Lettera di Erogazione del Finanziamento
art. 1813 c.c. (contratto reale di mutuo); art. 1815 c.c. (interessi); D.Lgs. 231/2007
LETTERA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
ai sensi dell'art. 1813 c.c. (contratto reale di mutuo)
MITTENTE (Mutuante):
Nome / Denominazione: [Mutuante Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuante Codice Fiscale]
Indirizzo: [Mutuante Indirizzo]
PEC / E-mail: [Mutuante Pec]
DESTINATARIO (Mutuatario):
Nome / Denominazione: [Mutuatario Nome]
Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuatario Codice Fiscale]
Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo]
[Luogo Emissione], [Data Emissione]
OGGETTO: Lettera di Erogazione del Finanziamento – Attestazione dell'avvenuto accredito
Con la presente il/la sottoscritto/a [Mutuante Nome] (di seguito 'Mutuante') attesta di aver provveduto in data [Data Erogazione] all'erogazione della somma di euro [Importo Erogato Cifre] ([Importo Erogato Lettere]) in favore di [Mutuatario Nome] (di seguito 'Mutuatario'), a titolo di mutuo/finanziamento, in virtù del contratto stipulato in data [Data Contratto].
Art. 1 — Modalità di Erogazione e Prova della Dazione
La somma è stata trasferita mediante [Modalita Erogazione], con riferimento operazione [Riferimento Bonifico], disposto tramite [Banca Mutuante], con accredito sul conto corrente del Mutuatario avente IBAN [Mutuatario Iban]. La presente lettera, unitamente alla distinta dell'operazione bancaria, costituisce prova scritta dell'avvenuta consegna (traditio) ai sensi dell'art. 1813 del Codice Civile (R.D. 262/1942) e del perfezionamento del contratto reale di mutuo.
Art. 2 — Decorrenza degli Obblighi di Rimborso
Dalla data di accredito della somma [Data Erogazione] decorrono gli obblighi del Mutuatario ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto. La prima rata di rimborso è fissata alla data del [Data Prima Rata]. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sull'IBAN del Mutuante: [Mutuante Iban], indicando come causale 'Rimborso mutuo – rata del [data]'.
Art. 3 — Rispetto del Tasso-Soglia Antiusura
Le parti dichiarano che il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo è stato determinato nel rispetto del tasso-soglia di usura vigente al momento della stipula, ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108 e del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) pubblicato trimestralmente da Banca d'Italia e dal MEF. In caso contrario, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse sarebbe dovuto.
Art. 4 — Conformità alla Normativa Antiriciclaggio
Il trasferimento della somma è avvenuto con mezzo tracciabile ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), nel rispetto della soglia per i pagamenti in contante vigente. Le parti conservano copia della documentazione bancaria attestante l'operazione.
Art. 5 — Data Certa e Opponibilità ai Terzi
La presente lettera è inviata tramite PEC o raccomandata A/R per attribuire data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e renderla opponibile ai terzi e in sede concorsuale. Ai fini dell'imposta di bollo, la presente scrittura è assoggettata alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Cordiali saluti.
[Luogo Emissione], [Data Emissione]
Il Mutuante:
[Mutuante Nome]
Firma: _________________________
Mutuante (Finanziatore)
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Erogazione del Finanziamento?
La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è il documento che attesta l'avvenuta consegna della somma finanziata, la data dell'accredito e la decorrenza degli obblighi di rimborso. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile, secondo cui il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro, in coordinamento con l'art. 1815 c.c. (interessi) e con la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti (D.Lgs. 231/2007).
La natura reale del mutuo (art. 1813 c.c.) rende essenziale documentare separatamente l'accordo (il contratto) e la consegna del denaro (la traditio): il contratto si perfeziona solo con la dazione, e in giudizio la prova della consegna è autonoma rispetto alla prova del titolo. La lettera di erogazione assolve proprio a questa funzione probatoria, attestando che la somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, di norma con bonifico tracciabile, e fissando il momento da cui decorrono gli interessi e il piano di rimborso.
Lo strumento è impiegato nei mutui e nei prestiti tra privati, nei finanziamenti dei soci alla società e in tutte le erogazioni in cui occorre certezza sulla data e sulle modalità di consegna del denaro. Separa la prova della traditio da quella dell'accordo, riducendo il rischio che il trasferimento sia qualificato come donazione o rimborso anziché come prestito.
La lettera deve identificare le parti, richiamare il contratto di finanziamento, indicare l'importo in cifre e lettere, la modalità di erogazione (bonifico, IBAN, data dell'accredito) e la decorrenza degli obblighi di rimborso. La tracciabilità del trasferimento è fondamentale ai fini probatori e fiscali. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, prestito tra privati, ricevuta di pagamento e mutuo fruttifero.
