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Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)

Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)

Codice Civile art. 1813 (mutuo reale); art. 634 c.p.c. (prova per decreto ingiuntivo); L. 108/1996

Intestazione

SCRITTURA PRIVATA DI PRESTITO TRA PRIVATI

ai sensi dell'art. 1813 del Codice Civile (R.D. 262/1942)

(Prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. per il decreto ingiuntivo)

Parti

PARTI CONTRAENTI

PRESTATORE (creditore):

Nome: [Prestatore Name]

C.F.: [Prestatore Codice Fiscale]

Residenza: [Prestatore Indirizzo]

DEBITORE (mutuatario):

Nome: [Mutuatario Nome]

C.F.: [Mutuatario Codice Fiscale]

Residenza: [Mutuatario Indirizzo]

Causa del prestito: [Causa Prestito]

Art. 1 — Oggetto del Prestito

Art. 1 — OGGETTO DEL PRESTITO (art. 1813 c.c.)

Il Prestatore concede al Debitore la somma di € [Importo Prestito Cifre] ([Importo Prestito Lettere]), ai sensi dell'art. 1813 c.c.

Erogazione in data [Data Erogazione] tramite [Modalita Erogazione] sull'IBAN del Debitore: [Iban Debitore].

Art. 2 — Interessi

Art. 2 — INTERESSI (art. 1815 c.c.)

Il prestito è: [Prestito Fruttifero]. Tasso annuo nominale: [Tasso Interesse Annuo]% ([Tipo Interesse]), nel rispetto del tasso soglia antiusura ex art. 2 L. 108/1996.

Sulle somme scadute e non pagate decorrono interessi moratori al [Tasso Mora Annuo]% annuo ex art. 1224 c.c.

Art. 3 — Modalità di Restituzione

Art. 3 — RESTITUZIONE DELLA SOMMA (art. 1817 c.c.)

Modalità di restituzione: [Modalita Restituzione].

In caso di restituzione in unica soluzione: entro il [Data Scadenza Unica].

In caso di restituzione rateale: mediante [Numero Rate] rate di periodicità [Periodicita Rate], ciascuna di € [Importo Rata], a partire dal [Data Prima Rata] fino al [Data Scadenza Finale].

I pagamenti avvengono tramite bonifico sull'IBAN del Prestatore: [Iban Prestatore].

Art. 4 — Decadenza e Decreto Ingiuntivo

Art. 4 — DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

Il mancato pagamento di [Numero Rate Insolute Decadenza] rate determina la decadenza del Debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.: il Prestatore può esigere immediatamente l'intero residuo.

La presente scrittura privata costituisce prova scritta del credito idonea al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c.

Art. 5 — Foro Competente

Art. 5 — FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il [Foro Competente], salvo che il Debitore rivesta la qualità di consumatore ex D.Lgs. 206/2005, nel qual caso è competente il foro della sua residenza.

Firme

SOTTOSCRIZIONE

[Luogo Firma], [Data Firma]

Prestatore: [Prestatore Name]

Firma: _________________________

Debitore: [Mutuatario Nome]

Firma: _________________________

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., le parti approvano specificamente: Art. 4 (decadenza dal beneficio del termine); Art. 5 (foro competente).

Prestatore: _________________________ Debitore: _________________________

Prestatore (creditore)

________________

Signature

Debitore (mutuatario)

________________

Signature

Gestito da Vladislav Sergienko, Fondatore·Modello modificato l'ultima volta: ·Segnala un errore

Che cos'è Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)?

Il Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata) in Italia è il documento con cui due persone fisiche formalizzano per iscritto un prestito di denaro, senza ricorrere alla forma notarile. La materia si fonda sull'art. 1813 del Codice Civile, che qualifica il mutuo come contratto reale; rilevano l'art. 1815 c.c. sugli interessi, l'art. 634 c.p.c. sulla prova scritta per il decreto ingiuntivo, l'art. 2704 c.c. sulla data certa e l'art. 2 della L. 108/1996 sull'usura.

Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro (art. 1813 c.c.); la scrittura privata serve a documentare l'accordo e a fornire la prova del prestito, distinta dalla prova della consegna. La forma scritta consente al mutuante di munirsi di un titolo idoneo a ottenere il decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c.; per opporre la data ai terzi rileva l'art. 2704 c.c. (data certa), conseguibile, tra l'altro, con la registrazione o la trasmissione via PEC. La pattuizione di eventuali interessi deve rispettare la soglia antiusura.

