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Lettera di Erogazione del Finanziamento

Lettera di Erogazione del Finanziamento

art. 1813 c.c. (contratto reale di mutuo); art. 1815 c.c. (interessi); D.Lgs. 231/2007

LETTERA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

ai sensi dell'art. 1813 c.c. (contratto reale di mutuo)

MITTENTE (Mutuante):

Nome / Denominazione: [Mutuante Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuante Codice Fiscale]

Indirizzo: [Mutuante Indirizzo]

PEC / E-mail: [Mutuante Pec]

DESTINATARIO (Mutuatario):

Nome / Denominazione: [Mutuatario Nome]

Codice Fiscale / P.IVA: [Mutuatario Codice Fiscale]

Indirizzo: [Mutuatario Indirizzo]

[Luogo Emissione], [Data Emissione]

OGGETTO: Lettera di Erogazione del Finanziamento – Attestazione dell'avvenuto accredito

Con la presente il/la sottoscritto/a [Mutuante Nome] (di seguito 'Mutuante') attesta di aver provveduto in data [Data Erogazione] all'erogazione della somma di euro [Importo Erogato Cifre] ([Importo Erogato Lettere]) in favore di [Mutuatario Nome] (di seguito 'Mutuatario'), a titolo di mutuo/finanziamento, in virtù del contratto stipulato in data [Data Contratto].

Art. 1 — Modalità di Erogazione e Prova della Dazione

La somma è stata trasferita mediante [Modalita Erogazione], con riferimento operazione [Riferimento Bonifico], disposto tramite [Banca Mutuante], con accredito sul conto corrente del Mutuatario avente IBAN [Mutuatario Iban]. La presente lettera, unitamente alla distinta dell'operazione bancaria, costituisce prova scritta dell'avvenuta consegna (traditio) ai sensi dell'art. 1813 del Codice Civile (R.D. 262/1942) e del perfezionamento del contratto reale di mutuo.

Art. 2 — Decorrenza degli Obblighi di Rimborso

Dalla data di accredito della somma [Data Erogazione] decorrono gli obblighi del Mutuatario ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto. La prima rata di rimborso è fissata alla data del [Data Prima Rata]. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sull'IBAN del Mutuante: [Mutuante Iban], indicando come causale 'Rimborso mutuo – rata del [data]'.

Art. 3 — Rispetto del Tasso-Soglia Antiusura

Le parti dichiarano che il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo è stato determinato nel rispetto del tasso-soglia di usura vigente al momento della stipula, ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108 e del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) pubblicato trimestralmente da Banca d'Italia e dal MEF. In caso contrario, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse sarebbe dovuto.

Art. 4 — Conformità alla Normativa Antiriciclaggio

Il trasferimento della somma è avvenuto con mezzo tracciabile ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), nel rispetto della soglia per i pagamenti in contante vigente. Le parti conservano copia della documentazione bancaria attestante l'operazione.

Art. 5 — Data Certa e Opponibilità ai Terzi

La presente lettera è inviata tramite PEC o raccomandata A/R per attribuire data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. e renderla opponibile ai terzi e in sede concorsuale. Ai fini dell'imposta di bollo, la presente scrittura è assoggettata alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Cordiali saluti.

[Luogo Emissione], [Data Emissione]

Il Mutuante:

[Mutuante Nome]

Firma: _________________________

Mutuante (Finanziatore)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Lettera di Erogazione del Finanziamento?

La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è il documento che attesta l'avvenuta consegna della somma finanziata, la data dell'accredito e la decorrenza degli obblighi di rimborso. Lo strumento si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile, secondo cui il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro, in coordinamento con l'art. 1815 c.c. (interessi) e con la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti (D.Lgs. 231/2007).

La natura reale del mutuo (art. 1813 c.c.) rende essenziale documentare separatamente l'accordo (il contratto) e la consegna del denaro (la traditio): il contratto si perfeziona solo con la dazione, e in giudizio la prova della consegna è autonoma rispetto alla prova del titolo. La lettera di erogazione assolve proprio a questa funzione probatoria, attestando che la somma è stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario, di norma con bonifico tracciabile, e fissando il momento da cui decorrono gli interessi e il piano di rimborso.

Lo strumento è impiegato nei mutui e nei prestiti tra privati, nei finanziamenti dei soci alla società e in tutte le erogazioni in cui occorre certezza sulla data e sulle modalità di consegna del denaro. Separa la prova della traditio da quella dell'accordo, riducendo il rischio che il trasferimento sia qualificato come donazione o rimborso anziché come prestito.

La lettera deve identificare le parti, richiamare il contratto di finanziamento, indicare l'importo in cifre e lettere, la modalità di erogazione (bonifico, IBAN, data dell'accredito) e la decorrenza degli obblighi di rimborso. La tracciabilità del trasferimento è fondamentale ai fini probatori e fiscali. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di contratto di mutuo, prestito tra privati, ricevuta di pagamento e mutuo fruttifero.

Quando serve Lettera di Erogazione del Finanziamento?