Quando serve Lettera di Erogazione del Finanziamento?
La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è necessaria in ogni situazione in cui venga trasferita una somma di denaro a titolo di prestito, finanziamento o mutuo e sia indispensabile documentare il momento del perfezionamento contrattuale. Le circostanze più frequenti in cui il documento è richiesto o fortemente raccomandato nel sistema giuridico italiano sono le seguenti. Nei mutui tra privati (familiari, amici, soci d'azienda) la lettera è lo strumento principale per separare la prova del contratto (scrittura privata o contratto verbale) dalla prova della consegna (art. 1813 c.c.): il Tribunale, in caso di controversia, valuta i due elementi separatamente. Nei finanziamenti soci alla società a responsabilità limitata ex art. 2467 c.c. la lettera attesta l'erogazione del finanziamento soci e la decorrenza degli effetti di postergazione rispetto agli altri creditori in caso di crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019 CCII). Nei prestiti finalizzati all'acquisto di un bene determinato (art. 125-quinquies TUB) la lettera specifica il vincolo di destinazione della somma. Nei contratti di apertura di credito (art. 1842 c.c.) certifica l'utilizzo della linea concessa. La lettera è inoltre indispensabile quando le parti intendono ottenere data certa ex art. 2704 c.c. mediante registrazione o PEC con marca temporale, per rendere l'atto opponibile ai terzi e ai creditori in sede concorsuale presso il Tribunale o la Camera di Commercio. Ulteriori casi di utilizzo riguardano i contratti di finanziamento tra soci e tra aziende collegate. Nel caso di finanziamenti infragruppo, la lettera di erogazione fissa la data di decorrenza degli interessi intercompany calcolati secondo il principio di libera concorrenza (arm's length) richiesto dall'Agenzia delle Entrate in sede di transfer pricing ex art. 110, c. 7 TUIR. Nei rapporti con l'estero, la lettera integra la documentazione per la segnalazione valutaria alla Banca d'Italia ex D.L. 167/1990 (Monitoraggio fiscale) quando la somma supera la soglia di 15.000 euro. Anche nel contesto della mediazione civile obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, la lettera di erogazione è il primo documento che il mediatore esamina per ricostruire la timeline del rapporto. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito dalla Banca d'Italia richiede la produzione della lettera di erogazione come allegato standard ai ricorsi contro banche e intermediari in materia di mutui e finanziamenti.
Cosa includere nel tuo Lettera di Erogazione del Finanziamento
La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere conforme al diritto italiano e costituire prova valida. Il primo elemento obbligatorio è l'identificazione completa delle parti: nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio competente. Il secondo elemento è la descrizione precisa della somma: importo in cifre e in lettere, in euro, con riferimento al contratto di mutuo o finanziamento cui si riferisce l'erogazione (numero del contratto, data di stipula). Il terzo elemento è la modalità di trasferimento: codice IBAN del mutuatario beneficiario, banca ordinante, data dell'operazione (valuta), numero di CRO/TRN per bonifico bancario, oppure estremi dell'assegno circolare non trasferibile. Il rispetto della soglia antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per pagamenti in contante tra privati) è obbligatorio. Il quarto elemento è la data di decorrenza degli obblighi: primo giorno di maturazione degli interessi corrispettivi (art. 1815 c.c.), data della prima rata di rimborso ai sensi del piano di ammortamento, e data di scadenza finale ai sensi dell'art. 1817 c.c. Il quinto elemento è la dichiarazione di rispetto del tasso-soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996 e del TEGM pubblicato da Banca d'Italia, con richiamo che in caso di usura nessun interesse è dovuto (art. 1815 c.2 c.c.). Il sesto elemento è la clausola di data certa (art. 2704 c.c.) con indicazione della modalità prescelta (registrazione Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale). forms-legal.com mette a disposizione un modello che incorpora tutti questi elementi in formato conforme alla prassi dei Tribunali italiani, riducendo il rischio di eccezioni processuali in sede di decreto ingiuntivo (artt. 633–634 c.p.c.). Una lettera ben redatta include anche l'IBAN del mutuante per il rimborso delle rate e i recapiti PEC delle parti per le comunicazioni formali. È altresì opportuno includere una clausola di riserva di eccezioni: il mutuante, con la firma della lettera, non rinuncia ad eccezioni relative a vizi del contratto di mutuo (dolo, violenza, errore) che possano emergere successivamente. La prassi notarile suggerisce di inserire il riferimento al numero di repertorio e di raccolta del contratto principale, se rogato da notaio. Per i mutui ipotecari (garantiti da ipoteca ex artt. 2808 ss. c.c.), la lettera deve richiamare il numero di iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari della Conservatoria competente. Per i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato (Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996, gestito da Mediocredito Centrale), la lettera deve indicare il codice di delibera del Fondo e l'importo garantito. L'inserimento di una clausola di recesso ai sensi dell'art. 1845 c.c. (per le aperture di credito) o dell'art. 120-quater TUB (portabilità del mutuo, surroga Bersani) può essere opportuno anche nella lettera di erogazione per chiarire fin dall'inizio i diritti delle parti in caso di estinzione anticipata.