Lo strumento è impiegato per i prestiti di importo modesto o medio tra amici, conoscenti o familiari, per esigenze personali: emergenze finanziarie, acquisti, liquidità temporanea. In assenza di scrittura, chi presta rischia che il trasferimento sia qualificato come donazione o rimborso, con difficoltà a ottenere la restituzione.

La scrittura deve identificare le parti, indicare l'importo e la prova della dazione (bonifico), l'eventuale tasso entro la soglia antiusura, il piano di restituzione, gli interessi moratori e, opportunamente, la data certa. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di mutuo fruttifero, mutuo infruttifero, mutuo con garanzia di pegno e mutuo con rimborso a scadenza.

Quando serve Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)?

Il Contratto di Prestito tra Privati in forma di scrittura privata in Italia è necessario in tutte le situazioni in cui si vuole documentare formalmente un accordo di prestito di denaro senza ricorrere alla forma notarile, più costosa e complessa. La prima situazione tipica è il prestito tra amici o conoscenti di importo modesto o medio (da poche centinaia a qualche decina di migliaia di euro) per esigenze personali: emergenze finanziarie, acquisto di beni durevoli, spese scolastiche, liquidità temporanea. In assenza di scrittura privata, il mutuante che dimostri il bonifico ma non l'accordo di restituzione rischia che il giudice qualifichi il trasferimento come donazione o rimborso spese, con impossibilità di recupero del credito. La seconda situazione riguarda i prestiti tra familiari: la scrittura privata documenta in modo inequivocabile la natura restitutoria del trasferimento di denaro, distinguendolo dalla donazione (D.Lgs. 346/1990 — imposta sulle successioni e donazioni) e prevenendo sia contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sia conflitti tra eredi in sede di successione. La terza occorrenza riguarda il prestito tra soci di piccole imprese, tra collaboratori di una startup o tra soci di una società di persone: formalizzare il prestito per iscritto consente di distinguerlo chiaramente da un apporto di capitale o da una liberalità, con importanti implicazioni fiscali (deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR) e civilistiche (art. 2467 c.c. per i finanziamenti soci in S.r.l.). La quarta situazione tipica riguarda il prestito tra ex coniugi o conviventi in fase di separazione o divorzio: la scrittura privata registrata documenta l'esistenza e l'ammontare del prestito, prevenendo contestazioni nella divisione patrimoniale. La quinta occorrenza, statisticamente molto rilevante, riguarda tutte le situazioni in cui il mutuante vuole predisporre uno strumento efficace per il recupero coattivo del credito in caso di inadempimento: la scrittura privata firmata dal mutuatario è la prova del credito necessaria per il decreto ingiuntivo ex artt. 633-634 c.p.c., che consente di ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi e con costi contenuti, senza dover avviare l'ordinario processo di cognizione. La sesta situazione riguarda il prestito per finalità imprenditoriali documentate (avvio attività, capitale circolante, acquisto di strumenti): la scrittura privata con causale chiara e data certa aiuta a qualificare correttamente l'operazione ai fini delle verifiche fiscali e del credito bancario futuro. La settima situazione riguarda i prestiti tra datori di lavoro e dipendenti per esigenze personali del lavoratore: l'art. 51, co. 4, lett. b, TUIR prevede che, se gli interessi applicati al prestito sono inferiori al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 0,5 punti percentuali, la differenza è computata come reddito di lavoro dipendente del lavoratore; il contratto scritto documenta le condizioni del prestito ai fini della corretta determinazione del benefit tassabile. L'ottava situazione riguarda i prestiti in ambito familiare a seguito di separazione o divorzio: il coniuge che aveva prestato denaro all'altro durante il matrimonio può documentare il credito con la scrittura privata per includerlo nelle trattative di divisione del patrimonio comune davanti al Tribunale della famiglia o in sede di negoziazione assistita ex L. 162/2014.

Cosa includere nel tuo Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)