La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è necessaria in ogni situazione in cui venga trasferita una somma di denaro a titolo di prestito, finanziamento o mutuo e sia indispensabile documentare il momento del perfezionamento contrattuale. Le circostanze più frequenti in cui il documento è richiesto o fortemente raccomandato nel sistema giuridico italiano sono le seguenti. Nei mutui tra privati (familiari, amici, soci d'azienda) la lettera è lo strumento principale per separare la prova del contratto (scrittura privata o contratto verbale) dalla prova della consegna (art. 1813 c.c.): il Tribunale, in caso di controversia, valuta i due elementi separatamente. Nei finanziamenti soci alla società a responsabilità limitata ex art. 2467 c.c. la lettera attesta l'erogazione del finanziamento soci e la decorrenza degli effetti di postergazione rispetto agli altri creditori in caso di crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019 CCII). Nei prestiti finalizzati all'acquisto di un bene determinato (art. 125-quinquies TUB) la lettera specifica il vincolo di destinazione della somma. Nei contratti di apertura di credito (art. 1842 c.c.) certifica l'utilizzo della linea concessa. La lettera è inoltre indispensabile quando le parti intendono ottenere data certa ex art. 2704 c.c. mediante registrazione o PEC con marca temporale, per rendere l'atto opponibile ai terzi e ai creditori in sede concorsuale presso il Tribunale o la Camera di Commercio. Ulteriori casi di utilizzo riguardano i contratti di finanziamento tra soci e tra aziende collegate. Nel caso di finanziamenti infragruppo, la lettera di erogazione fissa la data di decorrenza degli interessi intercompany calcolati secondo il principio di libera concorrenza (arm's length) richiesto dall'Agenzia delle Entrate in sede di transfer pricing ex art. 110, c. 7 TUIR. Nei rapporti con l'estero, la lettera integra la documentazione per la segnalazione valutaria alla Banca d'Italia ex D.L. 167/1990 (Monitoraggio fiscale) quando la somma supera la soglia di 15.000 euro. Anche nel contesto della mediazione civile obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, la lettera di erogazione è il primo documento che il mediatore esamina per ricostruire la timeline del rapporto. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito dalla Banca d'Italia richiede la produzione della lettera di erogazione come allegato standard ai ricorsi contro banche e intermediari in materia di mutui e finanziamenti.

Cosa includere nel tuo Lettera di Erogazione del Finanziamento

La Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali per essere conforme al diritto italiano e costituire prova valida. Il primo elemento obbligatorio è l'identificazione completa delle parti: nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo di residenza o sede legale, eventuale iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio competente. Il secondo elemento è la descrizione precisa della somma: importo in cifre e in lettere, in euro, con riferimento al contratto di mutuo o finanziamento cui si riferisce l'erogazione (numero del contratto, data di stipula). Il terzo elemento è la modalità di trasferimento: codice IBAN del mutuatario beneficiario, banca ordinante, data dell'operazione (valuta), numero di CRO/TRN per bonifico bancario, oppure estremi dell'assegno circolare non trasferibile. Il rispetto della soglia antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 (5.000 euro per pagamenti in contante tra privati) è obbligatorio. Il quarto elemento è la data di decorrenza degli obblighi: primo giorno di maturazione degli interessi corrispettivi (art. 1815 c.c.), data della prima rata di rimborso ai sensi del piano di ammortamento, e data di scadenza finale ai sensi dell'art. 1817 c.c. Il quinto elemento è la dichiarazione di rispetto del tasso-soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996 e del TEGM pubblicato da Banca d'Italia, con richiamo che in caso di usura nessun interesse è dovuto (art. 1815 c.2 c.c.). Il sesto elemento è la clausola di data certa (art. 2704 c.c.) con indicazione della modalità prescelta (registrazione Agenzia delle Entrate, PEC con marca temporale). forms-legal.com mette a disposizione un modello che incorpora tutti questi elementi in formato conforme alla prassi dei Tribunali italiani, riducendo il rischio di eccezioni processuali in sede di decreto ingiuntivo (artt. 633–634 c.p.c.). Una lettera ben redatta include anche l'IBAN del mutuante per il rimborso delle rate e i recapiti PEC delle parti per le comunicazioni formali. È altresì opportuno includere una clausola di riserva di eccezioni: il mutuante, con la firma della lettera, non rinuncia ad eccezioni relative a vizi del contratto di mutuo (dolo, violenza, errore) che possano emergere successivamente. La prassi notarile suggerisce di inserire il riferimento al numero di repertorio e di raccolta del contratto principale, se rogato da notaio. Per i mutui ipotecari (garantiti da ipoteca ex artt. 2808 ss. c.c.), la lettera deve richiamare il numero di iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari della Conservatoria competente. Per i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato (Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996, gestito da Mediocredito Centrale), la lettera deve indicare il codice di delibera del Fondo e l'importo garantito. L'inserimento di una clausola di recesso ai sensi dell'art. 1845 c.c. (per le aperture di credito) o dell'art. 120-quater TUB (portabilità del mutuo, surroga Bersani) può essere opportuno anche nella lettera di erogazione per chiarire fin dall'inizio i diritti delle parti in caso di estinzione anticipata.