Come compilare il tuo Lettera di Erogazione del Finanziamento
Per compilare correttamente la Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è necessario seguire una procedura precisa. Prima di tutto occorre avere a disposizione il contratto di mutuo o prestito già sottoscritto tra le parti, con tutti i dati anagrafici e fiscali (codice fiscale, eventuale partita IVA) di mutuante e mutuatario. Il campo 'importo erogato' va compilato indicando la cifra esatta sia in numeri sia in lettere, in euro, per evitare contestazioni interpretative: la prassi italiana dei Tribunali, ispirata all'art. 1277 c.c. (obbligazioni pecuniarie), richiede questa doppia indicazione. Nel campo 'modalità di erogazione' vanno riportati tutti i riferimenti bancari: IBAN del mutuatario beneficiario (codice a 27 caratteri alfanumerici per i conti italiani), nome della banca ordinante, data di valuta dell'operazione e il codice univoco dell'operazione (CRO o TRN per i bonifici SEPA). La data di erogazione deve corrispondere alla data di accredito effettivo sul conto del mutuatario, non alla data di disposizione del bonifico da parte del mutuante. Nel campo 'decorrenza obblighi' vanno indicati: la data di inizio maturazione interessi corrispettivi, la data della prima rata (con periodicità: mensile, trimestrale o annuale), e la data dell'ultima rata o scadenza finale. La firma del mutuante deve essere apposta dopo aver verificato l'effettivo accredito (tramite estratto conto o notifica bancaria). Si raccomanda l'invio tramite PEC per attribuire data certa ex art. 2704 c.c. all'atto, rendendolo così opponibile ai terzi in sede di eventuale procedura concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). Dopo la compilazione dei campi principali, occorre verificare la coerenza con il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo: il numero e l'importo delle rate nella lettera devono corrispondere esattamente a quelli del piano. In caso di mutuo a tasso variabile indicizzato all'Euribor o all'Eurirs, la lettera deve specificare il tasso iniziale applicato alla prima rata (fisso per i primi tre mesi, secondo la prassi bancaria) e il meccanismo di aggiornamento periodico. Se la lettera viene spedita per posta ordinaria, è consigliabile usare la raccomandata A/R (art. 1335 c.c.) per ottenere la prova della ricezione. L'invio tramite PEC (posta elettronica certificata, D.Lgs. 82/2005 CAD) equivale alla raccomandata e conferisce data certa all'atto. Prima della firma definitiva, entrambe le parti devono verificare che la somma indicata nella lettera corrisponda all'importo effettivamente accreditato sull'estratto conto: qualsiasi discrepanza va segnalata immediatamente per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R, alla controparte o alla banca.
Requisiti legali per Lettera di Erogazione del Finanziamento
La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è soggetta a una serie di requisiti legali derivanti dal Codice Civile e dalla normativa fiscale e antiriciclaggio. Sotto il profilo civilistico, l'art. 1813 c.c. impone la prova della consegna come elemento costitutivo del contratto reale di mutuo; la lettera assolve questa funzione probatoria. L'art. 1815 c.c. regola gli interessi: in assenza di patto, il saggio legale fissato annualmente con decreto del MEF (art. 1284 c.c.) si applica automaticamente; il superamento del tasso-soglia usura L. 108/1996 comporta la nullità della clausola interessi e la gratuità del mutuo. La data certa ex art. 2704 c.c. è necessaria per la piena opponibilità ai terzi. Sotto il profilo fiscale, il D.P.R. 642/1972 impone l'imposta di bollo sulle scritture private contenenti obbligazioni pecuniarie. L'Agenzia delle Entrate può richiedere la registrazione dell'atto in caso d'uso (D.P.R. 131/1986 TUR): l'imposta di registro è in misura fissa (200 euro) per i mutui non bancari tra privati. Sotto il profilo antiriciclaggio, il D.Lgs. 231/2007 vieta i pagamenti in contante oltre 5.000 euro (soglia 2023): la lettera deve attestare il mezzo di pagamento tracciabile. Sul piano processuale, l'art. 634 c.p.c. prevede che il ricorso per decreto ingiuntivo debba essere accompagnato da prova scritta del credito: la lettera di erogazione, unitamente al contratto di mutuo e agli estratti conto delle rate non pagate, costituisce il set probatorio minimo per l'accoglimento del ricorso da parte del Tribunale. La Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 14726 del 12 giugno 2017, ha ribadito che per il mutuo reale la prova della consegna è onere del mutuante e non può essere sostituita da mere dichiarazioni testimoniali quando le parti siano entità commerciali. La registrazione volontaria presso l'Agenzia delle Entrate (sportello o telematica) attribuisce data certa ex art. 2704 c.c. all'atto e genera un numero di registrazione che è opponibile ai creditori del mutuante o del mutuatario in sede concorsuale (fallimento, liquidazione giudiziale D.Lgs. 14/2019 CCII).