Il Contratto di Prestito tra Privati in Italia deve contenere elementi essenziali, precisi e completi per essere valido, probatorio e utilizzabile per il recupero coattivo del credito davanti al Tribunale. Sul portale forms-legal.com il modello di Scrittura Privata di Prestito tra Privati include già tutte le clausole descritte di seguito, aggiornate alla normativa vigente. Identificazione completa delle parti: per le persone fisiche — nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale (16 caratteri alfanumerici), residenza anagrafica con CAP e provincia, tipo e numero del documento d'identità in corso di validità; per le persone giuridiche — denominazione sociale, forma giuridica, partita IVA, numero REA e Camera di Commercio, sede legale, generalità e poteri del legale rappresentante firmatario. Oggetto e importo del prestito: la somma mutuata espressa in cifre (€ 15.000,00) e in lettere (quindicimila/00 euro); data di erogazione prevista; modalità di erogazione (preferibilmente bonifico bancario per rispettare i limiti del D.Lgs. 231/2007 e documentare la dazione ex art. 1813 c.c.); IBAN del conto di accredito del mutuatario. Causa del prestito: breve indicazione dello scopo (es. 'acquisto di autovettura' o 'liquidità per esigenze familiari'), utile a documentare la natura restitutoria dell'operazione davanti all'Agenzia delle Entrate e a prevenire la riqualificazione come donazione indiretta (D.Lgs. 346/1990). Natura del prestito (fruttifero o infruttifero): per il prestito fruttifero, indicare il TAN annuo, il tipo di tasso (fisso o variabile), il TAEG comprensivo di commissioni e spese, e la clausola di rispetto del tasso soglia L. 108/1996 con adeguamento automatico al tasso legale ex art. 1284 c.c. in caso di superamento; per il prestito infruttifero, clausola espressa di gratuità ai sensi dell'art. 1815, primo comma, secondo periodo, c.c. Piano di restituzione: numero di rate, importo di ciascuna, periodicità (mensile, trimestrale), data della prima rata, data di scadenza finale; IBAN del mutuante per i bonifici di rimborso; nel caso di restituzione in unica soluzione, data di scadenza. Clausola di inadempimento: decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) al verificarsi di una o più rate insolute; e/o clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.); tasso moratorio ex art. 1224 c.c. (con verifica del rispetto del tasso soglia L. 108/1996, Cass. SU 19597/2020). Data certa ex art. 2704 c.c.: ottenibile con registrazione all'Agenzia delle Entrate (€ 200, D.P.R. 131/1986, Tariffa Parte II) o con invio via PEC con marca temporale; essenziale per l'opponibilità ai terzi creditori del mutuatario e in sede concorsuale (D.Lgs. 14/2019 — CCII). Foro competente: indicare il Tribunale o il Giudice di Pace del luogo di residenza del mutuatario (criterio generale art. 18 c.p.c.) o del mutuante. Firme: entrambe le parti firmano ogni pagina; doppia sottoscrizione con approvazione specifica (art. 1341 c.c.) per le clausole potenzialmente onerose (decadenza dal beneficio del termine, clausola risolutiva, penali). Marca da bollo: €16 ogni 4 facciate del documento, da apporre al momento della redazione (D.P.R. 642/1972).

Come compilare il tuo Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)

Per compilare correttamente la Scrittura Privata di Prestito tra Privati in Italia è necessario seguire una sequenza operativa precisa, dall'analisi preliminare alla firma e alla conservazione dei documenti. Passo 1 — Preparazione preliminare: se il prestito è fruttifero, consultare il sito del MEF (www.mef.gov.it) o di Banca d'Italia per verificare il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) del trimestre in corso e il corrispondente tasso soglia antiusura (L. 108/1996); calcolare l'importo delle rate in base a capitale, tasso e durata con un foglio di calcolo o uno strumento online; decidere il tipo di tasso (fisso o variabile). Passo 2 — Raccolta dei dati: raccogliere per entrambe le parti il codice fiscale (recuperabile da tesserino sanitario o sito Agenzia delle Entrate), documento d'identità valido (carta d'identità o passaporto), e IBAN bancario aggiornato; per le persone giuridiche, recuperare anche la visura camerale aggiornata. Passo 3 — Sezione parti: inserire per mutuante e mutuatario nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica completa con via, numero civico, CAP, Comune e provincia; annotare anche gli estremi del documento d'identità (tipo, numero, ente emittente, data di scadenza) per rafforzare l'identificazione. Passo 4 — Sezione importo e causa: indicare la somma in cifre e in lettere; descrivere brevemente la causa del prestito (es. 'acquisto di motocicletta', 'copertura spese mediche', 'liquidità familiare temporanea') per documentare la natura restitutoria dell'operazione davanti all'Agenzia delle Entrate; indicare la data di erogazione e l'IBAN del mutuatario per il bonifico. Passo 5 — Sezione interessi: per il prestito fruttifero, indicare il TAN (es. 3,50%), il tipo di tasso, il TAEG stimato e la clausola di rispetto del tasso soglia; per il prestito infruttifero, inserire la clausola espressa di gratuità ('il presente contratto è a titolo gratuito; il mutuatario non è tenuto a corrispondere interessi'); per entrambi, indicare il tasso moratorio ex art. 1224 c.c. Passo 6 — Piano di rimborso: scegliere tra rimborso in unica soluzione (indicare la data di scadenza) o rateale (indicare numero di rate, importo, periodicità, data prima rata, data ultima rata, IBAN del mutuante per i versamenti); allegare eventualmente un piano di ammortamento dettagliato. Passo 7 — Clausole di tutela e firma: verificare che le clausole di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) siano chiaramente indicate; entrambe le parti firmano ogni pagina; apporre la marca da bollo (€ 16 per ogni 4 facciate, D.P.R. 642/1972); per la data certa si raccomanda la registrazione all'Agenzia delle Entrate (€ 200 imposta fissa, D.P.R. 131/1986) o l'invio via PEC con marca temporale. Passo 8 — Post-firma: conservare il contratto originale, il bonifico di erogazione e le ricevute di tutti i pagamenti delle rate per almeno 10 anni dalla scadenza del contratto (prescrizione decennale art. 2946 c.c.).