Come compilare il tuo Lettera di Erogazione del Finanziamento

Per compilare correttamente la Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia è necessario seguire una procedura precisa. Prima di tutto occorre avere a disposizione il contratto di mutuo o prestito già sottoscritto tra le parti, con tutti i dati anagrafici e fiscali (codice fiscale, eventuale partita IVA) di mutuante e mutuatario. Il campo 'importo erogato' va compilato indicando la cifra esatta sia in numeri sia in lettere, in euro, per evitare contestazioni interpretative: la prassi italiana dei Tribunali, ispirata all'art. 1277 c.c. (obbligazioni pecuniarie), richiede questa doppia indicazione. Nel campo 'modalità di erogazione' vanno riportati tutti i riferimenti bancari: IBAN del mutuatario beneficiario (codice a 27 caratteri alfanumerici per i conti italiani), nome della banca ordinante, data di valuta dell'operazione e il codice univoco dell'operazione (CRO o TRN per i bonifici SEPA). La data di erogazione deve corrispondere alla data di accredito effettivo sul conto del mutuatario, non alla data di disposizione del bonifico da parte del mutuante. Nel campo 'decorrenza obblighi' vanno indicati: la data di inizio maturazione interessi corrispettivi, la data della prima rata (con periodicità: mensile, trimestrale o annuale), e la data dell'ultima rata o scadenza finale. La firma del mutuante deve essere apposta dopo aver verificato l'effettivo accredito (tramite estratto conto o notifica bancaria). Si raccomanda l'invio tramite PEC per attribuire data certa ex art. 2704 c.c. all'atto, rendendolo così opponibile ai terzi in sede di eventuale procedura concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). Dopo la compilazione dei campi principali, occorre verificare la coerenza con il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo: il numero e l'importo delle rate nella lettera devono corrispondere esattamente a quelli del piano. In caso di mutuo a tasso variabile indicizzato all'Euribor o all'Eurirs, la lettera deve specificare il tasso iniziale applicato alla prima rata (fisso per i primi tre mesi, secondo la prassi bancaria) e il meccanismo di aggiornamento periodico. Se la lettera viene spedita per posta ordinaria, è consigliabile usare la raccomandata A/R (art. 1335 c.c.) per ottenere la prova della ricezione. L'invio tramite PEC (posta elettronica certificata, D.Lgs. 82/2005 CAD) equivale alla raccomandata e conferisce data certa all'atto. Prima della firma definitiva, entrambe le parti devono verificare che la somma indicata nella lettera corrisponda all'importo effettivamente accreditato sull'estratto conto: qualsiasi discrepanza va segnalata immediatamente per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R, alla controparte o alla banca.

Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Erogazione del Finanziamento

Nella predisposizione della Lettera di Erogazione del Finanziamento in Italia si riscontrano errori ricorrenti che possono invalidare la prova della dazione o esporre le parti a sanzioni. Il primo errore è indicare una data di erogazione antecedente all'effettivo accredito: il Tribunale, in caso di contestazione, consulta gli estratti conto bancari e l'incoerenza delle date mina la credibilità dell'intero documento. Il secondo errore è omettere il codice IBAN del mutuatario e il riferimento del bonifico (CRO/TRN): senza questi elementi la lettera non costituisce prova sufficiente del perfezionamento del contratto reale ex art. 1813 c.c. Il terzo errore è non verificare il rispetto del tasso-soglia antiusura prima di indicare il tasso d'interesse: se il tasso corrispettivo supera il TEGM pubblicato da Banca d'Italia, la clausola è nulla e nessun interesse è dovuto ex art. 1815 c.2 c.c. Il quarto errore è trascurare la data certa ex art. 2704 c.c.: senza registrazione o PEC con marca temporale, la lettera non è opponibile ai terzi creditori in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 CCII). Il quinto errore è effettuare il pagamento in contante oltre la soglia del D.Lgs. 231/2007, esponendo entrambe le parti a sanzioni antiriciclaggio e rendendo difficile la prova in giudizio. Il sesto errore frequente è non aggiornare la lettera in caso di erogazione frazionata: quando il finanziamento viene erogato in più tranche (prassi comune nei mutui edilizi ex art. 2825-bis c.c. e nei finanziamenti per SAL — Stato Avanzamento Lavori), occorre emettere una lettera di erogazione separata per ogni tranche, indicando l'importo cumulativo già erogato. Il settimo errore è confondere la data di disposizione del bonifico con la data di valuta: per il calcolo degli interessi corrispettivi rileva la data di accredito (valuta bancaria) sul conto del mutuatario, non la data in cui il mutuante ha inserito l'ordine di bonifico nel sistema bancario. Questo errore può determinare contestazioni sull'importo degli interessi maturati nella prima rata e, in caso di contenziosi prolungati, sugli interessi di mora ex art. 1224 c.c.

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