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Erogazione del Finanziamento
Nella predisposizione della Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia si riscontrano errori ricorrenti che possono invalidare la prova della dazione o esporre le parti a sanzioni. Il primo errore è indicare una data di erogazione antecedente all'effettivo accredito: il Tribunale, in caso di contestazione, consulta gli estratti conto bancari e l'incoerenza delle date mina la credibilità dell'intero documento. Il secondo errore è omettere il codice IBAN del mutuatario e il riferimento del bonifico (CRO/TRN): senza questi elementi la lettera non costituisce prova sufficiente del perfezionamento del contratto reale ex art. 1813 c.c. Il terzo errore è non verificare il rispetto del tasso-soglia antiusura prima di indicare il tasso d'interesse: se il tasso corrispettivo supera il TEGM pubblicato da Banca d'Italia, la clausola è nulla e nessun interesse è dovuto ex art. 1815 c.2 c.c. Il quarto errore è trascurare la data certa ex art. 2704 c.c.: senza registrazione o PEC con marca temporale, la lettera non è opponibile ai terzi creditori in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). Il quinto errore è effettuare il pagamento in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007, esponendo entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio e rendendo difficile la prova in giudizio. Il sesto errore frequente è non aggiornare la lettera in caso di erogazione frazionata: quando il finanziamento viene erogato in più tranche (prassi comune nei mutui edilizi ex art. 2825-bis c.c. e nei finanziamenti per SAL — Stato Avanzamento Lavori), occorre emettere una lettera di erogazione separata per ogni tranche, indicando l'importo cumulativo già erogato. Il settimo errore è confondere la data di disposizione del bonifico con la data di valuta: per il calcolo degli interessi corrispettivi rileva la data di accredito (valuta bancaria) sul conto del mutuatario, non la data in cui il mutuante ha inserito l'ordine di bonifico nel sistema bancario. Questo errore può determinare contestazioni sull'importo degli interessi maturati nella prima rata e, in caso di contenziosi prolungati, sugli interessi di mora ex art. 1224 c.c.
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}Domande frequenti
La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è il documento con cui il soggetto finanziatore (mutuante, istituto di credito o privato) attesta formalmente di aver consegnato al mutuatario la somma concordata in virtù del contratto di mutuo o di finanziamento. Secondo l'art. 1813 del Codice Civile (R.D. 262/1942), il mutuo è un contratto reale che si perfeziona non con il semplice accordo ma con la consegna effettiva del denaro. La lettera di erogazione assolve dunque la funzione probatoria di dimostrare l'avvenuta traditio, indicando data di accredito, importo, IBAN e mezzi di pagamento utilizzati. Senza questa prova documentale il mutuante può incontrare difficoltà nel fare valere il proprio credito davanti al Tribunale, poiché l'art. 634 c.p.c. richiede una prova scritta idonea per ottenere il decreto ingiuntivo. La lettera fissa inoltre la data di decorrenza degli obblighi del mutuatario (prime rate, interessi corrispettivi) e può contenere un richiamo al rispetto del tasso-soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996, tutelando entrambe le parti da nullità delle clausole sugli interessi ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c.