Errori comuni da evitare nel tuo Contratto di Prestito tra Privati (Scrittura Privata)

Nella redazione della Scrittura Privata di Prestito tra Privati in Italia si verificano errori ricorrenti che possono pregiudicare la prova del credito, la validità delle clausole o l'esigibilità delle somme in giudizio. Errore 1 — Mancanza di prova della dazione: senza il bonifico bancario che documenta l'effettivo trasferimento del denaro, il contratto di mutuo non è giuridicamente perfezionato (art. 1813 c.c. — contratto reale) e il mutuante non può provare in giudizio né il perfezionamento del contratto né l'entità della somma trasferita; il solo contratto scritto, senza il bonifico, non è sufficiente. Errore 2 — Omissione della data certa: senza data certa ex art. 2704 c.c., il contratto è inopponibile ai terzi creditori del mutuatario e in sede concorsuale (liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019); nella prassi molte scritture private di prestito rimangono documenti privi di data certa, rendendosi inutilizzabili in caso di insolvenza del mutuatario. Errore 3 — Silenzio sulla natura fruttifero/infruttifero: la legge presume l'onerosità del mutuo (art. 1815, co. 1, c.c.) — senza la clausola espressa di gratuità il mutuatario è tenuto a pagare gli interessi al saggio legale vigente anche se le parti avevano verbalmente convenuto la gratuità. Errore 4 — Tasso non verificato rispetto alla soglia antiusura: per i prestiti fruttiferi, non consultare il TEGM del trimestre corrente ed inserire un tasso superiore al tasso soglia L. 108/1996 comporta la nullità dell'intera clausola interessi e la restituzione di tutti gli interessi percepiti (art. 1815, co. 2, c.c.); molti mutuanti non calcolano il TAEG complessivo includendo commissioni e spese accessorie. Errore 5 — Nessuna clausola di decadenza dal beneficio del termine o risolutiva espressa: senza art. 1186 c.c. o art. 1456 c.c., al mancato pagamento di una rata il mutuante non può esigere anticipatamente l'intero residuo debito — deve attendere ogni singola scadenza futura con un'azione legale separata per ciascuna rata. Errore 6 — Non conservare le ricevute dei pagamenti delle rate: senza ricevute il mutuatario può negare di aver pagato e il mutuante perde la prova dell'adempimento parziale, con impossibilità di opporsi alle contestazioni del debitore sui pagamenti già effettuati. Errore 7 — Mancata messa in mora scritta: inviare messaggi WhatsApp o email informali invece di una raccomandata A/R o PEC non interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) e non fa decorrere gli interessi moratori ex art. 1219 c.c.; la diffida scritta formale è necessaria per tutelare il credito. Errore 8 — Erogazione in contante oltre €5.000: viola il D.Lgs. 231/2007 e priva il mutuante della prova documentale della dazione; l'utilizzo del bonifico bancario è obbligatorio e conveniente. Errore 9 — Non inserire la clausola sulla causa del prestito: omettere la ragione del prestito nel contratto espone l'operazione al rischio di riqualificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate come donazione indiretta, soprattutto tra familiari; la specifica della causa (es. 'liquidità per acquisto autovettura') è un elemento di tutela fiscale importante ex D.Lgs. 346/1990. Errore 10 — Ignorare il patto commissorio: qualsiasi clausola che preveda il trasferimento automatico di un bene del mutuatario al mutuante in caso di inadempimento — anche camuffata come 'vendita con patto di riscatto' — è nulla ex art. 2744 c.c. per patto commissorio; le garanzie reali sul credito (pegno, ipoteca) devono essere costituite con le forme previste dalla legge.

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Domande frequenti

Modello con riferimenti normativi — Modello aggiornato l'ultima volta a giugno 2026

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