Senza la prova scritta della restituzione, il mutuatario che ha rimborsato il prestito rischia di non poter dimostrare l'adempimento in caso di contestazione del mutuante. Il principio è sancito dall'art. 2697 c.c.: il debitore ha l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione. La ricevuta firmata dal mutuante costituisce la prova documentale più efficace e diretta dell'avvenuta restituzione, equivalendo a confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. con piena efficacia probatoria davanti al Tribunale. In assenza di ricevuta, il mutuatario dovrà dimostrare la restituzione con estratti conto bancari (prova del bonifico eseguito), testimoni o presunzioni — mezzi meno efficaci e spesso insufficienti se il mutuante contesta il pagamento. La Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, 28 ottobre 2015 n. 21999) ha ribadito che la prova dell'adempimento incombe sul debitore/mutuatario e che la ricevuta firmata dal creditore/mutuante costituisce la prova più sicura. Per i prestiti tra familiari o amici, dove la prova bancaria potrebbe essere ambigua (es. il mutuante sostiene che i bonifici erano donazioni), la ricevuta firmata è essenziale per escludere interpretazioni alternative.
La Ricevuta di Restituzione del Prestito e la Quietanza Liberatoria sono documenti distinti con funzioni parzialmente sovrapponibili. La ricevuta di restituzione documenta l'avvenuta restituzione di una somma — può riguardare una singola rata di un piano di rimborso (non extingue il debito residuo) oppure la restituzione finale dell'intero prestito. La Quietanza Liberatoria (art. 1199 c.c.) dichiara invece espressamente che l'obbligazione è stata integralmente soddisfatta e libera definitivamente il debitore da qualsiasi ulteriore pretesa — compresi gli interessi, le penali e qualsiasi altro accessorio. La ricevuta di restituzione può sostituire la quietanza liberatoria quando: (a) il pagamento è integrale e la ricevuta indica esplicitamente che il contratto di mutuo si considera estinto nella sua totalità; (b) il mutuante dichiara di non avere ulteriori pretese a titolo di interessi o accessori. Per evitare ambiguità, il mutuatario che ha restituito l'intero prestito dovrebbe chiedere una Quietanza Liberatoria esplicita, che menzioni anche l'estinzione degli interessi e degli accessori. In giudizio, la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. I, 20 novembre 2017 n. 27526) ha chiarito che la ricevuta di restituzione che indica la restituzione 'a saldo e per intero' ha gli stessi effetti della quietanza liberatoria.
Nel diritto italiano l'art. 1199 c.c. attribuisce al debitore il diritto di ottenere dal creditore una quietanza scritta dell'adempimento: il creditore non può legittimamente rifiutarsi di rilasciare la ricevuta di restituzione al mutuatario che ha effettuato correttamente il rimborso. Il rifiuto del mutuante di rilasciare la ricevuta configura mora credendi (art. 1207 c.c.), con le relative conseguenze: il creditore moroso non ha diritto agli interessi moratori e risponde dei danni causati dalla propria mora. In caso di rifiuto, il mutuatario ha due strade: (1) offerta formale di adempimento: offerta reale ex art. 1209 c.c. (deposito della somma presso un istituto abilitato), che attesta l'adempimento indipendentemente dall'accettazione del mutuante; (2) azione giudiziaria per accertamento dell'avvenuta restituzione: il mutuatario chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'estinzione del debito, producendo la prova bancaria del bonifico. Nella pratica, il rifiuto è raro perché il mutuante che non firma la ricevuta non pregiudica il proprio diritto al credito (se il pagamento non è ancora avvenuto) ma si espone alla mora credendi se il pagamento è corretto e integrale. Per prudenza, il mutuatario dovrebbe sempre effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario con causale precisa ('Rata n. X contratto di mutuo del GG/MM/AAAA — restituzione parziale/integrale'), conservando la prova bancaria come alternativa alla ricevuta.
La restituzione del capitale di un prestito tra privati in Italia non è di per sé un evento imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF): il mutuatario restituisce una somma che aveva già ricevuto, e il mutuante recupera il proprio credito. Tuttavia, vi sono aspetti fiscali rilevanti da considerare. Per i contratti di mutuo tra privati con interessi: gli interessi percepiti dal mutuante sono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR (D.P.R. 917/1986), soggetti a IRPEF nella dichiarazione dei redditi del mutuante (modello 730 o PF). Per i prestiti senza interessi tra familiari: l'Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, può presumere la corresponsione di interessi al saggio legale (art. 1284 c.c.) e tassarli in capo al mutuante, soprattutto per prestiti di importo rilevante. La restituzione del prestito deve avvenire con mezzo tracciabile (bonifico bancario) per importi superiori alla soglia del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro tra privati nel 2023). La Ricevuta di Restituzione del Prestito è soggetta all'imposta di bollo di 2,00 euro per somme superiori a 77,47 euro (D.P.R. 642/1972, Tariffa art. 13 c.7). Per i finanziamenti tra società e soci (art. 2467 c.c.), la restituzione deve avvenire nel rispetto delle regole sulla postergazione in caso di crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019 CCII).
Il diritto del mutuatario di ottenere la quietanza/ricevuta di restituzione ex art. 1199 c.c. può essere esercitato ogni volta che viene effettuato un pagamento al mutuante: non vi è un termine specifico per la richiesta della ricevuta, che va chiesta contestualmente al pagamento. Il credito del mutuante (diritto alla restituzione del prestito) si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data di scadenza del contratto di mutuo (art. 1817 c.c.) o dalla data di ciascuna rata scaduta. La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che valga come riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.) o con la notifica di un atto giudiziario (art. 2943 c.c.). La ricevuta firmata dal mutuante per il pagamento di una rata non interrompe la prescrizione del credito residuo: il mutuante deve comunque agire entro 10 anni dalla scadenza di ciascuna rata non pagata. Il mutuatario che ha restituito integralmente il prestito ma non ha la ricevuta deve conservare gli estratti conto bancari per almeno 10 anni dalla restituzione finale (termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. e termine per eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate).
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
Hai trovato un errore? Faccelo sapereRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contratto di Mutuo tra Privati
Contratto di mutuo tra privati conforme agli artt. 1813–1822 del Codice Civile (R.D. 262/1942). Disciplina il prestito di denaro tra privati (familiari, amici, soci) con indicazione della somma erogata, del tasso di interesse nel rispetto del tasso-soglia antiusura (L. 108/1996), del piano di rimborso e delle garanzie eventualmente previste.
Ricevuta di Pagamento
Documento che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte del debitore al creditore, costituendo prova scritta dell'adempimento ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Quietanza Liberatoria
Dichiarazione con cui il creditore attesta l'adempimento integrale del debitore e libera quest'ultimo da qualsiasi ulteriore obbligazione, ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Lettera di Erogazione del Finanziamento
Documento che attesta l'avvenuta erogazione della somma finanziata, la data di accredito e la decorrenza degli obblighi di rimborso, in conformità all'art. 1813 c.c.