Nel diritto italiano il mutuo tra privati non richiede una forma scritta ad substantiam: si perfeziona con la consegna del denaro (art. 1813 c.c.). Tuttavia la prova scritta è indispensabile ad probationem per poter agire in giudizio e, in particolare, per ottenere il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., che esige una scrittura privata o altro documento idoneo che dimostri il credito liquido ed esigibile. La Lettera di Erogazione del Finanziamento non è quindi obbligatoria per legge come requisito di validità, ma è fortemente raccomandata dalla prassi notarile e bancaria italiana come strumento di tutela del mutuante. In assenza di qualsiasi documento scritto, il mutuante dovrà provare sia il contratto sia la consegna con testimoni, il che è ammissibile solo entro i limiti dell'art. 2721 c.c. La lettera, conservata con il bonifico bancario o la distinta dell'assegno circolare, costituisce prova documentale completa anche ai fini fiscali presso l'Agenzia delle Entrate.
La decorrenza degli interessi corrispettivi nel contratto di mutuo italiano coincide normalmente con la data di effettivo accredito della somma sul conto del mutuatario, non con la data di sottoscrizione del contratto. Questo perché il mutuo è contratto reale ex art. 1813 c.c. e gli obblighi nascono dalla consegna (traditio). La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia deve quindi indicare con precisione: (1) la data di accredito sul conto corrente del mutuatario (desumibile dall'estratto conto bancario o dalla distinta del bonifico); (2) la data di decorrenza della prima rata di rimborso; (3) il periodo di preammortamento eventuale, qualora le parti abbiano concordato un intervallo iniziale in cui vengono pagati solo gli interessi. Gli interessi di mora decorrono invece dalla mora del debitore, che si produce con l'intimazione scritta ex art. 1219 c.c. o automaticamente alla scadenza del termine fisso. Il saggio degli interessi moratori non può superare il tasso-soglia usura (art. 2 L. 108/1996; TEGM pubblicato trimestralmente da Banca d'Italia e MEF).
L'imposta di bollo sugli atti scritti in Italia è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Tariffa allegata). Le scritture private che contengono obbligazioni di pagamento sono soggette a bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 righe o 4 facciate. La Lettera di Erogazione del Finanziamento, nella misura in cui certifica la dazione di una somma e richiama obblighi di rimborso, rientra tra gli atti soggetti a bollo. Il bollo può essere assolto in modo virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per chi emette molti atti) o con marca da bollo fisica apposta prima della firma. Per i mutui bancari il bollo è di solito assolto dall'istituto di credito. Per il mutuo tra privati è consigliabile rivolgersi a un professionista o all'Agenzia delle Entrate per verificare l'ammontare esatto in base al numero di pagine. La registrazione dell'atto è invece solo in caso d'uso (art. 5 ss. D.P.R. 131/1986 TUR), salvo che il mutuo sia garantito da ipoteca, nel qual caso è richiesta la forma notarile e la registrazione è obbligatoria.
Il mutuo italiano è un contratto reale ai sensi dell'art. 1813 c.c.: se la somma non viene consegnata, il contratto non si è perfezionato e non esistono obblighi di rimborso a carico del mutuatario. La Lettera di Erogazione del Finanziamento che attesti un'erogazione mai avvenuta sarebbe quindi falsa e priva di valore giuridico. Il mutuatario potrebbe eccepire la mancata consegna (exceptio non adimpleti contractus) in qualsiasi sede giudiziale o stragiudiziale. Per questo la prassi corretta in Italia prevede di emettere la lettera contestualmente all'accredito del bonifico, conservando la distinta bancaria come prova. Nel caso in cui la somma venga consegnata parzialmente, il contratto si perfeziona solo per la parte effettivamente consegnata (principio della parzialità della prestazione). La Cassazione ha più volte ribadito che la prova della dazione è onere del mutuante (Cass. civ. sez. III, 28 ottobre 2015 n. 21999), sottolineando l'importanza di documentare con precisione data e modalità del trasferimento.
La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia deve indicare in modo preciso il metodo di trasferimento della somma, per garantire la tracciabilità richiesta dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e per costituire prova idonea del contratto reale di mutuo. I metodi ammissibili sono: (a) bonifico bancario con indicazione del codice IBAN del mutuatario, della banca ordinante, della data di valuta e della causale (es. 'Erogazione mutuo contratto in data …'); (b) assegno circolare non trasferibile con indicazione del numero, della banca emittente e della data; (c) assegno bancario non trasferibile (meno sicuro per il mutuante). Il pagamento in contante è consentito solo entro la soglia del D.Lgs. 231/2007 (attualmente 5.000 euro per le transazioni tra privati dal 2023), pena sanzioni amministrative e difficoltà probatorie. La lettera deve riportare l'IBAN del mutuante per il rimborso delle rate e, se concordato, del mutuatario per futuri accrediti di rate differenziate. forms-legal.com mette a disposizione il modello conforme a queste prescrizioni.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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